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98.3468 · Mozione · 1998-10-08

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) tre categorie di veicoli possono essere equipaggiati con luci blu: i veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario e della polizia.

In situazioni particolari i conducenti di detti veicoli possono derogare alle pertinenti disposizioni e invocare un particolare diritto di precedenza nella circolazione stradale.

L'articolo 16 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) precisa le modalità inerenti al diritto di precedenza.

Le istruzioni del 20 agosto 1998 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni fissano le condizioni necessarie affinché possa essere rilasciata l'autorizzazione per equipaggiare i veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati.

I veicoli con le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati inseriti derogano alle norme in materia di circolazione e possono costituire un notevole pericolo per la sicurezza stradale. Si deve quindi limitare al massimo il numero di veicoli che possono beneficiare di questo equipaggiamento. Quest'ultimo dovrebbe essere utilizzato solo in casi urgenti, indispensabili per salvare vite umane, per impedire attentati alla sicurezza e all'ordine pubblici, per conservare beni materiali di valore o per inseguire fuggiaschi. La nozione di urgenza va però interpretata in senso stretto, ossia di intervenire soltanto qualora siano in pericolo beni giuridicamente protetti, dove anche una minima perdita di tempo potrebbe provocare danni molto maggiori.

Il diverso equipaggiamento dei veicoli della polizia e dei veicoli del Corpo delle guardie di confine non mina la sicurezza interna.

Sul piano internazionale diversi accordi con i Paesi limitrofi sono in fase di preparazione, tra cui uno tra la Germania e la Confederazione. Esso concerne la collaborazione tra i Corpi di polizia e la possibilità per i veicoli dei Corpi delle guardie di confine di inserire le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati per operazioni che implichino l'attraversamento dei rispettivi confini.

Non appena tali accordi intergovernativi entreranno in vigore il problema sollevato dall'autore della mozione sarà risolto. Il diritto internazionale prevale infatti sul diritto nazionale. Poiché gli obblighi del Corpo delle Guardie di confine non si estenderanno oltre le zone situate nei pressi della frontiera e di conseguenza non interesseranno altre regioni del Paese, non si imporrà più alcuna modifica della LCStr.

Grazie agli accordi summenzionati, il desiderio dell'autore della mozione di garantire la sicurezza delle popolazioni di confine sarà esaudito. La mozione può essere quindi trasformata in postulato; quest'ultimo sarà privo di oggetto una volta entrati in vigore gli accordi intergovernativi.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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