98.3603 · Mozione · 1998-12-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'intento di conservare e promuovere la produzione di formaggio, dal 1972 al 1994 la Confederazione ha versato contributi a favore di investimenti edili e tecnici nonché di altre misure volte a migliorare le strutture dell'economia casearia. Sull'arco di questo periodo sono state accolte circa 800 domande di contributi per un importo totale di 175 milioni di franchi. Per assicurare a lungo termine i miglioramenti strutturali che avevano fruito di un sostegno finanziario, i beneficiari dei contributi erano tenuti a iscrivere nel registro fondiario la menzione "divieto di sottrazione allo scopo e di alienazione". Tale divieto si protraeva per 25 anni. Di regola, unitamente al contributo per i miglioramenti strutturali nell'economia casearia veniva concesso un credito d'investimento (mutuo esente da interessi, mediamente rimborsabile sull'arco di 10 anni). Nella regione di montagna vi era inoltre la possibilità di fruire dei contributi di miglioria della Confederazione e dei Cantoni.
La norma concernente il divieto di sottrazione allo scopo e di alienazione nonché la prassi seguita per la restituzione dei contributi sono conformi alle disposizioni della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). In virtù dell'art. 29 LSu (sottrazione allo scopo e alienazione nel caso di aiuti finanziari), se un bene è stato sottratto al suo scopo l'autorità competente esige la restituzione dell'aiuto finanziario. L'importo da restituire è calcolato in base al rapporto tra il periodo effettivo di utilizzazione e quello prestabilito. Nei casi di rigore, tale importo può essere ridotto.
Nel quadro dei contributi per i miglioramenti strutturali nell'economia casearia finora vi sono stati sette casi in cui l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha chiesto la parziale restituzione dei contributi. Gli importi restituiti variavano tra 18'100 e 77'300 franchi. La prassi seguita per la restituzione dei contributi può essere sintetizzata come segue:
- L'importo che dev'essere restituito viene sempre calcolato in proporzione al periodo rimanente fino all'estinzione del divieto oggetto della menzione nel registro fondiario. In analogia a quanto previsto per altri contributi a favore del miglioramento strutturale e al fine di tenere in considerazione il rapido mutamento del contesto economico, il periodo è stato ridotto da 25 a 20 anni.
- Non viene chiesta la restituzione dei contributi in caso di raggruppamento di due caseifici volto a realizzare un miglioramento strutturale regionale a condizione che la totalità degli attivi e passivi venga trasferita alla nuova impresa. Mediante questa regolamentazione s'intende evitare di ostacolare evoluzioni strutturali opportune. In futuro l'azienda di trasformazione deve avere dimensioni maggiori e disporre di un più ampio potenziale di produzione. Ciò presuppone comunque che tutte le parti assumano le dovute responsabilità e partecipino alla nuova impresa.
- A complemento di ciò vengono applicati due disciplinamenti speciali a dipendenza che si tratti di caseifici semestrali (somministrazione di insilati durante il periodo di foraggiamento invernale) o di aziende annuali con meno di 1 milione di chilogrammi di latte all'anno (per lo più aziende ubicate in regioni discoste). Queste aziende incontrano maggiori difficoltà a realizzare un progetto di miglioramento strutturale con una cooperativa vicina. Ne consegue che diminuiscono pure le possibilità di trovare una soluzione che non comporti la restituzione dei contributi. Ai caseifici semestrali viene concessa una riduzione del 50 per cento sull'importo da restituire. Le aziende annuali con un quantitativo di latte inferiore alla media beneficiano di una riduzione che ammonta al massimo al 50 per cento a dipendenza delle dimensioni dell'azienda.
Le esperienze mostrano che questo concetto è sempre stato compreso e accettato dalla pratica. Finora non è mai stato inoltrato un ricorso contro una decisione dell'UFAG. Vi è la consapevolezza che, per principio, è impensabile rinunciare alla restituzione dei contributi per rispetto nei confronti del contribuente. Il valore immobiliare, generalmente cofinanziato e concreto, non può semplicemente venir ignorato. In tal modo viene sfruttato il margine di manovra concesso dalla LSu senza tuttavia violare il principio dell'obbligo di restituzione.
Conformemente alla prassi applicata finora, il caso di un'azienda che non si dedica più alla fabbricazione di formaggio pur mantenendo il centro di raccolta del latte è considerato alla stressa stregua della sottrazione allo scopo. Vi sono due motivi per i quali non è stata accolta la richiesta di riservare a questi casi un trattamento diverso:
- Nel quadro del risanamento completo di un caseificio, gli investimenti in relazione al ritiro e all'immagazzinamento del latte corrispondono soltanto al 10 per cento circa dei costi di tutte le installazioni tecniche. Una proporzione analoga si riscontra anche nei costi di costruzione. Se si considerano puramente gli investimenti, la fattispecie della sottrazione allo scopo non è data al cento per cento. Visto che il risanamento di un caseficio è finalizzato alla fabbricazione e alla cura del formaggio indipendentemente dal fatto che siano stati concessi o meno aiuti finanziari da parte dell'ente pubblico, se non vengono più eseguite tali operazioni, l'azienda dev'essere considerata sottratta allo scopo.
- L'esercizio di un caseificio soltanto quale centro di raccolta del latte rappresenta la variante più costosa di questo servizio. Per tale motivo in questi ultimi anni sono stati chiusi numerosi centri, anche se dotati di installazioni semplici, e il latte viene ritirato direttamente presso l'azienda del produttore. Se si rinunciasse a chiedere la restituzione dei contributi, nel caso in cui un caseificio venisse adibito unicamente alla raccolta del latte, i produttori lattieri sarebbero indotti a mantenere un oneroso sistema di raccolta del latte.
Attualmente soltanto 350 proprietari di caseifici degli 800 che hanno beneficiato di un aiuto finanziario sarebbero tenuti, in caso di chiusura dell'azienda, a restituire i contributi ricevuti a suo tempo. Trattasi soprattutto di strutture dedite alla fabbricazione di formaggio emmental o groviera:
- 194 caseifici per la fabbricazione di emmental con un importo medio da restituire di 92'800 franchi;
- 102 caseifici per la fabbricazione di groviera con un importo medio da restituire di 196'100 franchi;
- 54 caseifici per la fabbricazione di altri tipi di formaggio con un importo medio da restituire di 165'000 franchi.
E' molto probabile che l'introduzione, il 1° maggio 1999, del nuovo disciplinamento del mercato lattiero accelererà considerevolmente l'evoluzione strutturale nel settore della trasformazione del latte. La fabbricazione e l'esportazione di formaggio continueranno ad essere i presupposti indispensabili per un'economia lattiera prospera. Affinché sia possibile continuare a produrre l'attuale quantitativo di latte garantendo un ricavo adeguato, è indispensabile mantenere il presente volume d'esportazione. Mediante il nuovo disciplinamento lattiero non s'intende pertanto promuovere o facilitare la cessazione della fabbricazione di formaggio. Vanno invece sostenuti gli sforzi volti a consentire la fabbricazione di formaggio in aziende gestite razionalmente. Il Consiglio federale segue attentamente l'introduzione del nuovo disciplinamento del mercato lattiero e i relativi sviluppi sul mercato. Qualora le nuove condizioni quadro rendessero necessario un riesame ed eventualmente un adeguamento della prassi seguita in materia di restituzione dei contributi, il Consiglio federale incaricherà il DFE di procedere in tal senso.
Il Consiglio federale ritiene inammissibile il confronto, citato nella mozione, con le misure adottate nel quadro della liberalizzazione della Posta, delle FFS, della Swisscom e delle aziende d'armamento. Esse erano infatti aziende statali. I caseifici, invece, sono aziende indipendenti, di proprietà di cooperative o privati. E' inoltre doveroso osservare che grazie al mantenimento della protezione alla frontiera e ai provvedimenti di sostegno del mercato (nel 1999, il settore del latte beneficerà di oltre 900 milioni di franchi) l'economia lattiera non si troverà in balia delle leggi del libero mercato. Il Consiglio federale e l'Amministrazione devono inoltre attenersi a quanto stabilito dal Parlamento. Determinanti a tal fine sono la nuova legge sull'agricoltura e i mezzi finanziari messi a disposizione dal Parlamento.
A prescindere dai motivi summenzionati, l'intervento non può essere presentato sotto forma di mozione, in quanto l'esecuzione, nel settore agricolo, è di competenza del Consiglio federale unitamente all'Amministrazione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.