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99.1145 · Interrogazione ordinaria · 1999-10-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) partecipa al "Progetto Internazionale sui Campi Elettromagnetici (EMF)" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ed è membro permanente dell' "International Advisory Committee" e del "Research Coordination Committee". In qualità di membro, la Confederazione è costantemente informata sulle ultimissime conoscenze in materia di onde elettromagnetiche. Inoltre l'UFSP partecipa anche ai "WHO EMF Standards Harmonisation Meetings" ed è in contatto con il rappresentante della Commissione UE.

A livello nazionale, i lavori scientifici sono svolti da diversi istituti di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca Cost 244 e Cost 244bis. Il PFZ conduce, su incarico dell'UFAFP, uno studio pluriennale sull'influenza dei campi elettromagnetici sulla qualità del sonno in persone elettrosensibili. La Confederazione è tenuta costantemente al corrente dei risultati ottenuti.

2. L'ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti è stata posta in consultazione nel mese di febbraio del 1999. Come valori limite vincolanti sono stati ripresi quelli della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP). Essi corrispondono ai valori limite proposti dalla Raccomandazione europea pubblicata tuttavia solo alla fine di luglio del 1999. I valori limite ICNIRP si basano sui massimi effetti dannosi scientificamente provati che hanno i campi magnetici sulla salute o sul benessere. L'INCIRP ritiene che la considerazione di fattori politici, sociali ed economici, che possono avere un ruolo nella fissazione del valore limite basso o elevato di esposizione deve essere lasciato alla competenza delle autorità nazionali. Secondo la Raccomandazione del Consiglio UE le disposizioni degli stati membri dovrebbero essere integrate in un quadro di valori limite congiuntamente concordato, per garantire una protezione unitaria all'interno dell'UE. Gli stati membri possono tuttavia anche prevedere un livello di protezione che superi quello previsto dalla Raccomandazione UE (cifra 15). In Svizzera la legge sulla protezione dell'ambiente sancisce l'obbligo di ridurre al minimo le ripercussioni sull'ambiente a scopo preventivo, tenendo conto delle esigenze economiche soprattutto quando non sono ancora stati provati gli effetti sulla salute. Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici deboli al di sotto del valore limite sono conosciuti, mentre oggi non è ancora accertato che essi possono provocare danni alla salute. Per questa ragione e per il fatto che sugli effetti a lungo termine dei campi magnetici i dati scientifici a disposizione sono ancora insufficienti, l'inquinamento elettromagnetico deve essere limitato al massimo in conformità del principio di prevenzione contemplato dalla legge sulla protezione dell'ambiente (art. 1 e 11 LPAmb). L'esperienza precedente insegna che quando il numero degli impianti è troppo grande, con una scelta appropriata dell'ubicazione e mediante misure di carattere tecnico adottate alla sorgente, si possono ridurre al di sotto dei valori limite ICNIRP, con costi accettabili, le immissioni a lungo termine nocive per la popolazione.

3. Se si considerano gli effetti biologici osservati con immissioni deboli (al di sotto dei valori limite ICNIRP), una dichiarazione di innocuità come quella voluta dall'autore dell'interrogazione sarebbe irresponsabile. L'informazione alla popolazione deve essere oggettiva, esauriente e scientificamente corretta. In questo senso occorre informare anche su tutti gli effetti biologici conosciuti, compresi quelli dovuti a deboli immissioni che indicano un rischio per la salute.

Risposta del Consiglio federale.

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