99.3241 · Mozione · 1999-06-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Protezione della salute
La problematica degli oggetti d'uso come gli abiti o gli articoli in cuoio che possono sprigionare sostanze potenzialmente pericolose alla salute, se riassorbite dalla pelle, è nota già da decenni ed è stata in parte disciplinata in modo specifico da una legge già all'inizio di questo secolo. Secondo l'articolo 1 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr, RS 817.0), le disposizioni relative agli oggetti d'uso hanno il solo scopo di tutelare la salute dei consumatori e non, come per le derrate alimentari, di proteggerli al contempo dall'inganno.
La presenza di una determinata sostanza in un capo d'abbigliamento a contatto con la pelle di per sé non presenta ancora un pericolo per la salute. Per poter valutare in modo fondato una situazione di pericolo per la salute è necessario possedere dei dati relativi al passaggio delle sostanze dal tessuto alla pelle, per sapere in che misura esse siano assorbite dalla cute, e dei dati concernenti la loro tossicità. L'ottenimento della documentazione scientifica di sostanze non protette da brevetto è possibile unicamente mediante ricerche sofisticate, laboriose e dispendiose.
Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (817.04), gli oggetti d'uso non devono, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute. Questa disposizione permette alle autorità cantonali di esecuzione, sulla base delle norme esistenti (p.e. DIN), di controllare e di adottare le necessarie misure nei confronti di quei capi d'abbigliamento in commercio il cui contatto con la pelle è molto intenso.
Non c'è un solo Paese al mondo che abbia introdotto un disciplinamento esaustivo per tutte le sostanze che passano dai capi d'abbigliamento e dagli articoli in cuoio alla pelle. Finora sono state emanate delle prescrizioni concernenti i limiti relativi al passaggio e al contenuto di determinati gruppi di sostanze solo in singoli Stati, come in Germania, per quanto riguarda i prodotti derivati dalle azosostanze (amini aromatici), e in Svizzera, per quanto concerne il pentaclorofenolo, usato come agente conservante.
Delle sostanze menzionate nella mozione solo il cromo è attualmente utilizzato in Svizzera per la conciatura. Il cromo, in determinate formule chimiche, è un allergene da contatto (eczemi). Secondo una stima, il 5% della popolazione è affetta da allergie cutanee causate da composizioni al cromo (a titolo di paragone, il 40% delle donne e circa il 4% degli uomini, oggi, sono allergici al nichelio). Non è stato appurato completamente quale sia l'origine di una sensibilità nei confronti del cromo. È già stato previsto di svolgere una ricerca sui parametri relativi alla sensibilità al cromo.
Per quanto concerne il pentaclorofenolo, un disciplinamento nell'ordinanza sugli oggetti d'uso è superfluo, visto che la sua utilizzazione è vietata dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente (la concentrazione ammessa è di 5mg/kg). I rispettivi controlli da parte delle autorità d'esecuzione, per quanto concerne in particolare gli articoli in cuoio, sono eseguiti ormai quasi da 10 anni e in questo periodo di tempo il tasso di contestazioni è stato del 10%.
Altre sostanze utilizzate per rendere ignifughi determinati tessuti sono regolate sia nella legislazione sulla protezione dell'ambiente che nell'ordinanza del 26 giungo 1995 sulla combustibilità dei materiali tessili (RS 817.043.1).
Le autorità federali seguono con molta attenzione lo sviluppo scientifico in questo settore nonché la regolamentazione internazionale in questo campo.
Se l'Unione europea dovesse introdurre altre normative o disposizioni, sarebbe esaminata la possibilità di riprenderle anche nel diritto svizzero.
Protezione dall'inganno
Come detto, la legge sulle derrate alimentari per quanto concerne gli oggetti d'uso ha il solo e unico scopo di proteggere la salute (art. 1 LDerr). Per soddisfare le esigenze relative ad un flusso trasparente delle merci e alla dichiarazione della provenienza di tali oggetti d'uso sarebbe indispensabile una revisione della legge sulle derrate alimentari. In questo senso non ci si può porre solo la domanda relativa alla rintracciabilità e quindi all'affidabilità dei relativi dati, ma occorre anche porsi il problema della congruenza di un obbligo generale di dichiarazione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.