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99.3323 · Interpellanza · 1999-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale ha spiegato in dettaglio le ragioni della sua astensione in occasione del voto sul Rapporto dell'OCSE sulla concorrenza fiscale dannosa e ha pure chiaramente espresso le sue riserve non solo nei confronti di questo rapporto bensì anche verso le raccomandazioni poste in votazione. Esso ha quindi respinto le raccomandazioni 4, 7, 8, 14 e 15 di rilevanza per la Svizzera. Il Consiglio federale ha apertamente affermato che la Svizzera aveva seriamente esaminato la possibilità d'esercitare il suo diritto di veto ma che alla fine aveva deciso d'astenersi per non impedire l'accettazione del rapporto da parte degli altri Paesi membri. La posizione della Svizzera su quest'argomento non è confusa bensì chiara e inequivocabile. Secondo l'avviso del Governo la concorrenza tra le sovranità fiscali contribuisce a impedire l'adozione di regimi fiscali confiscatori, che ostacolano lo sviluppo delle imprese e dell'economia ed evita un livellamento verso l'alto della pressione fiscale. Senza mettere in discussione il carattere positivo della concorrenza fiscale, si deve in ogni caso riconoscere che alcune forme di tale concorrenza possono avere ripercussioni economicamente dannose. La difficoltà maggiore consiste nel definire quale concorrenza fiscale fra gli Stati è dannosa e quale no. Il rapporto dell'OCSE, imperniato unicamente sulle cosiddette attività finanziarie "mobili", non tratta in maniera globale il fenomeno della concorrenza fiscale fra gli Stati, ciò che nell'ottica del Consiglio federale non è accettabile. Ad esempio non si tiene conto delle differenze esistenti tra gli Stati e riguardanti l'ubicazione, i giacimenti di materie prime e la quota del settore dei servizi in rapporto alla produzione globale. Alla luce dell'unilateralità del rapporto si ha in parte l'impressione che solo la mancanza di scambio d'informazioni e il segreto bancario siano stati considerati dannosi ai sensi del rapporto. Questa parzialità è inaccettabile.

2. Il Consiglio federale ha già commentato e spiegato la sua valutazione della qualità e dell'importanza del suddetto Rapporto dell'OCSE nella sua risposta alla domanda 1, allorquando ha affermato di sostenere di principio la concorrenza fiscale. Esso non teme nemmeno un'abolizione totale della concorrenza fiscale né sul piano internazionale né su quello interno svizzero. Il rapporto stesso riconosce del resto che la concorrenza fiscale è necessaria ed è diretto unicamente contro gli effetti dannosi di quest'ultima. La grande difficoltà risiede in realtà nel modo di determinare che cosa debba essere considerato "dannoso". Al riguardo è interessante constatare che certi Stati firmatari delle 19 Raccomandazioni del Rapporto - fra cui anche la Raccomandazione 15, secondo cui non si devono creare nuovi regimi fiscali preferenziali - hanno ciononostante introdotto, dopo l'approvazione del Rapporto, nuove misure fiscali attrattive.

3. Il Consiglio federale è dell'avviso che i vigenti regimi fiscali cantonali e federali non provochino concorrenza fiscale dannosa. Nell'ottica internazionale, il Consiglio federale ritiene che attualmente non esistano disposizioni, siano esse di diritto interno o di diritto in materia di trattati internazionali, che permettano di qualificare il sistema fiscale svizzero come "dannoso".

4. Non è la prima volta che l'OCSE cerca di sopprimere il segreto bancario. I primi tentativi in merito risalgono agli anni Ottanta. Il Consiglio federale vi si è sempre opposto con fermezza. A più riprese ha ribadito che l'obbligo di osservare il segreto costituisce una componente estremamente importante dell'ordinamento giuridico svizzero. Questo obbligo non deve tuttavia servire da schermo di protezione per attività criminali che possano arrecare pregiudizio all'intera piazza finanziaria. La posizione della Svizzera negli ultimi tempi è stata chiaramente espressa. Nei casi di riciclaggio di denaro e di frode fiscale il segreto bancario può essere soppresso nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria. Inoltre, la Svizzera accorda l'assistenza amministrativa nel campo della vigilanza sulle borse. Recentemente con la modifica del codice penale è stato anche deciso un maggior impegno nella lotta internazionale alla corruzione.

Il Consiglio federale è tuttavia in grado di comunicare all'interpellante che proprio in questi mesi la Svizzera si è opposta alle intenzioni del Gruppo di lavoro n. 8 del Comitato fiscale dell'OCSE (in seguito WP 8) che avversano il segreto bancario. Al riguardo si tiene conto che il Parlamento ha recentemente rilevato l'importanza del segreto bancario respingendo chiaramente una mozione che ne chiedeva la soppressione (96.3452 mozione Ziegler del 1° ottobre 1996). I motivi che hanno spinto il Consiglio federale a preferire l'astensione dal voto, accompagnata da una chiara dichiarazione, all'esercizio del diritto di veto sono indicati ai numeri 1 e 6.

5. In relazione a questa domanda s'impone una precisazione. Il Rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa contiene 19 Raccomandazioni con differenti indirizzi, che toccano il diritto interno degli Stati, il diritto in materia di trattati internazionali come pure il settore multilaterale. Esse concernono soprattutto la questione dell'assistenza amministrativa fra gli Stati. Solo una di esse (Raccomandazione 7) propone di scostarsi dal segreto bancario quando questo ostacolasse lo scambio d'informazioni. Nella sua dichiarazione d'astensione la Svizzera ha espressamente respinto questa Raccomandazione. Il Rapporto e le sue raccomandazioni vanno quindi oltre la questione del segreto bancario, che costituisce l'oggetto più specifico dei lavori svolti in seno al WP 8. Se gli Stati membri applicassero veramente le Raccomandazioni del Rapporto, queste dovrebbero ripercuotersi piuttosto sui regimi fiscali preferenziali.

Il Rapporto del WP 8 sul segreto bancario potrebbe avere ripercussioni più dirette sulla questione specifica dell'allentamento del segreto bancario. Attualmente esistono due progetti del WP 8, che preconizzano misure di differente portata. L'adozione del Rapporto OCSE sul segreto bancario è attesa per l'inizio del 2000. A tempo debito il Consiglio federale prenderà posizione in merito a questo rapporto.

Il Consiglio federale continuerà a lottare contro i tentativi dell'OCSE volti a indebolire il segreto bancario, in quanto un tale indebolimento è in contraddizione con la politica interna svizzera. Esso constata che gli Stati paragonabili alla Svizzera che conoscono il segreto bancario, in questi ultimi anni non hanno apportato modifiche fondamentali alla legislazione in questa materia. Il Consiglio federale, da parte sua, non vede alcun motivo, soprattutto dopo il recente voto contrario del Parlamento alla mozione Ziegler sull'abolizione del segreto bancario, di modificare la situazione attuale. L'atteggiamento che la Svizzera terrà nei confronti del Rapporto dell'OCSE potrà essere stabilito dopo la presentazione della versione definitiva dello stesso Rapporto.

6. L'OCSE è un'organizzazione che si prefigge di promuovere la collaborazione economica tra gli Stati industrializzati. Le sue attività sono molteplici e i suoi scopi principali sono la libera circolazione dei capitali, lo sviluppo economico secondo i principi dell'economia di mercato nonché la promozione in generale dei principi di un'economia liberale. La fiscalità è uno dei numerosi temi oggetto di studio in seno all'OCSE, che è trattato dal Comitato fiscale, a sua volta suddiviso in sottogruppi, fra cui il forum sulle pratiche fiscali dannose e il WP 8. È escluso che si rimetta in discussione la partecipazione del nostro Paese a quest'organizzazione per il fatto che in alcuni settori fiscali esso è attualmente oggetto di più forti pressioni.

Nel caso di un fascicolo complesso, come quello concernente la concorrenza fiscale dannosa, le decisioni del Consiglio federale sono oggetto di una riflessione politica approfondita e le sue prese di posizione devono tener conto di un gran numero di parametri. Il Consiglio federale aveva pensato seriamente di far uso del suo diritto di veto. Questa possibilità era stata prospettata all'OCSE anche per il caso che il Rapporto non avesse scelto un approccio più globale e ponderato al fenomeno della concorrenza fiscale fra gli Stati. Da parte dei più alti livelli politici di tutti gli Stati del G7 è stato chiesto alla Svizzera di permettere agli Stati che lo desiderassero di adottare questo Rapporto, anche se il nostro Paese vi si era opposto. Se la Svizzera avesse impedito la pubblicazione del rapporto dell'OCSE, ciò non avrebbe assolutamente risolto il problema. Da una parte, un tale tema sarebbe potuto essere trattato in altri consessi (G7, UE), in cui la Svizzera non è presente. Dall'altra, ogni Stato è libero di reagire, segnatamente per mezzo di contromisure, al comportamento di un altro Stato, dato che l'OCSE assolve più la funzione di centro di coordinamento che di centro decisionale. In questo contesto, il Consiglio federale ha valutato i potenziali effetti negativi di un veto e ha preso posizione nella forma di un'astensione accompagnata dalla menzionata dichiarazione esaustiva, che nell'ambito dell'OCSE costituisce già una manifestazione di volontà molto chiara. Nelle circostanze descritte l'astensione ha rappresentato per il Consiglio federale la soluzione più appropriata per sottolineare la sua disapprovazione del Rapporto senza in pari tempo provocare un aumento della pressione nei confronti della Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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