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99.3470 · Interpellanza · 1999-09-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Vista la problematica dei limiti di reddito e di sostanza, nel Messaggio concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (PA 2002) del 26 giugno 1996 (96.060), il Consiglio federale aveva proposto di introdurre un unico limite di reddito e ciò soltanto per determinati pagamenti diretti. Durante i dibattiti parlamentari in merito alla nuova legge sull'agricoltura (LAgr), i pagamenti diretti erano stati rivisti dal profilo concettuale e per motivi di semplicità si era decisa l'introduzione di condizioni comuni a tutti i pagamenti diretti (art. 70 LAgr). Nel dibattito sulla questione del reddito globale era stata espressamente respinta la proposta di escludere il reddito conseguito al di fuori dell'azienda. Il Parlamento si era quindi schierato chiaramente a favore del reddito globale basato sul reddito imponibile. Su questa decisione avevano influito notevolmente le esperienze negative fatte in relazione al reddito agricolo introdotto nel 1992 per i pagamenti diretti complementari in virtù dell'articolo 31a della vecchia legge sull'agricoltura. Nel reddito agricolo non venivano considerati i redditi conseguiti dal gestore o dalla sua consorte al di fuori dell'azienda. Ciò comportava la riduzione o il diniego dei contributi a gestori attivi a titolo principale in aziende di grandi dimensioni con reddito agricolo corrispondente, mentre coloro che oltre a svolgere un'attività non agricola gestivano aziende di piccole dimensioni - conseguendo un reddito globale di gran lunga maggiore rispetto ai gestori attivi a titolo principale nell'agricoltura - beneficiavano dei contributi. Inoltre, per quanto concerne il reddito globale era possibile basarsi su un'esperienza quasi ventennale acquisita in relazione all'esecuzione dei contributi alle spese e dei contributi di gestione concessi a favore dell'agricoltura di montagna.

Oltre alla questione di principio del reddito determinante, in occasione dei dibattiti erano stati fissati pure i valori estremi di 80'000 e 120'000 franchi (Bollettino ufficiale 1998, Consiglio degli Stati, pagg. 151 e 152 della versione tedesca). Con la vigente norma, secondo la quale la riduzione tra i valori estremi ammonta al massimo a 4'000 franchi e soltanto a partire da 120'000 franchi viene dedotta dai pagamenti diretti la cifra superiore a tale importo, il Consiglio federale ha tenuto in considerazione quanto dibattuto in Parlamento. Nel diritto agrario il legislatore non ha previsto una correzione del reddito supplementare né una deroga al principio dell'imposizione famigliare (reddito globale).

La problematica di fondo consiste nel fatto che i pagamenti diretti soggiacciono a criteri sociali che riguardano anche la retribuzione delle prestazioni. Lo svantaggio è dovuto in primo luogo al principio dell'imposizione famigliare. E' infatti irrilevante chi consegue il reddito al di fuori dell'azienda. Il Consiglio federale è consapevole della discriminazione che ne risulta indirettamente per le contadine. Se si considera la divisione tradizionale dei ruoli, il reddito accessorio extraaziendale è spesso conseguito dalla donna.

Nella sua risposta alla mozione Tschuppert (99.3302) il Consiglio federale ha preannunciato che valuterà i pagamenti diretti in vista di una maggiore separazione tra l'indennizzo delle prestazioni e le componenti sociali. In tale contesto dovrebbe pure venir verificato se la limitazione dei contributi è conforme all'obiettivo perseguito. La valutazione dovrebbe aver luogo contemporaneamente a quella concernente i provvedimenti di sostegno del mercato giusta l'articolo 187 capoverso 13 LAgr, entro cinque anni dall'entrata in vigore della nuova LAgr.

Qualora emergesse che la regolamentazione vigente determina gravi ingiustizie sociali, il Consiglio federale è disposto ad esaminare possibilità mirate di miglioramento. Nell'interesse dell'agricoltura si dovrebbe tuttavia garantire che non venga compromesso l'ampio favore di cui godono i pagamenti diretti i quali rappresentano l'elemento principale della politica reddituale.

Risposta del Consiglio federale.