Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Rapporto esplicativo
concernente la revisione totale della
Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)
2009–...... 1
Premesse
La vigente legge federale su l’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit, RS 141.0) risale al 29 settembre 1952. Nel passato è stata ripetutamente modificata da numerose revisioni che perseguivano obiettivi diversi e che ne hanno minato in modo crescente la comprensibilità e la chiarezza. A seguito della totale revisione dell’ordinamento sugli stranieri è emersa la necessità di riformare in maniera organica questo settore. È inoltre parso sempre più evidente che non è più soltanto necessario ridefinire terminologia e concetti o adeguarli alla normativa modificata, ma è oramai opportuno rinnovare radicalmente la legge sulla cittadinanza (LCit). La progettata revisione riguarda gran parte della vigente legge sulla cittadinanza. Si tratta pertanto di una revisione totale che persegue sostanzialmente i seguenti obiettivi: - garantire una sostanziale coerenza con la nuova legge sugli stranieri (LStr) riguardo i requisiti richiesti in materia di integrazione e conoscenze linguistiche; - migliorare la qualità delle basi decisionali (in conformità a quanto previsto Rapporto del DFGP sulla violenza giovanile e dal decreto del Consiglio federale relativo al Rapporto sulle misure d’integrazione del 30 giugno 2007) e conseguentemente garantire che solo gli stranieri ben integrati possano ottenere la cittadinanza svizzera; - armonizzare i termini di residenza cantonali e comunali (decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 in combinato disposto con il Rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza); - ridurre gli oneri amministrativi globali grazie alla semplificazione e all’armonizzazione degli iter e alla chiara distribuzione dei ruoli tra Cantoni e Confederazione in relazione alla procedura di naturalizzazione.
Soltanto in un momento successivo alla revisione della legge dovranno essere elaborate, nel quadro di un’ordinanza in materia di cittadinanza (OCit), le necessarie disposizioni di esecuzione.
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Rapporto
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
A seguito della bocciatura del 26 settembre 2004 del progetto di modifica legislativa e costituzionale che introduceva agevolazioni all’acquisizione della cittadinanza da parte di giovani stranieri della seconda e terza generazione, si è reso necessario fare il punto della situazione, al fine di valutare le diverse istanze politiche in materia di cittadinanza e attuare le successive misure di carattere legislativo. A tale scopo il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di redigere, entro la fine del 2005, un rapporto sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza. In data 9 marzo 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto e delle raccomandazioni in esso contenute. Il 24 settembre 2006 la popolazione si è espressa a grande maggioranza a favore della nuova legge sugli stranieri (Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, LStr, RS 142.20) e della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Le due leggi hanno introdotto nuovi requisiti che gli stranieri devono rispettare, soprattutto in materia di integrazione e competenze linguistiche. La procedura di naturalizzazione, che può essere considerata l’ultimo passo verso la riuscita dell’integrazione, deve tenere conto di questi sviluppi. In futuro, dunque, la procedura ordinaria di naturalizzazione potrà essere attuata solo dopo la concessione di un diritto di soggiorno a lunga scadenza. Ciò comporta che, in riferimento all’integrazione delle persone richiedenti la naturalizzazione, sia richiesto un grado di integrazione quantomeno pari, se non più elevato, rispetto a quello previsto dall’ordinamento sugli stranieri per la concessione del permesso di domicilio. Infine, le discussioni sulla violenza giovanile, confluite in un rapporto del DFGP dell’11 aprile 2008, e l’esigenza di snellire razionalmente gli iter procedurali hanno portato all’individuazione di altre istanze di modifica in materia di cittadinanza.
1.2 Aspetti principali del progetto
1.2.1 Semplificazioni procedurali
1.2.1.1 Iter procedurale unificato
Allo stato attuale, le procedure per la naturalizzazione sono molto diverse da Cantone a Cantone. In particolare per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, che ricade nell’ambito di competenza dei Cantoni, la Confederazione ha finora dato la precedenza ai Cantoni, in ottemperanza all’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, il quale stabilisce che la Confederazione emani solo prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni. Di conseguenza, i vari ordinamenti cantonali stabiliscono in modo differenziato l’ufficio presso cui va inoltrata la richiesta di naturalizzazione, il modulo da utilizzare al riguardo, le modalità e la fase della procedura in cui deve essere esibita alla Confederazione la necessaria documentazione. Pertanto, in base alla disciplina attualmente in vigore, può accadere che l’Ufficio federale competente si trovi a dover decidere del rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione
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nonostante il Cantone o il Comune vi si oppongano, favorendo così l’insorgere di una situazione gravosa e senza senso. A fronte di ciò, è possibile evitare il rischio di inefficacia se le domande di naturalizzazione vengono inoltrate a un ufficio individuato dai Cantoni e se la relativa documentazione viene sottoposta all’attenzione della Confederazione solo qualora Cantone e Comune acconsentano alla naturalizzazione. L’autorizzazione alla naturalizzazione viene così ad essere di fatto una sorta di consenso della Confederazione alla naturalizzazione cantonale e comunale. La nuova disciplina non porterà ad uno spostamento del baricentro delle competenze decisionali tra Cantoni e Confederazione in quanto, a seguito del rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, è necessario che anche le competenti autorità cantonali emanino una decisione definitiva sulla naturalizzazione. Ciò comporta il fatto che i termini di un eventuale ricorso avverso una decisione cantonale di naturalizzazione non decorrono fin dal momento dell’autorizzazione di naturalizzazione da parte della Confederazione, ma solo a partire dalla data della decisione assunta dal Cantone. Può accadere che tra l’assicurazione da parte delle autorità cantonali e l’emanazione della decisione vera e propria intercorra un certo lasso di tempo, durante il quale possono venire inaspettatamente alla luce nuovi elementi concernenti una persona in attesa di naturalizzazione. Qualora tali elementi siano tanto rilevanti da deporre a sfavore della concessione della naturalizzazione (ad es. un nuovo procedimento penale), il Cantone interessato deve avere la possibilità di emanare una decisione negativa in contrasto con l’assicurazione originariamente espressa. In ogni caso, così come stabilito dalla normativa finora vigente, anche avverso questo rifiuto è possibile presentare ricorso.
1.2.1.2 Programma di verifica
Il diritto vigente non stabilisce una suddivisione vincolante dei ruoli e delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di verifica del rispetto dei requisiti previsti per le persone candidate alla naturalizzazione. Di conseguenza non è escluso che possano riscontrarsi doppioni procedurali e verificarsi equivoci. Nel quadro della revisione della legge deve pertanto essere evitato il rischio di eventuali conflitti di competenze mediante l’esatta individuazione delle modalità di raccordo tra i vari organismi. A tale riguardo le nuove disposizioni possono basarsi sulla chiara suddivisione delle competenze attuata laddove è prevista una responsabilità congiunta in materia di valutazione dell’idoneità dei candidati in relazione a sicurezza e ordine pubblici ovvero osservanza dell’ordinamento giuridico. L’elemento discriminante è qui rappresentato dalla titolarità del controllo sui dati concernenti gli ambiti in questione. Ad esempio i Cantoni e i Comuni dispongono regolarmente di informazioni che non figurano nella banca dati VOSTRA, contenente informazioni sulle condanne precedenti e sui procedimenti penali pendenti (ad es. misure adottate dalla procura dei minori nei confronti di un candidato alla naturalizzazione, comportamento scolastico scorretto di un giovane candidato alla naturalizzazione o da parte dei genitori nei confronti delle autorità scolastiche, informazioni concernenti esecuzioni o debiti fiscali o indizi di inadempimento degli obblighi familiari). Conseguentemente, la responsabilità maggiore al riguardo deve ricadere sui Cantoni ovvero i Comuni. La Confederazione deve invece rispondere sempre, in conformità all’articolo 11 LCit, del controllo in
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materia di questioni di diritto penale (procedimenti penali pendenti e conclusi in Svizzera e all’estero) o di sicurezza interna ed esterna.
1.2.1.3 Introduzione di termini d'ordine
Come finora previsto dal diritto vigente, l'Ufficio federale competente deve poter dare mandato ai Cantoni, nel quadro delle proprie procedure di naturalizzazione (naturalizzazione agevolata, reintegrazione), di effettuare le necessarie indagini. Attualmente si riscontrano notevoli differenze a livello cantonale per quanto concerne il tempo necessario per la predisposizione dei rapporti d’indagine. Quindi la durata di un procedimento federale può variare sensibilmente a seconda del Cantone coinvolto. Nell’ottica di accelerare le procedure e di agevolarne il controllo da parte degli uffici federali, l’introduzione di termini d'ordine dovrebbe porre dei limiti al periodo utile per la predisposizione dei rapporti d’indagine. I termini concreti di tali limiti dovranno essere stabiliti a livello di ordinanza. Naturalmente sarà in tale sede necessario tenere conto del fatto che ci sono sempre stati, e sempre ci saranno, casi molto complessi per i quali le indagini richiedono molto più tempo di quanto sia normalmente necessario.
1.2.1.4 Nuova disciplina del sistema tariffario
L’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza (Ordinanza sulle tasse LCit, RS 141.21) elenca le tariffe da corrispondere in relazione alle procedure di naturalizzazione e le relative modalità di pagamento. Dato che la Confederazione effettua solo a posteriori il computo di quanto dovuto relativamente alle procedure di sua competenza, può accadere che la persona appena naturalizzata non paghi l’emolumento pur ottenendo la cittadinanza. Nell’ottica dell’individuazione di una soluzione comune e percorribile deve dunque essere consentita la riscossione in via anticipata degli emolumenti per le domande di persone che già si trovano in Svizzera – applicata già oggi per quanto concerne le domande presentate da persone che si trovano fuori dalla Svizzera. Il richiedente dovrà dunque in futuro allegare, all’atto dell’inoltro della propria domanda con la documentazione finora richiesta, anche un’attestazione relativa all’avvenuto pagamento. Le nuove prassi previste e la nuova suddivisione dei compiti potranno determinare maggiori oneri per Cantoni e Comuni, a cui si dovrà far fronte mediante un adeguato sostegno finanziario a loro favore. La previsione a livello legislativo delle modalità di suddivisione delle competenze consente il corrispondente adeguamento del sistema tariffario, per il quale deve continuare a trovare applicazione il principio della copertura dei costi.
1.2.2 Condizioni di idoneità
1.2.2.1 Nozione di integrazione
L’ordinamento attuale ritiene che un'integrazione riuscita sia una condizione necessaria per poter beneficiare della naturalizzazione ordinaria o agevolata, anche se questo criterio non viene dettagliatamente definito né a livello di legge né di ordinanza. L’uso di nozioni identiche nel diritto in materia di stranieri e in quello
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relativo alla naturalizzazione genera difficoltà di comprensione e persino equivoci. È quindi necessaria un’opera di chiarimento. In effetti la formulazione prevista dalla nuova legge corrisponde ampiamente nei contenuti alla legge vigente. Tuttavia nel nuovo enunciato la nozione di integrazione viene allineata a quella contenuta nel diritto in materia di stranieri. Tale concetto si compone essenzialmente dei seguenti elementi: osservanza dell’ordine e della sicurezza pubblici, rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale, capacità di esprimersi in una lingua nazionale e volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Quest’ultima nozione corrisponde ampiamente a quanto contenuto nell’articolo 4 lettera d della vigente ordinanza sull’integrazione degli stranieri di data 24 ottobre 2007 (OIntS, RS 142.205).
1.2.2.2 Caso particolare: incolpevole incapacità di integrarsi
In riferimento al caso di una persona fisicamente disabile il cui sostentamento, a causa della sua disabilità, era a carico dell’assistenza sociale e che quindi non poteva soddisfare il requisito, utile ai fini della naturalizzazione, dell’autosufficienza economica, il Tribunale federale ha stabilito nella sua decisione del 16 dicembre
2008 che applicando a questi casi i medesimi criteri previsti per le persone
normodotate sussisterebbe un impedimento alla naturalizzazione che discriminerebbe i disabili che la richiedono. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e rinviato all’istanza di grado inferiore per una nuova valutazione la decisione sulla naturalizzazione (DTF 135 I 49 e seguenti). Oltre ai casi in cui sono coinvolte persone con disabilità fisiche o mentali, anche le persone con difficoltà di apprendimento legate all’età o altre limitazioni di tipo intellettivo difficilmente soddisfano i requisiti per la naturalizzazione. Per quanto riguarda la procedura di naturalizzazione è quindi necessario tenere in debita considerazione la situazione di queste persone. Di una persona che beneficia di prestazioni di aiuto sociale non si deve necessariamente concludere che non soddisfi i requisiti per l’integrazione. Tale conclusione è ammissibile solo nel caso in cui il fatto di beneficiare di tali prestazioni sia riconducibile a una colpa della persona richiedente la naturalizzazione, ovvero qualora questa non mostri alcuna volontà di partecipare alla vita economica.
1.2.2.3 Ordine e sicurezza pubblici
Una novità è rappresentata dall’inserimento nella nozione di integrazione del criterio dell’"ordine e della sicurezza pubblici", nei quali si intende inclusa anche l’osservanza delle leggi svizzere. Il senso e il significato di questa definizione, derivata dal diritto in materia di stranieri (cfr. art. 80 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA, RS 142.201), vanno tradotti nella nuova ordinanza sulla cittadinanza (per una definizione del termine cfr. anche le considerazioni contenute nel rapporto esplicativo sulla revisione dell’art. 62 LStr, in base alle quali la definizione "sicurezza pubblica" include l’inviolabilità dei beni giuridici dell’individuo e delle istituzioni dello Stato, mentre per "ordine pubblico" si intende l’ordinamento giuridico oggettivo e l’insieme delle nozioni non scritte di ordine, la cui osservanza costituisce, secondo l’idea sociale ed etica predominante, un presupposto indispensabile per la coabitazione pacifica dei cittadini). Esempi negativi di applicazione potrebbero dunque essere quelli in cui un
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padre di famiglia o una madre di famiglia decidono l'escissione della figlia o organizzano fidanzamenti tra bambini, oppure obbligano i propri figli a sottostare a un matrimonio combinato. Nel senso generale del termine, un basso grado di integrazione può però manifestarsi anche nella mancanza di cooperazione con le autorità (assistenza sociale, autorità scolastiche). In conclusione, si può affermare che il concetto di "ordine e sicurezza pubblici" non include soltanto ma va ben oltre il dovere di rispettare l’ordinamento giuridico svizzero.
1.2.2.4 Rispetto dei principi fondamentali della Costituzione
federale L’ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza dovrà prevedere concretamente il criterio del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale e dei valori universali della salvaguardia dei diritti dell'uomo in quanto parte sostanziale dell’integrazione. Una violazione di tali principi può essere ad esempio rappresentata dalla negazione dell’autorità dello Stato o della parità tra uomo e donna. Una forma particolarmente evidente di mancanza di rispetto di tali principi è quella che talora si manifesta nell’ambito dell’estremismo politico o religioso, per cui le persone che aderiscono a un’organizzazione politicamente estremistica o che attraverso il loro comportamento o le loro affermazioni mostrano di condividerne i valori devono essere escluse dalla naturalizzazione a causa dell’insufficiente grado di integrazione. Anche le cause d’esclusione dovranno essere elencate e dettagliate nell’ordinanza.
1.2.2.5 Facoltà di esprimersi in una lingua nazionale
Per quanto concerne le competenze linguistiche, la Confederazione richiede che gli interessati siano in grado di esprimersi in una delle lingue nazionali. A fronte di ciò ai Cantoni deve essere riservata anche in futuro la facoltà di decidere se intendono stabilire nella loro legislazione l’obbligo di possedere competenze maggiori, ad esempio la conoscenza della lingua parlata nel luogo di domicilio. Questa distribuzione delle competenze è conforme a quanto previsto dall’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione può emanare solo prescrizioni minime in materia di naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilasciare il relativo permesso. Questa limitatezza delle facoltà della Confederazione si giustifica però in ragione del fatto che essa stessa richiede, per le naturalizzazioni ordinarie per le quali è competente, la sola conoscenza di una lingua nazionale e non la padronanza della lingua parlata nel luogo di domicilio. Una soluzione diversa non sarebbe comunque possibile per le domande di naturalizzazione agevolata presentate da persone che si trovano all’estero, in quanto in questi casi si accerta la sussistenza di stretti legami con la Svizzera ma non è possibile fare riferimento a una lingua specifica a causa della mancanza di un domicilio in Svizzera. In base agli esiti del dibattito e ai pareri espressi, la Confederazione dovrà stabilire in modo vincolante, nel quadro dell’ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza, di quali competenze linguistiche le persone interessate dovranno dimostrare il possesso. A tale riguardo dovrà essere accertato che la persona richiedente comprenda una lingua nazionale tanto bene e si sappia
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esprimere in questa lingua tanto adeguatamente da sapersi destreggiare nella vita quotidiana e da essere in grado di esercitare i propri diritti politici.
1.2.2.6 Volontà di partecipare alla vita economica o di
acquisire una formazione In relazione al successivo criterio per valutare il grado di integrazione di una persona, ossia la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione, è necessario verificare che la persona richiedente la naturalizzazione attribuisca la dovuta importanza alla volontà espressa a parole. Per cui il requisito non si considera soddisfatto per il solo fatto di poter vantare un rapporto di lavoro non cessato, ma in casi particolari è necessario anche soddisfare le seguenti condizioni: - documentare gli sforzi compiuti per cercare un posto di lavoro; - documentare il percorso formativo che si sta seguendo (ad es. esibendo il contratto di apprendistato) o quantomeno dimostrare di muoversi in questa direzione, - i lavoratori temporanei (che svolgono attività ausiliarie o a termine) devono dimostrare di voler vivere autonomamente e sotto la propria responsabilità.
1.2.2.7 Familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi
svizzeri Un altro importante elemento a dimostrazione dell’idoneità alla naturalizzazione è rappresentato, oltre che dai veri e propri criteri per valutare il grado di integrazione di una persona, dalla familiarità che dimostra di avere con le condizioni di vita in Svizzera. Tale familiarità si manifesta ad esempio quando una persona richiedente la naturalizzazione intrattiene rapporti regolari con i cittadini svizzeri che vivono nel suo stesso luogo di domicilio o se si impegna a favore di un’associazione locale. La familiarità con il modo di vita locale si manifesta anche nella conoscenza che si ha della geografia e della storia locali e di nozioni di educazione civica.
1.2.3 Ammissione alla procedura di naturalizzazione
1.2.3.1 Status di soggiorno e domicilio
Nell’ottica di garantire una piena coerenza tra diritto di cittadinanza e diritto in materia di stranieri, devono essere ridefiniti anche i requisiti formali concernenti la procedura di acquisto della cittadinanza. Il punto di partenza deve essere rappresentato dal principio secondo cui per la cittadinanza, in quanto più alto gradino dell’integrazione, si può richiedere il possesso dei requisiti più severi in tema d’integrazione. Conseguentemente, per la naturalizzazione si richiede lo status più stabile in materia di diritto degli stranieri, ossia il permesso di domicilio (permesso C). In tal modo le persone in possesso di permesso N o F (quindi i richiedenti l’asilo o le persone ammesse provvisoriamente) sono escluse dalla possibilità di accedere alla procedura di naturalizzazione, in quanto il diritto di soggiorno loro riconosciuto non presenta caratteristiche adeguate in termini di durata e stabilità. Ma anche alle persone in possesso di permesso di dimora (permesso B) si
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richiede di munirsi, prima di inoltrare una domanda di naturalizzazione, di un permesso di domicilio. Gli obiettivi che stanno alla base di questo sistema corrispondono in gran parte a quelli dell’iniziativa parlamentare del Gruppo UDC, che richiede che possano essere naturalizzati solo quanti sono muniti di permesso di domicilio (06.485 – Iniziativa parlamentare. Nessuna naturalizzazione senza previo permesso di domicilio). Nel frattempo le Commissioni di entrambe le Camere hanno dato seguito all’iniziativa parlamentare. A fronte della revisione legislativa in corso, la CIP-N ha deciso in data 21 novembre 2008 di sospendere provvisoriamente la questione. Stante questa situazione, è necessario ridefinire anche l’attuale disciplina che fissa a dodici anni il termine di residenza (in conformità con la LStr si userà nel prosieguo la formulazione "durata del soggiorno"). Infatti il criterio formale che fissa un determinato periodo di tempo entro il quale generalmente si richiede che venga raggiunto un certo grado di integrazione, può avere un effetto demotivante sulle persone che hanno raggiunto prima del tempo un buon livello di integrazione. Queste persone non devono essere ostacolate o distolte dalla loro disponibilità all’integrazione. Al contrario devono essere stimolate a completare rapidamente la propria integrazione e devono essere lodati quanti, grazie agli sforzi superiori alla media da loro compiuti, hanno raggiunto in breve tempo un elevato grado di integrazione. Queste persone devono pertanto poter accedere alla procedura di naturalizzazione già dopo otto anni di soggiorno. Coloro per i quali il processo di integrazione dura più a lungo dovranno attendere, prima di poter inoltrare la loro domanda, che siano trascorsi i dieci anni di soggiorno in Svizzera necessari secondo la legge sugli stranieri (cfr. art. 34 LStr) per ottenere un permesso di domicilio. La nuova normativa consente di perseguire con maggiore efficacia l’obiettivo in base al quale possono essere naturalizzate solo le persone integrate con successo. Allo stesso tempo essa consente di rivalutare la procedura di rilascio del permesso C lasciando nel contempo ai Cantoni un ampio margine di manovra in relazione alla procedura di loro competenza per il rilascio del permesso di domicilio.
1.2.3.2 Armonizzazione dei termini di residenza cantonali e
comunali Nella sua delibera sul rapporto del 9 marzo 2007 sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza, il Consiglio federale ha dichiarato di volersi impegnare a favore di un’armonizzazione in tempi utili dei termini di residenza cantonali (in conformità con la LStr si userà nel prosieguo la formulazione "durata del soggiorno"). Se ciò non dovesse essere possibile, valuterà l’opportunità di adottare una soluzione unificata a livello di ordinamento federale. A seconda del grado di concretizzazione, vi sono due soluzioni percorribili: Variante 1: A fronte di perplessità di natura giuridica per quanto concerne l’ammissibilità della competenza della Confederazione a legiferare, nella variante 1 si rinuncia a indicare una soglia massima fissa, limitandosi a descrivere genericamente l’intento normativo del legislatore. In questo caso spetta ai Cantoni concretizzare la disposizione.
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Lo stesso vale anche per la regolamentazione a livello federale in materia di computo della durata del soggiorno in caso di trasferimenti di domicilio, nell’intento di tenere adeguatamente conto della mobilità oggi diffusa. Variante 2: Nell’ottica di unificare la normativa, la soluzione più praticabile sembrerebbe essere quella di definire un’esatta soglia massima per la durata del soggiorno stabilita a livello cantonale e comunale. Si propone pertanto, nel quadro della presente variante, di fissare una soglia massima di tre anni. Per quanto riguarda il computo del soggiorno in caso di cambiamento di domicilio, dopo tre anni di soggiorno in un altro Comune del Cantone, il candidato alla naturalizzazione può inoltrare una domanda già dopo un termine d'attesa di un anno.
1.2.3.3 Termine d’attesa per l’inoltro della domanda
In caso di annullamento della naturalizzazione ottenuta con false dichiarazioni o occultando fatti rilevanti, la persona interessata non deve poter inoltrare immediatamente una nuova domanda di naturalizzazione. Le viene dunque imposto per legge il rispetto di un periodo d’attesa di due anni che decorre solo a partire dall’entrata in vigore della decisione, vale a dire dopo il pronunciamento su tutti gli eventuali ricorsi avverso l’annullamento.
1.2.4 Miglioramento delle basi decisionali
1.2.4.1 Assistenza amministrativa
Talvolta le autorità cantonali preposte alla naturalizzazione lamentano il fatto che vengono loro occultate da altri uffici informazioni rilevanti. Il 20 dicembre 2006 il Consigliere nazionale Marcel Scherer ha presentato la mozione "Naturalizzazioni soltanto in presenza di basi chiare" (06.3875), con la quale invita il Consiglio federale a creare i presupposti giuridici che permettano alle autorità preposte alla naturalizzazione di accedere a tutte le informazioni disponibili, tra cui ad esempio le attestazioni di buona condotta, l’accesso al casellario giudiziale, notizie in merito a eventuali procedimenti in corso, ecc. Nella sua risposta del 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha richiesto l’accoglimento della mozione. Il rapporto del DFGP sulla violenza giovanile, di data 11 aprile 2008, ha individuato una soluzione atta a consentire a Cantoni e Comuni una più efficace analisi dei requisiti per la naturalizzazione, che consiste nell’ovviare alle lacune nell’ambito dei chiarimenti da parte delle autorità preposte alla naturalizzazione in merito al grado d’integrazione del richiedente, raccomandando alle autorità stesse di ottenere maggiori chiarimenti presso le autorità di polizia, giudiziarie e scolastiche. In questo contesto occorre prestare maggiore attenzione alle pene inflitte ai minori (op.cit., pag. 39). Inoltre, al fine di migliorare lo scambio di dati tra le autorità preposte alla naturalizzazione e le restanti autorità interessate dalle questioni dell’integrazione, si è suggerito di vagliare l’ipotesi di integrare, nella legge sulla cittadinanza, un diritto d’accesso per le autorità preposte alla naturalizzazione ai dati delle autorità cantonali e comunali (op.cit., pag. 47). La nuova norma tiene conto di tutte queste problematiche.
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1.2.4.2 Esame dei requisiti dei giovani nell’ambito di
domande familiari A partire dal dodicesimo anno d’età, il possesso dei requisiti da parte di una persona richiedente la naturalizzazione deve essere vagliato per mezzo di una valutazione separata anche se essa è inserita in una domanda familiare. Tale limite d’età è tra l’altro conforme a quanto previsto dall’articolo 43 capoverso 3 LStr, che stabilisce una valutazione differenziata, a seconda della fascia d’età, del diritto a rimanere in Svizzera per i figli qui trasferitisi. Riveste particolare importanza il fatto che i Cantoni debbano effettuare indagini presso le autorità scolastiche (vedasi punto precedente 1.2.4.1).
1.2.5 Semplificazioni in caso di reintegrazioni
1.2.5.1 Premesse
Analogamente a quanto stabilito in materia di requisiti per l’integrazione ai fini della naturalizzazione agevolata o ordinaria, è necessario definire esattamente anche i criteri per la reintegrazione. Fondamentalmente si richiede un'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera e la sussistenza di «stretti vincoli» con la Svizzera in caso di residenza all'estero. Questa formulazione ricorre già nella normativa attuale in svariate disposizioni sulla naturalizzazione agevolata e la reintegrazione (art. 21 cpv. 2, art. 23 cpv. 2, art. 28, art. 31b, art. 58a cpv. 1 e 3, art. 58c cpv. 2 LCit). La novità consiste nel fatto che ora essa deve sostituire, in materia di reintegrazione, il generico requisito dei «vincoli» e deve trovare concreto richiamo nella legge. Il concetto dovrà essere descritto con precisione ed essere concretamente richiamato in un’ordinanza esecutiva. Nella legge sulla cittadinanza vigente sono contemplate tre diverse tipologie di reintegrazione, in funzione del fatto che il soggetto richiedente abbia perso la cittadinanza per perenzione (art. 21 LCit), per svincolo (art. 23 LCit) o per matrimonio con uno straniero ai sensi della normativa vigente fino alla fine del 1991 (art. 58 LCit). Le condizioni da soddisfare al riguardo sono talvolta differenti. È dunque giustificata l’esigenza di semplificare questa disciplina. È sufficiente un’unica disposizione che riguardi tutte le persone che hanno perso la cittadinanza svizzera, a prescindere dal fatto che l’abbiano persa per perenzione, svincolo o matrimonio. Coloro che hanno perso la cittadinanza svizzera possono presentare entro dieci anni la domanda di reintegrazione. Trascorso questo termine, hanno comunque ancora la possibilità di essere reintegrati previo possesso del requisito di dimorare da almeno tre anni in Svizzera. Questo irrigidimento della normativa attualmente vigente si giustifica in considerazione del fatto che le persone interessate, anche se domiciliate all’estero, hanno avuto almeno dieci anni di tempo, dopo la perdita della cittadinanza svizzera, per richiedere la reintegrazione qualora possano vantare stretti legami con la Svizzera. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, rispetto al passato, oggigiorno, grazie alla moderna società dell’informazione e della comunicazione, sono stati in gran parte rimossi gli ostacoli alla comunicazione che in passato riguardavono alcuni Paesi o regioni del mondo. Per la prova dei vincoli stretti con la Svizzera si possono dunque formulare criteri tanto più esigenti quanto più l'interruzione dei contatti con le autorità elvetiche o con la Svizzera è stata protratta.
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1.3 Ulteriori considerazioni in materia di cittadinanza
1.3.1 Revoca di permessi e altre disposizioni
In conformità alla decisione del Tribunale federale del 12 novembre 2008 (DTF 135 I 7 e segg.), a seguito di annullamento di una naturalizzazione agevolata la persona interessata conserva lo status giuridico che le deriva in funzione del permesso di domicilio precedentemente rilasciato, nella misura in cui nel frattempo non è intervenuto alcun motivo per la sua estinzione o revoca. Con questa disposizione si coglie l’occasione della lacuna evidenziata dal Tribunale federale per chiarire le problematiche che ne derivano introducendo una regolamentazione chiara e comprensibile (cfr. art. 62 e 63 LStr). L’intento corrisponde in gran parte alle istanze della mozione Müller del 2 giugno 2009 (09.3489 Status dello straniero in seguito all’annullamento della naturalizzazione).
1.3.2 Adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità
e alla Convenzione per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati Non direttamente contenuta nel testo della LCit, ma tematicamente ad esso collegata, è la questione relativa all’adesione alla Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997 (STE 166) e alla Convenzione del 19 maggio 2006 per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (STE 200). È tempo che la Svizzera vagli l’opportunità di aderire a tali convenzioni. La Svizzera è entrata a far parte del Consiglio d’Europa nel 1963. L’ingiustificata sospensione della procedura di adesione – per quanto ammessa dal diritto interno – violerebbe lo Statuto del Consiglio d’Europa. La Svizzera attribuisce grande importanza alla collaborazione con il Consiglio d’Europa in materia di Stato di diritto e di salvaguardia dei diritti dell’uomo. La Convenzione sulla nazionalità rappresenta la prima codifica a livello internazionale dei principi fondamentali in materia di cittadinanza. Uno dei suoi obiettivi principali è il divieto di imporre discriminazioni in relazione alla naturalizzazione. Dato che la Svizzera fino alla fine del 2008 non disponeva di una normativa a livello federale in materia di ricorso avverso le decisioni discriminatorie concernenti la naturalizzazione e in tale ambito non può essere formulata alcuna riserva, la Svizzera non ha potuto aderire alla Convenzione. Con l’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2009, della legge sulla cittadinanza rivista (RS 141.0, art. 15b in combinazione con l'art. 51), è stato introdotto a livello federale il diritto di ricorso avverso le decisioni discriminatorie in materia di naturalizzazione. In questo modo nulla più osta all’adesione da parte della Svizzera alla Convenzione sulla nazionalità. Quest’ultima contiene ancora, in effetti, diverse disposizioni che non sono pienamente conformi al diritto svizzero ma in merito alle quali è possibile formulare riserve purché non contrastino con il senso e lo scopo della Convenzione. È pertanto necessario formulare riserve in materia di apolidi maggiorenni e introdurre delle precisazioni riguardo i tre livelli ai quali si svolge la procedura di naturalizzazione e l’obbligo militare. La Convenzione del 19 maggio 2006 per la prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati prevede che le persone che al momento della
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successione di Stati possedevano la nazionalità dello Stato predecessore e a seguito della successione sono diventati apolidi, abbiano il diritto di ottenere la nazionalità dello Stato successore. Nonostante la Svizzera non sia direttamente interessata – la Convenzione ha particolare rilevanza per quanto riguarda il trasferimento di una regione da uno Stato a un altro, l'unificazione di Stati, la dissoluzione di uno Stato o la separazione di una o più parti di una regione –, la sua adesione alla Convenzione metterebbe maggiormente in evidenza a livello internazionale il suo atteggiamento nella lotta contro l’apolidia.
2 Commenti alle singole disposizioni
2.1 Titolo primo: Acquisto e perdita per legge
2.1.1 Capitolo 1: Acquisto per legge
Art. 1 Per filiazione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 1 della legge sulla cittadinanza vigente.
Art. 2 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 4 della legge sulla cittadinanza vigente.
Art. 3 Trovatello Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 6 della legge sulla cittadinanza vigente. Dal punto di vista formale il testo del capoverso 1 è stato adattato (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
Art. 4 Adozione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 7 della legge sulla cittadinanza vigente.
2.1.2 Capitolo 2: Perdita per legge
Art. 5 Per annullamento del rapporto di filiazione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 8 della legge sulla cittadinanza vigente.
Art. 6 Per adozione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 8a della legge sulla cittadinanza vigente. Il capoverso 1 è stato adattato (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
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Art. 7 Per nascita all’estero Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza vigente.
Art. 8 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 11 della legge sulla cittadinanza vigente.
2.2 Titolo secondo: Acquisto e perdita per decisione dell’autorità
2.2.1 Capitolo 1: Acquisto per decisione dell'autorità
2.2.1.1 Sezione 1: Naturalizzazione ordinaria
Art. 9 Condizioni formali Il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il soggetto richiedente sia in possesso di un permesso di domicilio e possa documentare di aver dimorato in Svizzera per otto anni complessivi, incluso l’anno immediatamente precedente la domanda. Per ulteriori considerazioni di base riguardanti questa disposizione si rimanda al punto 1.2.3.1.
Art. 10 Computo della durata di residenza
Per giovani Riprendendo quanto già previsto dalla normativa vigente, la presente disposizione prevede che il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra i dieci e i vent’anni compiuti sia computato due volte.
Per coniugi e partner registrati Secondo la normativa finora vigente, si applicavano termini di residenza abbreviati ai casi in cui entrambi i coniugi fossero stati, al momento del matrimonio, cittadini stranieri e successivamente uno di loro avesse chiesto la naturalizzazione. Tali termini valevano da un lato per la domanda congiunta (art. 15 cpv. 3 LCit vigente) e dall’altro per la domanda individuale successiva alla naturalizzazione di uno dei due partner (art. 15 cpv. 4 LCit vigente). Il mantenimento di queste norme non si giustifica, in ragione del fatto che il nuovo ordinamento concentra maggiormente l’attenzione sull’integrazione e allo stesso tempo abbassa il termine di residenza da dodici a otto anni. È quindi consigliabile per i partner attendere di presentare la domanda finché entrambi possono vantare otto anni di residenza in Svizzera. Ciascun partner può poi presentare una domanda individuale. Continua invece ad essere opportuna una norma specifica per le unioni domestiche registrate nelle quali, al momento della registrazione, uno dei due partner possedeva la cittadinanza svizzera. Come secondo il diritto attuale, è sufficiente che la partner di una cittadina svizzera o il partner di un cittadino svizzero abbia risieduto per cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda, e che viva da almeno
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tre anni in unione domestica registrata con la partner svizzera o con il partner svizzero.
Art. 11 Condizioni materiali Costituiscono requisiti materiali per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione un processo d’integrazione riuscito (lett. a), la familiarità con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri (lett. b) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). Per i criteri di idoneità di cui alle lettere a e b si rimanda alle considerazioni del punto 1.2.2. Il fatto di non rappresentare un rischio per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c) è un requisito richiesto anche dalla normativa vigente e il cui rispetto deve essere verificato non dai Cantoni e Comuni ma dalla Confederazione. Ciononostante i Cantoni sono tenuti a vagliare, nell’ambito della verifica del requisito relativo al rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblici, ogni segnale che possa essere indice di una tale eventualità.
Art. 12 Criteri d’integrazione La terminologia in materia di cittadinanza viene armonizzata con quella del diritto in materia di stranieri. Quindi il concetto di «inserimento» viene sostituito da quello di «integrazione riuscita» e meglio precisato. Ai sensi dell’articolo 12, un’integrazione riuscita si manifesta in particolare nell’osservanza dell’ordine e della sicurezza pubblici, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale, nella capacità di esprimersi in una lingua nazionale e nella volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Il criterio del rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale coincide nel contenuto con il concetto del riconoscimento nei valori fondamentali della Costituzione federale, proposto nel disegno di modifica della LStr quale controprogetto indiretto all’Iniziativa espulsione. Per considerazioni più approfondite si rimanda al capitolo 1.2.2. Una disabilità fisica, mentale o psichica può far sì che una persona non soddisfi, o soddisfi solo in parte, i criteri per l’integrazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d LCit per cause non ascrivibili alla persona stessa. È il caso – ad esempio – delle persone con inabilità cognitive che rendono difficoltoso o impossibile l’apprendimento di una lingua nazionale e l’opportunità di esprimersi in questa lingua, ma anche – più in generale – la partecipazione alla vita economica o l’acquisizione di una formazione. Lo stesso dicasi ad esempio per le menomazioni che comportano una limitazione della capacità lavorativa o le disabilità riconducibili a condizioni svantaggiate sul mercato del lavoro o nel campo della formazione. Qualora sussista una tale limitazione dovuta a una disabilità, il fatto di esigere i criteri per l’integrazione può recare pregiudizio alle persone interessate in relazione all’ottenimento della cittadinanza, fino ad arrivare alla loro totale esclusione dalla possibilità di ottenerla. Dato che il fatto di recare pregiudizio non trova giustificazioni plausibili, ciò rappresenta un’inaccettabile discriminazione (indiretta) a causa di una menomazione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale, come il Tribunale federale ha stabilito in riferimento all’autosufficienza economica considerata come requisito per la naturalizzazione (cfr. sentenza del
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Tribunale federale del 16 dicembre 2008). Questa disciplina tiene conto inoltre della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in vigore dal 3 maggio 2008 e alla quale la Svizzera intende aderire. Questo strumento universale concretizza i diritti umani delle persone con disabilità e intende promuovere le pari opportunità di queste persone nella società. L’articolo 12 capoverso 2 LCit impone quindi l’obbligo di tenere debitamente conto, all’atto dell’applicazione dei criteri d’integrazione indicati nell’articolo 12 capoverso 1 lettere c e d, della situazione delle persone e di verificare caso per caso se e in che misura ci si possa richiamare a tali criteri. Per il rilascio dell’autorizzazione di naturalizzazione devono essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 LCit. Saranno le competenti autorità cantonali e comunali a verificare se sono soddisfatte le condizioni. L’UFM deve verificare, nei casi normali, solo l’osservanza dell’ordinamento svizzero, quindi l’eventuale sussistenza di condanne precedenti o procedimenti penali pendenti (riassunta ex novo nella nozione generale di «ordine e sicurezza pubblici»; cfr. art. 12) e il fatto di non compromettere la sicurezza interna ed esterna. La presente disposizione corrisponde alla prassi attualmente adottata e alle considerazioni avanzate nel rapporto sulla cittadinanza. L’introduzione nella formula del termine «segnatamente» sottolinea il fatto che in casi speciali la Confederazione può, per così dire, «azionare il freno d’emergenza», quando ad esempio un candidato non sia evidentemente integrato a sufficienza e il Cantone non ha quindi effettuato un’analisi sufficientemente accurata dei requisiti d’idoneità ai sensi dell’articolo 11 LCit. La Confederazione ha così la possibilità di rifiutare l'autorizzazione di naturalizzazione qualora non siano soddisfatte tutte le pertinenti condizioni. Il fatto che l’autorizzazione venga rilasciata per uno specifico Cantone emerge anche dal nuovo articolo 14 LCit. La possibilità di porre una scadenza o di prorogare un’autorizzazione non è più contemplata dal nuovo sistema, in quanto l’autorizzazione viene rilasciata solo alla conclusione della procedura a seguito delle decisioni di Comune e Cantone e il Cantone deve poi assumere la decisione definitiva sulla naturalizzazione entro il termine di sei mesi.
Art. 13 Procedura di naturalizzazione La domanda dovrà essere in futuro presentata sempre al Cantone o al Comune, il che comunque già accade in quasi tutti i Cantoni. In base al capoverso 1, il Cantone individua l’autorità alla quale va indirizzata la domanda di naturalizzazione, che può essere un’autorità cantonale oppure comunale. Il capoverso 2 prevede che la domanda di naturalizzazione venga inoltrata dal Comune al competente Ufficio federale ad avvenuta conferma della cittadinanza da parte del Cantone, qualora il diritto cantonale lo preveda. In questo modo si intende escludere l’eventualità che vengano inoltrate alla Confederazione domande di naturalizzazione respinte dal Cantone o dal Comune. Il capoverso 3 stabilisce infine che l’Ufficio federale rilasci l’autorizzazione federale di naturalizzazione solo quando siano soddisfatti tutti i requisiti formali e materiali previsti. L’autorizzazione viene poi notificata all’autorità cantonale preposta per la decisione sulla naturalizzazione.
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Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione Il capoverso 1 stabilisce che l’autorità cantonale competente debba decidere sulla naturalizzazione entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione federale. In questo modo viene praticamente escluso il rischio che dopo il rilascio di tale autorizzazione possano subentrare nuove circostanze che, se portate a conoscenza della Confederazione, avrebbero impedito il rilascio stesso dell’autorizzazione. Trascorso tale termine, l’autorizzazione perde qualsiasi validità. Il richiedente potrà presentare una nuova domanda quando soddisferà tutti i requisiti previsti. Sull’autorizzazione federale di naturalizzazione è annotato il fatto che eventuali figli nati nel corso della procedura di naturalizzazione e quindi non espressamente menzionati sull’autorizzazione sono compresi nell’ambito di validità della naturalizzazione dei genitori senza bisogno di presentare una domanda supplementare. Si evita così l’insorgenza di ulteriori oneri amministrativi. Il capoverso 2 prevede che la competente autorità cantonale rifiuti di concedere la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata. In questo caso l’onere spetta ai Cantoni, in quanto a questo punto la procedura a livello federale è già conclusa. Un’eventuale revoca dell’autorizzazione federale di naturalizzazione porterebbe a un eccessivo appesantimento e a un’inutile amplificazione della procedura. In tali casi è sufficiente che il Cantone suggerisca alla persona richiedente di ritirare la domanda ed eventualmente emani una decisione negativa impugnabile. Il capoverso 3 stabilisce che la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale e quindi la cittadinanza svizzera possano essere acquisite solo dopo l’entrata in vigore della decisione cantonale di naturalizzazione.
Art. 15 Procedura nel Cantone Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15a della vigente LCit.
Art. 16 Obbligo di motivazione Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15b della vigente LCit.
Art. 17 Protezione della sfera privata Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 15c della vigente LCit. La nozione di durata di residenza di cui al capoverso 2 lettera b è stata sostituita, per ragioni di coerenza con la LStr, da quella di «durata del soggiorno». Anche il testo del capoverso 1 lettera c corrisponde al diritto in materia di stranieri ed è stato leggermente modificato rispetto alla formulazione attuale (sostituzione di «integrazione nella realtà svizzera» mediante «integrazione riuscita», cfr. anche osservazioni al n. 1.2.2).
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Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale
Variante 1 In base all’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione emana soltanto prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia la relativa autorizzazione. La dottrina interpreta in modo divergente la nozione di «prescrizioni minime» di cui all'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale. Una minoranza interpreta tale nozione in maniera restrittiva e ritiene che la Confederazione debba mostrarsi prudente per quanto riguarda le condizioni cantonali per la naturalizzazione, quindi anche per la determinazione della durata del soggiorno. A fronte di tali perplessità di natura giuridica per quanto concerne l’ammissibilità della competenza della Confederazione a legiferare, nella variante 1 all’articolo 18 si è rinunciato a indicare una soglia massima fissa, rendendo in questo modo la disposizione piuttosto vaga. I Cantoni possono però prevedere altri termini a livello cantonale e comunale. Diversamente, oppure nel caso in cui i termini non siano congrui, sussiste la possibilità di ricorso a livello cantonale. La prima variante all’articolo 18 stabilisce che se i Cantoni prevedono una durata minima del soggiorno nel Cantone o nel Comune, tale durata non deve oltrepassare la durata del periodo solitamente necessario per un’integrazione riuscita. Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Cantone è superiore a tre anni occorre, ai sensi del capoverso 2, computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Cantone immediatamente prima dell’arrivo. Se la durata minima del soggiorno richiesta dal Comune è superiore a un anno occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Comune del Cantone immediatamente prima dell’arrivo nel Comune. La nuova norma tiene conto delle odierne esigenze dei singoli e del mondo economico in termini di mobilità e cerca di rispondere a un’istanza che è già stata espressa nel rapporto dell’Ufficio federale della migrazione sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza del 20 dicembre 2005. Nella nuova legge sugli stranieri si è tenuto conto di quest’esigenza introducendo per le persone in possesso di permesso di dimora e di domicilio il diritto a cambiare Cantone (art. 37 LStr). Lo stesso vale anche per la normativa federale in materia di computabilità della durata del soggiorno in caso di cambi di residenza (cfr. cpv. 2 e 3), nell’intento di tenere debitamente conto delle odierne esigenze riguardo la mobilità delle persone.
Variante 2 Per ragioni di scorrevolezza e comprensibilità e sulla scorta della constatazione che oggi buona parte della giurisprudenza sostiene che la nozione, utilizzata nell’articolo 38 capoverso 2 della Costituzione federale, di "prescrizioni minime" non deve essere interpretata in senso stretto (la dottrina legge in tale disposizione l’affermazione secondo cui spetta alla Confederazione la competenza di emanare "principi"), in una variante all’articolo 18 viene fissata una soglia massima per la durata del soggiorno cantonale e comunale.
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Ambo le varianti sono compatibili con la Costituzione federale. Dagli esiti della procedura di consultazione emergerà l’indicazione di quale variante dovrà essere privilegiata.
Art. 19 Cittadinanza onoraria Il testo di questa disposizione corrisponde a quello dell’articolo 16 della vigente LCit tenuto conto (nella versione tedesca) dei principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
2.2.1.2 Sezione 2: Naturalizzazione agevolata
Art. 20 Condizioni materiali Come per quanto concerne la naturalizzazione ordinaria, anche per quella agevolata è opportuno prevedere un’«integrazione riuscita» per il candidato, in analogia a quanto prescritto dagli articoli 11 o 12 LCit. Si può dunque rimandare alle considerazioni a tale riguardo. Nella prassi è necessario tenere conto del fatto che il grado di integrazione deve essere ragionevolmente proporzionato alla durata della permanenza in Svizzera. Per la naturalizzazione ordinaria si prevede normalmente un periodo di residenza in Svizzera considerevolmente più lungo rispetto a quello che viene richiesto per una naturalizzazione agevolata. Di ciò è necessario tenere conto nella verifica dei requisiti d’integrazione. Ad esempio in riferimento alle competenze linguistiche non si può richiedere il possesso dei medesimi elevati requisiti richiesti per la naturalizzazione ordinaria. Tuttavia, la conoscenza di una lingua nazionale svizzera deve essere di regola richiesta anche per le naturalizzazioni agevolate. I particolari possono essere definiti a livello di ordinanza. La disciplina speciale prevista dall’articolo 12 capoverso 2 per le persone che, per ragioni psichiche o fisiche, non adempiono i criteri d'integrazione di cui alle lettere c e d, non si applica solo per la naturalizzazione ordinaria ma anche per quella agevolata. L’articolo 20 capoverso 2 prescrive che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tale principio si applica per analogia a tutte le tipologie di naturalizzazione (cfr. art. 11 lett. c e art. 26 cpv. 1 lett. e). L’articolo 20 capoverso 3 LCit stabilisce che se il candidato non risiede in Svizzera, le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia. Tale tenore corrisponde in buona sostanza a quanto statuito dal vecchio articolo 26 capoverso 2. I dettagli dovranno essere definiti nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza.
Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero I vecchi articoli 27 e 28 LCit confluiscono in un unico articolo, che dal punto di vista contenutistico corrisponde alla normativa vigente. Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata. Se all’atto del matrimonio entrambi i
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coniugi sono cittadini stranieri e dopo il matrimonio uno dei due acquisisce la cittadinanza svizzera, l’altro coniuge non può presentare domanda di naturalizzazione agevolata. Il candidato deve vivere da tre anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e aver soggiornato per complessivi cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda. Per valutare se la domanda va trattata secondo l'articolo 21 capoverso 1 o 2 è determinante il luogo di dimora al momento della presentazione della domanda. Se ad esempio i coniugi risiedono in Svizzera al momento della domanda ma si trasferiscono all'estero durante la procedura, la domanda va trattata secondo il capoverso 1. Nel caso opposto è applicabile il capoverso 2. Chi risiede o ha risieduto all’estero deve vivere da sei anni in unione coniugale con il medesimo coniuge e avere stretti vincoli con la Svizzera. Ciò non significa che il coniuge dev'essere in possesso della cittadinanza svizzera già da sei anni; può averla acquisita anche da poco tempo, per naturalizzazione agevolata o reintegrazione in virtù della filiazione da genitore svizzero (non però per naturalizzazione ordinaria o per naturalizzazione agevolata non basata sulla filiazione da genitore svizzero). Delle domande di naturalizzazione agevolata in base all’articolo 21 non si può tenere conto qualora il coniuge svizzero sia deceduto antecedentemente alla presentazione della domanda stessa. Qualora il coniuge svizzero muoia mentre la procedura di naturalizzazione è in corso, è possibile tenere eccezionalmente conto della domanda qualora non sussistano fondati dubbi sul fatto che prima del decesso del coniuge svizzero i coniugi vivessero in unione coniugale effettiva e stabile. Inoltre in questi casi la possibilità di ottenere la naturalizzazione agevolata presuppone che la persona richiedente sia in possesso, al momento del decesso del coniuge svizzero, dei requisiti richiesti (durata del soggiorno e durata dell’unione coniugale). Se nel frattempo il coniuge straniero si è risposato con un cittadino o una cittadina straniera, non può richiedere la naturalizzazione agevolata. Come stabilito dal diritto finora vigente, la persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza cantonale e attinenza comunale del coniuge svizzero. Se quest’ultimo possiede più cittadinanze cantonali e attinenze comunali, ai sensi della nuova legge la persona può decidere di acquisire una sola cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Questa eventualità veniva già gestita in questo modo in virtù della normativa precedente, ma questo modus operandi ha portato all’introduzione di una procedura macchinosa (dichiarazioni di rinuncia che dovevano essere raccolte e notificate ai Cantoni interessati). Come secondo il vecchio diritto, la persona naturalizzata acquista in linea di principio tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali del coniuge svizzero, a meno che dichiari esplicitamente di voler acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale. Nella prassi tale possibilità ha tuttavia generato procedure complicate (per procurarsi la dichiarazione di rinuncia e trasmetterla ai Cantoni interessati). La revisione di legge prevede un'ulteriore semplificazione procedurale (cfr. art. 41). Se il coniuge straniero usufruisce della possibilità di acquisire una sola cittadinanza cantonale e una sola attinenza comunale della moglie svizzera, ciò influisce sulla cittadinanza dei figli minorenni comuni. Prima della naturalizzazione del padre, infatti, la loro cittadinanza derivava da quella della madre (art. 1 cpv. 1 lett. a e art. 2 cpv. 1 LCit). Se la madre possiede più cittadinanze cantonali o attinenze comunali, i
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figli le acquistano per nascita. Se il padre dichiara di rinunciare ad acquistare tutte le cittadinanze cantonali e attinenze comunali della moglie, a partire dalla naturalizzazione del padre i figli minorenni comuni possiedono unicamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre e perdono pertanto, secondo l'articolo 2 capoverso 3 LCit, le altre cittadinanze cantonali e attinenze comunali acquistate alla nascita (cfr. art. 271 cpv. 1 CC).
Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore Come il vecchio articolo 29, anche il nuovo articolo 21 LCit prevede che una persona vissuta per almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzera e che come tale è effettivamente stata considerata dall'autorità cantonale o comunale, può essere naturalizzata con procedura agevolata. Le disposizioni dell'articolo 29 capoverso 3 (il richiedente ha già prestato servizio militare) e capoverso 4 (applicazione per analogia della disposizione a stranieri che hanno perso la cittadinanza svizzera in base all'art. 8 LCit vigente) della legge vigente possono essere abrogati. Non sono necessari poiché tali casi sono già ampiamente contemplati nel nuovo articolo 22 capoverso 1 LCit e inoltre sono straordinariamente rari. Secondo il capoverso 2, la persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell'errore. Quest'ultimo determina anche l'attinenza comunale.
Art. 23 Minorenne apolide Questa disposizione disciplina quanto contenuto nell'articolo 30 della LCit vigente. Anche in base al diritto vigente il minorenne apolide (non è sufficiente la semplice assenza di documenti) – indipendentemente dallo statuto che gli è riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri – è ammesso alla procedura agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni. Il nuovo disciplinamento delle condizioni formali dell'articolo 11 esige un adattamento. Il capoverso 2 stabilisce che venga computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera, conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri. Valgono tutti i titoli di soggiorno (per esempio anche il permesso B, F, o N, e non solo i titoli citati nell'art. 33 cpv. 2). Un minorenne straniero che pur potendo – de jure – acquisire la cittadinanza del Paese d'origine, ne venga di fatto impedito, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23. Un tale caso subentra per esempio se il diritto del Paese d'origine prevede che il minorenne nato in Svizzera da genitori con lo stato di rifugiati, per poter acquisire la cittadinanza di quel Paese debba recarvisi e soggiornarvi per un determinato periodo. Poiché ai genitori, in quanto rifugiati riconosciuti, è precluso il contatto con il Paese d'origine, si deve partire dal presupposto che, di fatto, il minorenne non abbia la possibilità di acquisire la cittadinanza del suo Paese d'origine e che dunque, di fatto, sia apolide. Pertanto è giustificato concedergli la possibilità di naturalizzazione agevolata in base all'articolo 23.
Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato Questa disposizione riprende la regolamentazione di cui all'articolo 31a LCit vigente e non introduce modifiche materiali.
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Art. 25 Competenza e procedura Il capoverso 1 riprende la regolamentazione di cui all'articolo 32 LCit vigente. Nuovo è invece il contenuto del capoverso 2, nel quale il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale e può prescrivere che le persone residenti in Svizzera depositino la loro domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza, la quale effettua le indagini e trasmette poi la domanda all'Ufficio federale. Questa nuova regolamentazione crea la base legale che permette di depositare la domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza. In tal modo il procedimento risulta snellito, evitando che la Confederazione debba prima accettare la domanda e verificarne la correttezza formale, poi inoltrarla al Cantone, il quale, una volta effettuate le indagini, dovrebbe rispedirla alla Confederazione. Nonostante la minimizzazione complessiva dell'iter, può darsi che ai Cantoni risulti del lavoro aggiuntivo, il quale dovrebbe essere compensato con un aumento degli emolumenti da disciplinare nell'ambito dell'ordinanza d'esecuzione.
2.2.1.3 Sezione 3: Reintegrazione
Art. 26 Condizioni Questa disposizione disciplina i casi di cui all'articolo 18 della LCit vigente, introducendo la pretesa dell'integrazione riuscita in caso di residenza in Svizzera (cpv. 1 lett. a) o di vincoli stretti con la Svizzera in caso di residenza all'estero (cpv. 1 lett. b). Chi conosce la Svizzera solo per sentito dire ed ha un rapporto meramente superficiale con il nostro Paese non può essere reintegrato. Il criterio dei vincoli stretti applicato alle domande provenienti dall'estero corrisponde ai criteri relativi all'integrazione per le domande provenienti dalla Svizzera; in tal modo è assicurata l'osservanza del principio della proporzionalità. I requisiti del criterio dei vincoli stretti dovranno essere precisati nell'ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza. Nella maggior parte dei casi le richieste di reintegrazione vengono presentate all'estero.
Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza Questa disposizione disciplina i casi finora contemplati negli articoli 21, 23 e 58 della LCit vigente. La novità è costituita dal fatto che si pretende un periodo di residenza in Svizzera di tre anni se il termine di dieci anni per presentare una domanda di reintegrazione scade senza essere utilizzato.
Art. 28 Effetto Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 24 della LCit vigente.
Art. 29 Competenza Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 25 della LCit vigente.
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2.2.1.4 Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 30 Estensione ai figli Questa disposizione riprende perlopiù il contenuto dell'articolo 33 della LCit vigente. È omessa l'attuale nozione «di regola» in quanto priva di sufficiente forza normativa. Su domanda motivata e scritta del rappresentante legale, la nuova disciplina consente di escludere i figli minorenni dalla naturalizzazione del richiedente (ad es. se vi è il rischio che perdano la loro cittadinanza attuale). Queste eccezioni sono previste nell'interesse dei figli.
Art. 31 Minorenni Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 34 della LCit vigente ed è stata adattata (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
Art. 32 Maggiore età Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 35 della LCit vigente.
Art. 33 Soggiorno Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 36 della LCit vigente, tenendo presenti (nella versione tedesca) i principi dell'uso non discriminatorio della lingua. È inoltre introdotta una terminologia più moderna (la nozione di «disposizioni legali in materia di polizia degli stranieri» è sostituita con «disposizioni legali in materia di stranieri»). Il capoverso 2 stabilisce che i soggiorni effettuati con un permesso C, B ed F vengono computati alla residenza.
Art. 34 Indagini cantonali Questa disposizione riprende l'articolo 37 della LCit vigente. Secondo il capoverso 1, se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 9, la competente autorità cantonale effettua le indagini necessarie per stabilire se sono adempiti i presupposti di cui all'articolo 11 lettere a e b (integrazione riuscita, familiarità con la realtà svizzera). Il Cantone può delegare tali indagini a un'autorità comunale, purché la grandezza del Comune consenta di presupporre che l'autorità in questione sia in grado di svolgere le indagini con il debito rigore. Oggi la qualità dei rapporti d'indagine è molto varia. Pertanto occorre migliorare la base legale che ne disciplina la stesura. Da un lato tale base legale deve permettere alla Confederazione, quando necessario, di pretendere rapporti complementari o più dettagliati. Dall'altro lato, da questa disposizione deve risultare chiaro che anche nell'ambito di procedure concernenti l'annullamento di naturalizzazioni possono essere richiesti rapporti d'indagine cantonali. Già in base al diritto vigente, alle autorità cantonali viene richiesto di svolgere indagini a tale proposito, in particolare presso i coniugi svizzeri di persone straniere che hanno usufruito della naturalizzazione agevolata.
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Anche in caso di procedura di annullamento è necessario valutare le condizioni di naturalizzazione, se pure a naturalizzazione avvenuta. Qualora dall'indagine risulti che al momento della decisione le condizioni per la naturalizzazione non erano adempiute, essa può essere annullata, applicando l'articolo 41 LCit. Peraltro è giustificato che la legge preveda espressamente la possibilità per la Confederazione di emanare direttive unitarie per la creazione di rapporti di valutazione. Tuttavia, nel caso della naturalizzazione ordinaria, la Confederazione s'imporrà moderazione e non eserciterà influenza alcuna sulla forma dei rapporti d'indagine, bensì solo sulla loro qualità. Per la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione, la Confederazione può invece introdurre moduli standardizzati per la stesura dei rapporti d'indagine. Ora la Confederazione ha anche la possibilità di prevedere termini d'ordine per l'allestimento dei rapporti d'indagine concernenti le naturalizzazioni di cui è competente. Tali termini potranno essere fissati nella nuova ordinanza concernente la legge sulla cittadinanza e dovranno contribuire a far sì che i tempi delle procedure di naturalizzazione non si protraggano eccessivamente.
Art. 35 Riscossione e versamento anticipato degli emolumenti Questa disposizione riprende parte del contenuto dell'articolo 38 della LCit vigente; il contenuto del vecchio capoverso 2, cioè il condono dell’emolumento federale in caso d'indigenza, viene abrogato. Il capoverso 2 del vecchio articolo 38 LCit costituisce una norma che permette al Consiglio federale di disciplinare tramite ordinanza gli emolumenti e le modalità di pagamento. La regola in base alla quale la tassa federale è condonata in caso d'indigenza va abrogata, poiché l'ordinanza sulle tasse e spese nelle procedura amministrativa (RS 172.041.1) già contiene regolamenti pertinenti. Inoltre, dal momento che gli emolumenti di naturalizzazione possono ammontare al massimo alla copertura dei costi, essi non devono risultare talmente elevati da non poter essere pagati dal richiedente. Nella prassi, solo in rari casi si è fatto ricorso a tale possibilità. Si può ottenere un'ulteriore semplificazione introducendo il pagamento anticipato per le naturalizzazioni agevolate e le reintegrazioni, analogamente a quanto avviene per le richieste all'estero. Una tale regolamentazione consentirebbe di non entrare nel merito della naturalizzazione agevolata, fintantoché la persona richiedente non provi l'avvenuto pagamento anticipato tramite ricevuta. Le nuove procedure e la nuova ripartizione degli incarichi possono provocare oneri supplementari per Cantoni e Comuni. Occorre tenerne conto e aumentare conseguentemente gli emolumenti a favore dei Cantoni e dei Comuni. La disciplina delle competenze inserita a livello di legge consente di adeguare gli emolumenti. Resta tuttavia il principio secondo cui gli emolumenti sono tesi alla sola copertura delle spese.
Art. 36 Annullamento Questa disposizione disciplina quanto trattato dall'articolo 41 della LCit vigente.
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Secondo il capoverso 1, in caso di abuso non è più richiesta l'approvazione del Cantone d'origine. Decade in tal modo una disciplina mantenuta sinora su un piano puramente formale. I capoversi 2-4 riprendono la disciplina vigente. Il capoverso 5 disciplina il nuovo termine di attesa per la presentazione di una nuova domanda qualora in precedenza sia stata dimostrato un abuso da parte del richiedente. Un termine di due anni appare ragionevole. Infatti, oltre ai tempi necessari per la procedura presso le autorità federali e le autorità di ricorso e al prolungamento da cinque a otto anni del termine entro il quale una naturalizzazione può essere annullata (cpv. 2), tra l'abuso e la sanzione intercorrono di regola 12 anni o più. Non è giustificato applicare il termine d'attesa di due anni anche ai membri della famiglia che non hanno colpa dell'annullamento della naturalizzazione (cfr. cpv. 6). Ciò vale per esempio per un bambino di dieci anni che in seguito all'annullamento della naturalizzazione del padre sia divenuto apolide. Inoltre con il capoverso 7 si crea la base giuridica che permette all'UFM il ritiro dei documenti d'identità (passaporto svizzero o carta d'identità svizzera) in caso di annullamento della naturalizzazione. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione. In base alla regolamentazione vigente, i Cantoni in seguito all'entrata in vigore dell'annullamento devono emettere un'altra decisione impugnabile per il ritiro dei documenti d'identità, fatto che causa un ingente onere amministrativo e può prolungare eccessivamente la procedura in caso di ricorso. Le conseguenze, sotto il profilo del diritto in materia di stranieri, dell'annullamento di una naturalizzazione sono rette dagli articoli 62 e 63 LStr (RS 142.20).
2.2.2 Capitolo 2: Perdita per decisione dell'autorità
2.2.2.1 Sezione 1: Svincolo
Art. 37 Domanda di svincolo e decisione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 42 della LCit vigente.
Art. 38 Estensione ai figli Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 44 della LCit vigente.
Art. 39 Atto di svincolo Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 45 della LCit vigente. I capoversi 3 e 4 sono stati adattati (nella versione tedesca) ai principi dell'uso non discriminatorio della lingua.
Art. 40 Emolumento Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 46 della LCit vigente. Dal momento che la Confederazione svolge una semplice funzione di buca delle lettere, si rinuncia all'introduzione di un emolumento federale per l'allestimento dell'atto di
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svincolo poiché sarebbe sproporzionato rispetto al lavoro da svolgere. L'articolo 46 capoverso 3 vigente è pertanto abrogato e non viene sostituito.
Art. 41 Cittadini di più Cantoni Secondo l'articolo 47 LCit vigente, se il richiedente è cittadino di più Cantoni, l'autorità di ciascun Cantone deve pronunciarsi sullo svincolo. Per contro, gli atti di svincolo dei Cantoni devono essere notificati tutti insieme. La notificazione di un solo atto di svincolo implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali, anche se, per errore, un Cantone d’origine non si è pronunciato. L'attuazione di questa regolamentazione si è rivelata molto complessa e inutilmente burocratica. Un'ulteriore complicazione è costituita dal fatto che può presentare domanda di svincolo ad una rappresentanza svizzera solo chi risiede all'estero (eccezione: Liechtenstein). Pertanto il nuovo articolo 42 LCit prevede che gli svizzeri cittadini di più Cantoni possano avanzare la domanda ad uno dei Cantoni d'origine. Se uno dei Cantoni d'origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali. Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine, i quali hanno diritto di ricorso in base all'articolo 48 capoverso 2.
2.2.2.2 Sezione 2: Revoca
Art. 42 Condizioni Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 48 della LCit vigente.
2.3 Titolo terzo: Procedura d'accertamento
Art. 43 Competenza Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49 della LCit vigente.
2.4 Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza
amministrativa
Art. 44 Trattamento dei dati Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49a della LCit vigente.
Art. 45 Comunicazione dei dati Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 49b della LCit vigente.
Art. 46 Assistenza amministrativa Questa disposizione è nuova.
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Fondamenti giuridici In base all'articolo 44 capoverso 2 della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti (vedi Ehrenzeller, St.Galler Kommentar, ad art. 44 Cost., n. 21 segg.). Pertanto, dal punto di vista legislativo si pone la questione se il fondamento costituzionale sia sufficiente oppure se si renda necessario creare una base giuridica specifica in una legge formale. Nonostante la dottrina prevalente approvi un'assistenza amministrativa generale tra le diverse autorità federali e i Cantoni – poiché senza di essa l'amministrazione pubblica non funzionerebbe – tuttavia tale obbligo non vale illimitatamente, ma soltanto nel quadro delle regole generali di procedura, in particolare quella della proporzionalità. Di conseguenza l'assistenza amministrativa, salvo prescrizioni diverse, dev'essere prestata su richiesta e in singoli casi. La richiesta di assistenza va motivata e in base a tale motivazione, l'autorità richiesta deve verificare se a tale assistenza si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati ovvero particolari disposizioni di segretezza (i cosiddetti limiti istituzionali o materiali dell'assistenza amministrativa). Visti gli interessi in questione protetti dalla legge è necessaria una concretizzazione dell'assistenza amministrativa e del relativo obbligo. Protezione dei dati e assistenza amministrativa Specie il segreto d'ufficio e la protezione dei dati costituiscono limiti all'assistenza amministrativa. Nonostante i molti punti di contatto tra la protezione dei dati e il segreto d'ufficio, la differenza consiste nel fatto che la protezione dei dati equivale a protezione della personalità e ha lo scopo di proteggere le persone fisiche e giuridiche dall'uso illecito dei loro dati. Pertanto la protezione dei dati è incentrata sui diritti delle persone interessate in quanto titolari di diritti fondamentali. Ciò significa che prima di concedere l'assistenza amministrativa occorre verificare accuratamente se la comunicazione dei dati sia lecita e proporzionata o se non sussistano motivi di limitazione. Entità e contenuto dell'assistenza amministrativa In singoli casi l'autorità federale è tenuta a svolgere indagini circa la reputazione e per il pronunciamento dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Le indagini circa la reputazione non vertono solamente su eventuali questioni penali ed esecuzioni, ma servono alla raccolta di informazioni sull'integrazione e la familiarità di cittadini stranieri con gli usi e i costumi svizzeri. In quest'ultimo punto, per lo svolgimento delle indagini possono rendersi necessarie informazioni da parte di altre autorità. Le autorità incaricate di eseguire la legge sono tenute, in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a comunicare tutti i dati necessari in relazione alla naturalizzazione (naturalizzazione ordinaria e agevolata, reintegrazione) nonché all'annullamento di una naturalizzazione, allo svincolo dalla cittadinanza o alla sua revoca. Lo stesso vale anche per le altre autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ad esempio le autorità scolastiche, le autorità tutorie, nonché le autorità competenti in materia di aiuto sociale, di perseguimento penale o di stato civile. In presenza di una base legale per la comunicazione dei dati non è necessario lo scioglimento formale da parte dell'autorità dall'obbligo di mantenere il segreto. Le autorità ed i funzionari interessati decidono autonomamente se comunicare i dati o
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meno, pur sottostando al segreto d'ufficio in base all'articolo 320 CP (Codice penale svizzero, RS 311.0). Se comunicano dei dati, in questo caso le autorità non si rendono punibili, dal momento che l'assistenza amministrativa prevista dalla legge costituisce una giustificazione. Attualmente l'ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC, RS 142.513) è in fase di revisione.
2.5 Titolo quinto: Rimedi giuridici
Art. 47 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 50 della LCit vigente.
Art. 48 Ricorsi a livello federale Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 51 della LCit vigente.
2.6 Titolo sesto: Disposizioni finali
2.6.1 Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica del
diritto vigente
Art. 49 Esecuzione Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 54 della LCit vigente. Il vecchio capoverso 2 è stato abrogato, poiché la legge sui documenti d'identità (RS 143.1) costituisce un fondamento giuridico sufficiente.
Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
2.6.2 Capitolo 2: Disposizioni transitorie
Art. 51 Irretroattività Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 57 della LCit vigente. Tuttavia il contenuto ha subito una modifica ai fini del regime transitorio. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda. Per esempio, una domanda presentata in base all'articolo 31b della legge sulla cittadinanza previgente (figli di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera prima ch'essi nascessero), continua ad essere trattata anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge, nonostante questa non preveda più la naturalizzazione agevolata per questa categoria di persone.
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Art. 52 Naturalizzazione agevolata dei figli di madre svizzera o di padre svizzero Questa disposizione riprende i casi disciplinati all'articolo 58a e 58c della LCit vigente. La naturalizzazione agevolata di un nipote di nonna svizzera e nonno straniero prevista dall'articolo 58a capoverso 3 LCit vigente non sarà più possibile. L'abrogazione di questa regolamentazione è giustificata dal fatto che originariamente l'articolo in questione era stato introdotto come disposizione transitoria per figli nati prima del 1° luglio 1985. Come nel caso dell'articolo 31b LCit vigente - figli di un genitore che ha perso la cittadinanza svizzera prima ch'essi nascessero - oggi il rapporto delle persone interessate con la cittadinanza svizzera non è più talmente significativo da giustificare l'ammissione alla naturalizzazione agevolata.
2.6.3 Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore
Art. 53 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne fissa l’entrata in vigore.
Allegato: Abrogazione e modifica del diritto vigente
La legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera è interamente abrogata e sostituita dalla nuova legge. Vengono modificate due disposizioni della LStr vigente. Le modifiche riguardano la revoca di permessi e altre decisioni. Le competenti autorità decidono quale statuto concedere, sotto il profilo del diritto degli stranieri, alle persone la cui naturalizzazione è stata annullata. Di conseguenza dev'essere modificata anche la legge sui documenti d'identità, la quale disciplina il ritiro dei permessi in seguito all'annullamento della naturalizzazione.
3 Ripercussioni finanziarie e sul personale
Per la Confederazione le modifiche delle leggi non hanno, per la Confederazione, alcuna ripercussione finanziaria e sul personale. Nel quadro dell'annullamento della naturalizzazione e delle decisioni di non entrata nel merito possono tuttavia verificarsi modifiche degli emolumenti prelevati dalla Confederazione. Occorre pertanto riesaminare gli emolumenti volti a coprire le spese della procedura di naturalizzazione e, se del caso, fissare nuove aliquote.
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4 Relazione con il diritto europeo
Il progetto è conforme al diritto europeo, in particolare alla Convenzione europea del 6 novembre 1997 sulla cittadinanza (STE 166) e alla Convenzione del 19 maggio
2006 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in
relazione alla successione di Stati (STE 200), alle quali la Svizzera intende aderire.
5 Costituzionalità
Le modifiche della legge sulla cittadinanza proposte nel presente progetto hanno il loro fondamento giuridico negli articoli 37 e 38 capoverso 2 Cost.
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