Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)
Dipartimento federale dell’interno DFI Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca SER Ricerca nazionale
Revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)
Rapporto esplicativo
Ottobre 2009
Compendio
Il presente avamprogetto, elaborato in adempimento a diversi interventi parlamentari e alle decisioni sul programma di legislatura 2008-2011, propone una revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI) che tie- ne conto delle modifiche intervenute nella legislazione (tra cui la recente revisione parziale della legge sulla ricerca) e introduce le necessarie precisazioni giuridiche di natura materiale e procedurale su alcuni importanti compiti di promozione della Con- federazione, per esempio nell’ambito della cooperazione scientifica internazionale.
I principi su cui si fonda la revisione totale sono due: - mantenere lo status quo dei compiti di promozione della Confederazione, rinun- ciando a istituire basi legali per nuovi sussidi nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione. L’unica eccezione concerne il sostegno deciso dalle Camere federali alla realizzazione di un parco nazionale dell’innovazione; - evitare di appesantire l’attuale apparato normativo. La vigente legge sulla ricerca è una legge semplice, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione del settore della ricerca e che dalla sua entrata in vigore nel 1983 ha dato buona prova di sé. La legge rispetta pienamente anche gli attuali principi legislativi. La revisione totale deve preservare il carattere della LPRI di solido quadro legale per la promozione federale della ricerca e dell’innovazione.
Le principali modifiche proposte nell’avamprogetto di revisione sono: 1. precisazione dei compiti e delle competenze degli organi di promozione ai sensi della LPRI; 2. chiarimento dei compiti e delle procedure nel settore della cooperazione scientifi- ca internazionale; 3. chiarimenti e precisazioni concernenti la ricerca dell’Amministrazione federale (compiti, coordinamento e garanzia della qualità); 4. istituzione della base legale per sostenere la realizzazione di un parco nazionale dell’innovazione; 5. semplificazione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di pianificazione; 6. chiarimenti e precisazioni concernenti gli strumenti d’informazione e di controllo; e 7. adeguamenti tecnico-legislativi e redazionali (sistematica, numerazione, leggibili- tà) e armonizzazione formale con il disegno di legge federale sull’aiuto alle scuo- le universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU).
La presente revisione totale fa riferimento al testo della revisione parziale della legge sulla ricerca approvato il 25 settembre 2009 dal Parlamento federale (nuovo titolo: legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, LPRI) 1 e, per quanto concerne la LASU, al disegno che il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere fe- derali il 29 maggio 2009 2.
3 Commento ai singoli articoli 23
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Risalente al 1983, la legge sulla ricerca (LR) 3 è stata adeguata e integrata nel corso degli anni nel quadro di varie revisioni parziali. Ciononostante, rappresenta da ormai più di 25 anni una solida e chiara base legale per la promozione federale della ricer- ca. Di recente è stata approvata una revisione parziale di un certo rilievo materiale, che ha introdotto nella legge la base legale per l’attività della Commissione per la tecnologia e l’innovazione e ha modificato il titolo dell’atto normativo in «legge fede- rale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)». Nonostante l’elevata «stabilità» generale della LR, le citate revisioni parziali hanno lasciato il segno: im- precisioni terminologiche, incoerenze materiali, ripetizioni e, in alcuni casi, disposi- zioni palesemente obsolete (p.es. nell’ambito della pianificazione) riducono notevol- mente la leggibilità del testo. In risposta a vari interventi parlamentari, il Consiglio fe- derale ha pertanto ripetutamente prospettato una revisione totale della legge e infine deciso di inserirla nell’attuale programma di legislatura. In questo contesto va menzionato anche il messaggio concernente la nuova LASU, sottoposto dal Consiglio federale alle Camere federali il 29 maggio 2009, che propo- ne una nuova base legale generale per l’aiuto alle scuole universitarie e il coordina- mento nel settore universitario. Come accennato inizialmente, il presente avampro- getto di revisione totale della LPRI fa riferimento alla versione della LASU sottoposta alle Camere federali – anche se sul piano materiale i punti in comune non sono molti – e ai compiti della Confederazione nel settore della promozione della ricerca scienti- fica e dell’innovazione in virtù dell’articolo 64 della Costituzione federale (Cost.) 4 I le- gami materiali e formali con la LASU sono circoscritti a un numero limitato e ben de- finito di disposizioni. Dato che il messaggio sulla revisione totale della LPRI sarà pre- sentato dopo che il Parlamento avrà deliberato alla nuova LASU, le eventuali modifi- che apportate a quest’ultima nell’ambito dei dibattiti parlamentari potranno ancora essere considerate integralmente.
1.2 Punti principali della revisione
La presente revisione totale, oltre a rielaborare la LPRI sotto il profilo tecnico- legislativo e redazionale (nuova sistematica, nuova numerazione, semplificazione terminologica, migliore leggibilità), persegue principalmente gli obiettivi seguenti: - Precisazione dei compiti e delle competenze degli organi di promozione ai sensi della LPRI. In particolare devono essere precisati i compiti delegati al Fondo na- zionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e alla Commissione per la tecno- logia e l’innovazione (CTI). L’obiettivo è quello di definire chiaramente nella legge la singolarità e allo stesso tempo la complementarità dei profili di questi due or- gani nel quadro della promozione federale della ricerca e dell’innovazione.
3 RS 420.1 4 RS 101
- Chiarimento dei compiti e delle procedure nel settore della cooperazione scienti- fica internazionale. In questo settore è necessario in ampio lavoro di revisione, poiché, sebbene dall’emanazione della LR (nel 1983) le disposizioni concernenti la cooperazione scientifica internazionale siano state modificate più volte, la leg- ge non è più al passo con l’evoluzione della prassi di promozione. Per uniformare la materia, i compiti di promozione della Confederazione nel settore della coope- razione scientifica internazionale saranno dunque riuniti e illustrati in una nuova sezione. Questo aggiornamento adeguerà la legge ai cambiamenti intervenuti nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione. - Chiarimenti e precisazioni concernenti la ricerca dell’Amministrazione federale (compiti, coordinamento e garanzia della qualità). La ricerca dell’Amministrazione federale è in gran parte retta e disciplinata da leggi speciali, ma sottostà global- mente anche alla LPRI. Le disposizioni vigenti non sono tuttavia molto chiare. La ricerca dell’Amministrazione federale è inoltre criticata già da tempo sotto più punti di vista: le si rimproverano mancanza di trasparenza e coordinamento e ca- renze nella pianificazione e nel controllo della qualità. La LPRI dovrà pertanto prevedere chiare disposizioni quadro per questo settore e illustrarne il rapporto con la promozione federale della ricerca e dell’innovazione in generale. - Istituzione della base legale per sostenere la realizzazione di un parco nazionale dell’innovazione. Mentre tutti gli altri oggetti della revisione concernono sussidi esistenti e non ne prevedono l’incremento, questo punto crea i presupposti per la concessione di nuovi aiuti da parte della Confederazione, adempiendo la richie- sta di una mozione accolta da entrambe le Camere federali 5. - Semplificazione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di pianificazione. La LPRI presuppone implicitamente un sistema di pianificazione a tre livelli tem- porali: pianificazione a lungo termine («obiettivi»), a medio termine («programmi pluriennali», legislatura) e annuale («piani di ripartizione»). Negli ultimi decenni, questo sistema, chiaramente influenzato dall’idea della «pianificazione globale» degli anni 1980, ha in generale perso d’attrattiva. Inoltre, sul piano pratico non dava più i risultati attesi per quanto riguarda gli «obiettivi» a lungo termine, il cui orizzonte temporale supera i confini dei singoli periodi di concessione dei sussidi. Con la presente revisione si vogliono semplificare le misure di pianificazione, aumentandone al contempo l’efficacia. - Chiarimenti e precisazioni concernenti gli strumenti d’informazione e di controllo. Gli strumenti d’informazione e di controllo previsti dalla LPRI sono generalmente efficaci, ma le pertinenti disposizioni necessitano di aggiunte e precisazioni. L’obiettivo della revisione è quello di aumentare la trasparenza dell’attività di promozione degli organi e delle informazioni sui risultati dei progetti sostenuti mediante fondi federali. L’avamprogetto risponde in questo modo alle richieste avanzate dal Parlamento nel quadro dei recenti dibattiti sulla revisione parziale della legge sulla ricerca.
Mozione 07.3582 «Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale- radicale)
- Armonizzazione formale con il disegno di LASU. Il messaggio concernente la LASU 6, recentemente sottoposto dal Consiglio federale al Parlamento, ha reso necessari ulteriori adeguamenti al testo della LPRI. In parte si tratta di modifiche puramente formali (p.es. il titolo della legge e i nomi degli organi), in parte di a- deguamenti materiali volti a coordinare i provvedimenti di promozione nell’ambito della politica universitaria con quelli in materia di politica della ricerca.
1.3 Struttura della legge
La LPRI è una legge semplice, costituita da un numero relativamente contenuto di disposizioni, che si limita a disciplinare i compiti e l’organizzazione delle istituzioni di promozione. La struttura della LPRI riflette questo carattere dell’atto normativo che, come detto all’inizio, andrà mantenuto anche nella revisione totale. Di conseguenza, anche il presente avamprogetto ha una struttura semplice (v. schema) con un totale di sette capitoli, tra cui i quattro capitoli principali seguenti: Capitolo 1: Disposizioni generali Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione (otto sezioni) Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione (tre sezioni) Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca
Il capitolo 2 «Promozione della ricerca e dell’innovazione», che stabilisce i compiti e le competenze degli organi della ricerca, è quello più ampio con un totale di 30 arti- coli. Nel quadro della revisione totale è l’unico a essere modificato nella sua struttura, con l’aggiunta delle sezioni seguenti: a. la sezione «Compiti della Confederazione», un’unità di partizione a sé stante che riunisce sul piano materiale le relative disposizioni del diritto vigente e of- fre al contempo una panoramica delle sezioni successive; b. le sezioni «Finanziamento» e «Ripetizione e rimborso», in cui sono raggrup- pate tutte le disposizioni concernenti il finanziamento; c. la sezione «Cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione», che espone i compiti della Confederazione in quest’ambito; d. la sezione «Parco svizzero dell’innovazione» che, conformemente alla richie- sta delle Camere federali, istituisce la base legale per sostenere la realizza- zione di un parco nazionale dell’innovazione.
Invariata rispetto alla LPRI approvata dal Parlamento è la struttura della sezione 3 del capitolo 2 «Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione fe- derale». È invece nuovo il campo d’applicazione delle disposizioni che concernono soltanto i sussidi agli istituti di ricerca e la ricerca dell’Amministrazione federale, cioè provvedimenti di promozione a carattere nazionale. Mentre le disposizioni contem- plate dall’articolo 16 LPRI, riguardanti provvedimenti di promozione sia nazionali che
6 FF 2009 3925
internazionali, sono difficilmente comprensibili per il lettore inesperto, la nuova ver- sione della sezione 3 e la nuova sezione 5 (cooperazione internazionale) del presen- te avamprogetto migliorano la leggibilità del testo anche in quest’ambito.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Per la Confederazione
a) Finanze La versione totalmente riveduta della LPRI offre, come finora, i presupposti per giu- stificare sul piano materiale e giuridico e per controllare le uscite della Confederazio- ne nell’ambito della promozione della ricerca e dell’innovazione. L’avamprogetto non stabilisce l’ammontare dei mezzi necessari per l’attività di promozione. Il Consiglio federale sottoporrà regolarmente i crediti in questione per approvazione alle Camere federali nel quadro del messaggio ERI e, all’occorrenza, di altri messaggi specifici. Questo significa che l’avamprogetto si limita a stabilire quali organi abbiano diritto ai
sussidi (in particolare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI), mentre i sus- sidi o le relative aliquote continuano a essere fissati in altra sede.
b) Risorse umane La revisione totale non comporta alcun aumento delle spese di personale della Con- federazione.
1.4.2 Programma di legislatura
Il progetto è stato preannunciato nel messaggio del 23 gennaio 2008 7 sul programma di legislatura 2007–2011 e nel relativo decreto federale del 18 settembre 2008 8. Nel quadro della recente revisione parziale, sono state introdotte nella legge nuove di- sposizioni in materia di promozione dell’innovazione che prevedono, in particolare, la trasformazione della CTI in una commissione decisionale indipendente dall’Amministrazione federale. Negli ultimi anni, la CTI è riuscita a diventare un im- portante interlocutore delle imprese innovative, in particolare delle PMI. La sua pre- cedente base legale, la legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparato- rie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro, si richiamava all’articolo 100 Cost., che prescrive alla Confederazione l’adozione di provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiunturale, e non rispondeva più alle attuali esigenze del CTI. L’articolo 64 capoverso 1 Cost., modificato con la revisione del 21 maggio 2006, prescrive ora esplicitamente la promozione dell’innovazione accanto a quella della ricerca scientifica. La modifica ha permesso di attuare una revisione parziale anticipata che ha introdotto nella legge una serie di disposizioni sulla promozione dell’innovazione, in adempimento a diversi interventi parlamentari che ritenevano ur- gente questa riforma.
1.5 Aspetti giuridici
1.5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sostanzialmente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. che conferisce alla Confederazione il compito e la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Si richiama inoltre al capoverso 2, che autorizza la Confederazione a subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e del coordi- namento, e al capoverso 3, che le permette di istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.
1.5.2 Delega di competenze legislative
Il progetto prevede la delega al Consiglio federale delle seguenti competenze legisla- tive:
7 FF 2008 597, in particolare pagg. 629 e 662
8 FF 2008 7469
- Articolo 13 capoverso 5: fissare criteri dettagliati per il calcolo dei sussidi federali alle strutture di ricerca d’importanza nazionale; - Articolo 25 capoverso 2: disciplinare il calcolo dei sussidi e la procedura per la cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione; - Articolo 53: emanare le disposizioni esecutive della LPRI.
1.5.3 Rapporto con il diritto europeo
Le disposizioni previste sono compatibili con il vigente diritto europeo, poiché non contengono elementi che lo concernono direttamente o che potrebbero entrare in conflitto con il medesimo. L’articolo 27 attribuisce però al Consiglio federale o, even- tualmente, a un ufficio federale la competenza di concludere trattati internazionali e i relativi accordi tecnici. È quindi possibile che il contenuto di questi trattati internazio- nali abbia ripercussioni sul rapporto con il diritto europeo. Lo stesso vale per la par- tecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca europei.
2 Principali novità
2.1 Terminologia (ricerca scientifica – innovazione)
2.1.1 Situazione iniziale
La LPRI approvata dal Parlamento, come in precedenza la LR, si fonda sulla tradi- zionale distinzione concettuale tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e svilup- po e associa sostanzialmente la ricerca applicata e lo sviluppo alle nozioni di innova- zione e promozione dell’innovazione. Nelle sue formulazioni, la LPRI utilizza una terminologia poco omogenea, per esempio innovazione basata sulla scienza (art. 1), ricerca fondamentale opposta alla ricerca applicata e sviluppo (art. 2 cpv. 1 lett. d) o semplicemente ricerca e sviluppo (art. 19). A questa terminologia se ne sovrappone un’altra, che non descrive il genere o la natura della ricerca, bensì la forma della promozione: ricerca libera in opposizione a ricerca orientata o programmi di ricerca orientata (p. es. art. 8 cpv. 2) e ricerca su mandato o mandati di ricerca (art. 16 cpv. 5). Questo motivo è di per sé sufficiente per giustificare una revisione che intro- duca una terminologia uniforme. Sotto il profilo concettuale vanno considerate, tra l’altro, le seguenti riflessioni sostanziali: - Sul piano pratico, la distinzione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e svi- luppo continua ad avere un valore orientativo. Una delimitazione netta è però im- possibile ed è ormai considerata obsoleta in ambito scientifico. Tra la ricerca fon- damentale e quella applicata vi sono infatti molteplici relazioni e complesse inte- razioni. Un progetto di ricerca può, per esempio, essere di rilievo sia per il suo apporto di conoscenze fondamentali che per le sue possibili applicazioni prati- che, mentre un progetto di ricerca applicata può essere associato allo studio di questioni di carattere fondamentale. - Anche il fatto di associare lo sviluppo esclusivamente alla ricerca applicata o o- rientata all’applicazione non regge a un’analisi più approfondita, poiché in realtà anche nei progetti di ricerca fondamentale possono essere elaborati in vari modi
applicazioni e sviluppi. Nella ricerca clinica, per esempio, le conoscenze fonda- mentali acquisite per risolvere problemi scientifici specifici possono essere utiliz- zate anche per lo sviluppo di nuovi medicamenti o terapie. Altri esempi classici si possono trovare nel settore delle scienze dei materiali o, più in generale, in quel- lo della ricerca ingegneristica precompetitiva, laddove si tratta di svolgere ricer- che per applicazioni e sviluppi complessi in uno stadio in cui non vi sono ancora i presupposti per un finanziamento da parte di privati. A questo proposito vanno ri- cordati anche i progetti e programmi di ricerca applicata che non hanno alcuna possibilità di ottenere un finanziamento da parte di privati, poiché non offrono la benché minima prospettiva di sfruttamento economico, ma servono piuttosto alla risoluzione di problemi di interesse pubblico o importanti per l’intera società. - Il termine innovazione, infine, può riferirsi a concetti molto diversi di innovazione. In mancanza di esplicite restrizioni può, per esempio, includere anche l’innovazione scientifica, che, pur apportando un ampliamento delle conoscenze, non rientra nella definizione di innovazione e promozione dell’innovazione ai sensi della LPRI.
2.1.2 Definizioni (art. 2, art. 8 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1)
Visto quanto precede, si è rinunciato di proposito a costruire complessi concetti teori- ci o a fare distinzioni generali sostanziali tra diversi settori della ricerca. Questo modo di procedere, infatti, porta nella maggior parte dei casi a una precisione soltanto ap- parente e a rigide attribuzioni (per esempio di settori di specializzazione o discipline a determinate istituzioni di promozione). L’importante è, invece, chiarire nella legge i compiti essenziali dei principali organi di promozione della Confederazione e la loro complementarità. Considerata la necessità di rivedere la terminologia, l’articolo 2 (de- finizioni) riprende i termini ricerca scientifica e innovazione basata sulla scienza in- trodotti all’articolo 1 capoverso 1 e propone una definizione formale ampiamente ri- conosciuta di ricerca scientifica (ricerca). La parentesi sta a indicare che quando nel- la legge si parla genericamente di ricerca il termine va inteso nel senso di ricerca scientifica. L’espressione ricerca scientifica (ricerca) è utilizzata come termine gene- rico in cui rientrano tutte le ulteriori forme specifiche di ricerca: oltre alla ricerca fon- damentale esclusivamente finalizzata all’acquisizione di conoscenze anche la ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico e che non si inserisce diret- tamente in una prospettiva di sfruttamento economico. Per una migliore comprensio- ne, la relativa precisazione è aggiunta alla definizione formale vera e propria fornita all’articolo 2 lettera a (primo periodo). Per quanto concerne l’innovazione, l’articolo 2 si fonda direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. 9, il cui campo d’applicazione è stato esteso nel 2005. Ai sensi della legge, lo sviluppo di nuovi prodotti, procedi- menti, processi e servizi per l’economia e la società è considerato un’innovazione soltanto se avviene mediante la ricerca orientata all’applicazione e include lo sfrutta- mento dei suoi risultati a fini economici. Il secondo elemento della definizione, lo sfruttamento dei risultati a fini economici, va inteso in senso lato: non si riferisce sol- tanto allo sfruttamento dei risultati della ricerca nell’economia privata, bensì, nei casi in cui entrano in linea di conto soltanto partner economici pubblici (p. es. istituzioni del settore sanitario o sociale), anche al loro sfruttamento nell’interesse dell’economia nazionale. La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla
9 FF 2005 4925 e FF 2005 6457
semplicemente di innovazione il termine va inteso nel senso di innovazione basata sulla scienza conformemente alla definizione data all’articolo 2 lettera b. Grazie a questa semplice distinzione operata nell’articolo 2, nelle sezioni principali del capitolo 2 possono essere precisati chiaramente i compiti degli organi di promo- zione senza dover introdurre nella legge un complesso sistema di definizioni per de- scrivere esplicitamente le più disparate forme di ricerca scientifica. Nella sezione concernente le istituzioni di promozione della ricerca (in particolare il FNS), i capo- versi 1 e 2 dell’articolo 7 stabiliscono quindi che questi organi promuovono la ricerca scientifica in tutte le sue forme, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all’applicazione, nel quadro di progetti «che non sono destinati direttamente a fini commerciali». L’attività di promozione dell’innovazione della CTI, invece, consiste principalmente nel promuovere progetti di ricerca orientata all’applicazione diretta- mente connessi a una prospettiva di sfruttamento economico. Come detto, sia i compiti del FNS che quelli della CTI sono definiti dettagliatamente nelle relative sezioni. Per la distinzione di fondo tra i compiti dei due organi, la legge può però servirsi della terminologia semplificata dell’articolo 2. Ne consegue che (cfr. art. 8 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1): - il FNS è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scien- tifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari; - nel quadro della promozione dell’innovazione, la CTI è l’organo della Confedera- zione incaricato di promuovere la ricerca orientata all’applicazione in tutte le di- scipline rappresentate nei centri di ricerca universitari. Conformemente all’articolo 4 lettera c, sono considerati centri di ricerca universitari le università, i due politecnici federali (PF), le scuole universitarie professionali e gli altri istituti accademici ai sensi del disegno di LASU. Se ne può quindi dedurre che: 1. entrambi gli organi sono incaricati di promuovere la ricerca, ma con compiti chia- ramente distinti; 2. i ricercatori di tutte le scuole universitarie e di tutti i settori di specializzazione / tutte le discipline possono richiedere sussidi per progetti di ricerca sia al FNS sia alla CTI: i criteri determinanti sono i contenuti e gli obiettivi principali dei singoli progetti;
3. grazie alla complementarità del FNS e della CTI, la Confederazione promuove –
fondandosi direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost. – tutte le forme di atti- vità di ricerca, sia quelle della ricerca fondamentale e applicata sia l’innovazione orientata al mercato (conformemente alle disposizioni della sezione 4).
2.2 Compiti e competenze delle istituzioni di promozione della ricerca e del-
la CTI
2.2.1 Situazione iniziale
Nel quadro della revisione parziale approvata dal Parlamento federale il 25 settem- bre 2009 è stata introdotta nella legge la necessaria base legale per la promozione federale dell’innovazione. La relativa sezione 4 del capitolo 2, intitolata «Promozione dell’innovazione», contiene anche disposizioni sull’organizzazione della CTI e un e-
lenco dei suoi compiti. La revisione totale offre l’occasione per ulteriori adeguamenti e integrazioni, oltre a quelli già illustrati nel capitolo 2.1. In particolare, le disposizioni sui compiti e le competenze della CTI sono modificate tenendo conto dei compiti e delle competenze del FNS per i quali sussiste una necessità di adeguamento relati- vamente contenuta nel quadro della presente revisione totale.
2.2.2 Novità
a) Sezione 4: Promozione dell’innovazione (art. 16-18) Nel quadro della revisione totale, le disposizioni concernenti i compiti della Confede- razione (art. 16), la promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all’applicazione (art. 17) e i provvedimenti supplementari della promozione dell’innovazione (art. 18) necessitano soltanto di piccoli adeguamenti di tipo redazionale e sistematico. Princi- palmente per ragioni sistematiche, le disposizioni materiali dell’articolo 16d LPRI («Programmi e progetti internazionali») sono state integrate nella sezione 5 «Coope- razione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione», mentre le dispo- sizioni sul finanziamento dell’articolo 16h LPRI sono state trasferite nella sezione 7 «Finanziamento». Per il resto, le disposizioni sono mantenute nella forma approvata dal Parlamento in occasione della citata revisione, vale a dire che l’avamprogetto non presenta differenze materiali rispetto alla revisione parziale (cfr. cap. 3).
b) CTI: disposizioni organizzative (art. 19-21) L’avamprogetto modifica unicamente l’ordine delle disposizioni sull’organizzazione della LPRI: le disposizioni sullo statuto della CTI (commissione decisionale, art. 16e LPRI) e quelle sulla sua segreteria (art. 16g LPRI) si susseguono ora direttamente. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche rispetto alla revisione parzia- le.
c) Compiti della CTI (art. 22) Anche i compiti della CTI non subiscono modifiche sul piano materiale rispetto alla revisione parziale. Mediante piccoli adeguamenti terminologici, i compiti principali della CTI vengono meglio distinti dai provvedimenti supplementari della promozione dell’innovazione, anch’essi appartenenti al suo ambito di competenza. Nuovo sul pi- ano redazionale è il capoverso 1 che specifica il compito e il profilo generali della CTI per differenziarli da quelli del FNS (art. 8 cpv. 1). La disposizione concernente la fa- coltà di concedere sussidi per indennizzare i costi indiretti di ricerca (overhead; art. 22 cpv. 4) è stata riformulata sulla base di quella del FNS. Questa facoltà era sta- ta attribuita alla CTI nella revisione parziale. Per evitare i rimandi interni, nel presente avamprogetto è però espressa esplicitamente e, dal punto di vista redazionale, in modo analogo a quella del FNS. Attualmente, la CTI accorda questo genere di sus- sidi soltanto alle scuole universitarie professionali e non alle università o ai due PF. Questa prassi potrà essere modificata soltanto quando saranno disponibili i risultati della recente valutazione sull’introduzione dei sussidi del FNS per i costi indiretti di ricerca. A quel punto sarà possibile decidere sulle modalità di attuazione concrete e su un’eventuale armonizzazione dei metodi di calcolo del FNS e della CTI. Per il momento, ci si limita a istituire un base legale chiara che permetta eventualmente al-
la CTI di concedere sussidi per le spese indirette di ricerca a tutte le scuole universi- tarie.
d) Fondo nazionale svizzero (art. 8) A parte la già citata spiegazione del profilo dell’istituzione nel capoverso 1 (cfr. cap. 2.1.2), l’avamprogetto apporta soltanto piccole modifiche redazionali alle di- sposizioni vigenti. Vi sono alcune aggiunte e precisazioni di natura materiale: - Capoverso 2 lettere b e d: il FNS impiega i sussidi concessigli anche per la par- tecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul piano nazionale e internazionale da esso autonomamente definiti. Questa dispo- sizione adegua la legge, in forma generale, alla prassi vigente ed è applicabile sia a livello nazionale (p. es. per il programma di dottorato Pro*doc, svolto in col- laborazione con la Conferenza dei rettori delle università svizzere) sia internazio- nale (p.es. per la partecipazione del FNS a iniziative ERA-Net importanti per la Svizzera sul piano scientifico). Il FNS, nel decidere autonomamente di partecipa- re alla promozione della cooperazione scientifica internazionale, deve tenere conto degli obiettivi e delle misure della Confederazione in questo settore (cpv. 3 lett. d). Conformemente al capoverso 2 lettera d, il FNS impiega i sussidi conces- sigli per la partecipazione della Svizzera decisa e commissionata dal Consiglio federale a programmi internazionali. Le due disposizioni, oltre ad adeguare la legge alla prassi vigente, istituiscono anche la base legale esplicita che permette di migliorare l’armonizzazione dei provvedimenti di promozione nazionali e inter- nazionali (come sta avvenendo, per esempio, nel quadro dello sviluppo dello spazio europeo della ricerca, con l’iniziativa «Joint Programming», che – median- te decreti ministeriali – cerca di garantire a livello europeo il coordinamento dei provvedimenti di promozione nazionali relativi a determinati temi di ricerca). - Capoverso 3: il testo stabilisce esplicitamente che il FNS, nel limite dei suoi com- piti e delle sue competenze, può decidere in modo autonomo gli strumenti e le forme di promozione appropriati. Anche questa modifica adegua la legge alla prassi vigente e conferma l’elevato grado di autonomia che il legislatore vuole conferire a questo organo. Questa autonomia consente al FNS, ad esempio, di stabilire liberamente gli strumenti e le forme di promozione che ritiene più ade- guati e più efficaci anche per le sue attività di promozione ordinaria. - Capoverso 7: questo capoverso introduce una precisazione concernente la con- venzione sulle prestazioni conclusa periodicamente, già in base al diritto vigente, tra la Confederazione e il FNS e serve a garantire sia la trasparenza della proce- dura che la certezza del diritto per quanto riguarda gli accordi presi.
2.3 Cooperazione scientifica internazionale
2.3.1 Situazione iniziale
Come già menzionato, la LPRI è superata per quanto riguarda i compiti di promozio- ne della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale. Anche dal punto della leggibilità, la presentazione delle disposizioni sulla promozione
della ricerca e di quelle sulla promozione dell’innovazione manca di unitarietà. Que- sto aspetto è stato espressamente escluso dalla recente revisione parziale.
2.3.2 Nuova versione (art. 24-27)
La presente revisione si propone, da una parte, di adattare la legge alla prassi vigen- te e, dall’altra, di introdurre il principio della delega dei compiti al FNS (tenendo conto dei compiti ministeriali rilevanti in questo settore). - Articolo 24: la promozione della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale non è fine a se stessa, ma è un mezzo per raggiungere gli obiettivi generali definiti nel capoverso 1. Il capoverso 2 enumera esaustiva- mente i compiti della Confederazione secondo la legge in vigore (cfr. cap. 3). - Articoli 25-27: l’articolo 27 sulla competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali corrisponde alla LPRI. Anche l’articolo 25 è conforme alla LPRI e alla prassi vigente, ma introduce un’enumerazione esaustiva dei provve- dimenti concreti (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. f). Nuovo sul piano materiale è l’articolo 26 che consente espressamente al Consiglio federale di conferire al FNS compiti specifici nell’ambito della promozione federale della ricerca e dell’innovazione sul piano internazionale. Questa disposizione riveste un’importanza centrale dato che istituisce una base legale per una migliore armonizzazione tra i provvedi- menti nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione e quelli internazio- nali della Confederazione. Considerate la prassi vigente e le prevedibili esigenze future, entrano in linea di conto, a seconda del caso, i compiti specifici menziona- ti alle lettere a–e. In questo modo il legislatore sottolinea che, anche nel settore della cooperazione internazionale, il Consiglio federale, cui compete l’attuazione della politica scientifica estera della Confederazione, può avvalersi (così come i servizi dell’Amministrazione federale direttamente incaricati dell’esecuzione dei compiti ministeriali), nella misura del possibile, della competenza e della perizia tecnica del FNS e (giusta l’art. 22 cpv. 4 e 5) della CTI. L’articolo definisce il prin- cipio e la portata dei compiti che possono essere delegati. La delega di questi compiti ministeriali comporta ovviamente anche un ampliamento dell’ambito di at- tività e di responsabilità dei due organi; di conseguenza la delega, come pure la procedura e il finanziamento saranno di volta in volta oggetto di discussioni e ac- cordi.
2.4 Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione fede-
rale
2.4.1 Situazione iniziale
Come già osservato precedentemente (cfr. cap. 1.3), l’articolo 16 LPRI disciplina i provvedimenti di promozione sia nazionali che internazionali, secondo una logica dif- ficilmente comprensibile per un lettore inesperto. Inoltre, nella LPRI le disposizioni re- lative alla ricerca dell’Amministrazione federale sono particolarmente rudimentali, tanto che il ruolo della LPRI come legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale, rispetto alle numerose disposizioni contenute in leggi speciali, non è molto chiaro nemmeno agli attori dell’Amministrazione federale. Il presente avamprogetto
circoscrive il campo d’applicazione della sezione 3 del capitolo 2: limitando le dispo- sizioni sui sussidi federali a strutture di ricerca e le disposizioni sulla ricerca dell’Amministrazione federale ai provvedimenti di promozione nazionali.
2.4.2 Nuova versione (art. 13–15, 38 e 41)
a) Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale (art. 13) Come nella LPRI, il Consiglio federale può, nel limite dei crediti approvati, versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale. Anche in questo caso, il presen- te avamprogetto parte dal principio secondo cui la revisione totale non deve istituire basi legali per nuovi sussidi. Le modifiche apportate sono pertanto precisazioni di ti- po redazionale. Il capoverso 4 presenta una nuova struttura e comprende le disposi- zioni principali che finora erano disciplinate a livello di ordinanza o in direttive. Per fi- nanziamento di base sono intesi i costi di esercizio annuali dedotti i mezzi di terzi ac- quisiti dalla struttura su base competitiva. La disposizione garantisce sia la traspa- renza sia la certezza del diritto nel quadro della procedura decisionale.
b) Centri di ricerca federali; ricerca dell’Amministrazione federale (art. 14-15, 38 e 41) La ricerca dell’Amministrazione federale è da tempo oggetto di critiche: mancanza di trasparenza, di coordinamento e di pianificazione, nonché controlli di qualità lacuno- si. Critiche analoghe sono state espresse dalla Commissione della gestione del Con- siglio nazionale (CdG-N) nel rapporto «Gestione strategica della ricerca dell’Amministrazione federale» del 23 agosto 2006 10. Basando le sue conclusioni su una valutazione peritale esterna e sulle considerazioni della sua sottocommissione DFI/DATEC, la CdG-N ha sottoposto al Consiglio federale diverse raccomandazioni per la gestione strategica della ricerca. Nel suo parere del 15 dicembre 2006 11, il Consiglio federale osserva che la revisione totale offrirà l’occasione per riesaminare e precisare le basi legali della ricerca dell’Amministrazione federale, il suo coordina- mento in seno all’Amministrazione federale e i controlli della qualità, come pure per consolidare in generale il carattere della LPRI di legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale. In base a ciò e tenuto conto delle richieste avanzate dal Parlamento nell’ambito del recente dibattimento preliminare sulla revisione par- ziale della legge sulla ricerca, la presente revisione propone una rielaborazione com- pleta delle disposizioni relative al settore della ricerca dell’Amministrazione federale. - Istituti federali di ricerca (art. 14): le disposizioni in materia corrispondono nella sostanza a quelle della LPRI. Nuova è in particolare la precisazione nel capover- so 1 concernente la verifica della necessità dei centri di ricerca federali. Gli istituti devono essere smantellati se non sono più necessari per l’adempimento dei compiti ministeriali o se i loro compiti possono essere svolti più efficacemente dalle scuole universitarie. Questa integrazione non si limita soltanto a precisare, ma anche ad ampliare l’ottica con cui è effettuata la verifica della necessità. - Definizione del profilo (art. 15): le disposizioni dei capoversi 1–3 corrispondono,
10 FF 2007 735 11 FF 2007 809
dal punto di vista materiale, a quelle della LPRI, ma in questo caso sono formula- te in modo più esplicito e precisate prevalentemente per motivi di trasparenza. Il nuovo capoverso 4 vincola esplicitamente la ricerca dell’Amministrazione federa- le ai principi centrali del presente avamprogetto (in particolare, l’obbligo di qualità scientifica). In materia di pianificazione e di controllo della qualità, invece, si ap- plicano disposizioni speciali adeguate all’oggetto in questione. - Finanziamento (art. 15 cpv. 5): il nuovo capoverso 5 prevede espressamente che le disposizioni sul finanziamento del presente avamprogetto non si applichino alla ricerca dell’Amministrazione federale per motivi sia pratici che strutturali. La ri- cerca dell’Amministrazione federale è strettamente connessa ai compiti degli uffi- ci federali e deve pertanto fornire risultati che rispondono direttamente agli inte- ressi di questi ultimi e che contribuiscono direttamente all’esecuzione dei loro compiti e allo sviluppo della politica nei loro rispettivi ambiti di competenza. An- che il processo di ripartizione delle risorse destinate alla ricerca dell’Amministrazione federale all’interno di un ufficio federale deve essere sem- pre inserito nel contesto generale di tutti i compiti di tale ufficio ed essere effet- tuato soppesando il grado di priorità di tali compiti. Non può quindi essere dele- gato come un atto a sé stante agli organi superiori. Inoltre, una simile procedura, mirata a una gestione strategica centralizzata delle risorse, richiederebbe anche un riassetto generale dei processi budgetari e delle competenze vigenti, nonché la creazione di strutture amministrative parallele, con costi supplementari non in- differenti per l’Amministrazione. Infine, un controllo centralizzato dei crediti per la ricerca dell’Amministrazione federale non è necessario per garantire una gestio- ne strategica politica di tali mezzi. Tale gestione spetta, infatti, in ultima istanza al Parlamento che l’esercita attraverso l’approvazione dei crediti specifici per la ri- cerca dei singoli uffici e che, sulla base della procedura vigente, l’esegue in mo- do efficace nell’ambito delle decisioni budgetarie annuali. - Coordinamento (art. 38): la gestione strategica dei contenuti della ricerca dell’Amministrazione federale, tenendo conto di tutti gli uffici e i dipartimenti, sot- tostà al principio secondo cui, nel limite del possibile, le competenze di gestione devono essere assegnate agli attori che possiedono anche le competenze tecni- che. Conformemente a questo principio, gli uffici competenti dovranno continuare ad assumersi questo compito nel loro rispettivo settore politico. L’articolo 37 ca- poverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza, prevista già dalla LPRI, di «affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite» per migliorare la cooperazione. Il nuovo articolo 38 com- pleta questa competenza generale per quanto riguarda gli aspetti specifici della ricerca dell’Amministrazione federale. In altri termini, la legge stabilisce che per coordinare la ricerca dell’Amministrazione federale il Consiglio federale istituisce un comitato di coordinamento interdipartimentale permanente (cpv. 1, scopo) i cui compiti sono precisati al capoverso 3. - Piani direttori di ricerca (art. 41): l’obbligo di coordinamento ai sensi dell’articolo
38 del presente avamprogetto esige anche una disposizione speciale in materia
di pianificazione pluriennale. Secondo l’articolo 41 della LPRI, tutti gli organi di ri- cerca, compresi i servizi federali attivi nella ricerca dell’Amministrazione federale, sono tenuti a dotarsi di un tale strumento di pianificazione (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. d del presente avamprogetto). Il nuovo capoverso 3 dell’articolo 41 precisa che i programmi pluriennali della ricerca dell’Amministrazione federale sono presentati in forma di piani direttori di ricerca plurisettoriali. Sulla base della valutazione pe-
ritale esterna menzionata precedentemente, anche la CdG-N giudica complessi- vamente molto positivi i piani direttori di ricerca plurisettoriali elaborati negli ultimi anni per i diversi settori politici. L’articolo 41 capoverso 3 introduce tali piani diret- tori di ricerca, ormai consolidati, come strumento di pianificazione e li sviluppa ul- teriormente su questa base e sulla base della delega formale al Comitato di co- ordinamento secondo l’articolo 38. A ciò si aggiunge un nuovo elemento centrale: i piani direttori della ricerca dell’Amministrazione federale devono tenere esplici- tamente conto dei temi centrali della ricerca delle scuole universitarie, dei pro- grammi di promozione condotti dal FNS e delle attività di promozione della CTI. Questa disposizione rende giuridicamente obbligatorio il coordinamento tra la ri- cerca dell’Amministrazione federale e la promozione generale della ricerca nei settori, nei temi e nei compiti in cui è materialmente possibile o necessario. Ciò significa che, in futuro, i piani direttori della ricerca dovranno presentare in modo più preciso le eventuali sovrapposizioni e sinergie tra la ricerca dell’Amministrazione federale e la promozione generale della ricerca. In quest’ottica, i piani direttori di ricerca offriranno anche al Parlamento una base in- formativa e decisionale migliore rispetto a quella odierna per le sue decisioni bu- dgetarie annuali relative ai crediti corrispondenti degli uffici competenti.
2.5 Parco svizzero dell’innovazione
2.5.1 Situazione iniziale
La mozione 07.3582 12, accolta da entrambe le Camere, chiede che nell’ambito della revisione totale della LPRI siano elaborate anche le basi legali per il sostegno della Confederazione alla realizzazione e all’esercizio di un parco svizzero dell’innovazione. Questo è l’unico punto della revisione in cui è stato aggiunto un nuovo sussidio rispetto alla LPRI. Tuttavia, non si tratta di un provvedimento «ordina- rio» della politica federale di promozione della ricerca e dell’innovazione, ma espres- samente di un provvedimento opzionale previsto in forma di disposizione potestativa (cfr. art. 6 cpv. 2). Inoltre, non si tratta né di un provvedimento di promozione della ri- cerca, né di un provvedimento di promozione dell’innovazione ai sensi della legge, ma espressamente di un provvedimento nazionale di promozione economica che non può essere attuato né nel quadro della promozione «ordinaria» della ricerca, né in quello della promozione «ordinaria» dell’innovazione, ma che risponde agli inte- ressi di entrambe e costituisce un adeguato complemento ai rispettivi provvedimenti.
2.5.2 Nuova versione (art. 28-30)
Nel presente avamprogetto di revisione totale della LPRI è pertanto integrata una nuova sezione separata intitolata «Parco svizzero dell’innovazione». Le premesse menzionate sono definite nell’articolo 28. L’articolo 29 disciplina le possibili forme del sostegno della Confederazione (cpv .1 e le condizioni materiali di un eventuale so- stegno sussidiario (cpv. 2), mentre l’articolo 30 regola la forma di esecuzione di un eventuale sostegno federale sussidiario in favore di un parco nazionale dell’innovazione (cfr. cap. 3).
«Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale)
Dal punto di vista della sistematica del diritto, la normativa costituisce una «legge spe- ciale» nella misura in cui, in adempimento alla suddetta mozione e conformemente al rapporto del Consiglio federale del 14 marzo 2008 13 in risposta al postulato 06.3050 14, istituisce le basi legali per il sostegno a un parco svizzero dell’innovazione. Con questa decisione il Consiglio federale vuole garantire che le forze siano concentrate in un uni- co sito e che si rinunci, per esempio, a istituire delle filiali. Al contempo, la normativa costituisce una norma astratta, poiché le basi legali e le disposizioni dettagliate sono di norma formulate senza riferimento alla scelta concreta dell’ubicazione. Infine, per quanto concerne la procedura decisionale, l’articolo 28 capoverso 2 precisa che spetta esclusivamente all’Assemblea federale autorizzare il sostegno mediante decreto fede- rale semplice. Ciò significa che le relative decisioni non sarebbero prese nel quadro dei decreti finanziari ordinari sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, ma di- rettamente dal Parlamento sulla base di un messaggio separato. Inoltre, gli eventuali progetti concreti dovranno essere valutati anche dal punto di vista materiale; in partico- lare dovrà essere esaminato se si differenziano dai parchi tecnologici regionali già isti- tuiti e se costituiscono un complemento ai provvedimenti generali di promozione fede- rale della ricerca e dell’innovazione già adottati o che potranno essere adottati in futuro a favore del trasferimento di sapere e tecnologie (cfr. art. 28).
2.6 Coordinamento e procedura di pianificazione
2.6.1 Situazione iniziale
In materia di coordinamento, la LPRI si fonda sul principio dell’autocoordinamento e attribuisce agli organi di ricerca una grande responsabilità. Per quanto riguarda il co- ordinamento da parte del Consiglio federale, invece, la legge si limita a definire pochi principi. Anche la nuova legge conferisce una grande importanza all’autocoordinamento, ma prevede integrazioni specifiche in materia di coordina- mento da parte del Consiglio federale. Infatti le disposizioni della legge sulla ricerca, che risale 1983, non rispondono più in maniera adeguata alla complessità nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione. Ancora più complicata è la situazione relativa alla procedura di pianificazione pro- priamente detta. Secondo l’articolo 5a LPRI, il Consiglio svizzero della scienza e del- la tecnologia (CSST) è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia. Nell’ambito della procedura di pianificazione prevista, tale organo è tenuto a elaborare periodicamente le basi (art. 22 LPRI) per la verifica e la definizione delle finalità a lungo termine della politica nazionale della ricerca (art. 20 e 21 LPRI). La LPRI presuppone implicitamen- te un sistema di pianificazione a tre livelli temporali: la pianificazione a lungo termine («obiettivi»), a medio termine («programmi pluriennali», legislatura) e annuale («piani di ripartizione»). Negli ultimi decenni, questo sistema, chiaramente influenzato dall’idea della «pianificazione globale» degli anni 1980, non solo ha perso d’attrattiva, ma si è dimostrato inefficace nella pratica per il conseguimento degli «obiettivi» fissa- ti per un periodo superiore a 10 anni. È pertanto arrivato il momento sia di semplifica-
www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/forschung/forschungsstiftung-ch-i.pdf «Costituzione di una fondazione ricerca svizzera» (N 15.03.06, Gruppo liberale-radicale)
re le procedure di pianificazione ai fini di una maggiore efficienza sia di essenzializ- zare la materia concentrandosi sul necessario.
2.6.2 Novità
a) Coordinamento da parte del Consiglio federale (art. 37 e 38) - Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari se l’autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca in virtù dell’articolo 37 capoverso 2 del presente avamprogetto. Questo principio verte sulla responsabi- lità in materia di coordinamento autonomo degli organi della ricerca voluta dal le- gislatore (cfr. art. 36). Conformemente a questo principio, anche in futuro il Con- siglio federale deve prendere provvedimenti soltanto se l’autocoordinamento ri- sulta insufficiente o lacunoso. In base alla situazione attuale, emerge un’esigenza supplementare di coordinamento nell’ambito della promozione inter- nazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione (art. 37 cpv. 3-4) e della ricerca dell’Amministrazione federale (art. 38). Il Consiglio federale assi- cura quest’ultimo compito attraverso l’istituzione di un comitato interdipartimenta- le di coordinamento della ricerca dell’Amministrazione federale (cfr. cap. 2.4). - Coordinamento in seno alla Confederazione (art. 37 cpv. 3): l’impostazione e l’attuazione della cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione sono compiti che spettano al Consiglio federale. Si tratta concretamente dei provvedimenti di promozione della Confederazione secondo gli articoli 24-27 del presente avamprogetto, in particolare della partecipazione della Svizzera a pro- grammi di promozione internazionali, a impianti di ricerca internazionali e a infra- strutture di ricerca coordinate sul piano internazionale, nonché di altri provvedi- menti di cooperazione multilaterale e bilaterale presi dalla Confederazione. In vir- tù del nuovo principio sancito dall’articolo 37 capoverso 3 del presente avampro- getto, la politica di promozione della Confederazione sarà verificata periodica- mente o all’occorrenza, in particolare l’armonizzazione tra la politica di promozio- ne nazionale e internazionale e il coordinamento con gli interessi della politica economica, della politica di sviluppo e della politica estera generale della Confe- derazione. Tali verifiche sono state eseguite anche in passato, per esempio nell’ambito dei rapporti sulla politica scientifica estera della Confederazione. Tut- tavia, la crescente interdipendenza dei settori politici richiede sforzi maggiori. Formulata come nuovo principio, la disposizione non specifica né gli strumenti né la procedura di questa verifica, poiché la complessità della materia richiede un’azione flessibile e orientata alle esigenze. - Armonizzazione coerente con la pianificazione autonoma delle scuole universita- rie (art. 37 cpv. 4): la partecipazione della Svizzera a programmi di promozione internazionali (p.es. i programmi quadro di ricerca dell’UE), a impianti di ricerca internazionali (p.es. il CERN) e a infrastrutture di ricerca coordinate sul piano in- ternazionale è strettamente legata alle priorità di ricerca delle scuole universita- rie. Secondo il nuovo principio sancito nel capoverso 4, la politica di promozione della Confederazione deve essere armonizzata in modo coerente con i piani di sviluppo nel settore dei PF e con la pianificazione universitaria concernente i set- tori particolarmente costosi ai sensi dell’articolo 63a Cost. Considerate la com- plessità della situazione e la diversità delle parti coinvolte, questo compito acqui- sirà in futuro un’importanza ancora maggiore. Anche in questo caso la disposi-
zione, formulata come nuovo principio, non specifica né gli strumenti né la pro- cedura. Il legislatore, infatti, non intende stabilire una procedura di pianificazione definita, ma garantire un’armonizzazione oggettiva e funzionale alle esigenze con la pianificazione universitaria di per sé autonoma.
b) Procedura di pianificazione (art. 39-40; art. 51-52) Gli strumenti della pianificazione pluriennale e annuale previsti nella LPRI si sono dimostrati efficaci e rispondono a un bisogno. Il presente avamprogetto, pertanto, li mantiene sotto questa forma apportando qualche precisazione materiale. La presente revisione propone invece semplificazioni ai seguenti livelli di pianifica- zione: - Linee direttive della politica di governo e pianificazione finanziaria della Confede- razione (art. 20 lett. c e art. 26 LPRI): nell’ambito della presente revisione totale si possono stralciare gli strumenti di pianificazione in questione. Queste disposi- zioni, che finora non sono state modificate, riflettono l’epoca della loro elabora- zione, ma sono ormai superate da altre disposizioni previste in leggi speciali. In particolare, le procedure in materia di pianificazione finanziaria generale della Confederazione sono sufficientemente disciplinate dalla legge federale del 7 ot- tobre 2005 sulle finanze della Confederazione 15 e la procedura di definizione del- le linee direttive della politica di governo è retta molto chiaramente dall’articolo 146 (obiettivi del programma di legislatura) della legge federale del 13 dicembre
2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento) 16.
Tuttavia, nel dispositivo legale vigente sussiste ancora un’esigenza normativa concernente la procedura decisionale concernente il finanziamento dei compiti e dei provvedimenti di promozione da esso disciplinati. A questo proposito il nuovo articolo 31 precisa che il Consiglio federale deve sottoporre relativi messaggi all’Assemblea federale, in particolare i messaggi periodici concernenti la promo- zione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, insieme ai relativi decreti di finanziamento. Questi messaggi forniscono al Parlamento tutte le informazioni necessarie per decidere in merito alla pianificazione pluriennale degli organi della ricerca (art. 43 cpv. 4), le verifiche specifiche disposte dalla Confederazione (art.
37 cpv. 3 e 4) e i rapporti degli organi di promozione (art. 49 cpv. 3).
- Finalità per una politica nazionale della ricerca (art. 20 lett. a, art. 21 e 22 LPRI): nella pratica, le finalità originariamente previste per un orizzonte di dieci o più anni e, pertanto, formulate in modo molto generico hanno perso sempre più im- portanza. Al contrario, hanno acquisito maggiore rilevanza i controlli mirati, le va- lutazioni di istituzioni e di strumenti di promozione, nonché i controlli d’efficacia di recente creazione. Effettivamente sono questi gli strumenti impiegati oggi per e- laborare le basi fondamentali della politica di promozione della Confederazione. Inoltre, l’orientamento strategico della promozione federale della ricerca e dell’innovazione non è più esposto in documenti autonomi contenenti le finalità, ma esclusivamente nei messaggi di promozione redatti periodicamente nel corso delle legislature. Gli ultimi «obiettivi della Confederazione» redatti sulla base dei principi del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST) datano
15 RS 611.0 16 RS 171.10
della seconda metà degli anni 1990. Ciò dimostra che la pianificazione si basa su un approccio complesso e superato. Dietro questo punto della revisione si celano anche ragioni di tipo materiale. In effetti, la situazione nel settore della promozio- ne della ricerca e dell’innovazione è oggi talmente complessa, a causa dei mol- teplici aspetti in gioco, che per una commissione permanente è diventato impos- sibile riunire tutte le competenze tecniche necessarie. L’articolo 40 del presente avamprogetto tiene conto di questa realtà e, pur mantenendo il principio della ve- rifica periodica della politica nazionale della ricerca e dell’innovazione della Con- federazione o di parti di essa, prevede che le commissioni di esperti incaricate di effettuare tali verifiche siano designate sulla base di una procedura flessibile e adeguata alla situazione attuale (art. 40 cpv. 1). - La presente revisione della LPRI modifica anche il ruolo e i compiti del Consiglio attuale (art. 51 cpv. 2). È mantenuto il Consiglio svizzero della scienza (nuova denominazione del CSST) quale «organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni riguardanti la politica della ricerca e dell’innovazione». In primo luogo, il nuovo Consiglio può essere incaricato anche in futuro, a seconda del caso, della verifica della politica di promozione della Confederazione (art. 40 cpv. 3). In secondo luogo, il mantenimento di tale Consiglio come organo consul- tivo del Consiglio federale è necessario per ragioni funzionali. Infatti, per evidenti ragioni di conflitto di interesse, né il FNS, né la CTI, né le accademie svizzere, tutti incaricati dal Consiglio federale e direttamente sussidiati o finanziati dalla Confederazione per l’esecuzione dei loro compiti, possono svolgere compiti su- periori di consulenza e di valutazione per il Consiglio federale o per i dipartimenti direttamente competenti. Tuttavia, la nuova posizione del Consiglio, modificata sul piano materiale, esige, come contropartita, una precisazione dei suoi compiti e delle sue responsabilità (cfr. cap. 6).
2.7 Strumenti d’informazione e di controllo
2.7.1 Situazione iniziale
Gli strumenti d’informazione e di controllo previsti nella LPRI si sono dimostrati so- stanzialmente efficaci, ma necessitano di essere completati e precisati ai fini della trasparenza.
2.7.2 Nuova versione (art. 45 e 46)
La revisione totale di questi articoli persegue l’obiettivo di migliorare la trasparenza delle informazioni sia riguardo alle attività di promozione dei servizi competenti (art. 45), sia riguardo ai risultati dei progetti sostenuti con mezzi federali (art. 46). In questo modo, il presente avamprogetto tiene conto di una richiesta formulata dal Par- lamento in occasione dell’esame preliminare della revisione parziale della legge sulla ricerca. A questo proposito, fa una distinzione necessaria tra due obblighi di informa- zione molto diversi dal punto di vista del loro oggetto. Per quanto riguarda la pubbli- cazione dei risultati, disciplinata all’articolo 46, rimangono invariati i principi materiali fissati nella LPRI. Secondo la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di
trasparenza dell’amministrazione 17, i segreti d’affari e di fabbricazione non possono essere resi accessibili al pubblico. In virtù di questo principio, la pubblicazione dei ri- sultati della ricerca non è consentita se è in contrasto con il rispetto del segreto d’ufficio o di obblighi contrattuali. Questa disposizione è di fondamentale importanza in materia di ricerca e innovazione, in particolare per la CTI e, più in generale, per i progetti cui partecipano imprese private. Questa limitazione adeguata alla situazione, tuttavia, non esonera la CTI dall’obbligo di informare in modo trasparente sulle sue attività di promozione, ai sensi dell’articolo 45 del presente avamprogetto. Un’importante precisazione è apportata, infine, anche dall’articolo 48 che obbliga gli organi della ricerca competenti ad allestire sistemi adeguati per la garanzia della qualità nei loro rispettivi ambiti di competenza e di attività.
2.8 Coordinamento con la LASU
2.8.1 Situazione iniziale
Il messaggio sulla LASU, sottoposto il 29 maggio 2009 alle Camere federali, propone di disciplinare globalmente in una legge l’aiuto alle scuole universitarie e il coordina- mento nel settore universitario svizzero. Come menzionato nell’introduzione, il pre- sente progetto di revisione totale della LPRI parte dal presupposto che il disegno di LASU sarà approvato. Le eventuali modifiche che scaturiranno dai dibattimenti par- lamentari sulla LASU potranno essere integralmente riprese nel messaggio sulla re- visione totale della LPRI visto che sarà preparato dopo le deliberazioni sulla LASU. Ai fini della coerenza tra i due atti normativi, in sede di revisione totale si rendono ne- cessari adeguamenti sia formali che materiali della LPRI alla LASU (armonizzazione formale, procedura di pianificazione).
2.8.2 Nuova versione
a) Adeguamenti formali I principali adeguamenti formali sono: - l’adozione delle designazioni degli organi della politica universitaria svizzera ai sensi dell’articolo 7 LASU; - la classificazione (e il raggruppamento) delle scuole universitarie (università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e degli altri istituti ac- cademici aventi diritto ai sussidi secondo l’articolo 2 LASU nell’articolo 4 capo- verso 2 lettera c dell’avamprogetto.
b) Adeguamenti materiali I principali adeguamenti materiali sono: - Ogni volta che l’avamprogetto prevede un diritto (diritto ai sussidi o diritto di pro- posta) oppure un’esigenza di coordinamento concernente le scuole universitarie
17 RS 152.3
o gli organi incaricati della ricerca universitaria (art. 5 LPRI) è impiegata la nozio- ne di scuole universitarie ai sensi della LASU. In particolare, nella definizione dei compiti principali del FNS (art. 8 cpv. 1) e della CTI (art. 22 cpv. 1), rientrano tra i centri di ricerca universitari, oltre alle università, alle scuole universitarie profes- sionali e alle alte scuole pedagogiche, tutti gli altri istituti accademici secondo la LASU (p.es. l’Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID e l’Istituto di alti studi di amministrazione pubblica IDHEAP ecc.; art. 4 cpv. 2 lett. c). - La funzione del Consiglio della scienza è formalmente limitata al campo di appli- cazione della LPRI secondo l’articolo 64 Cost., vale a dire che il Consiglio della scienza non è più un organo consultivo della Confederazione per tutte le que- stione inerenti alla politica scientifica, compresa la politica educativa e universita- ria, ma per tutte le questioni inerenti alla politica della ricerca e dell’innovazione che rientrano direttamente nell’ambito di competenza della Confederazione.
c) Procedura di pianificazione - Se i provvedimenti di promozione nazionali di cui all’articolo 13 (sussidi alle strut- ture di ricerca d’importanza nazionale) e all’articolo 14 (centri di ricerca federali) concernono i compiti di loro incombenza, devono essere dapprima sentiti la Con- ferenza svizzera delle scuole universitarie e il Consiglio dei PF, oltre agli altri or- gani della ricerca (art. 13 cpv. 6, art. 14 cpv. 4). - All’articolo 37 capoverso 4 è proposta una nuova disposizione materiale che permette al Consiglio federale di prendere tutti i provvedimenti necessari per ga- rantire un’armonizzazione coerente della promozione federale della ricerca e dell’innovazione con la pianificazione universitaria autonoma, segnatamente per quanto concerne i settori particolarmente costosi secondo l’articolo 63a Cost. Con questo principio è costituito un chiaro legame tra il campo di applicazione dell’avamprogetto e la LASU, senza tuttavia che le procedure previste dalla nuo- va LPRI limitino l’autonomia della pianificazione universitaria secondo la LASU e senza che il coordinamento del settore universitario svizzero secondo la LASU sia o debba essere sottoposto a ulteriori disciplinamenti della nuova LPRI.
3 Commento ai singoli articoli
Titolo dell’atto normativo Il titolo della legge è stato modificato nel quadro della revisione parziale del 25 set- tembre 2009 per tenere conto dell’estensione della promozione della ricerca all’innovazione. Il titolo non viene modificato in sede di revisione totale.
Ingresso L’avamprogetto si fonda sostanzialmente sull’articolo 64 capoverso 1 della Costituzio- ne federale (Cost.) 18 che conferisce alla Confederazione il compito e la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione. Sono considerati tutti i settori della
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ricerca. La Confederazione promuove l’intero spettro delle attività di ricerca: la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e l’innovazione orientata al mercato (per le defini- zioni cfr. commento art. 2). Sono oggetto della nuova legge i compiti sovrani e le competenze della Confedera- zione in materia di promozione della ricerca e dell’innovazione (art. 64 cpv. 1 Cost.). Come quella vigente, la nuova legge disciplina in primo luogo i compiti degli organi di promozione (FNS, CTI, accademie svizzere), la ricerca dell’Amministrazione federale e, nella misura in cui è di competenza della Confederazione, la cooperazione scienti- fica internazionale. Per coerenza disciplina anche la garanzia della qualità e il coor- dinamento (art. 64 cpv. 2 Cost.) per quanto riguarda sia gli organi di promozione (e in particolare la promozione su base competitiva), sia i compiti internazionali della Con- federazione nel settore della ricerca e dell’innovazione e la ricerca dell’Amministrazione federale. Per contro i provvedimenti per il coordinamento na- zionale dell’insegnamento e della ricerca nel settore universitario, previsti dal disegno di legge federale sulla promozione delle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU) 19 e che si fondano sull’articolo 63a e in partico- lare sull’articolo 64 capoverso 2 Cost., non sono oggetto del presente avamprogetto.
Capitolo 1: Disposizioni generali In questo capitolo è introdotto un nuovo articolo che definisce i termini ricerca scienti- fica e innovazione (cfr. cap. 2.1.2). Inoltre sono state apportate alcune precisazioni terminologiche alla nozione di organi della ricerca ed è stato completato l’articolo sui principi. Rispetto alla LPRI, il capitolo 1 comprende tutte le disposizioni generali – e soltanto quelle – su cui si fondano le altre disposizioni della legge o che servono successivamente (art. 4) come elementi di riferimento. In linea con questa logica, la sezione 3 della LPRI «Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia» non figura più nelle disposizioni generali del nuovo capitolo 1. Nell’avamprogetto le disposizioni sul Consiglio svizzero della scienza sono state raggruppate in un capitolo separato (cfr. art. 51 e 52).
Art. 1 Scopo L’articolo specifica gli obiettivi principali perseguiti dalla Confederazione con la pre- sente legge in adempimento all’articolo 64 e in particolare all’articolo 64 capoverso 1 Cost. A parte qualche adeguamento formale, corrisponde all’articolo 1 LPRI. L’articolo descrive il mandato costituzionale e definisce l’oggetto principale della leg- ge: la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione basata sulla scienza. La nozione di promozione della ricerca e dell’innovazione è intesa in senso lato e inclu- de tutti i provvedimenti organizzativi e finanziari che la Confederazione prende per favorire l’acquisizione di nuove conoscenze, come pure la verifica, la divulgazione e lo sfruttamento delle conoscenze acquisite.
Cfr. ingresso del disegno di LASU (FF 2009 4563) e commento (pag. 3995) nel relativo messaggio (FF 2009 3925).
Art. 2 Definizioni La LPRI si fonda sulla tradizionale distinzione concettuale tra ricerca fondamentale e ricerca applicata e sviluppo e associa sostanzialmente la ricerca applicata e lo svi- luppo alle nozioni di innovazione e promozione dell’innovazione. La versione rielaborata dell’articolo risponde all’esigenza già illustrata di rivedere la terminologia e le definizioni (cfr. cap. 2.1.2). La disposizione riprende i termini ricerca scientifica e innovazione basata sulla ricerca introdotti all’articolo 1 e fornisce una de- finizione ampiamente riconosciuta di ricerca scientifica (ricerca). La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla genericamente di ricerca il termine va inteso nel senso di ricerca scientifica (cfr. cap. 2.1.2). Per quanto concerne l’innovazione, la disposizione si fonda direttamente sull’articolo 64 capoverso 1 Cost., rivisto nel 2005 20, e alla revisione parziale della LPRI. Da sottolineare che la nozione di sfrut- tamento dei risultati a fini economici è da intendersi in senso lato e non si limita al possibile sfruttamento da parte dell’economia privata, ma include anche quello dell’economia pubblica nei casi in cui soltanto istituzioni pubbliche (p.es. del settore sanitario o sociale) entrano in linea di conto come partner attuatori. La parentesi sta a indicare che quando nella legge si parla semplicemente di innovazione il termine va inteso nel senso di innovazione basata sulla scienza conformemente alla defini- zione data all’articolo 2 lettera b.
Art. 3 Campo d’applicazione Il campo d’applicazione non subisce alcuna modifica rispetto alla LPRI e si estende alle attività degli organi della ricerca che impiegano mezzi federali per la ricerca e l’innovazione retti dalla presente legge. Il capoverso 2 della LPRI può tuttavia essere modificato poiché nella nuova defini- zione di scuola universitaria data nel disegno di LASU sono incluse, oltre ai due PF, alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali, anche le alte scuole pedagogiche (cfr. commento art. 5). La legge si applica agli organi della ricerca defi- niti nell’articolo 4 del presente avamprogetto. Al capoverso 2 è inoltre mantenuta la precisazione che le disposizioni sulla promozione dell’innovazione si applicano an- che ai centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali nella misura in cui ri- cevono mezzi federali nell’ambito della promozione dell’innovazione.
Art. 4 Organi della ricerca È introdotto un nuovo capoverso 1 che precisa la nozione di organi della ricerca. So- no organi della ricerca ai sensi della nuova legge gli organi che svolgono attività pro- prie di ricerca scientifica o innovazione o che le promuovono. La lettera a del capoverso 2 corrisponde alla lettera a dell’articolo 5 LPRI. Per motivi funzionali la CTI è citata alla lettera b, immediatamente dopo le istituzioni di promozione della ricerca. Nuova è la definizione di centri di ricerca universitari al numero 3, che sostituisce l’espressione organi incaricati della ricerca universitaria. La disposizione è adeguata formalmente alla nuova legislazione nel settore universitario (disegno di LASU). Come finora, sono considerati centri di ricerca universitari i due politecnici federali (PF) e gli istituti di ricerca del settore dei PF. Inoltre sono centri di
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ricerca universitari le scuole universitarie e altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi secondo il disegno di LASU. Sono considerate scuole universitarie giusta l’articolo 2 capoverso 2 del disegno di LASU le università cantonali, i PF, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche. Questa definizione rende caduco l’articolo 4 capoverso 2 della LPRI, introdotto con la revisione parziale. Sono inoltre considerate centri di ricerca universitari le strutture di ricerca d’importanza na- zionale sostenute dalla Confederazione; queste sono specificate all’articolo 13. Nella lettera d sono state precisate le disposizioni vigenti riguardanti l’Amministrazione fe- derale ed è stata inserita la nozione di ricerca dell’Amministrazione federale.
Art. 5 Principi Gli organi della ricerca fissano priorità nella pianificazione della loro attività e nell’impiego dei mezzi federali (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce i principi di base ai quali gli organi della ricerca devono attenersi quando prendono provvedimenti in fa- vore della ricerca e dell’innovazione. Nel capoverso 2 è stata inserita una nuova lettera a. Questa si riferisce all’articolo 3 LPRI che garantisce la libertà dell’insegnamento e della ricerca. Nell’avamprogetto è stato deciso di non menzionare più questa garanzia in un articolo separato, poiché dal 1999 figura tra i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione (art. 20 «Libertà del- la scienza»). La libertà della scienza è stata pertanto inserita nell’articolo sui principi generali. Per contro la libertà dell’insegnamento è citata alla lettera d. Per la lettera g è stata tuttavia scelta una formulazione più generale e ampia rispetto alla LPRI. Gli organi della ricerca devono badare a un rapporto adeguato tra ricerca fondamentale, ricerca orientata all’applicazione condotta nell’interesse pubblico, nonché ricerca e sviluppo orientati all’applicazione e finalizzati allo sfruttamento economico. In questo ambito sono così tenuti ad agire in modo adeguato ai rispettivi compiti. Nuova è la lettera h: come la libertà della scienza, anche le pari opportunità sono un diritto fon- damentale garantito dalla Costituzione (art. 8 cpv. 3). Pertanto anche questo diritto fondamentale figura tra i principi. Un’altra novità è la lettera j che impone un compor- tamento eticamente responsabile nell’acquisizione e nell’applicazione delle cono- scenze scientifiche. Tutte le altre disposizioni corrispondono sul piano materiale alla LPRI. Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 2 capoverso 2 LPRI. L’unica modifica è l’inserimento della nozione di contributo durevole in favore della competitività per sot- tolineare che la promozione dell’innovazione non deve essere impostata a breve termine (p.es. sotto forma di misure congiunturali).
Capitolo 2: Promozione della ricerca e dell’innovazione Sezione 1: Compiti della Confederazione Art. 6 In questo articolo sono elencati in modo esaustivo i compiti della Confederazione. In base al capoverso 1 la Confederazione promuove la ricerca e l’innovazione mediante l’esercizio dei PF e del settore di PF; le altre scuole universitarie beneficiano di sus- sidi in base alla LASU a sostegno dell’insegnamento e della ricerca. Oltre ad accor- dare sussidi alle strutture di ricerca d’importanza nazionale, a costituire o gestire isti- tuti di ricerca propri e a condurre attività di ricerca proprie (ricerca
dell’Amministrazione federale), la Confederazione versa sussidi alle istituzioni di promozione della ricerca, costituisce la CTI per promuovere l’innovazione e prende provvedimenti nel settore della cooperazione scientifica internazionale. Per motivi si- stematici, la promozione della cooperazione scientifica internazionale, che nella LPRI è citata all’articolo 16j, figura ora esplicitamente tra i compiti della Confederazione (lett. f). Oltre all’elenco completo dei compiti «ordinari» della Confederazione nel settore del- la promozione della ricerca e dell’innovazione, il capoverso 1 presenta un’altra novi- tà: i compiti della Confederazione menzionati alle lettere c–f anticipano la struttura del capitolo 2. Questi quattro provvedimenti di promozione sono trattati ed esplicitati nelle sezioni seguenti. Nel capoverso 2, conformemente al mandato del Consiglio federale e in adempimen- to alla mozione 07.3582 21, è inserito, in aggiunta ai compiti di promozione «ordinari», un compito «straordinario» in forma potestativa, che consente alla Confederazione di sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione per consolidare la posi- zione della Svizzera come polo internazionale di ricerca e d’innovazione (cfr. art. 28). Il capoverso 3 permette al Consiglio federale di incaricare le istituzioni di promozione della ricerca di realizzare programmi nazionali di promozione. In questo modo la leg- ge è adeguata alla prassi corrente: in effetti, la Confederazione ha già incaricato, sul- la base dei messaggi ERI, il FNS di realizzare diversi programmi nel quadro delle sue attività ordinarie di promozione (p.es. nel settore della ricerca clinica, della medicina di punta o – per quanto riguarda la promozione delle nuove leve – i programmi speci- fici per dottorandi o il programma dei professori borsisti). Come finora il Consiglio fe- derale può incaricare il FNS di realizzare programmi nazionali di ricerca e di sostene- re poli di ricerca nazionali (capoverso 4) che, contrariamente ai programmi nazionali di promozione menzionati al capoverso 3, sono retti da regole procedurali specifiche, disciplinate a livello di ordinanza. Il capoverso 5 è stato inserito in questo articolo per ragioni sistematiche: nella LPRI la competenza del Consiglio federale di concludere convenzioni sulle prestazioni con i beneficiari di mezzi federali è oggetto di un articolo separato (art. 31a) integrato nel capitolo sulle disposizioni comuni per gli organi della ricerca. Nel presente avampro- getto, tutti i compiti della Confederazione nel settore della promozione della ricerca e dell’innovazione e le relative competenze del Consiglio federale sono raggruppati nell’articolo 7. Come finora possono essere concluse convenzioni sulle prestazioni con tutti i beneficiari di sussidi federali ai sensi della nuova legge. Un obbligo in que- sto senso è però previsto soltanto per le istituzioni di promozione della ricerca (art. 8 cpv. 7 e art. 9 cpv. 5). I capoversi 3 e 4 della LPRI sono stati stralciati, poiché i relativi compiti sono in parte delegati alle accademie svizzere (art. 9) e in parte disciplinati nell’ambito della pro- mozione dell’innovazione e delegati alla CTI (art. 18 e 22).
«Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale)
Sezione 2: Compiti e sussidi delle istituzioni di promozione della ricerca Art. 7 Compiti e principi di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca Le disposizioni corrispondono a quelle dell’articolo 7 LPRI. Va sottolineato in partico- lare che le istituzioni di promozione della ricerca (FNS e accademie svizzere) pro- muovono compiti che secondo il capoverso 1 «non sono destinati direttamente a fini commerciali». Questo non significa che la ricerca scientifica e i suoi risultati in quanto tali non siano interessanti per lo sfruttamento economico; al contrario, le istituzioni di promozione della ricerca devono attribuire un’importanza anche a questo aspetto (capoverso 4). Ma contrariamente alla promozione dell’innovazione da parte della CTI, quella delle istituzioni di promozione della ricerca si concentra soprattutto sulla ricerca non finalizzata direttamente allo sfruttamento economico. È stato inoltre introdotto un nuovo capoverso 2 in cui è esplicitamente stabilito che le istituzioni di promozione della ricerca promuovono l’intero spettro della ricerca scien- tifica. Le istituzioni di promozione della ricerca possono pertanto promuovere sia la ricerca fondamentale che quella applicata (cfr. cap. 2.1).
Art. 8 Fondo nazionale svizzero (FNS) Il FNS è definito come l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ri- cerca scientifica in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari. Il profilo del FNS, per quanto attiene alla promozione della ricerca della Confederazio- ne, è così chiaramente distinto da quello della CTI nel settore della promozione dell’innovazione (art. 22; cfr. cap. 2.2.2). I rapporti giuridici tra la Confederazione e il FNS (cpv. 2) e tra il FNS e terzi (cpv. 3) sono suddivisi formalmente e precisati. Rispetto alla LPRI sono stati apportati soltanto lievi adeguamenti. Sul piano materiale sono nuove le aggiunte e le precisazioni seguenti: Il capoverso 2 elenca in modo non esaustivo come il FNS impiega i sussidi conces- sigli dalla Confederazione. Il FNS utilizza i fondi federali per la promozione della ri- cerca nell’ambito degli strumenti di promozione da esso definiti (lett. a) e per la par- tecipazione ai programmi di promozione e ai progetti di ricerca interconnessi sul pia- no sia nazionale che internazionale da esso definiti (lett. b). La lettera c stabilisce che il FNS impiega i sussidi per realizzare programmi nazionali di promozione decisi e commissionati dal Consiglio federale, segnatamente per i programmi nazionali di ri- cerca e i poli di ricerca nazionali. Con questa disposizione si procede in forma gene- rale e astratta a un adeguamento della legge alla prassi di promozione vigente (cfr. cap. 2.2.2). Come finora, il FNS deve tenere conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica internazionale quan- do decide in modo autonomo di partecipare ad attività di promozione internazionali (cpv. 3 lett. d). Il FNS impiega inoltre i sussidi concessi per la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali (lett. d). Le nuove disposizioni (lett. b e d) istitui- scono al contempo anche una base legale esplicita per una migliore armonizzazione tra i provvedimenti di promozione nazionali e quelli internazionali. La lettera e riprende le nozioni di valorizzazione e sfruttamento introdotte all’arti- colo 1 («Scopo»). La nozione di sfruttamento si riferisce alla ricerca promossa dal FNS e agli obiettivi propri di questa ricerca. Rientra nella responsabilità del FNS prendere i provvedimenti appropriati che, nel loro insieme, sono e devono essere molto diversificati. Il FNS sta già agendo in questo senso con crescente successo, ad esempio per quanto riguarda i risultati dei programmi nazionali di ricerca con il trasfe-
rimento su vasta scala del sapere nella pratica o dei poli di ricerca nazionali con il trasferimento diretto del sapere nell’economia privata, oppure mediante la collabora- zione con la CTI per i risultati di progetti che possono essere sviluppati con successo nel settore di attività della CTI. Nel capoverso 3 è stabilito esplicitamente che il FNS, nel limite dei suoi compiti e del- le sue competenze, può decidere in modo autonomo gli strumenti e le forme di pro- mozione appropriati. Anche questa modifica adegua la legge alla prassi vigente e conferma l’elevato grado di autonomia che il legislatore vuole conferire a questo or- gano. Questa autonomia consente al FNS, ad esempio, di stabilire liberamente gli strumenti e le forme di promozione che ritiene più adeguati e più efficaci anche per le sue attività di promozione ordinaria. Il capoverso 7 introduce una precisazione concernente la convenzione sulle presta- zioni conclusa periodicamente, già in base al diritto vigente, tra la Confederazione e il FNS e serve a garantire sia la trasparenza della procedura che la certezza del diritto per quanto riguarda gli accordi presi.
Art. 9 Accademie svizzere L’articolo 9 LPRI è stato modificato soltanto lievemente. Nel 2006 i compiti delle ac- cademie svizzere sono stati sottoposti a un’accurata verifica. Il Parlamento federale è stato informato in dettagliato dei risultati nel messaggio ERI 2008 22, ne ha dibattuto e approvato la relativa revisione parziale della legge il 5 ottobre 2007 23. Di conseguen- za il profilo dei compiti delle accademie svizzere è stato ampliato nella revisione. Nel nuovo capoverso 4 è esplicitamente previsto che le accademie svizzere possono so- stenere la cooperazione scientifica internazionale. Questa disposizione non fa però che confermare nella legge la prassi vigente: nel limite delle loro competenze, le ac- cademie svizzere possono gestire o promuovere piattaforme di coordinamento na- zionali o segreterie scientifiche di programmi internazionali ai quali partecipa la Sviz- zera.
Art. 10 Buona prassi scientifica e sanzioni La disposizione corrisponde all’articolo 11a LPRI. L’unica novità è costituita dal capoverso 3: le istituzioni di promozione della ricerca devono informare le istituzioni datrici di lavoro sulle violazioni della buona prassi scientifica e sulle eventuali sanzioni. Le istituzioni devono trattare le informazioni ri- cevute in conformità alle disposizioni della legge del 19 giugno 1992 24 sulla protezio- ne dei dati. Come già previsto dalla LPRI, i reati secondo la legge sui sussidi commessi nel set- tore della ricerca sono sanzionati dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricer- ca. Le disposizioni relative al settore dell’innovazione si trovano all’articolo 22.
22 FF 2007 1131, in particolare pag. 1282 segg.
23 FF 2007 6315 24 RS 235.1
Art. 11 Procedura e tutela giurisdizionale La disposizione sulla procedura e la tutela giurisdizionale dei richiedenti corrisponde a quanto previsto dal diritto vigente e dall’articolo 13 LPRI. È mantenuto il potere di cognizione limitato (cpv. 2): attribuire un potere di cognizione illimitato (comprenden- te la verifica dell’apprezzamento) all’autorità di ricorso e non limitare il diritto di ricor- rere ai soli richiedenti di sussidi renderebbe praticamente impossibile l’autonomia che si è voluto dare al FNS conferendogli lo statuto di fondazione 25.
Sezione 3: Ricerca e promozione della ricerca da parte dell’Amministrazione federale Rispetto alla LPRI, il campo di applicazione di questa sezione è stato ridotto e con- templa soltanto i sussidi versati dalla Confederazione alle strutture di ricerca, le di- sposizioni concernenti la ricerca dell’Amministrazione federale e quindi esclusiva- mente i provvedimenti di promozione a livello nazionale. Nell’articolo 16 LPRI sono disciplinati i provvedimenti di promozione sia nazionali che internazionali.
Art. 12 Riserva di disposizioni di leggi speciali Questa disposizione presenta soltanto adeguamenti formali rispetto all’articolo 15 LPRI. Nella misura in cui esegue o promuove la ricerca, l’Amministrazione federale deve attenersi alle disposizioni del presente avamprogetto. Sono fatte salve disposi- zioni di leggi speciali relative alla ricerca dell’Amministrazione federale. L’articolo di- sciplina pertanto il conflitto di leggi: la ricerca dell’Amministrazione federale è retta in primo luogo dalle disposizioni quadro del presente avamprogetto; soltanto se queste dovessero rivelarsi insufficienti in singoli settori, sarebbero adottate (in futuro) dispo- sizioni supplementari sulla ricerca dell’Amministrazione federale in leggi speciali.
Art. 13 Sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale Nel limite dei crediti approvati, il Consiglio federale può versare sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale; può delegare questa competenza a un dipartimento. Il capoverso 2 precisa che possono essere considerate strutture di ricerca d’importanza nazionale le infrastrutture di ricerca o le istituzioni di ricerca associate a scuole universitarie o giuridicamente autonome ed esterne al settore universitario. Le disposizioni corrispondono nell’insieme all’articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LPRI e alla relativa prassi e non istituiscono alcuna base legale per nuovi sussidi. Il capoverso 4 presenta una nuova struttura e comprende le disposizioni principali che finora erano disciplinate a livello di ordinanza o in direttive. Per beneficiare dei sussi- di le strutture devono soddisfatte tutte le condizioni. Questa precisazione accresce la trasparenza e la tutela giurisdizionale nelle procedure di attribuzione dei sussidi. Conformemente alla prassi vigente, il capoverso 5 prevede che il sussidio federale ammonti al massimo al 50 per cento del finanziamento di base della struttura benefi- ciaria. Per finanziamento di base sono intesi i costi di esercizio annuali dedotti i mez- zi di terzi acquisiti dalla struttura su base competitiva. Gli altri criteri di calcolo sono fissati dal Consiglio federale.
Cfr. messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2008–2011 (FF 2007 1331, in particolare pag. 1287)
Art. 14 Centri di ricerca federali La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 16 capoverso 1 LPRI. Tuttavia la costituzione o la ripresa di centri di ricerca sono possibili soltanto in virtù di leggi speciali. Nuova è inoltre la precisazione nel capoverso 1 concernente la verifica della necessità dei centri di ricerca federali. Questi devono essere smantellati se gli stessi compiti possono essere svolti in modo più efficiente dai centri di ricerca universitari o se non ve ne è più il bisogno. Come finora, il capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale deve provvedere affinché i centri di ricerca siano raggruppati amministrati- vamente e che il loro ambito di attività sia adeguato alle mutate circostanze.
Art. 15 Ricerca dell’Amministrazione federale Benché rientri nel campo di applicazione della LPRI, la ricerca dell’Amministrazione federale è retta in ampia misura da leggi speciali. Le disposizioni della LPRI non so- no tuttavia trasparenti. L’obiettivo della presente revisione è quello di impostare in modo chiaro la LPRI come legge quadro della ricerca dell’Amministrazione federale e di rendere ben visibile a livello di legge il legame che sussiste con la promozione ge- nerale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione (cfr. cap. 2.4.2). L’articolo introduce a livello di legge la nozione di ricerca dell’Amministrazione fede- rale, ne precisa lo scopo (cpv. 1) e i provvedimenti (cpv. 2). Inoltre indica quali dispo- sizioni dell’avamprogetto si applicano alla ricerca dell’Amministrazione federale e quali no. Ad esempio non sono applicabili alcuni dei principi menzionati all’articolo 5 capoverso 2 che non sono rilevanti per la ricerca dell’Amministrazione federale (lett. d–e, insegnamento e promozione delle nuove leve).
Sezione 4: Promozione dell’innovazione La sezione 4 disciplina la promozione dell’innovazione da parte della Confederazione e della CTI in quanto commissione decisionale. La base giuridica della promozione dell’innovazione, recentemente istituita, è ripresa senza modifiche materiali e subisce soltanto lievi adeguamenti formali e redazionali (sezione 4 LPRI).
Art. 16 Compiti della Confederazione L’articolo, che riprende integralmente le disposizioni della LPRI, menziona i compiti specifici della Confederazione (compiti ministeriali) nel settore della promozione dell’innovazione. L’unico adeguamento formale concerne il capoverso 3 dove è stato inserito un rimando alla cooperazione scientifica internazionale che, per quanto ri- guarda la promozione della ricerca e dell’innovazione, è raggruppata in modo unitario nella sezione 5.
Art. 17 Promozione della ricerca e dello sviluppo orientati all’applicazione A parte alcuni adeguamenti formali, la disposizione corrisponde all’articolo 16b LPRI.
Art. 18 Provvedimenti supplementari I provvedimenti supplementari della promozione della ricerca sono concretizzati in questo articolo. Le disposizioni corrispondono all’articolo 16c LPRI.
Art. 19 Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) a. Istituzione e organizzazione L’avamprogetto semplifica formalmente le disposizioni sull’organizzazione della LPRI: le disposizioni sullo statuto della CTI e sulla sua segreteria sono raggruppate tematicamente e disciplinate in singoli articoli. Per promuovere l’innovazione, la Confederazione istituisce una commissione deci- sionale denominata Commissione per la tecnologia e l’innovazione (cpv. 1). Questa disposizione è una norma costitutiva nel senso giuridico e non si riferisce a un’azione temporale. Gli altri capoversi corrispondono alla LPRI. La CTI si compone di rappresentanti del mondo scientifico ed economico (cpv. 2) e si suddivide in settori di promozione con competenze decisionali (cpv. 3). Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI (cpv. 4). Come già previsto dalla LPRI, la CTI non dipende dall’Amministrazione federale e nelle sue decisioni non è vincolata a istruzioni (cpv. 5). Sul piano amministrativo resta aggregata al Diparti- mento federale dell’economia (cpv. 6).
Art. 20 b. Segreteria della CTI L’articolo corrisponde integralmente alla LPRI. La CTI gestisce una segreteria (cpv. 1) i cui compiti sono stabiliti al capoverso 2: la segreteria prepara gli affari ed esegue le decisioni della CTI. Il Consiglio federale nomina su proposta della presi- denza il direttore della segreteria, mentre i quadri e il personale rimanente sono de- signati rispettivamente dalla presidenza e dal direttore (cpv. 3). I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione (cpv. 4). La vigilanza sull’attività della segreteria compete al presidente della CTI (cpv. 5).
Art. 21 c. Regolamento interno della CTI Per motivi di ordine formale e sistematico, la disposizione costituisce un articolo sepa- rato. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche (art. 16e cpv. 6 LPRI).
Art. 22 Compiti della CTI Sul piano materiale non è stata apportata nessuna modifica alla disposizione della LPRI (art. 16f LPRI). L’unico cambiamento riguarda il capoverso 1: per tenere conto delle definizioni di cui all’articolo 2, è stato chiaramente definito il profilo della CTI, che è complementare a quello del FNS. Inoltre sono messi chiaramente in risalto sul piano redazionale i compiti principali della CTI per contraddistinguerli dai provvedi- menti supplementari che le sono affidati (cpv. 2). Infine, parallelamente al FNS (cfr. art. 8 cpv. 4), è istituita anche per la CTI una base giuridica esplicita (cpv. 4) per il rimborso dei costi di ricerca indiretti (overhead). La disposizione corrisponde a quan- to già previsto dalla LPRI (cfr. cap. 2.2.2). È stato per contro deciso di rinunciare alla disposizione sull’obbligo di armonizzazio- ne introdotta nella LPRI (art. 16f cpv. 4), poiché questo aspetto è disciplinato in ma- niera generale nella disposizione sull’autocoordinamento (cfr. art. 36 cpv. 3).
Art. 23 Perseguimento penale Questa disposizione corrisponde all’articolo 16i cpv. 2 LPRI. Essendo la CTI una commissione decisionale ai sensi dell’ordinanza del 25 novembre 1998 26 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA, art. 8a), la disposi- zione diverge da quella del FNS (cfr. art. 11). Diversamente dal FNS, la CTI fa parte dell’Amministrazione federale (art. 6 cpv. 1 lett. e OLOGA) e quindi non è necessario prevedere un potere di cognizione limitato come per il FNS. Per motivi formali è stato inoltre deciso di rinunciare all’indicazione dell’applicabilità delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale (art. 16i cpv. 1 LPRI), poiché in quando commissione decisionale (statuto) la CTI soggiace in ogni caso al relativo diritto.
Sezione 5: Cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione Le disposizioni sulla cooperazione internazionale necessitano di un ampio lavoro di revisione. L’obiettivo perseguito è quello di raggruppare le disposizioni sui compiti di promozione della Confederazione nel settore della cooperazione scientifica interna- zionale in una nuova sezione che disciplini sia la promozione della ricerca che quella dell’innovazione. Inoltre devono essere fissati principi chiari concernenti la delega dei relativi compiti al FNS.
Art. 24 Obiettivi, compiti e competenze Il capoverso 1 fissa gli obiettivi generali: la Confederazione promuove la cooperazio- ne internazionale nell’interesse sia dello sviluppo del polo di ricerca e innovazione svizzero e delle sue scuole universitarie, sia dell’economia, della società e dell’ambiente. Nel capoverso 2 sono elencate in modo esaustivo le possibilità di promozione della Confederazione. Per quanto concerne l’integrazione delle disposi- zioni materiali, le lettere a e b dell’articolo 16d LPRI sono riprese nell’articolo 24 lette- re b e c dell’avamprogetto. Per motivi di ordine sistematico le lettere c e d dell’articolo 16d LPRI sono invece riprese nell’articolo 25 capoverso 1 lettere d e e. L’impostazione e l’attuazione della politica scientifica estera sono un compito ministe- riale che, secondo gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 1997 27 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, spetta al Consiglio federale. Le competenze in seno all’Amministrazione federale dovranno essere disciplinate dal Consiglio federale mediante ordinanza.
Art. 25 Sussidi e provvedimenti L’articolo enumera in modo esaustivo i provvedimenti che il Consiglio federale può prendere, nel limite dei crediti approvati, per promuovere la cooperazione internazio- nale. Il campo d’applicazione non è ampliato rispetto alla LPRI e alla relativa prassi.
26 RS 172.010.1 27 RS 172.010
Art. 26 Mandati al FNS Questo articolo è nuovo. Il Consiglio federale conferisce al FNS compiti specifici le- gati alla cooperazione internazionale per usufruire, anche in questo settore, della sua competenza e perizia tecnica. Questa disposizione riveste un’importanza centrale dato che istituisce una base legale esplicita per una migliore armonizzazione tra i provvedimenti nazionali di promozione della ricerca e dell’innovazione e quelli inter- nazionali della Confederazione (cfr. cap. 2.3.2). A seconda del caso, entrano in linea di conto i compiti menzionati alle lettere a–e. L’articolo definisce il principio e la porta- ta dei compiti che possono essere delegati. La delega di questi compiti comporta ov- viamente anche un ampliamento dell’ambito di attività e di responsabilità del FNS; di conseguenza la delega, come pure la procedura e il finanziamento saranno di volta in volta oggetto di discussioni e accordi. Va sottolineato che il FNS assume questi compiti in nome della Confederazione se gli sono conferiti in virtù del presente artico- lo. Questo non esclude che il FNS possa decidere di propria iniziativa di svolgere at- tività ai sensi della lettera c o di stipulare accordi con organizzazioni associate ai sensi della lettera d (cfr. art. 8 cpv. 2 e 3). In questo caso lo fa nel limite delle sue competenze, a proprio titolo e non su mandato, e (sul piano operativo) in rappresen- tanza della Confederazione (compiti ministeriali). Per la CTI è prevista un’analoga competenza del Consiglio federale che si fonda sull’articolo 22 capoverso 2. I compiti della CTI in questo ambito sono retti dall’articolo 22 capoversi 4 e 5.
Art. 27 Conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio federale Il presente articolo sostituisce l’articolo 16j LPRI (prima della revisione l’oggetto era disciplinato nell’articolo 16 cpv. 3 lett. a), senza apportarvi modifiche materiali, dato che la regolamentazione vigente è ritenuta adeguata. Già nella LPRI è stata introdot- ta una regolamentazione della delega identica per la ricerca e l’innovazione (cpv. 1). Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione se contem- plano disposizioni sul controllo finanziario e sugli audit, sui controlli di sicurezza rela- tivi alle persone, sulla protezione e l’attribuzione della proprietà intellettuale, sulla partecipazione della Confederazione a entità giuridiche del diritto pubblico o privato, sull’adesione a organizzazioni internazionali, sulle attività di controllo svolte da rap- presentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca univer- sitari e in altre istituzioni della ricerca private o pubbliche coinvolte. Il nuovo capoverso 4 stabilisce che l’ufficio federale competente può stipulare auto- nomamente trattati ai sensi del capoverso 1 se si tratta di accordi tecnici che fanno seguito ad accordi vigenti. Inoltre il Consiglio federale può delegare la competenza di concludere trattati internazionali a un dipartimento o a un ufficio federale conforme- mente all’articolo 48a LOGA. Il Consiglio federale e l’unità amministrativa superiori, in questo caso il dipartimento, possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su sin- gole questioni (art. 47 cpv. 4 LOGA).
Sezione 6: Parco svizzero dell’innovazione Questa nuova sezione estende le possibilità di promozione della Confederazione prevista dalla LPRI. In questo modo è tenuto conto della relativa mozione 07.3582 28 approvata dalle Camere federali. Il Consiglio federale e il Parlamento 29 hanno deciso che la base legale per sostenere un parco svizzero dell’innovazione deve essere isti- tuita nella legge sulla ricerca. Questo sostegno non è un provvedimento di promozio- ne della ricerca o dell’innovazione, bensì un provvedimento nazionale di promozione economica.
Art. 28 Condizioni per beneficiare del sostegno della Confederazione Il provvedimento di promozione economica diventa effettivo soltanto se sono soddi- sfatte le condizioni menzionate al capoverso 1: il progetto deve rispondere a un inte- resse nazionale generale e contribuire alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (lett. a), non può essere attuato nel quadro dei provvedimenti di promozione ordinari (lett. b) e deve costituire un adeguato comple- mento ai provvedimenti di promozione ordinari della Confederazione nel settore della ricerca e dell’innovazione (lett. c). L’Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell’innovazione (cpv. 2). La decisione di sostenere un parco svizzero dell’innovazione spetta unicamente all’Assemblea fede- rale. Il relativo decreto non farà parte dei decreti finanziari ordinari sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, ma sarà oggetto di un messaggio separato.
Art. 29 Provvedimenti di sostegno e relative condizioni L’articolo disciplina le forme del sostegno da parte della Confederazione e le condi- zioni materiali che devono essere soddisfatte. Il capoverso 1 indica le possibili forme del sostegno: la vendita o la cessione di fondi adeguati di proprietà della Confedera- zione o la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie con rinuncia limitata nel tempo agli interessi sul diritto di superficie. Entra in linea di conto anche una combinazione delle diverse forme di sostegno menzionate (lett. d). Il capoverso 2 precisa le condizioni materiali per il sostegno: devono essere adem- piute le condizioni di pianificazione del territorio e delle zone per l’utilizzazione vinco- lata dei fondi (lett. a), l’istituzione responsabile della realizzazione del parco dell’innovazione deve godere di un ampio sostegno nazionale ed essere finanziata o cofinanziata da diversi Cantoni e dall’economia privata (lett. b). Inoltre l’istituzione deve assicurare un esercizio duraturo e, per coinvolgere nel progetto la ricerca uni- versitaria, deve regolamentare i diritti di partecipazione del Consiglio dei PF, delle i- stituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate (lett. c).
Art. 30 Contratto di diritto pubblico Il capoverso 1 permette al Consiglio federale di concludere con l’istituzione respon- sabile un contratto di diritto pubblico secondo le disposizioni della legge federale del
«Creazione di un parco svizzero dell’innovazione» (N 19.09.07, Gruppo liberale-radicale) Cfr. decreto federale del 18 settembre 2008 sul programma di legislatura 2007–2011 (FF 2008 7469), art. 3 n. 14
5 ottobre 1990 30 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu). Come previsto dal capoverso 2 il contratto disciplina in particolare la destinazione vincolata del sostegno accordato dalla Confederazione (lett. a), vale a dire la riqualificazione dei fondi, il rimborso dei ricavi alla Confederazione (lett. b) e le modalità di rimborso (lett. c, p.es. nel caso in cui lo scopo non sia raggiunto o sia modificato).
Sezione 7: Finanziamento Nella LPRI le disposizioni sul finanziamento fanno parte delle relative disposizioni tecniche. Per ragioni sistematiche e di leggibilità, tutte le disposizioni sul finanzia- mento sono raggruppate in una sezione separata.
Art. 31 Proposta del Consiglio federale Questo articolo è nuovo. Il decreto finanziario votato dalle Camere federali è oggetto di un messaggio stilato periodicamente dal Consiglio federale in cui sono esposti i provvedimenti di promozione, è motivato il fabbisogno finanziario e presentata la re- lativa domanda di finanziamento. Nel settore dell’educazione, della ricerca e del’innovazione è preparato di regola ogni quattro anni e sottoposto alle Camere fe- derali un messaggio ERI. In casi eccezionali sono inoltre presentati al Parlamento messaggi separati, ad esempio per i programmi quadro di ricerca dell’UE.
Art. 32 Approvazione dei mezzi finanziari Sulla base di un messaggio ai sensi dell’articolo 31, l’Assemblea federale approva, come finora, diversi limiti di spesa e crediti d’impegno per un periodo pluriennale. Per le istituzioni di promozione della ricerca e per i sussidi destinati alle strutture di ricer- ca d’importanza nazionale sono approvati limiti di spesa (lett. a–b), mentre per la promozione dell’innovazione (lett. c) e la cooperazione internazionale crediti d’impegno (lett. d). Il presente articolo considera tutti i sussidi federali, anche le possibilità di finanzia- mento che non rientrano nei messaggi ERI.
Art. 33 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari Il capoverso 1 corrisponde sul piano materiale all’articolo 10 capoverso 2 LPRI. I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca e alle strutture di ricerca d’importanza nazionale sono liberati sulla base dei piani di promozione pre- sentati annualmente che, come già previsto dalla LPRI, devono essere approvati dai servizi federali competenti. Nuovo è il riferimento nel capoverso 2 all’articolo 23 LSu in virtù del quale i sussidi federali liberati sono versati dai servizi federali competenti soltanto quando i benefi- ciari ne hanno effettivamente bisogno per ottemperare ai loro impegni. Il capoverso 3 prevede che i sussidi federali destinati alla cooperazione internaziona- le siano liberati e versati conformemente alle disposizioni dei trattati internazionali (lett. a) o ai piani di liquidità presentati annualmente dai beneficiari e approvati dai servizi federali competenti (lett. b).
30 RS 616.1
Sezione 8: Ripetizione e rimborso Art. 34 Ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi Questa disposizione è stata modificata soltanto marginalmente e corrisponde all’articolo 11 LPRI. Come finora si vuole evitare che scienziati impieghino indebita- mente i mezzi federali per arricchirsi. Inoltre le istituzioni di promozione della ricerca devono impiegare i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione (cpv. 3). La trasparenza è garantita dato che le istituzioni devono riferire in merito nei loro rapporti annuali. Questa disposizione è stata inserita in analogia alla disposizio- ne dell’articolo 12 capoverso 2 LPRI.
Art. 35 Rimborso in caso di sfruttamento economico e partecipazione all’utile L’articolo presenta soltanto modifiche formali. Nell’ambito di attività delle istituzioni di promozione della ricerca può risultare un be- neficio economico diretto dai progetti sostenuti con mezzi pubblici. È però difficile pre- vedere se da un lavoro di ricerca scaturirà un beneficio economico. Pertanto i lavori di ricerca sono sostenuti mediante sussidi non rimborsabili. Dai beneficiari di mezzi pub- blici è tuttavia legittimo attendersi che rimborsino nel limite del possibile l’aiuto finan- ziario che è stato loro concesso o rendano partecipe all’utile la Confederazione se lo sfruttamento economico della loro ricerca o innovazione genera effettivamente dei ri- cavi considerevoli. Questo soprattutto nei casi in cui i lavori sono stati interamente sussidiati e i ricercatori non hanno sopportato alcun rischio finanziario. Contrariamente alla ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi (art. 34), le i- stituzioni di promozione della ricerca non sono obbligate a chiedere il rimborso, poi- ché come finora quella del capoverso 1 è una disposizione potestativa. Analogamente al capoverso 3 dell’articolo 34, il capoverso 2 prevede che i mezzi rimborsati siano impiegati per svolgere i compiti conferiti dalla Confederazione. Le i- stituzioni di promozione della ricerca riferiscono in merito nei loro rapporti annuali. Questa disposizione corrisponde all’articolo 12 capoverso 2 LPRI.
Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione Sezione 1: Autocoordinamento Questa sezione è stata adeguata formalmente alla futura normativa nel settore uni- versitario. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche (capitolo 3 sezio- ne 1 LPRI). Nell’avamprogetto è accordata un’importanza determinante all’autocoordinamento. In linea con questo principio di coordinamento è conferita an- che in futuro una grande responsabilità agli organi della ricerca.
Art. 36 La disposizione corrisponde agli articoli 17 e 18 LPRI. I due articoli sull’autocoordinamento sono stati riuniti. Il nuovo articolo obbliga gli organi della ri- cerca a coordinare le attività condotte sotto la loro responsabilità o con il loro soste- gno. In base al capoverso 1 ogni organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno («coordinamento interno»). Inoltre il ca- poverso 2 stabilisce che gli organi della ricerca devono coordinare tra di loro le pro- prie attività mediante informazione reciproca e tempestiva («Obbligo di informazione
reciproca»). Mentre i capoversi 1 e 2 concernono tutti gli organi della ricerca ai sensi della legge, il capoverso 3 riguarda soltanto le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale nella misura in cui promuove o sostiene la ricerca o l’innovazione con mezzi federali. Queste ultime sono tenute a coordinare le loro at- tività mediante l’armonizzazione dei loro provvedimenti di promozione e la collabora- zione nell’ambito delle loro attività di promozione. Il capoverso 4 precisa che, nei loro sforzi di coordinamento, le istituzioni di cui al capoverso 3 devono tenere conto delle esigenze dell’insegnamento, della ricerca svolta senza l’aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all’estero e del coordinamento secondo la LASU.
Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale Le disposizioni della LPRI sul coordinamento da parte del Consiglio federale si limi- tano a pochi principi e non tengono più sufficiente conto della complessità del settore della ricerca e dell’innovazione. In sede di revisione totale sono state pertanto appor- tate aggiunte specifiche.
Art. 37 Principi I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 19 LPRI. Se l’autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca il Consiglio federale è tenuto a prendere i provvedimenti necessari (cpv. 2). Questo principio verte sulla responsabilità in materia di coordinamento autonomo degli orga- ni della ricerca. Conformemente a questo principio, anche in futuro il Consiglio fede- rale deve prendere provvedimenti soltanto se l’autocoordinamento risulta insufficien- te o lacunoso. Data la competenza speciale che la Confederazione ha nel settore della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione, sono tuttavia neces- sari un coordinamento e un’armonizzazione supplementari e distinti dall’autocoordinamento degli organi della ricerca (p.es. FNS, CTI) per poter attuare una politica generale coerente. Due nuovi principi rispondono a questa necessità. Il primo principio (cpv. 3) vuole che siano verificate periodicamente o all’occorrenza l’armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la politica economica, la politica di sviluppo e la po- litica estera generale della Svizzera. Formulata come principio, la disposizione non specifica né gli strumenti né la procedura di questa verifica, poiché la complessità della materia richiede un’azione flessibile e orientata alle esigenze. Il secondo principio (cpv. 4) vuole che il Consiglio federale prenda i provvedimenti necessari, segnatamente per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolar- mente costose, per assicurare un’armonizzazione tra la promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione e i piani di sviluppo nel settore dei PF e la pianificazione universitaria concernente i settori particolarmente costosi ai sensi dell’articolo 63a Cost. Considerate la complessità della situazione e la diversità delle parti coinvolte, questo compito acquisirà in futuro un’importanza ancora mag- giore. L’articolo si limita a enunciare il principio, lasciando volutamente aperti gli strumenti e la procedura. Questo approccio privilegia l’armonizzazione degli oggetti in funzione delle esigenze concrete a scapito delle procedure di pianificazione rigide stabilite dalla legge.
Art. 38 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca dell’Amministrazione federale Per gli aspetti specifici della ricerca dell’Amministrazione federale, il Consiglio federa- le istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento (cpv. 1). La gestione strategica delle attività resta di competenza degli uffici federali responsabili delle poli- tiche settoriali. Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di co- ordinamento (cpv. 2). Il Comitato di coordinamento ha in particolare il compito di coordinare i lavori di ela- borazione dei programmi pluriennali di cui all’articolo 41 capoverso 3 e di emanare direttive sulla garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione fe- derale (cpv. 3). Se necessario, il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale (cpv. 4).
Sezione 3: Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione Gli strumenti della pianificazione pluriennale e annuale previsti dalla LPRI hanno da- to buona prova di sé. L’obiettivo della revisione è quello di semplificare la procedura per accrescere l’efficienza. L’articolo 26 LPRI può essere stralciato: la disposizione, che risale al 1983, è desueta: il suo oggetto è ormai disciplinato altrimenti in disposizioni speciali (cfr. cap. 2.6.2).
Art. 39 Elementi della pianificazione L’articolo elenca gli elementi della pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione. La disposizione corrisponde in larga misura all’articolo 20 LPRI. Alla lettera a l’espressione «le finalità per una politica nazionale della ricerca» è so- stituita con «la verifica dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione» (cfr. cap. 2.6.2). I singoli elementi della pianificazione sono commentati negli articoli seguenti.
Art. 40 Verifica dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confe- derazione Il settore della promozione della ricerca e dell’innovazione è diventato un tessuto di interazioni complesso. Lo strumento tradizionale di pianificazione degli «obiettivi del- la Confederazione» previsti dalla LPRI (art. 20 lett. a, art. 21 e 22) è superato e non è più impiegato da diversi periodi di finanziamento (cfr. cap. 2.6.2). Pur mantenendo il principio della verifica periodica della politica svizzera in materia di ricerca e innovazione, il presente articolo prevede una procedura flessibile e adegua- ta alla situazione specifica delle commissioni peritali incaricate (cpv. 1). I dipartimenti competenti devono poter incaricare commissioni composte di esperti nazionali o in- ternazionali di verificare periodicamente la politica svizzera in materia di ricerca e in- novazione. A seconda del caso possono incaricare anche il Consiglio svizzero della scienza di effettuare tali verifiche (cpv. 3).
Sulla base delle perizie e dopo aver sentito la Conferenza svizzera delle scuole uni- versitarie, il Consiglio dei PF, il FNS, la CTI e altri organi della ricerca interessati, il Consiglio federale definisce l’orientamento strategico della politica di promozione del- la ricerca e dell’innovazione della Confederazione (cpv. 4), adeguandolo alle mutate condizioni (cpv. 5), e informa in merito le Camere federali nei messaggi ERI (cpv. 6).
Art. 41 Programmi pluriennali La disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 23 LPRI. Nei programmi plu- riennali gli organi della ricerca informano sui temi principali e sulle priorità della loro attività di promozione (cpv. 1). I programmi pluriennali servono al coordinamento e alla collaborazione fra gli organi della ricerca e contengono le informazioni necessarie all’allestimento dei messaggi ERI e alla pianificazione finanziaria della Confederazione (cpv. 2). Il nuovo capoverso 3 precisa che i programmi pluriennali della ricerca dell’Amministrazione federale devono essere presentati in forma di piani direttori di ricerca plurisettoriali. Questi piani, che hanno dato buona prova di sé, sono così inse- riti nella legge come strumenti di pianificazione. I piani direttori della ricerca dell’Amministrazione federale tengono conto dei temi centrali della ricerca delle scuo- le universitarie, dei programmi di promozione condotti dal FNS e dell’attività della CTI.
Art. 42 Obbligo di allestimento dei programmi pluriennali A parte qualche modifica formale, l’articolo corrisponde all’articolo 24 LPRI. Il capoverso 1 designa gli organi che, nel quadro della procedura di pianificazione, devono allestire programmi pluriennali ai sensi del precedente articolo 41. Per la CTI l’obbligo di allestire i programmi pluriennali, in analogia al FNS, è stato introdotto nel- la revisione parziale del 25 settembre 2009. Il capoverso 2 precisa che i beneficiari dei sussidi di cui al capitolo 8 LASU («Sussidi federali») devono fornire le informazioni necessarie sulla loro ricerca nell’ambito della pianificazione della politica universitaria sul piano nazionale prevista dalla LASU. Il capoverso 3 obbliga i due PF e i centri di ricerca del settore dei PF a fornire le in- formazioni necessarie sulle loro ricerche nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 4 ottobre 1991 31 sui politecnici federali (legge sui PF).
Art. 43 Procedura La disposizione corrisponde all’articolo 25 LPRI, ma è stata modificata e semplificata la ripartizione tematica dei capoversi. Come finora il Consiglio federale stabilisce le esigenze formali cui devono rispondere i programmi pluriennali (cpv. 1). Se concernono la ricerca universitaria o il settore dei PF, i programmi pluriennali devono anche essere sottoposti rispettivamente alla Con- ferenza svizzera delle scuole universitarie e al Consiglio dei PF (cpv. 2). A determi- nate condizioni, il Consiglio federale può esigere il riesame dei programmi pluriennali
31 RS 414.110
(cpv. 3). Inoltre è tenuto a informare sui programmi pluriennali nel quadro dei mes- saggi ERI (cpv. 4).
Art. 44 Pianificazione annuale Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 27 capoverso 2 LPRI. Nel capoverso 3 è stata introdotta una disposizione per la ricerca dell’Amministrazione federale, in base alla quale l’Amministrazione federale deve indicare al Parlamento, nel quadro della pre- sentazione del preventivo annuale, come intende impiegare i mezzi previsti nei pro- grammi pluriennali per la ricerca dell’Amministrazione federale. Il capoverso 1 LPRI è stato stralciato, dato che l’Amministrazione federale è stata in- clusa nel nuovo capoverso 3, mentre la pianificazione annuale dei PF e degli istituti di ricerca del settore dei PF è oggetto del mandato di prestazioni previsto dalla legge sui PF.
Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca Gli strumenti di informazione e di controllo previsti dalla LPRI si sono in genere rive- lati efficienti. Nell’interesse della trasparenza sono state apportate soltanto alcune aggiunte e precisazioni.
Art. 45 Informazione sulle attività di promozione Questo articolo è stato inserito per esplicitare nella legge il principio di trasparenza nelle attività di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e della CTI (cpv. 1). Le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI gestiscono sistemi di in- formazione pubblicamente accessibili che forniscono informazioni sui progetti da loro promossi nel settore della ricerca e dell’innovazione (cpv. 2).
Art. 46 Informazione sui risultati della ricerca Questa disposizione non presenta alcuna modifica materiale e corrisponde pertanto all’articolo 28 LPRI, contiene però una precisazione per quanto concerne la cerchia dei destinatari (istituzioni di promozione della ricerca e CTI). I risultati dei lavori di ricerca finanziati con mezzi pubblici dalle istituzioni di promozio- ne della ricerca e dalla CTI devono di norma essere accessibili al pubblico. Come già previsto dalla LPRI, devono tuttavia essere contemplate delle restrizioni rette dalle disposizioni della legge federale del 17 dicembre 2004 32 sul principio di trasparenza dell’amministrazione, soprattutto nel settore della promozione dell’innovazione dove la pubblicazione integrale dei risultati può ledere interessi legittimi di confidenzialità o obblighi contrattuali tra gli attori della ricerca e l’economia privata.
Art. 47 Sfruttamento dei risultati della ricerca quale premessa per i sussidi Questo articolo corrisponde essenzialmente all’articolo 28a LPRI. È stato inserito un nuovo capoverso 1 in base al quale la Confederazione può vinco- lare la concessione di mezzi federali alla condizione che i centri di ricerca universitari
32 RS 152.3
presentino una strategia per lo sfruttamento del sapere e per il trasferimento di sape- re e tecnologie tra la scuola universitaria e l’economia. Lo scopo di questa nuova di- sposizione è quello di promuovere lo sfruttamento del sapere e il trasferimento di sa- pere e tecnologie tra le scuole universitarie e l’economia mediante un provvedimento fondamentale supplementare che completi le disposizioni dei capoversi 2 e 3, che corrispondono a quanto previsto dalla LPRI. Come nella LPRI, le disposizioni sono formulate in modo potestativo.
Art. 48 Garanzia della qualità Questo nuovo articolo obbliga le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI a predisporre sistemi adeguati di garanzia della qualità nei loro settori di attività e nei loro ambiti di competenza (cpv. 1). Secondo il capoverso 2 la garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale è retta dalla direttive del Comitato di coordinamento in- terdipartimentale (art. 38 cpv. 3 lett. b).
Art. 49 Rapporto L’articolo presenta soltanto modifiche formali, sul piano materiale corrisponde all’articolo 31 LPRI. Nuova è la precisazione concernente la cerchia dei destinatari. Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale, nella misura in cui svolge o promuove attività di ricerca, devono presentare periodicamen- te un rapporto al Consiglio federale o al dipartimento competente sulla loro attività e sull’attuazione dei programmi pluriennali (cpv. 1). I rapporti servono all’informazione e al controllo e devono illustrare i problemi incontrati nella realizzazione dei pro- grammi pluriennali. Per assicurare la comparabilità è conferito al dipartimento responsabile la competen- za di definire in modo uniforme la modalità, il contenuto e il momento della presenta- zione dei rapporti (cpv. 2). Come già previsto dalla LPRI tocca al Consiglio federale informare periodicamente le Camere federali dei risultati nei messaggi ERI. I rapporti oggetto del presente articolo non corrispondono sul piano materiale ai rap- porti d’attività che la CTI deve presentare annualmente al Consiglio federale (art. 22 cpv. 7) e ai piani di promozione che è chiamata a sottoporre annualmente per appro- vazione ai servizi competenti (art. 33 cpv. 1). Tutti i rapporti con periodicità annuale sono destinati alle autorità incaricate di controllare annualmente i sussidi nel corso di un determinato periodo di sussidio. L’articolo 49 stabilisce per contro che gli organi della ricerca devono rendere conto anche dello stato di attuazione dei piani plurien- nali del periodo precedente (ex post) quando elaborano i piani pluriennali per il nuovo periodo (ex ante). Queste informazioni devono essere fornite periodicamente e il Consiglio federale informa periodicamente il Parlamento nei messaggi ERI (art. 31 e 41) sullo stato di attuazione dei piani pluriennali del periodo trascorso e sui nuovi piani pluriennali presentati dalle istituzioni.
Capitolo 5: Statistica Art. 50 Statistica La disposizione è stata sottoposta soltanto ad adeguamenti formali e corrisponde all’articolo 30 LPRI. Per ragioni sistematiche è stato aggiunto il capoverso 3 che nella LPRI si trova all’articolo 19. Inoltre vi si precisa che la banca dati per assicurare l’informazione sui progetti di ricerca e sviluppo dell’Amministrazione federale e del settore dei PF è ge- stita dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca. Le statistiche sulla ricerca sono una base rilevante per le decisioni in materia di poli- tica scientifica e uno strumento importante per il coordinamento e la pianificazione.
Capitolo 6: Consiglio svizzero della scienza Conformemente alla nuova struttura della legge, le disposizioni sul Consiglio svizzero della scienza sono state spostate nella parte finale. Inoltre sono state raggruppate in un nuovo capitolo separato e non figurano più nella parte generale.
Art. 51 Compiti Conformemente al mandato del Consiglio federale, nel quadro della revisione totale sono stati esaminati il ruolo e i compiti del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia 33. Il Consiglio della scienza (nuovo nome) è l’organo consultivo del Consi- glio federale per tutte le questioni inerenti alla politica in materia di ricerca e innova- zione (ossia l’oggetto della presente legge). I suoi compiti sono stati adeguati alla procedura di pianificazione semplificata e precisati (cfr. cap. 2.6.2). Su mandato dei dipartimenti competenti, il Consiglio della scienza svolge compiti di valutazione ed esprime pareri supra partes su chiarimenti e verifiche dell’orientamento strategico della politica di promozione della Confederazione (cfr. cap. 2.6.2). Il capoverso 2 lettera a numero 3 non pregiudica le modalità di valutazione dell’attività di promozione della CTI secondo l’articolo 16 capoverso 5. In virtù dell’articolo 16 ca- poverso 5 la valutazione dell’attività di promozione è assicurata dalla Confederazione. Spetta quindi alla Confederazione e ai servizi federali competenti (dipartimento, ufficio federale) decidere come attuare concretamente questo mandato legale. In base al capoverso 2 lettera a numero 3, il dipartimento competente può incaricare il Consiglio svizzero della scienza di valutare gli strumenti di promozione della CTI.
Art. 52 Nomina e organizzazione Come già previsto dalla LPRI, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio svizzero della scienza (cpv. 1) e approva il regolamento interno (cpv. 2).
Cfr. messaggio concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (FF 2009 3925, in particolare pag. 3972)
Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 53 Esecuzione La disposizione corrisponde all’articolo 32 LPRI. Tuttavia si è rinunciato a menziona- re la funzione consultiva del Consiglio svizzero della scienza nell’esecuzione della legge, poiché questo compito è stato inserito nell’articolo sul Consiglio svizzero della scienza (art. 51 cpv. 2 lett. d).
Art. 54 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 55 Disposizioni transitorie
Art. 56 Referendum ed entrata in vigore La data di entrata in vigore è decisa dal Consiglio federale. La legge sottostà al refe- rendum facoltativo secondo l’articolo 141 della Costituzione federale.