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Modifica dell'ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sui controlli nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES)

Note esplicative Considerazioni generali

La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453) prescrive diversi meccanismi per far attuare gli obblighi assunti dagli Stati contraenti. Fra questi rientra la raccomandazione agli Stati contraenti di sospendere temporaneamente il commercio di determinati esemplari protetti dalla Convenzione provenienti da determinati Stati contraenti (art. XIII n. 3). Tali raccomandazioni sono emanate dalla Conferenza degli Stati contraenti (art. XI n. 3 lett. e) e dal Comitato permanente della Convenzione (si veda Resolution Conf. 14.3 CITES compliance procedures). Il Comitato permanente si riunisce almeno una volta l’anno, la Conferenza degli Stati contraenti ha luogo ogni tre anni. Le raccomandazioni sono notificate agli Stati contraenti dal Segretariato; quest’ultimo pubblica le raccomandazioni attuali sul proprio sito web. Le raccomandazioni di sospensione del commercio sono immediatamente revocate non appena uno Stato contraente adempia nuovamente i suoi obblighi.

La raccomandazione di sospendere temporaneamente il commercio accorda allo Stato contraente interessato un termine entro cui colmare le lacune nell’attuazione della Convezione. Tra le misure destinate a colmare le lacune si possono ad esempio menzionare l’adeguamento della legislazione nazionale alle esigenze dell’applicazione della Convenzione, la lotta contro il commercio illegale, l’inoltro di rapporti annuali non trasmessi o l'osservanza delle condizioni per poter autorizzare le esportazioni (garantire che il commercio sia durevole).

Gli Stati contraenti sono liberi di adottare le raccomandazioni volte a sospendere il commercio, tuttavia gli Stati che non osservano tali raccomandazioni ostacolano l’attuazione efficace della Convenzione. Gli Stati membri della Comunità europea e gli USA applicano tali raccomandazioni in modo molto rigoroso.

Fino ad oggi la Svizzera non ha dato seguito a queste raccomandazioni. Tuttavia, in futuro non vuole più discostarsi dagli altri, poiché in quanto Stato depositario la Svizzera è anche, da un punto di vista morale, in un certo senso tenuta ad applicare tali raccomandazioni per fungere da esempio e per motivi solidali. Dal 1° luglio 2007 l’articolo 21 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453) conferisce alla Svizzera la possibilità di vietare temporaneamente l’importazione di animali, piante e prodotti in caso di violazione comprovata della Convenzione. La modifica proposta dell’ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sui controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES; RS 453.1) contiene ora questo divieto temporaneo di importazione (art. 4a in combinato disposto con l’allegato 2).

Spiegazioni relative agli articoli

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Articolo 4a In applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 OCS, è vietata l’importazione di tutti gli animali, tutte le piante e tutti i prodotti di cui la Conferenza degli Stati contraenti o il Comitato permanente della Convenzione ha raccomandato di sospendere il commercio.

Allegato 2 L’elenco delle raccomandazioni è presentato in base ai Paesi secondo un ordine alfabetico. Esso contiene le denominazioni degli animali, delle piante e dei prodotti interessati nonché la data della notifica delle raccomandazioni.

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