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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Sezione EIA e ordinamento del territorio

Riferimento/Numero d'incarto: G445-0154/SU 3 novembre 2014

Revisione dell’ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) Rapporto esplicativo

Indice 1 Modifiche dell’ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) ........................... 2 1.1 Situazione iniziale...................................................................................................................... 2 1.2 Commento alle singole modifiche dell’OEIA............................................................................ 3 1.3 Altre modifiche........................................................................................................................... 6 2 Rapporto con il diritto europeo ........................................................................................................... 7 3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e l’economia .......................................................... 8

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1 Modifiche dell’ordinanza concernente l'esame

dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

1.1 Situazione iniziale

Il 27 settembre 2013 il Parlamento federale ha approvato l’adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus (Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale). Nel contempo ha approvato le modifiche della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) emanate nel quadro della ratifica della Convenzione di Aarhus. La Convenzione di Aarhus è vincolante per la Svizzera dal 1° giugno 2014 (RU 2014 1027 segg.). Le modifiche della LPAmb sono entrate in vigore il 1° giugno 2014 (RU 2014 1021 segg.). Le modifiche della LPAmb non comportano ulteriori modifiche a livello di ordinanza. Invece, il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus implica per la Svizzera l’ampliamento dell’elenco degli impianti che sottostanno all’obbligo dell’esame dell’impatto sull’ambiente (EIA). L’articolo 6 della Convenzione esige la partecipazione del pubblico interessato ai processi decisionali per gli impianti che figurano nell’allegato I. L’articolo 6 stabilisce al capoverso 6 che la domanda di autorizzazione deve contemplare la descrizione degli effetti significativi sull’ambiente e la descrizione delle misure previste per prevenire o ridurre tali effetti. Secondo il diritto svizzero, simili documenti corrispondono a un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente (RIA). Di conseguenza, gli impianti che figurano nell’allegato I della Convenzione devono essere sottoposti in Svizzera all’esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’allegato dell’OEIA. Già nel messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento (FF 2012 3861) il Consiglio federale aveva fatto riferimento a ciò, specificando anche i tipi d’impianto interessati (FF 2012 3862 nota 43). Infine, la revisione dell’ordinanza offre l’opportunità per eseguire alcuni adeguamenti formali nell’allegato OEIA (aggiornamento di rinvii a leggi, ecc.).

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1.2 Commento alle singole modifiche dell’OEIA

1.2.1 Ingresso, disposizione transitoria ed entrata in vigore

Ingresso: poiché dal 1° giugno 2014 la Svizzera è Parte contraente della Convenzione di Aarhus e tale Convenzione contiene prescrizioni in materia di esame dell’impatto sull’ambiente, è necessario che essa sia citata nell’ingresso. Articolo 24. Disposizione transitoria: per garantire certezza del diritto ai richiedenti l’autorizzazione e per uno svolgimento il più efficiente possibile delle procedure di autorizzazione già in corso, le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica devono essere trattate secondo il diritto previgente. Data dell’entrata in vigore (cifra IV): l’entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2015.

1.2.2 Adeguamento dell’allegato dell’OEIA

1.2.2.1 Aspetti sostanziali

La maggior parte degli impianti sottoposti alla valutazione dell’impatto ambientale1 in virtù dell’allegato I della Convenzione di Aarhus figura già nell’allegato dell’OEIA. In Svizzera, alcuni impianti industriali indicati nell’allegato della Convenzione non sono sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’elenco attuale degli impianti dell’OEIA. Poiché tali impianti hanno un notevole impatto ambientale, il loro inserimento nell’elenco degli impianti sottoposti all’EIA è conforme all’articolo 10a capoverso 2 LPAmb. Già nel messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, il Consiglio federale ha esposto nel dettaglio i 10 nuovi tipi d’impianto da includere nell’allegato2. Inoltre, due tipi d’impianto esistenti devono essere completati con nuove componenti (nell’ordinanza in vigore: «raffineria di petrolio» e «vetreria»; nella modifica proposta: «raffinerie di petrolio e di gas» e «impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro»). L’allegato I della Convenzione di Aarhus elenca anche tipi d’impianto la cui costruzione in Svizzera è praticamente improbabile, ad esempio impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione. Tali impianti non sono stati inseriti nell’allegato dell’OEIA. Inoltre, per alcuni tipi d’impianto i valori soglia prescritti dalla Convenzione di Aarhus sono diversi da quelli dell’OEIA. In linea di principio, i valori soglia dell’ordinanza - che determinano il carattere obbligatorio dell’EIA - devono essere adeguati soltanto se sono più alti di quelli prescritti dalla Convenzione di Aarhus. Ciò riguarda soltanto due tipi d’impianto (n. 21.2 e n. 70.11). Invece se sono più bassi, l’OEIA è conforme alla Convenzione di Aarhus e i valori, che riflettono le peculiarità del nostro Paese, possono essere mantenuti. Infine, la modifica dell’allegato contempla alcuni adeguamenti che esulano dalla Convenzione di Aarhus (ad es. aggiornamento di rinvii a leggi, ecc.).

1 Termine usato dalla legislazione dell’UE corrispondente a quello usato dalla legislazione svizzera «esame dell’impatto sull’ambiente»

2 FF 2012 3862 nota 43

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1.2.2.2 Le singole modifiche nel dettaglio

Circolazione stradale N. 11.2 Strada principale costruita con il contributo della Confederazione. La legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin) ha sostituito la legge federale concernente i dazi sui carburanti. Viene pertanto aggiornato il riferimento a questa legge. La modifica non ha alcun rapporto con la Convenzione di Aarhus.

Ferrovie N. 12.1 Nuova linea ferroviaria Da quando è stata attuata la riforma delle ferrovie I (1999) non si fa più distinzione tra FFS e altre imprese ferroviarie concessionarie. La procedura è stata quindi uniformata e corrisponde al testo dell’articolo 6 della legge federale sulle ferrovie4. La modifica non ha alcun rapporto con la Convenzione di Aarhus.

Energia N. 21.2 Impianto termico per la produzione di energia Gli impianti termici per la produzione di energia sono già sottoposti all’EIA. L’allegato dell’OEIA distingue tra vettori energetici fossili, vettori energetici rinnovabili e vettori energetici combinati. Per i vettori energetici fossili, il valore soglia al di sopra del quale l’EIA è obbligatorio viene abbassato da

100 MW a 50 MW per rispettare la Convenzione di Aarhus (all. I, n. 1, punto 3).

Contemporaneamente, la struttura redazionale del n. 21.1 viene migliorata elencando con le lettere «a», «b» e «c» i tre diversi tipi d’impianto della categoria descritta.

N. 21.3 Centrali idroelettriche e a bacino d’accumulazione Questa modifica non ha alcun nesso con la ratifica della Convenzione di Aarhus. Nel caso degli impianti idroelettrici sui corsi d’acqua cantonali, anche i Cantoni avranno la possibilità di eseguire la procedura relativa all’EIA in una sola fase se il diritto cantonale prevede la possibilità di accorpare la procedura di concessione e la procedura per il rilascio della licenza di costruzione. Dal 1° gennaio 2000, conformemente all’articolo 62 della legge del 22 dicembre 19165 sulle forze idriche, una simile possibilità è prevista per gli impianti idraulici internazionali autorizzati dalla Confederazione. Questa modifica segue la prassi cantonale e consente di semplificare le procedure. N. 21.6 Raffinerie di petrolio e di gas (all. I, n. 1 punto 1 Convenzione di Aarhus) L’EIA è attualmente obbligatorio per le raffinerie di petrolio. La Convenzione di Aarhus prevede la valutazione dell’impatto ambientale anche per le raffinerie di gas. Considerato che non si può escludere che in futuro vengano costruite raffinerie di gas in Svizzera, occorre modificare il n. 21.6 aggiungendo anche questo tipo di impianto.

3 RS 125.116.2 4 RS 742.101 5 RS 721.80 4/8

Industria N. 70.11 Impianti industriali per la fabbricazione del vetro e di fibre di vetro (all. I, n. 3 punto 3 Convenzione di Aarhus) La vigente ordinanza prevede l’obbligo dell’EIA per le vetrerie con una capacità di produzione superiore a 30 000 tonnellate all'anno. La Convenzione di Aarhus contempla l’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale sia per la fabbricazione del vetro che per quella delle fibre di vetro e stabilisce per entrambe un valore soglia inferiore (capacità di fusione superiore a 20 t al giorno) a quello attualmente previsto dall’OEIA per le vetrerie. Pertanto, occorre modificare nell’allegato dell’OEIA il tipo d’impianto 70.11 aggiungendo la fabbricazione delle fibre di vetro e riprendendo il valore soglia della Convenzione.

N. 70.13 Impianti per la fabbricazione di carta e cartone (all. I, n. 7 lett. b Convenzione di Aarhus) Oltre alle fabbriche di cellulosa, che in virtù del diritto svizzero sono sottoposte all’EIA, la Convenzione di Aarhus menziona anche gli impianti per la fabbricazione di carta e di cartone con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Conformemente alla Convenzione, questo tipo d’impianto viene pertanto inserito nell’allegato dell’OEIA. N. 70.15 Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici (all. I, n. 2 punto 6 Convenzione di Aarhus) Questi impianti vengono ripresi nell’allegato dell’OEIA e saranno in futuro sottoposti all’obbligo dell’EIA. Il valore soglia corrisponde a una vasca di trattamento di volume superiore a 30 m3.

N. 70.16 Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni (all. I, n. 3 punto 1 Convenzione di Aarhus) Già oggi l’OEIA prescrive per i cementifici l’esame dell’impatto sull’ambiente (tipo d’impianto 70.10). La produzione di clinker fa parte della produzione di cemento e rientra pertanto nel n. 70.10. Adesso, viene introdotto l’obbligo dell’EIA anche per gli impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.

N. 70.17 Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali (all. I, n. 3 punto 4 Convenzione di Aarhus) Anche per questi tipi d’impianto sarà in futuro effettuato un esame dell’impatto sull’ambiente. Il valore soglia corrisponde a una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.

N. 70.18 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (all. I, n. 3 punto 5 Convenzione di Aarhus) Anche per questi tipi d’impianto l’EIA diventa obbligatorio. Il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno o a una capacità del forno superiore a 4 m3 e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m3. La Convenzione menziona come prodotti ceramici le tegole, i mattoni, i mattoni refrattari, le piastrelle, il gres e le porcellane. N. 70.19 Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili (all. I, n. 19 punto 1 Convenzione di Aarhus) All’elenco degli impianti sottoposti all’EIA vengono aggiunti anche questi nuovi tipi d’impianto. Il valore soglia corrisponde a una capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno. Per «pretrattamento» si intendono ad esempio le operazioni di lavaggio, l’imbianchimento o la mercerizzazione (cfr. all. I n. 19 punto 1 Convenzione di Aarhus).

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N. 70.20 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici (all. I, n. 19 punto 5 Convenzione di Aarhus) Per questi nuovi impianti, il valore soglia corrisponde a una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg l’ora o a 200 tonnellate all’anno.

N. 70.21 Impianti di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari da a. materie prime animali (all. I, n. 19 punto 3b i Convenzione di Aarhus) e b. materie prime vegetali (all. I, n. 19 punto 3b ii Convenzione di Aarhus). Nel caso di materie prime di origine animale (ad eccezione del latte) il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 tonnellate al giorno. Nel caso di materie prime di origine vegetale, il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale6).

N. 70.22 Impianti di trattamento e trasformazione del latte (all. I, n. 19 punto 3c Convenzione di Aarhus) Per questi nuovi impianti, il valore soglia corrisponde a un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale).

Altri impianti N. 80.9 Impianti di estrazione o ricarica artificiale delle acque sotterranee (all. I, n. 10 Convenzione di Aarhus) Anche per questi impianti l’EIA diventa obbligatorio. Il valore soglia corrisponde a un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

1.3 Altre modifiche

1.3.1 Modifica dell’ODO: inserimento della Società svizzera di pedologia

nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere Il 12 luglio 2013 la Società svizzera di pedologia (SSP) ha chiesto al Consiglio federale di conferirle il diritto di ricorso in virtù degli articoli 55 della LPAmb e 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La concessione del diritto di ricorso presuppone una modifica dell’ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO; RS 814.076). Gli articoli 55 LPAmb e 12 LPN prevedono cinque condizioni per la concessione del diritto di ricorso. La documentazione presentata dalla SSP prova che queste condizioni sono adempiute:

- Si tratta di un’associazione e pertanto di un’organizzazione senza scopo di lucro (art. 1 dello statuto). Anche le attività pratiche dell’organizzazione perseguono scopi ideali. - Si tratta di un’organizzazione di protezione dell’ambiente o di protezione della natura e del paesaggio: conformemente allo statuto, la SSP promuove in particolare l’approfondimento e la

6 I valori medi su base trimestrale consentono di equilibrare i picchi temporanei di produzione (ad es. delle fabbriche di zucchero) 6/8

diffusione delle conoscenze pedologiche e si adopera per la conservazione a lungo termine di un suolo sano. La protezione del suolo è contemplata dalla LPAmb (cap. 5: Deterioramento del suolo, art. 33 – 35). Anche concretamente l’organizzazione si impegna per la protezione del suolo. - Si tratta di un’organizzazione attiva a livello nazionale: sia dallo statuto che dai rapporti annuali risulta che la SSP è attiva a livello svizzero. L’organizzazione opera principalmente nella Svizzera tedesca, ma è presente anche nella Svizzera romanda e in Ticino. Inoltre, i membri provengono da tutta la Svizzera. - L’organizzazione non esercita attività economiche eccessive: le attività economiche della SSP non oltrepassano quelle ordinarie. Inoltre, il tipo di attività economica corrisponde allo scopo dell’organizzazione. - L’organizzazione esiste da più di 10 anni (anno di fondazione: 1975). Inoltre, le condizioni elencate in precedenza sono sempre state adempiute nel corso dell’ultimo decennio. La SSP soddisfa pertanto i requisiti previsti dagli articoli 55 LPAmb e 12 LPN per la concessione del diritto di ricorso delle associazioni.

1.3.2 Modifica dell’ODO: fusione di Aqua Viva e Rheinaubund

Aqua Viva (n. 17 all. ODO) e Rheinaubund (n. 1 all. ODO), due associazioni legittimate a ricorrere, si sono fuse l’8 settembre 2012 creando un’unica organizzazione «Aqua Viva – Rheinaubund». Il 10 maggio 2014, l’organizzazione ha cambiato nome. Di conseguenza, la denominazione che figura al n. 1 dell’allegato viene sostituita da «Aqua Viva» mentre quella al n. 17 viene abrogata.

1.3.3 Modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque

Art. 50 Con la ratifica della Convenzione di Aarhus, la Svizzera si è anche impegnata a garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni ambientali ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione (art. 10g cpv. 1 LPAmb). A livello federale, l’accesso è garantito già da un certo tempo dalla legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza (LTras). Anche la maggior parte dei Cantoni si è dotata di una legge sulla trasparenza. I Cantoni in cui manca applicano per analogia la LTras (art. 10g cpv. 4 LPAmb) per quanto riguarda le informazioni ambientali. Pertanto, le condizioni per la pubblicazione dei documenti concernenti la protezione delle acque sono disciplinate dalla LTras o dai corrispondenti atti normativi cantonali. L’applicazione di queste disposizioni garantisce anche il rispetto della protezione dei dati. Alla luce di ciò, la regolamentazione distinta nella legge sulla protezione delle acque non è più necessaria ed è pertanto abrogata.

2 Rapporto con il diritto europeo

Nell’Unione europea, per gli impianti di cui all’allegato I della Convenzione di Aarhus deve essere eseguita la valutazione di impatto ambientale. Tali impianti figurano nell’elenco degli impianti della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 19858 concernente la valutazione dell’impatto

7 RS 152.3 8 Modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 7/8

ambientale di determinati progetti pubblici e privati oppure nell’elenco degli impianti della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali. Per quanto concerne gli impianti elencati nell’allegato di quest’ultima direttiva, la procedura di autorizzazione è simile a quella dell’EIA. Inoltre, il richiedente l’autorizzazione deve anche redigere un rapporto ambientale.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e

l’economia Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione. I tipi d’impianto aggiunti nell’elenco degli impianti sottoposti all’EIA saranno autorizzati dalle autorità cantonali. L’onere supplementare sarà comunque modesto visto che questi impianti non sono frequenti in Svizzera. L’inserimento dei nuovi impianti industriali nell’allegato dell’OEIA ha ripercussioni per le imprese interessate. Tuttavia, l’obbligo dell’esame dell’impatto sull’ambiente riguarda soltanto la costruzione di nuovi impianti oppure la modificazione sostanziale di impianti esistenti. Le ripercussioni economiche possono pertanto essere considerate modeste (cfr. anche il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, FF 2012 3877 n. 4.3).

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