Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Protezione della salute
Berna, 10 marzo 2023
Revisione parziale della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione
Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione
3.1.6 Articolo 24a Assunzione delle spese in caso di aumento durevole della radioattività
3.2 Commento all’articolo 83a LENu (Assunzione delle spese per l’approvvigionamento
1 Situazione iniziale
Lo scopo della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), in vigore dal 1° otto- bre 1994, è la protezione dell’uomo e dell’ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. La revisione parziale ha come obiettivo l’adeguamento di punti della LRaP che devono imperativamente essere rivisti per quanto riguarda il principio di causalità, le disposizioni penali e la protezione dei dati. Inoltre va abrogata anche una disposizione della LRaP obsoleta e puramente dichiaratoria. Con il presente progetto, i punti essenziali della regolamentazione in materia di radioprotezione restano invariati.
1.1 Principio di causalità
Determinanti per la presente revisione parziale sono stati la sentenza del Tribunale federale del 15 ot- tobre 2018 (DTF 144 II 454) e il decreto del Consiglio federale del 14 aprile 2021 (EXE 2021.0476) ri- guardanti le spese per la distribuzione delle compresse allo iodio. Il principio di causalità sancito come disposizione generale in materia di radioprotezione stabilisce che le spese dei provvedimenti presi se- condo la legge sulla radioprotezione sono addossate a chi ne è la causa (cfr. art. 4 LRaP). Nella sua sentenza del 15 ottobre 2018 il Tribunale federale ha stabilito che il principio di causalità di cui all’arti- colo 4 LRaP non è sufficientemente preciso per un’applicazione diretta (cfr. DTF 144 II 454). Di conseguenza, nell’ambito della presente revisione parziale il principio di causalità deve essere pre- cisato per quel che riguarda la distribuzione delle compresse allo iodio, i provvedimenti di risanamento per i siti radiologicamente contaminati, lo smaltimento di scorie radioattive e la sorveglianza delle im- missioni.
1.1.1 Distribuzione delle compresse allo iodio
Le compresse allo iodio sono impiegate su ordine delle autorità in caso di grave incidente in una centrale nucleare con emissione di quantità pericolose di iodio radioattivo. L’assunzione tempestiva delle com- presse allo iodio previene l’accumulo nella tiroide dello iodio radioattivo, che si diffonde con l’aria, e il rischio di sviluppare un cancro della tiroide. L’assunzione tempestiva presuppone che in caso di evento le compresse allo iodio siano disponibili per quelle persone che soggiornano regolarmente o vivono nelle vicinanze di una centrale nucleare. Le compresse allo iodio sono state distribuite per la prima volta negli anni 1991/1992. Nel 2004 le com- presse allo iodio sono state distribuite a titolo preventivo alle economie domestiche, aziende, scuole, amministrazioni e altre istituzioni pubbliche e private situate entro un raggio di 20 km dalle centrali nu- cleari svizzere; oltre il raggio di 20 km sono state immagazzinate in modo decentralizzato nei Cantoni. Le società esercenti delle centrali nucleari svizzere hanno assunto la totalità delle spese sostenute entro il raggio di 20 km e la metà delle spese sostenute oltre tale raggio. A seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, nel 2014 l’ordinanza sulla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione (ordinanza sulle compresse allo iodio; RS 814.52), che si basa sulla LRaP, è stata sottoposta a revi- sione. Nell’ambito di tale revisione, nell’ordinanza sulle compresse allo iodio il raggio attorno alle centrali nucleari svizzere all’interno del quale esse devono assumere la totalità delle spese sostenute per l’ac- quisto e la distribuzione delle compresse allo iodio è stato ampliato a 50 km. Contro questa regolamen- tazione dell’assunzione delle spese le società esercenti hanno inoltrato ricorso presso il Tribunale fede- rale. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella sua sentenza del 15 ottobre 2018 (DTF 144 II 454) e ha stabilito che manca una base legale formale sufficiente per porre a carico degli esercenti di centrali nucleari le spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio. È giunto alla conclusione che il trasferimento delle spese costituisce una tassa pubblica per la cui riscossione di principio è necessaria una base in una legge formale. La relativa disposizione all’articolo 10 dell’ordi-
nanza sulle compresse allo iodio, che prevede tale trasferimento delle spese, non può basarsi unica- mente sull’articolo 4 LRaP. Il principio di causalità ancorato nella LRaP non è sufficientemente preciso per un’applicazione diretta. Nemmeno l’articolo 83 della legge federale sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1), l’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l’articolo 4 della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) costituiscono una base legale sufficiente per il trasferimento delle spese. Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l’acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza nonché l’informazione della popolazione e degli specialisti sono provvedimenti di protezione d’emergenza pre- ventivi volti a limitare l’entità di un danno alla popolazione. L’acquisto statale a titolo preventivo e la distribuzione, il controllo, la sostituzione e l’eliminazione possono basarsi sia sull’articolo 5 capoverso 2 in combinato disposto con il capoverso 4 LENu, sia sugli articoli 17–22 LRaP. Porre queste spese a carico degli esercenti delle centrali nucleari è invece un trasferimento a privati di costi statali per prov- vedimenti d’emergenza. Al momento manca una base legale sufficiente per questo trasferimento di costi. Nel frattempo è stato possibile garantire il finanziamento delle campagne di distribuzione di compresse allo iodio del 2020 (per le regioni oltre il raggio di 50 km) e del 2024 (entro il raggio di 50 km) tramite un accordo con gli esercenti delle centrali nucleari, approvato con il decreto del Consiglio federale del 14 aprile 2021. Nel contempo, il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento competente di sottopor- gli entro fine 2022 un progetto di consultazione per le modifiche delle basi legali necessarie per l’assun- zione, da parte degli esercenti delle centrali nucleari, delle spese per la distribuzione a titolo preventivo di compresse allo iodio a partire dal 2030. Con il presente progetto di legge, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ottempera a tale compito.
1.1.2 Provvedimenti di risanamento per siti radiologicamente contaminati
Fin negli anni Sessanta in Svizzera i quadranti di orologio, per essere visibili al buio, venivano dipinti con pittura luminescente contenente radio. La manipolazione di pittura luminescente radioattiva nei la- boratori e nei locali utilizzati per il lavoro a domicilio ha portato alla contaminazione radioattiva di beni fondiari e discariche. Nell’ambito del Piano d’azione radio 2015–2023 approvato dal Consiglio federale, sono stati identificati beni fondiari contaminati a causa del passato impiego di pittura luminescente con- tenente radio, che devono ora essere risanati. In linea di massima, le spese per i provvedimenti di risanamento sono a carico di chi li rende necessari. Tuttavia, anche in questo caso è necessaria una precisazione sull’assunzione delle spese.
1.1.3 Smaltimento di scorie radioattive
Per quel che riguarda le scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare, l’arti- colo 27 LRaP in vigore precisa già che chiunque le produce deve fornirle in un luogo designato dall’au- torità competente e deve assumere le spese di smaltimento. Manca però una regolamentazione dell’as- sunzione delle spese per i casi in cui chi ha prodotto scorie radioattive non può più essere individuato o è insolvente e la Confederazione deve sopportare i costi scoperti. Perché, inoltre, si possa tener conto dell’attuale prassi, vi è ulteriore necessità di azione affinché chi trova scorie radioattive le fornisca in modo corretto. Deve essere creata una regolamentazione in tal senso.
1.1.4 Sorveglianza delle immissioni
In Svizzera le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sorvegliate dal 1956. In collabo- razione con l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la Suva, la Centrale nazionale d’al- larme (CENAL) e i Cantoni, l’UFSP allestisce il programma di prelievo di campioni e di misurazioni e ne coordina l’attuazione. L’UFSP gestisce inoltre la rete di misurazione automatica URAnet per la sorve- glianza continua della radioattività nell’aria e nei corsi d’acqua. Sulla base dei valori misurati, l’UFSP
accerta l’esposizione a radiazioni della popolazione e pubblica i risultati nel rapporto annuale «Radioat- tività e dosi di radiazioni ambientali in Svizzera». In prossimità delle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente, nell’ambito del pro- gramma di sorveglianza viene effettuata una sorveglianza mirata delle immissioni se, a causa dello scarico, tale sorveglianza è necessaria. Attualmente, questo è il caso in prossimità delle centrali nucleari e delle aziende dell’industria di lavorazione del trizio. Al finanziamento di questa sorveglianza mirata delle immissioni in loro prossimità hanno finora partecipato su base volontaria solo gli esercenti delle centrali nucleari. A livello formale di legge manca una regolamentazione relativa alla partecipazione da parte delle aziende in questione al finanziamento di questa sorveglianza. A livello di ordinanza è regolamentato che le aziende per le quali non può essere escluso un rilascio elevato di radioattività assumono i costi di acquisto e di esercizio delle stazioni di misurazione della rete di misurazione automatica che servono a sorvegliare la radioattività in loro prossimità (art. 192 cpv. 3 dell’ordinanza sulla radioprotezione; [ORaP; RS 814.501]). Questa regolamentazione è concepita specificatamente per la partecipazione delle centrali nucleari al finanziamento di URAnet.
1.2 Disposizioni penali
I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a LRaP sono perseguiti dal Ministero pubblico della Confe- derazione. Le contravvenzioni di cui all’articolo 44 LRaP sono invece perseguite dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla sorveglianza nel settore della radioprotezione, vale a dire dall’UFSP (art. 11 cpv. 1 e art. 184 cpv. 2 ORaP) e dall’IFSN (art. 11 cpv. 2 e art. 184 cpv. 3 ORaP), nonché dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) in quanto autorità competente per la sorveglianza del personale di volo professionalmente esposto a radiazioni (art. 197 ORaP). L’articolo 44 LRaP obbliga le autorità di perseguimento penale a perseguire le contravvenzioni nei casi in cui il potenziale di rischio radiologico è esiguo, per esempio: esami della manutenzione e di condi- zione di piccoli impianti a raggi X ad uso odontoiatrico eseguiti in ritardo, orologi con pittura luminescente contenente radio smaltiti in modo scorretto in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani oppure richieste per il prolungamento delle autorizzazioni per il distacco di personale proprio professionalmente esposto a radiazioni in altri impianti nucleari inoltrate in ritardo. Per il perseguimento di questo tipo di casi l’im- piego di risorse è sproporzionato. D’altra parte ci sono casi più gravi, come per esempio lo smaltimento contrario alle prescrizioni di decine di rilevatori di fumo nei quali sono impiegate sostanze radioattive (americio-241), che per motivi di com- petenza arrivano al Ministero pubblico della Confederazione (cfr. art. 43 e 43a LRaP). Spesso, tuttavia, in questi casi il Ministero pubblico della Confederazione emana un decreto di non luogo a procedere, perché per tale istanza la colpa e le conseguenze del fatto sono solo di lieve entità ai sensi dell’arti- colo 52 del Codice penale (CP; RS 311.0). Per l’ulteriore perseguimento di questi casi in quanto con- travvenzioni ai sensi della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), nella mag- gior parte dei casi resta poi solo poco tempo prima che cadano in prescrizione. Soprattutto per le infra- zioni all’articolo 44 capoverso 1 lettera a LRaP, vale a dire le attività sottoposte all’obbligo della licenza esercitate senza licenza, il breve termine di prescrizione di quattro anni ai sensi dell’articolo 11 DPA in combinato disposto con l’articolo 333 capoverso 6 lettera b CP rappresenta un problema se l’infrazione è scoperta solo dopo due o tre anni, fatto che capita di frequente. Questa sproporzione nel perseguimento di casi di lieve e di grave entità, nonché il ritardo che ne con- segue, sono in contraddizione sia con il principio di celerità ancorato come principio fondamentale nel diritto di procedura penale sia con il principio della procedura graduata in base al rischio ancorato nell’ar- ticolo 8 ORaP. Con la presente revisione si vuole rimediare a queste irregolarità.
1.3 Protezione dei dati
Secondo la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale (art. 17 cpv. 1 LPD risp. art. 34 cpv. 1 nLPD). In linea di massima, possono trattare dati personali degni di particolare protezione soltanto se lo prevede espli- citamente una legge in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD risp. art. 34 cpv. 2 nLPD). Nell’ambito delle loro attività amministrative in vari ambiti della radioprotezione, le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione trattano dati personali tra cui dati personali degni di particolare protezione ai sensi della LPD. Inoltre, l’UFSP gestisce una serie di banche dati, registri o inventari, che sono regolamentati a livello di ordinanza e nei quali vengono trattati dati personali, ma non dati personali degni di particolare protezione. 1 La LRaP al momento non annovera nessuna disposizione sulla protezione dei dati. Nel corso della presente revisione si vuole colmare questa lacuna e creare le necessarie basi legali a livello di legge, tenendo già conto della revisione della LPD (nLPD), che dovrebbe presumibilmente entrare in vigore nel settembre 2023.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Principio di causalità
2.1.1 Distribuzione delle compresse allo iodio
Il progetto di legge stabilisce che per la protezione in caso di emergenza devono essere presi provve- dimenti per proteggere la popolazione dalla radioattività in caso di evento, in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con compresse allo iodio. Il progetto delega al Consiglio federale la suddivisione dei compiti relativi ai provvedimenti protettivi d’emergenza tra Confederazione, Cantoni e Comuni (art. 22 cpv. 1 LRaP). Conformemente al principio di causalità, entro un determinato raggio attorno alle centrali nucleari la totalità delle spese per l’approv- vigionamento va addossata alle centrali nucleari (rispettivamente alle loro società esercenti); oltre tale raggio va addossata loro la metà delle spese. In tal modo sono poste a carico di privati spese statali per provvedimenti protettivi d’emergenza. La relativa base legale formale si inserisce tematicamente nel capitolo 8 della LENu, che regolamenta già altre tasse (art. 83a LENu). Il Consiglio federale determina il raggio basandosi sullo stato della scienza e della tecnica per quel che riguarda la protezione della tiroide dallo iodio radioattivo, l’emissione di iodio radioattivo in caso di evento nonché la sua diffusione nell’ambiente. Attualmente tale raggio sarebbe fissato a 50 km, compatibilmente con la disposizione vigente nell’ordinanza sulle compresse allo iodio. Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate agli esercenti delle centrali nucleari (art. 22 cpv. 1bis LRaP). Di tali spese attualmente i Cantoni sostengono quelle per la distribuzione, il magazzinaggio e la consegna delle compresse allo iodio e la Confederazione sostiene le spese restanti.
2.1.2 Provvedimenti di risanamento per siti radiologicamente contaminati
Con l’articolo 24 LRaP vigente esiste già una disposizione che conferisce al Consiglio federale la com- petenza normativa per prendere disposizioni idonee a limitare l’esposizione alle radiazioni in caso di aumento durevole della radioattività, di origine naturale o meno, nell’ambiente. Tale articolo è concepito soprattutto per il problema costituito dal radon in conformità al messaggio del 17 febbraio 1988 concer- nente la LRaP (FF 1988 II 141, 166 segg.). Inoltre, il messaggio considera la pittura luminescente con- tenente radio radioattività nell’ambiente di altra origine, ragion per cui è possibile integrare a questo
I dati personali degni di particolare protezione citati sono salvati nei sistemi di gestione elettronica degli affari della Confederazione.
articolo anche la regolamentazione sul radio o su altri beni fondiari contaminati con radionuclidi. Il pro- getto di legge completa l’articolo 24 LRaP con una disposizione sull’obbligo di risanamento per i pro- prietari e con la delega al Consiglio federale della determinazione del livello di esposizione alle radiazioni a partire dal quale sussiste necessità di risanamento. Disciplina inoltre nel nuovo articolo 24a l’assun- zione delle spese per i provvedimenti presi in caso di aumento durevole della radioattività nell’ambiente. L’assunzione delle spese prevede che il proprietario dell’edificio assuma le spese per i provvedimenti di risanamento se la radioattività è di origine naturale. Se si tratta di radioattività di origine non naturale, in linea di massima le spese per i provvedimenti di risanamento sono addossate a chi li rende necessari. A determinate condizioni anche i proprietari attuali possono essere tenuti ad assumere delle spese, perché devono rispondere anche degli inconvenienti del bene di cui usufruiscono. Se tuttavia gli attuali proprietari, avendo applicato la diligenza necessaria, non potevano essere a conoscenza della conta- minazione, non sopportano alcuna spesa. Questa disposizione corrisponde al diritto vigente nell’ambito del risanamento di siti contaminati ai sensi della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). Il progetto prevede inoltre ora che la Confederazione assuma le spese per i provvedimenti di risana- mento di siti e beni fondiari se chi ha causato la contaminazione non può più essere individuato o è insolvente.
2.1.3 Smaltimento di scorie radioattive
Nell’articolo 27 LRaP in vigore è già disciplinato che chi produce scorie radioattive deve assumerne le spese di smaltimento. Il progetto di legge crea ora la base affinché la Confederazione assuma le spese per lo smaltimento di scorie radioattive a carico di chi le ha prodotte, se questo non può più essere individuato o è insolvente. Il progetto prevede inoltre l’inserimento di un obbligo per chi trova scorie radioattive di fornirle al luogo giusto. Se chi trova le scorie non è colui che le ha provocate, non è però tenuto a sostenere alcuna spesa.
2.1.4 Sorveglianza delle immissioni
Secondo il vigente articolo 17 LRaP le radiazioni ionizzanti e la radioattività nell’ambiente sono sottopo- ste a una sorveglianza regolare. Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l’esecuzione di questa sorveglianza, che comprende anche la sorveglianza delle immissioni in prossimità delle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente. Nell’articolo 17 capoverso 2 LRaP il progetto di legge delega al Consiglio federale la regolamentazione dell’assunzione delle spese per que- sti provvedimenti. Il progetto stabilisce tuttavia il principio fondamentale secondo cui le aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente durante il normale esercizio, il cui scarico rende ne- cessaria una sorveglianza mirata delle immissioni in loro prossimità, assumono le spese per tale sorve- glianza.
2.2 Disposizioni penali
Affinché la sproporzione nel perseguimento di casi di lieve e di grave entità possa essere compensata da un maggiore margine di discrezionalità, il progetto di legge da una parte inserisce nell’articolo 44 capoverso 4 LRaP una clausola bagatellare, secondo la quale nei casi di esigua gravità si può prescin- dere dal perseguimento penale. D’altra parte il progetto innalza il limite massimo delle multe, inasprendo la pena in caso di contravvenzione. In questo modo introduce un’entità della pena in linea con i tempi e già in vigore in altre leggi federali del settore sanitario, in particolare nella legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS; RS 814.71). Inoltre, le autorità di perseguimento penale ottengono così maggiore margine di discrezionalità. Oltre a ciò, la proroga del termine di prescrizione prevista garantisce un orizzonte temporale realistico per il perseguimento pe- nale, in particolare di quei casi per i quali in un primo tempo il Ministero pubblico della Confederazione
vaglia se sussistono le fattispecie di crimine o delitto e per questo motivo solo più tardi possono essere perseguiti come contravvenzioni dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e alla sorveglianza.
2.3 Protezione dei dati
Nell’ambito della revisione totale dell’ORaP, il Consiglio federale ha per quanto possibile creato le basi legali a livello di ordinanza. Il presente progetto prevede una base giuridica a livello formale di legge per il trattamento e la comunicazione di dati effettuati delle autorità federali preposte e disciplinati a livello di ordinanza. Il progetto introduce quindi nella LRaP un nuovo capitolo 6a «Trattamento dei dati». Con il progetto di legge, nell’articolo 46a LRaP si disciplina in linea di massima il trattamento dei dati da parte delle autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione. L’UFSP, l’IFSN, la Suva e l’UFAC in quanto autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione (cfr. art. 30 LRaP, art. 37 LRaP, art. 184 ORaP e 197 ORaP) nonché altre autorità di esecuzione come il Ministero pubblico della Confederazione (art. 46 cpv. 1 LRaP), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (art. 190 ORaP), i Cantoni e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (art. 158 lett. a ORaP) trattano dati personali. Anche i compiti del centro di raccolta della Confederazione, gestito dall’Istituto Paul Scherrer (IPS), implicano il trattamento di dati personali nell’ambito della manipolazione di scorie radioattive (cfr. art. 120 ORaP). Queste autorità de- vono poter anche far trattare dati personali. Per esempio, le autorità preposte alla sorveglianza e all’ese- cuzione possono ricorrere a terzi per l’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 37 cpv. 3 LRaP, art. 42 ORaP, art. 186 cpv. 1 ORaP e art. 189 ORaP). Ciò presuppone, di regola, che anche terzi trattino dati personali. Inoltre, i Cantoni e i servizi di misurazione del radon riconosciuti inseriscono dati nella banca dati sul radon (art. 162 cpv. 4 lett. a e b ORaP) e trattano dunque anch’essi dati personali. Anche le istituzioni di formazione che offrono corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti in radioprote- zione possono registrare dati personali nella banca dati della formazione e dell’aggiornamento (cfr. art. 179 cpv. 5 ORaP). Il trattamento dei dati comprende anche il trattamento di dati personali degni di particolare protezione. Il progetto crea dunque una regolamentazione in questo senso al livello formale di legge richiesto. Il trattamento dei dati in questo contesto si limita all’ambito di procedimenti e sanzioni amministrativi o penali (p. es. revoche di licenze ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP e decisioni penali ai sensi dell’art. 43 segg. LRaP). Il capoverso in questione tiene inoltre conto del fatto che, conformemente all’articolo 14 LRaP, in singoli casi i medici possono comunicare alle autorità di sorveglianza eventuali dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 LPD, relativi a esami medici di per- sonale professionalmente esposto a radiazioni. Con la creazione dell’articolo 46b LRaP è disciplinata la comunicazione di questi dati personali alle autorità cantonali, ad altre autorità federali e a terzi. In particolare, nel settore sanitario vengono comu- nicate ai Cantoni le decisioni sulle licenze per la manipolazione di radiazioni ionizzanti (art. 16 cpv. 2 ORaP). Ciò comprende anche la loro revoca. Affinché terzi incaricati dell’esecuzione di compiti, come per esempio l’esecuzione di controlli e audit clinici (cfr. art. 34 cpv. 3 ORaP), possano adempiere i loro compiti, deve essere possibile comunicare loro dati personali. Secondo il progetto, è possibile comuni- care dati personali ad altri terzi solo a scopi statistici o di ricerca (cfr. art. 76 ORaP, art. 162 cpv. 5 ORaP e art. 186 ORaP).
2.4 Ulteriori modifiche
Il vigente articolo 41 LRaP, che disciplina la procedura e la protezione giuridica, deve essere abrogato perché è di natura puramente dichiaratoria e non più necessario. Rimanda inoltre a una legge federale non più in vigore.
Inoltre, viene introdotta nell’articolo 2 capoverso 3 l’abbreviazione LENu per la legge federale sull’ener- gia nucleare, abbreviazione utilizzata poi anche nell’articolo 3 lettera a, nell’articolo 22 capoverso 1bis e nell’articolo 47 capoverso 2. È ancora pendente una possibile modifica della LRaP in merito alla richiesta degli estratti del casellario giudiziale e del registro esecuzioni e fallimenti dei richiedenti o delle persone che lavorano per loro, nel quadro del procedimento di licenza per la manipolazione di sorgenti sigillate ad alta attività. Pendente è anche la possibilità per le autorità di prendere visione di questi estratti del casellario giudiziale e del registro esecuzione e fallimenti nell’ambito dell’attività di sorveglianza. A questo proposito si attende l’esito di una missione di valutazione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), previsto per il 2023.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Commento alla LRaP
3.1.1 Articolo 2 Campo d’applicazione
Il capoverso 3 introduce l’abbreviazione LENu per la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nu- cleare.
3.1.2 Articolo 3 Disposizioni complementari
Lettera a: il rimando alla legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare è sostituito dall’abbre- viazione della legge, LENu.
3.1.3 Articolo 17 Sorveglianza dell’ambiente
Capoverso 2: secondo il nuovo capoverso 2 lettera c, il Consiglio federale regolamenta l’assunzione delle spese per la sorveglianza dell’ambiente. Capoverso 2bis: questo capoverso introduce nella LRaP una nuova disposizione, secondo cui alle aziende con licenza per lo scarico di radioattività nell’ambiente durante il normale esercizio sono ad- dossate le spese per la sorveglianza delle immissioni in relazione con lo scarico. L’esecuzione della sorveglianza delle immissioni dipende dalla natura dello scarico autorizzato, dal tragitto di immissione e dalla diffusione nell’ambiente, nonché dalle tecniche di misurazione disponibili. Per questo motivo, l’obiettivo della sorveglianza mirata delle immissioni e i costi ad essa correlati a carico delle singole aziende sono differenti. Il capoverso 2bis non crea dunque solo una base per la partecipazione finanzia- ria delle centrali nucleari alla rete di misurazione URAnet (art. 192 cpv. 3 ORaP), bensì anche per la partecipazione di altre aziende alle spese dovute alla sorveglianza delle immissioni in loro prossimità. Le aziende assumono solo le spese per quei provvedimenti necessari per la sorveglianza nell’ambiente delle emissioni autorizzate in relazione specifica con la loro azienda. In questo senso si tiene conto anche del principio di equivalenza del diritto tributario secondo cui l’ammontare della contribuzione deve essere ragionevolmente correlato al valore della prestazione (in questo caso la sorveglianza).
3.1.4 Articolo 22 Protezione in caso di emergenza
Capoverso 1: ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti. In parti- colare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con agenti terapeutici che proteggono dall’aumento della radioattività. Un approvvigionamento tempestivo con agenti terapeutici significa che in caso di evento gli agenti terapeutici, precisamente le compresse allo iodio, devono poter essere assunti in tempo utile. Questo lasso di tempo varia a seconda della distanza, dal sito dell’evento, del luogo in cui le persone in questione si trovano o soggiornano regolar- mente. Il capoverso 1 delega al Consiglio federale la determinazione dei compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza.
Capoverso 1bis: grazie alla precisazione del principio di causalità nell’articolo 83a LENu (v. sotto), entro un determinato raggio dalle centrali nucleari la totalità delle spese sostenute per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio secondo il capoverso 1 è addossata alle società esercenti delle centrali nucleari; nelle altre parti del territorio svizzero è addossata loro la metà di tali spese. Per quanto riguarda i costi rimanenti, Confederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti di cui al capoverso 1. Tali compiti sono al momento regolamentati nell’ordinanza sulle com- presse allo iodio (e continueranno presumibilmente a esserlo anche in futuro). Capoverso 2: corrisponde al testo di legge del vigente capoverso 1.
3.1.5 Articolo 24 Aumento durevole della radioattività nell’ambiente
Capoverso 2: il capoverso 2 obbliga i proprietari di siti o beni fondiari ad adottare provvedimenti di risa- namento, se a causa di una contaminazione radioattiva vi è per l’uomo e l’ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Il capoverso 2 delega al Consiglio federale la determinazione del livello di esposi- zione alle radiazioni a partire dal quale sussiste un obbligo di risanamento. Per tale determinazione il Consiglio federale tiene conto dello stato della scienza e della tecnica. Attualmente ne sono interessati gli articoli 148, 155 e 156 ORaP. 3.1.6 Articolo 24a Assunzione delle spese in caso di aumento durevole della radioat- tività nell’ambiente Capoverso 1: secondo il capoverso 1, il proprietario dell’edificio è tenuto ad assumere le spese per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine naturale. È questo il caso per esempio quando in un edificio si riscontrano concentrazioni di radon troppo elevate (cfr. il vigente art. 166 ORaP) o quando materiale da costruzione contiene troppa radioattività presente in natura (NORM).2 Capoverso 2: se un sito o un bene fondiario è contaminato da radioattività di origine non naturale, vale a dire radioattività artificiale (p. es. dopo un evento radiologico) oppure radioattività che deriva da un processo durante il quale la radioattività naturalmente presente viene modificata dall’influsso umano con l’obiettivo di sfruttare le proprietà della radioattività (p. es. contaminazioni radiologiche associate all’uso del radio nell’industria orologiera), conformemente al principio di causalità le spese per i provve- dimenti di risanamento sono a carico delle persone che hanno causato la necessità di risanamento. Se necessario, tra i provvedimenti di risanamento rientrerebbe anche la sorveglianza del sito contaminato fino al completamento del risanamento. Questa sorveglianza dovrebbe quindi essere a carico di chi l’ha resa necessaria. Gli esami in relazione a siti sospetti o potenzialmente contaminati da radioattività rien- trano invece negli usuali compiti di esecuzione e sorveglianza nell’ambito della legge sulla radioprote- zione (art. 9 in combinato disposto con art. 47 cpv. 1 LRaP). La Confederazione, rispettivamente l’UFSP, esegue gli esami e ne assume anche le spese. Sia per i casi di cui al capoverso 1 sia per quelli di cui al capoverso 2, l’autorità d’esecuzione può emettere una decisione in merito all’obbligo di soppor- tare le spese (art. 5 legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]). Capoverso 3: questo capoverso descrive la ripartizione delle spese nel caso in cui siano coinvolte più persone e corrisponde all’articolo 32d capoverso 2 LPAmb. Il calcolo della parte si basa su criteri di proporzionalità e sulle circostanze nei singoli casi. È chiamato in primo luogo ad assumere le spese il perturbatore per comportamento, ossia la persona che con il proprio comportamento oppure con il com- portamento di terzi sotto la sua responsabilità ha cagionato direttamente un danno, un disturbo o un rischio. Per la classificazione come perturbatore per comportamento, il comportamento non deve essere
Diversamente dalla LPAmb, il progetto di legge utilizza il termine contaminazione, d’uso corrente nell’ambito della radioattività, invece del termine inquinamento. Anche gli edifici inquinati dal radon sono considerati qui siti o beni fondiari contaminati. Diversamente dall’inquinamento ai sensi della legislazione sulla protezione dell’am- biente, le contaminazioni radioattive non sono annotate nel catasto dei beni fondiari.
(stato) illegale o infrangere una norma giuridica, e la classificazione non dipende nemmeno dalla colpa (che può tuttavia essere considerata nel calcolo della quota di spese). Nella ripartizione delle spese tra più perturbatori per comportamento, alle autorità spetta un potere di apprezzamento da esercitare cor- rettamente. Alle persone colpevoli va addebitata una quota maggiore rispetto a quelle senza colpa. Nel calcolo della quota di spese è possibile tener conto di criteri economici (in particolare la sopportabilità economica come motivo di riduzione). Agli attuali proprietari dei siti contaminati (perturbatori per situazione) sono addossate spese per i prov- vedimenti di risanamento soltanto a condizioni restrittive e in piccola parte. Sono potenzialmente tenuti al pagamento delle spese, perché, secondo un principio generale del diritto, chi come proprietario usu- fruisce di un bene in linea di principio deve rispondere anche dei suoi inconvenienti. I proprietari prece- denti non possono essere chiamati in causa come perturbatori per situazione, ma eventualmente come perturbatori per comportamento. I proprietari attuali sono esentati dall’obbligo di sopportare le spese a condizione che non potessero essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la dili- genza necessaria. Ciò presuppone che al momento dell’acquisto non fossero o non avrebbero dovuto essere a conoscenza di nessun indizio per cui avrebbero dovuto prendere in conto la possibilità che il bene fondiario o il sito fosse contaminato. Tali indizi possono per esempio risultare dal piano d’utilizza- zione, dal registro fondiario, da una nota precedente utilizzazione dell’edificio, dal prezzo d’acquisto e da altre circostanze del singolo caso (cfr. Bundesamt für Umwelt BAFU [Hrsg.] 2022: Realleistung, Kostentragung und Sicherstellung / Vollzugshilfe für die Bestimmung der Realleistungs-, Kostentra- gungs- und Sicherstellungspflichten nach dem Altlastenrecht. 1. aktualisierte Auflage 2023. Erstaus- gabe 2009. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 2303, p. 32 [disponibile in tedesco e francese]). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di siti contaminati, di regola la quota di spese a carico dei proprietari si attesta in media tra il 10 e il 30 per cento, a seconda delle circostanze dei singoli casi. Tale quota di spese non risulta tuttavia automaticamente dalla posizione di proprietario, bensì è giustificata solo se a essa si aggiungono altre circostanze, per esempio quando il proprietario trae o trarrà un vantaggio economico (non indifferente) dalla contaminazione e/o dal risanamento (cfr. DTF 139 II 106 consid. 5.6). Questo è il caso per esempio quando ciò comporta un aumento del valore di mercato del bene fondiario o dell’edificio (migliore vendibilità, accesso a nuove possibilità di utilizzo economicamente più redditizie; cfr. Bundesamt für Umwelt BAFU [Hrsg.] 2022: Realleistung, Kostentra- gung und Sicherstellung / Vollzugshilfe für die Bestimmung der Realleistungs-, Kostentragungs- und Sicherstellungspflichten nach dem Altlastenrecht, op.cit. p. 35 segg.). Il testo al capoverso 3 concede quindi la possibilità di obbligare anche il proprietario a partecipare in (piccola) parte alle spese di risanamento, anche se si può presupporre che, per il principio di proporzio- nalità, in molti casi si rinuncerà a tale partecipazione alle spese. In particolare, in caso di vantaggio solo indifferente o di mancato aumento del valore, l’autorità può rinunciare a porre a carico dell’attuale pro- prietario spese per i provvedimenti di risanamento. Capoverso 4: questo capoverso regolamenta infine i costi scoperti, vale a dire le spese che deve assu- mere la Confederazione perché non possono essere addossate a nessun responsabile. È il caso quando i responsabili non ci sono più o non possono più essere individuati, oppure sono insolventi. Nei risanamenti di contaminazioni da radio, nella maggior parte dei casi non è più possibile individuare i responsabili.
3.1.7 Articolo 27 cpv. 1, 2 e 2bis Fornitura
Capoverso 1: secondo il vigente articolo 27 capoverso 1, chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente e assumere le spese di smaltimento. A tale obbligo va integrata l’aggiunta secondo cui anche chi trova scorie radioattive deve sottostare all’obbligo di fornitura (ma non a quello di assunzione delle spese).
Capoverso 2: questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 2. È chiamato ad assumere le spese chi ha prodotto le scorie (e non chi le trova). Capoverso 2bis: nel nuovo capoverso 2bis viene creata la base giuridica per l’assunzione delle spese di smaltimento di tali scorie da parte della Confederazione, nel caso in cui non sia più possibile addossarle a chi le ha prodotte, perché per esempio non può più essere identificato o è insolvente. Le imprese di riciclaggio e chi trova scorie non sono considerati responsabili della contaminazione. Nella prassi, tuttavia, le imprese di riciclaggio di regola riscuotono precauzionalmente le tasse di smaltimento dalle persone (privati o aziende) che forniscono loro materiale radioattivo. L’azienda presso la quale viene rinvenuta la fonte radioattiva assume le spese per l’onere legato al recupero della fonte (onere sostenuto dall’azienda). Secondo la norma nell’articolo 104 ORaP attualmente in vigore, le aziende in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga e quelle che riciclano o preparano all’esportazione rottami metallici sono tenute, nel quadro della gestione o della preparazione all’espor- tazione, a verificare la presenza di materiali radioattivi orfani in tali materiali o rifiuti mediante adeguate procedure di controllo, e a mettere al sicuro in luoghi idonei i materiali eventualmente rinvenuti. Se chi fornisce le scorie radioattive è da considerarsi anche la persona all’origine della contaminazione (p. es. erede dell’azienda nella quale le scorie sono state originariamente prodotte), allora è in linea di principio tenuto al pagamento delle spese.
3.1.8 Articolo 41 Procedura e protezione giuridica
L’articolo 41 LRaP è abrogato. Secondo l’articolo 41 LRaP, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla PA e dalla legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG; RU 60 275). Quest’ultima non è più in vigore. Il rimando alla PA è puramente dichiaratorio e quindi non necessario. Di conseguenza, l’articolo 41 deve essere abrogato e la rubrica del capitolo 5 deve essere adeguata. La rubrica del ca- pitolo 5 si limita dunque ora solo agli emolumenti di cui all’articolo 42 LRaP.
3.1.9 Articolo 44 Contravvenzioni
Capoverso 1: in questo capoverso la pena per le contravvenzioni commesse intenzionalmente è innal- zata a 40 000 franchi al posto degli attuali 10 000 franchi vigenti ai sensi dell’articolo 106 capoverso 1 CP. Questo inasprimento della pena è in linea con i tempi e proporzionato, perché le fonti radioattive rappresentano un pericolo per la salute. Capoverso 2: nel caso di una contravvenzione commessa per negligenza, il capoverso 2 dimezza la pena di cui al capoverso 1, portandola a 20 000 franchi. Il vigente capoverso 2, che permette attual- mente al Consiglio federale di prevedere a livello di ordinanza una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività, è abrogato e sostituito dalla punibilità della negligenza. La disposizione d’esecuzione all’articolo 199 ca- poverso 2 ORaP che prevede questa multa più elevata si basa quindi ora sul capoverso 1 lettera f e sottostà dunque anche alla commissione per negligenza. L’entità della pena originariamente maggiore di cui al capoverso 2 vigente è anch’essa coperta dall’innalzamento della pena a 40 000 franchi al ca- poverso 1.Capoverso 3: il termine di prescrizione è portato a cinque anni così da creare condizioni più favorevoli per il perseguimento penale ai sensi della DPA dei casi di più grave entità, in particolare per fatti di cui agli articoli 43 e 43a che, per questioni di competenza, sono esaminati in un primo tempo dal Ministero pubblico della Confederazione. Il termine di prescrizione di cinque anni corrisponde a quello previsto per le contravvenzioni ai sensi della LENu. Capoverso 4: con questo capoverso il progetto di legge ammette una clausola bagatellare che permette, nei casi di esigua gravità come gli esempi citati al capitolo 1.2, di prescindere dalla denuncia, rispettiva- mente dal perseguimento (penale) o dalla pena. A differenza dell’articolo 52 CP, ciò deve poter essere possibile già quando la colpa o le conseguenze del fatto sono di lieve entità; inoltre, tale decisione di rinuncia deve poter essere presa già inizialmente dalle autorità di sorveglianza e d’esecuzione e non
solo più tardi dall’autorità di perseguimento penale. In caso di infrazione minore con colpa o conse- guenze del fatto di lieve entità, tali autorità possono così essere dispensate dall’obbligo di sporgere denuncia di cui all’articolo 19 DPA e l’autorità penale amministrativa da parte sua non deve nemmeno procedere all’esame del caso. Le autorità di sorveglianza e d’esecuzione possono quindi decidere di denunciare un’infrazione minore per esempio solo in caso di recidiva (se è commessa di nuovo dalla stessa persona o dalla stessa azienda). Nell’ambito di sorveglianza dell’IFSN, la clausola bagatellare può inoltre promuovere la just culture.
3.1.10 Articolo 46a Trattamento di dati personali
Capoverso 1: questo articolo disciplina il trattamento di dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione, da parte delle varie autorità che svolgono i propri compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione ai sensi della presente legge trattano dati personali, che sia nell’ambito del procedimento di licenza, in quello delle loro attività di sorveglianza ed esecuzione, o nella gestione di banche dati, registri o inventari. Queste autorità possono anche far trattare dati personali da terzi. Di conseguenza, in particolare i terzi che svolgono i compiti loro affidati sulla base della legislazione in materia di radioprotezione possono eseguire il trattamento dei dati personali che ne risulta. Capoverso 2: con questo capoverso si precisa il trattamento di dati personali degni di particolare prote- zione citato al capoverso 1. Possono essere trattati solamente i dati personali degni di particolare pro- tezione concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali ai sensi dell’articolo 3 lettera c nu- mero 4 LPD, rispettivamente articolo 5 lettera c numero 5 nLPD. Sono dati personali degni di particolare protezione la revoca di una licenza che abbia un carattere penale, come per esempio la revoca della licenza in caso di mancato rispetto di un onere vincolato alla licenza oppure, nonostante diffida, di un provvedimento ordinato (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LRaP) o l’emanazione di un decreto penale nella pro- cedura penale amministrativa (art. 43 segg. LRaP). In singoli casi possono essere trattati anche dati concernenti la salute ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 LPD rispettivamente l’articolo 5 lettera c numero 2 nLPD, comunicati da medici alle autorità di sorveglianza sulla base dell’articolo 14 LRaP.
3.1.11 Articolo 46b Comunicazione di dati personali
Capoverso 1: affinché sia garantita una buona collaborazione tra le autorità citate nell’articolo 46a ca- poverso 1 LRaP, in particolare nell’ottica dei procedimenti di licenza e delle procedure penali ammini- strative, è necessario che esse si comunichino dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 46a capoverso 2. La comunicazione di dati personali degni di particolare protezione avviene su richiesta e d’ufficio. Capoverso 2: questo capoverso del progetto permette alle autorità di cui all’articolo 46a capoverso 1 LRaP di comunicare dati personali alle autorità cantonali, a condizione che esse assolvano compiti nell’ambito della protezione della popolazione e nel settore dell’ambiente e della sanità. In particolare, le autorità cantonali che sono attive nell’ambito della sanità possono essere informate delle revoche di licenze a studi medici o dentistici. Affinché i Cantoni possano svolgere i loro compiti in ambito di prote- zione della popolazione, come per esempio la valutazione della sicurezza e del pericolo di una situa- zione da parte delle organizzazioni cantonali dei pompieri in caso di incendio, anch’essi necessitano di queste informazioni. Lo scambio di dati personali relativi alle radiazioni ionizzanti deve essere possibile anche con gli uffici cantonali attivi nel settore della protezione dell’ambiente. Con la comunicazione nel quadro di questi tre ambiti si tiene inoltre conto dello scopo della legge sulla radioprotezione, vale a dire la protezione dell’uomo e dell’ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti. Ad autorità federali diverse da quelle di cui all’articolo 46a capoverso 1 LRaP è possibile comunicare questi dati personali solo se ciò è necessario per l’esecuzione dei loro compiti esecutivi. Capoverso 3: per finire devono essere comunicati dati personali anche a terzi, affinché questi possano eseguire correttamente i loro incarichi e compiti nell’ambito della legislazione sulla radioprotezione. Ad altri terzi i dati personali possono essere comunicati solo a scopi statistici o di ricerca.
3.1.12 Articolo 47 Esecuzione
Capoverso 2: il rimando alla legge del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare è sostituito dalla sua abbre- viazione, LENu.
3.2 Commento all’articolo 83a LENu (Assunzione delle spese per l’approvvi-
gionamento preventivo della popolazione con compresse allo iodio)
Capoverso 1: i titolari di una licenza d’esercizio per una centrale nucleare assumono le spese relative all’approvvigionamento preventivo e tempestivo con compresse allo iodio della popolazione che abita o che soggiorna regolarmente entro un determinato raggio dalla centrale nucleare. All’interno di que- sto raggio le compresse devono essere distribuite a titolo preventivo alle economie domestiche e alle aziende affinché, in caso di evento, chi abita in tali regioni possa davvero assumerle per tempo. La totalità delle spese sostenute in questo contesto è assunta da chi le causa. Oltre questo raggio, chi le causa assume la metà delle spese sostenute. In queste spese rientrano in particolare le spese per l’acquisto, la distribuzione, il magazzinaggio, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle com- presse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza, nonché per l’informazione della popola- zione e degli specialisti. Capoverso 2: questo capoverso descrive il principio alla base del calcolo del raggio di cui al capo- verso 1. Le basi per il calcolo del raggio sono date dalle raccomandazioni dell’OMS e dell’AIEA riguar- danti la protezione della tiroide mediante l’assunzione di compresse allo iodio nonché la possibile quan- tità di emissione di iodio radioattivo in caso di evento e la diffusione dello iodio radioattivo nell’ambiente. L’assunzione delle compresse allo iodio entro poche ore dall’evento, secondo l’odierno stato della scienza, è raccomandata se vi è da attendersi una dose tiroidea di circa 50 mSv o più. Nell’ambito del gruppo di lavoro interdipartimentale IDA NOMEX, sulla base delle possibili quantità emesse e delle situazioni meteorologiche, sono state individuate le zone attorno alle centrali nucleari svizzere dove si prevede che tale dose tiroidea potrebbe essere raggiunta. Nello scenario di riferimento A4, utilizzato come base anche per l’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE; RS 732.33), i 50 mSv di dose tiroidea sono stati raggiunti fino a circa 50 km di distanza (cfr. nota ENSI-AN-8293 dell’IFSN sull’esame degli scenari di riferimento per la pianificazione d’emergenza in prossimità delle centrali nucleari del 4 giugno 2014). In caso di scenario d’incidente estremo con condizioni meteorologiche avverse o se la quantità emessa fosse maggiore di quella dello scenario di riferimento A4, i 50 mSv potrebbero essere raggiunti in tutta la Svizzera. Per questi casi estremi la HERCA-WENRA3 raccomanda una zona di pianificazione per la distribuzione di compresse allo iodio di 100 km (cfr. documento «HERCA-WENRA Approach for a better cross-border coordination of protective actions during the early phase of a nuclear accident», 2014). Sulla base di questo rischio residuo si giustifica il fatto che agli esercenti delle centrali nucleari sia ad- dossata la metà delle spese per l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio anche oltre il raggio di 50 km dalla centrale nucleare. La partecipazione alle spese da parte della Confedera- zione è giustificata in caso di scenari d’incidente estremi per le centrali nucleari estere o in caso di altri eventi nucleari. Con la definitiva messa fuori esercizio di una centrale nucleare la licenza d’esercizio decade. Confor- memente all’articolo 83a LENu del progetto, l’esercente di una centrale nucleare in fase di disattivazione non è più tenuto a sostenere le spese relative all’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio, anche se nell’impianto sono ancora presenti elementi di combustibile esausti. Secondo l’odierno stato della scienza, in questo caso non vi è alcun rischio di contaminazione dell’ambiente da iodio radioattivo che richieda l’assunzione di compresse allo iodio.
HERCA: Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities; WENRA: Western European Nuclear Regulators’ Association
4 Ripercussioni
Dalle modifiche relative alla protezione dei dati previste nel progetto non risulta nessuna conseguenza diretta per la Confederazione, i Cantoni o i Comuni e nemmeno per l’economia o la società, dato che si crea unicamente la base legale formale per la prassi attuale che si basa sull’ORaP. Lo stesso vale per le modifiche dell’articolo 27 del progetto di legge relative alla regolamentazione delle spese per lo smal- timento di scorie radioattive. Di seguito questi due temi non saranno approfonditi. Anche le nuove disposizioni per il perseguimento penale hanno come unica conseguenza il fatto che le autorità di perseguimento penale della Confederazione, per le contravvenzioni che riguardano la legi- slazione in materia di radioprotezione, potranno concentrarsi sui casi più importanti e non saranno più costrette a perseguire casi di minima importanza. Anche questo punto non sarà ulteriormente approfon- dito.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le imprese
Compresse allo iodio (articoli 22 LRaP e 83a LENu) Secondo l’articolo 10 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio, per l’acquisto e la distribuzione a titolo preventivo, i controlli, la sostituzione e l’eliminazione delle compresse allo iodio che hanno raggiunto la data di scadenza come pure per l’informazione della popolazione e degli specialisti, gli esercenti delle centrali nucleari svizzere assumono la totalità delle spese entro un raggio di 50 km da una centrale nucleare svizzera e la metà delle spese oltre tale raggio. Il resto delle spese è a carico dell’ente pubblico. Con la presente revisione parziale viene creata una base legale per una regolamentazione chiara e semplice dei costi delle campagne di distribuzione delle compresse allo iodio che corrisponde alla re- golamentazione dei costi prevista dall’ordinanza sulle compresse allo iodio, se il raggio di cui all’arti- colo 83a LENu è fissato a 50 km come descritto sopra. Per quel che riguarda le regioni oltre il raggio di 50 km, la Confederazione da una parte e gli esercenti delle centrali nucleari dall’altra hanno preso a carico ognuno la metà delle spese totali di 4,8 milioni di franchi per la campagna di distribuzione del 2020. Per la prossima campagna di distribuzione in queste regioni, nel 2030, vi saranno costi supplementari per 1,75 milioni di franchi a seguito della messa fuori esercizio della centrale nucleare di Mühleberg. Secondo la regolamentazione dei costi prevista dal pro- getto, le spese complessive di 6,55 milioni di franchi saranno assunte per metà dagli esercenti delle centrali nucleari e per metà dall’ente pubblico. Allo stato attuale delle cose, secondo il vigente accordo tra Confederazione ed esercenti delle centrali nucleari, la Confederazione dovrà partecipare finanziariamente alla campagna del 2024 (regioni situate entro il raggio di 50 km). Tale accordo stabilisce che gli esercenti delle centrali nucleari contribuiscono al finanziamento della campagna di distribuzione 2024 con un contributo volontario di 11 milioni di fran- chi; il resto delle spese è sostenuto dalla Confederazione. Secondo le ultime stime, le spese totali per la campagna 2024 ammonteranno a 24,6 milioni di franchi. Con la nuova regolamentazione prevista dal progetto di legge, invece, la totalità dei costi per le future campagne di distribuzione per le regioni situate entro il raggio di 50 km – la prossima presumibilmente nel 2034 con costi totali analoghi a quelli della campagna 2024 – sarà assunta dagli esercenti delle centrali nucleari. Sorveglianza delle immissioni (articolo 17 LRaP) Gli esercenti delle centrali nucleari partecipano già alla sorveglianza in prossimità dei loro impianti. Con la regolamentazione proposta nell’articolo 17 capoversi 2 e 2bis tale partecipazione resta immutata. Inol- tre, anche in prossimità delle aziende dell’industria di lavorazione del trizio viene effettuata una sorve- glianza specifica delle immissioni, ai cui costi le aziende in questione sono obbligate a partecipare in
modo proporzionale. La nuova regolamentazione concernente l’assunzione delle spese per la sorve- glianza delle immissioni da parte delle aziende con licenza per lo scarico di sostanze radioattive nell’am- biente avrà tuttavia esigue conseguenze finanziarie per la Confederazione e le aziende in questione. Siti radiologicamente contaminati (articoli 24 e 24a LRaP) La ricerca storica dell’Università di Berna nell’ambito del Piano d’azione radio ha identificato circa 1100 beni fondiari potenzialmente contaminati dall’impiego di pittura luminescente contenente radio. Allo stato attuale (dicembre 2022), 1010 di questi beni fondiari sono già stati esaminati. In 151 casi l’esame ha rilevato che sono necessari provvedimenti di risanamento. Sono in corso o sono già stati effettuati 138 risanamenti. Dopo la scadenza del Piano d’azione radio si prevede un numero molto più esiguo di casi (circa 2 all’anno). Per questo motivo, con la nuova regolamentazione delle spese per i siti radiologicamente contaminati all’articolo 24a del progetto di legge, sulla Confederazione ricadranno circa 100 000 franchi annui per l’assunzione dei costi scoperti. Il progetto di legge non ha conseguenze per le finanze della Confederazione in termini di personale.
4.2 Ripercussioni per la società
Con il progetto di legge si vuole garantire la disponibilità di compresse allo iodio per la popolazione a lungo termine. In questo modo, in caso di evento nel quale vi sia da attendersi che lo iodio radioattivo abbia effetti dannosi sulla salute, sarà possibile assumere le compresse allo iodio per tempo e prevenire tali effetti. Il progetto attribuisce alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni il compito di garantire l’approvvigionamento della popolazione con compresse allo iodio e fornisce la base per la regolamen- tazione delle spese tra l’ente pubblico e le società esercenti delle centrali nucleari.