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Approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 14 agosto 2024

Approvazione dei decreti federali che introducono lo scam- bio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026

Rapporto esplicativo per la procedura di con- sultazione

SIF-D-28D83401/282

Compendio

Il 10 ottobre 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato il nuovo Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. Da allora hanno aderito politicamente alla sua attua- zione una sessantina di Stati, tra cui la Svizzera. L’attuazione richiede l’adozione delle basi giuridiche internazionali e un adeguamento di quelle nazionali, affin- ché il primo scambio di dati possa avvenire nel 2027, come previsto dalla tabella di marcia stabilita a livello multilaterale. La Svizzera sostiene in questo modo gli sviluppi nel settore della trasparenza fiscale, con l’obiettivo di tenere alta la re- putazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera. La consultazione su tale progetto prosegue fino a inizio settembre 2024. Il presente progetto si prefigge di determinare gli Stati partner con cui la Svizzera scambierà informazioni relative a cripto-attività e propone di introdurre lo scam- bio automatico in questo ambito con tutti gli Stati partner con cui attua anche lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’attivazione for- male dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 1° gennaio 2026 dovrà essere efficace soltanto nei confronti di quegli Stati che in tale data avranno manifestato il loro interesse ad aderire allo standard e ne soddisferanno tutti i requisiti. Si propone di applicare lo stesso meccanismo di verifica utilizzato per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, ma in forma semplificata per agevolare tutti gli attori coinvolti. Il Consiglio federale propone infine che il DFF riferisca alle commissioni parlamentari interessate una volta a legislatura.

1.4 Lavori del Forum globale volti a garantire l’attuazione a livello mondiale ..5

4.1 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni

relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026 ...12

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

Da quando l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato, nel 2014, lo standard per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (standard globale per lo scambio automatico di informazioni), il progressivo avanzamento della digitalizzazione ha impresso un’evoluzione importante ai mercati finanziari. Su questo sfondo, l’OCSE ha esteso lo scambio automatico di informazioni alle cripto-attività e il 10 ottobre 2022 ha pubblicato il nuovo Quadro per la comunica- zione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) 1 , insieme al relativo Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività). L’obiettivo è di col- mare determinate lacune nel dispositivo per la trasparenza fiscale e garantire la parità di trattamento rispetto al settore finanziario tradizionale. Il Consiglio dell’OCSE ha adottato questa regolamentazione 2 l’8 giugno 2023 unita- mente a una raccomandazione 3 in cui precisa che lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni ora comprende anche il CARF. Questo diventa così uno standard minimo vincolante per tutti gli Stati rilevanti, ossia gli Stati che ospitano pre- statori di servizi per le cripto-attività, tra cui anche la Svizzera. La raccomandazione sollecita gli Stati rilevanti ad attuare il CARF in tempi rapidi e in modo unitario. L’oriz- zonte temporale è fornito dalla tabella di marcia stabilita a livello multilaterale, che so- stanzialmente prevede un’attuazione dal 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. Nel frattempo quasi 60 Stati, tra cui la Svizzera, si sono impegnati politicamente con una dichiarazione di intenti ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. 4, 5 Il 15 maggio 2024 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione relativa al progetto di attuazione 6 con cui si intendono creare le basi giuridiche internazionali e nazionali per l’attuazione del CARF.

1 Cfr. OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard 2 OCSE, 8 giugno 2023, consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > More News > Standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali – Quadro per la comunicazione di in- formazioni in materia di cripto-attività e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni. 3 OCSE, 8 giugno 2023, consultabile all’indirizzo: www.oecd-events.org > Previous Events > OECD Ministe- rial Council Meeting 2023 > Documents > Recommendation of the Council on the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters 4 Elenco degli Stati firmatari al 13 maggio 2024, consultabile all’indirizzo: https://www.oecd.org/tax/transpa- 5 Cfr. comunicato stampa del DFF del 10 novembre 2023 In futuro lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali comprenderà anche le criptovalute. 6 Approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché mo- difica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI e OSAIn). L’avamprogetto è consultabile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > DFF 4/18

1.2 Sviluppi internazionali

I 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti (Stati del G20) hanno incaricato il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) di assicurare un’attuazione efficace e globale del nuovo standard da parte de- gli Stati partner rilevanti. A tal fine, un fattore importante è costituito dalla rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Benché i lavori su questo fronte non siano ancora conclusi, si parte dal presupposto che l’obiettivo sarà quello di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in tempi rapidi tra tutti gli Stati partner che hanno manifestato un interesse al riguardo e che soddisfano i requisiti dell’OCSE, in particolare quelli in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati. È nell’interesse della Svizzera essere parte di questa rete, sia per l’aspetto reputazionale menzionato, sia per i dati fiscalmente rilevanti che otterrebbe dagli Stati partner.

1.3 Necessità di agire e obiettivi

Nel contesto degli sviluppi internazionali, il presente progetto mira a determinare la rete di accordi conclusi dalla Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Lo sviluppo di un’adeguata rete di Stati partner per lo scambio automatico di informa- zioni relative a cripto-attività è il passo successivo all’approvazione dell’Accordo SAI Cripto-attività da parte del Consiglio federale e all’indizione della consultazione relativa all’attuazione del CARF in Svizzera. Con lo sviluppo di un’adeguata rete di Stati partner la Svizzera rispetta il proprio impegno internazionale in materia di trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a mantenere la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera e a creare pari condizioni concorrenziali a livello internazio- nale. Inoltre, il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari deve essere esteso allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. In questo modo si intende garantire che gli Stati partner soddisfino effet- tivamente i requisiti dell’OCSE, in particolare in materia di riservatezza e sicurezza dei dati, prima che la Svizzera trasmetta loro informazioni fiscalmente rilevanti. È anche previsto che la gestione del meccanismo di verifica venga semplificata e resa più effi- cace per agevolare tutti gli attori coinvolti. A tale scopo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica deve essere adeguato.

1.4 Lavori del Forum globale volti a garantire l’attuazione a livello mondiale

Attualmente il Forum globale sta sviluppando i principi e le procedure necessarie a determinare gli Stati partner di rilevanza globale per l’attuazione dello scambio auto- matico di informazioni relative a cripto-attività. La Svizzera partecipa attivamente a que- sti lavori, che comprendono le tre fasi esposte di seguito.

1.4.1 Determinazione delle «jurisdictions of relevance»

In una prima fase sono da identificare gli Stati considerati rilevanti che quindi devono trasmettere informazioni relative a cripto-attività. Il Forum globale dispone già di una procedura consolidata volta a identificare gli Stati rilevanti tenuti ad attuare lo scambio

automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è di introdurre un pro- cedimento analogo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, al fine di garantire l’efficacia del CARF sulla base di pari condizioni concorrenziali. La prima consultazione volta a determinare gli Stati rilevanti è stata avviata in vista della riunione plenaria del Forum globale nel novembre 2024. La procedura prevede due categorie di Stati rilevanti: quelli considerati direttamente rilevanti ai fini dello scam- bio automatico di informazioni relative a cripto-attività, che quindi vengono sollecitati a impegnarsi ad attuare il CARF entro un certo periodo di tempo, e quelli da sottoporre a una «verifica ampliata», poiché in breve tempo potrebbero acquisire rilevanza ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (ad es. perché dispon- gono di un sistema favorevole alla regolamentazione del settore delle cripto-attività o perché si trovano ancora nella fase di sviluppo delle strutture necessarie all’attuazione del CARF). Diversamente dal settore finanziario tradizionale, attualmente esistono poche informa- zioni ufficiali sugli Stati e i territori con cui i prestatori di servizi per le cripto-attività («crypto-asset service provider», CASP) abbiano un legame rilevante (cosiddetto [cri- terio di] collegamento o legame operativo) ai sensi del CARF. Ciononostante, gli Stati rilevanti ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività possono essere determinati per mezzo di diverse altre fonti. Queste comprendono, in partico- lare, (i) le informazioni ufficiali concernenti i sistemi di regolamentazione o di autorizza- zione nazionali vigenti per i CASP, (ii) le informazioni pertinenti delle organizzazioni internazionali e (iii) le informazioni che suggeriscono che uno Stato è considerato at- trattivo perché offre un contesto adeguato ai CASP (grazie a un quadro giuridico o normativo favorevole, un contesto imprenditoriale propizio al settore delle cripto-attività o un’ampia base di utenti di criptovalute). Lo sviluppo esponenziale del settore delle cripto-attività fa sì che le fonti di informazione si rinnovino di continuo e possano ag- giungersene anche di nuove. Preso atto che le informazioni sul settore delle cripto-

attività che siano complete, conclusive e caratterizzate da un alto grado di affidabilità attualmente sono poche, il Forum globale prenderà contatto con gli Stati potenzial- mente rilevanti per trarre le conclusioni del caso.

1.4.2 Processo di «commitment»

Il processo mira a garantire che gli Stati rilevanti si impegnino ad attuare efficacemente il CARF e a firmare l’Accordo SAI Cripto-attività. È previsto che il processo di «commit- ment» venga adottato durante la riunione plenaria del Forum globale nel novembre del 2024 e che sia comprensivo di ulteriori elementi, tra cui regole per la determinazione dei partner idonei interessati («interested appropriate partners», IAP), allo scopo di consentire agli Stati considerati rilevanti ai fini del CARF di procedere nel 2027 al primo scambio.

1.4.3 Determinazione degli «interested appropriate partners»

Il Forum globale ha convenuto che il processo di definizione degli IAP e il monitoraggio dei rapporti di scambio nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sia un punto di partenza utile per introdurre un processo di determina- zione degli IAP nel quadro del CARF.

Per diventare un partner idoneo interessato, uno Stato deve innanzitutto manifestare il proprio interesse a ottenere informazioni relative a cripto-attività da un altro Stato. Il concetto di partner «interessato» è particolarmente importante, dal momento che il ri- fiuto o il ritardo di uno Stato nell’avviare lo scambio automatico di informazioni con un partner interessato può essere indice di mancanza di impegno ad attuare il CARF. La reciprocità è un principio fondamentale nello scambio di informazioni fiscali. Nel conte- sto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari ci si attende dai partner «interessati» che aderiscano allo scambio reciproco affinché in questo modo sia garantita la parità delle condizioni concorrenziali. Ciò vale anche per lo scambio di informazioni nel quadro del CARF. Una parte essenziale della definizione degli IAP è data dall’accertamento che i partner dello scambio dispongano di sufficienti misure per la riservatezza e la sicurezza dei dati verificate e validate dal Forum globale. Oltre ai requisiti imposti dal CARF, gli Stati che trasmettono informazioni relative a cripto-attività possono richiedere garanzie aggiun- tive, che gli Stati partner sono tenuti a rispettare. Tra queste rientrano, in particolare, le disposizioni nazionali sulla protezione dei dati, in base alle quali, prima di trasmettere le informazioni nel quadro del CARF, uno Stato deve assicurarsi innanzitutto che ogni Stato che riceve tali informazioni fiscali confidenziali adempia determinati requisiti di protezione dei dati (v. al riguardo le spiegazioni al n. 6.7).

1.5 Alternative esaminate e opzione scelta

1.5.1 Alternative esaminate

L’approccio del Forum globale che per determinare gli Stati partner rilevanti ai fini del CARF considera ed esamina diverse fonti di informazione è fondamentalmente corretto ed è parte integrante delle seguenti considerazioni. Basarsi su un’unica fonte di infor- mazione non è opportuno sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo come illustrato di seguito. Opzione 1: determinazione degli Stati partner sulla base dell’elenco del GAFI Nel quadro della sua attività concernente la lotta contro il riciclaggio di denaro e il fi- nanziamento del terrorismo, il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) ha condotto uno stu- dio sui «virtual asset service providers» (VASP, con cui il GAFI designa i prestatori di servizi per le cripto-attività, che però non coincide con il termine «CASP» utilizzato dall’OCSE). 7 Grazie a dati liberamente accessibili sono stati identificati 100 VASP in funzione del volume di scambi (più dello 0,25 % della cifra d’affari globale) e del numero di utenti (oltre un milione di utenti di cripto-attività). I VASP rilevanti sono quindi stati attribuiti a uno Stato sulla base di tre criteri (incorporazione, registrazione e ubicazione fisica). Ne è emersa una concentrazione dei mercati delle criptovalute, all’interno della quale sono stati identificati 33 Stati rilevanti. Lo studio del GAFI persegue in prima linea la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e mira a fornire una panoramica dell’ubicazione dei VASP rilevanti che possa sollecitare gli Stati interessati ad attuare le pertinenti raccomanda- zioni del GAFI. Il GAFI stila a questo scopo un elenco di due categorie di Stati: quelli in cui operano VASP significativi e quelli che presentano un numero importante di utenti

7 Maggiori informazioni sono consultabili all’indirizzo: www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html. 7/18

di beni virtuali. Tuttavia, per identificare gli Stati che ospitano CASP tenuti alla comuni- cazione secondo il CARF, è rilevante soltanto l’elenco degli Stati in cui sono ubicati VASP con un volume di scambi significativo. Ai fini dello scambio automatico di infor- mazioni relative a cripto-attività, si avrebbero dunque delle lacune. Opzione 2: determinazione degli Stati partner sulla base di altri studi sulle cripto- attività Altre organizzazioni internazionali stanno attualmente compiendo i passi necessari per identificare gli Stati che dispongono di un settore delle cripto-attività operativo. Tra que- ste vi sono ad esempio l’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), il Financial Stability Board, la Banca dei regolamenti inter- nazionali, il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale. 8 A queste si aggiun- gono numerosi studi prodotti dal mondo della scienza e della ricerca e da società di analisi, che a loro volta forniscono informazioni utili sugli attuali mercati delle cripto- attività. 9 Anche i rapporti di valutazione tra pari («peer review») del Forum globale pos- sono contenere informazioni rilevanti. Questi studi vanno tuttavia considerati con una certa prudenza, dal momento che i risultati hanno una destinazione specifica, sono in parte divergenti e presentano un diverso grado di dettaglio (ad es. per quanto riguarda la segmentazione del mercato). L’elenco degli Stati rilevanti così individuati non è pertanto mai completo al punto da dover tenere in considerazione e approvare su base continua gli Stati identificati in un secondo tempo come rilevanti per il settore delle cripto-attività, compito che dalla pro- spettiva svizzera risulterebbe molto oneroso. Infine, questi studi non tengono conto degli Stati che, pur non essendo rilevanti per il settore delle cripto-attività, intendono comunque aderire allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. La Svizzera si esporrebbe al biasimo di non attuare il CARF in modo conforme, se la pro- pria rete di Stati partner fosse lacunosa. Opzione 3: determinazione degli Stati partner sulla base del loro «commitment» Ai fini della determinazione degli Stati partner, sarebbe plausibile considerare soltanto quegli Stati che hanno manifestato un interesse per lo scambio automatico di informa-

zioni relative a cripto-attività, nella fattispecie gli «early committers». L’elenco sarebbe però incompleto in considerazione del fatto che tale dichiarazione non comprende tutti gli Stati rilevanti per il settore delle cripto-attività. Rimarrebbero infatti esclusi numerosi attori importanti dell’ecosistema globale delle cripto-attività ma anche gli Stati che po- trebbero diventare rilevanti in un secondo tempo. Per di più, i CASP sono mobili e po- trebbero sfruttare eventuali lacune. Opzione 4: determinazione degli Stati partner sulla base di altri fattori Altri fattori, quali un sistema giuridico o normativo favorevole, un contesto imprendito- riale propizio o un’ampia base di utenti, di per sé, non si prestano a determinare gli Stati partner, ma possono essere indicatori importanti per documentare la rilevanza di certi Stati per il settore delle cripto-attività.

8 Banca dei regolamenti internazionali (BRI), The crypto ecosystem: key elements and risks, luglio 2023; Banca mondiale, Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers | Policy Research Working Papers, marzo 2022

1.5.2 Opzione scelta

L’opzione scelta ai fini della determinazione degli Stati partner della Svizzera distingue tra: (1) Stati partner rilevanti con cui lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve essere attuato dal 1° gennaio 2026 affinché nel 2027 possa essere effettuato un primo scambio di dati in virtù di questa normativa («cripto hub» o Stati che ammettono le cripto-attività), e (2) Stati partner che potrebbero acquisire rilevanza negli anni a seguire. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con que- sti Stati deve essere attivato in ogni caso soltanto se questi soddisfano i pertinenti re- quisiti posti dall’OCSE, e sono quindi considerati IAP. Il Consiglio federale propone pertanto, con riserva dell’approvazione delle basi giuridi- che nazionali e internazionali e lo svolgimento dell’iter parlamentare di approvazione, di prevedere una rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con potenziali 111 Stati partner. Inoltre, il meccanismo di verifica che ga- rantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari 10 deve essere applicabile anche allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

1.6 Rapporto con il programma di legislatura

Si rimanda al rapporto esplicativo per la procedura di consultazione relativa all’appro- vazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-atti- vità nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

2 Diritto comparato

Si rimanda al rapporto esplicativo per la procedura di consultazione relativa all’appro- vazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-atti- vità nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La normativa proposta prevede i seguenti tre aspetti.

1. Attuazione dello scambio automatico di informazioni con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026 Poiché i lavori del Forum globale volti a determinare gli IAP non sono ancora conclusi, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dovrà essere introdotto sostanzialmente con tutti gli Stati partner con cui viene già attuato lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’attivazione formale dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dal 1° gennaio 2026 dovrà però avvenire effetti- vamente in tale data soltanto per quegli Stati che in quel momento il Forum globale

10 FF 2018 41 9/18

avrà identificato come IAP. Questo modo di procedere consente di introdurre tempesti- vamente, a partire dal 2026, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-atti- vità con gli Stati rilevanti, nonostante allo stato attuale tali Stati non siano ancora tutti noti. Si tratterà prevedibilmente degli stessi Stati con cui da diversi anni viene praticato senza difficoltà lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Questo approccio fornisce sostanzialmente la garanzia che questi Stati partner siano già stati sottoposti alle verifiche previste dallo scambio automatico di informazioni rela- tive a conti finanziari (in particolare in materia di riservatezza e sicurezza dei dati) e abbiano già chiarito le modalità con cui intendono aderire allo scambio automatico di informazioni (su base reciproca o no). Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la Svizzera potrà estendere la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività anche in un secondo tempo, quando dovessero aggiungersi altri IAP.

2. Attuazione con Stati partner negli anni successivi

Determinati Stati, tra cui la Cina e l’Arabia Saudita, rientranti nella rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, attualmente non parteci- pano al mercato delle cripto-attività, poiché i loro ordinamenti le vietano o le disciplinano in maniera restrittiva. In un primo tempo questi Stati non verrebbero pertanto ammessi allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Il Forum globale ne verificherebbe comunque la rilevanza ai fini di tale scambio. La Svizzera deve quindi mantenere la flessibilità necessaria a reagire agli sviluppi internazionali. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve poter estendere la propria rete di Stati partner in un secondo tempo, qualora il Forum globale dovesse ritenere rilevanti altri Stati, ossia considerarli come IAP. È possibile che uno di questi Stati modifichi il proprio approccio nei confronti delle cripto-attività e sospenda il divieto o le restrizioni al riguardo. Se uno Stato dovesse assumere un atteggiamento favorevole alle cripto-attività prima dell’adozione del mes- saggio, dovrebbe sussistere la possibilità di inserire tale Stato nel decreto federale ag- giornato concernente gli Stati con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività a partire dal 2026.

3. Estensione del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informa-

zioni relative a cripto-attività Per garantire che gli Stati partner della Svizzera soddisfino effettivamente i requisiti dell’OCSE, in particolare quelli in materia di riservatezza e sicurezza dei dati, prima che la Svizzera trasmetta loro informazioni fiscalmente rilevanti, nell’ambito dell’introdu- zione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner, il 6 dicembre 2017 il Parlamento ha adottato un meccanismo di verifica. Tale meccanismo richiede che, in vista dello scambio di informazioni fiscalmente rilevanti, il Consiglio federale verifichi se gli Stati partner adempiono i requisiti delle convenzioni applicabili allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

3.2 Eccezioni relative a singoli Stati

Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con ogni probabilità attraverso accordi bilaterali. La Svizzera intende concludere un simile accordo con gli Stati Uniti. Il relativo mandato di negozia- zione è oggetto di un progetto separato, ragione per cui gli Stati Uniti non sono con- templati in quello presente. Nei confronti della Russia la Svizzera e numerosi Stati affini hanno sospeso lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base della riserva relativa all’or- dine pubblico. È ancora incerto se la Russia attuerà lo scambio automatico di informa- zioni relative a cripto-attività, si propone di conseguenza di non tenere in considerazione la Russia finché rimarrà sospeso nei suoi confronti anche lo scambio automatico di in- formazioni relative a conti finanziari. In linea di principio la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari potrebbe comportare in futuro anche la sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (e vice- versa), poiché entrambe le regolamentazioni poggiano in egual modo sui principi della Convenzione sull’assistenza amministrativa, sicché il mancato adempimento dei requi- siti di base dell’OCSE si ripercuoterebbe inevitabilmente su tutti i tipi di scambio auto- matico di informazioni.

3.3 Compatibilità tra compiti e finanze nonché attuazione

A questo riguardo si rimanda integralmente alle spiegazioni del merito contenute nel rapporto esplicativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di infor- mazioni a fini fiscali.

4 Commento ai singoli articoli dei decreti federali

L’Accordo SAI Cripto-attività non definisce gli Stati con cui effettuare lo scambio di in- formazioni. Come per l’Accordo SAI Conti finanziari, gli Stati partecipanti devono deci- dere su base bilaterale con quali altri Stati partecipanti intendono scambiare le infor- mazioni su base automatica. L’attivazione avviene bilateralmente mediante la prevista notifica al Depositario (il Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’OCSE). In linea di massima ciò consente alla Svizzera di decidere autonomamente con quale Stato partner introdurre di volta in volta lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. I decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività con gli Stati partner seguono il modello dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. A differenza di questi, però, per motivi di economia procedurale, gli Stati partner potenziali sono stati raggrup- pati in due decreti; questo al fine di non dover trattare singolarmente gli Stati proposti. Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica, inoltre, è stato modificato in modo da renderlo applicabile anche agli Stati partner che in futuro aderiranno allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

4.1 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni

relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 1° gennaio 2026 Il primo decreto federale comprende tutti gli Stati che hanno assunto l’impegno vinco- lante di attuare il CARF, sono rilevanti per il settore delle cripto-attività (in quanto ospi- tano CASP tenuti alla comunicazione o fungono da «cripto hub» rilevanti a livello mon- diale), oppure hanno un atteggiamento favorevole alle cripto-attività. Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Ac- cordo SAI Cripto-attività che gli Stati che sono oggetto del presente progetto e soddi- sfano i requisiti dell’OCSE devono essere inclusi nell’elenco degli Stati partner con cui la Svizzera intende attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-atti- vità (art. 1 lett. a AP-DF). Inoltre il Parlamento conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire la data a partire dalla quale le informazioni relative a cripto-attività sono scambiate automati- camente con gli Stati partner interessati, nel momento in cui questi soddisfano i requisiti dell’OCSE (art. 1 lett. b AP-DF). Soltanto con l’attivazione bilaterale dello scambio au- tomatico di informazioni i CASP saranno tenuti a raccogliere informazioni sulle transa- zioni rilevanti degli utenti di cripto-attività fiscalmente residenti in Stati partner secondo il CARF e a comunicarle alle autorità competenti. Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)11, il Parlamento autorizza l’inclusione degli Stati rilevanti nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività, depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, mediante decreto federale semplice, non sottostante a referendum.

4.2 Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni

relative a cripto-attività con Stati partner negli anni successivi Il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività con Stati partner potenzialmente rilevanti in futuro è equivalente nel contenuto al decreto federale precedente. Esso demanda al Parlamento la decisione di principio se tali Stati, che attualmente vietano o disciplinano in maniera restrittiva le cripto-atti- vità, vadano presi in considerazione sin da ora in vista di una loro possibile futura aper- tura a questo settore. Poiché il secondo decreto federale presenta la struttura del primo, si può fare integral- mente riferimento alle spiegazioni contenute al numero 4.1.

4.3 Decreto federale concernente la modifica del meccanismo di verifica

Gli esiti di tale verifica devono essere riassunti in un rapporto all’attenzione delle com- missioni parlamentari competenti. Per motivi di coerenza, appare ragionevole sottoporre gli Stati partner per il CARF agli stessi meccanismi di controllo cui sono sottoposti gli Stati partner per lo scambio auto-

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matico di informazioni relative a conti finanziari. In vista dell’esecuzione dello scambio annuale automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner appro- vati dal Parlamento e notificati dal Consiglio federale, il meccanismo di verifica intro- dotto dal Parlamento nel 2017 per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari dovrà essere applicabile in futuro anche agli Stati partner per lo scambio au- tomatico di informazioni relative a cripto-attività. In questo modo, prima dello scambio di dati il Consiglio federale verificherà nuovamente se gli Stati partner soddisfano i re- quisiti dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Se necessario, il Consiglio federale può adottare le misure previste dall’Accordo, come per esempio sospendere lo scambio di dati nei confronti di uno Stato partner inadempiente. Nell’ottica dell’attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-atti- vità si renderà indispensabile una verifica attenta e precisa di ciascuno Stato partner così da garantire che quelli interessati soddisfino tutti i requisiti dell’OCSE. Per questo motivo il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari da parte degli Stati partner deve essere applicabile anche allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Per un’attuazione più efficace ed efficiente del meccanismo di verifica si propongono i diversi adeguamenti, esposti di seguito. Queste misure garantiscono un flusso di infor- mazione continua attraverso una procedura agile in grado di sgravare il Consiglio fede- rale e l’Amministrazione ma anche le commissioni parlamentari. La revisione totale del decreto federale concernente il meccanismo di verifica sarà quindi a sua volta sottoposta al Parlamento. Titolo Il titolo del decreto federale è modificato per tenere conto dell’estensione del campo di applicazione alle cripto-attività.

Art. 1 Nei capoversi 1 e 2 è inserito il riferimento all’Accordo SAI Cripto-attività e al Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI Cripto-attività. Il decreto prevede ora inoltre esplicitamente che le verifiche siano eseguite sulla base delle informazioni dell’OCSE. La verifica secondo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività prevede i seguenti criteri: (i) esistenza di basi giuridiche efficaci, contenenti i principi dello scam- bio automatico di informazioni (riservatezza, specialità); (ii) garanzia della riservatezza e delle salvaguardie per la sicurezza dei dati scambiati; (iii) rete di Stati partner ade- guati; (iv) nessuna comunicazione negativa pervenuta al Segretariato dell’Organo di coordinamento; (v) nessuna circostanza incompatibile con l’ordine pubblico (svizzero); (vi) nessuna grave violazione dei diritti umani contestualmente allo scambio di informa- zioni. I criteri di verifica sono formulati in termini generali e assicurano che i principi dell’assi- stenza amministrativa in materia fiscale e dello scambio di informazioni tra autorità competenti statuiti dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa possano essere verificati. Nonostante l’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività si fondino su concezioni diverse per quanto riguarda le informazioni da scambiare, i 13/18

criteri del meccanismo di verifica colgono il senso di entrambe le regolamentazioni e sono pertanto applicabili in entrambi i casi. Il capoverso 3 precisa che la verifica degli Stati partner avviene, come finora, in funzione dei rischi. Per determinare se uno Stato partner rappresenti un rischio per lo scambio automatico di informazioni si fa riferimento alle informazioni fornite dall’OCSE e alle va- lutazioni del Dipartimento federale degli affari esteri. Se le informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività devono essere scambiate con uno Stato partner per la prima volta, prima dello scambio di dati lo Stato partner in questione viene sottoposto a una verifica approfondita. Il capoverso 4 precisa che in caso di dubbio sulla conformità allo standard dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte di uno Stato partner, oppure se l’OCSE ha disposto misure nei confronti di uno Stato, il DFF deve effettuare in proprio ulteriori accertamenti. A tale scopo attinge primariamente alle analisi e alle informazioni dell’OCSE, che si sono dimostrate particolarmente affidabili e complete. Se per determi- nati Stati partner dovessero sussistere indizi di problemi nell’applicazione dello scambio automatico di informazioni (ad es. difficoltà giuridiche o tecniche nell’attuazione, incidenti legati alla sicurezza dei dati, violazioni dei diritti umani in relazione allo scambio automa- tico di informazioni), la situazione andrebbe chiarita nel quadro di una verifica approfon- dita che tenga conto di tutte le fonti possibili. Si osserva che il meccanismo di verifica non funge a una valutazione generale dello stato di diritto o dei diritti umani negli Stati partner, ma si limita a una verifica della conformità dell’attuazione normativa e pratica dello scambio automatico di informazioni allo standard secondo lo scopo degli Accordi.

Art. 2 Il capoverso 1 prevede che, prima di procedere allo scambio di informazioni, il DFF in- formi le commissioni parlamentari competenti sui risultati delle verifiche, sugli sviluppi rilevanti e su eventuali misure che la Svizzera ha adottato o intende adottare nei con- fronti di uno Stato partner. Secondo il capoverso 2 gli eventi che possono o potrebbero avere un impatto significa- tivo sullo scambio automatico di informazioni (ad es. situazioni in uno Stato partner che violano l’ordine pubblico svizzero oppure un incidente legato alla sicurezza dei dati in uno Stato partner che avrebbe ripercussioni sulla Svizzera) devono essere comunicati immediatamente alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 3 Il Consiglio federale deve ora presentare ogni quattro anni alle commissioni parlamentari competenti un rapporto sui risultati delle verifiche. Si tratta di una consultazione secondo l’articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002 12 sul Parlamento, all’interno della quale le commissioni possono formulare raccomandazioni sia su caso specifico sia in vista di verifiche future. Concrete irregolarità che possono condurre alla sospensione di uno scambio automa- tico di informazioni nei confronti di uno Stato partner inadempiente dovrebbero com- portare anche la sospensione dell’altro scambio automatico di informazioni. Questo principio è giustificato oggettivamente, dal momento che entrambe le forme di scambio

12 RS 171.10 14/18

automatico di informazioni si fondano sulla Convenzione sull’assistenza amministrativa e sui suoi principi, che trovano applicazione nei criteri di verifica. In caso di violazioni della riservatezza e della sicurezza dei dati si partirebbe dunque dal presupposto che le informazioni scambiate nel quadro di entrambi gli Accordi SAI siano interessate allo stesso modo. Lo stesso dicasi per circostanze che comportano la sospensione dello scambio di dati in virtù della clausola dell’ordine pubblico, poiché è improbabile che tali circostanze vengano accertate soltanto per una delle due forme di scambio, quanto che abbiano piuttosto un impatto sullo scambio di informazioni a fini fiscali in generale. Accordi sullo scambio di informazioni quali la Convenzione sull’assistenza amministra- tiva e l’articolo 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE (e i rispettivi commentari13) prevedono che gli Stati non siano tenuti a trasmettere informazioni la cui pubblicazione o il cui utilizzo violerebbero l’ordine pubblico. Questo principio è riconosciuto tanto dall’Accordo SAI Cripto-attività quanto dall’Accordo SAI Conti finanziari. Nel commento al paragrafo 1 della sezione 5 si afferma che le informazioni non devono essere tra- smesse a un altro Stato se la loro trasmissione viola l’ordine pubblico dello Stato che trasmette le informazioni, e che uno Stato partner può pretendere che le informazioni trasmesse non vengano utilizzate o pubblicate nel quadro di procedure che potrebbero concludersi nell’imposizione o nell’esecuzione della pena di morte o di altre gravi vio- lazioni dei diritti umani, quali la tortura (ad es. in caso di verifiche fiscali motivate da persecuzione politica, razziale o religiosa), laddove lo scambio di informazioni violasse l’ordine pubblico dello Stato che le trasmette.

Art. 4 Il meccanismo di verifica è sottoposto a una revisione totale, di conseguenza il vigente decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garan- tisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni re- lative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 è abrogato.

5 Ripercussioni

Le ripercussioni del presente progetto non vanno oltre a quelle previste dal progetto concernente le basi giuridiche internazionali e nazionali che si trova in consultazione. Informazioni dettagliate al riguardo possono pertanto essere desunte dal rapporto espli- cativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge fede- rale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto volto a determinare gli Stati partner per il CARF non ha ripercussioni sugli impegni internazionali in essere della Svizzera, in particolare sulle convenzioni per evi- tare le doppie imposizioni concluse con gli Stati partner con cui viene introdotto lo scam- bio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

13 Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 | READ online (oecd-ili- brary.org) 15/18

La Convenzione sull’assistenza amministrativa è la base giuridica dello scambio di in- formazioni su domanda secondo lo standard dell’OCSE in virtù della quale, se è appli- cabile, le informazioni relative a cripto-attività fiscalmente rilevanti possono essere scam- biate con tutti i nuovi Stati partner anche su domanda. Altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.

6.2 Costituzionalità

Al pari dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche lo scam- bio automatico di informazioni relative a cripto-attività costituisce un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i re- quisiti costituzionali previsti dall’articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella legge federale del 18 di- cembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e lo scambio automatico di informazioni è una misura opportuna e necessaria per ga- rantire la conformità fiscale degli utenti di cripto-attività svizzeri ed esteri, il riconosci- mento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la ga- ranzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione. Per ulteriori dettagli si rimanda al rapporto esplicativo per la consultazione relativa all’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché alla modifica della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

6.3 Forma dell’atto

I decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività devono essere approvati dall’As- semblea federale mediante decreto federale semplice, che in quanto tale non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.). In mancanza di una base legale che determini gli Stati partner con cui introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività dal 2026, questi devono essere approvati dal Parlamento per mezzo di decreti federali semplici. Se non contengono norme di diritto, i decreti federali semplici sono ammessi anche se non è fatta esplicita menzione in una legge federale. In questo caso, la forma del decreto federale semplice è sancita direttamente dalla Costituzione federale. Ai fini del CARF, il Parlamento approverà pertanto gli Stati partner per lo scambio automatico di informa- zioni relative a cripto-attività mediante decreti federali semplici conformemente all’arti- colo 163 capoverso 2 Cost. anche se tale forma non è espressamente menzionata nella LSAI. Ciò non pone problemi, poiché la determinazione degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è soltanto un atto di applicazione del diritto.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa. 16/18

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-

scale Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autono- mia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

6.6 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

6.7 Protezione dei dati

Il Forum globale ha effettuato la verifica della riservatezza e delle misure per la sicurezza dei dati scambiati («confidentiality and data safeguard-assessment») prima dello scam- bio di dati in 114 Stati partner. Si tratta di verifiche approfondite effettuate sulla base dei criteri di riferimento e della metodologia specifica. 14 Gli Stati partner per i quali, a seguito delle verifiche, non sono state formulate raccomandazioni o le raccomandazioni che sono state formulate non sono vincolanti (perché si limitano a indicare il potenziale di miglioramento) soddisfano i requisiti dello scambio automatico reciproco di informazioni relative a cripto-attività. Gli Stati partner il cui dispositivo di sicurezza dei dati presenta lacune importanti, per le quali hanno ricevuto raccomandazioni vincolanti, possono par- tecipare soltanto allo scambio automatico di informazioni non reciproco, sempre che non abbiano proceduto a miglioramenti sostanziali validati dal Forum globale. In questo modo l’Accordo SAI Cripto-attività assicura che ottengano informazioni soltanto quegli Stati partner che sono in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in conformità allo standard e di assicurare in particolare la riservatezza e la sicurezza dei dati scambiati. Poiché gli Stati e i territori partecipanti pongono requisiti differenti in materia di protezione dei dati, lo standard prevede tra l’altro che gli Stati partner possano imporre il rispetto delle leggi nazionali in materia di protezione dei dati quale requisito vincolante per l’at- tuazione dello scambio automatico di informazioni. A tal fine devono comunicare tali re- quisiti al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Nell’ambito dell’attivazione bilate- rale dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner si impegnano ad adem- piere i requisiti di protezione dei dati menzionati nella comunicazione dello Stato interes- sato. Diversi Stati proposti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto- attività non sono inclusi nell’elenco del Consiglio federale degli Stati che offrono una protezione adeguata dei dati (allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 15 sulla prote- zione dei dati). La trasmissione di dati personali nel quadro dello scambio automatico di informazioni può essere ugualmente considerata se la protezione dei dati è garantita

adeguatamente attraverso uno degli strumenti previsti dall’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2020 16 sulla protezione dei dati (LPD). Nel caso dello scambio automatico di informazioni, la protezione dei dati può essere garantita adegua- tamente da un trattato internazionale (aggiuntivo). Questo meccanismo, insito all’ac- cordo, equivale a un accordo sulla protezione dei dati secondo l’articolo 6 LSAI, che garantisce almeno un livello di protezione adeguato ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a LPD. A tal fine, in relazione al metodo di cui alla sezione 7 paragrafo 1

14 Cfr. confidentiality-data-safeguards-assessments-tor.pdf (oecd.org).

15 RS 235.11 16 RS 235.1

lettera d dell’Accordo SAI Cripto-attività, la Svizzera depositerà al Segretariato dell’Or- gano di coordinamento una notifica in merito alla protezione dei dati. Come per lo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari, 17 la notifica definisce i principi in materia di protezione dei dati e, in particolare, il diritto della persona interessata di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati, così come il diritto a un ricorso giurisdi- zionale. Uno Stato che include la Svizzera nel proprio elenco di Stati partner per lo scam- bio automatico di informazioni si impegna in modo vincolante a rispettare a livello bilate- rale le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati indicate nella notifica.

17 RU 2017 3533 18/18

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