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Berna, 12 giugno 2026

Modifica della legge sulle lingue

Rapporto esplicativo per l’avvio della proce- dura di consultazione

Compendio

La revisione della legge sulle lingue mira a garantire anche in futuro l’armoniz- zazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo, conformemente al mandato della Confederazione e dei Cantoni di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche e di provvedere a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Sottolinea inoltre il ruolo delle lin- gue nazionali per la coesione del nostro Paese. La consultazione avviene in via precauzionale. Qualora l’armonizzazione dovesse fallire, il Consiglio federale vuole poter presentare immediatamente delle proposte al Parlamento. Se invece i Cantoni continueranno ad attuare la strategia comune per l’insegnamento delle lingue, non sarà necessario modificare la legge.

Situazione iniziale

Il plurilinguismo è una caratteristica distintiva della Svizzera. È parte dell’identità nazio- nale, rafforza la coesione interna attraverso la valorizzazione della diversità linguistica e culturale e contribuisce alla buona reputazione della Svizzera all’estero. L’articolo 70 della Costituzione federale (Cost.) esprime a chiare lettere l’importanza del plurilingui- smo e conferisce un ampio mandato di politica linguistica alla Confederazione e ai Can- toni, entrambi responsabili di tutelare e promuovere le lingue nazionali nonché di in- centivare la comprensione fra le comunità linguistiche. A questo scopo assume parti- colare importanza l’insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell’obbligo. Nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni devono collaborare fra loro e con la Con- federazione per garantire un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo sviz- zero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armoniz- zazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie (art. 62 cpv 4 Cost). I Cantoni hanno concretizzato il mandato costituzionale con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS), il quale definisce le modalità di attuazione dell’armonizzazione. Il concordato HarmoS ha validità imme- diata per i Cantoni aderenti, ma, in virtù del mandato costituzionale, ha un effetto indi- retto anche sui Cantoni che non vi hanno aderito. I requisiti fissati dal concordato Har- moS per l’insegnamento delle lingue si basano sulla Strategia linguistica adottata dai Cantoni nel 2004, la quale prevede l’apprendimento di due lingue straniere – una se- conda lingua nazionale e l’inglese – a partire dalla scuola elementare. Questa soluzione è frutto di un delicato compromesso politico tra le regioni linguistiche e ha contribuito a rafforzare la fiducia e l’affidabilità reciproca, a rendere più permeabile lo spazio forma- tivo svizzero e a sancire l’importanza delle lingue nazionali nella formazione scolastica. In numerosi Cantoni della Svizzera tedesca sono attualmente al vaglio diversi interventi parlamentari che chiedono di rinviare l’insegnamento del francese al livello secondario I o di rendere in generale più flessibile l’insegnamento delle lingue modificando le dispo-

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sizioni del Concordato HarmoS. Mandati vincolanti sono stati conferiti ai governi di cin- que Cantoni. Se alcuni Cantoni dovessero abbandonare la Strategia linguistica adot- tata congiuntamente e le decisioni prese in merito alla sua attuazione, ciò comporte- rebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi di armonizzazione. Non solo: questo metterebbe a rischio la comprensione tra le comunità linguistiche e, di conseguenza, anche la coesione nazionale. Per attuare quanto richiesto dai rispettivi Parlamenti, i Cantoni di cui sopra dovrebbero uscire dal concordato HarmoS. Un fallimento dell’ar- monizzazione avrebbe quindi pesanti ripercussioni non solo sulla politica linguistica, ma anche sul funzionamento del sistema educativo svizzero. Secondo il Consiglio fe- derale, le ragioni di politica istituzionale e di politica linguistica invocate in questo con- testo devono essere suffragate da prescrizioni armonizzate a sostegno delle lingue nazionali.

Contenuto del progetto

Alla luce di questi sviluppi e del fatto che i governi di diversi Cantoni hanno già ricevuto mandato di abolire l’insegnamento del francese nella scuola elementare, il Consiglio federale ritiene che l’armonizzazione del settore scolastico sia a rischio e che pertanto sia opportuno porre in consultazione delle proposte di legislazione federale. La necessità di un intervento da parte della Confederazione deriva, da un lato, dalla responsabilità politica di garantire la comprensione fra le comunità linguistiche e, dall’altro, dal dovere politico di armonizzare il settore scolastico e garantire la permea- bilità dello spazio formativo svizzero. Proprio per un Paese come la Svizzera, plurilin- gue e fondato sulla volontà, è fondamentale che la popolazione possa comunicare nelle lingue nazionali al di là dei confini linguistici. Ciò presuppone il rispetto delle minoranze linguistiche e la tutela della diversità linguistica. La padronanza delle lingue nazionali, inoltre, è un fattore importante per l’avanzamento professionale. La consultazione per la modifica della legge sulle lingue avviene a titolo precauzionale e serve a esaminare in tempo utile diverse possibilità di soluzione. Le varianti proposte tengono conto delle competenze cantonali in materia di insegnamento e delle diffe- renze tra le regioni linguistiche. Se, nel frattempo, i Cantoni dovessero attuare la Stra- tegia linguistica astenendosi dal prendere decisioni che si discostano dai principi in essa formulati, non sarebbe più necessario modificare la legge. In tal caso, il Consiglio federale si asterrebbe dal presentare un progetto al Parlamento.

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Sommario

1 Situazione iniziale ..............................................................................................5

1.1.1 Armonizzazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola

dell’obbligo ................................................................................................5 1.1.2 Stato di attuazione dell’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue ...7 1.2 Normativa vigente .....................................................................................9 1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta ..................................................9

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché

con le strategie del Consiglio federale.....................................................12 2 Punti essenziali del progetto ..........................................................................12 3 Analisi e valutazione delle varianti .................................................................14 4 Ripercussioni ...................................................................................................17 4.1 Ripercussioni per la Confederazione.......................................................17 4.2 Ripercussioni per i Cantoni......................................................................17 4.3 Ripercussioni per l’economia...................................................................18 4.4 Ripercussioni per la società.....................................................................18 4.5 Ripercussioni sull’ambiente .....................................................................18 4.6 Altre ripercussioni ....................................................................................18 5 Aspetti giuridici ................................................................................................19 5.1 Costituzionalità ........................................................................................19 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....................19 5.3 Confronto con il diritto europeo ...............................................................19 5.4 Forma dell’atto.........................................................................................19 5.5 Subordinazione al freno alle spese .........................................................20 5.6 Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale ......................................................................................................20 5.7 Conformità alla legge sui sussidi .............................................................20 5.8 Delega di competenze legislative ............................................................20 5.9 Protezione dei dati...................................................................................20

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1.1 Armonizzazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo

Nella Svizzera plurilingue l’apprendimento delle lingue a scuola riveste tradizional- mente una grande importanza. I primi Cantoni introdussero l’insegnamento del fran- cese o del tedesco nella scuola elementare già dagli anni Settanta del secolo scorso. Nel 1975 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) raccomandò ai Cantoni di fissare al quarto o quinto anno scola- stico l’inizio dell’insegnamento di una seconda lingua straniera 1. Negli anni Novanta emerse la necessità di elaborare una nuova concezione per l’inse- gnamento delle lingue. Tra i fattori scatenanti vi furono, da un lato, le nuove conoscenze acquisite dalla ricerca sull’apprendimento e la didattica delle lingue e, dall’altro, il fatto che alcuni Cantoni stavano pianificando di anticipare lo studio dell’inglese alla scuola elementare (sull’esempio del Cantone di Zurigo e del suo «Schulprojekt 21»). Nel 2001 la CDPE emanò ulteriori raccomandazioni che però non furono attuate in ragione dei disaccordi sull’ordine in cui introdurre le diverse lingue nell’insegnamento. Nel 2004 la CDPE elaborò infine una «Strategia nazionale finalizzata all’ulteriore svi- luppo dell’insegnamento delle lingue in Svizzera» (di seguito: «Strategia linguistica 2004») 2, la quale prevede l’apprendimento di due lingue straniere – una seconda lingua nazionale e l’inglese – a partire dalla scuola elementare. Stabilisce inoltre che la prima lingua straniera debba essere insegnata al più tardi dal terzo anno scolastico (Har- moS 5) e la seconda al più tardi dal quinto anno (HarmoS 7). Per questo la strategia è comunemente denominata «modello 5/7» 3. L’ordine di introduzione delle varie lingue d’insegnamento è coordinato all’interno di ciascuna regione linguistica. In questo contesto, statuire l’insegnamento delle lingue nella scuola elementare è di fondamentale importanza. A questo livello gli allievi non sono ancora stati selezionati per i percorsi di formazione successivi e quindi l’insegnamento è uguale per tutti. Inse- rire la seconda lingua prima della fine delle elementari garantisce che tutti i bambini e le bambine, per almeno una parte della scuola obbligatoria, vengano a contatto con questa lingua e con la cultura che rappresenta. E ciò avviene in un contesto educativo in cui i risultati e le valutazioni non sono ancora rilevanti come nei livelli scolastici suc- cessivi.

1 Raccomandazioni e decisioni del 30 ottobre 1975 concernenti l’introduzione, la riforma e il coordinamento sul piano didattico della seconda lingua nazionale per tutti gli allievi nell’obbligo scolastico. 2 Insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo: strategia della CDPE e piano di lavoro per il coordinamento nazionale. Decisione dell’As- semblea plenaria della CDPE del 25 marzo 2004. 3 Con il concordato HarmoS (Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria) diventano obbligatori due anni di scuola dell’infanzia (ciclo di entrata). Il livello elementare dura quindi otto anni, il livello secondario di regola tre. Per una migliore comprensione, nel presente rapporto il numero di anni scolastici è indicato sia secondo il sistema tradizionale sia secondo il sistema HarmoS.

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La revisione costituzionale del 2006 crea uno «spazio formativo» omogeneo Le disposizioni ridefinite nella modifica costituzionale del 2006 creano uno «spazio for- mativo svizzero» omogeneo (art. 61a Cost.) che garantisce un’elevata qualità della for- mazione rendendo permeabile il sistema e favorendo la mobilità della popolazione. Le nuove disposizioni costituzionali definiscono i parametri fondamentali che devono es- sere armonizzati in tutta la Svizzera e stabiliscono come raggiungere tale obiettivo. La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme, nell’ambito delle rispettive compe- tenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Spetta ai Cantoni a compiere sforzi di coordinamento per armonizzare a livello nazionale il settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi. Se gli sforzi di coordina- mento non sfociano in un’armonizzazione, la Confederazione emana le norme neces- sarie (art. 62 cpv. 4 Cost.). I Cantoni hanno concretizzato il mandato costituzionale con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) 4 di 2007, il quale definisce le modalità di attuazione del mandato di armonizzazione. Il concordato Har- moS contiene disposizioni in merito alla durata e agli obiettivi dei livelli di formazione, all’insegnamento delle lingue, ai blocchi orari e alle strutture diurne.

I principi della Strategia linguistica del 2004 integrati nel concordato HarmoS L’insegnamento delle lingue è disciplinato all’articolo 4 del concordato HarmoS e si fonda sui principi della Strategia linguistica del 2004: 1 La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 3° anno di scuola

(Harmos 5) 5 e la seconda al più tardi a partire dal 5° anno (Harmos 7), ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto stabilito dall’articolo 6. Una delle due lingue straniere è una seconda lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono equivalenti. I Can- toni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente dispo- sizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle lingue straniere. 2 Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale

è proposta durante la scuola obbligatoria.

4 Accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS). Commento. Istoriato e prospet- tive. Strumenti. Berna 2011. 5 L’articolo 6 del concordato HarmoS stabilisce i parametri strutturali della scuola dell’obbligo: il livello elementare dura otto anni (scuola dell’in- fanzia e ciclo di entrata compresi); il livello secondario I dura di regola tre anni. Nel presente rapporto esplicativo, gli anni di scuola sono contati secondo il metodo tradizionale; le citazioni sono pertanto adeguate di conseguenza.

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3 L’ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regio-

nale. I criteri di qualità e di sviluppo di questo insegnamento s’iscrivono nel con- testo della strategia globale adottata dalla CDPE. Il Concordato Harmos è entrato in vigore il 1° agosto 2009. Ha validità immediata per i Cantoni aderenti (attualmente 15), ma, in virtù del mandato costituzionale, ha un effetto indiretto anche sui Cantoni che non vi hanno aderito (vedi numero 1.3, parte intitolata «Necessità d’intervento»).

La CDPE stabilisce gli obiettivi formativi nazionali All’articolo 7 il concordato HarmoS stabilisce che «allo scopo d’armonizzare gli obiettivi dell’insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di forma- zione». Questi standard (chiamati anche «obiettivi formativi nazionali») sono alla base dei piani di studio delle diverse regioni linguistiche della Svizzera (il «Lehrplan 21» per la Svizzera tedesca, il «Plan d’études romand» per la Svizzera francese e il «Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese» per il Cantone Ticino) e dei mezzi d’insegna- mento utilizzati concordato HarmoS Nel 2011 la CDPE ha adottato obiettivi formativi nazionali per quattro aree disciplinari della scuola obbligatoria (lingua di scolarizzazione, lingue seconde o straniere, mate- matica e scienze naturali). Tali obiettivi descrivono le competenze fondamentali che gli allievi devono acquisire nella lingua di scolarizzazione, nelle lingue straniere, in mate- matica e nelle scienze naturali al termine del sesto e del nono anno di scuola 6. Gli obiettivi formativi nazionali sono vincolanti per tutti i Cantoni.

1.1.2 Stato di attuazione dell’armonizzazione dell’insegnamento delle lingue

Nella Svizzera tedesca, l’introduzione del modello 5/7 ha suscitato a più riprese discus- sioni controverse, in particolare nel 2006 e poi dal 2015 e il 2018. Sono stati presentati interventi parlamentari e iniziative popolari che chiedevano l’insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola elementare. Alla fine, però, questi tentativi di discostarsi dalla Strategia linguistica non hanno avuto successo poiché in tutti i Cantoni sia il par- lamento che il popolo si sono espressi a favore del modello 5/7. La CDPE ha fatto il punto sull’armonizzazione della scuola obbligatoria in due rapporti, pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2019 7. In entrambi afferma che l’armonizza- zione è a buon punto, sia nei Cantoni aderenti al concordato HarmoS sia in quelli non aderenti: la Strategia linguistica 2004 è ormai applicata in quasi tutti i Cantoni. Fanno eccezione il Cantone Ticino, che prevede l’insegnamento di tre lingue straniere nella scuola elementare, e il Cantone di Appenzello, l’unico a mantenere una sola lingua straniera per questo ciclo scolastico.

6 Per le lingue straniere: Competenze fondamentali per le lingue seconde. Standard nazionali di formazione. Approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE il 16 giugno 2011 (http://edudoc.ch/record/96781/files/grunddkomp_fremdsprachen_.pdf; ultima consultazione: 30 dicembre 2025). 7 Bilancio 2015/2019: Armonizzazione degli elementi fondamentali fissati nella Costituzione (art. 62 cpv. 4 Cost.) per la scuola obbligatoria, Berna, 2015/2019.

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In tutti i Cantoni della Svizzera francese, il tedesco è insegnato dal terzo (HarmoS 5) e l’inglese dal quinto anno di scuola (HarmoS 7). I Cantoni sul confine linguistico (BE, BL, BS, SO, FR, VS) iniziano con il francese dal terzo anno scolastico, mentre l’inglese viene insegnato dal quinto anno. Gli altri Cantoni della Svizzera tedesca iniziano di re- gola con l’inglese dal terzo e con il francese dal quinto anno della scuola elementare. Il Cantone trilingue dei Grigioni insegna una seconda lingua cantonale (tedesco, ita- liano o romancio) a partire dal terzo anno scolastico e l’inglese dal quinto.

Vari interventi parlamentari nei Cantoni minacciano l’armonizzazione Nonostante le prescrizioni in materia siano chiare (Strategia linguistica 2004, concor- dato HarmoS 2007, obiettivi formativi 2011), alcuni interventi parlamentari depositati di recente in diversi Cantoni della Svizzera tedesca chiedono di abbandonare il modello 5/7. Citando motivazioni di carattere pedagogico (priorità alla lingua di scolarizzazione, sovraccarico degli allievi, inefficacia dell’insegnamento precoce delle lingue, carenza di personale docente adeguatamente formato, didattica discutibile), si chiede che al livello elementare sia insegnata una sola lingua straniera, e questa lingua straniera è, dai più, esplicitamente o implicitamente ritenuta l’inglese. Il 24 marzo 2025, il parlamento del Cantone di Appenzello Esterno ha adottato una mozione che incarica il Consiglio di Stato di creare la base giuridica necessaria per garantire che il francese sia insegnato solo a partire dal livello secondario. Mandati analoghi (mozioni, postulati) sono stati nel frattempo deliberati dai parlamenti dei Can- toni di Zurigo (1° settembre 2025), San Gallo (17 settembre 2025), Soletta (11 novem- bre 2025), Svitto (11 febbraio 2026), Sciaffusa (16 marzo 2026) e Turgovia (1° aprile 2026). Anche nel Cantone di Basilea Campagna è stata lanciata un’iniziativa popolare dal titolo «Zwei Fremdsprachen an der Primarschule sind zu viel» (due lingue straniere alla scuola elementare sono troppe). Nella Svizzera francese e italiana non sono invece stati presentati interventi parlamentari in questo senso. Al contrario, i parlamenti di al- cuni Cantoni della Svizzera romanda hanno approvato risoluzioni contro il rinvio dell’in- segnamento del francese al livello secondario I (FR, JU, NE). Le indagini svolte dalla CDPE tra i Cantoni hanno inoltre rivelato che molti di essi pre- vedono possibilità di esonero dallo studio del francese e/o dell’inglese al livello secon- dario I. In alcuni, ad esempio, queste lingue possono essere scelte come materie op- zionali, non obbligatorie, al nono anno, o possono essere del tutto stralciate dal curri- culum del livello secondario I per gli allievi che hanno maggiori difficoltà in termini di prestazioni scolastiche. Otto Cantoni prevedono la possibilità di rinunciare alla seconda lingua straniera solo al nono anno ((AG, AR, BL, LU, NW OW, UR, ZH), cinque all’ot- tavo e al nono (AI, SG, SH, TG, ZG), due addirittura in tutti e tre gli anni del livello secondario I (GL, SZ). L’esonero dallo studio della seconda lingua straniera non è tut- tavia espressamente previsto dal concordato HarmoS.

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1.2 Normativa vigente

I principi sanciti nella Strategia linguistica 2004 e nel concordato HarmoS sono stati integrati – in forma generale – nella legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing) 8. L’ar- ticolo 15 capoverso 3 di questa stessa legge stabilisce che gli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, debbano avere competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazionale e in un’altra lingua straniera. La legge, tuttavia, non fissa né l’ordine delle lingue da insegnare, né a partire da quando introdurre l’insegnamento delle lingue straniere e nemmeno il livello di competenza da raggiungere entro la fine della scuola obbligatoria. La disposizione, che è frutto di ampie discussioni a livello di commissione parlamentare e di assemblea plenaria, recita quanto segue:

3 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano

per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche in almeno una seconda lingua nazio- nale e in un’altra lingua straniera. L’insegnamento delle lingue nazionali tiene conto degli aspetti culturali di un paese plurilingue. Si tratta di una soluzione di compromesso trovata grazie alla stretta collaborazione con la CDPE. Il testo si orienta – pur senza farvi esplicito riferimento – alla Strategia lingui- stica 2004 e al concordato HarmoS (all’epoca in fase di consultazione). Come la rela- tiva disposizione del concordato HarmoS (art. 4 cpv. 1), anche la LLing esige che l’in- segnamento delle lingue nazionali tenga conto degli aspetti culturali di un Paese pluri- lingue. Con questa precisazione, il legislatore ha voluto esprimere che l’insegnamento delle lingue nella scuola obbligatoria deve perseguire obiettivi non soltanto linguistici, ma anche politici, tesi alla comprensione reciproca, dato che l’apprendimento di un’altra lingua nazionale favorisce anche l’acquisizione di competenze culturali e lo scambio fra le comunità linguistiche.

1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta

Interventi parlamentari a livello federale Gli ultimi sviluppi nei Cantoni sono sfociati in una serie di interventi parlamentari a par- tire dal giugno del 2025: le interpellanze Piller Carrard (25.3587) e Candinas (25.3766) esortano il Consiglio federale a valutare la situazione e le necessità di intervento, men- tre le interpellanze Brizzi (25.4330) e Brenzikofer (25.4302) chiedono informazioni sullo stato dei programmi di scambio (per insegnanti, allievi, persone in formazione profes- sionale) attuati dalla Confederazione. La mozione Prelicz-Huber (25.3772) ritiene ne- cessario un piano di misure per le lingue nazionali. I postulati Christ (25.4009) e Weber (25.4079) incaricano invece il Consiglio federale di fornire una panoramica della forma- zione dei docenti di lingue straniere nonché dei programmi, dei contenuti e degli obiet- tivi nell’insegnamento delle lingue. La mozione Hurni (25.4017), a sua volta, esorta il Consiglio federale ad adottare le misure legislative necessarie per rendere obbligatorio l’apprendimento di una seconda lingua nazionale in tutti i Cantoni a partire dalla scuola

8 RS 441.1

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elementare. Infine, l’iniziativa parlamentare Cottier (25.466) propone di modificare la LLing (art. 15 cpv. 3) specificando che «almeno una lingua nazionale deve essere in- segnata come lingua straniera nel corso della scuola dell’obbligo del livello primario».

Dichiarazione della CDPE sul coordinamento dell’insegnamento delle lingue Anche la CDPE segue con attenzione e preoccupazione gli attuali sviluppi politici. Il 31 ottobre 2025 ha adottato una dichiarazione sul coordinamento dell’insegnamento delle lingue in tutta la Svizzera, nella quale ribadisce l’intenzione di garantire tale coor- dinamento in attuazione del mandato di armonizzazione (art. 62 cpv. 4 Cost.). La CDPE afferma che la Svizzera, in quanto nazione fondata sulla volontà, deve investire nella coesione nazionale. Uno strumento importante è il contatto precoce con una se- conda lingua nazionale e con le culture delle regioni linguistiche del Paese. Perciò oc- corre migliorare l’apprendimento delle lingue potenziando le attività di scambio. La CDPE ritiene inoltre necessario adeguare gli obiettivi formativi e i programmi d’inse- gnamento.

La posizione del Consiglio federale Tra il 2013 e il 2015, diversi interventi parlamentari a livello federale hanno affrontato il tema dell’insegnamento delle lingue nazionali a scuola. La posizione del Consiglio fe- derale nei pareri formulati in risposta a tali interventi è che l’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo è di fondamentale importanza per promuovere e rafforzare il plurilinguismo e la comprensione tra le comunità linguistiche. Il governo federale ritiene che una seconda lingua nazionale debba essere insegnata dalle elementari fino al ter- mine del livello secondario I. Perciò incoraggia e sostiene i Cantoni nell’attuazione della Strategia linguistica 2004. In caso contrario, adempirebbe all’obbligo d’intervento che la Costituzione gli attribuisce. Nell’estate del 2016, il Consiglio federale ha ritenuto che l’obiettivo di armonizzare l’in- segnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo in tutte le regioni linguistiche fosse a rischio a causa degli sviluppi che si erano verificati all’epoca nei Cantoni (vedi nu- mero 1.1.2) e il 6 luglio 2016 ha avviato la consultazione per una modifica della LLing. Tale modifica prevedeva un’integrazione dell’articolo 15 LLing volta a sostenere l’ar- monizzazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo e a valorizzare il ruolo delle lingue nazionali. Il testo proponeva tre varianti di modifica. Il 16 marzo 2016 il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consulta- zione e constatato che, alla luce delle decisioni prese nel frattempo da alcuni Cantoni (SG, TG, ZH), non sussistevano più le premesse per un intervento della Confedera- zione. Ha quindi sospeso la revisione della LLing ma ha comunque incaricato il Dipar- timento federale dell’interno (DFI) di procedere a una nuova valutazione della situa- zione insieme ai Cantoni, qualora uno di essi dovesse discostarsi in maniera sostan- ziale dalla soluzione armonizzata per la questione linguistica.

Necessità di intervento La presente consultazione, la seconda in questo ambito, è motivata dagli sviluppi in atto in alcuni Cantoni, esposti in questo documento, che rimettono in questione l’inse- gnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare. La consultazione per la modifica della LLing avviene a titolo precauzionale e serve a esaminare in tempo

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utile diverse possibilità di soluzione. Se nel frattempo i Cantoni dovessero attuare la Strategia linguistica e astenendosi dal prendere decisioni che si discostano dai principi in essa formulati, non sarebbe più necessario modificare la legge. In tal caso, il Consi- glio federale rinuncerebbe a presentare un progetto al Parlamento. La necessità di un intervento da parte della Confederazione è motivata dalla politica linguistica, da cui emana la responsabilità di garantire la comprensione fra le comunità linguistiche della Svizzera, sia dalla politica educativa, che impone il dovere di armo- nizzare il settore scolastico onde garantire la permeabilità dello spazio formativo sviz- zero (politica educativa). − Comprensione fra le comunità linguistiche: la preservazione e la promozione del plurilinguismo fanno parte dell’identità nazionale svizzera. Sin dal preambolo, la Costituzione federale esprime la determinazione del popolo svizzero e dei Cantoni di «vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispetto reci- proci». Ciò si traduce in un compito congiunto di Confederazione e Cantoni, che devono impegnarsi a tutelare e promuovere il plurilinguismo e a rafforzare la com- prensione fra le diverse comunità linguistiche del Paese (art. 70 Cost.). L’insegna- mento delle lingue riveste un’importanza fondamentale per il plurilinguismo delle persone e per la loro capacità di comprendere la diversità linguistica e culturale della Svizzera. Per la coesione di una nazione fondata sulla volontà, la compren- sione reciproca nelle lingue nazionali è essenziale. L’insegnamento di queste lin- gue non è quindi una mera materia scolastica, ma è espressione del rispetto reci- proco tra le comunità linguistiche e rappresenta un pilastro dell’identità svizzera. Nel rapporto del 26 ottobre 2000 sull’iniziativa parlamentare 00.425 depositata da Didier Berberat («Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione»), la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha affermato che «una lingua è molto più di un mezzo di comunicazione: chi dice lingua, infatti, dice cultura. La lingua veicola il patrimonio spirituale, le emo- zioni e la sensibilità politica. Implica il contatto con i vicini e richiede rispetto, in particolare il rispetto della maggioranza verso le minoranze. Funge da ponte per- ché getta le basi per il dialogo. Per tutti questi motivi, la lingua ha una grande im- portanza simbolica. [...] Apprendere una lingua nazionale significa innanzitutto fa- miliarizzarsi con un’altra cultura nazionale e imparare a conoscere un altro modo di pensare e di vedere». Secondo la commissione, questo processo di apprendi- mento contribuisce enormemente alla coesione nazionale, il cemento invisibile che tiene unito il nostro Paese.» Soluzioni cantonali unilaterali – suscettibili di svantaggiare l’apprendimento di una seconda lingua nazionale, per esempio se nella scuola elementare l’unica lingua straniera insegnata fosse l’inglese – sarebbero problematiche per motivi di politica linguistica, in quanto metterebbero a rischio la coesione nazionale e la compren- sione fra le comunità linguistiche e sarebbero irrispettose nei confronti delle mino- ranze linguistiche e culturali. − Qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero: le disposizioni costituzionali in materia di formazione obbligano la Confederazione e i Cantoni a cooperare e a coordinarsi. In particolare, spetta loro provvedere a un’elevata qualità e permeabi- lità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Affinché questi obiettivi

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siano raggiunti, i Cantoni sono tenuti ad armonizzare il settore scolastico, in parti- colare per quanto riguarda gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non permettono di definire obiettivi formativi comuni, la Confederazione emana le norme necessarie (art. 62 cpv. 4 Cost.). Con il concordato HarmoS e gli obiettivi formativi sviluppati congiuntamente, i Can- toni adempiono il loro mandato costituzionale di coordinamento. Se un Cantone decide di non aderire al Concordato, può adempiere al mandato di armonizzazione soltanto allineando la propria normativa cantonale in base allo standard di armo- nizzazione elaborato congiuntamente. Il discostamento di un Cantone da questa soluzione congiunta è contrario al mandato di coordinamento, che vale per tutti i Cantoni. Peraltro, ciò ha ripercussioni che vanno ben oltre le questioni scolastiche del sin- golo Cantone. Interferisce infatti con l’armonizzazione dell’insegnamento delle lin- gue e quindi pregiudica la mobilità all’interno dello spazio formativo svizzero, così come, in senso più ampio, la comprensione fra le comunità linguistiche e la coe- sione nazionale.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 9 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024 10 sul programma di legislatura 2023–2027. La coesione sociale è dal 2016 un pilastro della politica culturale della Confederazione. Per questo rappresenta un obiettivo di lungo termine nel Messaggio del 1° marzo 2024 11 concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (Messaggio sulla cultura 2025–2028). Le relative misure comprendono anche l’ulteriore sviluppo degli scambi scolastici tra le regioni linguistiche. La modifica della LLing qui proposta costi- tuisce un’ulteriore misura volta a rafforzare la coesione sociale fra le diverse regioni della Svizzera ed è in linea con l’orientamento del messaggio sulla cultura.

2 Punti essenziali del progetto

Il Consiglio federale propone due varianti attuabili nel quadro delle competenze della Confederazione in ambito scolastico. In primo luogo, tali competenze sono limitate al mandato dei Cantoni di armonizzare l’insegnamento. In secondo luogo, un eventuale intervento della Confederazione è vincolato al principio di sussidiarietà, su cui si fonda il dispositivo previsto dalla Costituzione federale.

9 FF 2024 525 10 FF 2024 1440 11 FF2024 753

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Limitazione L’articolo 62 capoverso 4 Cost. non consente alla Confederazione di disciplinare inte- gralmente l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo, ma le dà la facoltà di emanare le «norme necessarie», dal suo punto di vista, per quanto riguarda le fasi della formazione e i relativi obiettivi. Il legislatore federale può pertanto sancire che al termine della scuola elementare gli allievi devono aver acquisito determinate conoscenze in una seconda lingua nazionale, il che presuppone che l’insegnamento di una seconda lingua nazionale debba iniziare già nella scuola elementare. In questo modo, il legislatore stabilisce indirettamente anche un obiettivo formativo da raggiun- gere al termine del rispettivo ciclo scolastico. In questo senso, entrambe le varianti proposte dal Consiglio federale sono correlate al raggiungimento di un determinato obiettivo formativo e pertanto ammissibili ai sensi dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. La Confederazione non può tuttavia stabilire né quando debba iniziare l’insegnamento delle lingue straniere né in quale ordine (cioè quale lingua straniera per prima). Si tratta infatti di una questione curricolare che resta di competenza dei Cantoni 12.

Sussidiarietà Il principio di sussidiarietà esige che una soluzione federale intervenga nella compe- tenza dei Cantoni soltanto nella misura dello stretto necessario. Se – com’è il caso oggi (vedi numero 1.1.1) – i Cantoni hanno già un’idea concreta su come armonizzare l’in- segnamento delle lingue straniere, la soluzione federale deve basarsi su di essa. Da questo punto di vista, non sarebbe opportuno che il legislatore federale stabilisse una soluzione di armonizzazione in contrasto con il concordato HarmoS. Per esempio, stabilire una lingua nazionale come prima lingua straniera avrebbe ripercussioni consi- derevoli sui Cantoni della Svizzera tedesca che iniziano con l’inglese nella scuola ele- mentare e che si sono organizzati di conseguenza (formazione dei docenti, strumenti didattici, misure organizzative ecc.). Tenendo conto del principio di sussidiarietà e del vincolo di limitarsi all’obbligo di armo- nizzazione, il Consiglio federale propone due varianti: − Variante 1: sancire la soluzione HarmoS vigente nella LLing Art. 15 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4 LLing

3 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano

per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche equivalenti in almeno una seconda lin- gua nazionale e dell’inglese. … 4 La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal terzo anno di scuola

(HarmoS 5) e la seconda al più tardi a partire dal quinto anno (HarmoS 7). I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbli- gatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle lingue stra- niere.

12 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 66.

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− Variante 2: stabilire per legge che l’insegnamento della seconda lingua nazionale deve iniziare nella scuola elementare e proseguire fino al termine del livello secon- dario I. Art. 15 cpv. 3 LLing (nuovo solo il terzo periodo)

3 … L’insegnamento della seconda lingua nazionale inizia durante la scuola ele-

mentare e prosegue sino alla fine della scuola dell’obbligo.

3 Analisi e valutazione delle varianti

Ingresso La LLing si fonda sull’articolo 70 Cost. Rilevante per il presente progetto è il capo- verso 3: «La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche». Questa competenza costituzionale consente alla Confedera- zione di erogare aiuti finanziari e di predisporre ulteriori incentivi per promuovere una determinata attività, ma non di emanare disposizioni che impongano un determinato comportamento a privati o ad altri soggetti giuridici. In altre parole, la competenza di cui all’articolo 70 capoverso 3 Cost. non le conferisce la facoltà d’intervenire 13. Per- tanto, non si può neanche farne derivare una competenza normativa della Confedera- zione per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbli- go 14. Entrambe le varianti d’integrazione dell’articolo 15 capoverso 3 della legge sulle lingue si fondano pertanto anche sull’articolo 62 capoverso 4 Cost. Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.), i quali devono provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base (art. 62 cpv. 2 Cost.). Rientrano quindi nella loro sfera di competenza il disciplinamento e l’impostazione dell’insegnamento – incluso quello delle lingue – nella scuola dell’obbligo. Essi devono tuttavia attenersi alle prescrizioni e agli obiettivi programmatici previsti dalla Costituzione federale. La Con- federazione e i Cantoni devono in particolare provvedere insieme, nell’ambito delle ri- spettive competenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo sviz- zero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Per quanto riguarda questa permeabilità, l’articolo 62 capoverso 4 Cost. conferisce ai Cantoni il chiaro mandato di armonizzare determinati settori chiave della scuola. Sem- pre in virtù di tale disposizione, devono tra l’altro armonizzare gli obiettivi delle singole materie nei diversi livelli di formazione. Se i Cantoni non adempiono questo mandato costituzionale, la Confederazione non soltanto è autorizzata, ma è addirittura obbligata

13 Regula Kägi-Diener, St. Galler Kommentar zu Art. 70 BV, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 37 segg., 42. 14 Bernhard Ehrenzeller, Stellungnahme vom 25. Juni 2007 zum Beschluss des Nationalrates vom 21. Juni 2007 betreffend Landessprache als erste Fremdsprache, pag. 2.

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a intervenire in loro vece 15 . La Confederazione dispone così di una competenza sus- sidiaria in ambito scolastico nel caso in cui i Cantoni vengano meno al mandato costi- tuzionale di armonizzare il settore scolastico. Nel quadro della Strategia linguistica 2004, i Cantoni hanno adottato una soluzione nazionale per armonizzare l’insegnamento delle lingue, che è stata successivamente recepita nel concordato HarmoS (art. 4). Con questo Concordato i Cantoni hanno adempiuto il mandato costituzionale di coordinamento. L’articolo 4 HarmoS è tuttavia vincolante unicamente per i Cantoni firmatari, e nessun Cantone è obbligato ad aderire al Concordato. Un Cantone che non vi aderisce può adempiere l’obbligo di armonizzare i settori chiave definiti dalla Costituzione federale soltanto se fonda il proprio disciplina- mento sulla soluzione elaborata in comune e sancita nel Concordato. Di fatto, un sin- golo Cantone non può né definire per se stesso il grado di armonizzazione né esimersi dall’obbligo di armonizzare l’insegnamento scolastico. Se un Cantone decidesse di non attenersi alla soluzione concordata, il mandato di armonizzare l’insegnamento scola- stico non potrebbe più essere adempiuto e quindi subentrerebbe la competenza d’in- tervento sussidiaria della Confederazione 16. Al numero 1.1.2 è illustrato lo stato di attuazione del concordato HarmoS nei Cantoni. I progressi strutturali e materiali compiuti dai Cantoni nell’armonizzazione della scuola sono notevoli. Fa tuttavia eccezione l’insegnamento delle lingue straniere. La Strategia linguistica 2004 e la soluzione HarmoS sono attuate in 25 Cantoni. Tuttavia, le discus- sioni in corso e le decisioni preliminari prese in diversi Cantoni della Svizzera tedesca fanno temere una mancata armonizzazione. Se questi sviluppi dovessero confermarsi o consolidarsi dopo la conclusione della con- sultazione e se dovessero essere prese decisioni che prevedono la soppressione dell’insegnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare, in virtù dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. il Consiglio federale non sarebbe soltanto autoriz- zato, ma addirittura obbligato a intervenire. Questo obbligo non lascia alla Confedera- zione – in caso di fallimento degli sforzi di armonizzazione dei Cantoni – alcun margine di ponderazione sulla proporzionalità dell’intervento. Stabilendo all’articolo 62 capo- verso 4 Cost. l’obbligo di intervenire, il legislatore costituzionale si è già espresso sulla questione della proporzionalità. Questo perché già allora era consapevole che il disco- stamento di un solo Cantone, anche di uno demograficamente piccolo, avrebbe ri- messo in questione lo spazio formativo svizzero e la responsabilità comune di Confe- derazione e Cantoni in questo ambito. Per l’insegnamento delle lingue, che costituisce un elemento fondamentale per l’identità e la coesione sociale della Svizzera, il disco- stamento anche di un solo Cantone avrebbe ripercussioni considerevoli sugli sforzi di armonizzazione della scuola dell’obbligo.

15 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 59. 16 Secondo Bernhard Waldmann, Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, in: Newsletter des Instituts für Föderalismus 1/2015, pag. 7), l’art. 62 cpv. 4 Cost. non statuisce un obbligo giuridico per i Cantoni di armonizzare l’insegnamento scolastico, ma soltanto un dovere. Senza entrare nel merito della questione, è tuttavia incontestato che la Costituzione federale obbliga la Confederazione a intervenire in caso di non armonizzazione e ad assicurare l’armonizzazione mediante prescrizioni federali.

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L’articolo 62 capoverso 4 Cost. costituisce quindi la base costituzionale per proporre la modifica dell’articolo 15 capoverso 3 della legge sulle lingue e sarà quindi aggiunto alle basi costituzionali menzionate nell’ingresso.

Variante 1 La variante 1 recepisce nel diritto federale le disposizioni del concordato HarmoS (art. 4 cpv. 1 e 3) e quindi si basa sulla soluzione adottata dai Cantoni in tema di armonizza- zione. Essa stabilisce quando devono essere introdotte al più tardi la seconda lingua nazionale e la lingua straniera aggiuntiva (l’inglese), ma non specifica in quale ordine. Non definisce in modo vincolante la durata dell’insegnamento di queste materie ma esige che vengano raggiunte competenze «equivalenti». Viene pertanto implicitamente stabilito che l’insegnamento delle due lingue prosegue fino al termine della scuola dell’obbligo. Tenuto conto della particolare situazione dei Cantoni del Ticino e dei Gri- gioni, la variante 1 contiene, analogamente al concordato HarmoS, una disposizione derogatoria secondo cui questi Cantoni possono stabilire diversamente in quali anni di scolarità introdurre le lingue straniere qualora prevedano una terza lingua nazionale come materia obbligatoria. La variante 1 recepisce a livello di legge la soluzione HarmoS e non ha quindi alcuna ripercussione per i Cantoni che hanno già aderito al Concordato o che ne osservano le prescrizioni. Inoltre, non disciplina soltanto l’insegnamento della seconda lingua nazio- nale, ma anche quello dell’inglese. Questo in ragione del fatto che il fallimento dell’ar- monizzazione potrebbe avere conseguenze immediate anche sull’insegnamento armo- nizzato dell’inglese (gli interventi parlamentari nei singoli Cantoni non specificano quale lingua straniera debba essere posticipata al livello secondario I e pertanto una man- canza di armonizzazione può incidere anche sull’insegnamento dell’inglese). Il grado di armonizzazione della variante 1 sarebbe quindi complessivamente maggiore rispetto alla variante 2, tuttavia verrebbero imposte ai Cantoni prescrizioni più dettagliate per quanto riguarda l’impostazione dell’insegnamento delle lingue straniere.

Variante 2 Nella variante 2, il primo e il secondo periodo del vigente articolo 15 capoverso 3 LLing restano invariati. Anche se la formulazione si differenzia leggermente da quella dell’ar- ticolo 4 capoverso 1 del concordato HarmoS, il Consiglio federale parte dal presuppo- sto che la variante 2 – come anche la variante 1 – permetta di raggiungere un livello di competenza equivalente nelle due lingue straniere sia al termine della scuola elemen- tare sia al termine della scuola obbligatoria. Rispetto alla variante 1, la variante 2 lascia ai Cantoni la possibilità di iniziare l’insegna- mento della seconda lingua nazionale solo all’ultimo anno della scuola elementare, con l’obbligo di compensare con misure adeguate il ritardo nell’apprendimento. Questa so- luzione è pertanto più flessibile rispetto all’articolo 4 capoverso 1 del concordato Har- moS (variante 1). Contrariamente alla variante 1, la variante 2 non si esprime sul mo- mento in cui introdurre l’insegnamento di «un’altra lingua straniera». In base a questa variante sarebbe pertanto possibile iniziare con l’inglese soltanto al livello secondario I. La variante 2 sancisce formalmente l’insegnamento della seconda lingua nazionale dalla scuola elementare fino al termine dell’obbligo scolastico. Ricalca in ampia misura la soluzione HarmoS, senza però stabilire in quale anno scolastico debba iniziare al più 16/21

tardi l’insegnamento delle diverse lingue straniere. Sono possibili soluzioni speciali per i Cantoni dei Grigioni e del Ticino. Rispetto alla variante 1, la variante 2 interviene meno nella competenza dei Cantoni e si limita di fatto a garantire il passaggio tra i diversi livelli della formazione. In particolare, lascerebbe ai Cantoni la libertà di decidere se introdurre l’insegnamento della seconda lingua nazionale già nel quinto (HarmoS 7) o soltanto nel sesto anno scolastico (Har- moS 8). I Cantoni che decidono di iniziare soltanto nel sesto anno devono tuttavia pre- vedere un numero di lezioni più elevato per compensare il ritardo. Nel complesso, la variante 2 lascerebbe ai Cantoni un maggiore margine di manovra nell’impostazione dell’insegnamento delle lingue, ma raggiungerebbe anche un grado di armonizzazione più basso.

Entrambe le varianti erano già state discusse nel 2016, quando il Consiglio federale aveva fatto esaminare per la prima volta una eventuale modifica della LLing. Entrambe rispettano il principio di sussidiarietà e la sfera di competenza della Confederazione secondo l’articolo 62 capoverso 4 Cost. Rispetto all’attuale disposizione di legge espressa dall’articolo 15 LLing, hanno il pregio di dissipare qualsiasi incertezza sull’im- portanza della seconda lingua nazionale nella scuola dell’obbligo. Sono quindi conformi all’obiettivo di garantire la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero se- condo l’articolo 61a Cost, al dovere di armonizzazione il settore scolastico secondo l’articolo 62 Cost. e al mandato di politica linguistica di cui all’articolo 70 Cost. L’articolo 48a capoverso 1 lettera b Cost. consente alla Confederazione di dichiarare come generalmente vincolanti gli accordi intercantonali conclusi nel settore scolastico (conferimento dell’obbligatorietà generale). Tuttavia, nel caso in esame non si fa ricorso a questa possibilità poiché solo una delle due varianti proposte dal Consiglio federale mira a recepire nel diritto federale una disposizione contenuta nel concordato HarmoS. Ciò è giustificato a maggior ragione dal fatto che le condizioni di attuazione lasciano indefinite numerose questioni di dettaglio, motivo per cui i requisiti da soddisfare sono in parte controversi 17.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha alcuna ripercussione per la Confederazione in termini di finanze, di personale o di organizzazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Una modifica della LLing ha ripercussioni dirette sul sistema scolastico dei Cantoni. Quando la modifica della LLing entrerà in vigore, tutti i Cantoni dovranno attenersi alle

17 Bernhard Waldmann e Klara Grossenbacher, Tragweite und Instrumentarium von Art. 48a BV. Eine Auslegeordnung unter besonderer Berück- sichtigung interkantonaler Vereinbarungen im Bereich von Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung, Friburgo 2019 (Istituto del feder- alismo).

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nuove prescrizioni. Poiché tutti i Cantoni, tranne Appenzello Interno, prevedono già l’insegnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare, lo sforzo di adattamento effettivamente necessario è complessivamente basso. Diversi Cantoni della Svizzera tedesca prevedono varie possibilità di esonero dall’ap- prendimento del francese nel livello secondario I, il che è già in contrasto con la solu- zione HarmoS attualmente vigente. Quindi, la loro prassi deve comunque essere rivi- sta, indipendentemente da una modifica della LLing. Il progetto non ha evidentemente alcuna ripercussione specifica sui Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, ragion per cui i relativi aspetti non sono stati analizzati in dettaglio.

4.3 Ripercussioni per l’economia

La rilevanza economica del plurilinguismo individuale e strutturale in Svizzera è ormai chiaramente dimostrata. In un’economia mondiale globalizzata, l’inglese è la lingua di comunicazione generale e riveste perciò, senza ombra di dubbio, un’importanza fon- damentale. Spesso, tuttavia, nel dibattito pubblico si tende a sottovalutare la frequenza con cui, nelle imprese svizzere, sono utilizzate anche le lingue nazionali. Soprattutto le piccole e medie imprese realizzano una parte consistente della loro cifra d’affari ven- dendo prodotti e servizi sul territorio nazionale. La capacità di comunicare in diverse lingue rende la Svizzera una piazza economica attraente e la conoscenza delle lingue straniere contribuisce alla creazione di valore nell’economia nazionale e nel commercio estero. Inoltre, le competenze individuali nelle lingue nazionali costituiscono un vantaggio sul mercato del lavoro, facilitano la mobilità professionale e possono portare a salari più alti e migliori prospettive di car- riera. Il rafforzamento dell’insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell’obbligo, scopo del presente progetto, ha quindi ripercussioni positive per l’economia.

4.4 Ripercussioni per la società

La modifica della LLing consolida l’importanza delle lingue nazionali e favorisce la com- prensione reciproca fra le comunità linguistiche, contribuendo in modo determinante alla coesione nazionale. Allo stesso tempo rafforza la consapevolezza per il valore della diversità linguistica della Svizzera e per la tutela delle sue minoranze linguistiche. Sem- plifica inoltre la mobilità nello spazio formativo svizzero grazie a regole armonizzate sull’insegnamento delle lingue. Il progetto ha quindi ripercussioni positive per la società. Per i dettagli si rimanda al numero 1.3.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

Il progetto non ha alcuna ripercussione sull’ambiente.

4.6 Altre ripercussioni

Il progetto non ha ripercussioni su altri ambiti politici (politica estera, pianificazione del territorio ecc.).

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Una modifica della LLing rientra nella competenza dell’Assemblea federale in virtù dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. La modifica proposta si basa sull’articolo 62 capo- verso 4 Cost. Per i dettagli si rimanda al numero 2.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha sottoscritto alcun impegno internazionale riguardo all’insegna- mento delle lingue nella scuola dell’obbligo. La proposta è quindi compatibile con il diritto internazionale.

5.3 Confronto con il diritto europeo

La Strategia linguistica della CDPE e le proposte di modifica della LLing basate su di essa sono in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa e dell’Unione euro- pea sull’insegnamento delle lingue e rispecchiano la tendenza, ormai stabile in Europa, a prolungare il tempo dedicato all’apprendimento delle lingue straniere durante la scuola dell’obbligo 18. Nella Raccomandazione CM/Rec(2022)1, il Consiglio d’Europa sottolinea l’importanza della formazione plurilingue e interculturale come prerequisito per il funzionamento delle democrazie, in quanto valorizza la diversità linguistica e culturale e promuove l’integrazione sociale e la partecipazione politica. Tra le misure fondamentali in questo ambito figurano l’acquisizione di competenze idealmente in almeno due ulteriori lingue, l’apprendimento precoce delle lingue e la formazione pertinente dei docenti. L’Unione europea promuove la diffusione delle lingue degli Stati membri durante il per- corso scolastico 19. Le competenze linguistiche sono al centro dello spazio formativo europeo e sono essenziali per la mobilità, la cooperazione e la comprensione reciproca attraverso le frontiere. Al momento attuale, il principale quadro di riferimento è fornito dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue (2019/C 189/03) che mira, tra l’altro, a trasmettere competenze nella lingua di scolarizzazione e in altre due lingue fino al termine del livello secondario.

5.4 Forma dell’atto

Il progetto comprende la modifica di una legge federale vigente. Sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 Cost. in combinato disposto con art. 163 cpv. 1 Cost.).

18 European Commission, Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition. Publications Office of the European Union. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/key-data-teaching-languages-school-europe-2023-edition; ultimo accesso: 30.12.2025. 19 all’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 165.

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5.5 Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 Cost., le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e i limiti di spesa che generano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Pertanto non è subordinato al freno alle spese.

5.6 Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell’equivalenza

fiscale Nel presente progetto il rispetto del principio di sussidiarietà è stato considerato con attenzione. Una modifica della LLing lascia ai Cantoni, per quanto riguarda l’attuazione, un margine di manovra più o meno ampio a seconda della variante che sarà scelta (vedi numero 3).

5.7 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.

5.8 Delega di competenze legislative

Il presente progetto non prevede nuove deleghe di competenze legislative.

5.9 Protezione dei dati

Il disegno di legge non ha ripercussioni sulla protezione dei dati. L’esecuzione dell’atto non comporta alcun trattamento di dati personali né altri provvedimenti con ripercus- sioni sulla protezione dei dati.

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Elenco delle abbreviazioni

Concordato Accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull’armonizzazione HarmoS della scuola obbligatoria Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica CDPE educazione Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile Cost. 1999 (RS 101)

DFI Dipartimento federale dell’interno

Legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la com- LLing prensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue; RS 441.1) Apprendimento della prima lingua straniera al più tardi dal terzo anno scolastico (HarmoS 5) del livello elementare, appren- Modello 5/7 dimento della seconda lingua straniera al più tardi dal quinto anno scolastico (HarmoS 7) del livello elementare (conformemente alla Strategia linguistica 2004)- Strategia lingui- Strategia nazionale della CDPE del 25 marzo 2004 finalizzata stica 2004 all’ulteriore sviluppo dell’insegnamento delle lingue in Svizzera

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