Revisione della Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Berna, 24 giugno 2026
Revisione della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (attuazione delle mozioni Friedli 25.3715 e Broulis 25.3549)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BAFU-D-4B023501/2252
Compendio
Con decisione del 13 dicembre 2024, il Consiglio federale ha determinato l’entrata in vigore della legge sulla caccia (LCP) e dell’ordinanza sulla caccia (OCP) rivedute. La mozione 25.3715 «Consentire l’abbattimento di lupi nelle bandite di caccia», presentata dalla consigliera agli Stati Friedli e accolta dal Parlamento nel 2025, chiede una revisione della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0). A determinate condizioni, dovrebbe essere consentito abbattere lupi anche nelle bandite federali di caccia. Inoltre, nel 2025 il Parlamento ha approvato la mozione 25.3549 «Lupo problematico appartenente a un branco. Bisogna poter intervenire!», presentata dal consigliere agli Stati Broulis, che richiede anch’essa una revisione della legge sulla caccia. L’abbattimento dei lupi che causano ripetutamente danni ad animali da reddito o costituiscono un pericolo per l’uomo dovrebbe essere autorizzato anche se appartengono a un branco. La presente revisione attua entrambe le mozioni.
Rapporto esplicativo
1. Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) è stata recentemente sottoposta a una revisione parziale sulla base dell’iniziativa parlamentare 21.502 «L’aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l’agricoltura». Non è stato lanciato alcun referendum contro la revisione parziale. Quest’ultima è entrata in vigore in due fasi: il 1° dicembre 2023 e il 1° febbraio 2025. La revisione ha comportato il passaggio a una regolazione proattiva degli effettivi di lupi. La regolazione del lupo introdotta sulla base della normativa riveduta mostra i primi effetti: l’espansione crescente della popolazione di lupi in Svizzera si è infatti stabilizzata. Tuttavia, il numero di branchi continua ad aumentare, contando nel mese di marzo 2026 30 branchi sul suolo nazionale e 10 transfrontalieri. La protezione delle greggi è e rimane parte integrante della gestione del lupo in Svizzera. Con il nuovo ordinamento in materia di protezione delle greggi nella LCP e il rafforzamento del ruolo dei Cantoni, il Parlamento ha gettato basi importanti. Nonostante i progressi compiuti, resta ancora necessità di intervento. Secondo l’attuale giurisprudenza, tra febbraio e maggio non è possibile intervenire contro i lupi problematici appartenenti a un branco, salvo in caso di pericolo grave e imminente per l’uomo. Di conseguenza, in questo periodo non è possibile intervenire nemmeno in caso di ripetuti attacchi ad animali da reddito o di pericolo per l’uomo. Una situazione analoga si verifica oggi in caso di attacchi da parte di lupi nelle bandite federali di caccia, dove l’abbattimento dei lupi è vietato in quanto specie protetta dalla legge. Il Parlamento ha reagito accogliendo le mozioni Friedli 25.3715 «Consentire l’abbattimento di lupi nelle bandite di caccia» e Broulis 25.3549 «Lupo problematico appartenente a un branco. Bisogna poter intervenire!». Entrambe sono state accolte il 25 settembre 2025 dal Consiglio degli Stati e il 3 dicembre 2025 dal Consiglio nazionale.
1.1.1 Mozione Friedli 25.3715 «Consentire l’abbattimento di lupi nelle bandite
di caccia» Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una modifica della legge sulla caccia affinché i lupi possano essere abbattuti anche nelle bandite federali di caccia, purché sia rilasciata un’autorizzazione valida di abbattimento. Ciò dovrà essere possibile qualora l’abbattimento dei lupi sia necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina o per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati.
1.1.2 Mozione Broulis 25.3549 «Lupo problematico appartenente a un branco.
Bisogna poter intervenire!» Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione sulla caccia in modo da consentire una gestione più flessibile dei cosiddetti lupi problematici. Concretamente, si prevede di attuare le seguenti modifiche:
1. l’abbattimento dei lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito o che mettono in pericolo le persone (art. 9b cpv. 1 OCP) dovrà poter essere autorizzato anche qualora appartengano a un branco o si aggirino nell’areale abituale di un branco.
2. La regolazione reattiva (art. 4c cpv. 1 OCP) deve essere adeguata in modo
tale da poter prendere in considerazione anche i danni verificatisi al di fuori della zona d’estivazione, nonché quelli relativi al periodo precedente a tale regolazione.
1.2 Normativa proposta
Le due mozioni si basano su situazioni in cui i lupi hanno causato danni e, in base alla normativa vigente, non è stato possibile autorizzarne l’abbattimento né in termini di tempo né di spazio. Da un lato, ciò riguarda le bandite federali di caccia, all’interno delle quali non è possibile emettere un’ordinanza di abbattimento nemmeno in caso di attacchi ripetuti agli animali da reddito. Dall’altro, si tratta della possibilità di abbattere tutto l’anno singoli lupi di un branco che presentano un comportamento problematico.
Il progetto definisce l’attuazione delle mozioni come segue:
l’articolo 11 capoverso 5bis LCP disciplina, in forma nuova, il permesso di abbattimento dei lupi, in quanto specie protetta, nelle bandite federali di caccia. Le bandite federali di caccia sono zone prioritarie per la fauna, istituite per garantire in particolare la protezione degli animali selvatici. I lupi possono ora essere regolati all’interno di queste bandite di caccia. Secondo la mozione, l’abbattimento dei lupi è limitato a situazioni particolari, in particolare in caso di danni causati dalla selvaggina dopo che i lupi hanno aggirato ripetutamente le misure di protezione delle greggi o per evitare che costituiscano un pericolo per l’uomo.
Il nuovo articolo 12 capoverso 2ter LCP consente, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, di adottare misure contro singoli lupi di un branco che uccidono ripetutamente animali da reddito o che costituiscono un pericolo per l’uomo. Di conseguenza, ora è possibile intervenire contro i «lupi problematici» durante tutto l’anno, anche se questi appartengono a un branco.
1.3 Compatibilità tra compiti e finanze
Il progetto non comporta ripercussioni finanziarie.
1.4 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
A livello europeo, per la regolamentazione della protezione e dell’utilizzo a scopo venatorio di mammiferi e uccelli selvatici, sono determinanti la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna; RS 0.455), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46), l’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA; RS 0.451.47) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). La Svizzera ha aderito a tutte queste
convenzioni, per cui le loro disposizioni sono vincolanti per il diritto svizzero. Tutte le normative proposte sono conformi a tale requisito.
Il lupo figura nell’allegato III della Convenzione di Berna come specie faunistica protetta. La Convenzione di Berna obbliga gli Stati contraenti ad adottare opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate all’allegato III. L’articolo 7 capoverso 3 della Convenzione di Berna menziona in particolare come provvedimenti «l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio». Un periodo di chiusura è un periodo stabilito dalla legge durante il quale è vietata la caccia a determinati animali selvatici, al fine di garantire la riproduzione e l’allevamento dei cuccioli. Con l’attuazione della mozione Broulis, da febbraio a maggio è ora possibile anche l’abbattimento mirato di singoli lupi appartenenti a un branco. Questa disposizione non mette a rischio la conservazione della specie poiché si limita a singoli lupi problematici e non facilita in alcun modo la regolazione degli effettivi, risultando così in linea con l’articolo 7 della Convenzione di Berna.
1.5 Attuazione
L’esecuzione dei nuovi articoli avverrà congiuntamente da parte della Confederazione e dei Cantoni. Secondo l’articolo 24 LCP il Consiglio federale emanerà le disposizioni esecutive dell’articolo 11 capoverso 5bis LCP nell’ordinanza sulle bandite federali (OBAF, RS 922.31) e dell’articolo 12 capoverso 2ter LCP nell’OCP.
1.6 Stralcio di interventi parlamentari
Il progetto attua gli interventi parlamentari seguenti (v. cap. 1.1):
- mozione Friedli 25.3715 «Consentire l’abbattimento di lupi nelle bandite di caccia» nel quadro della revisione dell’articolo 11 capoverso 5 LCP;
- mozione Broulis 25.3549 «Lupo problematico appartenente a un branco. Bisogna poter intervenire!» nel quadro della revisione dell’articolo 12 capoverso 2 LCP.
2. Commento ai singoli articoli
Art. 11 cpv. 5bis Abbattimento dei lupi nelle bandite di caccia
Il capoverso 5bis disciplina, in forma nuova, il permesso di abbattimento dei lupi, in quanto specie protetta, nelle bandite federali di caccia. I branchi di lupi occupano territori di circa 250 km2 in media. Le 43 bandite federali di caccia hanno una superficie compresa tra gli 8 e i 94 km2 ciascuna. Ricoprono una superficie complessiva di oltre 1500 km2, di cui 40 zone protette, con una superficie di oltre 1400 km2, si trovano nelle Alpi. Queste coprono circa il 5 per cento della superficie delle Alpi svizzere (superficie stimata delle Alpi: 65 % del territorio nazionale, ovvero
26 800 km2) e ospitano popolazioni sane di ungulati (camosci, cervi, caprioli,
stambecchi). Essendo zone ricche di prede, le bandite federali di caccia sono attrattive anche per i lupi, il che è in linea di principio auspicabile, poiché si tratta di zone prioritarie per la fauna istituite per garantire una protezione mirata degli animali
selvatici; inoltre, anche in questi luoghi i lupi, cacciando gli ungulati, contrastano i danni eccessivi alla rigenerazione del bosco.
Allo stesso tempo, l’economia alpestre riveste grande importanza nelle bandite di caccia. In 30 delle 43 bandite federali di caccia vengono allevati circa 29 000 ovini (stato 2024), pari a circa il 15 per cento di tutti gli ovini allevati nelle regioni di montagna (185 000 ovini estivati secondo la banca dati sul traffico di animali, 2024). Nelle altre 13 bandite di caccia non vengono allevati ovini. La presenza di ovini varia notevolmente e va da poche dozzine a oltre 4000 capi. Inoltre, nelle bandite federali di caccia vengono estivati circa 18 000 bovini e vacche.
Sono ora previste misure in caso di danni ripetuti (almeno due attacchi) ad alpeggi protetti e in caso di pericolo per l’uomo all’interno delle bandite federali di caccia. A tal fine occorre tenere conto del valore di queste zone protette. È necessario garantire che gli obiettivi di protezione non vengano compromessi. Di conseguenza, gli abbattimenti nelle bandite federali di caccia saranno permessi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
lett. a: in caso di danni ad animali da reddito negli alpeggi all’interno della bandita federale di caccia, gli abbattimenti sono permessi se si verificano almeno due attacchi a greggi protette mediante misure di protezione impiegate a regola d’arte causando nel complesso danni rilevanti. I danni rilevanti sono definiti per i singoli lupi all’articolo 9b’ OCP e per i branchi all’articolo 4c della stessa ordinanza.
I danni verificatisi al di fuori della bandita federale di caccia non possono essere computati ai fini del calcolo della soglia di danno.
lett. b: in caso di pericolo per l’uomo all’interno della bandita di caccia. Un pericolo per l’uomo sussiste in particolare quando un lupo si aggira regolarmente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti dell’uomo.
La disposizione si applica sia ai singoli abbattimenti secondo l’articolo 12 capoversi 2 e 2ter LCP sia alle regolazioni dei branchi secondo l’articolo 7a capoverso 1 lettera b e dell’articolo 12 capoverso 4bis della stessa legge. Questa permette, a determinate condizioni, di estendere il perimetro di abbattimento all’interno delle bandite federali di caccia. Per quanto riguarda la regolazione secondo l’articolo 7a LCP, devono essere preventivamente soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11 capoverso 5bis della stessa legge; in questo modo i lupi di un branco possono essere oggetto di regolazione secondo l’articolo 7a LCP in una bandita federale di caccia se tale branco ha già aggirato ripetutamente le misure di protezione delle greggi, causando danni rilevanti nella bandita federale.
Per le regolazioni di cui all’articolo 7a capoverso 1 lettera b e all’articolo 12 capoversi 2ter e 4bis LCP è garantito il coinvolgimento dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) tramite il suo consenso. Per i singoli abbattimenti di cui all’articolo 12 capoverso 2 LCP all’interno delle bandite federali di caccia, l’UFAM dev’essere consultato. Inoltre, nell’ambito di tali abbattimenti occorre continuare a tenere conto della protezione dei giovani animali e delle loro madri ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5 LCP.
Art. 12 cpv. 2ter Misure contro singoli lupi di un branco
Finora l’intervento contro i lupi di un branco è limitato alla regolazione proattiva di cui all’articolo 7a LCP da settembre a gennaio e alla regolazione reattiva di cui all’articolo 12 capoverso 4bis LCP da giugno ad agosto. Di conseguenza, tra febbraio e maggio non è possibile intervenire contro i lupi problematici di un branco. Ciò è dovuto al fatto che si tratta del periodo della riproduzione e di nascita dei cuccioli, che tradizionalmente rientra nel periodo di protezione anche per le specie cacciabili. Se si interviene attraverso abbattimenti in questo periodo, c’è il rischio che i giovani animali rimangano orfani; per questo motivo, nel quadro delle autorizzazioni di abbattimento, ai fini della tutela degli animali occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei cuccioli. Il nuovo capoverso 2ter consente, nel periodo compreso tra febbraio e maggio, di adottare misure contro singoli lupi di un branco che aggirano ripetutamente misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte causando danni rilevanti oppure che costituiscono un pericolo per l’uomo, anche se è accertato o vi è la possibilità che tale branco abbia dei cuccioli. Poiché già oggi è possibile adottare misure da giugno a gennaio, d’ora in poi sarà possibile intervenire durante tutto l’anno anche contro singoli lupi appartenenti a un branco, qualora questi presentino un comportamento problematico. Sono considerati problematici gli attacchi ripetuti a ovini o caprini protetti da misure di protezione delle greggi attuate a regola d’arte nonché a bovini ed equini, e la messa in pericolo dell’uomo. In linea con gli altri interventi contro i lupi di un branco, anche per gli abbattimenti di cui all’articolo 12 capoverso 2ter LCP è necessaria l’approvazione dell’UFAM.
Affinché gli abbattimenti servano a prevenire altri danni, devono essere effettuati, se possibile, all’interno del branco e in prossimità delle greggi di animali da reddito predati.
3. Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Le novità non inducono a modificare il diritto cantonale.
3.2. Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni sull’economia. Il suo scopo è quello di contribuire a mantenere e promuovere l’accettazione a lungo termine della presenza del lupo da parte della società.
Obblighi di verifica secondo l’articolo 4 della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31)
Il progetto non comporta nuovi obblighi per le imprese interessate, comprese le PMI, né modifica quelli esistenti.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
Il progetto non comporta costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.
3.3 Altre ripercussioni
Questo progetto non ha ripercussioni sulla politica estera della Svizzera.
4. Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del
Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto non è previsto né nel messaggio sul programma di legislatura 2025‒2028 né nel decreto federale sul programma di legislatura 2025‒2028.
4.2. Rapporto con le strategie del Consiglio federale
Non vi sono contraddizioni tra le normative proposte dalla LCP e le strategie del Consiglio federale. Le novità introdotte dalla LCP riguardanti l’abbattimento dei lupi nelle bandite federali di caccia presentano punti di contatto con la Strategia Biodiversità Svizzera. Non vi sono contraddizioni con tale strategia federale.
5. Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 79 della Costituzione federale (Cost.). La Confederazione emana dunque i principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto è compatibile con tutti gli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera (v. anche il capitolo 1.4 «Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo»).
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento, l’Assemblea federale emana sotto forma di legge federale tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto.
5.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale Il progetto non riguarda in modo sostanziale né la ripartizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Le modifiche di legge previste nel quadro della revisione parziale della legge sulla caccia corrispondono alle disposizioni della legge sui sussidi (RS 616.1).
5.6 Delega di competenze normative
La presente revisione parziale della legge sulla caccia non introduce alcuna norma di delega per l’emanazione di ordinanze indipendenti.
5.7 Protezione dei dati
Il progetto di legge è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.