Decision under Art. 152 CRO, MDI SA

Order by an authority · Ticino · Jan 17, 2019

Notice

Kind
Order by an authority
Canton
Ticino
Published
Jan 17, 2019
Deadline
Feb 18, 2019
Published by
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Publication number
BH07-0000000402

Parties

Company

CHE-112.660.681 · 0106 · Via Luvini 1, 6901 Lugano

Text

Legal remedy
In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.
Authority decree
L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell’ambito della procedura d’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 152 dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di: MDI SA, Lugano (CHE-112.660.681), ritenuto che I. secondo l’art. 152 cpv. 1 ORC, l’ufficio del registro di commercio procede ad un’iscrizione d’ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un’iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell’iscrizione. Secondo l’art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l’ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l’obbligo di iscrizione, il contenuto dell’iscrizione, gli emolumenti e l’ammenda. L’art. 9 cpv. 1 lett. h dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00. Se ha luogo l’iscrizione d’ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l’iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro obbligo di notifica, l’ufficio del registro di commercio può comminare un’ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all’art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L’importo dell’ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l’entità della violazione dell’obbligo (cfr. TAGMANN, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152); II. da una verifica è emerso che il membro del consiglio d’amministrazione della società in oggetto, signor Bernardino Piazzoli, risiede a Porlezza e non più a Lugano, ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 20 novembre 2018 lo scrivente ufficio ha diffidato l’ente giuridico in oggetto a notificare l’iscrizione della modifica in questione. Il termine di 30 giorni previsto all’art. 152 cpv. 2 ORC per procedere a notificare l’iscrizione delle modifiche è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione; III. visti la forma giuridica e l’importanza economica dell’ente giuridico in oggetto e l’entità della mancata notificazione, la tassa di cui all’art. 12 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio è fissata a CHF 100.00. Ritenuto come le persone obbligate alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non si siano in alcun modo manifestate, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei loro obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un’ammenda pari a CHF 200.00; sulla base dell’art. 152 cpv. 5 ORC, decide: 1. La modifica del domicilio del membro del consiglio d’amministrazione della MDI SA, Lugano, Bernardino Piazzoli, è iscritta nel registro di commercio. 2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: MDI SA, in Lugano, CHE-112.660.681, società anonima (Nr. FUSC 18 del 26.01.2011, Pubbl. 6002910). Iscrizione d’ufficio secondo l’art. 152 ORC. Nuove persone iscritte o modifiche: Piazzoli, Bernardino, da Basel, in Porlezza (IT), membro, con firma individuale [finora: in Lugano]. 3. La tassa per l’iscrizione della modifica dei dati personali ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l’art. 5 lett. a cifra 2. dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Per l’iscrizione della presente decisione a seguito della procedura d’iscrizione d’ufficio è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Le spese amministrative ammontano a CHF 35.00. 4. È inflitta un’ammenda di CHF 200.00 a carico di Bernardino Piazzoli, Porlezza (IT), e di Giovanni Rossi, Lugano. 5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese, pari ad un totale di CHF 255.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Bernardino Piazzoli, Porlezza (IT), e di Giovanni Rossi, Lugano. A carico di Bernardino Piazzoli, Porlezza (IT), è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00. A carico di Giovanni Rossi, Lugano, è posta personalmente l’ammenda di CHF 200.00. 6. La presente decisione è notificata personalmente a mezzo raccomandata a Giovanni Rossi, Via Cattedrale 9, 6900 Lugano (art. 152 cpv. 6 ORC). Ritenuto come il signor Bernardino Piazzoli non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata anche mediante pubblicazione nel FUSC. 7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d’Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.
Authority office
Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino Via Tognola 7 6710 Biasca
Background
<p>Decisione secondo l'art. 152 ORC<br/></p>
Office
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio Via A. Tognola 7 6710 Biasca