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IV-Rundschreiben Nr. 401 / Hilfsmittel: Änderungen der Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) (gültig ab 01.07.2020 / aktualsiert am 08.07.2021) (überholt)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Prestazioni in natura e pecuniarie

13 maggio 2020 / aggiornato il 8 luglio 2021

Lettera circolare AI n 401

Mezzi ausiliari Modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicura- zione per l’invalidità (OMAI), in vigore dal 1° luglio 2020

Sebbene la modifica dell’OMAI entri in vigore il 1° luglio 2020, la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI) sarà adeguata soltanto con effetto dal 1° gennaio 2021. La modifica dell’OMAI e i commenti saranno disponibili su https://www.ad- min.ch/opc/it/official-compilation/2020/1773.pdf. Le informazioni rilevanti e i nuovi testi dell’OMAI sono pertanto già elencate qui di seguito. Sono interessati i seguenti ambiti dei mezzi ausi- liari (le modifiche determinanti sono indicate in grassetto).

1. Raggruppamento dei numeri 13.01*, 13.02* e 13.03* OMAI

Tenore del numero 13.01* a partire dal 1° luglio 2020:

Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, acces- sori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione. L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparecchi di cui necessi- tano anche i non disabili. Consegna in prestito. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contributo annuo dell’assicura- zione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

Commento Si tratta di un raggruppamento di carattere puramente tecnico, che si basa su una decisione del gruppo di lavoro Mezzi ausiliari (UFAS e uffici AI) del 2016. Questa decisione si fonda sul fatto che tutti i vigenti numeri 13.01*–13.03* si riferiscono a strumenti di lavoro, ragion per cui la codificazione e la rilevazione statistica vengono spesso effettuate in modo indifferenziato, il che complica l’attività degli uffici AI. Dal punto di vista amministrativo, ha dunque senso riu- nirli.

Il termine «individualmente», che attualmente figura nei numeri 13.02* e 13.03*, risale al pe- riodo in cui questi mezzi ausiliari venivano realizzati manualmente. Oggi esistono mezzi ausi- liari ergonomici fabbricati in serie (per i disabili o specifiche disabilità), ragion per cui questo termine può essere stralciato.

Il tenore del numero 13.01* viene integrato con il riferimento alla consegna in prestito, poiché per principio i mezzi ausiliari in questione possono essere utili anche ad altri assicurati ed è quindi applicabile l’articolo 3 capoverso 2 OMAI.

Gli attuali N. 2138*–2141* CMAI rientreranno, per quanto possibile, nel numero 13.01* OMAI.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 401 / Mezzi ausiliari - Modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’as- sicurazione per l’invalidità (OMAI) (Valida dal 01.07.2020 / aggiornato il 08.07.2021) )

2. Modifica del numero 14.04 OMAI

Tenore del numero 14.04 a partire dal 1° luglio 2020:

Modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato rese necessarie dall’invalidità. Adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte dell’abitazione o dello stabile, instal- lazione di sbarre d’appoggio, di corrimano, di maniglie supplementari e di apriporta per le porte dell’abitazione o dello stabile, soppressione di soglie o costruzione di rampe di so- glie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. L’importo massimo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa).

Commento L’elenco delle misure finanziabili secondo il numero 14.04 è esaustivo. Pertanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (v. sentenza del 15 marzo 2007, I 133/06 consid. 6.2), l’AI può finanziare esclusivamente le modifiche nell’appartamento dell’assicurato indicate nel numero 14.04. Nella prassi si è venuta così a creare la scioccante situazione nella quale per assicurati che non esercitano un’attività lucrativa né svolgono mansioni consuete vengono finanziati apriporta per le porte degli appartamenti (spesso anche in virtù del numero 15.05), ma non per quelle degli stabili, cosicché essi possono lasciare l’appartamento, ma non lo stabile. L’aggiunta all’elenco di cui al numero 14.04 permetterà di risolvere questa situazione.

Poiché il diritto agli apriporta secondo il numero 15.05 (apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente) è limitato alle persone affette da grave paralisi, è necessario menzionarli esplici- tamente (anche) nel numero 14.04: a seconda della situazione abitativa e del tipo di disabi- lità è infatti possibile che la condizione della «grave paralisi» non sia o non sia ancora adem- piuta, ma sia comunque necessario un apriporta (elettrico).

3. Integrazione del numero 13.05* OMAI nel numero 14.05 OMAI

Tenore del numero 14.05 a partire dal 1° luglio 2020:

Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, rimozione o modifica di elementi architet- tonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scola- stica o professionale per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare il luogo in questione. Il diritto non sussiste in caso di soggiorno in istituto. Consegna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe in prestito.

Commento Considerata la mobilità odierna, non è più giustificato che elevatori per scale e piattaforme elevatrici siano finanziati esclusivamente per le persone che esercitano un’attività lucrativa, svolgono le mansioni consuete oppure si trovano in formazione scolastica o professionale. Va inoltre considerato che per l’utilizzo dei montascale attualmente finanziati in virtù del nu- mero 14.05 è necessaria una terza persona. In vista di un diritto secondo l’articolo 2 capoverso 1 OMAI, il numero 13.05* viene abrogato e integrato, nella misura necessaria, nel numero 14.05. Quest’ultimo viene integrato con il contenuto dell’attuale numero 13.05*, nel quale viene però stralciata la condizione di consen- tire all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scola- stica o professionale e introdotta la formulazione più generale «lasciare il luogo in que- stione».

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 401 / Mezzi ausiliari - Modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’as- sicurazione per l’invalidità (OMAI) Valida dal 01.07.2020 / aggiornato il 08.07.2021)

Le attuali disposizioni del numero 14.05 non saranno quindi più applicabili e saranno perlopiù sostituite dalle disposizioni dell’attuale numero 13.05* e dai N. 2145*–2153* CMAI. Viene an- che stralciata la condizione di consentire all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete.

4. Modifica del numero 14.06 OMAI

Tenore del numero 14.06 a partire dal 1° luglio 2020:

Cani d’accompagnamento per disabili motori se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bi- sogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intratte- nere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi. Al momento della con- segna del cane d’accompagnamento da parte di un organo certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI) l’assicurazione versa un sussidio forfettario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l’acquisto del cane d’ac- compagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

Commento Un contributo alle spese per i cani d’accompagnamento per adulti disabili motori è stato inse- rito nell’OMAI nel 2010. Nel frattempo si è constatato che l’AI ha partecipato al finanziamento di pochissimi cani d’ac- compagnamento (negli anni 2014–2018, tra uno e sette cani all’anno, per spese complessive annue pari al massimo a 100 000 fr.). In base alle informazioni dei fornitori, questo è dovuto in particolare alla condizione di ricevere un assegno per grandi invalidi (AGI) almeno di grado medio. Spesso le persone in questione non sono infatti assolutamente in grado di occuparsi di un cane d’accompagnamento. È stato pertanto deciso di estendere il diritto anche ai beneficiari di un AGI di grado lieve, stabilendo però al contempo una limitazione alle categorie di atti ordinari della vita in cui può essere ragionevole impiegare un cane d’accompagnamento. In base alle informazioni dei due principali fornitori di cani d’accompagnamento in Svizzera, l’offerta di questi cani è limitata e non può essere ampliata in misura notevole. Alle persone che ricevono un AGI di grado lieve vengono consegnati già oggi cani d’accompagnamento, che non sono però finanziati dall’AI. I fornitori di cani d’accompagnamento presuppongono che in seguito alla riformulazione dei requisiti necessari per una partecipazione ai costi da parte dell’AI l’assicurazione finanzierà al massimo 15–20 cani all’anno. Di conseguenza, le spese supplementari annue (media pluriennale) sono stimate a circa 250 000 franchi. Il sistema vigente non prevede alcuna condizione per i fornitori, anche perché l’AI paga sol- tanto un sussidio per i cani d’accompagnamento. I cani sono forniti sulla base di un rapporto di controllo che attesta le loro capacità. Su suggerimento dei fornitori, il nuovo tenore del nu- mero 14.06 includerà anche la certificazione da parte dell’ADI quale condizione necessaria per il versamento dell’importo forfettario in questione. I membri dell’ADI devono adempiere requisiti minimi posti a livello internazionale, che vengono regolarmente riesaminati. Questo permette di garantire che l’AI finanzi soltanto cani formati in modo competente. Il controllo di un membro dell’ADI viene effettuato mediante un’autodichiarazione sul rapporto di controllo per i cani d’accompagnamento, che è stato adeguato di conseguenza ed è alle-

gato alla presente lettera circolare (in tedesco e francese).

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 401 / Mezzi ausiliari - Modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’as- sicurazione per l’invalidità (OMAI) Valida dal 01.07.2020 / aggiornato il 08.07.2021)

In questo contesto va menzionato che è pendente una mozione (19.4404, già accolta dal Consiglio degli Stati) che chiede che anche i bambini e i giovani abbiano diritto ai cani d’ac- compagnamento. Se la mozione sarà accolta anche dal Consiglio nazionale, si dovrà esami- nare un ulteriore ampliamento dei criteri per il diritto ai cani d’accompagnamento.

5. Disposizioni transitorie

Aggiornamento del 8.7.2021: Adeguamento delle disposizioni transitorie a causa della sentenza del Tribunale federale del 15.6.2021, 9C_201/2021 - prevista alla pubblicazione: la data rilevante per le nuove disposi- zioni è la data della decisione dell'ufficio AI. Queste disposizioni transitorie sostituiscono con effetto immediato quelle che figurano ai nu- meri marginali 2164.1 e 2153.1 CMAI. Quest’ultime verranno soppresse per il 1° gennaio 2022, dato che a quel momento non dovrebbero più esserci casi in sospeso.

Numero 14.04 OMAI, modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato: Le condizioni di diritto che verranno ampliate a partire dal 1° luglio 2020 (aggiunta delle porte dello stabile all’elenco di cui al numero 14.04 OMAI) si applicano a tutte le richieste per le quali l’ufficio AI rende una decisione dopo il 1° luglio 2020. Numero 14.05 OMAI, elevatori per scale ecc.: Le nuove condizioni di diritto in vigore dal 1° luglio 2020 (soppressione della condizione di consentire all’assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale) per piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe nonché la rimozione o modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa si applicano alle richieste per le quali l’ufficio AI rende una decisione dopo il 1° luglio 2020. Per i mezzi ausiliari già forniti si applicano le vecchie disposizioni; quelle nuove saranno valide al più presto al momento di una nuova fornitura. Questo significa anche, ad esempio, che per la garanzia dei diritti acquisiti dell’AI, per gli elevatori per scale già forniti rimangono applicabili le condizioni di diritto valide fino al 30 giugno 2020. Numero 14.06 OMAI, cani d’accompagnamento: Le nuove condizioni di diritto (estensione del diritto anche ai beneficiari di un AGI di grado lieve e requisito della certificazione da parte dell’ADI) si applicano alle richieste per le quali l’ufficio AI rende una decisione dopo il 1° luglio 2020.

DFI UFAS Lettera circolare AI n. 401 / Mezzi ausiliari - Modifica dell’ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’as- sicurazione per l’invalidità (OMAI) Valida dal 01.07.2020 / aggiornato il 08.07.2021)

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