Nachtrag 6 zum Kreisschreiben über die Betreuungsentschädigung (KS BUE); gültig ab 01.01.2026
Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimento federale dell'interno DFI
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Supplemento 6 alla Circolare sull’indennità di assistenza (CIAss)
Valido dal 1° gennaio 2026
318.716 6 i CIAss
10.25
Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2026
Il presente supplemento contiene una precisazione relativa all’acqui- sizione di informazioni e documenti medici supplementari, come pure all'assunzione delle spese per questi accertamenti.
L'aggiunta 1/26 evidenzia i numeri marginali modificati.
DFI UFAS | Circolare sull’indennità di assistenza (CIAss) Stato: 1° gennaio 2026 | 318.716 6
La cassa di compensazione verifica se al modulo di richie- sta sia stato allegato il certificato medico che attesta i gravi problemi di salute del figlio ai sensi dell'articolo 160 LIPG. Per principio, l'attestazione del medico è vincolante per la cassa di compensazione, che non è quindi tenuta a con- trollare se le condizioni di cui all'articolo 160 LIPG siano soddisfatte. Può tuttavia esigere dai medici documenti e in- formazioni supplementari, se questi sono necessari per l'esame del diritto. Le spese che ne derivano vengono rim- borsate dal Fondo IPG (cfr. N. 748 delle Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF) / Weisungen Uber Buchfùhrung und Geldverkehr der Ausgleichskassen (WBG)).
Se, per esempio in base ad altri documenti, ha fondati dubbi circa la correttezza del certificato medico e/o la gra- vità dei problemi di salute, la cassa di compensazione può sottoporre l’incarto all’UFAS.
DFI UFAS | Circolare sull’indennità di assistenza (CIAss) Stato: 1° gennaio 2026 | 318.716 6