IV-Rundschreiben Nr. 433 / Änderungen der Verordnungen über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) und die AHV (HVA)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Bundesamt für Sozialversicherungen Geschäftsfeld Invalidenversicherung Settore Prestazioni in natura e pecuniarie
20 novembre 2023
Lettera circolare AI n. 433
Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)1
L’OMAI e l’OMAV saranno modificate con effetto a partire dal 1° gennaio 2024. Di seguito verranno spiegate le modifiche, con il nuovo testo di ordinanza come introduzione.
Le pertinenti circolari (CMAI e CMAV) saranno adeguate con effetto dal 1° gennaio 2024.
1 Modifiche dell’OMAI
1.1 Modalità di pagamento dei servizi di terzi
Art. 9 cpv. 2 2 Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari
a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre
19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
La modifica si basa sulla mozione 21.3452 «Servizi prestati da terzi nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Modello per i rimborsi».
Per il diritto al rimborso dei servizi forniti da terzi al posto di un mezzo ausiliario l’attuale limite mensile verrà sostituito con un limite annuo, che non potrà superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa dell’AVS. Il limite è inteso per anno civile; per i diritti nati nel corso dell’anno sarà calcolato pro rata temporis. Il contributo mensile massimo ammonta attualmente (stato: 2023) a 22 056 franchi.
Poiché l’ufficio AI potrà verificare il raggiungimento del limite annuo soltanto a posteriori (dopo aver ricevuto la fattura), incomberà imperativamente all’assicurato verificare personalmente le spese sostenute. In caso di superamento del limite, l’assicurato dovrà farsi carico della differenza. Gli assicurati dovranno essere informati al riguardo in forma adeguata (il relativo testo standard verrà adeguato).
Tra i servizi forniti da terzi al posto di un mezzo ausiliario vengono finanziate le seguenti tre prestazioni principali nel contesto dell’esercizio dell’attività lucrativa: prestazioni per gli audiolesi nell’ambito della loro attività professionale (in particolare interpretariato in lingua dei segni/interpretazione per scritto), trasporto per recarsi al lavoro per i disabili motori e gli ipovedenti gravi nonché servizi per i ciechi che svolgono un’attività lucrativa (p. es. lettura ad alta voce).
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1.2 Ampliamento del diritto ai cani d’accompagnamento
14.06 Cani d’accompagnamento
14.06.1 Cani d’assistenza alla mobilità per disabili motori a partire dai 16 anni se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto i disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; Il centro di consegna del cane d’assistenza alla mobilità deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). Al momento della consegna del cane d’assistenza alla mobilità l’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’assistenza alla mobilità e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
14.06.02 Cani d’allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane d’allerta. Il diritto sussiste soltanto se l’epilessia è diagnosticata da un medico specialista. Inoltre, grazie al cane gli adulti devono essere in grado di raggiungere un obiettivo d’integrazione secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2 LAI . Il centro di consegna del cane d’allerta per epilettici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 14 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 9000 franchi per l’acquisto del cane d’allerta e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
14.06.03 Cani d’accompagnamento per bambini autistici tra i quattro e i nove anni se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane. Il diritto sussiste soltanto in presenza di un disturbo dello spettro dell’autismo ai sensi del numero 405 dell’ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 sulle infermità congenite senza controindicazioni mediche alla detenzione di un cane e se l’utilizzo del cane serve per imparare a spostarsi in modo sicuro nello spazio pubblico. Il centro di consegna del cane d’accompagnamento per bambini autistici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione può essere richiesta una sola volta.
La modifica si basa sulla mozione 19.4404 «Cani d’accompagnamento anche per i bambini e i giovani malati».
Dopo aver esaminato l’offerta di cani d’accompagnamento esistente in Svizzera, è stato stabilito che, nell’ambito del quadro giuridico dell’AI, è possibile versare un sussidio per tre tipi di cani d’accompagnamento: cani d’assistenza alla mobilità per assicurati a partire dai 16 anni, cani d’allerta per epilettici per bambini, giovani e adulti e cani d’accompagnamento per bambini autistici.
Come finora, i sussidi forfettari dell’AI ammonteranno a circa il 50 %3 dei costi totali, che si basano sulle informazioni fornite dai centri di addestramento. Inoltre, il sussidio versato finora per i cani d’assistenza alla mobilità verrà aumentato, in quanto i costi di addestramento sono cresciuti negli ultimi 13 anni e l’importo forfettario per le spese per il cibo e il veterinario è stato ricalcolato sulla base del sussidio per i cani da guida per ciechi. A partire dal 1° gennaio 2024 i sussidi forfettari dell’AI ammonteranno a: − 20 280 franchi per i cani d’assistenza alla mobilità, al massimo ogni otto anni; − 20 280 franchi per i cani d’accompagnamento per bambini autistici (sussidio unico per bambino); − 14 280 franchi per i cani d’allerta per epilettici, al massimo ogni otto anni (sussidio inferiore perché l’addestramento non viene svolto in un’istituzione ma a casa dell’assicurato).
Contrariamente a un cane da guida per ciechi, di regola un cane d’assistenza alla mobilità non è sufficiente per raggiungere un obiettivo d'integrazione previsto dalla legge. Un cane da guida consente ai ciechi di spostarsi in modo autonomo. Un cane d'assistenza alla mobilità, invece, non svolge una vera e propria funzione sostitutiva, ma contribuisce ad accrescere l'autonomia degli assicurati. Inoltre, esistono già mezzi ausiliari e altre prestazioni che in parte servono allo stesso scopo di quelle fornite da un cane d'assistenza alla mobilità (p. es. apriporta automatici, apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente, servizi Spitex, provvedimenti sanitari destinati ai bambini). Poiché l'AI non può finanziare prestazioni ridondanti, non vengono assunti i costi totali, ma viene versato un sussidio unico (importo forfettario) su base proporzionale.
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Il sussidio forfettario dell’AI verrà erogato soltanto se l’assicurato, insieme al centro di consegna, avrà compilato il rapporto di controllo e lo avrà inoltrato all’ufficio AI. Con il rapporto di controllo si dovrà dimostrare che il cane dispone delle capacità necessarie e che queste ultime sono applicate. In esso saranno elencate le esigenze minime che dovranno essere adempiute. Inoltre, al momento della consegna definitiva del cane all’assicurato il centro di consegna dovrà essere membro a pieno titolo dell’organizzazione ADI.
Il cane d’accompagnamento sarà di proprietà dell’assicurato o rimarrà in possesso del centro di consegna.
La richiesta di sussidio all’ufficio AI potrà essere presentata soltanto dopo che il cane addestrato sarà stato introdotto definitivamente presso l’assicurato. Ciò sarà dimostrato dal rapporto di controllo. L’ufficio AI non potrà esaminare prima il diritto al sussidio, poiché questo dipenderà da un’introduzione conclusa e riuscita del cane presso l’assicurato. Per la valutazione secondo il nuovo diritto sarà quindi determinante il momento in cui la richiesta sarà inoltrata all’ufficio AI, che per i cani d’accompagnamento corrisponde al momento della consegna definitiva del cane.
Le nuove disposizioni si applicheranno soltanto alle consegne che avverranno dopo il 1° gennaio 2024. I testi standard verranno adeguati.
I nuovi rapporti di controllo sono allegati alla presente lettera circolare e devono essere imperativamente utilizzati.
1.2.1 Spiegazioni concernenti i tre tipi di cani:
1.2.1.1 Cani d’assistenza alla mobilità per disabili motori a partire dai 16 anni
In futuro i cani d’assistenza alla mobilità, che figurano già nel n. 14.06 OMAI come cani d’accompagnamento per disabili motori, potranno essere consegnati anche ai minori, ma soltanto a partire dai 16 anni. L’AI deve infatti poter garantire che i cani per i quali partecipa al finanziamento non mettano in pericolo né il detentore del cane né terzi. La consegna di un cane d’assistenza alla mobilità ai minori di età inferiore ai 16 anni non è compatibile con la condizione di permettere agli assicurati di spostarsi in modo autonomo. Il finanziamento per gli assicurati a partire dai 16 anni corrisponde a un ampliamento dell’attuale regolamentazione, che prevede esclusivamente consegne agli adulti.
1.2.1.2 Cani d’accompagnamento per bambini autistici fino ai nove anni
I cani d’accompagnamento per bambini autistici sono utili in primo luogo per i genitori degli assicurati. Tuttavia, si è potuto osservare che la sola presenza del cane (addestrato) può avere effetti positivi sui genitori e quindi anche sulla loro relazione con i figli: i genitori diventano più tranquilli e sicuri nonché più rilassati con i figli. Si può presumere che questa interazione incida sovente in modo positivo sullo sviluppo dei bambini, anche per quanto riguarda la loro capacità di frequentare la scuola.
Tuttavia, è ragionevole consegnare questi cani soltanto ai bambini più piccoli al massimo fino al compimento dei nove anni (= momento della consegna definitiva, utilizzo successivo in media per otto anni), poiché secondo gli specialisti l’età è decisiva per l’accettazione e i benefici. La decisione concernente la consegna di un cane d’accompagnamento per bambini autistici dovrà quindi essere emanata al più tardi al compimento del settimo anno d’età, poiché l’addestramento del cane con/presso il bambino dura di regola due anni. I genitori sono responsabili del cane, che viene impiegato esclusivamente sotto la loro sorveglianza. L’utilizzo del cane dovrà permettere al bambino di spostarsi in modo sicuro nello spazio pubblico.
1.2.1.3 Cani d’allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti
I cani d’allerta per epilettici (detti anche EpiDog) potranno essere consegnati agli assicurati a partire dai quattro anni. L’addestramento dura due o tre anni e viene svolto a casa dell’assicurato. Il cane
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potrà quindi essere introdotto presso i bambini già a partire dai due anni, ma la consegna definitiva o la garanzia di assunzione dei costi da parte dell’AI potrà avvenire al più presto all’età di quattro anni.
Sebbene nel caso dei bambini gli EpiDog apportino soltanto benefici indiretti (attraverso i genitori o le persone responsabili dell’assistenza), i rapporti e gli studi disponibili mostrano che l’impiego di questi cani comporta benefici sia dal punto di vista medico che da quello economico, dato che permette di evitare ricoveri ospedalieri. In senso lato un EpiDog può quindi essere considerato come un mezzo ausiliario dell’AI per ampliare l’autonomia dell’assicurato.
Contrariamente a quanto avviene nel caso dei bambini, la consegna di EpiDog agli adulti dovrà permettere di raggiungere un obiettivo d’integrazione dell’AI secondo l’articolo 21 capoverso 1 o 2 LAI affinché possa essere concesso il sussidio.
1.3 Ulteriori modifiche dell’OMAI
1.3.1 Diritto di sostituzione / Riparazioni in caso di diritto di sostituzione
Art. 2 cpv. 5 Abrogato
Questa disposizione è obsoleta, in quanto il diritto di sostituzione è già disciplinato a livello di legge dall’articolo 21bis LAI. Inoltre, a seconda delle circostanze l’articolo 2 capoverso 5 OMAI limita l’articolo 21bis LAI con l’espressione «più economico». La definizione del diritto di sostituzione è peraltro intesa in senso ampio: è irrilevante che un mezzo ausiliario sia o meno menzionato nell’elenco allegato all’OMAI.
2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21bis
capoverso 2 LAI, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.
La disposizione relativa alle riparazioni sarà completata con una regolamentazione volta a garantire la parità di trattamento tra gli assicurati: se nell’ambito del diritto di sostituzione è stato finanziato un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco, tutte le riparazioni saranno finanziate nella stessa percentuale della partecipazione alle spese di acquisto. In caso contrario, si verificherebbe una disparità di trattamento tra gli assicurati o i fornitori di prestazioni.
1.3.2 Abrogazione dei sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli
10.01* Abrogato 10.02* Abrogato
Il versamento di sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli non ha più alcuna rilevanza. Nel 2021 il diritto è stato limitato a tre beneficiari per il sussidio di ammortamento di 2500 franchi all’anno. Oggi, salvo queste eccezioni, vengono erogati soltanto i sussidi di ammortamento per le automobili (n. 10.04* OMAI).
I n. 10.01* e 10.02* saranno quindi abrogati. Tuttavia, per gli aventi diritto esistenti, il diritto sarà mantenuto in virtù della garanzia dei diritti acquisiti fintantoché le condizioni previste dal diritto anteriore saranno adempiute. I sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli concessi fino alla fine del 2023 continueranno quindi a essere versati secondo il diritto anteriore.
1.3.3 Rettifica relativa ai letti azionati elettricamente
14.03 Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori) per l’uso nell’ambito privato. Per gli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.
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Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L’importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).
Con la modifica dell’OMAI del 1° gennaio 2017 è stata stralciata per errore una parte della frase del n. 14.03 OMAI («... degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi»). Questa svista verrà corretta inserendo di nuovo questa frase nell’OMAI. Nella CMAI, invece, non è mai stata cancellata.
2 Modifica dell’OMAV
2.1 Calzature ortopediche: contributo annuo
4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.
Questa modifica si basa sulla mozione 21.4036 «Scarpe ortopediche per i diabetici. Basta problemi al passaggio dall’AI all’AVS!».
In futuro si avrà diritto a un contributo per calzature adeguate ogni anno anziché ogni due. Circa l’80 % degli assicurati in età AVS che necessitano di scarpe su misura e di scarpe ortopediche fabbricate in serie soffre di diabete. Tuttavia, il diritto non sarà limitato agli assicurati con diagnosi di diabete, come invece chiedeva la mozione. Per garantire la parità di trattamento, la nuova regolamentazione sarà applicabile a tutti gli assicurati interessati.
Il n. 4.51 OMAV verrà modificato in modo tale che, a partire dall’entrata in vigore della modifica, l’AVS potrà concedere un contributo annuo alle spese (75 % delle spese secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh») per un paio di scarpe ortopediche su misura o scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione.
A causa della concessione duratura di questa prestazione, le garanzie di assunzione dei costi dovranno essere riesaminate d’ufficio.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 433 / Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) (valida dal 1° gennaio 2024) 5/5