Bewilligung der Durchführung des Beitragsbezugs «Prélèvement de contributions du Fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP)» als kollektiv übertragene Aufgabe an die im Kanton Neuenburg tätigen Familienausgleichskassen
Dipartimento federale dell’interno DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS AVS, prévoyance professionnelle et PC
POSTA CH SA CH-3003 Berna UFAS; Gub
Raccomandata (R) République et Canton de Neuchâtel Département de la Formation des Finances et de la Digitalisation Service des Formations Casella postale
2301 Neuchâtel
Incarto: BSV-D-DFDA3401/273 Vostro riferimento: NW Persona incaricata: Beatrix Guillet / Gub Berne, 21 novembre 2024
Decisione concernente l’autorizzazione per l’attribuzione dell’altro compito collettivo «Prelievo dei contri- buti del Fondo per il tirocinio e il perfezionamento professionale (FAPP)» alle casse di compen- sazione per assegni familiari nel Cantone di Neuchâtel
Gentili Signore e Signori,
in riferimento alla vostra lettera del 30 aprile 2024 e alla vostra domanda del 5 novembre 2024, rispon- diamo come segue.
I. In fatto
1. Conformemente all’articolo 14 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LA- Fam), le casse di compensazione per assegni familiari (CAF) del Cantone di Neuchâtel compren- dono a. le CAF professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni, b. quelle cantonali e c. quelle gestite dalle casse di compensazione AVS. I loro compiti sono elencati all’articolo 15 LAFam.
2. I Cantoni istituiscono una CAF cantonale e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS (art. 14 lett. b LAFam). Le CAF sottostanno alla vigilanza dei Cantoni (art. 17 cpv. 1 e 2, primo periodo LAFam). Fatta salva la LAFam e a suo completamento, nonché tenuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell’AVS, i Cantoni emanano le disposizioni neces- sarie per l’attribuzione di ulteriori compiti alle CAF (art. 17 cpv. 2 lett. l LAFam).
3. Con lettere del 30 aprile e del 5 novembre 2024, il Cantone di Neuchâtel, Dipartimento della forma- zione, delle finanze e della digitalizzazione, ha chiesto l’autorizzazione ad attribuire il «Prelievo dei contributi del Fondo per il tirocinio e il perfezionamento professionale (FAPP)» alle CAF attive nel
Office fédéral des assurances sociales OFAS Beatrix Guillet Effingerstrasse 20
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BSV-D-DFDA3401/273
Cantone di Neuchâtel quale altro compito collettivo. Nella sua domanda, il Dipartimento informa che il FAPP riunirà a partire dal 1° gennaio 2025 il Fondo per la formazione e il perfezionamento pro- fessionale (FAPP) e il Fondo per il sostegno alla formazione professionale di base secondo il si- stema duale (FFD), che verranno sciolti. Il Dipartimento precisa inoltre che il FAPP perseguirà i medesimi obiettivi dei due fondi che sostituisce, vale a dire la promozione e il sostegno della forma- zione professionale, principalmente secondo il modello duale attraverso le prestazioni finanziarie versate alle aziende e alle istituzioni formatrici nonché ai numerosi partner della formazione profes- sionale.
II. In diritto
1. La Confederazione può delegare alle casse di compensazione compiti inerenti ad altri settori, in particolare in materia di prestazioni per chi presta servizio e di protezione della famiglia. Con la sua approvazione, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono fare lo stesso (art. 63a della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]). Deve trattarsi di compiti inerenti alle assicurazioni sociali, che servono alla previdenza professionale e sociale, che servono alla formazione e al perfezionamento professionale, oppure ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici (art. 130 cpv. 1 lett. a-d dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]). I compiti possono essere delegati solo se non pregiudicano la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 63a LAVS). In caso contrario, l’UFAS può revocare l’autorizzazione (art. 131 cpv. 3 OAVS). Le casse di compensazione, rispettivamente le CAF, ricevono un’indennità per l’adempimento dei compiti loro delegati (art. 63a cpv. 3 LAVS e art. 132 cpv. 1 OAVS). Le revisioni delle casse di compensazione secondo l’articolo 68 capoverso 1 LAVS devono essere estese anche agli altri compiti delegati alle casse, per quanto ciò sia necessario per la revisione della cassa relativa all’applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 132 cpv. 2 OAVS). Se delegano compiti alle casse di compensazione, i Cantoni disciplinano esplicitamente, in appositi decreti cantonali, la revisione e la presentazione dei rapporti (art. 130 cpv. 2 OAVS).
2. I Cantoni che intendono delegare altri compiti a tutte le casse di compensazione e le CAF attive sul loro territorio devono presentare un’unica domanda scritta all’UFAS, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti (art. 131 cpv. 1bis OAVS). L’UFAS può sottoporre a determinate condizioni l’autorizzazione di delegare altri compiti alle casse di compensazione (art. 131 cpv. 2 OAVS).
3. Il compito «Prelievo dei contributi del Fondo per il tirocinio e il perfezionamento professionale (FAPP)» delegato collettivamente alle CAF costituisce un altro compito ai sensi dell’articolo 130 capoverso 1 lettera c OAVS.
4. Le modalità di presa a carico delle spese, secondo l’articolo 132 capoverso 1 OAVS, da parte del Cantone di Neuchâtel risultano dai documenti allegati alla domanda: il regolamento d’applicazione della legge cantonale sull’istituzione di un Fondo per il tirocinio e il perfezionamento professionale (loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel du 26 mars 2024 [LFAPP]), adottata dal Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel il 4 novembre 2024, indica all’articolo 28 che le casse di compensazione ricevono per i loro compiti una remunerazione forfettaria pari allo 0,75 per cento per il 2025 e allo 0,625 per cento a partire dal 2026, ma di almeno 500 franchi per anno civile.
5. Dall’esame dei documenti trasmessi risulta che l’indennità prevista è sufficiente e adempie i requisiti stabiliti dall’articolo 132 capoverso 1 OAVS. L’attribuzione dell’altro compito è conforme ai requisiti legali e può essere autorizzata.
III Decisione
Visti i documenti trasmessi e l’articolo 17 capoversi 1 e 2 LAFam in combinato disposto con gli articoli 63a LAVS e 130-132 OAVS, l’UFAS
decide:
1. Il compito «Prelievo dei contributi del Fondo per il tirocinio e il perfezionamento professionale (FAPP)» delegato collettivamente dal Cantone di Neuchâtel alla CAF cantonale di Neuchâtel e alle CAF gestite dalle casse di compensazione AVS attive nel Cantone di Neuchâtel è autorizzato con effetto dal 1° gennaio 2025.
2. Il compito delegato è autorizzato alle condizioni seguenti: le casse di compensazione, rispettivamente le CAF, devono sempre essere interamente indennizzate per i compiti a loro attribuiti e la modalità d’indennizzo deve essere regolarmente sottoposta a esame e se del caso adeguata.
3. Qualsiasi modifica, per esempio dell’aliquota contributiva o dell’importo delle prestazioni, al compito delegato deve entrare in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. Queste modifiche devono essere comunicate per iscritto alle casse di compensazione interessate e all’UFAS, al più tardi due mesi prima della loro entrata in vigore (ovvero entro fino ottobre).
4. Tutte le informazioni pertinenti per l’esame della domanda di autorizzazione per la delega di altri compiti (p. es. la modifica dello scopo o l’aumento considerevole del compito iniziale) devono essere previamente presentate all’UFAS, Ambito AVS, previdenza professionale e PC, Settore Vigilanza e organizzazione, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, per sottoporre la domanda a un nuovo esame e a una nuova autorizzazione.
5. L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se constata che l’adempimento dei compiti pregiudica la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
6. La presente decisione decade dal momento in cui il compito delegato non viene più eseguito.
7. Le autorizzazioni per gli altri compiti collettivi «Prelievo dei contributi del Fondo per la formazione e il perfezionamento professionale (FFPP)» del 25 luglio 2014 e «Prelievo dei contributi del Fondo per il sostegno alla formazione professionale di base secondo il sistema duale (FFD)» del 6 novembre 2019 non sono dunque più valide. Infatti, questi due compiti non verranno più eseguiti dal 1° gennaio 2025 poiché saranno rimpiazzati dal FTPP.
8. Notifica:
- Raccomandata, République et Canton de Neuchâtel, Département de l’Éducation et de la Famille, Château, Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel
9. Comunicazione:
République et Canton de Neuchâtel, Département de la Formation, des Finances et de la Digitalisation, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l’Hôpital 28, Case postale 2116, 2001 Neuchâtel
Centrale de compensation (CdC), Avenue Edmond Vaucher 18, Case postale 3000,
1211 Genève 2
10. Pubblicazione:
- Sito «Esecuzione delle assicurazioni sociali», https://sozialversicherungen.admin.ch/it/home
Cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito AVS, previdenza professionale e PC Settore Vigilanza e organizzazione
Colette Nova, vicedirettrice Olaf Wolfensberger Responsabile dell’Ambito Caposettore
Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, CH-9023 San Gallo, entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica (art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF] in combinato disposto con l’art. 55 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e l’art. 1 cpv. 1 LAVS).
L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA]).