Übergang von den Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 zu den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009
C 107/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.4.2010
DECISIONE N. S7 del 22 dicembre 2009 relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 107/05)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO fornite sulla base di una valida tessera europea di assicu DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE razione malattia (TEAM), i quali devono altresì applicarsi a situazioni transitorie. visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (6) Ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (CE) n. relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), 987/2009, gli Stati membri che non figurano nell’alle nell’ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata gato 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 rimborsano le di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia che relativa alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e non risiedono nello stesso Stato membro della persona del regolamento (CE) n. 987/2009 (2), assicurata e ai pensionati e membri delle loro famiglie in base alla spesa effettiva a partire dal 1o maggio 2010. visti gli articoli da 87 a 91 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti l’articolo 64, paragrafo 7 e gli articoli da 93 a 97 del (7) Le spese delle prestazioni in natura fornite ai sensi degli regolamento (CE) n. 987/2009, articoli 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) considerando quanto segue: n. 883/2004 sono sostenute dall'istituzione competente responsabile delle spese delle prestazioni in natura ero (1) I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 entrano gate ai membri della famiglia che non risiedono nello in vigore il 1o maggio 2010 e alla stessa data sono stesso Stato membro della persona assicurata e ai pen abrogati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. sionati e membri delle loro famiglie nello Stato membro 574/72, eccetto che per le situazioni disciplinate di residenza. dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dall’articolo 96, paragrafo 1, del regola (8) Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento mento (CE) n. 987/2009. (CE) n. 987/2009 gli Stati membri indicati nell’allegato
3 possono, dopo il 1o maggio 2010, continuare ad ap
(2) Occorre chiarire come determinare lo Stato membro de plicare per un periodo di cinque anni gli articoli 94 e 95 bitore e creditore in situazioni in cui le prestazioni in del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo degli natura erano state previste o autorizzate a norma dei importi fissi. regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, ma i rimborsi delle spese per tali prestazioni sono effettuati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti (CE) (9) Il regolamento (CE) n. 987/2009 introduce nuove proce n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, in particolare quando dure di rimborso dei costi sanitari allo scopo di accele l’istituzione competente a sostenere tali spese cambia ai rare i rimborsi tra Stati membri e impedire un accumulo sensi dei nuovi regolamenti. delle domande di rimborso che restano in sospeso per periodi prolungati. (3) È necessario chiarire quale procedura di rimborso dovrà essere applicata in situazioni in cui le prestazioni in na (10) Occorrono trasparenza e orientamenti per le istituzioni tura siano previste ai sensi dei regolamenti (CEE) nelle situazioni di cui sopra al fine di garantire l'applica n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, mentre la procedura di zione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie. rimborso è effettuata dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, para grafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, (4) Il paragrafo 5 della decisione n. H1 chiarisce la disciplina dei certificati (moduli E) e della tessera europea di assi curazione malattia (compresi i certificati sostitutivi prov HA DECISO QUANTO SEGUE: visori) rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) I. Regime transitorio per determinare lo Stato membro n. 987/2009. responsabile delle spese di cure programmate e necessarie per quanto concerne il cambiamento di competenza ai (5) Le disposizioni del paragrafo 4 della decisione S1 e del sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 paragrafo 2 della decisione S4 fissano i principi generali in merito alla responsabilità dei costi delle prestazioni 1. Ove le cure siano state fornite a una persona prima del 1o maggio 2010, la responsabilità delle spese per tale persona è (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. determinata conformemente alle disposizioni del
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. regolamento (CEE) n. 1408/71.
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2. Ove una persona sia stata autorizzata a recarsi nel terri III. Procedura di rimborso in base alla spesa effettiva torio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato di salute (cure programmate) ai sensi dei 1. Le domande di rimborso in base alla spesa effettiva regi regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e la cura sia strata nei conti dello Stato membro creditore prima del 1o fornita in tutto o in parte dopo il 30 aprile 2010, le spese della maggio 2010 sono soggette alle disposizioni finanziarie del cura completa sono sostenute dall'istituzione che ha concesso regolamento (CEE) n. 574/72. l'autorizzazione. Tali domande vanno presentate all'organismo di collegamento 3. Se una persona ha iniziato una cura ai sensi dello Stato membro debitore entro il 31 dicembre 2011. dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 31, para grafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, le spese 2. Tutte le domande di rimborso in base alla spesa effettiva per tali cure sono sostenute conformemente alle disposizioni di registrate nei conti dello Stato membro creditore dopo il tali articoli, anche se la responsabilità per il sostenimento delle 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove norme di procedura spese della persona in questione è cambiata conformemente alle conformemente alle disposizioni degli articoli da 66 a 68 del disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, se la regolamento (CE) n. 987/2009. cura continua dopo il 31 maggio 2010, le spese sostenute dopo tale data sono a carico dell'istituzione competente ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004. IV. Procedura di rimborso in base a importi fissi
1. I costi medi relativi agli anni fino al 2009 incluso sono
4. Ove una cura sia stata fornita ai sensi degli articoli 19, presentati alla commissione dei conti entro il 31 dicembre paragrafo 1 o 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2011. I costi medi relativi al 2010 sono presentati alla com n. 883/2004 dopo il 30 aprile 2010 in base a una valida tessera missione dei conti entro il 31 dicembre 2012. europea di assicurazione malattia rilasciata prima del 1o maggio 2010, la domanda di rimborso delle spese di tale cura non può 2. Tutte le domande di rimborso in base ad importi fissi essere rifiutata per il fatto che la responsabilità delle spese sa pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del nitarie della persona è cambiata ai sensi delle disposizioni del 1o maggio 2010 sono presentate entro il 1o maggio 2011. regolamento (CE) n. 883/2004.
3. Tutte le domande di rimborso in base agli importi fissi
Un'istituzione che sia obbligata a rimborsare le spese delle pre pubblicati dopo il 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove stazioni fornite in base a una tessera europea di assicurazione norme di procedura conformemente alle disposizioni degli arti malattia può richiedere che l'istituzione presso la quale la per coli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009. sona era regolarmente iscritta al momento dell’erogazione delle prestazioni rimborsi le spese di tali prestazioni alla prima isti tuzione, oppure, se la persona non aveva il diritto di utilizzare V. Disposizioni finali la tessera europea di assicurazione malattia, risolvere la que stione con la persona in questione. 1. Nell' applicazione del regime transitorio, i principi cui ispirarsi dovranno essere la leale collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità. II. Disposizioni transitorie per il calcolo dei costi medi 1. Il metodo di calcolo dei costi medi degli anni fino al 2009 2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale incluso è soggetto alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'entrata in regolamento (CEE) n. 574/72, anche se i costi medi sono pre vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. sentati alla commissione dei conti dopo il 30 aprile 2010.
2. Gli Stati membri non indicati nell' allegato 3 del
regolamento (CE) n. 987/2009 possono, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 30 aprile 2010, calcolare i nuovi costi medi ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 La presidente della commissione amministrativa oppure utilizzare i costi medi presentati per l'anno 2009. Lena MALMBERG