Wegleitung zum Bundesgesetz über die Familienzulagen FamZG (Gültig ab 01.01.2009; Stand: 01.01.2025) (FamZWL)
Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
Valide dal 1° gennaio 2009
Stato: 1° gennaio 2025
318.810 i DAFam
12.24
Premessa alla versione del 1° gennaio 2025
In seguito al rincaro, gli importi minimi previsti dall’articolo 5 LAFam sono stati aumentati. Di conseguenza, l’assegno per i figli ammonta ora a 215 franchi e l’assegno di formazione a 268 franchi.
In seguito all’aumento delle rendite, i valori limite della LAFam sono stati adeguati. Per questioni di leggibilità sono menzionati soltanto gli importi attualmente validi. Gli importi precedentemente validi sono indicati nella tabella dell’Allegato 3.
Con la revisione della LIPG entrata in vigore il 1° gennaio 2024, il termine «congedo di paternità» è stato sostituito con «congedo per l’altro genitore». Inoltre, in singoli casi è previsto un prolungamento del congedo di maternità o del congedo per l’altro genitore. L’arti- colo 10 capoverso 2 OAFami è stato modificato per garantire che il diritto agli assegni familiari continui a sussistere durante questi con- gedi. Il N. 519 delle presenti direttive è stato modificato di conse- guenza.
A causa delle differenze cantonali nella durata dell’obbligo scola- stico, il N. 207.1 stabilisce ora esplicitamente che il periodo dell’ob- bligo scolastico inizia con il grado prescolastico obbligatorio o con il ciclo di entrata. Inoltre, la tabella sinottica sui sistemi scolastici can- tonali (N. 208) è stata verificata e adeguata.
Al N. 246 si fa ora esplicito riferimento al diritto dell’avente diritto vero e proprio di essere sentito in caso di versamento a terzi.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma AVS 21, il N. 508 è stato modificato per quanto riguarda la durata del diritto dei salariati che hanno già raggiunto l’età di riferimento. Concretamente si tratta della regolamentazione della franchigia prevista in relazione al diritto agli assegni familiari.
Al N. 538.4 si fa ora riferimento al dovere di coordinamento delle CAF per l’accertamento dei fatti e, in questo contesto, si rimanda alla sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 25 novembre 2019.
Il n. 602 è stato riformulato in modo da fornire chiarificazioni.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2024
In seguito all’entrata in vigore della nuova edizione delle direttive sulle rendite (DR) il 1° gennaio 2024, che comporta un nuovo si- stema di numerazione, i riferimenti ai numeri marginali 204, 206 e
239 delle DAFam sono stati aggiornati.
I riferimenti modificati sono i seguenti:
N. 204: Il precedente riferimento al N. 3126 DR è sostituto dal N. 3126 DR;
N. 206: Il precedente riferimento al N. 3356 e seguenti DR è so- stituto dal N. 3116 e seguenti DR;
N. 239: Il precedente riferimento al N. 3307 e seguenti DR è so- stituto dal N. 3057 e seguito DR;
N. 239: Il precedente riferimento al N. 4313 DR è sostituto dal N. 4060 DR.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2023
In seguito all’aumento delle rendite, sono stati adeguati i valori limite nella LAFam. Per questioni di leggibilità sono menzionati unica- mente gli importi in vigore. Gli importi precedentemente vigenti sono indicati nella tabella dell’Allegato 3.
A fronte dell’entrata in vigore della modifica del Codice civile sviz- zero relativa al matrimonio per tutti si sono resi necessari alcuni adeguamenti terminologici. Nei passaggi che riguardano aspetti ge- nerali si utilizza ora il termine «genitore». I termini «madre» e «pa- dre» vengono però ancora utilizzati negli esempi al fine di facilitare la leggibilità, in particolare negli esempi riguardanti il concorso di di- ritti.
In seguito all’introduzione del congedo di adozione con effetto dal 1° gennaio 2023, l’articolo 10 capoverso 2 OAFami è stato adeguato per garantire il mantenimento del diritto agli assegni familiari durante il congedo. Allo stesso scopo sono stati aggiunti alla disposizione in questione i vari congedi entrati in vigore nel 2021: il prolungamento del congedo di maternità in caso di soggiorno ospedaliero del neo- nato, il congedo di paternità e il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Ai numeri marginali 519 segg. delle presenti direttive sono dunque stati preci- sati e completati i passaggi relativi ai congedi menzionati.
Sono inoltre stati introdotti rimandi alla nuova giurisprudenza nonché adeguamenti di tipo formale.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2022
La Svizzera ha concluso una nuova convenzione di sicurezza so- ciale con il Regno Unito, che è entrata in vigore l’11 novembre 2021. La nuova convenzione, che ha sostituito quella del 1968, non coor- dina le prestazioni familiari secondo la LAFam e la LAF (N. 320.1).
Dal 1° settembre 2021, la convenzione con la Jugoslavia non si ap- plica più nelle relazioni con la Bosnia e Erzegovina, poiché da quella data è in vigore una nuova convenzione di sicurezza sociale. Gli as- segni familiari secondo la LAFam non rientrano nel campo d’applica- zione di questa convenzione e non vengono dunque più esportati. Le DAFam sono state adeguate di conseguenza (N. 304, 321, 322,
325 e Allegato 1).
Sono state inoltre apportate alcune precisazioni con esempi per quanto concerne:
− il diritto all’assegno di formazione nei casi in cui il figlio deve interrompere una formazione ai sensi della LAVS a causa di un danno alla salute (N. 204), e
− il diritto agli assegni familiari per i dipendenti di agenzie di la- voro interinale e la durata di questo diritto (N. 510 e 510.1).
Inoltre, l’ordinanza sull’aiuto all’incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Le competenze relative agli assegni familiari sono affidate agli uffici specializzati. Il N. 246 è stato adattato di conseguenza.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2021
In seguito all’adeguamento delle rendite, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Per questioni di leggibilità sono menzionati unica- mente gli importi in vigore. Gli importi precedentemente vigenti sono indicati nella tabella dell’Allegato 3.
A partire dal 1° gennaio 2021, nelle situazioni transfrontaliere che ri- guardano il Regno Unito si applicano nuove regole. Si deve ormai fare una distinzione tra le persone che si trovavano in tale situazione fino al 31 dicembre 2020 e quelle che vengono a trovarvisi dopo questa data. Le DAFam sono state adeguate per tenere conto del fatto che il Regno Unito ha lasciato l’Unione europea ed è stato in- serito tra l’altro un nuovo numero marginale sulle conseguenze della Brexit (N. 320.1).
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Premessa alla versione del 1° agosto 2020
Il 1° agosto 2020 è entrata in vigore la revisione della LAFam e dell’OAFami.
La revisione prevede che le madri disoccupate che educano da sole i figli avranno diritto agli assegni familiari durante le 14 settimane del congedo di maternità. In questo contesto, le DAFam precisano in particolare le condizioni di diritto e il coordinamento con l’assicura- zione contro la disoccupazione. I N. 215, 526, 601.2, 607 e 607.1 sono stati adeguati di conseguenza.
In seguito alla revisione, si avrà diritto agli assegni di formazione per i figli che hanno compiuto i 15 anni di età e svolgono una formazione postobbligatoria. Le DAFam illustrano la differenza tra la scuola dell’obbligo e la formazione postobbligatoria e chiariscono la situa- zione relativa ai figli residenti all’estero. A tal fine il N. 201.1 è stato adeguato e il capitolo 2.2 (N. 205–211) relativo agli assegni di for- mazione è stato completamente rielaborato.
Infine, è stata aggiornata la ripartizione degli Stati di domicilio in re- lazione all’adeguamento al potere d’acquisto degli assegni familiari esportati per i figli residenti all’estero. Queste modifiche interessano il N. 315 e l’Allegato 2 delle direttive.
Nella versione francese, l’espressione «allocation de formation pro- fessionnelle» è stata sostituita con «allocation de formation».
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2020
La convenzione di sicurezza sociale con il Kosovo è entrata in vi- gore il 1° settembre 2019. Poiché gli assegni familiari non rientrano nell’ambito di applicazione di questa convenzione, continuano a non essere esportati come è il caso dal 1° aprile 2010. Le DAFam sono state adattate al N. 322.
Con l’entrata in vigore della legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell’AVS (RFFA) il 1° gennaio 2020, l’importo minimo dei contributi AVS per le persone che non esercitano un’attività lu- crativa è stato aumentato. I nuovi importi figurano al N. 614.
Inoltre, sono stati introdotti riferimenti a decisioni recenti e adatta- menti formali.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2019
In seguito all’adeguamento delle rendite, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Per questioni di leggibilità sono menzionati unica- mente gli importi in vigore. Gli importi precedentemente vigenti sono indicati nella tabella dell’Allegato 3.
Dal 1° gennaio 2019 la convenzione di sicurezza sociale con Serbia e Montenegro non è più applicabile. Da quella data sono in vigore due nuove convenzioni. I numeri marginali 304, 321, 322 e 325 non- ché l’Allegato 1 delle DAFam sono stati adeguati di conseguenza.
Altre modifiche interessano in particolare i seguenti numeri margi- nali:
N. 202 segg.: definizione dell’incapacità al guadagno del figlio e delimitazione tra gli assegni per i figli, gli assegni di forma- zione e gli assegni per i figli incapaci al guadagno;
N. 246: sospensione del pagamento degli assegni familiari in caso di richiesta di versamento a terzi;
N. 526 segg.: coordinamento degli assegni familiari con il sup- plemento dell’assicurazione contro la disoccupazione per gli assegni per i figli e di formazione;
N. 538.3: versamento degli assegni familiari in caso di falli- mento;
N. 538.4: compensazione tra casse di compensazione per as- segni familiari.
Altri numeri marginali sono stati precisati e completati con riferimenti a recenti decisioni giudiziarie.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2018
Le DAFam sono state modificate soltanto in due punti e si è rinun- ciato ad apportare altri adeguamenti:
N. 603: è stata aggiunta un’osservazione che corrisponde alla prassi vigente nei Cantoni e concerne il versamento retroattivo di assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa ai rifugiati riconosciuti, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e alle persone titolari di un permesso di dimora;
N. 8.2 Applicabilità della legislazione sull’AVS: nell’ambito della modifica della legge federale concernente i provvedi- menti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41), in vigore dal 1° gennaio 2018, l’articolo 25 LAFam è stato completato con due nuove lettere: ebis ed eter. Per quanto ri- guarda l’ampia regolamentazione della LAVS relativa alla ri- scossione dei contributi, finora la LAFam faceva riferimento unicamente all’ammontare del tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi (art. 25 lett. e LAFam). Dato però che di regola i contributi per la CAF sono riscossi insieme a quelli dovuti all’AVS, all’AI, alle IPG e all’AD, appare opportuno introdurre nella LAFam un ampio rinvio a tutte le disposizioni della legislazione sull’AVS concernenti la riduzione e il con- dono dei contributi (art. 11 LAVS) nonché la loro riscossione (art. 14–16 LAVS).
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2017
Dal 1° gennaio 2017 l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) si applica anche alla Croazia. I cittadini croati hanno diritto ad assegni familiari per i figli residenti sul territorio dell’UE. Le DAFam sono state modificate di conseguenza, in particolare ai N. 318, 322 e
325 e nell’Allegato 1.
Diversi numeri marginali sono stati precisati e completati con riferi- menti a recenti decisioni giudiziarie. È stato inoltre adeguato il capi- tolo concernente il versamento a terzi (N. 246 e 247).
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2016
Dal 1° gennaio 2016 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. In futuro i cittadini svizzeri e quelli dell’AELS privi di atti- vità lucrativa potranno aver diritto ad assegni familiari anche per i fi- gli residenti in uno Stato dell’AELS. I N. 320, 325, 433.1 e l’Allegato
1 delle DAFam sono stati modificati di conseguenza. La «Guida per
l’applicazione dell’Accordo AELS nel settore delle prestazioni fami- liari» verrà aggiornata presumibilmente nel corso del primo trimestre del 2016.
Giusta l’articolo 16 capoverso 4 LAFam, i contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria. Dal 1° gen- naio 2016 l’importo ammonta a 148 200 franchi. Il N. 540.1 delle DAFam è stato modificato di conseguenza.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2015
In seguito all’adeguamento delle rendite, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Per questioni di leggibilità sono menzionati unica- mente gli importi in vigore. Gli importi precedentemente vigenti sono indicati nella tabella dell’Allegato 3.
Il 1º luglio 2014 è entrata in vigore la revisione del Codice civile ri- guardante l’autorità parentale congiunta. Le DAFam sono state mo- dificate di conseguenza ai numeri marginali 234 e 406.
Altre modifiche interessano in particolare i seguenti numeri margi- nali:
– N. 318, 320, 325 e 329: precisazioni sui campi d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Conven- zione AELS; – N. 406: indicazione del momento a partire dal quale il nuovo avente diritto prioritario può chiedere assegni familiari dopo la sentenza che stabilisce l’autorità parentale congiunta; – N. 503.2 (nuovo): applicabilità dell’ordinamento sugli assegni fa- miliari in caso di prestito di personale; – N. 525: precisazioni riguardo al coordinamento tra le prestazioni per i figli concesse in aggiunta alle indennità giornaliere dell’AI e gli assegni familiari; – N. 607.1: precisazioni sulle prestazioni complementari che esclu- dono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa; – N. 802.4 (nuovo): obbligo del salariato, e non del datore di lavoro, di restituire prestazioni ricevute indebitamente.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2014
Le DAFam sono state modificate in particolare ai seguenti numeri marginali:
– N. 318 segg., 325, Allegato 1: conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea alla Croazia; – N. 322: precisazioni riguardo ai documenti ammessi come prova della cittadinanza serba; – N. 510 segg.: riformulazione dei paragrafi senza modifica mate- riale; – N. 538.1: riformulazione del paragrafo senza modifica materiale; – N. 601.1: diritto agli assegni familiari in caso di malattia di lunga durata; – N. 802.3: comunicazione della CAF al genitore che ha la custo- dia del figlio concernente gli assegni familiari percepiti dall’avente diritto.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2013
Dal 1° gennaio 2013 anche le persone che esercitano un’attività lu- crativa indipendente sono assoggettate alla LAFam (revisione della LAFam del 18 marzo 2011). In precedenza, l’applicazione dell’ordi- namento sugli assegni familiari ai lavoratori indipendenti variava in base alle regolamentazioni cantonali e poteva essere obbligatoria, facoltativa o non affatto prevista. Gli importi minimi degli assegni fa- miliari secondo l’articolo 5 LAFam restano invariati a 200 franchi per gli assegni per i figli e 250 franchi per gli assegni di formazione. In seguito all’adeguamento delle rendite, tuttavia, sono cambiati i valori limite nella LAFam. Gli importi validi in precedenza sono indicati tra parentesi, in viola per il 2011 e 2012, e in verde per il 2009 e 2010.
Le modifiche principali si trovano ai numeri marginali seguenti:
– N. 422 segg.: disciplinamento del concorso di diritti nell’ambito della LAFam e in rapporto alla LAF; – N. 521.1 segg.: durata del diritto dei lavoratori indipendenti; – N. 530.1 segg.: diritto delle persone che esercitano sia un’attività lucrativa indipendente che una dipendente.
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Premessa alla versione del 1° aprile 2012
Le DAFam sono state modificate in due punti:
1. Dal 1° aprile 2012 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che disciplinano il coordinamento della sicurezza sociale all’interno dell’UE, si applicano anche nei rapporti tra la Svizzera e l’UE. Essi sostituiscono i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72. Nei rapporti con gli Stati membri dell’AELS continuano ad applicarsi i regolamenti (CEE) 1408/71 e 574/72. Le modifiche principali si trovano ai N. 317 segg.: Il campo di applicazione personale è stato esteso alle persone prive di attività lucrativa. In futuro, i cittadini svizzeri e di Stati dell’UE privi di attività lucrativa potranno avere diritto ad assegni familiari anche per i figli residenti in uno Stato dell’UE.
2. Adeguamento del N. 602: le persone che cessano la propria attività lucrativa nel corso dell’anno sono considerate, ai fini degli assegni familiari, come prive di attività lucrativa per il resto dell’anno.
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Premessa alla versione del 1° gennaio 2012
Le modifiche rispetto alla versione del 12 maggio 2011 sono ricon- ducibili alla revisione del 26 ottobre 2011 degli articoli 7 e 10 OAFami, entrata in vigore il 1° gennaio 2012:
– N. 301 e 301.1: anche in caso di formazione di lunga durata all’estero si presuppone il mantenimento del domicilio in Svizzera e sussiste il diritto ad assegni familiari;
– N. 305–309: vengono meno alcune condizioni particolari per il versamento di assegni familiari per i figli residenti all’estero;
– N. 519.1: diritto ad assegni familiari in caso di congedo non pa- gato.
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3.2.2 Disciplinamento speciale per i salariati che lavorano
all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera e
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4.7 Soppresso (Concorso di diritti e importi differenziali in
rapporto a diritti derivanti da un’attività lucrativa indipendente non agricola disciplinati a livello cantonale)
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5. Ordinamento sugli assegni familiari applicabile alle
persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola
5.2.2 Durata del diritto dei salariati agli assegni familiari per il
periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio
5.4.1.2 Casse di compensazione per assegni familiari professionali
e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett.
5.4.1.3 Casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle
casse di compensazione AVS (art. 14 lett. c LAFam) 127
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Allegato 1 Tabella riassuntiva sull’esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all’estero (per maggiori dettagli v. Allegato 2 Adeguamento del potere d’acquisto secondo l’articolo 4 capoverso 3 LAFam e l’articolo 8 OAFami
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Abbreviazioni
AD Assicurazione contro la disoccupazione
AELS Associazione europea di libero scambio
AI Assicurazione invalidità
art. articolo/i
ALC Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confedera- zione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
ANOBAG Dipendente il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
CAA Convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di ado- zione internazionale (RS 0.211.221.311)
CAF Cassa di compensazione per assegni familiari
CEE Comunità economica europea
Circ. ID 883 Circolare relativa alle ripercussioni dei Regola- menti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicura- zione contro la disoccupazione
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di comple- mento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Di- ritto delle obbligazioni; RS 220)
Convenzione Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’As- AELS sociazione europea di libero scambio (AELS) (con allegati, Atto finale e Dichiarazioni; RS 0.632.31)
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Convenzione Convenzione concernente la competenza, la dell’Aia sulla legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione protezione dei e la cooperazione in materia di responsabilità ge- minori nitoriale e di misure di protezione dei minori (RS 0.211.231.011)
cpv. capoverso/i
DOA Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI
DAFam Direttive concernenti la legge federale sugli asse- gni familiari
DIN Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG
DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
D-RAFam Direttive concernenti il registro degli assegni fami- liari
DSD Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG
GNI Gross National Income (reddito nazionale lordo)
ID Indennità di disoccupazione
incl. incluso
IPG Indennità di perdita di guadagno
LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicura- zione obbligatoria contro la disoccupazione e l’in- dennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 836.1)
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LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni fa- miliari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura- zione per l’invalidità (RS 831.20)
LAM Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicura- zione militare (RS 833.1)
LAMal Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicura- zione malattie (RS 832.10)
LAsi Legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
lett. lettera
LF-CAA Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedi- menti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (RS 211.221.31)
LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11)
LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in- dennità di perdita di guadagno per chi presta ser- vizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle presta- zioni complementari all’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)
LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge- nerale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
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LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione do- mestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata; RS 211.231)
N. numero marginale
OADI Ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione con- tro la disoccupazione; RS 837.02)
OAdoz Ordinanza del 29 giugno 2011 sull’adozione (RS 211.221.36)
OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni fami- liari (RS 836.21)
OAInc Ordinanza del 6 dicembre 2019 sull’aiuto all’in- casso di pretese di mantenimento fondate sul di- ritto di famiglia (Ordinanza sull’aiuto all’incasso, RS 211.214.32)
OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicura- zione contro gli infortuni (RS 832.202)
OAMin Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (RS 211.222.338)
OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)
OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)
p. es. per esempio
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Prassi LADI ID Istruzioni sull’indennità di disoccupazione
RS Raccolta sistematica del diritto federale
seg. seguente
segg. seguenti
UE Unione europea
UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
v. vedi
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Nella presente circolare, laddove manca una distinzione più precisa, il termine «figlio» designa tutte le persone che danno diritto agli assegni familiari conformemente all’arti- colo 4 LAFam, ossia i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile, i figliastri, gli affiliati nonché i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente di- ritto, se questi provvede prevalentemente al loro manteni- mento.
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1. In generale
Art. 1 LAFam Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni fami- liari, sempreché la presente legge non preveda espressamente una deroga. Gli articoli 76 capoverso 2 e 78 LPGA non sono applicabili.
101 Non sono applicabili le norme concernenti la violazione
grave e ripetuta delle disposizioni legali da parte di un assi- curatore (art. 76 cpv. 2 LPGA) né quelle relative alla re- sponsabilità degli assicuratori (art. 78 LPGA), da un lato perché la Confederazione non esercita alcuna vigilanza su- gli assicuratori e dall’altro perché la regolamentazione della responsabilità degli assicuratori non compete alla Confede- razione.
102 In deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA, gli assegni per
i figli e gli assegni di formazione possono essere versati a terzi anche se questi non dipendono dall’assistenza pub- blica o privata (art. 9 LAFam). Si vedano in proposito i N. 245, 246 e 246.1.
103 In deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA, per i con-
tenziosi è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applica- bile (art. 22 LAFam). Si vedano in proposito i N. 801–802.
104 Secondo la giurisprudenza può inoltrare richiesta chiunque
1/17 ha diritto d’interporre ricorso (v. N. 801.1). L’altro genitore o il figlio maggiorenne possono quindi inoltrare richiesta in luogo del genitore che non esercita il suo diritto. Si veda in proposito Kieser Ueli, ATSG-Kommentar, 4a edizione, Zu- rigo 2020, N. 50–52 sull’articolo 29 e N. 15–17 sull’arti- colo 59. In tal caso gli assegni familiari sono versati diretta- mente alla persona che ha inoltrato richiesta. Per quanto riguarda il versamento a terzi alla persona che si occupa del figlio, o al figlio maggiorenne, se gli assegni familiari non sono utilizzati per il suo mantenimento, si ve- dano i N. 246 e 246.1.
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2. Prestazioni
Art. 2 LAFam Definizione e scopo degli assegni familiari Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da uno o più figli.
201 Se gli assegni familiari sono scalati in funzione del numero
di figli, l’assegno per i figli o di formazione (nonché l’importo differenziale) va indicato per ogni figlio e non per ogni avente diritto o per ogni famiglia. Spetta al Cantone stabilire quali siano le condizioni per il versamento dell’importo più elevato e per quale figlio della famiglia sia versato il mede- simo. Questa decisione è importante non soltanto per calco- lare l’eventuale importo differenziale, ma anche per stabilire l’ammontare dell’assegno da aggiungere agli alimenti in virtù dell’articolo 8 LAFam.
2.1 Assegni per i figli
Art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: a. l’assegno per i figli, versato dall’inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d’età; se per il figlio sus- siste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli; se il figlio presenta un’incapacità al guadagno (art. 7 LPGA), l’assegno per i fi- gli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d’età;
201.1 Assegni per i figli fino al compimento del 16° anno d’età o
8/20 all’acquisizione del diritto a un assegno di formazione L’assegno è versato interamente anche nel mese della na- scita e nel mese del 16° compleanno, indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato all’inizio o alla fine del mese. In caso di decesso del figlio, il diritto all’assegno sussiste fino alla fine del mese in cui egli è deceduto.
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Se per il figlio sussiste il diritto a un assegno di formazione prima del compimento del 16° anno d’età, il diritto all’asse- gno per i figli si estingue alla fine del mese precedente il versamento dell’assegno di formazione. In merito al diritto a un assegno di formazione si vedano i N. 205–211.
Se un figlio trasferisce il suo domicilio in Svizzera da uno Stato in cui non sono esportati assegni familiari, il diritto all’assegno sussiste dal primo giorno del mese in cui si è trasferito. Se lascia la Svizzera, il diritto sussiste fino all’ul- timo giorno del mese in cui parte.
202 Assegni per i figli tra 16 e 20 anni compiuti incapaci al gua-
1/19 dagno Un’incapacità al guadagno conferente il diritto agli assegni per i figli incapaci al guadagno sussiste se, a causa di un danno alla salute e nonostante un trattamento medico, il fi- glio non può dedicarsi a una formazione ai sensi dell’AVS per almeno due mesi.
203 Spetta alla persona avente diritto all’assegno fornire la
1/19 prova dell’incapacità al guadagno del figlio. Può essere ri- chiesto un certificato medico (eventualmente anche a inter- valli regolari), in cui si attesti che il figlio soffre di un danno alla salute e che è sottoposto a un trattamento.
204 Delimitazione tra il diritto a un assegno per i figli, il diritto a
1/24 un assegno di formazione e il diritto a un assegno per i figli incapaci al guadagno – L’assegno per i figli viene versato fino al mese (com- preso) del 16° compleanno del figlio o fino al versamento di un assegno di formazione, se il diritto a quest’ultimo nasce prima del compimento del 16° anno. L’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese in cui il figlio ini- zia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui compie il 15° anno d’età. – Un figlio di età tra 15 e 25 anni compiuti che, nonostante un danno alla salute, segue una formazione ai sensi dell’AVS dà diritto a un assegno di formazione (v. N. 3126 DR).
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– Se il figlio deve interrompere una formazione ai sensi della LAVS a causa di un danno alla salute, il diritto all’assegno di formazione sussiste per al massimo 12 mesi dall’inter- ruzione. Se al termine di questo periodo la formazione non può essere proseguita, il diritto all’assegno di formazione si estingue. Andrà quindi valutato il diritto a un assegno per i figli incapaci al guadagno.
In virtù dell’articolo 49ter capoverso 2 OAVS, un figlio non è (più) considerato in formazione e non ha quindi (più) diritto ad assegni di formazione se percepisce una rendita d’inva- lidità. È dunque possibile che un figlio incapace al guada- gno dia diritto a un assegno di formazione fino al compi- mento del 18° anno d’età e che in seguito riceva una ren- dita AI, dando nuovamente diritto a un assegno per i figli fino al compimento del 20° anno d’età.
2.2 Assegni di formazione
Art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono: b. l’assegno di formazione, versato dall’inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall’inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d’età; se il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo dopo il compimento del 16° anno d’età, l’assegno di formazione è versato dall’inizio del mese successivo; l’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età.
Art. 1 OAFami Assegno di formazione Il diritto all’assegno di formazione sussiste per i figli che svolgono una forma- zione ai sensi degli articoli 49bis e 49ter dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. È considerata formazione postobbligatoria la formazione successiva alla scuola dell’obbligo. La durata e la conclusione della scuola dell’obbligo sono stabilite dalle disposizioni cantonali applicabili.
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Art. 49bis OAVS Formazione
1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e
riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisi- sce una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i
semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d’insegnamento scolastico. 3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lu-
crativa mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS.
Art. 49ter OAVS Fine o interruzione della formazione
1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o
se nasce il diritto a una rendita d’invalidità. 3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a
condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo: a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi; b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi; c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.
2.2.1 Condizioni di diritto
205 Il diritto all’assegno di formazione sussiste se il figlio:
8/20 – svolge una formazione postobbligatoria; – ha concluso il periodo dell’obbligo scolastico; e – ha almeno 15 anni d’età.
Il diritto nasce al più presto il primo giorno del mese in cui il figlio compie il 15° anno d’età. L’assegno di formazione è versato già per il mese in cui il figlio inizia la formazione.
205.1 Per i figli che hanno compiuto il 16° anno d’età e frequen-
8/20 tano ancora la scuola dell’obbligo vale una regolamenta- zione diversa: per loro il diritto all’assegno di formazione sussiste dall’inizio del mese successivo, vale a dire che l’assegno viene versato per la prima volta dal mese suc- cessivo a quello del 16° compleanno.
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205.2 Il diritto cessa:
8/20 – alla fine del mese in cui la formazione è ultimata o inter- rotta; – alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d’età; oppure – alla fine del mese in cui il figlio è deceduto.
205.3 Il grafico seguente illustra il passaggio dal diritto agli asse-
8/20 gni per i figli a quello agli assegni di formazione tra il 15° e il 16° anno d’età.
15°compleanno 16°compleanno
Scuola dell’obbligo Formazione postobbligatoria Assegni per i figli Assegni di formazione
206 Per valutare cosa si intenda per formazione è determinante
1/24 la definizione di formazione ai sensi dell’AVS. Inoltre, per capire se una formazione sia terminata o interrotta oppure se il limite di reddito sia superato, sono determinanti le di- sposizioni del diritto dell’AVS (art. 25 cpv. 5 LAVS in com- binato disposto con gli art. 49bis e 49ter OAVS). Si vedano in proposito i N. 3116 segg. DR.
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207 Per valutare se per un figlio sussista il diritto a un assegno
8/20 di formazione già dal compimento del 15° anno d’età, va in- nanzitutto chiarito se il figlio stia svolgendo una formazione ai sensi dell’AVS (v. N. 206). In un secondo tempo va veri- ficato se abbia già concluso il periodo dell’obbligo scola- stico (v. N. 208). Questo aspetto è infatti rilevante per il di- ritto a un assegno di formazione tra il 15° e il 16° anno d’età. Successivamente il diritto sussiste anche se il figlio si trova (ancora) nel periodo dell’obbligo scolastico, a condi- zione che continui la scuola dell’obbligo, e sussiste in ogni caso se svolge una formazione postobbligatoria.
207.1 Nei Cantoni in cui vi è un grado prescolastico obbligatorio o
1/25 un ciclo di entrata, il periodo dell’obbligo scolastico inizia con il grado prescolastico obbligatorio o con il ciclo di en- trata.
Nei 15 Cantoni (SH, GL, VD, JU, NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO e BL) che hanno aderito al concordato HarmoS, l’obbligo scolastico dura undici anni, gli ultimi tre dei quali rappresentano il livello secondario I. A questo se- gue il livello secondario II, che comprende le scuole di for- mazione generale e la formazione professionale di base.
Gli altri Cantoni prevedono un obbligo scolastico di durata variabile tra i nove e gli undici anni.
207.2 Nella maggior parte dei Cantoni gli allievi iniziano il liceo
8/20 già nel periodo dell’obbligo scolastico. Il fatto di basarsi sulla durata e sulla fine della scuola dell’obbligo per la valu- tazione del diritto agli assegni di formazione significa che per i figli che hanno già compiuto i 15 anni e frequentano il liceo già nel periodo dell’obbligo scolastico non sussiste il diritto all’assegno di formazione, bensì a quello per i figli.
208 Conformemente all’articolo 1 capoverso 2 OAFami, per de-
1/25 finire la durata e la fine della scuola dell’obbligo sono deter- minanti le rispettive normative cantonali. Per l’inizio dell’ob- bligo scolastico si veda il N. 207.1.
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Tabella sinottica sui sistemi scolastici cantonali
Can- Durata dell’obbligo Possibilità di iniziare tone scolastico il liceo già durante il periodo dell’obbligo scolastico
AG 11 anni ü
AI 10 anni ü
AR** 10 anni ü
BE* 11 anni ü
BL* 11 anni ü
BS* 11 anni ü
FR* 11 anni ü
GE* 11 anni***
GL* 11 anni ü
GR 9 anni ü
JU* 11 anni
LU 10 anni ü
NE* 11 anni
NW 10 anni ü
OW 10 anni ü
SG* 11 anni ü
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SH* 11 anni ü
SO* 11 anni ü
SZ 10 anni ü
TG 11 anni ü
TI* 11 anni
UR 10 anni ü
VD* 11 anni ü
VS* 11 anni ü
ZG 10 anni ü
ZH* 11 anni ü
* Cantoni che hanno aderito al concordato HarmoS (Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria [concordato HarmoS] del 14 giugno 2007) ** Il 9° anno scolastico è facoltativo. *** Il Cantone GE ha aderito al concordato HarmoS e prevede quindi 11 anni di scuola dell’ob- bligo, indipendentemente dal fatto che la formazione obbligatoria duri fino ai 18 anni.
Una panoramica delle basi giuridiche dei singoli sistemi scolastici cantonali è disponibile (in tedesco e francese) sul sito Internet della Conferenza svizzera dei direttori canto- nali della pubblica educazione (CDPE): https://www.edk.ch/it > Sistema educativo > Organizza- zione delle scuole a livello cantonale > Leggi scolastiche cantonali (pagina in tedesco o francese): «Grundlegende Erlasse der kantonalen Bildungsgesetzgebungen».
Una rappresentazione schematica dei sistemi scolastici cantonali nei singoli Cantoni è disponibile sul sito summen- zionato: http://www.edk.ch/it > Sistema educativo > Orga- nizzazione delle scuole a livello cantonale > Strutture sco- lastiche cantonali (pagina in tedesco o francese):«Grafiken: Schulstrukturen in den Kantonen - Schuljahr 2022/2023 ». DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
208.1 Se un figlio frequenta il liceo in un Cantone diverso da
8/20 quello dove ha frequentato la scuola dell’obbligo, l’esame del diritto all’assegno di formazione si basa sulle normative del Cantone di domicilio del figlio.
209 Considerate le regolamentazioni dell’articolo 3 capoverso 1
8/20 lettere a e b LAFam e dell’articolo 1 capoversi 1 e 2 OAFami, si possono delineare diverse situazioni in cui, a seconda delle circostanze, sussiste un diritto agli assegni per i figli o agli assegni di formazione oppure non sussiste alcun diritto.
Tabella sul diritto agli assegni per i figli o agli assegni di formazione oppure nessun diritto ad assegni fami- liari
N. Situazione del figlio Diritto Diritto agli agli asse- assegni di gni per i forma- figli zione
1 15 anni e ancora ü
nella scuola dell’ob- bligo
2 15 anni e già al liceo; ü
periodo dell’obbligo scolastico non an- cora concluso
3 15 anni e già al liceo; ü
periodo dell’obbligo scolastico già con- cluso
4 15 anni, periodo ü
dell’obbligo scola- stico già concluso e
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in formazione ai sensi dell’AVS
5 15 anni, periodo ü
dell’obbligo scola- stico già concluso, ma non in formazione ai sensi dell’AVS
6 16 anni e ancora ü
nella scuola dell’ob- bligo
7 > 16 anni e ancora ü
nella scuola dell’ob- bligo
8 ≥ 16 anni, periodo ü
dell’obbligo scola- stico concluso e in formazione ai sensi dell’AVS
9 ≥ 16 anni, periodo - -
dell’obbligo scola- stico concluso, ma non in formazione ai sensi dell’AVS
10 Tra i 15 e i 16 anni, ü
una classe interme- dia ripetuta, ragion per cui gli «manca» l’ultimo anno di scuola dell’obbligo e vuole ancora fre- quentarlo (ovvero 10° o 12° anno in una scuola dell’obbligo)
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11 Tra i 15 e i 16 anni, ri- ü
pete l’ultimo anno di scuola dell’obbligo (9° o 11° anno di scuola)
2.2.2 Estero
210 I sistemi educativi all’estero sono molto eterogenei. In tutti i
8/20 Paesi dell’UE/AELS il periodo dell’obbligo scolastico dura almeno fino all’età di 15 anni. Di seguito sono riportate le età alla fine dell’obbligo scolastico nei singoli Paesi, consultabili nei rispettivi grafici nella banca dati della rete Eurydice:
Paese Età Paese Età
Austria 15 anni Lussemburgo 16 anni
Belgio 18 anni Macedonia del 15 anni Nord
Bosnia e Erze- 15 anni Malta 16 anni govina
Bulgaria 16 anni Montenegro 15 anni
Cipro 15 anni Norvegia 16 anni
Croazia 15 anni Paesi Bassi 18 anni
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Danimarca 16 anni Polonia 15 anni
Estonia 16 anni Portogallo 18 anni
Finlandia 16 anni Regno Unito 16 anni
Francia 16 anni Repubblica 15 anni ceca
Germania 18 anni Romania 17 anni
Grecia 15 anni San Marino 16 anni
Irlanda 16 anni Slovacchia 16 anni
Islanda 16 anni Slovenia 15 anni
Italia 16 anni Spagna 16 anni
Lettonia 16 anni Svezia 16 anni
Liechtenstein 15 anni Turchia 17 anni
Lituania 16 anni Ungheria 16 anni
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211 Esempi
Esempio 1 Un figlio frequenta il liceo in Austria, dove l’obbligo scola- stico dura fino ai 15 anni. Per il figlio sussiste il diritto all’as- segno di formazione tra i 15 e i 16 anni.
Esempio 2 Un figlio frequenta il liceo in Portogallo, dove l’obbligo sco- lastico dura fino ai 18 anni. Per il figlio sussiste il diritto all’assegno per i figli tra i 15 e i 16 anni, mentre se ha al- meno 16 anni, sussiste il diritto all’assegno di formazione, poiché si trova ancora nel periodo dell’obbligo scolastico.
2.3 Assegno di nascita e assegno di adozione
Art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam Tipi di assegni familiari; competenze dei Cantoni Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell’articolo 5, nonché assegni di nascita e di ado- zione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e fi- nanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. L’assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L’as- segno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L’adozione del figliastro conformemente all’articolo 264c del Codice civile non conferisce alcun diritto.
Art. 2 OAFami Assegno di nascita Il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari prevede un assegno di nascita. Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di nascita, questo le è versato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo figlio è un’altra persona. L’assegno di nascita è versato se: a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’arti- colo 13 della legge del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
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assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata ri- chiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all’articolo 27 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di per- dita di guadagno. Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di nascita per il medesimo figlio, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per il figlio in questione. Se l’assegno di nascita che spetterebbe al secondo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.
Art. 3 OAFami Assegno di adozione Il diritto all’assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli asse- gni familiari prevede un assegno di adozione. Se soltanto una persona ha diritto all’assegno di adozione, questo le è ver- sato anche se il primo avente diritto agli assegni familiari per il medesimo fi- glio è un’altra persona. L’assegno di adozione è versato se: a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; b. è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’affiliando in vista d’adozione secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 29 giugno 2011 sull’adozione; e c. l’affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adot- tivi. Qualora più persone abbiano diritto all’assegno di adozione per il medesimo affiliando, l’assegno spetta alla persona che ha diritto agli assegni familiari per l’affiliando in questione. Se l’assegno di adozione che spetterebbe al se- condo avente diritto è più elevato, questi ha diritto alla differenza.
2.3.1 Condizioni generali valide sia per l’assegno di na-
scita sia per l’assegno di adozione
212 La LAFam non sancisce a livello federale il diritto all’asse-
gno di nascita o all’assegno di adozione. Questo diritto sussiste solo se l’ordinamento cantonale sugli assegni fa- miliari prevede la concessione di tali assegni.
213 L’assegno di nascita e l’assegno di adozione sono versati
una volta sola. In caso di nascite o adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio.
214 Il diritto all’assegno di nascita e all’assegno di adozione
1/13 sottostà in linea di principio alle stesse condizioni valide per il diritto agli assegni familiari. L’attività lucrativa deve essere già iniziata al momento della nascita o all’adozione
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del figlio. Pertanto, se quest’ultimo nasce o è adottato nella prima metà del mese e il genitore inizia il lavoro a metà mese, non vi è diritto all’assegno di nascita o di adozione (e nemmeno a un assegno parziale).
215 In caso di percezione di indennità di disoccupazione (ID)
8/20 non viene versato né l’assegno di nascita né l’assegno di adozione (v. N. 526 segg.). Per contro, le madri disoccu- pate che percepiscono un’indennità di maternità (art. 19 cpv. 1ter LAFam) possono rivolgersi alle CAF per esercitare il diritto agli assegni di nascita o di adozione, se i Cantoni prevedono queste prestazioni (v. N. 601.2).
216 Il diritto a un assegno di nascita o a un assegno di ado-
1/13 zione sussiste anche se un’altra persona ha diritto priorita- riamente all’assegno per i figli, ma non percepisce alcun assegno di nascita o di adozione perché il pertinente ordi- namento cantonale sugli assegni familiari non ne prevede. Il diritto a un assegno di nascita o di adozione sussiste an- che se il secondo avente diritto è una persona priva di atti- vità lucrativa (v. N. 604).
217 Divieto di cumulare gli assegni: un figlio dà diritto a un solo
assegno di nascita o di adozione. Lo stesso figlio può però dar diritto a un assegno di nascita per i genitori biologici e a un assegno di adozione per i genitori adottivi.
218 Qualora più persone abbiano diritto a un assegno di na-
scita o a un assegno di adozione per il medesimo figlio, os- sia qualora i due ordinamenti cantonali applicabili preve- dano questo tipo di assegni, questi ultimi spettano alla per- sona che gode del diritto prioritario agli altri assegni fami- liari secondo l’articolo 7 LAFam. Il secondo avente diritto può far valere il diritto all’eventuale differenza tra gli importi degli assegni di nascita o degli assegni di adozione.
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2.3.2 Condizioni specifiche per l’assegno di nascita
219 L’assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo. Nel
caso in cui il figlio nasca morto o deceda alla nascita, il di- ritto all’assegno di nascita è riconosciuto se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
220 La madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in
Svizzera conformemente all’articolo 13 LPGA. Una donna che mette al mondo il figlio durante un soggiorno di durata limitata in Svizzera non soddisfa questo requisito. Invece, una donna domiciliata in Svizzera che mette al mondo il fi- glio durante un soggiorno temporaneo all’estero (ad es. fe- rie o visita) ha diritto all’assegno di nascita, sempre che soddisfi le altre condizioni.
221 Va rispettato un termine d’attesa di nove mesi analoga-
mente a quanto previsto dall’ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno in caso di maternità. Ciò significa che alla nascita del figlio, la madre deve avere il domicilio o la dimora abituale in Svizzera da almeno nove mesi. Per i parti prematuri, ossia avvenuti prima della fine del nono mese di gravidanza, è ripresa la disposizione dell’arti- colo 27 OIPG secondo cui il termine d’attesa è ridotto: – a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza; – a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l’ottavo mese di gravidanza; – a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.
222 Questa restrizione legata al domicilio o alla dimora abituale
4/12 della madre vale anche nei confronti dell’UE e dell’AELS. Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che disciplina il coordina- mento della sicurezza sociale nei rapporti con l’UE e l’AELS, esclude gli assegni cantonali di nascita e di ado- zione della Svizzera dal suo campo di applicazione mate- riale.
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2.3.3 Condizioni specifiche per l’assegno di adozione
223 L’affiliando accolto in vista d’adozione dà diritto a un asse-
gno di adozione soltanto se è minore.
224 L’adozione del figliastro ai sensi dell’articolo 264c CC non
conferisce alcun diritto a un assegno di adozione.
225 Ogni persona o coppia sposata che desidera adottare un
1/13 bambino deve indirizzare una domanda all’autorità centrale cantonale. Se le condizioni sono soddisfatte, questa certi- fica l’idoneità all’adozione mediante decisione.
226 La condizione per il diritto all’assegno di adozione è che i
1/13 futuri genitori adottivi abbiano ricevuto un’autorizzazione ad accogliere un determinato minore in virtù dell’articolo 7 OA- doz dall’autorità cantonale competente; non è sufficiente un certificato di idoneità in virtù dell’articolo 6 OAdoz.
227 Nel quadro delle adozioni internazionali, la Svizzera ap-
1/13 plica due procedure distinte a seconda che il Paese d’ori- gine dell’affiliando abbia aderito o meno alla CAA. Se non vi ha aderito, deve essere rilasciata un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 OAdoz. Se invece vi ha aderito, le op- zioni sono due, conformemente alla LF-CAA: il minore viene adottato soltanto dopo il suo accoglimento in Sviz- zera, nel cui caso deve essere rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 7 OAdoz (art. 8 cpv. 1 LF-CAA), oppure il minore viene adottato nel suo Stato d’origine prima dell’ac- coglimento in Svizzera, nel cui caso l’autorità cantonale competente deve autorizzare l’adozione nello Stato d’ori- gine (art. 8 cpv. 2 LF-CAA). In quest’ultimo caso l’autoriz- zazione all’adozione nel Paese d’origine è da considerarsi un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 OAdoz.
228 L’assegno di adozione può essere versato soltanto se l’affi-
1/13 liando è stato effettivamente accolto dalla famiglia e (in caso di adozione internazionale) è entrato in Svizzera nel rispetto della legge. In caso di adozione internazionale, l’af- filiando può essere accolto in Svizzera dai futuri genitori
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adottivi soltanto dopo che è stato rilasciato il visto o garan- tito il permesso di dimora.
229 Se l’autorizzazione è revocata conformemente all’arti-
1/13 colo 10 capoverso 3 OAdoz o se l’adozione non va a buon fine per altri motivi, non è chiesta la restituzione dell’asse- gno di adozione, poiché i futuri genitori adottivi hanno do- vuto comunque sostenere spese per accogliere l’affiliando.
2.4 Persone che danno diritto agli assegni familiari
(art. 4 LAFam e art. 4–8 OAFami)
Art. 4 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari Danno diritto agli assegni familiari: a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile; b. i figliastri; c. gli affiliati; d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell’avente diritto se questi provvede preva- lentemente al loro mantenimento. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.
2.4.1 Figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto
di filiazione (art. 4 cpv. 1 lett. a LAFam)
230 Si intendono i figli nati da genitori sposati o non sposati e i
figli adottati.
2.4.2 Figliastri
(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 1 OAFami)
Art. 4 cpv. 1 OAFami Figliastri Un figliastro dà diritto agli assegni familiari se vive in prevalenza nell’econo- mia domestica del patrigno o della matrigna o vi ha vissuto fino alla maggiore età.
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In questo capoverso sono stabilite le condizioni necessarie
231 affinché il patrigno/la matrigna abbia il diritto di richiedere
gli assegni familiari per un figliastro (figlio della moglie/del marito). Se sia poi il patrigno/la matrigna a ricevere effetti- vamente gli assegni o se questi vengano concessi a un’al- tra persona è stabilito in base all’articolo 7 LAFam (v. N. 401–439).
232 Il patrigno/la matrigna non ha diritto agli assegni familiari se
1/19 il figliastro non vive prevalentemente nella sua economia domestica. Se non è adempiuta questa condizione, non vi ha diritto nemmeno se versa i contributi di mantenimento al figliastro al posto della moglie/del marito.
233 A titolo di esempio, un figlio che abita con la madre e il pa-
trigno durante la settimana e trascorre un fine settimana su due dal padre vive prevalentemente nell’economia dome- stica della madre e del patrigno.
234 I genitori divorziati o non sposati che esercitano l’autorità
1/15 parentale congiunta possono optare per la custodia alter- nata e dedicare lo stesso tempo alla cura del figlio (che, ad esempio, sta una settimana dalla madre e una settimana dal padre). Il figlio vive dunque in alternanza da ciascuno dei genitori e non da uno in particolare. In questo caso al nuovo coniuge di ciascuno dei genitori va riconosciuto il di- ritto agli assegni familiari. Siccome il figliastro vive la metà del tempo nella sua economia domestica, si può infatti sup- porre che il nuovo coniuge provveda anche al suo manteni- mento. I contributi versati da terzi per il mantenimento del figliastro non incidono sul diritto del nuovo coniuge agli as- segni familiari.
235 Il figliastro che vive in istituto o in comunità di accoglienza
1/11 o che durante la settimana vive fuori dalla famiglia a scopo di formazione può dar diritto agli assegni familiari se sog- giorna dal genitore e dal coniuge di quest’ultimo durante i fine settimana e le vacanze.
235.1 I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni
1/11 familiari.
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235.2 Se il matrimonio che ha dato origine al rapporto con il
1/17 figliastro viene sciolto mediante divorzio, il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro. Per contro, il diritto continua a sussistere, se il genitore sposato con il patrigno/la matrigna decede e le altre condizioni sono adempiute.
235.3 – Nei casi in cui è applicabile l’ALC o la Convenzione
1/19 AELS, la condizione è adempiuta, se il patrigno o la ma- trigna provvede prevalentemente al mantenimento del fi- gliastro residente in Svizzera o in uno Stato dell’UE/AELS, anche se questi non vive in comunione domestica con lui o lei (art. 1 lett. i n. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, v. sentenza del Tribunale federale 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 3.4). – Se, prima del soggiorno all’estero per motivi di lavoro, un patrigno o una matrigna che rientra nel campo d’applica- zione dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numeri 1–3 LAVS viveva in comunione domestica con il figliastro, per quest’ultimo sussiste un diritto agli assegni familiari, se le altre condizioni sono adempiute. Analogamente, se prima del soggiorno all’estero per motivi di lavoro, un pa- trigno o una matrigna che rientra nel campo d’applica- zione dell’articolo 1a capoverso 1 lettera c numeri 1–3 LAVS non viveva in comunione domestica con il figlia- stro, ma provvedeva già prevalentemente al manteni- mento di quest’ultimo, sussiste un diritto agli assegni fa- miliari, se le altre condizioni sono adempiute.
2.4.3 Figli del partner registrato
(art. 4 cpv. 1 lett. b LAFam e art. 4 cpv. 2 OAFami)
Art. 4 cpv. 2 OAFami Figliastri Sono considerati figliastri anche i figli del partner ai sensi della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.
236 La LUD prevede, all’articolo 27 capoverso 1, l’obbligo di
assistere in modo adeguato il partner nell’adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell’esercizio dell’autorità parentale. Per questa ragione il figlio del partner registrato
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è considerato come figliastro per tutta la durata dell’unione domestica registrata, alla stregua del figlio del coniuge. Può quindi dar diritto agli assegni familiari se vive (o ha vis- suto fino alla maggiore età) prevalentemente sotto lo stesso tetto del partner registrato della madre o del padre. I N. 231–235 si applicano per analogia.
237 La disposizione riguarda i partner registrati secondo la
LUD, ma non i partner in virtù di una legge cantonale.
238 I figli del/della convivente non danno diritto agli assegni fa-
miliari.
238.1 Se l’unione domestica che ha dato origine al rapporto con il
1/11 figliastro viene sciolta, l’obbligo di assistenza ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 LUD cessa e il patrigno/la matrigna non ha più diritto agli assegni familiari per l’ex figliastro.
2.4.4 Affiliati
(art. 4 cpv. 1 lett. c LAFam e art. 5 OAFami)
Art. 5 OAFami Affiliati Gli affiliati danno diritto agli assegni familiari se i genitori affilianti si sono as- sunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
239 Le condizioni di diritto per i genitori affilianti corrispondono
1/24 a quelle previste nell’AVS per il diritto degli affiliati a rendite per figli o per orfani. I genitori affilianti devono essersi as- sunti durevolmente il mantenimento e l’educazione dell’affi- liato. La custodia diurna non è sufficiente. Il rapporto di affi- liazione deve inoltre essere gratuito. Questo è il caso se le prestazioni versate da terzi ai genitori coprono meno di un quarto dei costi di mantenimento effettivi (v. i N..3057 segg. DR e la tabella dell’Allegato III).
Se sussistono dubbi circa il rapporto di affiliazione, la CAF può esigere mezzi di prova analoghi a quelli richiesti nel quadro della LAVS (v. N. 4060 DR). DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
Nei casi internazionali, la CAF può esigere un documento equivalente a quello svizzero o altri documenti che compro- vino la responsabilità dei genitori affilianti nei confronti dell’affiliato.
Esempio Se l’affiliato è di età compresa tra i 7 e i 12 anni, le presta- zioni di mantenimento devono essere inferiori a un quarto del bisogno, ossia a 428 franchi mensili. È corrisposto l’im- porto per figli unici o l’importo previsto per uno di due, tre o quattro figli secondo il numero degli affiliati indipendente- mente dal numero di figli propri dei genitori affilianti.
L’affiliato accolto a scopo di adozione in età minore ha di- ritto agli assegni familiari anche dopo il compimento della maggiore età, se i genitori affilianti si erano assunti gratui- tamente e durevolmente le spese di mantenimento e d’educazione conformemente all’articolo 49 capo- verso 1 OAVS. È considerato affiliato anche un bambino accolto a scopo di adozione conformemente all’OAMin e all’OAdoz. I futuri genitori adottivi hanno diritto agli assegni familiari dall’inizio del mese in cui il bambino è accolto nella loro economia domestica (v. anche N. 228).
I figli del/della convivente non sono considerati affiliati.
240 Gli orfani collocati in istituto o dati in affidamento a una fa-
miglia che percepisce indennità per questo motivo non possono essere considerati affiliati. Il loro tutore non può ri- chiedere gli assegni familiari.
2.4.5 Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte
prevalente del mantenimento (art. 4 cpv. 1 lett. d LAFam e art. 6 OAFami)
Art. 6 OAFami Fratelli, sorelle e abiatici; assunzione della parte prevalente del mantenimento L’avente diritto provvede prevalentemente al mantenimento se: a. il bambino vive nella sua economia domestica e il contributo versato da terzi per il mantenimento non supera l’importo massimo della rendita com- pleta per orfani dell’AVS; o se
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b. versa per il mantenimento del bambino, che non vive nella sua economia domestica, un contributo pari almeno all’importo massimo della rendita completa per orfani dell’AVS.
241 Per quanto concerne il diritto agli assegni familiari per gli
abiatici, i fratelli e le sorelle, la LAFam si basa sul concetto di assunzione della parte prevalente del mantenimento e non pone dunque come condizione che i bambini in que- stione siano stati accolti gratuitamente. I requisiti della LA- Fam sono quindi meno restrittivi di quelli previsti dalla legi- slazione AVS per la concessione di rendite per orfani o per figli agli affiliati.
242 Se il bambino vive nell’economia domestica dell’avente di-
ritto, il diritto agli assegni familiari sussiste se le prestazioni versate da terzi per il mantenimento del figlio (p. es. contri- buti di mantenimento, rendita per orfani) non superano l’im- porto massimo della rendita per orfani, pari a 1’008 franchi al mese.
243 Se il bambino non vive nell’economia domestica
dell’avente diritto, questi ha diritto agli assegni familiari se versa contributi di mantenimento corrispondenti almeno all’importo massimo della rendita per orfani, pari a 1’008 franchi al mese.
2.5 Importo e adeguamento degli assegni familiari
Art. 5 LAFam Importo e adeguamento degli assegni familiari L’assegno per i figli ammonta ad almeno 215 franchi mensili. L’assegno di formazione ammonta ad almeno 268 franchi mensili. Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allor- ché procede all’adeguamento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e su- perstiti (AVS), sempre che l’indice nazionale dei prezzi al consumo sia au- mentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione.
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2.6 Assegni familiari e contributi di mantenimento
Art. 8 LAFam Assegni familiari e contributi di mantenimento Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta ai contributi.
244 L’obbligo di riversamento vale anche per l’importo differen-
ziale.
2.7 Versamento a terzi
Art. 9 LAFam Versamento a terzi
1 Qualora gli assegni familiari non siano impiegati per provvedere alle neces-
sità della persona cui sono destinati, quest’ultima o il suo rappresentante le- gale può esigere che gli assegni le siano versati, in deroga all’articolo 20 ca- poverso 1 LPGA, anche se essa non dipende dall’assistenza pubblica o pri- vata.
2 Su richiesta motivata, l’assegno di formazione può essere versato diretta-
mente al figlio maggiorenne, in deroga all’articolo 20 capoverso 1 LPGA.
245 Il versamento a terzi è esigibile anche per l’importo diffe-
renziale.
246 La persona che auspica il versamento a terzi deve presen-
1/22 tare una domanda alla CAF che corrisponde gli assegni fa- miliari, indicandone il motivo. Di norma, il versamento a terzi è effettuato tramite la CAF e non tramite il datore di la- voro. Se la persona per cui la CAF ha autorizzato un versa- mento a terzi chiede che il versamento sia effettuato non dal datore di lavoro bensì direttamente dalla CAF, questa vi può procedere senza ulteriori condizioni (v. S. Kieser/Rei- chmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 15, N. 19, e N. 538.1).
Esempio L’ex coniuge di una donna senza attività lucrativa non ri- versa a quest’ultima gli assegni per il figlio avuto insieme e che vive con lei.
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Il mancato o lo scorretto riversamento degli assegni fami- liari alla persona che si occupa del figlio deve essere plau- sibilmente dimostrato, ad esempio con:
– un documento in cui l’ufficio specializzato in materia di aiuto all’incasso conferma che i contributi di manteni- mento per il figlio non sono versati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto; – estratti conto da cui risulta che i pagamenti non sono ef- fettuati integralmente, per tempo o regolarmente oppure non lo sono affatto.
L’ufficio specializzato in materia di aiuto all’incasso se- condo l’OAInc fornisce sostegno nella preparazione della richiesta di versamento degli assegni familiari a terzi (art. 12 cpv. 1 lett. d OAInc). Questo ufficio può prestare l’aiuto all’incasso anche per gli assegni familiari scaduti prima della presentazione della richiesta (art. 3 cpv. 3 OAInc).
Se lo scorretto riversamento degli assegni familiari è dimo- strato in modo plausibile, bisogna autorizzare il versamento a terzi, tranne se l’avente diritto agli assegni dimostra di aver effettuato i pagamenti correttamente. Per garantire il diritto di essere sentito, è sufficiente informare l’avente di- ritto agli assegni familiari sul suo diritto di essere sentito. Tuttavia una presa di posizione effettiva non è obbligatoria. Durante la procedura il versamento va di regola sospeso.
Se il figlio vive presso il genitore che ha l’autorità parentale e quest’ultimo può dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 8 LAFam, l’avente diritto non gli riversa correttamente gli assegni familiari, il versamento a terzi va autorizzato senza ulteriori accertamenti. In parti- colare, la CAF non è tenuta a verificare preventivamente se il genitore che ha l’autorità parentale e richiede il versa- mento a terzi impieghi effettivamente gli assegni per soddi- sfare i bisogni del figlio. Questo compito spetta all’autorità di protezione dei minori (v. sentenza del Tribunale federale 8C_464/2017 del 20 dicembre 2017, consid. 5.3).
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Se è stata presentata una domanda di versamento a terzi e vi è il rischio che l’avente diritto non utilizzi gli assegni fami- liari non ancora versati per il mantenimento del figlio e quindi li distolga dallo scopo cui erano destinati, la do- manda deve essere accettata per gli assegni ancora dovuti e futuri (v. sentenza del Tribunale cantonale vodese del 19 dicembre 2014, consid. 5, e sentenza del Tribunale can- tonale delle assicurazioni di San Gallo dell’8 giugno 2016, consid. 2.3).
Se l’avente diritto deve inoltrare gli assegni familiari al geni- tore con cui vive prevalentemente il figlio, la CAF può infor- marlo dei suoi obblighi al fine di garantire che gli assegni vengano utilizzati conformemente allo scopo previsto. Può inoltre chiedergli di confermare per iscritto l’inoltro degli as- segni. Se l’avente diritto non lo fa, la CAF può informare l’altro genitore e, su richiesta di quest’ultimo, esaminare se si debba effettuare un versamento a terzi.
Per la compensazione in caso di versamento a terzi, si veda il N. 802.2.
Per l’inoltro della richiesta di assegni familiari al posto dell’avente diritto, si veda il N. 104.
246.1 Per il versamento diretto degli assegni familiari al figlio
1/19 maggiorenne entrano in linea di conto ad esempio le situa- zioni in cui gli interessati hanno rapporti difficili tra loro o in cui le persone tenute al mantenimento (di regola i genitori) non forniscono tali prestazioni (v. in proposito Kieser/Rei- chmuth, Praxiskommentar FamZG, art. 9, N. 14; sentenza della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra del 29 giu- gno 2018, consid. 11).
247 Il versamento a terzi va effettuato anche in uno Stato mem-
1/17 bro dell’UE o dell’AELS, se gli assegni familiari non ven- gono utilizzati per il mantenimento dei familiari residenti in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (v. art. 68bis del re- golamento (CE) n. 883/2004). In caso di versamento a terzi su un conto all’estero, le relative spese sono assunte dalla CAF, mentre le spese amministrative della banca ricevente
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all’estero sono a carico della persona a cui sono versati gli assegni.
3. Figli residenti all’estero
Art. 4 cpv. 3 LAFam Persone che danno diritto agli assegni familiari Per i figli residenti all’estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L’importo degli assegni dipende dal potere d’acquisto nello Stato di domicilio.
Art. 7 cpv. 1 e 1bis OAFami Figli residenti all’estero Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono accordi internazionali. 1bis Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che
continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Il ter- mine decorre al più presto dal compimento del 15° anno d’età.
3.1 In generale
301 Per i figli residenti all’estero, gli assegni familiari sono ver-
1/12 sati solo se lo prescrivono accordi internazionali. Questa disposizione si applica nel caso di: – figli che risiedono in uno Stato dell’UE/AELS (v. N. 317 segg.); – figli che risiedono in un altro Stato contraente (v. N. 321 segg.).
Per i figli che lasciano la Svizzera per seguire una forma- zione, si veda il. N. 301.1. Ai salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami si ap- plica un disciplinamento speciale (v. N. 310–313).
301.1 Se i figli lasciano la Svizzera per seguire una formazione,
1/25 si presume che continuino a essere domiciliati in Svizzera al massimo per cinque anni. Durante questo periodo essi continuano a dare diritto ad assegni familiari. Il fatto di mantenere il proprio domicilio in Svizzera è una mera pre- sunzione, che può essere contraddetta dalla cassa di com- pensazione per assegni familiari. Minore è la durata del
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soggiorno di studi all’estero, maggiori sono le probabilità che il domicilio sia mantenuto in Svizzera. Tra i criteri che escludono il mantenimento del domicilio in Svizzera vi sono i seguenti: – il figlio non è più assicurato nell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la LAMal. L’articolo 3 capoverso 1 LAMal prevede che ogni persona domiciliata in Svizzera debba essere assicurata; – non sono mantenuti i contatti con la famiglia e gli amici in Svizzera e le vacanze semestrali non sono trascorse in Svizzera; – il figlio lascia la Svizzera per vivere da un genitore all’estero; – il figlio ha già vissuto in precedenza nel suo attuale luogo di soggiorno e vi ha frequentato la scuola. Per il resto, si rinvia ai N. 1017 segg. e 4033 DOA. Per i fi- gli che iniziano una formazione all’estero prima del compi- mento del 15° anno di età, gli assegni familiari possono es- sere versati all’estero per una formazione postobbligatoria di durata superiore ai cinque anni. Tuttavia, prima i figli la- sciano la Svizzera per seguire una formazione, prima sarà da presumere che siano domiciliati all’estero.
Inoltre, il domicilio del figlio è determinato secondo l’arti- colo 23 capoverso 1 CC. Il domicilio derivato (art. 25 cpv. 1 CC) o fittizio (art. 24 cpv. 1 CC) non viene preso in consi- derazione per determinare il domicilio del figlio (si veda al riguardo la decisione del Cantone di Berna dell’11 gennaio 2024).
301.2 In virtù dell’ALC e della Convenzione AELS nonché del
1/13 principio di non discriminazione che ne deriva, i N. 301 e
301.1 sono applicabili per analogia anche ai figli di cittadini
svizzeri o di Stati dell’UE/AELS che lasciano uno Stato dell’UE/AELS per seguire una formazione in uno Stato terzo. In questo caso, si presume che i figli mantengano il loro domicilio nello Stato di domicilio al massimo per cin- que anni, durante i quali continuano a dare diritto ad asse- gni familiari.
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Le limitazioni per il versamento di assegni familiari per i figli residenti all’estero non si applicano unicamente agli importi minimi stabiliti dal diritto federale, ma anche agli importi più elevati eventualmente fissati dai Cantoni. Gli assegni fami- liari sono soggetti a tutte le disposizioni della LAFam, senza distinzioni tra il minimo legale secondo il diritto fede- rale e l’importo eccedente questo limite secondo gli ordina- menti cantonali.
303 Conformemente all’articolo 84 LAsi, nel caso dei richiedenti
1/25 i cui figli vivono all’estero, gli assegni sono trattenuti du- rante la procedura d’asilo e sono versati soltanto se al ri- chiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o è concessa l’ammissione provvisoria. Dato che il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero sussiste soltanto per le persone provenienti da Stati che hanno concluso con la Svizzera un accordo con- cernente gli assegni familiari e che questi accordi hanno la precedenza sul diritto nazionale, l’articolo 84 LAsi non è praticamente più applicabile.
Secondo l’articolo 24 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati (RS 0.142.30), i richiedenti vanno considerati come i cittadini svizzeri non appena sono riconosciuti quali rifu- giati. Di conseguenza, per i figli residenti all’estero gli asse- gni familiari sono versati unicamente se lo prescrivono ac- cordi internazionali (art. 7 cpv. 1 OAFami).
Per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari per i ri- chiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente, quelle bisognose di protezione senza permesso di dimora e quelle oggetto di una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza, si veda il N. 603.
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3.2 Condizioni
3.2.1 Principio
(art. 7 cpv. 1 OAFami)
304 Per figli residenti all’estero le prestazioni sono versate se la
1/22 Svizzera vi è tenuta in virtù di accordi internazionali.
– Per gli assegni secondo la LAFam, questo obbligo è pre- visto unicamente nell’ALC e nella Convenzione AELS. Fino al 31 agosto 2021 le prestazioni per i figli residenti all’estero erano versate anche ai cittadini di Bosnia e Er- zegovina. Lo stesso valeva fino al 31 dicembre 2018 an- che per i cittadini di Serbia e Montenegro e fino al 31 marzo 2010 per i cittadini del Kosovo. – Per gli assegni secondo la LAF l’obbligo di esportazione è inoltre previsto negli accordi con Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, San Marino e Turchia. – Le persone che non rientrano nel campo d’applicazione degli accordi internazionali non hanno diritto ad assegni familiari per i loro figli residenti all’estero (fatta eccezione per i casi menzionati all’art. 7 cpv. 2 OAFami).
305 Le disposizioni degli accordi internazionali che obbligano al
1/12 versamento di prestazioni all’estero prevalgono su even- tuali disposizioni di altro tenore della legislazione nazio- nale. In particolare, non si applica alcun adeguamento de- gli assegni familiari al potere d’acquisto.
306– Soppresso
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3.2.2 Disciplinamento speciale per i salariati che lavo-
rano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera e che sono assicurati obbligatoria- mente all’AVS
e
3.3 Adeguamento al potere d’acquisto
Art. 7 cpv. 2 OAFami Figli residenti all’estero I salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera c o capoverso 3 lettera a LAVS o in virtù di un accordo in- ternazionale hanno diritto agli assegni familiari per figli residenti all’estero an- che in assenza di obblighi internazionali.
Art. 8 OAFami Figli residenti all’estero; adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto Per l’adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto si applicano i tassi seguenti: a. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, è versato il 100 per cento dell’importo minimo legale; b. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde ad oltre un terzo, ma al massimo a due terzi del potere d’acquisto in Svizzera, sono versati due terzi dell’importo minimo legale; c. se il potere d’acquisto nello Stato di domicilio del figlio corrisponde al mas- simo ad un terzo del potere d’acquisto in Svizzera, è versato un terzo dell’importo minimo legale. Sono considerati Stati di domicilio quelli figuranti nell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ripartisce gli Stati di do- micilio nelle categorie di cui al capoverso 1 sulla base dei dati della Banca mondiale relativi al reddito nazionale lordo pro capite a parità di potere d’ac- quisto. Riesamina la ripartizione ogni tre anni e se del caso l’adegua. Sono determinanti i dati pubblicati dalla Banca mondiale quattro mesi prima dell’adeguamento. L’UFAS pubblica nelle sue direttive un elenco degli Stati di domicilio con la loro ripartizione nelle categorie di cui al capoverso 1.
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310 Il disciplinamento speciale dell’articolo 7 capoverso 2
OAFami si applica a: – salariati di nazionalità svizzera impiegati all’estero al ser- vizio della Confederazione, di un’organizzazione interna- zionale o di un’organizzazione di assistenza umanitaria e che restano assicurati obbligatoriamente all’AVS; – persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera che versa loro il salario e che re- stano assicurate obbligatoriamente all’AVS; e – lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero che sono assicurati all’AVS in virtù di un accordo internazionale.
311 In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 OAFami, gli assegni fa-
miliari sono esportati in tutti gli Stati. Sono tuttavia adeguati al potere d’acquisto.
312 Soppresso
1/12 (dal 1° gennaio 2012 i salariati di cui all’art. 7 cpv. 2 OAFami hanno diritto ad assegni familiari per tutti i figli se- condo l’art. 4 cpv. 1 LAFam).
313 In caso di applicazione dell’articolo 7 capoverso 2 OAFami,
restano riservate le disposizioni più favorevoli delle con- venzioni di sicurezza sociale applicabili in casu (p. es. se un cittadino dell’UE/AELS lavora in uno Stato dell’UE/AELS) e, in particolare, non si applica alcun ade- guamento al potere d’acquisto.
314 Soppresso
315 Per l’adeguamento al potere d’acquisto, gli Stati di domici-
8/20 lio 1 sono suddivisi in tre gruppi (100 %, 66,67 % o 33,33 % dell’importo minimo legale dell’assegno). La ripartizione de- gli Stati di domicilio viene aggiornata ogni tre anni e se del caso adeguata. A tal fine sono determinanti i dati della
1 Sono considerati Stati di domicilio gli Stati contrassegnati come tali nella colonna «Stato» dell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica: www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.
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Banca mondiale2 pubblicati quattro mesi prima dell’ade- guamento. Per l’elenco degli Stati si veda l’Allegato 2.
Gli importi determinanti sono quelli cantonali. Gli assegni adeguati al potere d’acquisto vanno arrotondati al franco superiore.
Nei Cantoni che applicano gli importi minimi secondo la LAFam, essi ammontano a:
assegni per i figli: 1/3 = 72 franchi; 2/3 = 144 franchi; assegni di formazione: 1/3 = 90 franchi; 2/3 = 179 fran- chi.
316 Soppresso
3.4 Applicazione pratica
3.4.1 Stati membri dell’UE e Stati membri dell’AELS
3.4.1.1 Stati membri dell’UE
317 Sono determinanti i regolamenti (CE) n. 883/2004 e
1/12 n. 987/2009 che coordinano la sicurezza sociale nei rap- porti con l’UE e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell’ALC. Per la loro applicazione in Svizzera si ri- manda alla «Guida per l’applicazione dell’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e della Convenzione AELS nel settore delle prestazioni fami- liari», edita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
2 https://data.worldbank.org/indicator > Economy & Growth > GNI per capita, PPP (current in- ternational $) > Download EXCEL
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L’UE conta i 27 Stati membri indicati in nota3. L’ALC si estende agli Stati membri4 e alla Svizzera. Si applica ai soli cittadini di questi Stati. Il campo d’applicazione dell’ALC non sovrappone quello della Convenzione AELS.
319 Le prestazioni secondo la LAFam per le persone eserci-
tanti un’attività lucrativa e quelle prive di attività lucrativa nonché secondo la LAF per le persone esercitanti un’atti- vità lucrativa devono essere esportate senza restrizioni ne- gli Stati membri dell’UE ai quali si applica l’ALC.
Non è applicabile l’adeguamento al potere d’acquisto. I cit- tadini di altri Stati non hanno diritto all’esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam nemmeno se i loro figli risiedono in uno Stato membro dell’UE (eccezione: i battel- lieri del Reno che lavorano su imbarcazioni svizzere hanno diritto agli assegni per i loro figli residenti negli Stati riviera- schi).
3.4.1.2 Stati membri dell’AELS
320 Sono determinanti i regolamenti (CE) n. 883/2004 e
1/16 987/2009, che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l’AELS e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro della Convenzione AELS. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e della Convenzione AELS nel settore delle prestazioni familiari», edita dall’UFAS.
Le prestazioni erogate in virtù della LAFam alle persone esercitanti un’attività lucrativa e a quelle prive di attività lu- crativa nonché le prestazioni concesse secondo la LAF alle persone esercitanti un’attività lucrativa vanno esportate senza restrizioni negli Stati membri dell’AELS.
3 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Porto- gallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
4 Dal 1° gennaio 2017 l’ALC si applica anche alla Croazia.
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Non si applica l’adeguamento al potere d’acquisto. I citta- dini di altri Stati non hanno diritto ad assegni familiari se- condo la LAFam, anche se i loro figli risiedono in uno Stato dell’AELS (eccezione: i battellieri del Reno che lavorano su imbarcazioni svizzere hanno diritto agli assegni per i loro fi- gli residenti negli Stati rivieraschi). La Convenzione AELS si estende agli Stati membri dell’AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e si applica ai soli cittadini di questi Stati. Il campo d’applicazione della Convenzione AELS non sovrappone quello dell’ALC.
3.4.1.3 Uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit)
320.1 Il Regno Unito ha lasciato l’UE il 31 gennaio 2020. L’ALC
1/22 ha continuato a essere applicato per tutto il 2020. Dal 1° gennaio 2021, va fatta una distinzione tra due possi- bili casi.
Persone che si trovavano in una situazione transfron- taliera concernente la Svizzera e il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021: garanzia dei diritti acquisiti
Tra la Svizzera e il Regno Unito è stato concluso un ac- cordo sui diritti dei cittadini. Applicabile a partire dal 1° gen- naio 2021, esso garantisce i diritti derivanti dall’ALC alle persone che vi erano assoggettate prima di questa data. Queste persone mantengono il loro diritto a prestazioni fa- miliari in virtù dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, anche per i figli nati dopo il 1° gennaio 2021.
I regolamenti dell’UE continuano ad applicarsi: – ai cittadini del Regno Unito che si trovano in una situa- zione transfrontaliera concernente la Svizzera e uno Stato membro dell’UE; – ai cittadini svizzeri che si trovano in una situazione tran- sfrontaliera concernente il Regno Unito e uno Stato membro dell’UE; e
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– ai cittadini degli Stati membri dell’UE che si trovano in una situazione transfrontaliera concernente la Svizzera e il Regno Unito.
Persone che si trovano in una nuova situazione tran- sfrontaliera concernente la Svizzera e il Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020
Dal 1° gennaio 2021 era tornata a essere applicata la con- venzione bilaterale di sicurezza sociale del 1968.
Tuttavia, il campo d’applicazione di questa convenzione non prevedeva le prestazioni familiari (tranne quelle con- cesse in virtù della LAF). Per quanto riguarda le prestazioni familiari concesse in virtù della LAFam, il Regno Unito era pertanto considerato come uno Stato non contraente; le prestazioni in questione non potevano dunque esservi esportate. Per quanto riguarda le prestazioni familiari con- cesse in virtù della LAF, invece, sussisteva un diritto fino all’entrata in vigore della nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito. Entrata in vigore il 1° novembre 2021, la nuova convenzione ha sostituito quella del 1968. Essa non coordina però né le prestazioni familiari secondo la LAFam né quelle secondo la LAF. Di conseguenza, dalla sua entrata in vigore non vengono più versati assegni familiari per i figli residenti nel Regno Unito, salvo in caso di applicazione dell’Accordo sui diritti dei cit- tadini (v. sezione sopra relativa alla garanzia dei diritti ac- quisiti).
3.4.2 Stati che hanno concluso convenzioni bilaterali
di sicurezza sociale sugli assegni familiari con la Svizzera
321 La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale
1/22 che includono gli assegni familiari con i seguenti Stati: Ma- cedonia del Nord, Montenegro, San Marino e Turchia.
Fino al 31 agosto 2021 nelle relazioni tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina era ancora applicabile la convenzione
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con la Jugoslavia. Ai cittadini della Bosnia e Erzegovina erano pertanto versate prestazioni per i figli residenti all’estero. Dal 1° settembre 2021 è in vigore una nuova convenzione di sicurezza sociale, nel cui campo d’applica- zione non rientrano gli assegni familiari secondo la LAFam. Per contro, le prestazioni secondo la LAF rientrano nel campo d’applicazione della nuova convenzione con la Bo- snia e Erzegovina.
Fino al 31 dicembre 2018 la convenzione con la Jugoslavia era applicabile anche alla Serbia e al Montenegro, ragion per cui ai cittadini di questi due Paesi erano versate presta- zioni per i figli residenti all’estero. Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore due nuove convenzioni di sicurezza sociale separate. Gli assegni familiari ai sensi della LAFam non rientrano nel campo d’applicazione di nessuna delle due, mentre le prestazioni secondo la LAF rientrano nel campo d’applicazione della convenzione con il Montenegro, ma non in quello della convezione con la Serbia.
322 La Svizzera ha notificato alla Macedonia del Nord che gli
1/22 assegni familiari secondo la LAFam non rientrano nel campo d’applicazione della convenzione. Continuano in- vece a rientrarvi le prestazioni secondo la LAF. Le convenzioni con la Turchia e San Marino sono riferite solo alla LAF. La convenzione con la Jugoslavia non prevede la possibi- lità di notificare l’esclusione di nuove leggi dal campo d’ap- plicazione della convenzione. Nel dicembre del 2009, il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 1° aprile
2010 5 questa convenzione non sarebbe più stata applicata
al Kosovo. Gli assegni familiari correnti per i figli residenti all’estero di cittadini del Kosovo sono dunque stati versati soltanto fino al 31 marzo 2010. Fino al 31 dicembre 2018 valeva un’eccezione per i cittadini kosovari che fossero in grado di provare di avere anche la cittadinanza serba (nel qual caso era applicabile la convenzione con la Jugosla-
5 V. DTF 9C_662/2012 del 19 giugno 2013.
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via), vale a dire di essere in possesso di un passaporto bio- metrico serbo valido che non contenesse alcuna restrizione riguardo all’esenzione dal visto nello spazio Schengen. Pertanto il passaporto non doveva recare l’annotazione «Koordinaciona Uprava» (coordinamento amministrativo) dell’autorità serba che aveva rilasciato il passaporto6. La Svizzera ha concluso con il Kosovo una convenzione di si- curezza sociale, entrata in vigore il 1° settembre 2019. Gli assegni familiari non sono oggetto di questa convenzione. Di conseguenza, gli assegni familiari continuano a non es- sere versati ai cittadini kosovari per i figli che vivono all’estero.
3.4.3 Altri Stati
323 In questi Stati non vengono esportati assegni familiari,
tranne nel caso: – dei salariati di cui all’articolo 7 capoverso 2 OAFami (v. N. 310–313); – dell’esportazione in tutto il mondo in virtù di alcune con- venzioni internazionali (v. N. 325); e – dei figli che lasciano la Svizzera per motivi di formazione (v. N. 301.1).
3.4.4 Panoramica delle regole per l’esportazione degli
assegni in virtù di accordi internazionali
324 Per l’esportazione degli assegni in virtù di convenzioni di
1/14 sicurezza sociale rimangono applicabili le regole seguenti: – sono esportati gli assegni per i figli (fino a 16 anni o, in caso di incapacità al guadagno, fino a 20 anni) e gli as- segni di formazione (fino a 25 anni); – gli assegni sono esportati per tutte le categorie di per- sone che danno diritto agli assegni familiari; – gli assegni non sono adeguati al potere d’acquisto;
6 V. Allocations familiales communication n. 10 (disponibile in francese e tedesco), Justificatifs valables d’une éventuelle nationalité serbe pour les ressortissants du Kosovo, all’indirizzo https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/4089/lang:fre/category:108.
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– gli assegni di nascita e di adozione non sono esportati.
I casi in cui l’assegno per l’economia domestica secondo la LAF viene esportato sono menzionati nelle tabelle figuranti al N. 325 e nell’Allegato 1.
325 Esportazione di assegni familiari
1/19 UE/AELS: esportazione di assegni familiari per le persone che esercitano un’attività lucrativa (salariati e indipendenti) e le persone prive di attività lucrativa
Altri Stati contraenti: esportazione di assegni familiari solo per le persone che esercitano un’attività lucrativa (salariati e indipendenti)
Gruppo Cittadinanza Stati in cui possono Stati in cui possono essere dell’avente essere esportati esportati l’assegno per i figli, diritto l’assegno per i figli l’assegno di formazione e e l’assegno di for- l’assegno per l’economia do- mazione secondo la mestica secondo la LAF LAFam CH Svizzera Stati dell’UE/AELS Stati dell’UE/AELS più (tranne l’assegno per l’economia do- mestica) Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino e Turchia Stati Stati dell’UE Stati dell’UE 7 Stati dell’UE 8 dell’UE
AELS Stati Stati dell’AELS Stati dell’AELS dell’AELS Bosnia e Erze- Nessuna esporta- In tutto il mondo, tranne l’asse- govina zione gno per l’economia domestica Macedonia del Nessuna esporta- In tutto il mondo, tranne l’asse- Altri Stati Nord zione gno per l’economia domestica contraenti Montenegro Nessuna esporta- In tutto il mondo, tranne l’asse- zione gno per l’economia domestica San Marino Nessuna esporta- In tutto il mondo, tranne l’asse- zione gno per l’economia domestica
7 Per informazioni sui disciplinamenti di singoli Stati dell’UE/AELS, si veda il testo in fondo alla tabella. 8 Per informazioni sui disciplinamenti di singoli Stati dell’UE/AELS, si veda il testo in fondo alla tabella.
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Turchia Nessuna esporta- In tutto il mondo, tranne l’asse- zione gno per l’economia domestica
UK Regno Unito V. N. 320.1 e Alle- V. N. 320.1 e Allegato 1 gato 1 Tutti gli Tutti gli altri Nessuna esporta- Nessuna esportazione altri Stati Stati zione
Fino al 31 dicembre 2018 anche ai cittadini di Serbia e Montenegro erano versate prestazioni per i figli residenti all’estero. Fino al 31 marzo 2010 gli assegni familiari erano versati anche per i figli residenti all’estero di cittadini del Kosovo e fino al 31 agosto 2021 pure per quelli di cittadini della Bosnia e Erzegovina. Va segnalato che la Svizzera ha concluso con alcuni Stati europei accordi internazionali che prevedono disposizioni più favorevoli. In virtù di questi ultimi: – i cittadini di Belgio, Croazia, Francia, Italia, Portogallo e Spagna hanno diritto all’esportazione degli assegni per i figli e di formazione secondo la LAF in tutto il mondo; – i cittadini della Slovenia hanno diritto all’esportazione de- gli assegni per i figli e di formazione secondo la LAFam e la LAF in tutto il mondo.
L’assegno per l’economia domestica secondo la LAF è sempre versato se un lavoratore vive in comunione dome- stica con il coniuge in Svizzera, indipendentemente dallo Stato di domicilio dei figli. Le indicazioni della tabella si rife- riscono pertanto al caso in cui sia il coniuge che i figli vi- vono all’estero (in proposito v. anche la tabella riassuntiva nell’Allegato 1).
326 Soppresso
3.4.5 Esempi relativi al diritto agli assegni familiari se-
condo la LAFam
327 Hanno diritto all’intero importo dell’assegno per i figli e
dell’assegno di formazione: – un cittadino olandese i cui figli risiedono nei Paesi Bassi;
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– un cittadino olandese i cui figli risiedono in Francia; – un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Austria.
328 Hanno diritto a un assegno (per i figli o di formazione) ade-
guato al potere d’acquisto ad esempio: – un cittadino francese che lavora in Cina per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall’art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono in Cina; – un cittadino macedone che lavora in Macedonia del Nord per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall’art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono in Macedonia del Nord; – un cittadino svizzero che lavora in India per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previste dall’art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli risiedono negli Stati Uniti; – un cittadino russo che lavora in Egitto per conto di un da- tore di lavoro con sede in Svizzera (alle condizioni previ- ste dall’art. 7 cpv. 2 OAFami) e i cui figli vivono in Egitto.
329 Non hanno diritto agli assegni familiari:
1/15 – un cittadino statunitense i cui figli risiedono negli Stati Uniti; – un cittadino turco i cui figli risiedono in Germania; – un cittadino canadese i cui figli risiedono in Francia; – un cittadino svizzero i cui figli risiedono in Turchia; – un cittadino norvegese i cui figli risiedono in Germania.
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4. Concorso di diritti tra più persone
Art. 6 LAFam Divieto di cumulare gli assegni Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. È fatto salvo il versa- mento della differenza di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 7 LAFam Concorso di diritti Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’or- dine, a: a. la persona che esercita un’attività lucrativa; b. la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalente- mente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Can- tone di domicilio del figlio; e. la persona esercitante un’attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS; f. la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS. Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo calcolato secondo l’aliquota legale minima applicabile nel suo Can- tone, se maggiore di quella dell’altro.
4.1 In generale
401 Le disposizioni dell’articolo 7 LAFam sono applicabili sol-
tanto in caso di concorso di diritti all’interno della Svizzera. Innanzitutto occorre stabilire per ogni avente diritto il datore di lavoro / la CAF competente (v. in proposito N. 527 segg.). In questo modo si può determinare la legislazione cantonale applicabile, il che è necessario per applicare la disposizione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d LAFam. Soltanto in un secondo tempo si decide chi sia il primo avente diritto (v. l’esempio 1a al N. 416).
401.1 Le disposizioni dell’articolo 7 LAFam sono applicabili im-
1/14 mediatamente qualora più di una persona abbia diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio e non soltanto nel caso
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in cui più di una persona presenti richiesta di assegni fami- liari. La LAFam non dà agli aventi diritto la facoltà di sce- gliere chi di loro debba percepire gli assegni familiari (v. DTF 139 V 429 del 5 luglio 2013, consid. 4.2. seg.).
402 Soppresso
403 In caso di concorrenza con diritti acquisiti in Stati dell’UE e
dell’AELS si applicano le disposizioni di coordinamento dell’UE e dell’AELS (v. N. 317–320).
404 Lo stato civile degli aventi diritto e il loro rapporto con il fi-
glio non incidono sull’applicabilità delle disposizioni concer- nenti il concorso di diritti.
404.1 Un accordo o una sentenza di divorzio può stabilire a chi
1/14 spetti in ultima analisi l’importo dell’assegno familiare ed eventualmente per quale scopo esso venga utilizzato (pa- gamento dei premi dell’assicurazione malattie, abbiglia- mento ecc.). Il primo avente diritto invece è sempre deter- minato dalla CAF conformemente all’articolo 7 LAFam.
4.2 Determinazione dell’avente diritto prioritario
405 Priorità secondo la lettera a:
1/15 La persona che esercita un’attività lucrativa è prioritaria ri- spetto a quella senza attività lucrativa. Dal 1° gennaio 2013 – contrariamente a quanto precedentemente previsto da al- cuni disciplinamenti cantonali – il diritto di un salariato non è più automaticamente prioritario rispetto a quello di un la- voratore indipendente. Nemmeno i Cantoni possono più stabilire una tale priorità.
406 Indicazioni generali sulla priorità secondo la lettera b o c:
1/15 se una persona con un’attività lucrativa (dipendente o indi- pendente) dimostra (presentando un accordo o la sentenza di un tribunale) di avere l’autorità parentale esclusiva o, in caso di autorità parentale congiunta, che il figlio vive preva- lentemente nella sua economia domestica, non deve for- nire indicazioni su altri eventuali aventi diritto. La priorità
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secondo la lettera b o c si applica anche se la persona presso cui il figlio vive prevalentemente esercita un’attività lucrativa indipendente e l’altra una dipendente.
Se la sentenza che stabilisce l’autorità parentale congiunta comporta un cambiamento del primo avente diritto, il nuovo avente diritto prioritario può chiedere assegni familiari a partire dal primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata stabilita l’autorità parentale congiunta. Non si procede a un esame retroattivo del diritto agli assegni familiari. Tut- tavia, se l’autorità parentale congiunta viene stabilita nell’arco dei sei mesi che seguono la nascita e se non è stata ancora versata alcuna prestazione, il diritto agli asse- gni familiari è disciplinato come se l’autorità parentale con- giunta vigesse sin dalla nascita del figlio.
406.1 Priorità secondo la lettera b:
Se un figlio, ormai maggiorenne, al raggiungimento della maggiore età era soggetto all’autorità parentale di uno solo dei due genitori, il primo avente diritto non cambia più, neanche se il figlio non abita (più) con questo genitore in quanto è andato a vivere presso l’altro o non abita più con nessuno dei due. Il tenore della lettera b è chiaro.
Nei casi internazionali riguardanti genitori non sposati (p. es. cittadinanza straniera di uno o entrambi i genitori e/o del figlio, domicilio all’estero, trasferimento da o all’estero), di norma l’autorità parentale è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore (v. art. 16 della Con- venzione dell’Aia sulla protezione dei minori). Se i genitori non presentano documenti ufficiali che dimostrino un’altra realtà dei fatti, nella prassi si procede come segue: – per i figli che hanno sempre vissuto in Svizzera, l’autorità parentale è disciplinata secondo il diritto svizzero; – se il figlio vive all’estero o vi aveva la sua dimora abituale prima di trasferirsi in Svizzera, è applicabile il diritto dello Stato in questione. Le CAF possono basarsi sulla dichiarazione congiunta dei genitori in materia di autorità parentale (p. es. in un modulo di richiesta di prestazioni firmato da entrambi).
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Se non lo fanno, per i Paesi seguenti si presuppone la si- tuazione giuridica seguente9: – autorità parentale congiunta in Belgio, Francia, Italia e Portogallo, – autorità parentale esclusiva della madre in Germania e Austria. Se la madre ha la sua dimora abituale in uno Stato e mette al mondo il figlio in un altro, il figlio non ha la sua dimora abituale nello Stato in cui è nato, bensì in quello in cui la madre ha la dimora abituale.
406.2 Priorità secondo la lettera c:
1/17 In caso di genitori separati, per valutare se il figlio vive pre- valentemente con uno di loro o in ugual misura con en- trambi bisogna basarsi di regola sulla sentenza del tribu- nale o sulla convenzione firmata dai genitori. Si può dero- gare a questa regola se effettivamente il figlio non vive o non vive più in ugual misura con entrambi i genitori. Non sono prese in considerazione lievi divergenze o brevi inter- ruzioni (dovute ad es. ad obblighi professionali o ad as- senze per vacanze). È inoltre irrilevante presso quale uffi- cio per il controllo abitanti sia annunciato il figlio.
Se un figlio vive in ugual misura con entrambi i genitori (50/50), il primo avente diritto è determinato secondo le let- tere d–f.
Per i figli maggiorenni la lettera c può dare adito ad incer- tezze. Bisogna basarsi sulla situazione al momento del raggiungimento della maggiore età in tutti i casi o solo se il figlio maggiorenne non vive presso nessuno dei genitori? Conformemente all’ordine di priorità stabilito all’articolo 7 capoverso 1 LAFam, va accertato dapprima presso quale genitore viva il figlio. Solo se questi non vive più con nes- suno degli aventi diritto agli assegni bisognerà basarsi sulla
9 In Belgio, Francia, Italia e Portogallo, di norma i genitori hanno l’autorità parentale in co- mune; in Germania e in Austria, di norma la madre ha l’autorità parentale esclusiva. Per ulte- riori informazioni al riguardo e indicazioni concernenti altri Paesi, si rimanda al Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale) del 16 novem- bre 2011 (FF 2011 8025, in particolare pag. 8044 segg.).
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persona presso cui era vissuto fino alla maggiore età. Ne derivano le possibilità seguenti: – al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con la madre, che è quindi il primo avente diritto. In seguito va a vivere presso il padre, che diventa il primo avente di- ritto. Se il figlio non vive più né con la madre né con il pa- dre, il primo avente diritto è la madre; – al raggiungimento della maggiore età il figlio vive con en- trambi i genitori. In seguito i genitori si separano e/o di- vorziano e non vivono più in comunione domestica: – se il figlio rimane (o va a vivere) con il padre, il primo avente diritto è il padre. Se il figlio rimane (o va a vi- vere) con la madre, il primo avente diritto è la madre; – se il figlio non vive né con il padre né con la madre, si applicano le lettere d, e o f.
407 Priorità secondo la lettera d:
1/20 Se il primo avente diritto non può essere determinato in base all’autorità parentale esclusiva o alla convivenza pre- valente con il figlio, la domanda deve essere corredata di indicazioni su altri aventi diritto (nome, luogo di lavoro e, se possibile, numero AVS). Se una persona esercita simulta- neamente attività lucrative in diversi Cantoni, vanno dap- prima determinati la CAF competente in base all’arti- colo 11 OAFami e l’ordinamento cantonale sugli assegni familiari applicabile (v. N. 527 segg.). Successivamente si può determinare anche se la persona in questione abbia o meno la priorità secondo la lettera d.
Se il figlio è domiciliato in uno Stato dell’UE/AELS e se en- trambi i genitori, con autorità parentale congiunta e custo- dia condivisa, lavorano in Svizzera in diversi Cantoni, l’avente diritto prioritario è stabilito in base alla lettera e o f (v. DTF 144 V 299 del 20 agosto 2018, consid. 5.3.4).
408 Se a nessuno degli aventi diritto o a entrambi si applica
1/13 l’ordinamento del Cantone in cui risiede il figlio, la priorità è valutata secondo le lettere e e f. – Priorità secondo la lettera e: La priorità spetta sempre alla persona con un’attività lu- crativa dipendente. Se sono entrambi salariati, la priorità DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
spetta alla persona che percepisce il reddito più elevato. Solo in questo caso si devono fornire informazioni sul reddito derivante dai rapporti di lavoro dell’altra persona. La domanda deve essere corredata di documenti con in- dicazioni sull’ammontare del salario (in particolare certifi- cato di salario, conferma di versamento di un salario, estratto bancario). Occorre considerare soltanto i redditi da attività dipendente (in caso di più rapporti di lavoro, il reddito complessivo). In caso di reddito da attività saltua- rie, ci si deve basare sul reddito annuo. Non vengono considerati i redditi da attività lucrativa indipendente.
– Priorità secondo la lettera f: Se nessuno può far valere un diritto in qualità di sala- riato, ci si deve basare sui redditi derivanti da un’attività lucrativa indipendente. È determinante il reddito conside- rato per la fissazione dei contributi AVS secondo l’arti- colo 9 LAVS. Di norma, si tratta del reddito stabilito prov- visoriamente. Il primo avente diritto è determinato in base al reddito provvisorio e non si applica alcuna modi- fica retroattiva nel momento in cui si conosce il reddito definitivo, tranne se il primo avente diritto iniziale non raggiunge il limite di reddito di cui all’articolo 13 capo- verso 3 LAFam.
408.1 Se non si può trovare una soluzione sulla base della lettera
1/13 e, in quanto le due persone salariate hanno lo stesso red- dito (ad es. in caso di job-sharing) o una guadagna più dell’altra a seconda del mese o dell’anno, il primo avente diritto è chi lavora da più tempo presso il suo datore di la- voro. Se i due aventi diritto iniziano allo stesso tempo un nuovo lavoro presso un nuovo datore di lavoro, decidono di comune accordo chi riceve gli assegni familiari.
Se non si può trovare una soluzione in base alla lettera f, in quanto le due persone hanno lo stesso reddito da attività lucrativa indipendente (p. es. perché lavorano nella stessa azienda), esse decidono di comune accordo chi riceve gli assegni familiari.
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409 Generalmente, nel caso di due genitori senza attività lucra-
1/13 tiva che vivono entrambi con il figlio ed esercitano l’autorità parentale congiunta, si considera il reddito imponibile ana- logamente alle lettere e e f. Nei casi in cui non si riesce a trovare una soluzione nemmeno in questo modo, i Cantoni possono definire un disciplinamento. Se non lo fanno, l’as- segno è versato al genitore che offre le migliori garanzie di impiegarlo effettivamente per il mantenimento del figlio.
409.1 Se il genitore avente diritto prioritario consegue un reddito
1/10 molto basso o soggetto a forti variazioni, si veda il N. 510.2.
4.3 Pagamento dell’importo differenziale
410 Benché per uno stesso figlio possano avere diritto agli as-
1/13 segni familiari più persone, può beneficiare del pagamento dell’importo differenziale soltanto il secondo avente diritto. Il suo diritto all’importo differenziale sussiste indipendente- mente dal rapporto tra l’avente diritto e il figlio (può essere, per esempio, il coniuge di uno dei genitori). È inoltre irrile- vante che il diritto derivi da un’attività dipendente o indipen- dente.
410.1 Per il calcolo dell’importo differenziale il diritto alla presta-
1/10 zione va accertato separatamente per ogni singolo figlio. Non ci si deve basare sull’importo complessivo cui il bene- ficiario avrebbe diritto per tutti i figli. Questo è importante in particolare se l’avente diritto (prioritario) non è la stessa persona per tutti i figli o se gli assegni familiari devono es- sere riversati a un’altra persona.
411 È escluso il versamento dell’importo differenziale a una
1/13 persona impiegata presso più datori di lavoro in diversi Cantoni oppure che esercita un’attività dipendente in un Cantone e una indipendente in un altro. Questo principio non si applica tuttavia in rapporto alla LAF (diritto all’asse- gno per l’economia domestica e importi più elevati secondo la LAF).
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412 Nel calcolo dell’importo differenziale non si tiene conto né
1/13 di prestazioni superiori all’importo minimo stabilito dalla legge cantonale sugli assegni familiari previste dai regola- menti delle CAF, né di prestazioni versate direttamente dai datori di lavoro, attingendo a fondi propri, in virtù di un con- tratto individuale di lavoro, di un contratto collettivo di la- voro, di disposizioni relative ai rapporti di servizio di diritto pubblico oppure del regolamento interno di un’organizza- zione internazionale.
Spetta esclusivamente alla CAF, al datore di lavoro o alle parti sociali definire le condizioni del diritto a queste presta- zioni aggiuntive e stabilire in particolare se sussista o meno il diritto all’importo differenziale. L’articolo 7 capoverso 2 LAFam si applica a queste prestazioni solo nella misura in cui ciò sia esplicitamente previsto dalle disposizioni che di- sciplinano il diritto alle medesime.
413 L’AD non versa alcun importo differenziale, poiché il diritto
1/13 di un’altra persona con un’attività lucrativa (anche indipen- dente) agli assegni familiari per uno stesso figlio esclude il diritto al supplemento dell’AD.
414 Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto all’im-
porto differenziale (art. 19 cpv. 1 LAFam).
415 Gli importi differenziali devono essere versati al più tardi 12
mesi dopo l’inizio del diritto alla prestazione (per gli importi differenziali rispetto agli assegni familiari versati negli Stati dell’UE/AELS, si rimanda ai N. 435 segg.).
4.4 Esempi
416 Esempio 1a
I genitori sono sposati. La madre lavora come salariata nel Cantone in cui la famiglia ha il domicilio, il padre come sa- lariato in un altro Cantone. Entrambi hanno diritto agli as- segni familiari nel seguente ordine (secondo la lett. d): 1. la madre, 2. il padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l’eventuale importo differenziale.
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Esempio 1b I genitori sono sposati. La madre lavora come salariata nel Cantone A, in cui la famiglia ha il domicilio, e guadagna
20 000 franchi. Il padre lavora per due datori di lavoro di-
versi. Presso il datore di lavoro del Cantone A guadagna
30 000 franchi, presso quello del Cantone B 50 000 fran-
chi. Entrambi i genitori hanno diritto agli assegni familiari. Per poter stabilire la graduatoria degli aventi diritto bisogna innanzitutto stabilire per ognuno di loro la CAF competente (v. N. 527 segg.). Solo a quel punto è possibile decidere quale genitore abbia la priorità nel riscuotere gli assegni in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d LAFam. Alla ma- dre è applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone A, al padre quello del Cantone B, ossia il Cantone in cui riceve il salario più alto (v. N. 527). Secondo la lettera d, la graduatoria degli aventi diritto è pertanto la seguente:
1. la madre, 2. il padre. La madre riceve gli assegni, il pa-
dre l’eventuale importo differenziale.
417 Esempio 2
1/11 I genitori sono divorziati ed esercitano l’autorità parentale congiunta sul figlio avuto insieme. Entrambi si sono rispo- sati. Il figlio vive nell’economia domestica della madre e del patrigno. Entrambi i genitori e i rispettivi coniugi hanno un’attività lucrativa dipendente. Hanno diritto agli assegni familiari la madre, il padre e il nuovo coniuge della madre, perché tutti e tre lavorano e hanno un legame familiare con il figlio/il figliastro. Il nuovo coniuge del padre non vi ha diritto, perché non vive nella stessa economia domestica del figliastro (v. N. 231–235). Il diritto agli assegni familiari spetta nell’ordine:
1. alla madre (entrambi i genitori hanno l’autorità parentale
congiunta, precedenza della madre in virtù della lett. c, poiché il figlio vive prevalentemente presso di lei);
2. al padre, perché ha l’autorità parentale, quindi secondo
la lettera b ha la precedenza sul nuovo coniuge della madre. Se del caso, riceve l’importo differenziale;
3. al nuovo coniuge della madre. In qualità di terzo avente
diritto, non ha diritto all’importo differenziale.
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Se la madre non lavorasse, il padre sarebbe il primo avente diritto (in virtù della lett. b, perché, contrariamente al patrigno, ha l’autorità parentale) e il patrigno riceverebbe l’eventuale importo differenziale.
418 Esempio 3
I genitori sono divorziati. La madre, che nel frattempo si è risposata, esercita l’autorità parentale esclusiva sul figlio avuto insieme al padre. Questi non è sposato. Il figlio vive nell’economia domestica della madre e del patrigno. La madre non esercita alcuna attività lucrativa e non ha diritto agli assegni familiari. Il padre ha un’attività lucrativa dipen- dente e il patrigno una indipendente. In linea di principio hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. Il di- ritto spetta nell’ordine: 1. Al coniuge della madre, perché, contrariamente al padre, convive con il figliastro; 2. al pa- dre. Il patrigno riceve gli assegni familiari, il padre l’even- tuale importo differenziale. Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta, il pa- dre è prioritario rispetto al nuovo coniuge della madre.
419 Esempio 4
I genitori sono divorziati. Esercitano l’autorità parentale congiunta sul figlio avuto insieme, non si sono risposati e sono entrambi salariati. Il figlio è disabile e vive in istituto, ma trascorre regolarmente i fine settimana dalla madre. Secondo la lettera c, il diritto spetta nell’ordine: 1. alla ma- dre, 2. All’altro genitore. Se il figlio vive permanentemente in istituto, il primo avente diritto è determinato in base alla lettera d o e.
419.1 Esempio 5
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A, dove sia la madre che l’altro genitore esercitano un’attività lucrativa indipendente. La madre guadagna
50 000 franchi all’anno e l’altro genitore 100 000.
Secondo la lettera f, il diritto spetta nell’ordine: 1. all’altro genitore, 2. alla madre. L’altro genitore riceve gli assegni
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familiari. Poiché a entrambi i genitori è applicabile l’ordina- mento sugli assegni familiari dello stesso Cantone, non è versato alcun importo differenziale.
419.2 Esempio 6
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A, dove il padre esercita un’attività lucrativa indipen- dente e guadagna 50 000 franchi all’anno. La madre eser- cita un’attività indipendente nel Cantone B e guadagna
60 000 franchi all’anno.
Secondo la lettera d, il diritto spetta nell’ordine: 1. al padre (cui è applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli), 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari, la madre l’eventuale importo differen- ziale.
419.3 Esempio 7
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A. La madre esercita un’attività lucrativa dipendente nel Cantone B e guadagna 100 000 franchi all’anno. L’altro genitore esercita un’attività lucrativa indipendente nel Cantone A e guadagna 40 000 franchi all’anno.
Secondo la lettera d, il diritto spetta nell’ordine: 1. all’altro genitore (cui è applicabile l’ordinamento sugli assegni fami- liari del Cantone di domicilio dei figli), 2. alla madre. L’altro genitore riceve gli assegni familiari, la madre l’eventuale importo differenziale.
419.4 Esempio 8
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A. – Il padre esercita un’attività dipendente nel Cantone A e guadagna 40 000 franchi all’anno. È competente la CAF del Cantone A. – L’altro genitore lavora in qualità di indipendente nel Can- tone A (per un reddito di 30 000 franchi all’anno) e in qualità di salariata nel Cantone B (per un reddito di
80 000 franchi all’anno). È competente la CAF del Can-
tone B.
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Secondo la lettera d, il diritto spetta nell’ordine: 1. al padre (cui è applicabile l’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di domicilio dei figli), 2. all’altro genitore. Il padre riceve gli assegni familiari, l’altro genitore l’eventuale im- porto differenziale.
419.5 Esempio 9
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A. – Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone A (per un reddito di 30 000 franchi all’anno) e in qualità di salariato nel Cantone B (per un reddito di 80 000 franchi all’anno). È competente la CAF del Cantone B. – La madre lavora in qualità di indipendente nel Cantone C (per un reddito di 30 000 franchi all’anno) e in qualità di salariata nel Cantone C (per un reddito di 40 000 franchi all’anno). È competente la CAF cui è affiliato il datore di lavoro nel Cantone C. A nessuno dei genitori è applicabile l’ordinamento sugli as- segni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Secondo la lettera e, il diritto spetta nell’ordine: 1. al padre (che perce- pisce il reddito più elevato in qualità di salariato), 2. alla madre. Il padre riceve gli assegni familiari, la madre l’even- tuale importo differenziale.
419.6 Esempio 10
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A. – Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone B e a questo titolo guadagna 70 000 franchi all’anno. Inoltre fornisce prestazioni lavorative sporadiche nei Cantoni A, B e C, per le quali è retribuito come salariato. Il suo sala- rio è variabile, ma complessivamente superiore al reddito annuale della madre. Tuttavia, non è stato concluso al- cun contratto di lavoro per almeno sei mesi o a tempo in- determinato (art. 11 cpv. 1bis lett. a OAFami; v. N. 530.1). È competente la CAF cui il padre è affiliato in qualità di lavoratore indipendente nel Cantone B. – La madre ha un contratto a tempo indeterminato nel Cantone C e guadagna 30 000 franchi all’anno. È com- petente la CAF del Cantone C. DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
A nessuno dei genitori è applicabile l’ordinamento sugli as- segni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Il diritto è stabilito in base alla lettera e e spetta nell’ordine: 1. alla madre, perché è l’unica ad avere un diritto in qualità di sa- lariata, 2. al padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l’eventuale importo differenziale.
419.7 Esempio 11
1/13 I genitori sono sposati. La famiglia è domiciliata nel Can- tone A. – Il padre lavora in qualità di indipendente nel Cantone B (per un reddito di 30 000 franchi all’anno) e fornisce pre- stazioni lavorative occasionali di breve durata in qualità di salariato nel Cantone B (per un reddito di 20 000 fran- chi all’anno). Ha diritto agli assegni familiari per i lavora- tori indipendenti. È competente la CAF del Cantone B. – La madre lavora in qualità di lavoratrice indipendente nel Cantone C (per un reddito di 60 000 franchi all’anno). È competente la CAF del Cantone C. A nessuno dei genitori è applicabile l’ordinamento sugli as- segni familiari del Cantone di domicilio dei figli. Nessun ge- nitore può far valere un diritto agli assegni familiari per i sa- lariati. Secondo la lettera f, il diritto spetta nell’ordine: 1. alla madre (che percepisce il reddito più elevato in qualità di indipendente), 2. al padre. La madre riceve gli assegni familiari, il padre l’eventuale importo differenziale.
420 Esempio 12 (calcolo dell’importo differenziale)
X riceve un assegno per i figli di 215 franchi dalla CAF del Cantone A, corrispondente all’importo minimo stabilito dalla legge. Y ha diritto all’importo differenziale. La sua CAF del Can- tone B versa 245 franchi per figlio e l’importo minimo previ- sto dalla legge cantonale è di 230 franchi. Y riceve 15 fran- chi (differenza tra i due importi minimi). Per il figlio vengono versati complessivamente 230 franchi. Variante: se Y è il primo avente diritto, per il figlio vengono versati complessivamente 245 franchi.
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4.5 Concorso di diritti e pagamento dell’importo diffe-
renziale nel caso degli assegni di nascita e di ado- zione
421 Si vedano i N. 216–218.
4.6 Concorso di diritti e pagamento dell’importo diffe-
renziale in rapporto alla LAF
422 Il concorso di diritti può riguardare la medesima persona
(ad es. un agricoltore che esercita un’attività lucrativa di- pendente accessoria) o più persone (ad es. padre agricol- tore, madre salariata). Possono inoltre sussistere entrambe le forme di concorso di diritti. Se in caso di concorso di più diritti della medesima per- sona, una delle attività è agricola e una non agricola, è ap- plicabile l’articolo 10 capoverso 1 LAF. Il diritto dell’attività non agricola è pertanto prioritario (v. N. 423–425). In caso di concorso di diritti di più persone è applicabile l’articolo 7 LAFam (v. N. 426).
4.6.1 Concorso di diritti della medesima persona
423 Con l’articolo 10 capoverso 1 LAF, riveduto nell’ambito
1/13 della politica agricola ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008, viene statuito ancor più esplicitamente il carattere sussidiario degli assegni familiari previsti dalla LAF: i lavo- ratori agricoli e i contadini indipendenti occupati principal- mente nell’agricoltura che svolgono un’attività accessoria non agricola (dipendente o indipendente) continuano a ri- cevere gli assegni familiari in primo luogo in ragione di quest’ultima attività.
423.1 Agricoltori indipendenti con attività non agricola:
– In qualità di salariati: le condizioni restrittive previste all’articolo 11 capoverso 1bis OAFami non sono applica- bili. Di conseguenza, si ha diritto agli assegni familiari se- condo la LAFam anche se l’attività non agricola dura meno di sei mesi. Va tuttavia osservato che è necessario
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raggiungere il reddito minimo di cui all’articolo 13 capo- verso 3 LAFam solo con le attività in qualità di salariato, in quanto il reddito da agricoltore indipendente non è considerato. Se questa condizione non è adempiuta, si ha diritto agli assegni familiari solo secondo la LAF. – In qualità di indipendente: si ha diritto agli assegni fami- liari secondo la LAFam solo se il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAFam è raggiunto esclusiva- mente con le attività lucrative indipendenti al di fuori dell’agricoltura, in quanto il reddito da agricoltore indi- pendente non è considerato. Se questa condizione non è adempiuta, si ha diritto agli assegni familiari secondo la LAF. Gli agricoltori indipendenti hanno diritto all’importo differen- ziale, se gli assegni familiari secondo la LAF sono più ele- vati. Restano riservate le disposizioni speciali per gli agri- coltori che esercitano la loro attività a titolo accessorio.
423.2 Lavoratori agricoli con attività non agricola:
– Il diritto secondo la LAFam è prioritario anche se il red- dito conseguito al di fuori dell’agricoltura è inferiore a quello conseguito in qualità di lavoratore agricolo. Se gli assegni familiari secondo la LAF sono più elevati, si ha diritto all’importo differenziale secondo la LAF. Si ha inol- tre diritto all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF. Il diritto all’importo differenziale e all’assegno per l’economia domestica sussiste però solo se il reddito conseguito secondo la LAF raggiunge il reddito minimo di cui all’articolo 4 LAF (che corrisponde a quello previsto dall’articolo 13 capoverso 3 LAFam). – Se il reddito conseguito al di fuori dell’agricoltura non raggiunge il reddito minimo di cui all’articolo 13 capo- verso 3 LAFam, si ha diritto agli assegni familiari se- condo la LAF. – Se nessuno dei due redditi raggiunge il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAFam o all’arti- colo 4 LAF, essi vengono sommati. Se così si raggiunge il reddito minimo, gli assegni familiari sono versati se-
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condo la LAFam e non si ha diritto né all’importo diffe- renziale né all’assegno per l’economia domestica se- condo la LAF.
4.6.1.1 Attività non agricola in determinati mesi
424 In caso di attività non agricola in determinati mesi (ad es.
1/13 nel settore turistico durante la stagione invernale), durante questo periodo sono versati prioritariamente gli assegni fa- miliari secondo la LAFam (art. 10 cpv. 1 LAF), a condizione che venga raggiunto il reddito minimo da lavoro (v. N. 507 segg.). Per il periodo in cui viene esercitata l’attività lucra- tiva accessoria sussiste il diritto all’eventuale differenza tra l’importo cantonale versato in ragione dell’attività accesso- ria e l’importo previsto dalla LAF. Nei mesi rimanenti il diritto agli assegni familiari è retto dalla LAF. Se vi sono più rapporti di lavoro al di fuori dell’agricoltura di cui nessuno permette di conseguire un reddito mensile di almeno 630 franchi, gli agricoltori indi- pendenti che esercitano la loro attività a titolo principale continuano a ricevere gli assegni familiari in virtù della LAF.
4.6.1.2 Attività non agricola durante tutto l’anno
425 Un contadino o un lavoratore agricolo che esercita durante
tutto l’anno un’attività lucrativa non agricola a tempo par- ziale che gli permette di conseguire un reddito annuo pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS (7560 franchi) ha diritto, in virtù dell’articolo 13 capoverso 3 LAFam, agli assegni in- teri, il cui importo è stabilito dalle disposizioni d’esecuzione della LAFam. Qualora tali assegni siano inferiori agli im- porti previsti dalla LAF (se l’azienda è situata in una re- gione di montagna), sussiste il diritto all’importo differen- ziale.
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4.6.2 Concorso di diritti di più persone
426 Le disposizioni sul concorso di diritti (art. 7 LAFam) sono
1/13 applicabili anche nell’ambito della LAF (art. 9 cpv. 2 lett. b LAF). – La priorità del diritto per l’attività non agricola non vale quindi in caso di concorso di diritti di più persone. – Quando i genitori vivono nella stessa economia dome- stica, anche se a uno di loro è applicabile la LAF, gli as- segni familiari vengono versati prioritariamente al geni- tore cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio della famiglia. Dato che le fami- glie solitamente vivono nell’azienda agricola, se per esempio il padre è agricoltore indipendente e la madre esercita un’attività lucrativa fuori dal Cantone, è il padre ad avere diritto prioritariamente agli assegni familiari conformemente alla LAF. – Tuttavia, se un’attività svolta dal padre in qualità di sala- riato al di fuori del Cantone di domicilio fa sì che sia ap- plicabile anche a lui un ordinamento sugli assegni fami- liari secondo la LAFam (priorità del diritto per l’attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF), il primo avente diritto agli assegni familiari va determinato secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam. – Se entrambi i genitori lavorano nel Cantone di domicilio, il primo avente diritto agli assegni familiari va determi- nato secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettere e e f LA- Fam. Per esempio, se la moglie di un agricoltore indipen- dente lavora come salariata, è lei l’avente diritto priorita- ria. – In ogni caso, il secondo avente diritto ha diritto all’im- porto differenziale.
4.6.3 Esempi
427 Esempio 1
1/13 Un agricoltore indipendente in una regione di montagna svolge per quattro mesi all’anno un’attività lucrativa dipen- dente accessoria per un gestore di impianti di risalita e guadagna 2500 franchi al mese. La moglie consegue per
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un’attività dipendente nell’industria alberghiera un reddito di 1000 franchi mensili. Il reddito agricolo del marito am- monta in media a 2000 franchi mensili. I coniugi lavorano nel Cantone di domicilio della famiglia.
1. Nei quattro mesi in cui il marito esercita l’attività acces-
soria: – Diritto del marito: assegni familiari secondo la LAFam (priorità del diritto per l’attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF) ed eventuale importo differenziale secondo – Diritto della moglie: assegni familiari secondo la LAFam. – Disciplinamento del concorso di diritti: poiché il reddito da attività dipendente del marito è più elevato di quello della moglie, il marito è il primo avente diritto agli assegni familiari secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LA- Fam. Il marito ha eventualmente diritto all’importo diffe- renziale secondo la LAF, se l’importo degli assegni fami- liari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d’esecuzione della LAFam (art. 3b cpv. 1 OA Fam).
2. Nei rimanenti otto mesi:
– il marito ha diritto agli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti secondo la LAF; – la moglie ha diritto agli assegni familiari secondo la LA- Fam. – Disciplinamento del concorso di diritti: secondo l’arti- colo 7 capoverso 1 lettera e LAFam, la prima avente di- ritto è la moglie, poiché è l’unica a poter far valere un di- ritto in qualità di salariata. Il marito ha eventualmente di- ritto all’importo differenziale secondo la LAF, se l’importo degli assegni familiari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d’esecuzione della LAFam (art. 3b cpv. 2 OA Fam).
428 Esempio 2
1/13 Stessa situazione dell’esempio 1, tranne che la moglie con- segue come insegnante un reddito mensile di 4000 franchi, superiore al reddito dell’attività accessoria del marito.
1. Nei quattro mesi in cui il marito esercita l’attività acces-
soria:
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– Diritto del marito: assegni familiari secondo la LAFam (priorità del diritto per l’attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). – Diritto della moglie: assegni familiari secondo la LAFam. – Disciplinamento del concorso di diritti: poiché la moglie ha il reddito da attività dipendente più elevato, secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam è lei l’avente di- ritto prioritaria agli assegni familiari. Il marito ha diritto all’eventuale importo differenziale secondo la LAF
2. Negli otto mesi rimanenti:
– Il marito ha diritto agli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti secondo la LAF. – La moglie ha diritto agli assegni familiari secondo la LA- Fam. – Disciplinamento del concorso di diritti: secondo l’arti- colo 7 capoverso 1 lettera e LAFam la moglie è la prima avente diritto, poiché è l’unica che può far valere un di- ritto in qualità di salariata. Il marito ha eventualmente di- ritto all’importo differenziale secondo la LAF, se l’importo degli assegni familiari secondo la LAF è superiore a quello previsto dalle disposizioni cantonali d’esecuzione della LAFam.
429 Esempio 3
La madre lavora principalmente come contadina. La fami- glia vive nell’azienda agricola e l’altro genitore esercita un’attività lucrativa come salariato in un altro Cantone. Il suo reddito è superiore a quello della madre. Il diritto agli assegni familiari spetta prioritariamente alla persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni fami- liari nel Cantone di domicilio del figlio (art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam). È quindi prioritario il diritto della madre se- condo la LAF. L’altro genitore ha eventualmente diritto all’importo differenziale, sempre che gli assegni previsti dalle disposizioni cantonali d’esecuzione della LAFam del Cantone in cui esercita l’attività lucrativa siano superiori a quelli della LAF.
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429.1 Esempio 4
1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una re- gione di montagna del Cantone A. – La moglie lavora principalmente come contadina. Inoltre è lavoratrice agricola nella regione di pianura nel Can- tone B. Potendo scegliere tra il diritto agli assegni fami- liari in qualità di agricoltrice indipendente e quello in qua- lità di lavoratrice agricola (art. 10 cpv. 2 LAF), sceglie quest’ultimo. Ha diritto agli assegni per i figli o di forma- zione e all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF. Non ha diritto all’importo differenziale secondo la LAF, anche se gli importi nelle regioni di montagna sono superiori; in caso di concorso di diritti della medesima persona, infatti, il diritto all’importo differenziale secondo la LAF sussiste solo rispetto a diritti per attività non agri- cole. – Il marito lavora come salariato al di fuori dell’agricoltura nel Cantone C. Il reddito che consegue in qualità di sala- riato è superiore a quello conseguito dalla moglie come lavoratrice agricola. – Disciplinamento del concorso di diritti: l’ordinamento su- gli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio non è applicabile a nessuno dei genitori. Il primo avente di- ritto è il marito, poiché il suo reddito da attività lucrativa dipendente è più elevato di quello conseguito dalla mo- glie come lavoratrice agricola (art. 7 cpv. 1 lett. e LA- Fam). In qualità di lavoratrice agricola, la moglie ha di- ritto all’assegno per l’economia domestica secondo la LAF (v. N. 430), ma non anche all’importo differenziale, poiché nelle regioni di pianura gli importi degli assegni per i figli e di quelli di formazione non sono superiori agli importi minimi secondo la LAFam.
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429.2 Esempio 5
1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una re- gione di pianura del Cantone A. – Il padre consegue un reddito annuo di 50 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna
30 000 franchi grazie a un’attività lucrativa indipendente
al di fuori dell’agricoltura nel Cantone A. È competente la CAF del Cantone A cui il padre è affiliato in qualità di la- voratore indipendente non attivo nel settore dell’agricol- tura (priorità del diritto per l’attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari se- condo la LAFam. Dato che nelle regioni di pianura gli as- segni familiari secondo la LAF corrispondono a quelli se- condo la LAFam, non sussiste alcun diritto all’importo dif- ferenziale secondo la LAF.
429.3 Esempio 6
1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una re- gione di montagna del Cantone A. – Il padre consegue un reddito annuo di 50 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna
80 000 franchi all’anno grazie a un’attività lucrativa di-
pendente al di fuori dell’agricoltura nel Cantone B. È competente la CAF del Cantone B cui è affiliato il suo datore di lavoro (priorità del diritto per l’attività non agri- cola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari secondo la LAFam e all’eventuale importo diffe- renziale secondo la LAF (art. 3b cpv. 1 OA Fam). – La madre, che esercita un’attività dipendente nel Can- tone A, ha un reddito annuo di 30 000 franchi. – Disciplinamento del concorso di diritti: il primo avente di- ritto è la persona cui è applicabile l’ordinamento sugli as- segni familiari del Cantone di domicilio del figlio (art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam). È pertanto prioritario il diritto della madre secondo la LAFam. Il padre riceve l’eventuale im- porto differenziale secondo la LAFam dalla CAF del suo datore di lavoro nel Cantone B e l’eventuale importo dif- ferenziale secondo la LAF.
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429.4 Esempio 7
1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una re- gione di montagna del Cantone A. – Il padre consegue un reddito annuo di 80 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Inoltre, guadagna
30 000 franchi all’anno grazie a un’attività lucrativa indi-
pendente al di fuori dell’agricoltura nel Cantone A. È competente la CAF del Cantone A cui è affiliato in qualità di lavoratore indipendente (priorità del diritto per l’attività non agricola; art. 10 cpv. 1 LAF). Il padre ha diritto agli assegni familiari per i lavoratori indipendenti secondo la LAFam e all’eventuale importo differenziale secondo la – La madre, che esercita un’attività indipendente nel Can- tone A, ha un reddito annuo di 50 000 franchi. Ha diritto agli assegni familiari per le lavoratrici indipendenti se- condo la LAFam. – Disciplinamento del concorso di diritti: l’ordinamento su- gli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio è applicabile a entrambi i genitori. Nessuno ha diritto in qualità di salariato. Il primo avente diritto è il padre, poi- ché ha il reddito da attività lucrativa indipendente più ele- vato (somma dei redditi da attività agricola e non agri- cola; art. 7 cpv. 1 lett. f LAFam). Il padre riceve gli asse- gni familiari secondo la LAFam e l’eventuale importo dif- ferenziale secondo la LAF.
429.5 Esempio 8
1/13 La famiglia vive nella propria azienda agricola in una re- gione di montagna del Cantone A. – Il padre consegue un reddito annuo di 80 000 franchi con la sua attività principale di agricoltore. Ha diritto agli as- segni familiari in qualità di agricoltore indipendente se- condo la LAF. – L’altro genitore, lavoratore agricolo in una regione di pia- nura del Cantone A, ha un reddito annuo di 30 000 fran- chi. Ha diritto agli assegni familiari per i salariati secondo la LAF, compreso l’assegno per l’economia domestica. – Disciplinamento del concorso di diritti: l’ordinamento su- gli assegni familiari del Cantone di domicilio del figlio è
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applicabile a entrambi i genitori. L’altro genitore ha diritto agli assegni familiari in qualità di salariato e quindi ha la priorità (art. 7 cpv. 1 lett. e LAFam). Il padre riceve l’im- porto differenziale secondo la LAFam (art. 3b cpv. 2 OAFami; importi più elevati nelle regioni di montagna; per il calcolo dell’importo differenziale non si tiene conto dell’assegno per l’economia domestica).
4.6.4 Importo differenziale nel caso dei lavoratori agri-
coli; nessun computo dell’assegno per l’econo- mia domestica
430 L’assegno per l’economia domestica previsto dalla LAF è
un tipo di assegno a sé stante, non disciplinato dalla LA- Fam. Se sussiste un diritto ad assegni familiari in virtù della LA- Fam, l’assegno per l’economia domestica non può essere considerato nel calcolo dell’importo differenziale: – in caso di diritto prioritario in virtù della LAFam, al se- condo avente diritto spetta l’intero assegno per l’econo- mia domestica previsto dalla LAF; – in caso di diritto prioritario in virtù della LAF, nel calcolo dell’importo differenziale per il secondo avente diritto se- condo la LAFam non si può tenere conto dell’assegno per l’economia domestica del primo avente diritto. L’im- porto differenziale equivale quindi alla differenza tra l’as- segno per i figli o l’assegno di formazione versato in virtù della LAF e quello corrisposto in conformità all’ordina- mento applicabile al secondo avente diritto.
4.7 Soppresso (Concorso di diritti e importi differen-
ziali in rapporto a diritti derivanti da un’attività lu- crativa indipendente non agricola disciplinati a li- vello cantonale)
431 Concorso di diritti della medesima persona
1/13 Soppresso; si vedano i N. 530.1 segg.
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432 Concorso di diritti di più persone
1/13 1/13 Soppresso; si vedano i N. 401 segg.
4.8 Concorso di diritti nelle relazioni con i Paesi
dell’UE e dell’AELS
4.8.1 Regolamentazione applicabile
433 Gli atti normativi determinanti nei rapporti con l’UE sono i
4/12 regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che coordi- nano la sicurezza sociale nei rapporti con l’UE (v. N. 317) e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro dell’ALC. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e della Convenzione AELS nel settore delle prestazioni familiari» dell’UFAS.
433.1 Gli atti normativi determinanti nei rapporti con l’AELS sono
1/16 i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, che coordinano la sicurezza sociale nei rapporti con l’AELS (v. N. 320) e devono essere applicati dalla Svizzera nel quadro della Convenzione AELS. Per la loro applicazione in Svizzera si rimanda alla «Guida per l’applicazione dell’Accordo sulla li- bera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e della Convenzione AELS nel settore delle prestazioni fami- liari» dell’UFAS. Sostanzialmente vale quanto segue:
4.8.2 Determinazione del primo avente diritto
434 Le prestazioni fondate sull’esercizio di un’attività lucrativa
4/12 hanno la precedenza su quelle dipendenti da una rendita. Le prestazioni fondate sull’esercizio di un’attività lucrativa o sul beneficio di una rendita hanno la precedenza su quelle connesse al domicilio. Se più persone hanno un diritto deri- vante da un’attività lucrativa, ha prioritariamente diritto agli assegni familiari la persona che esercita un’attività lucrativa nello Stato in cui risiede la famiglia (per stabilire se una
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persona va considerata quale esercitante un’attività lucra- tiva ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 è determinante il diritto di coordinamento e non il diritto nazionale: v. sentenza del Tribunale federale 8C_753/2020 del 20 maggio 2021). Per maggiori informa- zioni si rimanda alla guida summenzionata.
4.8.3 Importo differenziale
435 In virtù dei regolamenti menzionati al N. 433, al secondo
avente diritto spetta un importo differenziale, ossia la diffe- renza tra l’importo cui avrebbe diritto in virtù della legge e quello concesso nel Paese in cui risiede il primo avente di- ritto.
436 Gli assegni familiari nel settore pubblico (Confederazione,
Cantoni e Comuni), se superiori agli importi minimi canto- nali e retti da un atto normativo e non da un contratto col- lettivo di lavoro, sono computati interamente per il calcolo dell’importo differenziale nelle relazioni con l’estero. Que- sta regola non si applica invece al calcolo dell’importo diffe- renziale in Svizzera.
437 Esempio
Una coppia sposata vive in Austria con il figlio. Entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa, la madre in Austria, l’altro genitore in Svizzera. La madre riceve dall’Austria as- segni familiari (Familienbeihilfe) pari, per esempio, a
182 franchi al mese. l’altro genitore ha diritto a un importo
differenziale svizzero. Se il Cantone di domicilio applica gli importi minimi previsti dalla LAFam, l’importo differenziale corrisponde a 33 franchi (215 franchi meno 182 franchi).
4.8.4 Pagamento dell’importo differenziale; tasso di
cambio
438 La cassa di compensazione versa l’importo differenziale al
più tardi dodici mesi dopo essere stata informata dell’im- porto dell’assegno spettante al primo avente diritto.
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439 L’importo differenziale è calcolato dopo aver convertito in
4/12 franchi le prestazioni previste nello Stato di residenza. Si vedano in proposito la pubblicazione seguente: – «Guida per l’applicazione dell’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e della Con- venzione AELS nel settore delle prestazioni familiari» dell’UFAS, n. 7.4.
5. Ordinamento sugli assegni familiari applicabile alle
persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola
5.1 Persone assoggettate, obbligo di affiliazione e or-
dinamento applicabile
Art. 11 LAFam Assoggettamento Sottostanno alla presente legge: a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all’arti- colo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo confor- memente all’articolo 6 LAVS; e c. le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS.
501 I concetti di datore di lavoro e di salariato corrispondono a
quelli della legislazione AVS. Le eccezioni all’assoggetta- mento all’AVS, per esempio quelle stabilite dall’articolo 1b OAVS (personale straniero delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni internazionali), valgono pertanto anche per gli assegni familiari. È possibile che un datore di lavoro sia esonerato dall’obbligo contributivo conformemente all’articolo 12 capoverso 3 LAVS, ma che i suoi dipendenti siano tenuti a versare contributi in quanto dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi (cosiddetti ANOBAG) ai sensi dell’articolo 6 LAVS. In tal caso, questi salariati hanno diritto agli assegni familiari (v. N. 501.1).
501.1 Gli ANOBAG sono persone che:
1/13 – lavorano in Svizzera per datori di lavoro con sede all’estero (al di fuori dell’UE/AELS) o per datori di lavoro
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con sede in Svizzera che non sono però soggetti all’ob- bligo contributivo (p. es. missioni diplomatiche o organiz- zazioni internazionali con le quali la Svizzera ha con- cluso un accordo di sede ecc.); – risiedono in Svizzera, lavorano per un datore di lavoro con sede all’estero e svolgono la loro attività lucrativa in uno Stato che non ha concluso una convenzione di sicu- rezza sociale con la Svizzera; – hanno aderito volontariamente all’assicurazione obbliga- toria conformemente all’articolo 1a capoverso 4 lettera a o b LAVS.
Cittadini svizzeri che lavorano per un’organizzazione inter- nazionale:
I cittadini svizzeri che lavorano per organizzazioni interna- zionali e sono esonerati dall’obbligo contributivo nel si- stema di sicurezza sociale svizzero in virtù degli scambi epistolari tra la Svizzera e queste organizzazioni possono aderire volontariamente all’AVS/AI/IPG e all’AD oppure so- lamente all’AD. Nell’AVS questi lavoratori sono trattati come ANOBAG. Tuttavia, dato che negli scambi epistolari non sono menzionati gli assegni familiari, questi lavoratori non sono soggetti alla LAFam. Pertanto, non possono chie- dere assegni familiari in virtù della LAFam e non sono te- nuti ad affiliarsi a una CAF e versarle contributi. L’altro ge- nitore ha diritto agli assegni familiari in virtù della LAFam, se adempie le condizioni previste (v. DTF 140 V 277 del 10 aprile 2014).
501.2 Il diritto agli assegni familiari per i salariati presuppone un
1/13 salario soggetto all’obbligo contributivo AVS. Per il con- cetto di salariato sono determinanti le DSD. Sono pertanto considerati salariati anche i membri di consigli d’ammini- strazione (N. 2049 segg. DSD) e i membri di autorità (N. 4003 segg. DSD), che hanno quindi diritto agli assegni familiari per i salariati.
501.3 Se viene corrisposto un salario soggetto all’obbligo contri-
1/13 butivo AVS, ma non sussiste (più) alcun contratto di lavoro
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e di fatto non viene (più) svolta alcuna attività, non si ha più diritto agli assegni familiari. Questa situazione può crearsi ad esempio in caso di pen- sionamento anticipato, se, d’intesa tra le parti, il contratto di lavoro è sostituito da un «accordo» in base al quale viene corrisposto un salario, ma senza che sia prevista una pre- stazione lavorativa.
Si veda in proposito anche la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo relativa a un caso in cui il rapporto di lavoro del ricorrente era stato di- sdetto di comune accordo ed era stato pattuito un «obbligo di continuare a versare il salario» per due anni. Il Tribunale non ha riconosciuto questo versamento del salario come conferente diritto ai sensi della LAFam e ha negato il diritto agli assegni familiari (v. sentenza del Tribunale delle assi- curazioni sociali del Cantone di Zurigo del 14 giugno 2011, consid. 5.3 e 5.4).
501.4 Per stabilire se un’attività sia da considerarsi come un’atti-
1/13 vità lucrativa indipendente e determinare quali redditi siano soggetti all’obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti, si fa riferimento alle disposizioni e alla prassi dell’AVS. – Per la distinzione tra attività indipendente e dipendente, si vedano i N. 1018 segg. DSD. – Per i redditi soggetti all’obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti, si vedano le DIN.
Art. 12 LAFam Ordinamento applicabile Le persone assoggettate alla presente legge sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è loro applicabile. Alle persone che esercitano un’atti- vità lucrativa indipendente si applicano in materia di affiliazione alla cassa se- condo l’articolo 17 capoverso 2 lettera b le stesse norme previste per i datori di lavoro. I datori di lavoro e le persone che esercitano un’attività lucrativa indipen- dente sottostanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l’impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali dei datori di lavoro sottostanno all’ordinamento su- gli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pat- tuire regolamentazioni diverse.
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I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo sotto- stanno all’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono regi- strati ai fini dell’AVS.
Art. 9 OAFami Succursali Si considerano succursali gli istituti e gli stabilimenti in cui è esercitata a tempo indeterminato un’attività artigianale, industriale o commerciale.
1/17 In analogia all’articolo 6ter OAVS, sono considerati stabili- menti le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappre- sentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estra- zione di risorse naturali come anche i cantieri di costru- zione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi (v. N. 1071 DIN). I collaboratori che lavorano solo per un breve periodo nei cantieri (installatori, operai specializzati ecc.) sono considerati impiegati presso la sede principale (v. DTF 141 V 272 del 4 maggio 2015). Il telelavoro e l’atti- vità di commesso viaggiatore non sono equiparabili agli stabilimenti. I salariati che svolgono queste attività sono considerati impiegati alla sede principale o nella succursale per cui lavorano o da cui ricevono merce, materiale e man- dati.
503 Le succursali sottostanno all’ordinamento sugli assegni fa-
1/13 miliari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse, senza però svantaggiare singole CAF o singoli settori economici. Per gli assegni fa- miliari si applicano sempre gli importi vigenti nel luogo di la- voro.
503.1 – I lavoratori indipendenti sono tenuti ad affiliarsi a una
1/13 CAF in qualità di indipendenti solo nel luogo della loro sede principale e non anche in altri Cantoni in cui ope- rino eventualmente loro succursali. – I lavoratori indipendenti che gestiscono imprese indivi- duali in più Cantoni devono affiliarsi a una CAF in un solo Cantone (art. 117 cpv. 4 OAVS). Il Cantone determi- nante è stabilito come segue: si tratta o del Cantone di
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domicilio o, se in quest’ultimo non è esercitata alcuna at- tività indipendente, quello in cui viene conseguito il red- dito da attività lucrativa indipendente più elevato. – L’obbligo contributivo dei lavoratori indipendenti vale per tutti i redditi da attività lucrativa indipendente conseguiti ovunque in Svizzera. – In qualità di i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti de- vono affiliarsi a una CAF nel Cantone in cui impiegano dipendenti. Per loro valgono le stesse regole previste per gli altri datori di lavoro e sono applicabili i N. 502 e 503.
503.2 In caso di prestito di personale, l’ordinamento sugli assegni
1/15 familiari applicabile è quello del Cantone in cui ha sede l’impresa che fornisce il personale a prestito oppure la sua succursale. L’impresa, o la sua succursale, è considerata come il datore di lavoro (v. Kieser/Reichmuth, Praxiskom- mentar FamZG, art. 12, N. 35).
5.2 Durata del diritto agli assegni familiari
Art. 13 LAFam Diritto agli assegni familiari Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale. Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordina- mento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il pe- riodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale. 2bis Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate
all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concer- nenti la nascita e l’estinzione del diritto. Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contri- buti AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS. Il Consiglio federale disciplina:
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a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di in- capacità o impedimento al lavoro; b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa indipendente e un’at- tività lucrativa dipendente.
Art. 10b OAFami Determinazione del reddito in caso di esercizio di più attività lucrative Se una persona lavora per più datori di lavoro o esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipendente e una dipendente, il reddito determinante ri- sulta dalla somma dei redditi.
5.2.1 Durata del diritto dei salariati: in generale
504 – Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste
1/10 solo durante il periodo del rapporto di lavoro (per le ec- cezioni, v. N. 513 segg.). – In linea di massima si applica il principio del luogo di la- voro. Per i lavori svolti fuori dai locali del datore di lavoro (telelavoro, attività di commesso viaggiatore) si consi- dera luogo di lavoro la sede dell’azienda o il luogo in cui è situata la succursale (v. anche il N. 502).
504.1 Il datore di lavoro deve informare immediatamente la sua
1/13 CAF in caso di: – cessazione del rapporto di lavoro; – inizio di un impedimento al lavoro che durerà presumibil- mente oltre tre mesi.
505 Nel caso degli ANOBAG è determinante il Cantone in cui si
trova la cassa di compensazione alla quale sono affiliati per l’AVS. Contrariamente agli altri salariati, questi dipen- denti sottostanno quindi all’ordinamento sugli assegni fami- liari del loro luogo di domicilio e soltanto nel caso in cui non siano domiciliati in Svizzera a quello del loro luogo di la- voro.
506 Vengono corrisposti assegni familiari interi anche in caso di
1/13 lavoro a tempo parziale. Se un rapporto di lavoro inizia o
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cessa a mese iniziato, gli assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale (v. N. 512).
507 Il reddito minimo da lavoro per aver diritto agli assegni fa-
miliari corrisponde a: – 7560 franchi all’anno oppure – 630 franchi al mese.
508 È determinante il reddito stabilito in base ai criteri dell’AVS.
1/25 Anche l’obbligo di versare contributi per gli assegni familiari è subordinato alle norme AVS. Le persone che lavorano ol- tre l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS in combinato di- sposto con le disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 [AVS 21]) hanno diritto a una franchigia di 16 800 franchi all’anno (1400 franchi al mese) su cui non devono versare contributi AVS10. A seguito di questa fran- chigia, i pensionati ancora attivi che guadagnano meno di
1400 franchi al mese sono quindi esenti dall’obbligo di ver-
sare contributi alle CAF. Di conseguenza, i salariati che hanno raggiunto l’età di riferimento hanno diritto agli asse- gni familiari se il loro salario lordo è superiore a 2030 fran- chi al mese, cioè se versano contributi AVS su un reddito di almeno 7560 franchi all’anno (630 franchi al mese; art. 13 cpv. 3 LAFam). Se un salariato che ha raggiunto l’età di riferimento rinuncia all’applicazione della franchigia, ha diritto agli assegni familiari se il suo salario lordo è di al- meno 7560 franchi all’anno (630 franchi al mese).
Le indennità giornaliere basate sulla LIPG, sulla LAI e sulla LAM sono computate per il calcolo del reddito minimo che dà diritto agli assegni familiari, a condizione che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 517 lett. b). Per il diritto agli assegni familiari durante periodi di congedo non pagato e di impedimento al lavoro, si vedano i N. 513 segg.
In caso di guadagno intermedio, l’indennità dell’AD non è considerata come salario.
10 Opuscolo del Centro d’informazione AVS/AI: Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) Che cosa
cambia (Stato al 1 gennaio 2024)
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Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucra- tiva indipendente e una dipendente, per stabilire se è rag- giunto il reddito minimo da attività lucrativa si sommano i redditi conseguiti con entrambe le attività (art. 10b OAFami). Per la determinazione della CAF com- petente, si veda il N. 530.1 in fine.
509 Se non è raggiunto il reddito minimo da lavoro, non sussi-
1/13 ste il diritto agli assegni familiari per i salariati. Dal 1° gen- naio 2013 i salariati in una tale situazione sono considerati persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1bis LAFam; v. N. 601.1).
510 Se una persona lavora simultaneamente presso più da-
1/22 tori di lavoro, i salari sono sommati per stabilire se è rag- giunto il reddito minimo da attività lucrativa. Se durante un rapporto di lavoro esistente ne inizia o cessa un altro che permette il raggiungimento del reddito minimo annuo, il di- ritto agli assegni familiari sussiste soltanto per i mesi in cui questo rapporto di lavoro era in corso.
In caso di lavoro saltuario (p. es. lavoro su chiamata, lavoro con salario orario):
Va preso in considerazione il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro:
a) Lavoro per tutto l’anno: è determinante il reddito annuo.
Occorre stabilire se il reddito minimo annuo (7560 franchi) è stato raggiunto oppure no: – il reddito minimo annuo è raggiunto: gli as- segni familiari sono accordati per tutto l’anno; – il reddito minimo annuo non è raggiunto: gli assegni familiari sono concessi soltanto per i mesi in cui è stato raggiunto il reddito minimo mensile (630 franchi); – non è ancora dato di sapere se alla fine dell’anno il reddito minimo annuo sarà rag-
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giunto oppure no: gli assegni familiari dovreb- bero essere versati in un primo momento sol- tanto per i mesi in cui il reddito minimo mensile è stato raggiunto, questo per evitare che si debba chiedere a posteriori la restituzione degli importi versati. Se alla fine dell’anno risulta che il reddito minimo annuo è stato raggiunto, il di- ritto agli assegni familiari sussiste per tutti i do- dici mesi. In questo caso viene effettuato un versamento retroattivo per tutti i mesi per cui non è stato versato alcun assegno.
b) Lavoro per un determinato periodo di tempo (p. es.: soltanto nel mese di dicembre): la persona ha diritto all’assegno soltanto per questo lasso di tempo. Esempio: se una persona lavora soltanto nei mesi di gennaio e luglio, riceve assegni familiari soltanto per questi due mesi, persino quando il suo salario raggiunge in totale l’importo del reddito mi- nimo annuo.
Se un’altra persona ha diritto agli assegni familiari, si pro- cede conformemente al N. 510.2.
510.1 Dipendenti di agenzie di lavoro interinale:
I dipendenti concludono due contratti con l’agenzia di la- voro interinale:
1. Contratto quadro: disciplina un numero indeterminato
di missioni temporanee del dipendente in imprese terze (imprese acquisitrici) per un certo periodo di tempo. Non dà luogo di per sé a un rapporto di lavoro.
2. Contratto di missione: disciplina i dettagli di una mis-
sione, per esempio il periodo e il luogo. Solo il contratto di missione dà effettivamente luogo a un rapporto di la- voro tra l’agenzia di lavoro interinale e il dipendente inte- ressato. Se vi è un contratto di missione, il contratto quadro ne è parte integrante.
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Occorre distinguere fra le seguenti situazioni:
a) Più contratti di missione di breve durata: se più contratti di missione di breve durata si susseguono (anche con interruzioni), gli assegni familiari sono ver- sati ininterrottamente dal primo all’ultimo giorno di mis- sione, se si raggiunge il reddito minimo mensile di
630 franchi e se tutte le missioni sono svolte nell’am-
bito dello stesso contratto quadro.
Esempi – Un dipendente ha due contratti di missione nell’ambito dello stesso contratto quadro: uno dal 10 al 15 marzo e l’altro dal 20 al 28 marzo. Se il reddito minimo mensile è raggiunto, gli assegni sono versati per il periodo dal 10 al 28 marzo. – Un dipendente ha tre contratti di missione nell’ambito dello stesso contratto quadro: uno dal 10 al 15 marzo, un altro dal 20 al 28 marzo e un altro ancora dal 3 al 10 aprile. Se il reddito minimo mensile è raggiunto, gli assegni sono versati per il periodo dal 10 marzo al 10 aprile. Se ad aprile il reddito mensile minimo non è raggiunto, il diritto sussiste soltanto dal 10 al 28 marzo. – Un dipendente ha diversi contratti di missione nell’ambito dello stesso contratto quadro: il primo inizia il 10 marzo, l’ultimo termina il 17 luglio. Il reddito minimo mensile è raggiunto in tutti i mesi. A marzo gli assegni sono versati dal 10 al 31 marzo. Per i mesi di aprile, maggio e giugno vengono versati integralmente e a luglio il diritto sussiste per il periodo dal 1° al 17 luglio.
b) Contratto di missione a tempo indeterminato: il diritto agli assegni familiari sussiste per tutti i mesi in cui il salario mensile – eventualmente cumulato con quello di altre missioni – raggiunge il reddito minimo mensile. c) Contratto di missione della durata di oltre un anno con missioni di durata diversa (su chiamata): i sa- lari mensili sono sommati. Il reddito minimo annuo (7560 franchi) dev’essere raggiunto per poter riscuo- tere gli assegni familiari per tutto l’anno, altrimenti si
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ha diritto agli assegni familiari soltanto per quei mesi in cui è raggiunto il reddito minimo mensile.
Se la missione inizia o termina nel corso di un mese, gli as- segni sono versati pro rata temporis conformemente al N. 511.
In caso di lavoro per più datori di lavoro, si vedano i N. 510 e 530.
In caso di un guadagno intermedio nell’ambito dell’AD, si veda il N. 526.2.
510.2 Se non è sicuro che il primo avente diritto raggiunga effetti-
1/19 vamente il salario minimo richiesto sull’anno intero o se egli ha sempre rapporti di lavoro di breve durata presso datori di lavoro diversi (p. es. diversi guadagni intermedi), le CAF interessate devono mettersi d’accordo affinché gli assegni familiari siano versati all’avente diritto il cui reddito è chia- ramente superiore al minimo richiesto o che ha un rapporto di lavoro durevole oppure ha diritto agli assegni familiari in qualità di lavoratore indipendente, di modo che il beneficia- rio delle prestazioni non cambi costantemente. In base a un tale accordo, di regola una CAF non ha diritto al rim- borso (integrale o parziale) delle prestazioni da parte dell’altra CAF.
511 Ha diritto agli assegni familiari il lavoratore il cui salario in
1/14 un determinato mese raggiunge il reddito da attività lucra- tiva mensile minimo determinante per la riscossione degli assegni familiari. Gli assegni familiari vengono versati sol- tanto per la durata del rapporto di lavoro; se quest’ultimo inizia o cessa nel corso di un mese, gli assegni vengono corrisposti per le settimane o i giorni durante i quali la per- sona è stata effettivamente impiegata. Un mese corri- sponde a 30 giorni. Nel caso di un assegno per i figli di
215 franchi mensili, l’importo versato per ogni giorno d’im-
piego del mese in questione è pari a 7.20 franchi, mentre nel caso di un assegno di formazione di 268 franchi è pari a 8.95 franchi.
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512 In caso di cambiamento del posto di lavoro nel corso del
1/13 mese, gli assegni familiari sono versati da entrambi i datori di lavoro in base ai giorni effettivi del rapporto di lavoro. Il calcolo è effettuato sempre come se il mese in questione fosse di 30 giorni (v. sentenza del Tribunale federale 8C_220/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 5.2).
Esempi: – Il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro A cessa il 15 febbraio e quello presso il datore di lavoro B inizia il 16 febbraio: entrambi i datori di lavoro pagano 15/30. – Il rapporto di lavoro presso il datore di lavoro A cessa il 20 luglio e quello presso il datore di lavoro B inizia il 21 luglio: A paga 20/30 e B 10/30.
512.1 Se il lavoratore consegue un guadagno intermedio nel qua-
1/19 dro dell’AD, gli assegni familiari devono essere versati dal datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro, se è raggiunto il reddito minimo richiesto. Per quanto riguarda il coordinamento degli assegni familiari con il supplemento dell’AD, si vedano i N. 526 segg.
5.2.2 Durata del diritto dei salariati agli assegni fami-
liari per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio
Art. 10 OAFami Durata del diritto agli assegni familiari per il periodo succes- sivo all’estinzione del diritto allo stipendio; coordinamento Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all’arti- colo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni fa- miliari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto. 1bis Se il salariato prende un congedo non pagato, gli assegni familiari sono
versati ancora per il mese in cui è iniziato il congedo e per i tre mesi succes- sivi. 1ter Dopo un’interruzione giusta il capoverso 1 o 1bis il diritto agli assegni fami-
liari sussiste dal primo giorno del mese in cui il salariato riprende il lavoro. 2 Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale
allo stipendio durante: a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità; b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
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bbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito al decesso dell’altro genitore; b . al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del ter
congedo di maternità in seguito a defgenza ospedaliera del neonato e al decesso dell’altro genitore; c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo per l’altro genitore; cbis. al massimo 16 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre; cter. al massimo 24 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo per l’altro genitore in seguito al decesso della madre e alla degenza ospedaliera del neonato; d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio; e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione; f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l’articolo 329e capo- verso 1 CO.
3 Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese
corrente e per i tre mesi successivi.
513 In determinati casi è possibile derogare al principio se-
1/13 condo cui il diritto agli assegni familiari sussiste unica- mente finché vi è diritto al salario, concedendo gli assegni familiari anche una volta estinto questo diritto. In tal caso, il diritto sussiste per tutti i figli per i quali sono adempiute le condizioni richieste. Se durante il periodo di continuazione del versamento degli assegni nasce un nuovo diritto (p. es. per la nascita di un figlio o un diritto sorto per un figliastro in seguito a un matrimonio), il diritto sussiste (anche) per questo figlio fino alla fine del periodo di continuazione del versamento degli assegni.
Esempio Un salariato riceve un assegno per i figli per un figlio. Dal 20 gennaio è impossibilitato a lavorare per malattia. Il 5 marzo diventa nuovamente padre. Per i mesi di gennaio e febbraio ha diritto a un assegno familiare e per i mesi di marzo e aprile a due assegni familiari nonché, eventual- mente, all’assegno di nascita. Dal 1° maggio non sussiste più alcun diritto agli assegni familiari, per nessuno dei figli.
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514 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni
sussiste indipendentemente dal fatto che il rapporto di la- voro sia di diritto pubblico o di diritto privato e che la legge sul lavoro sia applicabile o meno.
515 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni ri-
guarda anche l’importo differenziale.
516 Il diritto alla continuazione del versamento degli assegni
1/14 sussiste anche quando un’altra persona può rivendicare assegni familiari. Questa persona riceverà gli assegni fami- liari non appena il diritto del salariato impossibilitato a lavo- rare o deceduto si è estinto.
Se il salariato riprende il lavoro e successivamente lo inter- rompe di nuovo per un impedimento al lavoro secondo l’ar- ticolo 10 capoverso 1 OAFami, un nuovo termine per la continuazione del versamento degli assegni inizia a decor- rere e gli assegni familiari vengono versati nuovamente, a condizione che la persona raggiunga un reddito da lavoro minimo di 630 franchi mensili (le indennità giornaliere dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni non vengono computate, v. N. 517).
Esempio Una salariata riprende a lavorare il 1° aprile e si riammala il 4 aprile. Un nuovo termine inizia a decorrere e il diritto agli assegni familiari sussiste a condizione che in questi tre giorni la salariata guadagni almeno 630 franchi.
516.1 Per definire la durata della continuazione del versamento
1/13 degli assegni è determinante il primo giorno in cui l’attività lavorativa non può essere esercitata per malattia, infortunio ecc. Se una persona subisce un infortunio il primo giorno di un mese, avrà diritto agli assegni familiari per tutto il mese in questione, per i tre mesi seguenti e per il mese in cui ri- prenderà il lavoro.
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Esempio Una salariata subisce un infortunio il 1° settembre e non può iniziare o deve interrompere la sua attività lavorativa. Riprende a lavorare il 15 gennaio. Ha diritto agli assegni fa- miliari senza alcuna interruzione. In caso di congedo non pagato, è determinante il mese dell’ultimo giorno di lavoro in cui è percepito il salario. Per esempio, se una persona inizia un congedo non pagato il 1° agosto, gli assegni familiari sono versati fino al mese di ottobre, compreso. Se riprende a lavorare nel corso del mese di novembre, gli assegni familiari sono versati anche per tutto questo mese.
517 a) Se il salariato è impossibilitato a lavorare per malattia, in-
1/25 fortunio, gravidanza o adempimento di un obbligo legale, gli assegni familiari gli sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro e per i tre mesi se- guenti, indipendentemente dal fatto che egli percepisca un salario o una prestazione assicurativa.
b) Gli assegni familiari continuano a essere versati se, sca- duti i tre mesi, il lavoratore riceve ancora un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno 630 franchi mensili. Non sono in- vece prese in considerazione le indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni e dell’assicurazione malattie. La possibilità di cumulare gli assegni familiari e le indennità giornaliere non è limitata nel tempo, a condi- zione però che il rapporto di lavoro continui (v. N. 504 e 508).
c) Se non sono versati un salario e/o indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per un totale di almeno
630 franchi mensili, il diritto agli assegni familiari si estin-
gue allo scadere dei tre mesi successivi all’inizio dell’im- pedimento al lavoro.
d) Se il salariato è licenziato durante l’impedimento al la- voro per i motivi summenzionati, il diritto agli assegni fa- miliari per i tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento continua anche oltre la data di cessazione del rapporto di
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lavoro. Scaduto questo periodo, gli assegni familiari non vengono più versati, nemmeno se continuano a essere versate indennità giornaliere secondo la LIPG, la LAI o la LAM per almeno 630 franchi mensili.
e) Tuttavia, secondo l’articolo 13 capoverso 1 LAFam, per la ripresa del lavoro e il conseguente diritto agli assegni familiari per i salariati è necessario che sussistano un rapporto di lavoro e un diritto allo stipendio. Se compo- nenti del salario (p. es. indennità per vacanze, giorni fe- stivi, tredicesima mensilità e bonus) vengono corrisposte in un secondo tempo, di regola il diritto al salario non sussiste e le componenti del salario vanno riportate ai mesi o all’anno per i quali sono state erogate (al riguardo si veda anche il N. 538.3 sul diritto al salario in caso di fallimento). In questi casi, quindi, il lavoro si considera non ripreso.
518 Soppresso
519 Congedo di maternità
1/25 Durante il congedo di maternità secondo l’arti- colo 329f cpv. 1 CO o durante il periodo in cui non possono essere occupate in virtù dell’articolo 35a capoverso 3 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (RS 822.11), le donne hanno diritto agli assegni familiari per tutta la durata del congedo, tuttavia al mas- simo per 16 settimane (Art. 10 cpv. 2 lett. a OAFami). Que- sto diritto sussiste a prescindere che percepiscano l’inden- nità di maternità secondo l’ordinamento delle IPG o il sala- rio. – Se al termine di un congedo di maternità la madre prende un congedo non pagato, il suo diritto agli assegni familiari si protrae secondo quanto previsto per questo caso (v. N. 519.1). – Se il rapporto di lavoro è stato sciolto nelle 16 settimane successive al parto (p. es. è stato sciolto dalla salariata o cessa perché era di durata limitata), la donna ha diritto agli assegni familiari fintantoché le è versata l’indennità di maternità prevista dalle IPG.
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Prolungamento del congedo di maternità Dal 1° luglio 2021, una madre può far valere il diritto al pro- lungamento del congedo di maternità se il neonato deve ri- manere in ospedale subito dopo il parto (art. 329f CO) per una durata equivalente a quella del versamento dell’inden- nità di maternità (art. 16c cpv. 3 LIPG).
Prolungamento del congedo di maternità in caso di de- genza ospedaliera del neonato Dal 1° luglio 2021 la madre ha diritto al prolungamento del congedo di maternità se il neonato deve rimanere in ospe- dale subito dopo la nascita (art. 329f cpv. 2 CO). Il con- gedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità (art. 16c cpv. 3 LIPG). In questo caso, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per al massimo 22 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. b OAFami). Le 22 settimane si compongono del con- gedo di maternità legale di 14 settimane e del prolunga- mento del versamento dell’indennità di maternità di 8 setti- mane secondo l’articolo 16c capoverso 3 LIPG.
Prolungamento del congedo di maternità in caso di de- cesso dell’altro genitore Dal 1° gennaio 2024, in caso di decesso dell’altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la madre ha diritto al prolungamento del congedo di maternità (art. 329f cpv. 3 CO). In questo caso, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per al massimo 16 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. bbis OAFami). Le 16 settimane si compongono del con- gedo di maternità legale di 14 settimane e del prolunga- mento del versamento dell’indennità di maternità di 2 setti- mane secondo l’articolo 16cbis capoverso 1 LIPG.
Prolungamento del congedo di maternità in caso di de- genza ospedaliera del neonato e di decesso dell’altro geni- tore Dal 1° gennaio 2024, la madre ha diritto a un doppio pro- lungamento del congedo di maternità se il neonato deve ri- manere in ospedale subito dopo la nascita (art. 329f cpv. 2 DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
CO) e l’altro genitore muore nei sei mesi successivi alla na- scita (art. 329f cpv. 3 CO). In questo caso, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per al massimo 24 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. bter OAFami). Le 24 settimane si compongono del con- gedo di maternità legale di 14 settimane e del prolunga- mento del versamento dell’indennità di maternità di 8 setti- mane secondo l’articolo 16c capoverso 3 LIPG (degenza ospedaliera del neonato) nonché di 2 settimane supple- mentari secondo l’articolo 16cbis capoverso 1 LIPG (de- cesso dell’altro genitore).
Le norme sulla continuazione del versamento degli assegni in caso di congedo non pagato o di scioglimento del rap- porto di lavoro subito dopo il congedo di maternità si appli- cano anche per quanto riguarda il prolungamento del ver- samento dell’indennità di maternità (v. N. 519.1).
Congedo per l’altro genitore Dal 1° gennaio 2024, il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti, come anche la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio, hanno diritto a un congedo per l’altro genitore di due settimane (art. 329g CO). Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche durante questo congedo per al massimo due settimane (art. 10 cpv. 2 lett. c OAFami).
Il diritto non si applica agli eventuali congedi di paternità o congedi per l’altro genitore più lunghi previsti da contratti collettivi di lavoro o concessi dal datore di lavoro. In queste situazioni va verificato caso per caso se le condizioni di di- ritto secondo la LAFam siano adempiute.
Prolungamento del congedo per l’altro genitore in caso di decesso della madre Dal 1° gennaio 2024, in caso di decesso della madre il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l’altro ge- nitore ha diritto a un congedo di 14 settimane (art. 329gbis cpv. 1 CO).
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In questo caso, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per al massimo 16 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. cbis OAFami). Le 16 settimane si compongono del con- gedo legale per l’altro genitore di 2 settimane e delle inden- nità giornaliere supplementari per 14 settimane per l’altro genitore secondo l’articolo 16kbis capoverso 1 LIPG.
Prolungamento del congedo per l’altro genitore in caso di decesso della madre e di degenza ospedaliera del neonato Dal 1° gennaio 2024, l’altro genitore che ha diritto al pro- lungamento del congedo dell’altro genitore in caso di de- cesso della madre (art. 329gbis cpv. 1 CO) ha diritto al pro- lungamento di questo congedo se il neonato deve rimanere in ospedale subito dopo la nascita (art. 329gbis cpv. 3 CO). In questo caso, il diritto agli assegni continua a sussistere per al massimo 24 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. cter OAFami). Le 24 settimane si compongono del congedo le- gale per l’altro genitore di 2 settimane, del congedo per l’al- tro genitore di 14 settimane secondo l’articolo 16kbis capo- verso 1 LIPG (decesso della madre) e del prolungamento delle indennità per l’altro genitore di 8 settimane secondo l’articolo 16kbis capoverso 2 LIPG (degenza ospedaliera del neonato).
Se l’altro genitore fruisce di un congedo non pagato subito dopo il suo congedo legale, o dopo il suo prolungamento del congedo dell’altro genitore,il suo congedo prolon, il suo diritto alla continuazione del versamento degli assegni fa- miliari si prolunga di conseguenza (v. N. 519.1).
Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di sa- lute dovuti a malattia o infortunio Dal 1° luglio 2021, i genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per assistere un figlio con gravi pro- blemi di salute hanno diritto a un congedo di 14 settimane Gli assegni familiari continuano ad essere versati anche durante questo congedo per una durata di al massimo
14 settimane (art. 10 cpv. 2 lett. d OAFami).
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Se al termine del congedo di assistenza, il genitore prende un congedo non pagato, il diritto alla continuazione del ver- samento degli assegni familiari si prolunga di conseguenza (v. N. 519.1).
Congedo di adozione Dal 1° gennaio 2023 è accordato un congedo di due setti- mane alle persone esercitanti un’attività lucrativa che ac- colgono un bambino di età inferiore ai quattro anni allo scopo di adottarlo (art. 329j CO). Gli assegni familiari continuano ad essere versati anche durante questo congedo per una durata di al massimo 2 settimane. Il diritto non si applica agli eventuali congedi di paternità più lunghi previsti da contratti collettivi di lavoro o concessi dal datore di lavoro. In queste situazioni è necessario esa- minare caso per caso se le condizioni di diritto secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam) sono adempiute. Se al termine del congedo di assistenza, il genitore prende un congedo non pagato, il diritto alla continuazione del ver- samento degli assegni familiari si prolunga di conseguenza (v. N. 519.1).
519.1 In caso di congedo non pagato, gli assegni familiari o gli
1/25 importi differenziali continuano ad essere versati per il mese corrente e per i tre mesi successivi, a condizione che: – il salario annuo raggiunga i 7560 franchi; e – al termine del congedo non pagato il lavoro sia ripreso presso lo stesso datore di lavoro.
Questa regolamentazione si applica anche nei casi in cui con un congedo non pagato viene prolungato il congedo di maternità di 14 settimane, il congedo di maternità prolun- gato, il congedo per l’altro genitore di 2 settimane o il con- gedo per l’altro genitore prolungato. Lo stesso vale in caso di prolungamento del congedo di adozione con un congedo non pagato o di un congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. Se anche un’altra persona ha diritto ad assegni familiari per lo stesso figlio, il cambiamento di cassa è effettuato DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
all’estinzione del diritto della persona in congedo. È appli- cabile il N. 516.
519.2 Esempi
Esempio 1 Se un congedo non pagato dura dal 15 maggio al 15 set- tembre, il diritto agli assegni familiari continua senza al- cuna interruzione.
Esempio 2 Se il congedo non pagato dura dal 15 maggio al 15 novem- bre, il diritto sussiste fino al 31 agosto e poi riprende a de- correre dal 1° novembre. Un eventuale cambiamento di cassa è effettuato per il periodo dal 1° settembre al 31 otto- bre.
Esempio 3 Se il congedo non pagato dura dal 1° febbraio al 31 ago- sto, il diritto agli assegni familiari sussiste fino al 30 aprile e poi riprende a decorrere dal 1° settembre. Un eventuale cambiamento di cassa è effettuato per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto.
520 Secondo l’articolo 329e CO, a determinate condizioni i sa-
lariati di età inferiore ai 30 anni hanno diritto ad un congedo giovanile di una settimana per anno civile, durante la quale il datore di lavoro non è tenuto al versamento del salario. Gli assegni familiari continuano ad essere versati anche durante il congedo giovanile.
521 Secondo l’articolo 338 CO, in caso di decesso di un lavora-
tore che lascia un coniuge o figli minorenni, il datore di la- voro è tenuto a versare il salario per due mesi, se il rap- porto di lavoro è durato più di cinque anni, o per un mese, se è durato meno. In caso di decesso, il diritto agli assegni familiari è fissato generalmente a tre mesi ed è applicabile anche alle prestazioni destinate a figli maggiorenni. Se il fi- glio del salariato deceduto nasce in questo periodo, vi è il diritto all’assegno di nascita e all’assegno per i figli. Di
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norma, gli assegni familiari sono corrisposti alla persona alla quale viene versato lo stipendio.
Esempio Se un salariato muore nel mese di giugno, gli assegni fami- liari sono versati fino al mese di settembre, compreso. An- che se muore il 1° giugno, giugno è considerato come mese iniziato.
5.2.3 Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli
assegni familiari
Art. 10a OAFami Durata del diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni fa- miliari Il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari nasce il primo giorno del mese in cui inizia l’attività indipendente e si estingue l’ultimo giorno del mese in cui questa cessa. 2 Per il diritto dei lavoratori indipendenti agli assegni familiari in caso di interru-
zioni dell’attività lucrativa o di decesso della persona indipendente si applica per analogia l’articolo 10.
521.1 Di regola, si presume che l’attività indipendente inizi nel
1/13 primo mese per cui sono riscossi contributi AVS per un’atti- vità lucrativa indipendente. Se una persona cessa la sua attività indipendente ad anno iniziato, il suo diritto agli as- segni familiari per i lavoratori indipendenti si estingue in quel momento, anche se ha adempiuto l’obbligo contribu- tivo AVS fino alla fine dell’anno civile.
521.2 Nel mese dell’inizio e in quello della cessazione dell’attività
1/13 lucrativa indipendente sono versati assegni familiari interi. Tuttavia, se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese ini- ziato e successivamente o precedentemente viene eserci- tata un’attività lucrativa indipendente, gli assegni familiari sono versati su base giornaliera anche ai lavoratori indi- pendenti (analogamente al caso di cambiamento di datore di lavoro a mese iniziato) per i giorni per i quali non sono stati versati assegni familiari per i salariati. Per il calcolo si procede secondo il N. 512.
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521.3 Anche i lavoratori indipendenti devono conseguire il reddito
1/13 minimo previsto dall’articolo 13 capoverso 3 LAFam per avere diritto agli assegni familiari. Se il reddito minimo an- nuo di 7560 franchi non è raggiunto (è determinante il red- dito considerato per il calcolo dei contributi AVS), non sus- siste alcun diritto agli assegni familiari. Non si applica la re- gola del pagamento per singoli mesi valida per i salariati (v. N. 510) Tuttavia, se l’attività inizia o cessa ad anno iniziato, sono considerati solo i mesi in cui è stata svolta l’attività in- dipendente.
Esempio X inizia un’attività lucrativa indipendente il 1° settembre e fino alla fine dell’anno consegue un reddito di 4000 franchi, ovvero un reddito mensile medio di 1000 franchi. Ha per- tanto diritto agli assegni familiari da settembre a dicembre.
521.4 Se il reddito minimo da attività lucrativa non è raggiunto,
1/13 non sussiste alcun diritto agli assegni familiari per i lavora- tori indipendenti. Dal 1° gennaio 2013, dal punto di vista delle prestazioni i lavoratori indipendenti in una tale situa- zione sono considerati privi di attività lucrativa (art. 19
521.5 In caso di interruzioni dell’attività lucrativa o di decesso,
1/13 vanno evitate lacune nel versamento degli assegni familiari anche per le persone indipendenti. Di conseguenza, si ap- plicano, se del caso, i N. 513–521. È applicabile anche il N. 508.
521.6 – Se una persona indipendente esercita un’attività stagio-
1/13 nale, il diritto agli assegni familiari sussiste solo per il pe- riodo in cui questa attività è svolta. Se gli intervalli tra le varie attività non sono superiori a tre mesi interi, il diritto agli assegni familiari sussiste per tutto l’anno, a condi- zione che alla fine dell’anno sia raggiunto il reddito mi- nimo. – In caso di impieghi saltuari o di mandati ripartiti su tutto l’anno, il diritto agli assegni familiari sussiste per l’intero anno.
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– La CAF non è tenuta ad accertare la durata esatta dell’attività né i periodi esatti e la successione degli im- pieghi. Può tuttavia richiedere informazioni più precise e prove in tal senso.
Esempio Se una persona gestisce da indipendente un rifugio scii- stico dal 21 dicembre al 25 marzo, ha diritto agli assegni familiari dal 1° dicembre al 31 marzo. Se però gestisce da indipendente anche il ristorante di una piscina dal 10 luglio al 15 settembre, ha diritto agli assegni familiari per i lavora- tori indipendenti per tutto l’anno. Se invece gestisce il rifu- gio sciistico solo fino a febbraio, ha diritto agli assegni fami- liari fino a febbraio, compreso, e poi nuovamente a partire da luglio.
5.2.4 Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni
sociali
522 Gli assegni familiari (per salariati e lavoratori indipendenti)
e le rendite per i figli / per orfani dell’AVS possono conti- nuare ad essere cumulati per esplicito volere del legisla- tore. Questo vale sia per il diritto del beneficiario di rendita medesimo che continua ad esercitare un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età AVS sia per il diritto del se- condo genitore ancora attivo professionalmente.
523 Coordinamento con le prestazioni dell’AI:
1/11 a) È ammesso cumulare gli assegni familiari con le rendite per i figli dell’AI (art. 35 LAI).
b) Se il figlio incapace al guadagno che ha compiuto 18 anni ha diritto a una rendita AI, il diritto all’assegno per i figli continua a sussistere (fino al compimento del 20° anno d’età), ma non quello all’assegno di formazione (art. 28 segg. LAI; v. N. 204).
524 Il diritto agli assegni familiari prevale sul diritto alla presta-
1/10 zione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell’AI. Conformemente all’articolo 22 capoverso 3 LAI, il diritto a
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una prestazione AI per i figli sussiste se per lo stesso figlio non sono già versati assegni legali per i figli o di forma- zione. Il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta all’in- dennità giornaliera dell’AI è quindi escluso anche quando un’altra persona percepisce assegni per lo stesso figlio. Per contro, il diritto alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell’AI prevale sul diritto agli asse- gni familiari delle persone senza attività lucrativa.
525 Gli assegni familiari e le indennità giornaliere dell’assicura-
1/15 zione infortuni possono essere cumulati per i tre mesi suc- cessivi all’inizio dell’incapacità lavorativa, sebbene le in- dennità giornaliere comprendano già gli assegni familiari. Alla scadenza dei tre mesi, il cumulo resta possibile se il salariato riceve un salario e/o indennità giornaliere se- condo la LIPG o la LAM per un totale di almeno 630 franchi mensili. Se alla scadenza dei tre mesi il salariato ha diritto a indennità giornaliere dell’AI, questo prevale sul diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni. In questo caso vengono dunque versati solo gli assegni familiari, poi- ché il diritto ad essi prevale su quello alla prestazione per i figli in aggiunta alle indennità giornaliere dell’AI (v. N. 524).
526 Coordinamento con il supplemento dell’AD per gli assegni
8/20 per i figli e di formazione Il diritto agli assegni familiari ha la precedenza su quello al supplemento all’indennità giornaliera dell’AD per gli asse- gni per i figli e di formazione in virtù dell’articolo 22 capo- verso 1 LADI. Il supplemento viene versato unicamente se sussiste il diritto a un’indennità giornaliera dell’AD, l’assicu- rato non riceve assegni familiari nel periodo di disoccupa- zione e nessuna persona esercitante un’attività lucrativa ha diritto ad assegni familiari per lo stesso figlio. Il supple- mento viene versato anche durante i giorni di sospensione o di attesa (N. C87a Prassi LADI ID). Per contro, nel pe- riodo di riscossione dell’indennità di maternità non sussiste il diritto a un’indennità giornaliera dell’AD e quindi nem- meno al supplemento. Dal 1° agosto 2020 in questo lasso di tempo le madri disoccupate hanno diritto agli assegni fa- miliari per le persone prive di attività lucrativa secondo l’ar- ticolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2). DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
Il supplemento all’indennità giornaliera non comprende gli assegni di nascita o di adozione. Per contro, le madri di- soccupate che percepiscono un’indennità di maternità e assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1ter LAFam) possono rivolgersi alle CAF per esercitare il diritto agli assegni di nascita o di adozione, se i Cantoni prevedono queste prestazioni (v. N. 215 e 601.2).
Per il coordinamento del diritto agli assegni familiari per i salariati secondo l’articolo 13 capoverso 1 LAFam in caso di fallimento del datore di lavoro, si veda il N. 538.3.
526.1 Il supplemento corrisponde agli assegni legali per i figli e
1/19 agli assegni legali di formazione del Cantone di domicilio dell’assicurato convertiti in un importo giornaliero (art. 22 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 1 OADI). Come l’indennità giornaliera, anche il supplemento viene versato solo per i giorni lavorativi e non per i giorni ci- vili (v. art. 21 LADI). L’AD calcola il supplemento convertito in importo giornaliero dividendo l’importo cantonale dell’as- segno per i figli o di formazione per 21,7, ovvero il numero medio di giorni lavorativi di un mese.
In caso di annuncio per l’entrata in disoccupazione o per l’uscita dalla disoccupazione nel corso di un mese, il sup- plemento viene versato in funzione del numero di giorni la- vorativi per i quali sussiste il diritto a un’indennità giorna- liera dell’AD.
Se sussiste il diritto a un’indennità giornaliera dell’AD per un mese intero, il supplemento è calcolato in base al nu- mero di giorni lavorativi del mese in questione, ragion per cui il suo importo varia da mese a mese in funzione di que- sti giorni. Di conseguenza, l’importo complessivo del sup- plemento versato per un mese non corrisponde esatta- mente all’importo cantonale dell’assegno per i figli o di for- mazione.
Per contro, il calcolo proporzionale degli assegni familiari viene sempre effettuato secondo i N. 511 e 512.
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526.2 Se nell’ambito dell’AD viene esercitata un’attività dipen-
1/19 dente o indipendente per la quale si percepisce un guada- gno intermedio che raggiunge il reddito minimo mensile (630 franchi), gli assegni familiari devono essere versati dal datore di lavoro o dalla CAF per la durata del rapporto di lavoro o dell’attività indipendente. Nel caso dei lavoratori temporanei, il datore di lavoro o la CAF deve versare gli assegni ininterrottamente dal primo all’ultimo giorno di la- voro alle condizioni di cui al N. 510.1 lettera a). Se sono conseguiti più redditi da attività lucrativa, questi vanno sommati (v. al riguardo il N. 510.2). In caso di inizio o fine dell’attività da cui deriva il guadagno intermedio nel corso di un mese, l’AD versa il supplemento per il lasso di tempo per il quale non si può far valere il diritto agli assegni fami- liari.
526.3 Il diritto al supplemento si estingue se non è fatto valere
1/22 entro tre mesi (art. 20 cpv. 3 LADI). Il versamento a terzi non è previsto per legge.
526.4 Se, nell’ambito dei loro accertamenti (art. 43 LPGA), le
1/19 casse di disoccupazione si rivolgono alle casse cantonali di compensazione AVS per sapere se una persona eserci- tante un’attività lucrativa abbia diritto ad assegni familiari per un figlio (art. 32 LPGA), queste devono fornire le infor- mazioni necessarie (di regola indicare la cassa di compen- sazione AVS competente). Anche la CAF dell’ultimo datore di lavoro che ha versato assegni familiari all’assicurato è tenuta a fornire informazioni. I supplementi dell’AD vengono iscritti nel registro degli as- segni familiari (art. 21c lett. b LAFam). Per quanto riguarda i diritti e i doveri delle casse di disoccupazione in merito al registro degli assegni familiari, si vedano le pertinenti diret- tive (D-RAFam).
526.5 Per maggiori dettagli sul supplemento dell’AD, si vedano le
1/19 istruzioni sull’AD (N. C80 segg. Prassi LADI ID e N. F31 segg. Circ. ID 883.), disponibili sul sito Internet www.ar- beit.swiss.
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5.3 Più attività della medesima persona
Art. 11 OAFami Cassa di compensazione per assegni familiari competente in caso di esercizio di più attività lucrative
1 Se una persona è impiegata presso più datori di lavoro, è competente la
cassa di compensazione per assegni familiari del datore di lavoro che versa il salario più elevato. 1bis Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucrativa indipen-
dente e una dipendente, la cassa di compensazione per assegni familiari del suo datore di lavoro è competente a condizione che: a. il contratto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo inde- terminato; e b. nell’ambito di questo contratto di lavoro sia raggiunto il reddito minimo giu- sta l’articolo 13 capoverso 3 LAFam. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sulla determina-
zione della cassa di compensazione per assegni familiari competente per le persone che esercitano saltuariamente o per brevi periodi più attività lucrative indipendenti o dipendenti.
5.3.1 Attività presso più datori di lavoro di persone che
esercitano un’attività lucrativa solo dipendente
527 In caso di più rapporti di lavoro simultanei, è competente la
CAF del datore di lavoro che versa il salario più elevato.
528 In caso di rapporti di lavoro in più Cantoni non vi è diritto al
versamento dell’importo differenziale, se nel Cantone nel quale viene percepito il reddito più basso gli importi degli assegni sono più elevati (v. DTF 140 V 485 del 2 dicem- bre 2014).
529 Se non è chiaro fin dal principio quale datore di lavoro versi
il salario più elevato o se più datori di lavoro versano salari identici, è competente la CAF del datore di lavoro che ha impiegato per primo l’assicurato. Qualora dovesse risultare che un altro datore di lavoro versa un salario più elevato, la competenza passa alla sua CAF entro il 1° gennaio dell’anno successivo. Una CAF non può far valere alcun di- ritto al rimborso totale o parziale delle prestazioni nei con- fronti di un’altra CAF.
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530 Attività parallele presso diverse agenzie di lavoro interinale:
anche in questo caso è applicabile il principio secondo cui è competente la CAF dell’agenzia di lavoro interinale che eroga il salario più elevato. Se ciò non può essere determi- nato chiaramente fin dal principio, è competente la CAF dell’agenzia di lavoro interinale che ha impiegato per prima l’assicurato.
5.3.2 Persone che esercitano sia un’attività lucrativa
indipendente che una dipendente
530.1 Se una persona esercita simultaneamente un’attività lucra-
1/13 tiva indipendente e una dipendente, vale il principio che è competente la cassa di compensazione per assegni fami- liari del suo datore di lavoro. La priorità del diritto derivante da un rapporto di lavoro si applica anche se il reddito da at- tività lucrativa indipendente è più elevato. Non si procede dunque ad alcun confronto dei redditi.
Il principio della priorità del diritto in qualità di salariato co- nosce tuttavia due limitazioni:
1. Quanto alla durata del rapporto di lavoro, il contratto di
lavoro deve essere concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato.
2. Quanto al reddito minimo, questo deve essere raggiunto
nel quadro del rapporto di lavoro di cui al punto 1.
Se più rapporti di lavoro soddisfano queste condizioni, la CAF competente è determinata secondo il N. 527.
Se sussistono uno o più rapporti di lavoro, nessuno dei quali però consente di raggiungere il reddito minimo, sono percepiti assegni familiari per i lavoratori indipendenti an- che se il reddito minimo è raggiunto considerando tutti i rapporti di lavoro complessivamente. Se non è chiaro se sarà raggiunto il reddito minimo annuo nel quadro di un rapporto di lavoro, sono versati gli assegni familiari per i la- voratori indipendenti, anche se con questa sola attività non
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si raggiunge il reddito minimo. È competente la CAF cui l’assicurato è affiliato in qualità di lavoratore indipendente.
L’assicurato non deve tuttavia trovarsi in una situazione peggiore di quella in cui sarebbe se lavorasse solo come salariato. Se l’assicurato non può ricevere gli assegni fami- liari per i lavoratori indipendenti (perché complessivamente non raggiunge il reddito minimo annuo), ha diritto agli asse- gni familiari per i salariati per i mesi in cui il salario da atti- vità dipendente raggiunge il minimo mensile richiesto. È competente la CAF del datore di lavoro (v. es. 6al N. 530.3).
530.2 In caso di occupazioni in più Cantoni, non sussiste alcun
1/13 diritto all’importo differenziale.
530.3 Esempi
Esempio 1 X gestisce uno studio medico nel Cantone A ed è al con- tempo impiegato come insegnante a tempo indeterminato in una scuola universitaria professionale per la salute nel Cantone B. Il suo salario da insegnante è inferiore al red- dito che consegue con lo studio medico. Riceve gli assegni familiari in qualità di salariato dalla CAF nel Cantone B, i cui importi sono determinanti. Non riceve alcun importo dif- ferenziale, anche se gli importi nel Cantone A e il reddito che vi consegue sono più elevati.
Esempio 2 X svolge da indipendente un’attività di imbianchino. Inoltre, fornisce prestazioni saltuarie come salariato presso un col- lega di lavoro, quando il volume degli ordini della sua atti- vità indipendente lo consente. Non ha alcun contratto di la- voro a tempo indeterminato con il collega, bensì ne con- clude di volta in volta uno a tempo determinato per alcuni giorni o settimane. X ha diritto agli assegni familiari per i la- voratori indipendenti per tutto l’anno. Il suo reddito da sala- riato viene preso in considerazione per stabilire se rag- giunge il reddito minimo.
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Esempio 3 X gestisce da indipendente un ufficio di architettura. Inoltre, ha concluso con il Comune un contratto a tempo indetermi- nato, con cui si impegna a esaminare questioni di conser- vazione dei monumenti in relazione a richieste di costru- zione. Questi lavori si svolgono irregolarmente nel corso dell’anno e X deve occuparsene dopo aver ricevuto richie- ste di costruzione che necessitano il suo intervento. Il pa- gamento è effettuato in base alle ore di lavoro prestate. Se X raggiunge il reddito minimo annuale presso il Comune, ri- ceve per tutto l’anno gli assegni familiari come salariata, al- trimenti come lavoratrice indipendente.
Esempio 4 X lavora come scrittore. È inoltre membro di un consiglio d’amministrazione e in quanto tale è considerato salariato ai fini dell’AVS (v. N. 504 e N. 2049 DSD). Per tutto l’anno ha diritto agli assegni familiari per i salariati.
Esempio 5 X lavora come consulente indipendente. Il 15 febbraio ini- zia un lavoro a tempo parziale nell’azienda Y, dove guada- gna 5000 franchi al mese. Al contempo, continua a gestire il suo ufficio di consulenza. Alla fine di settembre il suo contratto di lavoro è disdetto. La CAF del suo datore di la- voro gli versa la metà degli assegni familiari a febbraio e gli assegni interi da marzo a settembre. Per gli altri mesi X ri- ceve gli assegni familiari per i lavoratori indipendenti (ma per febbraio solo la metà; v. N. 521.2). Il diritto in qualità di lavoratore indipendente sussiste però solo se su tutto l’anno è raggiunto il reddito minimo (te- nendo conto sia dell’attività dipendente che di quella indi- pendente).
Esempio 6 X svolge da indipendente dei lavori di cucito, conseguendo un reddito di 4000 franchi all’anno. A novembre e dicembre lavora a tempo parziale in un negozio di abbigliamento e guadagna 1000 franchi al mese. Il suo reddito annuale complessivo, di 6000 franchi, è inferiore al reddito minimo previsto e quindi non ha diritto agli assegni familiari come DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
lavoratrice indipendente. Per i mesi di novembre e dicem- bre, però, X può ricevere dalla CAF del suo datore di la- voro gli assegni familiari in qualità di salariata. Per i mesi da gennaio a ottobre è considerata priva di attività lucrativa ai fini degli assegni familiari.
5.4 Casse di compensazione per assegni familiari
Art. 14 LAFam Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate Sono organi d’esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari: a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni; b. cantonali; c. gestite dalle casse di compensazione AVS.
Art. 12 OAFami Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate
1 Una cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato un unico
datore di lavoro (cassa aziendale) non può essere riconosciuta quale cassa di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.
2 Le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 let-
tera c LAFam devono annunciarsi all’autorità competente del Cantone in cui intendono esercitare la loro attività.
5.4.1 Casse di compensazione per assegni familiari au-
torizzate
5.4.1.1 Disposizioni generali
531 Ogni Cantone dispone di una Cassa cantonale di compen-
sazione per assegni familiari (art. 14 lett. b LAFam). Occorre fare la distinzione tra due categorie di CAF:
5.4.1.2 Casse di compensazione per assegni familiari
professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni (art. 14 lett. a LAFam)
532 I Cantoni fissano le condizioni per il riconoscimento delle
CAF professionali e interprofessionali. In particolare pos- sono emanare prescrizioni sul numero minimo di affiliati (datori di lavoro ed eventualmente anche lavoratori indi- pendenti) e/o di salariati. Se una CAF riconosciuta fino a
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quel momento non soddisfa più le condizioni per il ricono- scimento, il Cantone ne regola l’eventuale scioglimento e prevede a tal fine termini transitori. Per l’impiego delle ec- cedenze di liquidazione si veda il N. 542.
533 Non sono autorizzate casse aziendali. La legge non dà una
definizione di cassa aziendale, per cui non è sempre facile fare la distinzione, specialmente nel caso di casse di com- pensazione o casse aziendali che riuniscono più datori di lavoro dello stesso gruppo di aziende o del servizio pub- blico. Il riconoscimento di una cassa aziendale anche dopo l’adeguamento della legislazione cantonale alla LAFam di- pende dalla formulazione e dall’interpretazione delle condi- zioni di riconoscimento da parte del Cantone, che in questo senso gode di un certo margine di manovra. Devono tutta- via essere applicati gli stessi criteri sia per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato. Una CAF di cui all’articolo 14 lettera c LAFam non è mai una cassa aziendale, ragion per cui è autorizzata anche se comprende pochi o addirittura un solo datore di lavoro.
5.4.1.3 Casse di compensazione per assegni familiari
gestite dalle casse di compensazione AVS (art.
14 lett. c LAFam)
534 Tutte le casse di compensazione AVS hanno il diritto di ge-
stire una CAF in qualsiasi Cantone. Conformemente agli articoli 63 capoverso 4 LAVS e 130 segg. OAVS, per ge- stire una CAF le casse di compensazione AVS devono pre- sentare una richiesta scritta all’UFAS.
535 Il Cantone non può imporre un numero minimo di datori di
lavoro affiliati e/o di salariati o indipendenti. Le casse sotto- stanno tuttavia alle altre prescrizioni cantonali (p. es. sul fi- nanziamento e sulla perequazione degli oneri).
536 L’obbligo di annunciarsi ha un duplice significato:
– è espressione del fatto che le CAF sono gestite da casse di compensazione AVS che lo desiderano. Secondo la
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LAFam le casse di compensazione AVS non sono tenute a gestire una CAF per i loro affiliati; – garantisce che il Cantone possa esercitare la vigilanza sulle CAF annunciate.
537 La gestione di una CAF da parte di una cassa di compen-
1/13 sazione AVS implica che: – i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti possono rivol- gersi al medesimo servizio per gli assegni familiari e per l’AVS/AI/IPG. Lo statuto particolare di queste CAF è in- teso a favorire un modello che semplifichi l’iter ammini- strativo permettendo ai datori di lavoro e ai lavoratori in- dipendenti di effettuare tutti i conteggi presso un unico servizio; – queste CAF devono essere aperte a tutti gli affiliati delle rispettive casse di compensazione AVS nel Cantone in questione. Pertanto, il Cantone o le associazioni profes- sionali non possono impedire ai membri delle loro casse di compensazione AVS di affiliarsi alle rispettive casse di compensazione per assegni familiari. Diversamente, il di- ritto delle casse di compensazione AVS di gestire CAF verrebbe di fatto annullato. Il Cantone può anche imporre a questi datori di lavoro e lavoratori indipendenti di affi- liarsi alla CAF in questione. Quanto precede vale anche per gli affiliati alle casse cantonali di compensazione AVS, che, se lo desiderano, devono avere l’opportunità di effettuare i conteggi presso un unico servizio sia per l’AVS che per la CAF.
538 Le prescrizioni cantonali sulle CAF (art. 16 e 17 LAFam)
sono applicabili in modo identico a tutte le casse, quindi anche a quelle di cui alla lettera c. Il diritto e l’obbligo di vi- gilanza dei Cantoni si estende a tutte le casse attive nel Cantone. Se una CAF disattende le prescrizioni cantonali e non garantisce quindi un’esecuzione conforme alla LAFam e alle disposizioni cantonali, può vedersi revocare l’autoriz- zazione. La competenza e la procedura in materia sono di- sciplinate dal Cantone.
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5.4.2 Compiti delle casse di compensazione per asse-
gni familiari
Art. 15 LAFam Compiti delle casse di compensazione per assegni familiari
1 Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incari-
cate di: a. fissare e versare gli assegni familiari; b. fissare e riscuotere i contributi; c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. 2 Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai sala-
riati che vi hanno diritto. Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all’equilibrio finanziario alimentando un’adeguata riserva di fluttuazione.
538.1 Modalità di versamento
1/14 Gli assegni familiari, in quanto prestazioni periodiche, de- vono essere versati mensilmente (art. 19 cpv. 1 LPGA). Questa regola vale per: – il versamento degli assegni familiari ai salariati; e – il versamento degli assegni familiari a terzi (v. N. 246 e 246.1). In presenza di motivi particolari sono possibili eccezioni alla suesposta periodicità del versamento (per esempio in caso di versamento di importi differenziali esigui). Nel caso degli indipendenti le CAF procedono in generale ogni tre mesi alla compensazione tra gli assegni familiari loro spettanti e i contributi dovuti (eccezione: l’indipendente presenta domanda per il versamento mensile).
Versamento degli assegni familiari Di regola gli assegni familiari sono versati dai datori di la- voro ai propri dipendenti. Le CAF versano gli assegni familiari: – agli indipendenti; – ai salariati in caso di deroga alla regola generale del ver- samento da parte del datore di lavoro; – in caso di versamento a terzi (v. N. 246 e 246.1); – se il datore di lavoro non osserva la regola del versa- mento mensile; e – se il datore di lavoro, invece di versare gli assegni fami- liari ai propri dipendenti, li tiene per sé.
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Cambiamento di statuto Se una persona riceve assegni familiari per persone eser- citanti un’attività lucrativa e successivamente si constata che non raggiunge il reddito da attività lucrativa necessario secondo l’articolo 13 capoverso 3 LAFam, si può proce- dere come segue: – La CAF che ha versato indebitamente gli assegni fami- liari emana una decisione di richiesta di restituzione e segnala alla persona interessata la possibilità di chiedere gli assegni per le persone prive di attività lucrativa (se nessun’altra persona esercitante un’attività lucrativa vi ha diritto) e di compensare con questi assegni l’importo da restituire. – L’organo di esecuzione per gli assegni familiari per per- sone prive di attività lucrativa chiede la decisione di so- spensione e restituzione degli assegni. Successivamente verifica che sussistano le condizioni di diritto per la con- cessione di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa. Se questo è il caso, emana una decisione in cui fa riferimento alla futura compensazione. Comunica la decisione alla CAF e le versa gli assegni familiari fino a concorrenza dell’importo di cui essa ha richiesto la re- stituzione per il periodo in questione.
Se al contrario una persona ha percepito assegni familiari per persone prive di attività lucrativa e successivamente ri- sulta che ha raggiunto il reddito minimo per il diritto agli as- segni familiari applicabile alle persone esercitanti un’attività lucrativa, si procede in modo analogo.
538.2 Se può provare con documenti giustificativi che il datore di
1/19 lavoro non gli versa gli assegni familiari, il lavoratore può far valere il suo diritto agli assegni familiari direttamente nei confronti della CAF. La CAF è tenuta a versare gli assegni familiari al salariato, anche se li ha già pagati al datore di lavoro o se li ha compensati con crediti contributivi nei suoi confronti.
538.3 In caso di fallimento del datore di lavoro, l’AD versa i salari
1/19 dovuti a titolo di indennità per insolvenza, conformemente
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agli articoli 51 segg. LADI, al massimo per gli ultimi quat- tro mesi precedenti la manifestazione dell’insolvenza (di re- gola, la dichiarazione di fallimento). Le componenti dell’in- dennità per insolvenza dipendono dal salario determinante ai sensi della LAVS. Il salario determinante (art. 7 OAVS) non comprende, tra l’altro, gli assegni familiari, che non sono pertanto coperti dall’indennità per insolvenza. I sala- riati interessati devono chiedere al datore di lavoro il paga- mento di tutte le componenti del salario non coperte dall’in- dennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non ha ver- sato gli assegni familiari ai salariati, questi possono chie- derne il pagamento alla CAF, che provvede direttamente al loro versamento. Le CAF sono tenute a versare gli assegni familiari per tutto il periodo in cui è pagata l’indennità per insolvenza. Se il rapporto di lavoro e il diritto al salario continuano a sussistere anche dopo la dichiarazione di fallimento e quindi anche il diritto di cui all’articolo 13 capoverso 1 LA- Fam, la CAF versa gli assegni familiari direttamente al la- voratore. Ciò è ipotizzabile, ad esempio, in caso di disdetta ordinaria, fino alla scadenza del termine di disdetta. In tal caso, la CAF resta responsabile per il versamento degli as- segni familiari, anche se il lavoratore è annunciato all’AD e percepisce eventualmente già l’ID.
538.4 In determinati casi, si procede a una compensazione tra le
1/19 CAF, ad esempio: – in caso di concorso di diritti, se gli assegni familiari sono stati versati erroneamente al secondo avente diritto; – se l’avente diritto ha percepito assegni familiari per i la- voratori indipendenti pur avendo un diritto agli assegni familiari per i salariati nei confronti di un’altra CAF; – se una persona ha continuato a percepire assegni fami- liari per il figliastro pur essendo separata dal genitore di quest’ultimo.
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In tali casi, le CAF devono chiarire i fatti in modo coordi- nato. La CAF che avrebbe dovuto versare gli assegni fami- liari trasferisce l’importo dovuto direttamente alla CAF che li ha versati indebitamente (v. sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 25 novem- bre 2019). La condizione è che gli aventi diritto interessati abbiano dato il loro consenso a questa procedura. Sono fatte salve le situazioni di cui ai N. 510.2 e 529.
5.4.3 Finanziamento
Art. 16 LAFam Finanziamento I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all’AVS. I Cantoni decidono se all’interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei sa- lariati sottoposti all’AVS e a quelli delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente. I contributi delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all’importo massimo del guadagno assicurato nell’assicurazione infortuni obbligatoria.
Art. 13 OAFami Finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari Le casse di compensazione per assegni familiari sono finanziate attraverso contributi, proventi della riserva di fluttuazione, prelievi dalla medesima e pa- gamenti nel quadro di un’eventuale perequazione cantonale degli oneri. La riserva di fluttuazione è adeguata se ammonta almeno al 20 per cento e al massimo al 100 per cento delle uscite annue medie per gli assegni fami- liari.
Art. 23 cpv. 1 OAFami Disposizioni transitorie La riserva di fluttuazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 va ridotta entro tre anni se, all’entrata in vigore della LAFam, supera l’importo delle uscite annue medie.
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Art. 14 OAFami Impiego delle eccedenze di liquidazione Eccedenze derivanti dalla fusione o dallo scioglimento di casse di compensa- zione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera a o c LAFam sono im- piegate per gli assegni familiari.
539 Nell’ambito del finanziamento sono attribuiti compiti sia ai
Cantoni che alle CAF. Le CAF fissano le aliquote di contri- buzione nei limiti delle prescrizioni del rispettivo Cantone.
540 I Cantoni possono vietare l’applicazione di aliquote di con-
tribuzione diverse (specifiche al ramo economico) all’in- terno di una stessa CAF.
540.1 I contributi dei lavoratori indipendenti sono prelevati solo
1/16 sulla parte di reddito non eccedente i 148 200 franchi all’anno. Questo limite si applica a tutti i Cantoni, che non possono modificarne l’importo. In caso di attività lucrativa indipendente di durata inferiore a un anno, l’importo massimo del guadagno assicurato è calcolato proporzionalmente, secondo il metodo di riparti- zione «pro rata» applicato nell’assicurazione contro gli in- fortuni (art. 115 cpv. 3 OAINF). Conformemente all’arti- colo 10a capoverso 1 OAFami, il calcolo è effettuato su base mensile e non giornaliera.
Esempio Una persona cessa la sua attività lucrativa indipendente il 15 aprile. Per l’anno in questione deve versare contributi alla CAF su un reddito massimo di 4/12 del limite di cui all’articolo 16 capoverso 4 LAFam.
540.2 – Contrariamente all’AVS, per i lavoratori indipendenti la
1/13 LAFam non prevede alcun contributo minimo alle CAF e i Cantoni non sono autorizzati a introdurne uno. – La LAFam non prevede nemmeno una tavola scalare dei contributi. – I lavoratori indipendenti sono tenuti a pagare contributi alle CAF anche su un reddito inferiore al limite di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAFam.
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– Né la LAFam né l’OAFami contengono prescrizioni in materia di riduzione e condono dei contributi. Se i Can- toni non dispongono diversamente, l’articolo 11 LAVS può essere applicato per analogia anche ai contributi versati alle CAF dai lavoratori indipendenti, dagli ANO- BAG e agli eventuali contributi delle persone prive di atti- vità lucrativa.
540.3 I Cantoni stabiliscono se, all’interno di una stessa CAF,
1/13 debba essere applicata la stessa aliquota di contribuzione al reddito soggetto all’AVS dei salariati e a quello dei lavo- ratori indipendenti. Esistono tre possibilità:
1. I Cantoni non prevedono alcuna prescrizione in materia.
Le CAF stabiliscono autonomamente gli importi delle ali- quote di contribuzione. Possono fissare aliquote uguali o diverse per i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti, attenendosi alle altre prescrizioni cantonali sul finanzia- mento.
2. I Cantoni stabiliscono che, all’interno di una stessa CAF,
si applicano le stesse aliquote di contribuzione a tutti gli affiliati (datori di lavoro e lavoratori indipendenti). La CAF in questione non può quindi fissare un’aliquota di contri- buzione, ad esempio, più elevata per i lavoratori indipen- denti di quella per i datori di lavoro.
3. I Cantoni emanano regole sulle aliquote di contribuzione.
Per esempio, possono fissare la stessa aliquota per i la- voratori indipendenti in tutte le CAF, prevedendo una speciale perequazione cantonale degli oneri per gli indi- pendenti, e lasciar fissare alle CAF le aliquote di contri- buzione per i datori di lavoro. Possono anche stabilire, ad esempio, che ogni CAF deve fissare le aliquote di contribuzione per i lavoratori indipendenti e i datori di la- voro in modo tale da evitare sovvenzioni trasversali.
541 La riserva di fluttuazione si riferisce alle spese complessive
di una CAF e non a quelle per ciascuno dei singoli Cantoni. I Cantoni devono attenersi al limite inferiore e superiore stabilito dal diritto federale. Per le CAF cantonali, invece,
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possono fissare liberamente le riserve di fluttuazione all’in- terno di questo intervallo. Le spese annue medie sono mi- surate in base alle spese dei tre anni precedenti.
541.1 I Cantoni hanno il compito di vigilare sul rispetto delle pre-
1/19 scrizioni di diritto federale relative alla riserva di fluttua- zione da parte delle CAF aventi sede sul proprio territorio.
542 Impiego delle eccedenze di liquidazione in caso di fusione
o scioglimento di una CAF: gli assegni familiari di cui all’ar- ticolo 14 OAFami sono gli assegni familiari disciplinati dalla LAFam, cioè gli assegni per i figli, gli assegni di forma- zione, gli assegni di nascita e di adozione. Spetta ai Can- toni emanare disposizioni dettagliate sull’impiego delle ec- cedenze.
5.4.4 Competenze dei Cantoni
Art. 17 LAFam Competenze dei Cantoni
1 I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni
familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS.
2 Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza
dei Cantoni. Fatta salva la presente legge e a suo complemento, nonché te- nuto conto delle strutture organizzative e della procedura dell’AVS, i Cantoni emanano le disposizioni necessarie. Disciplinano in particolare: a. l’istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per as- segni familiari; b. l’affiliazione alla cassa e l’accertamento delle persone di cui all’articolo 11 capoverso 1; c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse; d. la revoca del riconoscimento; e. la fusione e lo scioglimento delle casse; f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro; g. le condizioni per il cambiamento di cassa; h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari; i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro; j. il finanziamento, in particolare l’eventuale chiave di ripartizione dei contri- buti fra i datori di lavoro e i salariati; k. l’eventuale perequazione degli oneri tra le casse; l. l’eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compen- sazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia.
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543 Soppresso; si veda ora il N. 802.1.
544 Per le condizioni generali stabilite dalla LAFam in materia
di affiliazione alle CAF si vedano i N. 531–538.
545 Un’eventuale perequazione degli oneri riguarda unica-
mente i contributi e le prestazioni versati nel rispettivo Can- tone. Conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LAFam essa non può comprendere altre prestazioni oltre agli asse- gni familiari ai sensi della LAFam. Le altre prestazioni de- vono essere finanziate separatamente. In caso di perequa- zione degli oneri, tutte le casse di compensazione per as- segni familiari devono essere trattate allo stesso modo.
546 Soppresso
6. Assegni familiari per persone senza attività lucrativa
6.1 Diritto agli assegni familiari
6.1.1 Disposizioni generali
Art. 19 cpv. 1 LAFam Diritto agli assegni familiari
1 Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS che, nell’AVS, figurano
come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucra- tiva. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L’articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domici- lio. 1bis Le persone obbligatoriamente assicurate all’AVS, in quanto salariati o eser-
citanti un’attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito mi- nimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa. 1ter Le madri disoccupate che hanno diritto a un’indennità di maternità secondo
la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono al- tresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capo- verso 2 non è applicabile.
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Art. 16 OAFami Persone prive di attività lucrativa Non sono considerate persone prive di attività lucrativa ai sensi della LAFam: a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver rag- giunto l’età ordinaria di pensionamento; b. le persone non separate il cui coniuge percepisce una rendita di vecchiaia AVS; c. le persone i cui contributi all’AVS sono ritenuti pagati conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAVS; d. i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bi- sognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone colpite da una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 82 della legge del 26 giugno
1998 sull’asilo i cui contributi secondo l’articolo 14 capoverso 2bis LAVS
non sono ancora stati fissati.
Art. 16a OAFami Madri disoccupate Sono considerate madri disoccupate le donne che al momento della nascita del proprio figlio adempiono le condizioni di cui all’articolo 29 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno. È considerata indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre
1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) anche l’indennità di mater-
nità di durata maggiore prevista dai Cantoni conformemente all’articolo 16h LIPG. Il diritto agli assegni familiari per il figlio inizia il primo giorno del mese della sua nascita.
601 Anche la nozione di «persona priva di attività lucrativa» si
1/13 rifà a quella di «persona senza attività lucrativa» dell’AVS, tuttavia con alcune riserve ed eccezioni in singoli casi.
601.1 Dal 1° gennaio 2013, anche tutte le persone obbligatoria-
1/14 mente assicurate all’AVS, in quanto salariati o esercitanti un’attività lucrativa indipendente, e che non raggiungono il reddito minimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LAFam sono considerate prive di attività lucrativa. Possono quindi richiedere assegni familiari per persone prive di attività lu- crativa. Per riceverli, devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam. Se un Cantone ha au- mentato o soppresso il limite di reddito di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam, la soppressione o l’aumento vale an- che per queste persone.
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I salariati impossibilitati a lavorare che alla fine del termine fissato all’articolo 10 capoverso 1 OAFami non hanno più diritto agli assegni familiari, ai fini delle prestazioni sono trattati anch’essi alla stregua di persone senza attività lu- crativa. Hanno diritto a chiedere assegni familiari a questo titolo, se adempiono le condizioni stabilite all’articolo 19 ca- poverso 2 LAFam o da eventuali disposizioni cantonali più vantaggiose. Nei casi in cui siano già stati percepiti indebitamente asse- gni familiari per persone esercitanti un’attività lucrativa, si procede secondo il N. 538.1 in fine.
601.2 Dal 1° agosto 2020 le madri disoccupate che percepiscono
8/20 un’indennità di maternità hanno diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa (art. 19 cpv. 1ter LA- Fam). Anche questo gruppo di persone è dunque conside- rato privo di attività lucrativa nell’ottica delle prestazioni. In questo caso non è esplicitamente necessario adempiere le condizioni di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam. Con questa regolamentazione speciale il legislatore ha voluto in particolare colmare le lacune di prestazioni che sussiste- vano in questi periodi per le madri che educano da sole i fi- gli (o per i loro figli), senza un altro genitore Tuttavia hanno diritto agli assegni familiari tutte le madri che adempiono le condizioni legali. Gli assegni vengono però versati soltanto se nessun’altra persona ha un diritto prioritario (diritto sus- sidiario in qualità di persona priva di attività lucrativa).
Per chiarimenti sul concorso di diritti nel caso delle madri che educano da sole i figli, si veda il N. 607.2.
Per aver diritto agli assegni familiari la madre deve adem- piere le condizioni previste per percepire un’indennità di maternità per le madri disoccupate secondo l’articolo 29 OIPG (art. 16a cpv. 1 OAFami). Al riguardo ci si può ba- sare sulla decisione della cassa di compensazione AVS competente. Il diritto vale per l’intera durata di riscossione dell’indennità di maternità secondo la LIPG, che com- prende non solo l’indennità di maternità di al massimo
14 settimane secondo la medesima legge (v. art. 16c e 16d
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LIPG), ma anche le eventuali indennità di durata maggiore previste dai Cantoni (art. 16a cpv. 2 OAFami).
Per principio gli assegni vanno calcolati proporzionalmente nel mese in cui il versamento dell’indennità di maternità ini- zia e in quello in cui finisce (calcolo pro rata temporis, v. N. 511 e 512). Per contro, gli assegni per i figli vanno ver- sati integralmente nel mese della nascita del figlio (art. 16a cpv. 3 OAFami; v. anche art. 3 cpv. 1 lett. a LAFam e N. 201.1).
Per il coordinamento con il supplemento all’indennità gior- naliera dell’AD per gli assegni per i figli e di formazione si veda il N. 526.
Se in un secondo momento il padre acquisisce un diritto agli assegni per lo stesso figlio in virtù dell’esercizio di un’attività lucrativa, in seguito a un riconoscimento di pater- nità o all’accoglimento di un’azione di paternità da parte di un giudice, si effettua una rettifica dei pagamenti con ef- fetto retroattivo (per la compensazione tra le due CAF v. N. 538.4).
Lo statuto nell’AVS non è rilevante tanto in termini di pre- stazioni quanto piuttosto in termini di contributi. Non è quindi possibile applicare in ogni caso la prospettiva an- nuale dell’AVS agli assegni familiari, che sono definiti su base mensile ai fini del mantenimento regolare del figlio.
– Ai fini degli assegni familiari, chi cessa di lavorare nel corso dell’anno è considerato per il resto dell’anno come persona priva di attività lucrativa. Per i mesi rimanenti ha diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché adempia le altre condizioni e, nell’anno civile in questione, non superi il reddito imponibile di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam. Ciò vale anche se per questo periodo non deve versare contributi all’AVS quale persona senza attività lucrativa (v. sentenza del Tribu- nale amministrativo del Cantone di Zugo del 26 gennaio 2012, sentenza del Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa del 9 novembre 2012,
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delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 agosto 2012, sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo dell’11 dicembre 2013).
Esempio 1 X lascia il suo posto di lavoro il 31 agosto per intraprendere un lungo viaggio fino alla fine dell’anno e comincia una nuova attività lavorativa solo il 1° gennaio dell’anno suc- cessivo. Dal 1° gennaio al 30 agosto ha guadagnato
60 000 franchi. Di conseguenza, supera il reddito imponi-
bile di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam (salvo che scenda al di sotto di questo importo in seguito a deduzioni) e pertanto, dal 1° settembre al 31 dicembre, non ha diritto agli assegni familiari in quanto persona priva di attività lu- crativa.
Esempio 2 X lavora i primi sei mesi dell’anno, conseguendo un reddito mensile di 3500 franchi. Anche se nell’AVS è considerato come persona esercitante un’attività lucrativa per tutto l’anno, per i mesi da luglio a dicembre ha diritto agli asse- gni familiari per persone prive di attività lucrativa (purché il reddito imponibile nell’anno in questione resti al di sotto dell’importo limite di cui all’articolo 19 cpv. 2 LAFam e siano adempiute le altre condizioni di diritto). – Se una persona priva di attività lucrativa inizia un’attività nel corso dell’anno conseguendo un reddito mensile di almeno 630 franchi, il suo diritto agli assegni in quanto persona priva di attività lucrativa cessa in ogni caso.
Va poi verificato l’adempimento delle ulteriori condizioni stabilite nella LAFam. Se non sussiste alcun diritto se- condo la LAFam, è possibile che ne sussista comunque uno in base alle disposizioni cantonali (v. N. 615 e 616).
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603 Hanno diritto agli assegni le seguenti categorie di assicu-
1/18 rati: – le persone prive di attività lucrativa che beneficiano dell’aiuto sociale. Il diritto agli assegni familiari è priorita- rio rispetto a quello all’aiuto sociale; la riscossione di quest’ultimo non preclude il diritto agli assegni familiari; – le persone prive di attività lucrativa che beneficiano di una rendita di vecchiaia anticipata; – i genitori privi di attività lucrativa e in formazione, che non sono ancora soggetti all’obbligo assicurativo se- condo la LAVS. I richiedenti l’asilo privi di attività lucrativa, gli stranieri am- messi provvisoriamente e le persone bisognose di prote- zione senza permesso di dimora non hanno diritto ad asse- gni familiari, in quanto, conformemente all’articolo 14 capo- verso 2bis LAVS, non sono registrati. Lo stesso vale per le persone oggetto di una decisione d’allontanamento che, conformemente all’articolo 82 LAsi, hanno diritto soltanto al soccorso d’emergenza.
Non appena vengono fissati i contributi AVS per una per- sona che rientra in una delle categorie di cui all’articolo 16 lettera d OAFami, essa può far valere il diritto agli assegni familiari in qualità di persona priva di attività lucrativa. Di regola gli assegni familiari da versare retroattivamente vanno corrisposti alle competenti autorità dell’aiuto sociale.
604 Le persone prive di attività lucrativa hanno diritto agli asse-
1/13 gni per i figli e agli assegni di formazione professionale, i cui importi devono ammontare almeno ai limiti inferiori pre- visti dalla LAFam. Hanno inoltre diritto agli assegni di na- scita e di adozione nei Cantoni che prevedono questo tipo di assegni. Se solo una persona priva di attività lucrativa ha diritto agli assegni di nascita o di adozione, può riceverli anche se un’altra persona ha diritto prioritariamente agli assegni familiari.
605 Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al pa-
1/13 gamento dell’importo differenziale (art. 19 cpv. 1 LAFam). Questo principio si applica anche all’assegno di nascita o di adozione. DFI UFAS | Direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)
606 Per il concorso di diritti tra genitori privi di attività lucrativa
che vivono con il figlio si veda il N. 409.
606.1 Dal 1° gennaio 2012, gli assicurati che cessano la loro atti-
1/13 vità lucrativa prima di raggiungere l’età ordinaria di pensio- namento (al più presto a partire dal 58° anno d’età) restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla cassa di compensazione precedentemente competente. La cassa di compensazione è competente anche per la riscossione dei contributi dovuti dai loro coniugi senza attività lucrativa soggetti all’obbligo contributivo (art. 64 cpv. 2bis LAVS e art. 118 cpv. 2 OAVS). I Cantoni stabiliscono se per questi assicurati gli assegni familiari siano amministrati dalla CAF precedentemente competente o se, per la riscossione di eventuali contributi secondo l’articolo 20 capoverso 2 LA- Fam e/o per la fissazione e il versamento degli assegni fa- miliari, sia competente lo stesso organo di esecuzione che amministra gli assegni delle altre persone prive di attività lucrativa. Il finanziamento degli assegni familiari è discipli- nato in ogni caso dall’articolo 20 LAFam.
606.2 Per quanto riguarda gli assegni familiari, le persone prive di
1/13 attività lucrativa sono soggette (sia in termini di prestazioni che di contributi) all’ordinamento del Cantone in cui sono domiciliate anche nel caso in cui per l’AVS siano soggette all’ordinamento di un altro Cantone. Ad esempio, uno studente privo di attività lucrativa ha di- ritto agli assegni familiari per suo figlio nel Cantone in cui è domiciliato e non in quello in cui studia, anche se per l’AVS è affiliato alla cassa di compensazione cantonale di quest’ultimo.
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6.1.2 Reddito determinante
Art. 19 cpv. 2 LAFam Diritto agli assegni familiari Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito impo- nibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vec- chiaia dell’AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari
Art. 17 OAFami Determinazione del reddito delle persone prive di attività lu- crativa Per la determinazione del reddito delle persone prive di attività lucrativa è de- terminante il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre
1990 sull’imposta federale diretta.
607 Per avere diritto agli assegni familiari non va superato un
1/21 reddito imponibile di 45 360 franchi all’anno. I coniugi che vivono in comunione domestica sono tassati congiunta- mente; in tal caso, è determinante il reddito imponibile della coppia (v. sentenza del Tribunale federale 8C_729/2017 del 26 marzo 2018 confermata dalla sentenza del Tribu- nale federale 8C_377/2020 del 15 luglio 2020).
Questa condizione di diritto non si applica alle madri disoc- cupate secondo l’articolo 19 capoverso 1ter LAFam (v. N. 601.2).
607.1 La percezione di assegni familiari per le persone prive di
8/20 attività lucrativa è esclusa per:
– le persone che beneficiano di PC, se il figlio per cui è ri- chiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per or- fani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; – le persone il cui coniuge beneficia di PC, se il figlio per cui è richiesto l’assegno familiare ha diritto a una rendita per orfani o a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; – un figlio che dà diritto a una prestazione per i figli dell’AI giusta l’articolo 22bis capoverso 2 LAI (v. N. 524); – un figlio per cui sono percepite prestazioni complemen- tari conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera c OPC-AVS/AI;
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– un figlio che beneficia di prestazioni complementari quale orfano; – un figlio che riceve prestazioni complementari in quanto beneficiario di una rendita AI o di un’indennità giornaliera dell’AI.
Solo le prestazioni complementari annue (prestazioni pecu- niarie) ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC escludono il diritto agli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa. Le persone che hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LPC (prestazioni in na- tura), ma che non beneficiano di una prestazione comple- mentare annua, possono chiedere gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa, purché soddisfino le al- tre condizioni (sentenza del Tribunale federale 8C_655/2013 del 18 agosto 2014, consid. 4.4.1).
L’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capo- verso 3 lettera d LPC, che viene versato direttamente all’assicuratore-malattie, è una prestazione complementare annua che esclude il diritto agli assegni familiari per le per- sone prive di attività lucrativa. Per contro, le riduzioni dei premi secondo la LAMal e le pertinenti leggi cantonali non sono considerate prestazioni complementari.
Questi motivi di esclusione non si applicano per il diritto delle madri disoccupate secondo l’articolo 19 capo- verso 1ter LAFam (v. N. 601.2).
607.2 Se una persona sola con figli presenta una richiesta e non
1/10 sa se l’altro genitore percepisce o potrebbe percepire asse- gni familiari, la CAF deve procedere ai necessari accerta- menti ai sensi dell’articolo 43 LPGA. Se neanche questo procedimento permette di stabilire se siano già versati o potrebbero essere versati assegni familiari, la richiesta va accolta, a condizione che gli altri presupposti siano adem- piuti.
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608 Per il calcolo del reddito sono determinanti gli articoli 16–
35 LIFD, che definiscono la nozione di reddito e precisano
le deduzioni autorizzate.
Gli assegni familiari percepiti dalle persone prive di attività lucrativa non vanno presi in considerazione nel calcolo del reddito determinante.
609 È determinante l’ultima tassazione fiscale definitiva. Il ri-
chiedente deve confermare per iscritto ed eventualmente dimostrare alla CAF che da allora il suo reddito imponibile non è mutato in modo significativo e che anche nell’anno di percezione degli assegni non supererà presumibilmente il limite di reddito di cui all’articolo 19 capoverso 2 LAFam.
610 Se l’ultima tassazione definitiva si riferisce a un anno ante-
riore al penultimo anno prima dell’anno di percezione o se dall’ultima tassazione le condizioni di reddito sono profon- damente cambiate, il reddito determinante dev’essere cal- colato dalla CAF. Il richiedente deve fornire i documenti ne- cessari.
610.1 Se la famiglia vive in Svizzera e uno dei genitori consegue
1/13 all’estero un reddito che non è soggetto a tassazione in Svizzera, si deve tenere conto non soltanto del reddito im- ponibile in Svizzera, ma di tutte le entrate (v. la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ti- cino del 25 novembre 2011).
611 Anche nel corso dell’anno di percezione degli assegni la
CAF può accertare se continuano a sussistere i presuppo- sti.
612 In caso di cambiamento delle condizioni di reddito (p. es.
divorzio, separazione, inizio di un’attività lucrativa, devolu- zione per causa di morte) il diritto agli assegni familiari ini- zia o termina nel momento in cui subentra il cambiamento.
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613 Secondo l’articolo 31 capoverso 1 LPGA l’avente diritto è
tenuto a notificare alla CAF qualsiasi cambiamento impor- tante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’ero- gazione di una prestazione.
6.2 Finanziamento
Art. 20 LAFam Finanziamento 1 Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati
dai Cantoni.
2 I Cantoni possono disporre che le persone prive di un’attività lucrativa pa-
ghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all’articolo 10 LAVS.
614 I Cantoni possono chiedere ai Comuni di partecipare al fi-
1/20 nanziamento. Chi paga il contributo minimo AVS/AI/IPG di
530 franchi versa automaticamente anche il contributo mi-
nimo di 435 franchi di cui all’articolo 10 LAVS. Ci si può pertanto basare senz’altro sul contributo minimo AVS/AI/IPG di 530 franchi.
6.3 Competenze dei Cantoni
Art. 21 LAFam Competenze dei Cantoni Fatta salva la presente legge e a suo complemento, i Cantoni emanano le di- sposizioni necessarie riguardo alle rimanenti condizioni per la concessione degli assegni familiari, all’organizzazione e al finanziamento.
Art. 18 OAFami Regolamentazioni cantonali più favorevoli I Cantoni possono stabilire regolamentazioni più favorevoli per gli aventi di- ritto.
615 I Cantoni possono innalzare o eliminare il limite di reddito.
616 Possono anche estendere il novero degli aventi diritto.
1/13 Possono prevedere in particolare che tutte le persone prive di attività lucrativa ai sensi dell’AVS abbiano diritto agli as- segni familiari. In altre parole, possono reintegrare le per-
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sone escluse dal novero degli aventi diritto in virtù dell’arti- colo 16 OAFami. I Cantoni possono anche prevedere che determinate categorie di assicurati non prive di attività lu- crativa ai sensi dell’AVS abbiano diritto agli assegni fami- liari per persone prive di attività lucrativa.
6a. Registro degli assegni familiari
Gli articoli 21a–21ebis e 28a LAFam e gli articoli 18a–18j e 23a OAFami disciplinano il registro degli assegni fa- miliari.
616.1 Queste disposizioni e i relativi commenti figurano in una di-
1/19 rettiva separata (D-RAFam).
616.2 L’accesso completo al registro è riservato agli organi ese-
1/19 cutivi degli assegni familiari di cui all’articolo 21c LAFam. Al pubblico sono invece accessibili su Internet (previa digita- zione del numero AVS e della data di nascita del figlio) sol- tanto le informazioni necessarie a verificare se e da quale servizio è versato un assegno familiare per un dato figlio.
Accesso pubblico limitato al registro degli assegni familiari (InfoAFam)
Per motivi di protezione dei dati, gli assegni concessi in virtù della LADI o della LAI non figurano nell’InfoAFam. A tutela del bene del figlio, sono esclusi dall’accesso pubblico anche determinati assegni (v. N. 303.1 e 304 D-RAFam).
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7. Lavoratori indipendenti
7.1 Lavoratori indipendenti nell’agricoltura
701 La LAF resta in vigore come legge speciale.
7.2 Soppresso (Lavoratori indipendenti che esercitano
una professione non agricola)
702 Soppresso (estensione della LAFam ai lavoratori indipen-
1/13 denti dal 1° gennaio 2013)
8. Contenzioso, disposizioni penali e disposizioni fi-
nali; statistica
8.1 Contenzioso e disposizioni penali
Art. 22 LAFam Particolarità del contenzioso In deroga all’articolo 58 capoversi 1 e 2 LPGA, i ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribu- nale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile.
Art. 19 OAFami
1 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione per
assegni familiari interessate sono legittimate a ricorrere davanti al Tribunale federale contro le sentenze dei tribunali cantonali delle assicurazioni. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a ricorrere anche contro le sentenze del Tribunale amministrativo federale. 2 Le sentenze vanno inoltrate alle autorità legittimate a ricorrere mediante let-
tera raccomandata.
801 Le vie legali sono quelle stabilite dalla LPGA ad eccezione
del fatto che, per effetto del principio del luogo d’esercizio dell’attività lucrativa, sulle decisioni su ricorso decide sem- pre il tribunale delle assicurazioni del Cantone di cui è ap- plicabile l’ordinamento degli assegni familiari. Le decisioni della CAF possono essere impugnate in virtù dell’arti- colo 52 capoverso 1 LPGA. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso
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(art. 56 LPGA) davanti al tribunale delle assicurazioni isti- tuito dal Cantone (art. 58 LPGA). Contro le decisioni dei tri- bunali cantonali delle assicurazioni è ammissibile il ricorso al Tribunale federale (art. 62 cpv. 1 LPGA). L’articolo 62 capoverso 1bis LPGA attribuisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare il diritto degli organi d’esecu- zione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tri- bunale federale. Una disposizione in tal senso è contem- plata dall’articolo 19 capoverso 1 OAFami, secondo cui l’UFAS e le CAF coinvolte possono ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali delle as- sicurazioni.
801.1 Conformemente all’articolo 59 LPGA, ha diritto di ricorrere
1/10 chiunque è toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione. Ne hanno quindi diritto i genitori, rispettiva- mente il figlio, in quanto il rifiuto di una richiesta di assegni familiari comporta uno svantaggio economico da cui queste persone sono toccate quanto nessun altro. La loro rela- zione con l’oggetto del contendere è di particolare prossi- mità. Per quanto riguarda il diritto di inoltrare richiesta della persona legittimata a ricorrere, si veda il N. 104.
Art. 23 LAFam Disposizioni penali Gli articoli 87–91 LAVS sono applicabili alle persone che violano le prescri- zioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.
802 Come nella LAF (art. 23 LAF) sono applicabili le disposi-
zioni penali della LAVS.
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8.2 Applicabilità della legislazione sull’AVS
Art. 25 LAFam Applicabilità della legislazione sull’AVS Le disposizioni della legislazione sull’AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA, si applicano per analogia: a. al trattamento di dati personali (art. 49a LAVS); b. alla comunicazione dei dati (art. 50a LAVS); c. alla responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS); d. alla compensazione (art. 20 LAVS); e. al tasso degli interessi di mora e degli interessi rimunerativi; ebis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); eter. alla riscossione dei contributi (art. 14–16 LAVS); f. al numero AVS (art. 50c LAVS); g. all’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153i LAVS).
802.1 In seguito alla revisione della LAFam del 18 giugno 2010
1/11 (istituzione del registro degli assegni familiari) l’utilizza- zione sistematica del numero AVS è ora espressamente prevista anche per gli assegni familiari (art. 25 lett. g LA- Fam in combinato disposto con le art. 153b–153i LAVS). Tutte le CAF secondo l’articolo 14 LAFam devono annun- ciare all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione si- stematica del numero AVS (art. 134ter OAVS).
802.2 L’articolo 20 capoverso 2 lettera a LAVS è applicabile agli
1/13 assegni familiari in virtù dell’articolo 25 lettera d LAFam e vale quindi anche per i crediti secondo la LAFam. Una CAF può pertanto compensare i contributi AVS dovuti da una persona priva di attività lucrativa con gli assegni familiari cui questa ha diritto (v. DTF 138 V 2 del 6 gennaio 2012). In caso di versamento a terzi, invece, i contributi dovuti dal lavoratore indipendente o dalla persona priva di attività lu- crativa alla CAF o alla cassa di compensazione AVS non possono essere compensati con gli assegni familiari. Lo stesso vale per gli assegni familiari percepiti indebitamente e di cui la CAF ha chiesto la restituzione.
802.3 L’altro genitore o il figlio maggiorenne ha la facoltà di inter-
1/14 porre ricorso contro una decisione della CAF o presentare una richiesta di assegni familiari se il primo avente diritto non lo fa (N. 104). Nella loro qualità di parte (art. 34
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LPGA), l’altro genitore e il figlio maggiorenne hanno il di- ritto di consultare i dati necessari per l’esercizio del loro di- ritto (art. 47 cpv. 1 lett. b LPGA). Su richiesta la CAF è te- nuta ad informarsi sull’eventuale riscossione di assegni fa- miliari da parte di uno dei genitori, sull’importo degli asse- gni e sul periodo di riscossione dei medesimi. Conforme- mente all’articolo 50a capoverso 4 lettera a LAVS cui rinvia l’articolo 25 lettera b LAFam, questi dati non sono conside- rati personali e la loro comunicazione è giustificata dall’in- teresse preponderante del genitore o del figlio che si tro- vano ostacolati nel far valere il proprio diritto per mancanza di informazioni.
802.4 Se sono stati percepiti indebitamente assegni familiari, l’ob-
1/22 bligo di restituirli incombe al salariato e non al datore di la- voro (v. DTF 140 V 233 dell’8 maggio 2014). Se la pretesa di restituzione non può essere fatta valere nei confronti del salariato, la CAF può esigere il rimborso del danno dal da- tore di lavoro, a condizione che quest’ultimo sia (co)re- sponsabile del danno (v. sentenza del Tribunale ammini- strativo del Cantone di Zugo del 4 luglio 2013).
Se in seguito a una dichiarazione di cessione dell’avente diritto un’autorità dell’aiuto sociale percepisce indebita- mente assegni familiari, la pretesa di restituzione va fatta valere nei confronti dell’autorità in questione, poiché essa è considerata beneficiaria della prestazione secondo l’arti- colo 25 capoverso 1 LPGA in combinato disposto con l’arti- colo 1 capoverso 2 lettera b OPGA (v. sentenza del Tribu- nale federale 8C_340/2020 del 5 agosto 2020).
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8.3 Prescrizioni dei Cantoni
Art. 26 LAFam Prescrizioni dei Cantoni I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell’en- trata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d’esecuzione di cui all’articolo 17. Qualora non sia possibile emanare tempestivamente le disposizioni defini- tive, il governo cantonale può adottare una normativa provvisoria. Le disposizioni cantonali d’esecuzione sono portate a conoscenza delle au- torità federali.
803 Le disposizioni cantonali d’esecuzione devono attenersi al
quadro legale fissato nel diritto svizzero dalla LAFam e dalla OAFami.
804 Le disposizioni cantonali d’esecuzione non necessitano
dell’approvazione della Confederazione. È sufficiente che siano portate a conoscenza delle autorità federali.
805 Qualora le disposizioni cantonali d’esecuzione violino il di-
ritto federale, può essere interposto ricorso in materia di di- ritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere si fonda sull’articolo 89 LTF. Il ricorso può essere presentato sia al momento della pubblicazione dell’atto normativo sia suc- cessivamente in ogni caso d’applicazione concreto:
806 Ricorsi contro gli atti normativi cantonali al momento della
loro pubblicazione (controllo astratto delle norme; art. 82 lett. b e art. 87 LTF): – Prima di poter adire il Tribunale federale, occorre avva- lersi dei rimedi giuridici cantonali ed esaurire le vie di ri- corso cantonali. Il diritto cantonale stabilisce se esiste il diritto di ricorso a livello cantonale, quali sono le autorità competenti e qual è la procedura. Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica- zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
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– Se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale, gli atti giuridici sono impugnabili direttamente mediante ricorso davanti al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 LTF). Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale (art. 101 LTF).
807 Ricorsi contro la decisione dell’autorità cantonale di ultima
istanza in ogni caso di applicazione dell’atto normativo can- tonale (controllo concreto delle norme; art. 95 lett. a LTF): Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica- zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
8.4 Statistica
Art. 27 LAFam Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie per un’applicazione uniforme. Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l’articolo 76 LPGA, il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d’attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.
Art. 20 OAFami Per gli assegni familiari è allestita una statistica nazionale. Sono prese in considerazione tutte le prestazioni ai sensi della LAFam in favore dei salariati, dei lavoratori indipendenti e delle persone prive di attività lucrativa. I dati contenuti nella statistica concernono in particolare: a. le casse di compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro e i lavo- ratori indipendenti affiliati e i redditi soggetti all’obbligo di contribuzione; b. il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative; c. l’importo delle prestazioni versate; d. gli aventi diritto e i figli. I Cantoni rilevano i dati presso le casse di compensazione per assegni fami- liari. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive concernenti la rilevazione, il trattamento e la classificazione dei dati per Cantone.
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809 Le autorità cantonali di vigilanza informano e istruiscono
1/11 tempestivamente le casse su questa rilevazione statistica. Verificano l’invio e la qualità dei dati, effettuano, se del caso, le necessarie correzioni e contattano le casse per chiedere eventuali informazioni supplementari. Dopo i con- trolli, al più tardi il 15 settembre dell’anno successivo all’anno statistico, trasmettono i dati statistici definitivi e completi all’UFAS. Questi dati costituiscono la base della statistica nazionale.
810 L’UFAS allestisce la statistica nazionale degli assegni fami-
1/13 liari entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno stati- stico. L’UFAS mette inoltre a disposizione delle autorità cantonali i rispettivi dati cantonali per ulteriore trattamento.
811 Soppresso
812 D’intesa con l’UFAS, le autorità cantonali attribuiscono alle
1/10 CAF un numero d’identificazione individuale permanente.
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Allegato 1 Tabella riassuntiva sull’esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all’estero (per maggiori dettagli v. N. 324 segg.) Assegni secondo la LAFam Assegni secondo la LAF Adegua- Stato di domicilio dei fi- Assegni per Adeguamento Categoria Salariati Figli fino a Figli dai 16 ai 25 mento del Figli fino a Figli dai 16 ai 25 gli l’economia del potere d’ac-
16 anni anni potere d’ac- 16 anni anni
domestica* quisto quisto Naziona- lità:
Accordo di libera circolazione UE/CH ****Stati membri Stati UE/AELS Sì Sì No Sì Sì Sì No dell’UE e dell’AELS (CH in- clusa)
Convenzione AELS Naziona- lità: No No – No No – ****Stati membri Altri Stati Cittadini di Belgio, Croazia, No dell’UE e dell’AELS Sloveni: sì No Spagna, Francia, Italia, Porto- No (CH in- gallo e Slovenia: sì clusa) Accordo sui Naziona- diritti dei cit- lità: UK/CH/UE Sì Sì No Sì Sì Sì No tadini CH- UK/UE/CH UK 11 Naziona- lità: Altri Stati No No No No No No No UK/UE/CH Conven- zione Naziona- CH-UK in vigore lità: CH o UK No No No No No No No dall’ 1. 11.2021 UK/CH/UE Naziona- Altri Stati No No No No No No No
11 Applicabile alle situazioni transfrontaliere concernenti CH-UK-UE rientranti nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 prima del 1° gennaio 2021.
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Naziona- lità***:
Stati con una convenzione di Bosnia e Erzego- vina, Ma-
sicurezza sociale con la Sviz- cedonia Paese d’origine del salariato o No No – Sì Sì No del Nord, altri Stati No Montene- gro, San
zera Marino e Turchia
Naziona- Altri Indipendentemente dallo lità: altri No No – No No No – Stati Stato di domicilio dei figli Stati Salariati di cui all’arti- colo 7
Eccezione per tutti gli capo- verso 2 Indipendentemente dallo Sì Sì Sì Nessun caso OAFami Stato di domicilio dei figli
Stati** (indipen- dente- mente dalla na- zionalità) * Gli assegni per l’economia domestica vengono versati in ogni caso ai salariati che vivono in un’economia domestica con il coniuge in Svizzera, a prescindere dallo Stato di domicilio dei figli. Gli assegni per l’economia domestica nella tabella si riferiscono pertanto a casi in cui sia il coniuge sia i figli risiedono all’estero. ** I cittadini delle altre categorie rientrano nella categoria «Eccezione per tutti gli Stati» unicamente se l’appartenenza ad altre categorie non conferisce loro il diritto a maggiori prestazioni. *** Fino al 31 dicembre 2018 erano versati assegni familiari per i figli residenti all’estero di cittadini di Serbia e Montenegro, fino al 31 marzo 2010 anche per i figli residenti all’estero di cittadini del Kosovo e fino al 31 agosto 2021 anche per i figli residenti all’estero di cittadini della Bosnia e Erzegovina. **** Per i cittadini degli Stati dell’UE/AELS, sono versati assegni familiari secondo la LAFam alle persone esercitanti un’attività lucrativa e a quelle prive di attività lucrativa i cui figli risiedono all’estero. I campi d’applicazione dell’ALC e della Convenzione AELS non si sovrappongono.
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Allegato 2 Adeguamento del potere d’acquisto secondo l’articolo 4 capoverso 3 LAFam e l’articolo 8 OAFami Premessa: si procede a un adeguamento del potere d’acquisto solo in applicazione dell’articolo 7 capo- verso 2 OAFami. Se conformemente alla tabella «Esportazione degli assegni familiari secondo la LAFam e la LAF per i salariati con figli all’estero» (v. Allegato 1) un assegno dev’essere adeguato al potere d’acquisto dello Stato di domicilio dei figli, è possibile stabilire in base alla seguente tabella a quale categoria appartiene lo Stato di domicilio corrispondente (100 %, 66,67 % o 33,33 % dell’importo minimo legale).
Adeguamento del po- Stati * tere d’acquisto
Andorra**, Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Brunei Darussalam, Canada, Da- nimarca, Emirati arabi uniti, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Kuwait, 100 % dell’importo mi- Liechtenstein**, Lussemburgo, Monaco**, Norvegia, Paesi Bassi, Qatar, San Ma- nimo legale rino**, Singapore, Svezia, Stati Uniti, Taiwan**
Antigua e Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, Cile, Cipro, Città del Vaticano**, Corea (Sud), Croazia, Estonia, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Kazakstan, Lettonia, 2/3 dell’importo minimo Lituania, Malaysia, Malta, Maurizio, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Polonia, Porto- legale gallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis, Seicelle, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Trinidad e Tobago, Ungheria
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cina, Co- lombia, Comore, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Corea (Nord)**, Costa d’A- vorio, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Eritrea**, Eswatini, Etiopia, Figi, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Gre- nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Hondu- ras, India, Indonesia, Iran**, Iraq, Isole Cook**, Isole Marshall, Isole Salomone, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Macedonia del 1/3 dell’importo minimo Nord, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Messico, Micronesia, legale Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Ni- caragua, Niger, Nigeria, Pakistan, Palau, Palestina**, Papua Nuova Guinea, Para- guay, Perù, Repubblica dominicana, Repubblica centrafricana, Ruanda, Sahara oc- cidentale**, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Siria**, Somalia**, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Sudan del Sud**, Suriname, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tu- nisia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vene- zuela**, Vietnam, Yemen**, Zambia, Zimbabwe
* Sono considerati Stati di domicilio gli Stati contrassegnati come tali nella colonna «Stato» dell’Elenco degli Stati e dei territori dell’Ufficio federale di statistica: www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori. La tabella è stata allestita in base ai dati messi a disposizione dalla Banca mondiale: www.worldbank.org; GNI per capita 2018, Purchasing power parity; World Development Indicators database, World Bank, aprile 2020. ** Nessun dato disponibile. Classificazione operata dall’UFAS.
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Allegato 3 : Valori limite
Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) Nuovi valori limite in franchi, validi dal 1° gennaio 2023 (decisione del Consiglio federale del
12.10.2022 sull’adeguamento delle rendite AVS/AI)
Valori limite all’anno 2009 2011 2013 2015 2019 2021 2023 dall’ Valori limite al mese - 2010 - 2012 - 2014 - 2018 - 2020 - 2022 - 2024 1.1.2025 Reddito minimo per il diritto agli assegni 6840 6960 7020 7050 7110 7170 7350 7560 familiari per i salariati secondo l’arti- 570 580 585 587 592 597 612 630 colo 13 capoverso 3 LAFam (metà dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia dell’AVS)
Reddito massimo dei figli in formazione 27 360 27 840 28 080 28 200 28 440 28 680 29 400 30 240 secondo l’articolo 1 capoverso 1 OAFami 2280 2320 2340 2350 2370 2390 2450 2520 e l’articolo 49bis capoverso 3 OAVS (importo massimo della rendita di vec- chiaia completa dell’AVS)
Diritto agli assegni familiari per le persone 41 040 41 760 42 120 42 300 42 660 43 020 44 100 45 360 prive di attività lucrativa secondo l’arti- 3420 3480 3510 3525 3555 3585 3675 3780 colo 19 capoverso 2 LAFam (una volta e mezzo l’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS)
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