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Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung (KSTI) (gültig ab 1.1.2022; Stand: 1.1.2026)

Circolare sulle indennità giornaliere dell’assi­ curazione per l’invalidità (CIGAI)

Valida dal 1°gennaio 2022

Stato: 1°gennaio 2026

318.507.12 i CIGAI

01.26

Premessa

La presente versione della CIGAI sostituisce la versione in vigore dal 1°luglio 2025 e apporta le modifiche seguenti:

N. 0315 Inserimento di un rinvio a un numero marginale. N. 0325 Precisazione: l’indennità per spese di custodia e assi­ stenza non può essere versata contemporaneamente a un'indennità giornaliera AI.

N. 0903 Precisazione relativa al salario determinante per gli apprendisti durante la prima formazione professionale secondo la legge sulla formazione professionale.

N. 0912 Precisazione della data esatta di entrata in vigore dell'importo mensile dell'indennità giornaliera, calco­ lato sulla base del reddito mensile mediano degli stu­ denti universitari secondo l'indagine 2024 sulla situa­ zione sociale ed economica degli studenti (SSEE) dell'Ufficio federale di statistica.

N. 1409 Precisazione relativa agli esempi di calcolo 1 e 2.

N. 1509 Complemento che specifica cosa succede nell'ambito di una prima formazione professionale quando una rendita d'invalidità succede a un'indennità giornaliera.

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II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità per III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 2 LAI, IV. Calcolo dell’indennità giornaliera in relazione a un

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9.2.4. Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a

un’attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c

9.4. Persone assicurate che devono interrompere la prima

formazione professionale a causa di un’invalidità (art. 22

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14.2. Definizione di reddito conseguito durante l’integrazione .. 63

15.1.2. Caso eccezionale: combinazione del diritto alle indennità

giornaliere e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono (art. 47 cpv. 1 e 2 LAI; art. 20ter

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17. Indennità giornaliere in caso di interruzione dei

provvedimenti d’integrazione (art. 22bis cpv. 7 LAI e

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VI. Indennità per spese di custodia e d’assistenza in VII. Ripartizione dei compiti tra uffici AI e casse di

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Allegato I: Calcolo dell’indennità per spese di custodia e Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle informazioni sulle indennità giornaliere, a partire dal

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Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione contro gli infortuni

AM Assicurazione militare

AMal Assicurazione malattie

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

CACA Circolare sugli accrediti per compiti assistenziali

CAP Centro di accertamento professionale

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Codice civile; RS 210)

CGC Circolare sulla gestione dei casi nell’assicurazione invali­ dità

CI Conto individuale

CIF Circolare sull’imposta alla fonte

CIRAI Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità

CPIPr Circolare sui provvedimenti d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità

cpv. capoverso/i

CSIP Circolare sulla statistica delle infermità e delle prestazioni

D CA/CI Direttive concernenti il certificato d’assicurazione ed il conto individuale

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DAFam Direttive concernenti la legge federale sugli assegni fami­ liari

DCMF Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione

DIPG Direttive sull’ordinamento delle indennità di perdita di gua­ dagno

DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

DTF Decisione del Tribunale federale

IBAN Numero di conto bancario internazionale (inglese: Interna­ tional Bank Account Number)

INSOS Associazione nazionale di categoria delle istituzioni per persone con handicap

IPG Indennità di perdita di guadagno

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbli­ gatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insol­ venza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0) LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari (Legge sugli assegni familiari; RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione con­ tro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

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LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicura­ zione (Legge sul contratto d’assicurazione; RS 221.229.1)

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni comple­ mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in­ validità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’in­ validità (RS 831.201)

OAINF Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)

OAMal Ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (RS 832.102)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)

OPI Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla pre­ venzione degli infortuni; RS 832.30)

PC Prestazioni complementari

RCC Rivista mensile (d/f) su AVS, AI e IPG edita dall’UFAS (dal 1993: Pratique VSI)

TF Tribunale federale

TFA Tribunale federale delle assicurazioni DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

VSI Pratique VSI – Rivista mensile (d/f), edita dall’UFAS, con­ cernente l’AVS, l’AI e le IPG (fino al 1992: RCC)

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I. Introduzione

0001 (Contenuto della circolare) La presente circolare regola le

condizioni per il diritto alle indennità giornaliere AI, all’in­ dennità per spese di custodia e d’assistenza nonché la pro­ cedura per la concessione, il calcolo ed il versamento delle medesime durante l’esecuzione di provvedimenti in virtù degli art. 8 cpv. 3 e 8a cpv. 2 LAI nonché dell’art. 69 OAI. Tra questi figurano: – i provvedimenti sanitari secondo gli art. 12, 13 e 14 LAI; – i provvedimenti di reinserimento per preparare all’inte­ grazione professionale (art. 14a LAI); – i provvedimenti professionali (art. 15–18a LAI; escluso l’art. 16 cpv. 2 lett. c, conformemente all’art. 22 cpv. 5 LAI); – i periodi d’accertamento (art. 17 OAI); – i giorni non consecutivi (art. 17bis OAI); – i periodi d’attesa (art. 18 e 19 OAI); – la perdita di guadagno dovuta ad accertamento (art. 91 cpv. 1 OAI).

0002 (Terminologia) Nella presente circolare l’indennità giorna­

liera per gli assicurati che seguono una prima formazione professionale è designata come «indennità giornaliera du­ rante la prima formazione professionale». Per tutti gli altri provvedimenti, qualora sia necessaria una distinzione ri­ spetto all’«indennità giornaliera durante la prima forma­ zione professionale», è usata l’espressione «indennità gior­ naliera»

0003 (Altre disposizioni) Qualora la presente circolare non di­

sponga altrimenti, sono applicabili per analogia le disposi­ zioni delle seguenti direttive e circolari: – per il versamento delle indennità giornaliere: le DIPG – per la restituzione delle indennità giornaliere: le DR; – per l’imposizione alla fonte delle indennità giornaliere: la circolare sull’imposta alla fonte (CIF).

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II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità per spese di custodia e d’assistenza

1. In generale

0101 (Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l’indennità

per spese di custodia e d’assistenza sono prestazioni ac­ cessorie ai provvedimenti d’integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art. 11a LAI).

0102 (Carattere non accessorio) A determinate condizioni, le in­

dennità giornaliere possono anche essere versate: – in seguito a un provvedimento sanitario d’integrazione o a un provvedimento di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI); – nell’attesa di una riformazione professionale (art. 18 OAI); – dopo la conclusione di una prima formazione professio­ nale, una riformazione professionale o un lavoro a titolo di prova (art. 19 OAI).

0103 (Nessun diritto alle indennità giornaliere) L’assicurato non

1/24 ha diritto né alle indennità giornaliere né all’indennità per spese di custodia e d’assistenza in caso di: – consulenza e accompagnamento secondo l’art. 14quater LAI; – perfezionamento nel settore professionale dell’assicu­ rato secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI; – collocamento secondo l’art. 18 LAI; – fornitura di personale a prestito secondo l’art. 18abis LAI; – assegno per il periodo d’introduzione secondo l’art. 18b LAI; – aiuto in capitale secondo l’art. 18d LAI; – mezzi ausiliari secondo l’art. 21 LAI (eccezione: il diritto all’indennità giornaliera può nascere durante un’istru­ zione all’uso di mezzi ausiliari, a condizione che siano soddisfatti i requisiti, v. N. 0321)

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0104 (Disposizioni speciali) Per la distinzione tra il diritto alle in­

dennità giornaliere e altre prestazioni assicurative (v. cap. 15) si applicano disposizioni speciali.

2. Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis

cpv. 1 e art. 23 LAI)

0201 (Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:

– dell’indennità di base; – della prestazione per i figli.

0202 (Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un’attività

lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all’in­ dennità di base, che può tuttavia essere ridotta se – l’AI assume le spese di vitto e alloggio (v. cap. 13); – l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante un provvedimento (v. cap. 14).

0203 (Prima formazione professionale) Per l’indennità di base

degli assicurati che seguono una prima formazione profes­ sionale valgono regole particolari (art. 22 OAI).

3. Condizioni di diritto in generale

3.1. Condizioni d’età (art. 22bis cpv. 3 LAI)

0301 (Età minima) Le indennità giornaliere sono versate, al più

presto, dal primo giorno del mese seguente il compimento

0302 (Prima formazione professionale) Il diritto all’indennità gior­

naliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 LAI) nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non ha ancora compiuto 18 anni (v. cap. 9).

0303 (Fine del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle in­

1/24 dennità giornaliere si estingue:

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– al momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o – al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato rag­ giunge l’età di riferimento secondo l’art. 21 cpv. 1

0304 (Spese di custodia e d’assistenza) Le disposizioni di cui ai

N. 0301 e 0303 si applicano per analogia anche all’inden­ nità per spese di custodia e d’assistenza.

3.2. Prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2

LAI)

0305 (Spese supplementari) Gli assicurati che svolgono una

7/22 prima formazione professionale hanno diritto a un’indennità giornaliera, se l’AI si assume la rifusione delle spese sup­ plementari secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI in combinato dispo­

0306 (Formazione professionale superiore) Il diritto alle indennità

giornaliere durante la formazione professionale superiore (art. 22 cpv. 3 lett. a e b LAI) o la frequentazione di una scuola universitaria sussiste, a condizione che esista un di­ ritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI se, – con probabilità preponderante, l’assicurato non può o non può più esercitare un’attività lucrativa accessoria per provvedere al proprio sostentamento a causa di un danno alla salute; l’indennità ha dunque lo scopo di compensare non la perdita della paghetta bensì quella di un reddito di cui l’assicurato necessita per il proprio sostentamento; l’assicurato deve fornire prove in tal senso (p. sforzi nella ricerca di un lavoro), una semplice dichiarazione d’intenti non è sufficiente; oppure se – per la stessa causa, ha dovuto prolungare in misura considerevole la formazione e quindi ritardare l’entrata nel mondo del lavoro.

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0307 (Provvedimenti di preparazione mirata) Gli assicurati che

partecipano a un provvedimento di preparazione mirata alla prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI e l’art. 5 cpv. 2 OAI hanno diritto a un’indennità giornaliera unicamente se anche la prima formazione professionale prevista in seguito dà loro diritto a una tale indennità.

0308 (Provvedimenti sanitari anteriori) Gli assicurati di età infe­

riore a 25 anni compiuti che, si sottopongono a provvedi­ menti sanitari d’integrazione secondo l’art. 12 LAI senza i quali non avrebbero potuto intraprendere la prima forma­ zione professionale prevista, hanno diritto all’indennità gior­ naliera durante la prima formazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI). Le condizioni per beneficiare di queste indennità giorna­ liere sono le seguenti: – lo scopo del provvedimento sanitario d’integrazione deve essere la prima formazione professionale e non per esempio la frequenza della scuola dell’obbligo; – deve sussistere uno stretto nesso temporale tra il prov­ vedimento sanitario d’integrazione e l’inizio della prima formazione professionale. I provvedimenti sanitari d’inte­ grazione concessi più di due anni prima dell’inizio della prima formazione professionale non danno diritto alle in­ dennità giornaliere di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. b LAI. In questi casi non è necessario che gli assicurati debbano sostenere spese supplementari secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l’art. 5bis OAI. Pertanto, l’inden­ nità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. Per il resto, si applicano tutte le disposizioni della presente circolare valide per la prima for­ mazione professionale secondo l’art. 16 LAI (p. es. calcolo dell’indennità giornaliera, interruzioni, prestazione per i figli ecc.).

0309 (Provvedimenti di reinserimento anteriori) Gli assicurati che

hanno beneficiato di provvedimenti di reinserimento se­ condo l’art. 14a senza i quali non avrebbero potuto intra­ prendere la prima formazione professionale prevista,

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hanno diritto all’indennità giornaliera durante la prima for­ mazione professionale (art. 22 cpv. 2 lett. b LAI). Deve tuttavia sussistere uno stretto nesso temporale tra il provvedimento di reinserimento e l’inizio della prima forma­ zione professionale. I provvedimenti di reinserimento con­ cessi più di due anni prima dell’inizio della prima forma­ zione professionale non danno diritto alle indennità giorna­ liere di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. b LAI. In questi casi non è necessario che gli assicurati debbano sostenere spese supplementari secondo l’art. 16 cpv. 1 LAI in combinato disposto con l’art. 5bis OAI. Pertanto, l’inden­ nità giornaliera viene pagata per tutta la durata della prima formazione professionale. Per il resto, si applicano tutte le disposizioni della presente circolare valide per la prima for­ mazione professionale secondo l’art. 16 LAI (p. es. calcolo dell’indennità giornaliera, interruzioni, prestazione per i figli ecc.).

0310 (Assicurati non aventi diritto) Gli assicurati che frequentano

una scuola di cultura generale o una formazione professio­ nale di base che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a un’indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per gli assicurati che svolgono un per­ fezionamento nel settore professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22 cpv. 5 LAI) Questo vale anche se il piano di studi prevede uno stage obbligatorio.

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3.3. Distinzione tra assicurati che esercitano un’atti­

vità lucrativa e assicurati senza attività lucra­ tiva (art. 20sexies OAI)

0311 (Assicurati aventi diritto) Hanno diritto all’indennità giorna­

liera gli assicurati che esercitavano un’attività lucrativa im­ mediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro. L’assicurato che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un’attività lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro non è considerato come esercitante un’attività lucrativa e non ha diritto alle inden­ nità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019; pubblicata come DTF 146 V 271).

0312 (Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che eserci­

tano un’attività lucrativa si intendono coloro che immediata­ mente prima dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto all’obbligo contri­ butivo AVS.

0313 (In seguito alla prima formazione professionale) Le per­

1/23 sone assicurate che hanno concluso una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI non sono in principio considerate come persone che esercitano un’attività lucra­ tiva ai sensi dell’art. 20sexies cpv. 1 OAI poiché l’incapacità lavorativa o l’invalidità è insorta prima dell’inizio della for­ mazione. Altrimenti non avrebbe diritto alle prestazioni dell’art. 16 LAI. In via eccezionale, viene versata un’indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova ai sensi dell’art. 18a LAI dopo una prima formazione professionale ai sensi dell’art. 16 LAI, a condizione che l’assicurato abbia ricevuto un’indennità giornaliera dall’AI nell’ultimo anno di forma­ zione (v. N.ִ 0925). L’indennità giornaliera viene versata anche se il prosegui­ mento della prima formazione professionale nel mercato del lavoro primario viene interrotto definitivamente. L’im­ porto dell’indennità giornaliera è determinato in base al N. 0926.

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0314 (Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera con­ tro la disoccupazione al momento dell’insorgere dell’inca­ pacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla loro atti­ vità lucrativa esclusivamente per motivi di salute.

0315 (Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che

1/26 non soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa e possono tutt’al più, a certe condi­ zioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza (v. N. 0325).

0316 (Ricaduta AINF) In caso di ricaduta a seguito di un infortu­

nio, gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AINF. Non hanno invece diritto a un’indennità giornaliera dell’AI.

3.4. Impedimento ad esercitare un’attività lucrativa

0317 (Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità

7/24 al lavoro, si applicano condizioni di diritto diverse: – Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento: l’assicurato la cui incapacità al lavoro nell’abituale atti­ vità lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto a un’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione se: – si sottopone a un provvedimento d’integrazione du­ rante almeno tre giorni nel corso di un mese, indi­ pendentemente dal fatto che i giorni siano conse­ cutivi o singoli e – il provvedimento gli impedisce oggettivamente per tutta la giornata di svolgere un’attività lucrativa; l’impedimento è considerato sussistere per tutta la giornata se, a causa della partecipazione al prov­ vedimento, è irrealistico che l’assicurato possa va­ lorizzare il tempo di lavoro residuo; questo vale in particolare se il provvedimento si svolge durante

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l’orario di lavoro normale e dura almeno mezza giornata tutti i giorni. Se l’assicurato lavora abitual­ mente di sera o di notte, non occorre che il provve­ dimento si svolga durante l’orario di lavoro normale affinché nasca il diritto all’indennità giornaliera. – Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento: l’assicurato la cui incapacità lavorativa nell’abituale at­ tività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto a un’indennità giornaliera per ogni giorno d’inte­ grazione e per i giorni intercalari se: – si sottopone a un provvedimento d’integrazione du­ rante almeno tre giorni nel corso di un mese, indi­ pendentemente dal fatto che i giorni siano conse­ cutivi o singoli e – il provvedimento si svolge durante l’orario di lavoro normale e dura almeno mezza giornata tutti i giorni d’integrazione. La durata minima di mezza giornata per giorno si riferi­ sce al tempo di presenza nel luogo di svolgimento del provvedimento. La durata del tragitto può essere presa in considerazione soltanto in casi eccezionali e motivati. Un mese ai sensi di queste disposizioni non corrisponde necessariamente a un mese civile. È determinante la data di inizio del provvedimento.

0317.1 (Diritto all’indennità giornaliera in caso di provvedimenti di

7/24 reinserimento) Durante un provvedimento di reinserimento secondo l’art. 14a LAI, il diritto all’indennità giornaliera sus­ siste anche se il provvedimento dura meno di mezza gior­ nata tutti i giorni d’integrazione. Per il resto valgono le con­ dizioni generali per il diritto alle indennità giornaliere.

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0318 (Provvedimenti d’integrazione non a carico dell’AI) L’assi­

curato non ha diritto alle indennità giornaliere AI se, mentre svolge un provvedimento d’integrazione non a carico dell’AI, si sottopone a titolo accessorio a provvedimenti d’integrazione dell’AI, dal momento che è comunque occu­ pato indipendentemente dal provvedimento dell’AI. Questa situazione può presentarsi se, durante il soggiorno in una clinica di riabilitazione, l’assicurato si sottopone parallela­ mente a un provvedimento d’integrazione dell’AI. Il diritto alle indennità giornaliere AI inizia al momento in cui termi­ nano i provvedimenti di riabilitazione non a carico dell’AI eseguiti in ambito ospedaliero.

3.4.1. Tempo dedicato ai compiti a casa

0319 (Svolgimento di compiti a casa) I giorni d’integrazione com­

prendono anche quelli che l’assicurato dedica unicamente allo svolgimento di compiti a casa. Se egli segue corsi sol­ tanto in certi giorni e durante gli altri giorni lavorativi deve svolgere compiti a casa, è soddisfatta la condizione dei giorni d’integrazione consecutivi o singoli secondo il N. 0317 (RCC 1986, pag. 610).

3.4.2. Provvedimenti d’integrazione in singoli giorni

0320 Soppresso

0321 (Singoli giorni) Possono richiedere indennità giornaliere per

singoli giorni unicamente gli assicurati che, nonostante la loro invalidità o un’invalidità imminente, continuano ad esercitare la loro attività lucrativa sottoponendosi tuttavia durante giornate intere a provvedimenti d’integrazione quali i provvedimenti sanitari ambulatoriali, l’istruzione all’uso di mezzi ausiliari ecc. In casi del genere deve essere provato che l’assicurato è impedito al lavoro a causa del tempo de­ dicato all’integrazione o dello sforzo fisico che ne deriva.

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3.4.3. Incapacità al lavoro pari al 50 per cento

0322 (Definizione di incapacità al lavoro pari al 50 %) Un assicu­

rato è considerato incapace al lavoro almeno al 50 per cento quando, a causa del suo stato di salute, può conti­ nuare ad esercitare l’attività lucrativa svolta fino a quel mo­ mento al massimo a metà (RCC 1974, pag. 276).

0323 (Definizione di attività lucrativa precedente) Per attività lu­

crativa svolta fino a quel momento si intende l’attività che l’assicurato esercitava immediatamente prima dell’insor­ genza del danno alla salute. Un assicurato che durante l’in­ tegrazione riprende parzialmente l’attività lucrativa svolta fino a quel momento ha pertanto diritto all’indennità giorna­ liera solo fino a quando può lavorare al massimo al 50 per cento. Se invece esercita un’altra attività lucrativa, ha diritto alle indennità giornaliere anche quando è in grado di eser­ citare quest’attività a più del 50 per cento, ma l’incapacità al lavoro nell’attività svolta fino a quel momento è almeno del 50 per cento. In questo caso sarà tuttavia eventual­ mente applicabile la riduzione prevista dall’art. 21septies cpv. 1 OAI.

0324 (Certificato medico) È determinante l’incapacità dell’assicu­

rato di esercitare l’attività lucrativa svolta fino a quel mo­ mento per ragioni di salute. La prova dell’incapacità al la­ voro è fornita mediante un certificato medico contenente le informazioni utili sul grado in cui il danno alla salute impedi­ sce all’assicurato di esercitare l’attività lucrativa svolta fino a quel momento. L’incapacità al lavoro di almeno il 50 per cento deve sussistere per tutta la durata dei provvedimenti d’integrazione.

3.4.4. Esempi relativi al N. 0317

7/24 Esempio 1: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento Un assicurato ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare un anno. L’incapacità al lavoro nell’at­ tività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 40 per DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e mercoledì per l’intera giornata. L’assicurato ha diritto alle indennità giornaliere unicamente durante l’attuazione del provvedimento, ossia per i giorni da lunedì a mercoledì. Se però il provvedimento dura meno di mezza giornata, l’assi­ curato non ha diritto alle indennità giornaliere. Esempio 2: incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento Un’assicurata ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare due anni. L’incapacità al lavoro nell’attività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al

40 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, mar­

tedì e venerdì per l’intera giornata. L’assicurata ha diritto alle indennità giornaliere unicamente per i giorni di forma­ zione, ossia per i giorni di lunedì, martedì e venerdì (N. 0505). 7/24 Esempio 3: incapacità al lavoro uguale o superiore al

50 per cento

Un assicurato presenta un’incapacità al lavoro pari almeno al 50 per cento. La riformazione professionale ha luogo tutta la mattina (50 %) ogni lunedì, martedì e mercoledì. In questo caso, il diritto alle indennità giornaliere sussiste sia durante l’attuazione del provvedimento, sia durante i giorni intercalari, vale a dire per i giorni da giovedì a domenica, indipendentemente dal fatto che l’assicurato non sia total­ mente incapace al lavoro (v. N. 0502).

7/24 Esempio 4: incapacità al lavoro uguale o superiore al

50 per cento

Un assicurato presenta un’incapacità al lavoro nell’attività lucrativa svolta fino a quel momento pari almeno al 50 per cento ed ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare due anni. Il provvedimento ha luogo tutti i lunedì, martedì e venerdì per l’intera giornata. Il diritto alle indennità giornaliere sussiste anche per i giorni intercalari, vale a dire per i martedì, i giovedì, i sabati e le domeniche. Non sussiste invece per il sabato e la domenica che prece­ dono l’inizio del provvedimento (v. N. 0503).

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7/24 Esempio 5: incapacità al lavoro uguale o superiore al

50 per cento

Un’assicurata ha diritto a una riformazione professionale che dovrebbe durare tre anni. L’incapacità al lavoro nell’at­ tività lucrativa svolta fino a quel momento è pari al 100 per cento. Il provvedimento ha luogo tutti i giorni dalle 09.00 alle 11.00. L’assicurata non ha diritto alle indennità giorna­ liere.

3.5. Diritto all’indennità per spese di custodia e di

assistenza

0325 (Spese di custodia e d’assistenza) Per accertare il diritto

1/26 all’indennità per spese di custodia e d’assistenza, l’ufficio AI segnala agli assicurati che possono ricevere tale inden­ nità, se essi sono in grado di dimostrare che durante i prov­ vedimenti d’integrazione devono sostenere spese supple­ mentari per la custodia dei figli o per l’assistenza ad altri fa­ miliari. È escluso qualsiasi diritto a un'indennità per spese di custodia e assistenza quando la persona assicurata ha diritto a un'indennità giornaliera ai sensi dell'art. 22 LAI.

4. Inizio e fine del diritto

0401 (Inizio del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle in­

dennità giornaliere nasce il giorno in cui sono per la prima volta soddisfatte tutte le condizioni richieste per il loro otte­ nimento, ma al più presto all’inizio del provvedimento d’in­ tegrazione (art. 8 cpv. 3 LAI), dell’istruttoria (art. 69 OAI, N. 0601 segg.) o di periodi equivalenti (art. 18–19 OAI, cap. 6.2 e cap. 6.3.).

0402 (Spese di custodia e d’assistenza) Un assicurato che par­

tecipa a provvedimenti d’integrazione per almeno due giorni consecutivi e che non esercitava un’attività lucrativa prima dell’insorgenza del danno alla salute può beneficiare di un’indennità per spese di custodia e d’assistenza. Tale diritto è riconosciuto solo per i giorni in cui l’assicurato par­ tecipa ai provvedimenti d’integrazione a carico dell’AI e, di

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conseguenza, sorge al più presto il primo giorno di parteci­ pazione (i periodi d’attesa e il periodo di ricerca di un im­ piego non danno alcun diritto v. cap. 6.3).

0403 (Fine del diritto all’indennità giornaliera) Il diritto alle inden­

nità giornaliere si estingue al momento in cui una delle con­ dizioni richieste per il loro ottenimento non è più soddi­ sfatta, ma al più tardi alla fine dell’integrazione o di periodi equivalenti. Il diritto alle indennità si estingue, per esempio, quando − durante l’integrazione la capacità lavorativa dell’assicu­ rato nell’attività lucrativa svolta fino a quel momento torna a superare il 50 per cento (v. N. 0317 segg.) o − quest’ultimo non è più impossibilitato tutta la giornata a lavorare (v. N. 0317 segg.) o − l’assicurato in corso di prima formazione professionale non soddisfa più le condizioni di cui all’art. 22 cpv. 2 e 3 LAI o − l’assicurato si sottrae o si oppone alla prosecuzione di un provvedimento d’integrazione senza un motivo che permetta di continuare a concedere le indennità giorna­ liere (RCC 1983, pag. 28). Per la soppressione delle indennità giornaliere bisogna se­ guire la procedura relativa alla soppressione delle rendite stabilita dalla CIRAI.

0404 (Fine del diritto all’indennità per spese di custodia e d’assi­

stenza) Il diritto all’indennità per spese di custodia e d’assi­ stenza si estingue al termine del provvedimento d’integra­ zione. Se il provvedimento è ancora in corso, il diritto si estingue: – il giorno successivo al sedicesimo compleanno del figlio più giovane; – se tuttavia l’assicurato beneficiava di accrediti per com­ piti assistenziali secondo l’art. 29septies LAVS il diritto si estingue il primo giorno del mese successivo a quello in cui cessa l’adempimento delle condizioni di diritto (v. N. 5003 CACA in combinato disposto con i N. 8029 segg. e 8057 DR).

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5. Estensione del diritto

0501 (Estensione del diritto) Per principio, il diritto alle indennità

giornaliere sussiste solo per i giorni durante i quali sono eseguiti provvedimenti d’integrazione. Tuttavia, a certe condizioni, le indennità giornaliere possono essere accor­ date anche: − per i sabati liberi nonché per le domeniche ed i giorni fe­ stivi (v. N. 0502 segg.); − durante l’interruzione dell’integrazione (v. N. 1701 segg.); − al termine dei provvedimenti propriamente detti (v. N. 1715).

0502 (Giorni festivi se giorni consecutivi) Se sono adempiute le

7/24 condizioni generali per almeno tre giorni consecutivi, le in­ dennità giornaliere sono accordate anche per le domeniche e i giorni festivi nonché per i sabati liberi compresi nel pe­ riodo d’integrazione. I giorni sono considerati consecutivi anche se sono interrotti da domeniche o giorni festivi. Esempio: un modulo di formazione di una riformazione pro­ fessionale prevede tre giorni di teoria e due di stage. La parte teorica è interrotta da un giorno festivo tra il secondo e il terzo giorno. La parte teorica e quella pratica (stage) sono separate dal fine settimana. In questi casi il diritto alle indennità giornaliere sussiste ininterrottamente.

0503 (Giorni festivi che seguono la fine di un provvedimento) Il

7/24 diritto alle indennità giornaliere sussiste anche per i sabati liberi, le domeniche e i giorni festivi federali (1° agosto, Ca­ podanno, Ascensione e Natale) che seguono la fine dell’in­ tegrazione. Se, per esempio, un provvedimento d’integra­ zione termina un venerdì e l’assicurato può iniziare ad esercitare la sua attività solo il lunedì seguente, egli avrà diritto alle indennità giornaliere anche per il sabato libero e la domenica intercalari. Il diritto non sussiste invece per il sabato libero, la dome­ nica o i giorni festivi che precedono l’inizio dell’integra­ zione. Sono fatti salvi i N. 0605 segg.

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0504 (Spese di custodia e d’assistenza) Le disposizioni dei

N. 0502 e 0503 non valgono per l’indennità per spese di custodia e d’assistenza. Tale indennità è accordata sol­ tanto per i giorni d’integrazione effettivi (v. N. 2012).

0505 (Giorni festivi in caso di diritto per giorni singoli) Se l’assi­

curato ha diritto alle indennità giornaliere solo per giorni singoli (v. cap. 3.4), i sabati liberi, le domeniche ed i giorni festivi intercalari non vanno mai considerati. Se invece, a causa di un’incapacità al lavoro di almeno il

50 per cento, le indennità giornaliere sono accordate anche

per i giorni intercalari, sono applicabili le stesse disposi­ zioni valide per i giorni consecutivi (v. N. 0502 seg.).

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6. Diritto in casi speciali

6.1. Periodi d’accertamento (art. 17 OAI)

0601 (Periodi d’accertamento) Un assicurato che si sottopone

per almeno due giorni interi consecutivi a un esame ordi­ nato preventivamente dall’ufficio AI ha diritto a un’indennità giornaliera per ogni giorno d’accertamento.

0602 (Definizione dei provvedimenti d’accertamento) Sono rico­

nosciuti come esami che danno diritto alle indennità giorna­ liere soprattutto gli accertamenti relativi allo stato di salute ordinati dall’ufficio AI ed eseguiti in un centro peritale o in un ospedale e quelli relativi alle capacità professionali ef­ fettuati in un centro d’integrazione o in un CAP (RCC 1990, pag. 506).

0603 (Accertamento prima di una prima formazione professio­

7/22 nale) I provvedimenti d’accertamento che precedono la prima formazione professionale (art. 16 LAI) non danno di­ ritto alle indennità giornaliere. Se, invece, l’assicurato era precedentemente considerato come esercitante un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 20sexies cpv. 1 OAI, ha diritto alle indennità giornaliere.

0604 (Durata di concessione delle indennità giornaliere) Le in­

dennità giornaliere sono concesse per tutto il periodo istrut­ torio, compresi i giorni di viaggio (andata e ritorno), le do­ meniche e i giorni festivi.

6.2. Periodo di attesa prima dei provvedimenti d’in­

tegrazione (art. 18 OAI)

0605 (Condizioni di diritto) Il diritto all’indennità giornaliera per il

periodo d’attesa viene riconosciuto se l’assicurato è inca­ pace al lavoro almeno al 50 per cento e deve attendere l’inizio di una riformazione professionale. La concessione di indennità giornaliere per il periodo d’at­ tesa è esclusa per i seguenti provvedimenti: provvedimenti

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sanitari (art. 12 e art. 13 LAI), provvedimenti di reinseri­ mento (art. 14a LAI), orientamento professionale (art. 15 LAI), prima formazione professionale (art. 16 LAI), colloca­ mento (art. 18 LAI), lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), fornitura di personale a prestito (art. 18abis LAI) aiuto in ca­ pitale (art. 18d LAI) e mezzi ausiliari (art. 21 segg.).

0606 (Requisiti) La concessione di indennità giornaliere per il pe­

riodo d’attesa presuppone che la riformazione professio­ nale (art. 17 LAI) sia soggettivamente e oggettivamente in­ dicata e che l’assicurato sia idoneo all’integrazione, ma per cause che non dipendono da lui debba attendere l’inizio dei provvedimenti (p. es. l’inizio di un corso). L’assicurato non ha diritto alle indennità giornaliere per il periodo d’attesa se – a causa del suo stato di salute non è idoneo all’integra­ zione; – ritarda l’inizio dei provvedimenti di sua iniziativa, senza motivi rilevanti dal punto di vista giuridico o in modo in­ giustificato; – per sua colpa provoca un’interruzione dei provvedi­ menti d’integrazione (RCC 1989, pag. 231).

0607 (Inizio del diritto) Il diritto alle indennità giornaliere inizia al

momento in cui l’ufficio AI ritiene che sia indicata una rifor­ mazione professionale e dà ordini in questo senso.

0608 (Periodi d’attesa) I periodi d’attesa che danno diritto alle in­

dennità giornaliere non sono limitati nel tempo. Gli uffici AI devono tuttavia provvedere a che non si prolunghino in modo sproporzionato.

0609 (Esclusione dal diritto) I beneficiari di indennità giornaliere

1/25 o di una rendita dell’AM, di indennità giornaliere intere dell’AD (VSI 1998, pag. 62), di indennità IPG o di una ren­ dita AI sono esclusi dal diritto alle indennità giornaliere AI (v. N. 1514 segg.; sentenza del TF 9C_942/2009). La per­ cezione di indennità di disoccupazione previste dal diritto cantonale (assistenza ai disoccupati) non esclude il versa­ mento di indennità giornaliere AI per il periodo di attesa

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(VSI 2002, pag. 154). Per quanto concerne la distinzione tra indennità giornaliere per il periodo d’attesa e rendita d’invalidità, si veda anche VSI 1996, pag. 200.

0610 (Cura LAINF precedente un provvedimento AI) Se l’AINF,

durante il periodo precedente provvedimenti d’integrazione dell’AI, effettua ancora una cura medica secondo la LAINF, deve parimenti versare le indennità giornaliere quale pre­ stazione accessoria. Durante questo periodo non sussiste quindi il diritto alle indennità giornaliere secondo l’art. 18 OAI. Per contro, una volta terminata la cura medica dell’AINF, le indennità giornaliere (o la rendita AINF, v. art. 30 OAINF) che questa continua eventualmente a con­ cedere vanno sostituite da indennità giornaliere AI non ap­ pena sono adempiute le condizioni per la loro concessione secondo l’art. 18 OAI (art. 16 cpv. 3 LAINF).

6.3. Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego

(art. 19 OAI)

0611 (Ricerca d’impiego) L’assicurato non ha diritto alle inden­

7/22 nità giornaliere per il periodo della ricerca di un impiego idoneo. Tuttavia, se la ricerca di un impiego è stata preceduta da una prima formazione professionale, da una riformazione professionale o dall’esercizio di un lavoro a titolo di prova, egli continua a ricevere l’indennità giornaliera fino ad allora accordatagli, sotto riserva dei N. 0612 e 0613, fino all’inizio dell’attività lucrativa, ma al massimo per 60 giorni. Tale di­ ritto sussiste una volta sola, anche in caso di collocamenti ripetuti.

0612 (Fornitura di personale a prestito / Coordinazione AD) Per

un assicurato che beneficia del provvedimento di fornitura di personale a prestito, il diritto alle indennità giornaliere per il periodo d’attesa sussiste unicamente durante il pe­ riodo che precede la conclusione del primo contratto di la­ voro tra l’assicurato e il prestatore di personale. Per contro tale diritto non sussiste più durante il periodo d’attesa tra

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due contratti di lavoro nel quadro della fornitura di perso­ nale a prestito o dopo la conclusione del provvedimento di fornitura di personale a prestito (v. N. 0611).

0613 (Ritardo ingiustificato) Il diritto alle indennità giornaliere

dell’AI non sussiste se l’assicurato ritarda senza motivo va­ lido l’inizio dell’attività lucrativa o adempie le condizioni per l’assegnazione di indennità giornaliere dell’AD (VSI 1998, pag. 62). A meno che il diritto a queste ultime non appaia escluso fin dal principio, la decisione in merito alle inden­ nità giornaliere AI va presa unicamente dopo che l’assicu­ rato ha ottenuto una decisione dell’AD. Il diritto alle inden­ nità giornaliere non sussiste neppure per i periodi d’attesa fissati dall’AD (VSI 1997, pag. 306; sentenza del TF

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III. Diritto alla prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 2 LAI, art. 22 cpv. 5 OAI)

7. Prestazione per i figli: diritto e durata

0701 (Principio della priorità) L’assicurato ha diritto alla presta­

zione per i figli se nessuna persona esercitante un’attività lucrativa ha diritto a un assegno legale per i figli o di forma­ zione per il figlio in questione. È determinante la sussi­ stenza o meno del diritto a tali assegni e non la loro riscos­ sione (v. N. 0702).

0702 (Diritto agli assegni familiari) Si ha diritto agli assegni fami­

liari in virtù della legge federale sugli assegni familiari, se il proprio reddito da attività lucrativa è pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vec­ chiaia dell’AVS (art. 13 cpv. 3 LAFam). Quindi, se il reddito della prima formazione professionale non raggiunge questa soglia, il diritto alla prestazione per i figli è ammesso.

0703 (Assicurati senza attività lucrativa) Nel caso di un assicu­

rato che non esercita o non esercita più un’attività lucrativa in seguito a un infortunio e che, oltre alle indennità giorna­ liere secondo la LAINF o la LCA, percepisce anche asse­ gni familiari per persone prive di attività lucrativa secondo la LAFam, il diritto alla prestazione per i figli dell’AI prevale su quello agli assegni a contare dall’inizio del diritto alle in­ dennità giornaliere dell’AI (v. N. 524 DAFam).

0704 (Mezzo di prova) Nel caso in cui gli accertamenti si rivelino

troppo difficili o addirittura impossibili per la cassa di com­ pensazione (ad esempio se uno dei genitori vive all’estero), l’assicurato deve produrre la prova che non ha diritto ad al­ cun assegno.

7.1. Nozione di figli

0705 (Figli interessati) Sono considerati come figli che danno di­

ritto a prestazioni:

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– I figli che hanno un rapporto di filiazione con l’assicu­ rato: sono considerati figli quelli iscritti come figli dell’assicurato nel registro delle famiglie (riguardo all’inizio del rapporto di filiazione v. art. 252 CC). Il di­ ritto alla prestazione sussiste indipendentemente dal fatto che l’assicurato provveda o meno al manteni­ mento dei figli. È riservato il N. 0706. – Gli affiliati dell’assicurato, dei quali egli assume gratui­ tamente e durevolmente il mantenimento e l’educa­ zione: sono considerati affiliati i bambini che soddi­ sfano le condizioni dell’art. 49 cpv. 1 OAVS (v. N. 3057 segg. DR). Il diritto alla prestazione per i figli concessa per un affiliato si estingue se quest’ultimo ri­ torna presso i genitori o è nuovamente mantenuto da essi (art. 49 cpv. 3 OAVS).

7.2. Persone aventi diritto

0706 (Persone aventi diritto) Per principio hanno diritto alla pre­

stazione per i figli i genitori che stanno svolgendo provvedi­ menti d’integrazione. Tuttavia, se il bambino è affiliato ai sensi del N. 0706 e anche i genitori affilianti hanno diritto a un’indennità giornaliera, allora solo questi ultimi hanno di­ ritto alla prestazione per i figli.

0707 (Verifica del diritto) Le casse di compensazione non sono

tenute a verificare se nel caso di un bambino per il quale uno dei genitori chiede una prestazione per i figli sia venuto a crearsi un rapporto di affiliazione.

0708 (Unicità della prestazione) Per uno stesso figlio può essere

richiesta un’unica prestazione per i figli, anche se due co­ niugi si sottopongono contemporaneamente a provvedi­ menti d’integrazione. Il diritto alla prestazione per i figli per contro non è escluso se per lo stesso figlio può essere ri­ chiesta una rendita per orfani o una rendita completiva per i figli dell’AI o dell’AVS.

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7.3. Inizio e estinzione del diritto alla prestazione

per i figli

0709 (Inizio del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli inizia:

– per i figli che hanno un rapporto di filiazione con l’assi­ curato: all’inizio del rapporto conformemente all’art. 252 CC (nascita, riconoscimento, sentenza giu­ diziaria, adozione); – per gli affiliati: il giorno dell’inizio del rapporto di affilia­ zione; – il giorno successivo a quello in cui si estingue il diritto all’assegno legale per i figli o di formazione.

0710 (Estinzione del diritto) Il diritto alla prestazione per i figli si

estingue il giorno in cui il figlio compie i 18 anni. Per il giorno del 18° compleanno la prestazione è ancora ver­ sata.

0711 (Estinzione in caso di formazione) Se il figlio sta seguendo

una formazione, il diritto alla prestazione si estingue il giorno in cui la formazione è conclusa o definitivamente in­ terrotta, ma al più tardi il giorno in cui il figlio compie i 25 anni. Per il giorno del 25° compleanno la prestazione è an­ cora versata (per quanto riguarda la nozione di formazione si vedano i N. 3118 segg. DR).

0712 (Estinzione del diritto e assegni) Il diritto alla prestazione

per i figli si estingue, se nasce il diritto a un assegno per i figli di formazione.

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IV. Calcolo dell’indennità giornaliera in relazione a un provvedimento

8. Provvedimenti secondo gli art. 12, 13, 14a, 15,

0801 (Principio) Per il calcolo delle indennità giornaliere è appli­

cabile l’art. 23 cpv. 1 e 3 LAI.

0802 (Ammontare dell’indennità di base) L’indennità giornaliera

di base ammonta all’80 per cento dell’ultimo reddito da la­ voro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giorna­ liera secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI.

0803 (Reddito determinante) Per il calcolo delle indennità giorna­

liere ci si deve basare per principio sull’ultimo reddito da la­ voro conseguito senza danno alla salute.

0804 (Disoccupati) Se il danno alla salute è insorto

7/24 – durante il periodo di disoccupazione, l’indennità gior­ naliera è calcolata in base all’ultimo reddito da lavoro conseguito prima della disoccupazione; va osservato l’art. 21 cpv. 2 lett. c OAI; – prima del periodo di disoccupazione, l’indennità gior­ naliera è calcolata in base all’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. N. 0802). In entrambi i casi l’indennità di base corrisponde all’80 per cento del reddito da lavoro determinante, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo dell’inden­ nità giornaliera secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI.

0804.1 (Disoccupazione immediatamente dopo una prima forma­

7/24 zione professionale) Alle persone che dopo la prima forma­ zione professionale si sono annunciate all’assicurazione contro la disoccupazione e hanno presentato una richiesta di prestazioni all’AI sono applicabili le seguenti basi di cal­ colo:

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– se la formazione si è svolta nell’ambito dell’art. 16 LAI, l’assicurato non ha diritto a un’indennità giorna­ liera dell’AI, poiché non è considerato quale persona esercitante un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 20sexies OAI (eccezione: lavoro a titolo di prova dopo una prima formazione professionale, v. cap. 9.5); – se la formazione si è svolta senza la partecipazione dell’AI, si applica la stessa base di calcolo di cui al N. 0802, vale a dire l’80 per cento dell’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (che può essere anche il salario d’apprendista).

0804.2 (Assicurati che hanno esaurito il diritto all’indennità di di­

7/24 soccupazione) Nel caso degli assicurati che al momento della richiesta hanno esaurito il diritto all’indennità di di­ soccupazione occorre verificare se essi siano da consi­ derare come persone esercitanti un’attività lucrativa (v. N. 0311).

8.1. Definizione di reddito da lavoro conseguito

senza danno alla salute

0805 (Definizione dell’ultimo reddito) Per ultimo reddito da lavoro

esercitato a tempo pieno conseguito senza danno alla sa­ lute s’intende quello che l’assicurato ha conseguito prima che la sua salute fisica, mentale o psichica subisse un danno. È irrilevante se si sia trattato di un reddito prove­ niente da un’attività corrispondente alle capacità e alla for­ mazione dell’assicurato. Nel caso delle persone invalide in seguito a infortunio, ci si basa di regola sul reddito conse­ guito prima del medesimo.

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0806 (Abbandono della professione) Se in seguito al peggiora­

mento delle sue condizioni di salute un assicurato deve ab­ bandonare la sua professione e svolgere un’attività meno retribuita, le indennità giornaliere che gli spettano devono essere calcolate secondo il reddito conseguito nella profes­ sione imparata prima del peggioramento delle condizioni di salute.

8.2. Fissazione iniziale

0807 (Reddito determinante) Per stabilire il reddito determinante

ci si deve basare sull’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. il N. 0803). Per i salariati si tiene conto del salario orario, quadrisettimanale o mensile, per gli indipendenti del reddito annuo. Per questi ultimi non è necessario che il reddito conseguito nell’ultimo periodo di piena attività sia stato soggetto a contribuzione (VSI 2002 pag. 187): questo significa che esso può basarsi sul reddito presumibile dell’anno contributivo corrente (contributi prov­ visori) in assenza di una decisione definitiva in merito alla tassazione fiscale (= contributi definitivi).

0808 (Altre componenti del salario) Le componenti del salario

versate regolarmente (una volta all’anno o a distanza di più mesi) vanno aggiunte al reddito da lavoro. Questo è so­ prattutto il caso di componenti quali la tredicesima, il lavoro a turni, di notte o di domenica, le provvigioni e le gratifiche.

0809 (Componenti non determinanti) Per la conversione in red­

7/24 dito annuo determinante non vengono presi in considera­ zione i giorni in cui l’assicurato non ha potuto conseguire un reddito da lavoro, parzialmente o totalmente, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’art. 16o LIPG, accoglimento di un adottando di età infe­ riore a quattro anni o svolgimento di uno dei servizi di cui all’art. 1a LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi (art. 21 cpv. 2 OAI).

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0810 (LAVS e OAVS) Per stabilire il reddito determinante vanno

applicate le disposizioni della LAVS e dell’OAVS. Le diret­ tive dell’UFAS in materia sono applicabili per analogia.

0811 (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) L’importo

totale dell’indennità giornaliera versata agli assicurati che nel periodo immediatamente precedente l’integrazione per­ cepivano un’indennità giornaliera dell’assicurazione obbli­ gatoria contro gli infortuni corrisponde almeno all’importo di quest’ultima (art. 24 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per la for­ mazione professionale iniziale.

8.3. Salariati con reddito da lavoro regolare

8.3.1. Principio

0812 (Rapporto di lavoro di lunga durata) Sono considerati sala­

riati con reddito da lavoro regolare gli assicurati che hanno un rapporto di lavoro di lunga durata e il cui reddito non su­ bisce forti variazioni. Per rapporto di lavoro di lunga durata si intende un rapporto a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno.

0813 (Lavoro regolare) Si tratta quindi di salariati che per un pe­

riodo prolungato lavorano settimanalmente o mensilmente circa per lo stesso numero di ore con un salario orario, giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile più o meno costante. Fanno parte di questa categoria anche i la­ voratori a tempo parziale e gli assicurati con un orario di la­ voro su base annua.

0814 (Interruzione del lavoro regolare) Un lavoro è considerato

1/23 regolare anche se l’assicurato ha dovuto interrompere o ri­ durre l’attività in seguito a malattia, infortunio, disoccupa­ zione, maternità, paternità, assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’art. 16o LIPG, accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni o servizi se­ condo l’art. 1a LIPG oppure, senza averne colpa, per altri motivi.

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8.3.2. Salariati con stipendio mensile

0815 (Calcolo dello stipendio mensile) Nel caso dei salariati che

percepiscono uno stipendio mensile, il reddito determi­ nante è stabilito moltiplicando per 12 l’ultimo stipendio mensile conseguito senza danno alla salute. A questo red­ dito annuo sono aggiunte la tredicesima e le componenti del salario versate a scadenze regolari o una volta all’anno (N. 0808). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0816 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conse­

guenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l’assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).

0817 (Disoccupazione e lavoro ridotto) Se il danno alla salute in­

7/24 sorge durante un periodo di disoccupazione o di lavoro ri­ dotto, va per principio considerato il salario mensile perce­ pito nel mese civile precedente l’inizio di queste situazioni. Se tuttavia a causa della disoccupazione l’assicurato ha iniziato ad esercitare pienamente un’altra attività (salvo se si tratta di un guadagno intermedio), ci si deve basare sul salario mensile conseguito con questa attività, anche se è inferiore a quello percepito prima della disoccupazione. Se il danno alla salute è insorto prima dell’inizio del periodo di disoccupazione o di lavoro ridotto, per il calcolo dell’in­ dennità giornaliera ci si deve basare sull’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute (v. N. 0804).

8.3.3. Salariati con stipendio orario

0818 (Calcolo dello stipendio orario) Nel caso dei salariati che

percepiscono uno stipendio orario, il reddito determinante è stabilito moltiplicando l’ultimo stipendio orario conseguito senza danno alla salute dapprima per il numero delle ore di lavoro effettivamente svolte durante l’ultima settimana di la­ voro normale e poi ancora per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a sca­ denze regolari o una volta all’anno (N. 0808). Il reddito an­ nuo così ottenuto è diviso per 365. DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

0819 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conse­

guenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l’assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0809).

0820 (Componenti non determinanti) Per il calcolo del reddito

determinante non vanno prese in considerazione le inden­ nità per vacanze, giorni festivi e malattia, dal momento che il reddito è calcolato su 52 settimane. Va invece tenuto conto dei supplementi per la tredicesima (v. sentenza del

0821 (Ultimo salario orario) L’ultimo salario orario è quello ver­

7/24 sato nell’ultimo giorno in cui l’assicurato ha lavorato senza danno alla salute. Questo vale anche in caso di disoccupa­ zione o di lavoro ridotto. Se l’assicurato era alle dipen­ denze di più datori di lavoro, il reddito totale conseguito du­ rante l’ultima settimana lavorativa normale va diviso per il numero di ore di lavoro effettuate (v. N. 0824).

0822 (Accertamento del numero di ore di lavoro) Il numero di ore

di lavoro deve essere accertato. Non è permesso supporre una determinata durata dell’orario di lavoro.

0823 (Ultima settimana lavorativa) È considerata quale ultima

settimana lavorativa normale quella in cui l’assicurato ha lavorato per l’ultima volta nella misura abituale senza danno alla salute. Non è da considerare quale ultima setti­ mana di lavoro normale una settimana in cui l’assicurato ha percepito un’indennità fissa per giorni festivi.

0824 (Disoccupazione e lavoro ridotto) In caso di disoccupa­

7/24 zione o lavoro ridotto, in linea di principio è considerata quale ultima settimana lavorativa normale quella in cui l’as­ sicurato ha esercitato per l’ultima volta pienamente la sua attività senza danno alla salute. Se tuttavia l’assicurato ha iniziato ad esercitare pienamente un’altra attività, è deter­ minante l’ultima settimana lavorativa normale nella nuova attività, anche nel caso in cui il numero delle ore di pieno lavoro in questa attività sia inferiore rispetto a quello dell’at­ tività precedente (v. N. 0804 e 0817).

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8.3.4. Salariati remunerati in altro modo

0825 (Altri modi di remunerazione) Fanno parte dei salariati re­

munerati in altro modo soprattutto gli assicurati che perce­ piscono uno stipendio giornaliero, settimanale o bisettima­ nale e quelli che svolgono piccoli lavori a cottimo. Lo stesso vale per i salariati che non sono remunerati nella stessa misura per tutte le ore di lavoro svolte, ad esempio in caso di straordinari o di lavoro notturno.

0826 (Calcolo in caso di altri modi di remunerazione) Nel caso

dei salariati remunerati in altro modo, il reddito determi­ nante è stabilito dividendo per quattro il reddito conseguito nelle ultime quattro settimane di lavoro senza danno alla salute e moltiplicando in seguito il risultato per 52. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario ver­ sate a scadenze regolari o una volta all’anno (N. 0809). Il reddito annuo così ottenuto è diviso per 365.

0827 (Periodicità) Ci si deve dunque basare sul salario comples­

sivo delle ultime quattro settimane di lavoro normale, che di regola comprendono due o quattro periodi salariali.

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0828 (Riduzione del divisore) Il divisore (365) è ridotto di conse­

guenza, se nel calcolo del reddito determinante non sono stati presi in considerazione giorni in cui l’assicurato ha percepito un reddito inferiore (N. 0810).

8.4. Salariati con reddito irregolare o soggetto a

forti variazioni

0829 (Reddito irregolare) Sono considerati salariati con reddito

irregolare gli assicurati che lavorano solo alcuni giorni alla settimana o meno di 4 settimane al mese, come ad esem­ pio i giornalieri che lavorano in media meno di 5 giorni alla settimana. Gli assicurati impiegati a tempo parziale o con un orario di lavoro su base annua sono invece considerati salariati con reddito regolare.

0830 (Reddito variabile) Sono considerati salariati con reddito

soggetto a forti variazioni gli assicurati il cui reddito è forte­ mente influenzato da fattori particolari quali il clima (brac­ cianti, ecc.), la stagione (lavoratori stagionali) o il rendi­ mento (cottimisti impiegati per un periodo prolungato). Fanno parte di questa categoria anche i commessi viaggia­ tori, i rappresentanti, gli agenti e simili, il cui reddito è costi­ tuito da provvigioni, i giornalai ecc.

0831 (Calcolo del reddito irregolare o variabile) Per stabilire il

reddito determinante dei salariati che non hanno un rap­ porto di lavoro di lunga durata o il cui reddito è soggetto a forti variazioni ci si basa sul reddito conseguito nel corso di tre mesi moltiplicato per quattro. A questo reddito annuo sono aggiunte le componenti del salario versate a sca­ denze regolari o una volta all’anno (N. 0808). Il reddito an­ nuo così ottenuto è diviso per 365.

0832 (Altro metodo di calcolo) Se in questo modo non è possi­

bile stabilire un reddito medio adeguato alle circostanze del caso, ci si deve basare sul reddito conseguito durante un periodo più lungo (che non deve però superare 12 mesi), convertito in reddito giornaliero.

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0833 (Scelta del periodo) È compito della cassa di compensa­

zione stabilire il periodo determinante, che deve però es­ sere scelto in modo tale da permettere di calcolare un sala­ rio medio adeguato alla situazione dell’assicurato.

0834 (Commessi viaggiatori e altri) Nel caso dei commessi viag­

giatori, dei rappresentanti, degli agenti e degli altri salariati di questo tipo è di regola consigliabile prendere in conside­ razione gli ultimi 12 mesi.

8.5. Lavoratori indipendenti

0835 (Lavoratori indipendenti) Per il calcolo delle indennità gior­

1/25 naliere nel caso dei lavoratori indipendenti ci si basa per principio sull’ultimo reddito da lavoro conseguito senza danno alla salute sul quale sono stati prelevati contributi secondo la LAVS, convertito in reddito giornaliero. È irrile­ vante che i contributi per l’anno in questione siano stati fis­ sati con decisione passata in giudicato o effettivamente pa­ gati (sentenza del TF 9C_141/2023). Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di condono (art. 11 LAVS).

0836 (Calcolo del reddito giornaliero) Per calcolare il reddito

giornaliero determinante si deve dividere il reddito annuo per 365.

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8.6. Lavoratori contemporaneamente salariati e in­

dipendenti

0837 (Lavoratori sia salariati sia indipendenti) Il reddito determi­

nante dei lavoratori salariati e allo stesso tempo indipen­ denti è calcolato addizionando i redditi conseguiti nell’atti­ vità salariata e in quella indipendente. Per calcolare il red­ dito dell’attività dipendente si applicano i N. 0813 segg., per l’attività indipendente i N. 0836 segg. La somma dei redditi annui è divisa per 365.

8.7. Adeguamento del reddito da lavoro

0838 (Determinazione del reddito se ultimo periodo di piena atti­

vità risale a più di 2 anni) Se l’ultimo periodo di piena atti­ vità (dipendente o indipendente) dell’assicurato risale a più di due anni prima, il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immedia­ tamente prima dell’integrazione, se non fosse divenuto in­ valido (art. 21 cpv. 3 OAI).

0839 (Determinazione del reddito se l’ultimo periodo di piena at­

tività risale a meno di due anni) Se l’ultimo periodo di piena attività risale a non più di due anni prima, il reddito va ag­ giornato (v. N 0841 seg.): – d’ufficio se la cassa di compensazione è a conoscenza di un cambiamento (p. es. in seguito a una comunica­ zione dell’ufficio AI); – su richiesta dell’assicurato, se questi può dimostrare che vi è stato un cambiamento.

8.8. Adeguamento durante l’integrazione

0840 (Momento della verifica del reddito determinante) Durante

l’integrazione, la cassa deve verificare d’ufficio, ogni due anni, se il reddito determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera ha subito cambiamenti. In caso affermativo, l’in­ dennità deve essere ricalcolata per il futuro.

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0841 (Verifica su richiesta) La cassa può procedere a una veri­

fica del reddito prima della scadenza prevista solo se l’assi­ curato ha inoltrato una richiesta motivata. Nella prima deci­ sione relativa alle indennità giornaliere, la cassa deve infor­ mare l’assicurato del suo diritto di richiedere un adegua­ mento. Per quanto riguarda i cambiamenti salariali determi­ nanti v. il N. 0843.

8.9. Cambiamenti salariali determinanti per l’ade­

guamento del reddito

0842 (Aumenti salariali) Sia per la fissazione iniziale del reddito

determinante sia per il suo adeguamento durante l’integra­ zione sono presi in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente previsti nell’ultima attività svolta pienamente, come ad esempio gli aumenti salariali ordinari nell’ambito di una classe di stipendio oppure le indennità di rincaro. Gli aumenti devono essere comprovati da dati forniti dall’ultimo datore di lavoro. Se quest’ultimo ha cessato l’attività o non fornisce i dati necessari, ci si può basare anche sui dati di aziende analoghe o su statistiche relative ai salari.

0843 (Avanzamenti di carriera) Non possono invece essere

prese in considerazione le ipotetiche opportunità di promo­ zione che l’assicurato avrebbe eventualmente avuto se non fosse insorta l’invalidità.

0844 (Status quo salariale) Il reddito determinante dell’assicurato

non varia o non viene adeguato, se il datore di lavoro non ha concesso aumenti salariali o ha proceduto a una ridu­ zione generale dei salari.

8.10. Cambiamento dell’attività lucrativa qualora non

fosse insorta l’invalidità

0845 (Adeguamento del reddito) Per l’adeguamento del reddito

determinante durante l’integrazione si applica il N. 0842.

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8.11. Calcolo dell’importo giornaliero dell’indennità

giornaliera

0846 (Basi di calcolo) L’importo dell’indennità giornaliera AI è fis­

sato sulla base delle disposizioni vincolanti in materia dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e delle «Tables pour la fixation des indemnités journalières

0847 (Ammontare dell’indennità di base) L’indennità giornaliera

di base ammonta all’80 per cento dell’ultimo reddito da la­ voro conseguito senza danno alla salute, ma al massimo all’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità giorna­ liera secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI.

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9. Prima formazione professionale

9.1. In generale

0901 (Campo d’applicazione) Le disposizioni del cap. 7 si appli­

cano alla prima formazione professionale ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 lett. a e b e cpv. 3 LAI

0902 (Importo dell’indennità giornaliera) Per il calcolo dell’inden­

nità giornaliera si applicano regole diverse a seconda della formazione (art. 22 OAI): – Preparazione mirata alla prima formazione professio­ nale secondo l’art. 16 LAI – Formazione secondo la legge federale sulla formazione professionale (LFPr) – Formazione professionale superiore – Preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI) Dal compimento dei 25 anni, l’importo mensile dell’inden­ nità giornaliera corrisponde all’importo massimo della ren­ dita di vecchiaia secondo l’art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS, se le condizioni per avere diritto all’indennità giornaliera sono soddisfatte.

0902.1 (Importo dell’indennità giornaliera in caso di formazione a

1/23 tempo parziale) Un assicurato che, a causa della sua inva­ lidità, segue una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI a tempo parziale (ad es. 80 %) ha diritto a un’indennità giornaliera pari all’importo pagato per la for­ mazione a tempo pieno. In caso di formazione secondo la LFPr, è rilevante l’importo stabilito nel contratto. L’ufficio AI informa tempestivamente in tal senso il datore di lavoro, il centro di formazione o l’istituzione di formazione. Nel caso delle altre formazioni secondo l’art. 16 LAI (preparazione mirata alla prima formazione professionale, formazione professionale superiore o scuole specializzate superiori, nonché formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a

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un’attività in un laboratorio protetto), gli importi sono versati conformemente all’art. 22 OAI.

0903 (Indennità e premi) Nel calcolo dell’indennità giornaliera

1/26 durante una formazione secondo la LFPr l'indennità giorna­ liera corrisponde in linea di principio al salario dell'appren­ dista fissato nel contratto di apprendistato. Occorre quindi tenere conto anche di eventuali indennità per il lavoro a turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, e della retribu­ zione in natura (cfr. N. 2067 segg et N. 4108 segg. DSD). Non vanno invece considerati i premi (di prestazione o di ri­ sultato) e le gratifiche. Eventuali premi o gratifiche non sono presi a carico dall’AI. Se del caso, queste prestazioni volontarie devono essere assunte dal datore di lavoro, dal centro di formazione o dall’istituzione di formazione.

0904 (Pagamento) Durante la formazione professionale iniziale

1/23 l’indennità giornaliera non è pagata al giorno ma al mese. Essa è versata direttamente al datore di lavoro (art. 24quater LAI), compresi i contributi del datore di lavoro secondo l’art. 25 cpv. 1 e 2 LAI. Anche i centri di formazione e gli istituti di formazione che offrono formazioni in un ambiente protetto sono considerati quale datore di lavoro (v. art. 80

0905 (Assicurati non aventi diritto) Gli assicurati che frequentano

una scuola di cultura generale o una formazione professio­ nale di base che si svolge esclusivamente in una scuola non hanno diritto a un’indennità giornaliera (art. 22 cpv. 4 LAI). Ciò vale anche per gli assicurati che svolgono un per­ fezionamento nel settore professionale secondo l’art. 16 cpv. 3 lett. b LAI (art. 22 cpv. 5 LAI). Questo vale anche se il piano di studi prevede uno stage obbligatorio.

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9.2. Ammontare dell’indennità giornaliera per le dif­

ferenti formazioni

9.2.1. Provvedimenti di preparazione mirata a una

prima formazione professionale (art. 5 cpv. 2 OAI)

0906 (Importo dell’indennità giornaliera) Durante la preparazione

1/25 mirata alla prima formazione professionale nel primo anno, l’indennità giornaliera corrisponde mensilmente a un quarto della pensione minima di vecchiaia ai sensi dell’art. 34 cpv.

5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI). (2025: 315 franchi).

0907 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, il centro di for­

1/23 mazione o l’istituzione di formazione deve garantire che l’indennità giornaliera versata venga pagata all’assicurato sotto forma di salario conformemente all’art. 22 cpv. 3 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l’ufficio AI e il datore di lavoro, il centro di for­ mazione o l’istituzione di formazione.

0908 (Pagamento all’assicurato) Se non c’è un datore di lavoro,

1/23 un’istituzione di formazione o un centro di formazione, la cassa di compensazione competente versa l’indennità gior­ naliera direttamente all’assicurato e gli invia un conteggio dettagliato delle prestazioni d’indennità giornaliera.

0908.1 (Eccezione relativa al pagamento) La cassa di compensa­

1/23 zione competente versa l’indennità giornaliera direttamente all’assicurato anche nel caso in cui questi frequenti soltanto singoli corsi nell’ambito di una preparazione mirata (p. es. in un’istituzione di formazione o in un centro di forma­ zione).

0909 (Conversione dell’importo mensile in indennità giornaliere)

1/25 Per convertire l’importo mensile per i provvedimenti di pre­ parazione mirata a una prima formazione professionale in indennità giornaliere occorre seguire la seguente procedura: per calcolare l’indennità giornaliera l’importo mensile è la

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base per il calcolo e (2025: 3015 franchi/mese) va diviso per

30 giorni.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni du­

rante i quali l’assicurato deve interrompere il provvedi­ mento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un’indennità gior­ naliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’in­ validità, si applica l’art. 20quater OAI.

9.2.2. Formazione professionale secondo la legge

sulla formazione professionale (art. 5 cpv. 1 lett. a OAI)

0910 (Importo dell’indennità giornaliera) L’indennità giornaliera

corrisponde al salario dell’apprendista secondo il contratto di apprendistato, estrapolato su un mese.

0911 (Conversione del salario in indennità giornaliere) Il salario

d’apprendista è calcolato nel modo seguente. Per determi­ nare l’ammontare dell’indennità giornaliera occorre basarsi sul salario annuale, estrapolato a partire dal salario men­ sile, inclusa l’eventuale tredicesima mensilità. Il salario an­ nuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori. Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni du­

rante i quali l’assicurato deve interrompere il provvedi­ mento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un’indennità gior­ naliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa per

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perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’in­ validità, si applica l’art. 20quater OAI.

9.2.3. Formazione professionale superiore e scuole

specializzate superiori

0912 (Importo dell’indennità giornaliera) L’indennità giornaliera è

1/26 calcolata sulla base dell’Indagine sulla situazione socio- economica degli studenti (SSEE) dell’Ufficio federale di statistica e, più precisamente, sul reddito mediano mensile legato all’esercizio di un’attività professionale degli studenti delle scuole universitarie: per gli anni dal 2025 al 2028 compreso, 700 franchi al mese à partire dal 1° luglio 2025, meno i contributi alle assicurazioni sociali ai sensi dell’art.

25 LAI. Le statistiche sono aggiornate ogni quattro anni.

0913 (Pagamento) La cassa di compensazione versa l’indennità

giornaliera direttamente all’assicurato e gli invia un conteg­ gio dettagliato dell’indennità giornaliera con decisione se­ parata.

0914 (Conversione del salario in indennità giornaliere) L’ammon­

tare dell’indennità giornaliera in base all’Indagine sulla si­ tuazione socio-economica degli studenti (SSEE) è calco­ lato nel modo seguente: per determinare l’ammontare dell’indennità giornaliera occorre dividere l’importo mensile per 30 giorni. Il risultato viene arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori. Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni du­

rante i quali l’assicurato deve interrompere il provvedi­ mento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non esiste alcun diritto a un’indennità gior­ naliera di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’indennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa per perdita di guadagno, il cui importo corrisponde almeno a

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quello dell’indennità giornaliera dell’assicurazione per l’in­ validità, si applica l’art. 20quater OAI.

9.2.4. Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario

o a un’attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 3 lett. c LAI)

0915 (Importo dell’indennità giornaliera) Nel primo anno, l’im­

1/25 porto mensile dell’indennità giornaliera corrisponde a un quarto della rendita minima di vecchiaia ai sensi dell’art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI) (2025: 315 franchi/mese). A partire dal secondo anno, l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde a un terzo della rendita minima di vecchiaia secondo l’art. 34 cpv. 5 LAVS (art. 22 cpv. 1 OAI (2025:420 franchi/mese).

0915.1 (Passaggio diretto al secondo anno di formazione) Se, gra­

1/24 zie alla sua precedente formazione, un assicurato può pas­ sare direttamente al secondo anno di formazione perché è già in possesso delle competenze pratiche e scolastiche del primo anno di formazione, l’indennità giornaliera si cal­ cola anche in questo caso in base all’importo di cui all’art. 34 cpv. 5 LAVS (p. es. se dopo il primo anno di for­ mazione per l’ottenimento di un CFP la formazione viene interrotta e ripresa al livello del secondo anno di una forma­ zione pratica INSOS). Nella decisione va indicato che si tratta del secondo anno di formazione.

0916 (Garanzia di pagamento) Il datore di lavoro, il centro di for­

1/23 mazione o l’istituzione di formazione deve garantire che l’indennità giornaliera versata venga pagata all’assicurato sotto forma di salario conformemente all’art. 22 cpv. 1 OAI. Si raccomanda di fissare queste modalità per iscritto in un accordo tra l’ufficio AI e il datore di lavoro, il centro di for­ mazione o l’istituzione di formazione.

0917 (Conversione dell’importo mensile in indennità giornaliera)

1/25 In caso di formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto, per convertire l’importo mensile in indennità giornaliera occorre dividere l’importo

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mensile (2025: 1° anno fr. 315 franchi/mese, dal 2° anno

420 franchi/mese) per 30 giorni.

Per principio vengono conteggiate 30 indennità giornaliere per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. Non vengono però computati i giorni du­

rante i quali l’assicurato deve interrompere il provvedi­ mento a causa di malattia, infortunio o maternità e per i quali sussiste il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore. Se non sussiste il diritto a un’indennità gior­ naliera di un’altra assicurazione sociale o di un’assicura­ zione facoltativa d’indennità giornaliera il cui importo corri­ sponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’AI, si applica l’art. 20quater OAI.

9.3. Adeguamento dell’importo dell’indennità gior­

naliera durante la prima formazione professio­ nale

0918 (Principio) Durante la prima formazione professionale, l’uffi­

cio AI verifica se l’importo dell’indennità giornaliera deve essere modificato in base alle disposizioni per la determi­ nazione dell’indennità giornaliera per le formazioni rispet­ tive (v. cap. 9.2). In caso affermativo, informa la cassa di compensazione competente.

0919 (Preparazione mirata) L’indennità giornaliera per la prepa­

razione mirata a una prima formazione professionale è cal­ colata sulla base della rendita minima di vecchiaia secondo la legge federale sulle rendite di vecchiaia (LAINF) (v. cap. 9.2.1). L’UFAS notifica gli adeguamenti degli importi delle pensioni di vecchiaia secondo l’art. 33ter cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti sono effettuati all’inizio dell’anno civile. La cassa di compensazione informa l’assicurato e l’ufficio AI.

0920 (Formazione secondo la legge sulla formazione professio­

nale) In caso di formazioni secondo la legge sulla forma­ zione professionale (v. cap. 9.2.2), l’indennità giornaliera viene adeguata in funzione dell’anno di formazione e se­ condo le disposizioni del contratto di apprendistato. L’ade­ guamento avviene il primo giorno del mese in cui avviene il DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

passaggio all’anno di formazione successivo. L’ufficio AI in­ forma l’assicurato e la cassa di compensazione.

0921 (Formazione professionale superiore) L’indennità giorna­

liera per la formazione professionale superiore è calcolata sulla base dell’indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell’Ufficio federale di statistica (v. cap. 9.2.3). Questa statistica viene aggiornata circa ogni quattro anni e, se necessario, l’adeguamento dell’indennità giornaliera avviene all’inizio dell’anno accademico. L’UFAS provvede a comunicare i nuovi dati. L’ufficio AI informa l’assicurato e la cassa di compensazione.

0922 (Formazione preparatoria a un lavoro ausiliario o a un’atti­

vità in un laboratorio protetto) L’indennità giornaliera per la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un la­ boratorio protetto è calcolata sulla base della pensione mi­ nima di vecchiaia secondo la legge federale sull’assicura­ zione per la vecchiaia (LAINF) (v. cap. 9.2.4). L’UFAS noti­ fica gli adeguamenti degli importi delle pensioni di vec­ chiaia secondo l’art. 33ter cpv. 1 LAINF. Gli aggiustamenti sono effettuati all’inizio dell’anno civile. La cassa di com­ pensazione informa l’assicurato e l’ufficio AI. Se l’anno di formazione cambia, l’ufficio AI informa la cassa di compen­ sazione e l’assicurato.

0923 Dal compimento dei 25 anni, l’importo mensile dell’inden­

nità giornaliera corrisponde all’importo massimo della ren­ dita di vecchiaia secondo l’art. 34 cpv. 3 e 5 LAVS, se le condizioni per avere diritto all’indennità giornaliera sono soddisfatte.

9.4. Persone assicurate che devono interrompere la

prima formazione professionale a causa di un’invalidità (art. 22 cpv. 4 OAI)

0924 (Calcolo indennità giornaliera in caso di interruzione defini­

tiva della prima formazione professionale) Per gli assicu­ rati che, a causa di un danno alla salute, devono interrom­ pere definitivamente una prima formazione professionale e

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cominciarne un’altra, l’indennità giornaliera è calcolata in base all’art. 24ter cpv. 1 e 2 LAI; più precisamente l’importo deve essere equivalente al salario usuale previsto per la formazione in questione.

7/22 9.5. Lavoro a titolo di prova dopo la conclusione di una prima formazione professionale

0925 (Diritto) Se, dopo la conclusione di una prima formazione

1/23 professionale secondo l’art. 16 LAI o dopo l’interruzione definitiva del proseguimento della formazione, è opportuno un lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI, l’assicu­ rato ha eccezionalmente diritto a un’indennità giornaliera durante il lavoro a titolo di prova, a condizione che abbia avuto diritto a un’indennità giornaliera durante la forma­ zione stessa (v. N. 0313).

0926 (Importo dell’indennità giornaliera) L’importo dell’indennità

1/23 giornaliera corrisponde a quello versato nell’ultimo anno della prima formazione professionale conclusa.

0927 (Istituzione/centro di formazione) Un’indennità giornaliera

durante un lavoro a titolo di prova secondo l’art. 18a LAI dopo una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI viene pagata soltanto se il lavoro a titolo di prova si svolge presso un datore di lavoro del mercato del lavoro primario. Gli istituti e i centri di formazione (istituzioni) non sono considerati datori di lavoro in questi casi.

0928 (Versamento) L’indennità giornaliera viene versata diretta­

mente all’assicurato (v. N. 1813).

0929 (Riduzione/adeguamento) Si applicano le regole generali

per la riduzione/ l’adeguamento dell’indennità giornaliera (v. cap. 14).

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10. Provvedimenti di reintegrazione

1001 (Principio) Un assicurato che subisce una perdita di reddito

in seguito alla rinuncia al proprio impiego dovuta all’attua­ zione di un provvedimento di reintegrazione ha diritto al versamento di indennità giornaliere. Lo stesso vale se, in seguito all’attuazione di un provvedimento di reintegra­ zione, l’assicurato perde il diritto alle indennità giornaliere dell’AD, dell’AINF, dell’AMal o dell’AM.

1002 (Ammontare dell’indennità giornaliera) In caso di attua­

zione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita l’indennità giornaliera di base ammonta all’80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima della reintegrazione.

1003 (Reddito determinante) In caso di reintegrazione, il reddito

determinante è il reddito effettivo soggetto all’AVS che l’as­ sicurato conseguiva immediatamente prima del provvedi­ mento d’integrazione. Per i salariati sono applicabili per analogia i N. 5008–5040 DIPG, per i lavoratori indipendenti i N. 5043, 5045 e 5046 DIPG e per i lavoratori contempora­ neamente salariati e indipendenti i N. 5050-5054.

1004 (Spese supplementari legate al provvedimento) Non sono

invece considerate perdite di reddito le spese supplemen­ tari sostenute l’assicurato in seguito all’attuazione del prov­ vedimento di reintegrazione. Le perdite di reddito devono essere subite direttamente dall’assicurato. Non sono quindi perdite di reddito dirette quelle subite da terzi quali il co­ niuge o il partner durante l’attuazione del provvedimento di reintegrazione, per esempio perché quest’ultimo svolge compiti di custodia al posto dell’assicurato.

1005 (Indennità giornaliera di un’altra assicurazione) Se imme­

diatamente prima della reintegrazione l’assicurato riceveva un’indennità giornaliera dell’assicurazione malattie, dell’as­ sicurazione contro gli infortuni obbligatoria, dell’assicura­ zione contro la disoccupazione o dell’assicurazione mili­ tare, l’indennità giornaliera dell’AI corrisponde almeno

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all’importo versato fino a quel momento, indipendente­ mente dall’importo massimo secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI. Non vi è nessuna garanzia dei diritti acquisiti per le inden­ nità giornaliere in caso di malattia versate da un’assicura­ zione d’indennità giornaliera facoltativa e basate sulla LCA.

1006 (Calcolo in caso di indennità di disoccupazione precedenti)

La garanzia dei diritti acquisiti in caso d’indennità di disoc­ cupazione si applica a certe condizioni: contrariamente all’indennità giornaliera dell’AI, quella dell’AD è versata sol­ tanto per i giorni lavorativi, vale a dire in media per 21,7 giorni al mese (5 giorni x 52 settimane: 12 mesi). Pertanto, per determinare l’importo dell’indennità giornaliera dell’AI garantito dai diritti acquisiti bisogna moltiplicare l’indennità di disoccupazione per 21,7 e poi dividerla per 30.

11. Concorso del diritto ai provvedimenti d’integra­

zione e a una rendita

1101 (Calcolo dell’indennità giornaliera) L’indennità giornaliera

deve essere fissata secondo le regole di calcolo general­ mente applicabili di cui ai N. 0801 segg. e 0308 segg. an­ che nel caso in cui una rendita d’invalidità continui ad es­ sere versata durante un provvedimento d’accertamento o d’integrazione (v. N. 1414). Essa va tuttavia ridotta confor­ memente al N. 1409 (art. 47 cpv. 1 LAI). Se per contro a un beneficiario di una rendita vengono concessi provvedimenti di reintegrazione secondo l’art. 8a LAI, la rendita continua a essergli versata.

1102 (Continuazione del versamento della rendita AI durante la

7/24 prima formazione professionale) Se la reintegrazione di un beneficiario di rendita secondo l’art. 8a LAI avviene me­ diante una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI, all’assicurato continua a essere versata la ren­ dita AI al posto dell’indennità giornaliera (art. 22bis cpv. 5 LAI). Durante la prima formazione professionale l’assicu­ rato non ha pertanto diritto all’indennità giornaliera di cui all’art. 24ter cpv. 1 LAI. In questi casi nel contratto di tiroci­ nio si può indicare che all’assicurato non verrà versato un

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salario d’apprendista ma continuerà a essere versata la rendita AI.

12. Prestazione per i figli (art. 22bis cpv. 3 LAI; art.

22 cpv. 5 OAI)

12.1. Importo e calcolo

1201 (Importo) La prestazione per i figli ammonta, per ogni figlio,

al 2 per cento dell’importo massimo dell’indennità giorna­ liera in base all’art. 24 cpv. 1 LAI. Sono fatte salve le dispo­ sizioni generali per la riduzione dell’indennità.

1202 (Maggiorazione) Se l’assicurato ha diritto alla prestazione

per i figli conformemente all’art. 22 cpv. 3 LAI, l’indennità giornaliera è aumentata dell’importo della prestazione per i figli.

1203 (Diritto durante un provvedimento in corso) Se il diritto alla

prestazione per i figli sorge durante lo svolgimento di un provvedimento d’integrazione, viene pagato pro rata per il mese in questione. Poiché di solito vengono pagate 30 in­ dennità giornaliere al mese, i giorni per i quali non si ha di­ ritto alle indennità giornaliere vengono dedotti dalle 30 in­ dennità giornaliere.

Esempio Un assicurato diventa padre per la prima volta il 24 giugno durante una prima formazione professionale. Il diritto agli alla prestazione per i figli nasce quindi il 24 giugno. Du­ rante il mese di giugno, questo assicurato non ha diritto a alla prestazione per i primi 23 giorni. Può quindi ricevere 7 trentesimi della prestazione per i figli per il mese di giugno.

1204 (Calcolo della prestazione per i figli durante la prima forma­

zione professionale) Per calcolare l’ammontare della pre­ stazione per i figli durante la prima formazione professio­ nale ci si basa sul suo valore annuale, ossia si moltiplica il suo valore giornaliero attuale di 9 franchi per 365. Il valore annuale viene in seguito diviso per 360 giorni. Il risultato è DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

arrotondato ai 10 centesimi di franco superiori (attual­ mente: 9.20 franchi). Per principio vengono conteggiati 30 giorni di prestazione per ogni mese civile, anche se il mese in questione conta

31 o 28 giorni. I giorni durante i quali l’assicurato deve in­

terrompere il provvedimento a causa di malattia, infortunio o maternità non danno diritto a una prestazione per i figli, mentre è mantenuto il diritto alle indennità giornaliere di un altro assicuratore.

13. Deduzione in caso di assunzione delle spese di

vitto e alloggio (art. 24bis LAI; art. 21octies OAI)

1301 (Condizioni da adempiere) Se l’AI si assume completa­

mente le spese di vitto e alloggio, va applicata una dedu­ zione all’indennità giornaliera. Le condizioni per procedere alla deduzione sono adempiute, se in virtù della decisione in materia di prestazioni l’AI si assume completamente le spese di vitto e alloggio sostenute nell’arco di 24 ore (v. cap. 13). Nella decisione relativa alle indennità giornaliere vanno indicati i giorni della settimana con e senza dedu­ zione per le spese di vitto e alloggio.

1302 (Eccezione per la prima formazione professionale) Durante

la prima formazione professionale, se le spese di vitto e al­ loggio sono assunte dall’AI, l’indennità giornaliera non viene ridotta (art. 21octies cpv. 3, OAI).

1303 (Deduzione per i figli) Per gli assicurati con obblighi di man­

tenimento nei confronti di figli la deduzione, calcolata sulla base dell’indennità giornaliera non ridotta, ammonta al 10 per cento dell’indennità giornaliera e può arrivare fino a un massimo di 10 franchi al giorno. Se sussiste il diritto a una prestazione per i figli occorre tenerne conto. Per gli assicu­ rati senza obblighi di mantenimento nei confronti di figli la deduzione ammonta al 20 per cento e può arrivare fino a un massimo di 20 franchi al giorno. La deduzione va per principio effettuata dopo un’eventuale riduzione dell’inden­ nità.

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1304 (Congedi brevi) Se la situazione di cui al N. 1301 subisce

cambiamenti imprevisti durante l’integrazione (p. es. con­ gedi imprevisti per motivi personali, malattia) l’indennità giornaliera non va adeguata. Tuttavia, se l’assenza dura più di dieci giorni consecutivi (anche a cavallo di due mesi), la deduzione per le spese di vitto e alloggio va soppressa.

1305 (Inizio o fine di un obbligo di mantenimento) La deduzione

va modificata anche nel caso in cui durante i provvedimenti d’integrazione inizi o cessi un obbligo di mantenimento dell’assicurato nei confronti dei suoi figli.

14. Riduzione/adeguamento dell’indennità giorna­

liera

14.1. Esercizio di un’attività lucrativa durante l’inte­

grazione (art. 21septies OAI)

1401 (Superamento del reddito determinante) Se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’inden­ nità giornaliera (compresa la prestazione per i figli) ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LAI è ridotta nella misura in cui, addizio­ nata al reddito proveniente da quest’attività (vedi N. 1404), supera il reddito determinante. In tal caso, l’indennità gior­ naliera corrisponde alla differenza tra il reddito determi­ nante, eventualmente aumentato dell’assegno per i figli o di formazione (art. 24 cpv. 2 LAI), e il guadagno conseguito durante l’integrazione. L’indennità giornaliera non viene ri­ dotta se l’assicurato svolge un’attività lavorativa durante la sua formazione professionale iniziale.

1402 (Reddito determinante e prestazione per i figli) Per coloro

che hanno diritto alla prestazione per i figli, il reddito deter­ minante deve essere aumentato per ciascun figlio dell’im­ porto minimo, convertito su base giornaliera e arrotondato al franco superiore, dell’assegno per i figli o di formazione previsto dall’art. 5 LAFam. Se del caso, dall’indennità gior­ naliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

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1403 (Calcolo della riduzione dell’indennità giornaliera) Per la ri­

duzione dell’indennità giornaliera, il salario conseguito du­ rante l’integrazione è convertito in reddito giornaliero divi­ dendo l’importo per 30. Il risultato è arrotondato ai 10 cen­ tesimi di franco inferiori.

Esempio 1 Un’assicurata senza figli, percepisce un salario mensile di

3 310 fr (x 13) prima dell’integrazione. Durante quest’ultima

(riformazione professionale all’interno dell’azienda) il suo salario ammonta a 1 818- fr. Il vitto e l’alloggio sono a suo carico.

Il calcolo è il seguente: Fr. Fr. Reddito giornaliero determinante prima dell’integrazione 118.- Indennità giornaliera secondo ta­ belle 94.40 Reddito da lavoro conseguito du­ rante l’integrazione (un trentesimo di

1 818 fr.) 60.60

Totale degli importi non ridotti 155.- 155.- Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero deter­ minante conseguito prima dell’inte­ grazione di 37.-

L’indennità giornaliera di 94.40 fr. è pertanto ridotta di 37 fr. L’assicurata riceve così un’indennità giornaliera di 57.40 fr., che sommata al reddito da lavoro di 60.60 fr. conseguito durante l’integrazione dà un importo di 118 fr. Esempio 2 Prima dell’integrazione, un lavoratore indipendente con un figlio, aveva, secondo la decisione relativa ai contributi AVS, un reddito annuo di 64 000 fr. In seguito ad invalidità l’assicurato deve cessare l’attività indipendente. Durante la riformazione professionale percepisce un salario mensile di

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2 600 fr. (compresa la parte della tredicesima). Il vitto e l’al­

loggio sono a suo carico. Dato che durante l’integrazione percepisce un salario soggetto all’AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l’assicurato non ha diritto alle prestazioni per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e art. 13 LAFam).

Il calcolo è il seguente: Fr. Fr. Reddito giornaliero determinante prima dell’integrazione 176.- Indennità giornaliera secondo ta­ belle 140.80 Reddito durante l’integrazione (un trentesimo di 2 600 fr.) 86.60 Totale degli importi non ridotti 227.40 227.40 Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero deter­ minante conseguito prima dell’inte­ grazione di 51.40

Il totale dell’indennità giornaliera, che ammonta a

140.80 fr., è ridotto di 51.40 fr. L’assicurato riceve pertanto

un’indennità giornaliera di 89.40 fr. che, sommata al reddito da lavoro giornaliero di 86.60 fr. conseguito durante l’inte­ grazione, dà un importo di 176 fr., corrispondente al reddito giornaliero determinante.

14.2. Definizione di reddito conseguito durante l’inte­

grazione

1404 (Assicurati salariati) Il reddito che deve essere preso in

considerazione per la riduzione dell’indennità giornaliera è per principio il salario determinante secondo l’art. 5 LAVS che l’assicurato riceve per un’attività lucrativa svolta du­ rante l’integrazione (salario a rendimento). Ne fanno parte, ad esempio, anche gli eventuali supplementi che l’assicu­ rato riceve dal suo datore di lavoro durante la riformazione professionale, oltre all’abituale salario, a titolo di ricom­ pensa per le buone prestazioni fornite (RCC 1966, DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

pag. 50). In caso di versamento di un salario sociale, si ap­ plica invece il N. 1407.

1405 (Assicurati indipendenti) Per coloro che esercitano un’atti­

vità lucrativa indipendente il reddito da prendere in consi­ derazione corrisponde a quello su cui sono riscossi i contri­ buti AVS.

1406 (Attività lucrativa parziale) Se durante il periodo dell’inte­

grazione l’assicurato non esercita l’attività lucrativa parziale che il medico ritiene ragionevolmente esigibile, il salario che egli avrebbe potuto percepire grazie a quest’attività è determinante per la riduzione dell’indennità giornaliera. L’indennità non è tuttavia ridotta se il grado d’occupazione esigibile è inferiore al 25 per cento. L’ufficio AI comunica questi dati alla cassa di compensazione.

1407 (Salario sociale) Per la riduzione dell’indennità giornaliera

non si tiene conto del salario sociale dell’assicurato, nono­ stante esso sia considerato quale reddito determinante se­ condo l’art. 5 LAVS. Si tratta di prestazioni finanziarie del datore di lavoro che l’assicurato riceve durante l’integra­ zione senza fornire prestazioni lavorative (p. es. anticipo di prestazioni da parte di terzi, prestazioni assistenziali ecc.). Esempio Un’assicurata che lavora come polimeccanica e guadagna

5000 fr. al mese subisce un infortunio. Dopo le necessarie

cure mediche, è ormai in grado di esercitare solo in parte la sua attività. Un tentativo nel precedente posto di lavoro di­ mostra che l’assicurata non è più in grado di svolgere i suoi compiti. Considerata la sua pluriennale esperienza e le sue preziose competenze, il datore di lavoro vuole comunque tenerla in azienda. Presso quest’ultimo, l’assicurata svolge quindi una riformazione professionale parallelamente all’at­ tività lavorativa. Malgrado la sua capacità di lavoro ridotta, il datore di lavoro la mantiene sotto contratto e le versa un salario mensile di 2000 fr. La sua prestazione lavorativa ef­ fettiva ammonta però a 1 500 fr.; la differenza pari a 500 fr.

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è versata dal datore di lavoro a titolo di salario sociale. Du­ rante la riformazione professionale, l’assicurata ha diritto a un’indennità giornaliera dell’AI.

L’indennità giornaliera è calcolata come segue: Fr. Fr. Reddito medio determinante 165.- Indennità giornaliera secondo ta­ bella 132.00 Reddito da lavoro conseguito du­ rante l’integrazione 1 500 : 30 50.00 Totale degli importi non ridotti 182.00 182.00 Gli importi non ridotti superano dun­ que il reddito determinante conse­ guito prima dell’integrazione di 17.- fr. 17.00 L’indennità giornaliera totale di 132 fr. è pertanto ridotta di

17 fr. L’assicurata riceve così un’indennità giornaliera di

115 fr.

14.3. Persone che non esercitano un’attività lucrativa

durante l’integrazione

1408 (Superamento del reddito determinante) L’indennità giorna­

liera degli assicurati che durante l’integrazione non eserci­ tano un’attività lucrativa è ridotta nella misura in cui supera il reddito determinante.

14.4. Riduzione in caso di accumulo di un’indennità

giornaliera e di una rendita d’invalidità

1409 (Rendita) Se l’indennità giornaliera deve essere ridotta poi­

1/26 ché l’assicurato beneficia di una rendita d’invalidità (N.

1508 seg.), l’indennità giornaliera completa (ossia senza la

riduzione dovuta al cumulo con una rendita) è sommata al

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reddito da lavoro conseguito durante l’integrazione. Il risul­ tato è confrontato con il reddito determinante. L’importo ec­ cedente quest’ultimo è detratto dall’indennità giornaliera. Da questa indennità giornaliera ridotta va successivamente detratto un trentesimo dell’importo della rendita (art. 47 cpv. 1ter LAI). Se del caso, dall’indennità giornaliera vanno inoltre dedotte le spese di vitto e alloggio.

Esempio 1 Un assicurato percepisce una rendita d’invalidità intera mensile di 1 740 fr. e una rendita di 696 fr. per un figlio di

15 anni. In luglio inizia un provvedimento d’integrazione, e

realizza un reddito determinante di 170 fr. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell’AI.

Fino alla fine di ottobre l’indennità giornaliera deve essere ridotta come segue: Fr. Indennità di base e prestazione per i figli 145.- Aumento del reddito determinante di un tren­ tesimo dell’assegno per i figli (170 fr. + 7 fr.) Deduzione di un trentesimo della rendita AI, compresa la rendita per figli (2436 fr.) 81.20 Indennità giornaliera ridotta di un trentesimo della rendita d’invalidità 63.80 Deduzione per le spese di vitto e alloggio 10.- Indennità giornaliera ridotta fino alla fine di ottobre 53.80 Esempio 2 Un’assicurata riceve una rendita d’invalidità di 1647 fr. mensili e una rendita per figli di 659 fr. In maggio comincia un provvedimento d’integrazione e realizza un reddito gior­ naliero determinante di 160 fr. Durante l’integrazione con­ segue un reddito da lavoro mensile di 2 100 fr. Il vitto e l’al­ loggio sono a suo carico. Dato che durante l’integrazione percepisce un salario soggetto all’AVS che, convertito in reddito annuo, dà diritto agli assegni familiari, l’assicurata non ha diritto alla prestazione per i figli (art. 22 cpv. 3 LAI e

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art. 13 LAFam). Per questo motivo, il reddito determinante non viene maggiorato dell'importo degli assegni famigliari o degli assegni di formazione (v. N. 1401 segg.).

Il calcolo per il periodo fino alla fine di agosto è il seguente: Fr. Fr. Reddito giornaliero determinante prima dell’integrazione 160.- Indennità giornaliera secondo ta­ belle 128.- Reddito da lavoro conseguito du­ rante l’integrazione (2 100.- : 30) 70.- Totale degli importi non ridotti 198.- 198.- Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero deter­ minante conseguito prima dell’inte­ grazione di 38.-

L’indennità giornaliera, ridotta a 90 fr. a causa del supera­ mento del reddito determinante, deve essere ulteriormente ridotta di un trentesimo della rendita AI inclusa la rendita per i figli, scendendo così a 13.20 fr., che, sommati alla rendita d’invalidità di 76.80 fr. al giorno e al reddito da la­ voro di 70 fr. conseguito durante l’integrazione, danno un importo di 160 fr., corrispondente al reddito giornaliero de­ terminante conseguito prima dell’integrazione.

1410 (Calcolo della riduzione dell’indennità giornaliera) Per la ri­

duzione dell’indennità giornaliera, l’importo della rendita è convertito in un importo giornaliero. A tal fine si divide per

30 l’importo mensile della rendita (comprese eventuali ren­

dite per i figli). Il risultato è arrotondato ai 10 centesimi di franco inferiori (sentenza del TF 9C_672/2008).

1411 (Rendita vedovile e rendita AI) Nel caso delle persone ve­

dove che adempiono sia le condizioni per una rendita ve­ dovile che quelle per una rendita AI e la cui rendita AI è su­

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periore alla rendita per superstiti, l’indennità giornaliera è ri­ dotta solo della differenza tra la rendita AI e la rendita per superstiti.

1412 (Garanzia dei diritti acquisiti) Un’indennità giornaliera d’im­

porto pari all’indennità giornaliera AINF precedentemente percepita (in virtù della garanzia dei diritti acquisiti) non va ridotta dell’importo della rendita AI convertita in rendita giornaliera (v. N. 1414).

1413 (Indennità giornaliera AINF) Se immediatamente prima di

avere diritto all’indennità giornaliera AI, l’assicurato perce­ piva un’indennità giornaliera AINF senza che fossero appli­ cabili le disposizioni sulla garanzia dei diritti acquisiti, l’im­ porto della rendita AI convertita in rendita giornaliera può essere ridotto solo se l’indennità giornaliera AI da versare non è inferiore all’importo dell’indennità giornaliera AINF (VSI 1995, pag. 47).

1414 (Indennità giornaliera dopo una rendita AINF) Se durante il

periodo di integrazione l’assicurato riceve una rendita d’in­ validità dell’AINF, l’indennità giornaliera secondo l’art. 22 cpv. 1 LAI è ridotta nella misura in cui essa supera, in­ sieme alla rendita AINF, il reddito determinante secondo gli art. 21–21quinquies OAI. L’indennità giornaliera può essere ri­ dotta solo nel caso di una rendita AI secondo la LAINF. Una rendita per superstiti non giustifica una riduzione (art. 21septies cpv. 5 OAI).

14.5. Provvedimenti di reintegrazione dei beneficiari

di una rendita

1415 (Mantenimento dell’indennità giornaliera) L’indennità gior­

7/24 naliera versata conformemente all’art. 22bis cpv. 6 LAI per la perdita di guadagno subita a causa dell’esecuzione di un provvedimento non viene invece ridotta, se l’assicurato partecipa a un provvedimento di reintegrazione per i bene­ ficiari di una rendita secondo l’art. 8a LAI e ha diritto a un’indennità giornaliera oltre alla rendita d’invalidità (v.

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N. 1102 per la deroga in caso di prima formazione profes­ sionale secondo l’art. 16 LAI).

14.6. Riduzione concernente la prestazione per i figli

1416 (Diversi destinatari della prestazione per i figli) Se l’inden­

nità giornaliera deve essere ridotta conformemente ai N. 1401 segg. e la prestazione per i figli non è versata al beneficiario dell’indennità (vedi N. 1921), la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale.

1417 (Nessuna deduzione per spese di vitto e alloggio) La dedu­

zione per le spese di vitto e alloggio non deve invece es­ sere fatta sulla prestazione per i figli, bensì esclusivamente sulla parte versata al beneficiario dell’indennità giornaliera.

Esempio A un assicurato divorziato con un figlio di nove anni ed un reddito giornaliero determinante di 180 fr. è accordata una riformazione professionale per un’attività lucrativa indipen­ dente, nel corso della quale consegue un reddito annuo di

30 000 fr. (inclusa la tredicesima). L’AI assume intera­

mente le spese per tutti i pasti. La prestazione per i figli deve essere versata all’ex coniuge.

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Il calcolo è il seguente: Fr. Fr. Reddito giornaliero determinante prima dell’integrazione 180.- Indennità giornaliera secondo ta­ belle (indennità di base 144 fr. + presta­ zione per i figli 9 fr.) 153.- Reddito conseguito durante l’inte­ grazione (30 000 : 360) 83.30 Totale degli importi non ridotti 236.30 236.30 Reddito determinante aumentato dell’importo dell’assegno per i figli (7 fr., N. 1401) 187.- Gli importi non ridotti superano dunque il reddito giornaliero deter­ minante conseguito prima dell’inte­ grazione di 49.30

L’indennità giornaliera di 153 fr. deve quindi essere ridotta di 49.30 fr. Essa scende così a 103.70 fr., il che corri­ sponde a una riduzione del 32,22 per cento. Essendo ver­ sata separatamente, la prestazione per i figli va ridotta della stessa percentuale. Essa ammonta pertanto a 6.10 fr. Dedotte le spese di vitto e alloggio (10 % di 153 fr. = l’im­ porto giornaliero massimo di 10 fr.), all’assicurato è versata un’indennità giornaliera di 87.60 fr.

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15. Coordinamento con altre prestazioni assicura­

tive

15.1. Indennità giornaliere dell’AI e rendite dell’AI

1501 (Priorità del diritto all’indennità giornaliera) In base

all’art. 29 cpv. 2 LAI, l’assicurato non ha diritto a una ren­ dita finché partecipa a un provvedimento d’integrazione e percepisce un’indennità giornaliera (RCC 1969, pag. 178). Ciò significa che un’invalidità legata alla prestazione se­ condo l’art. 4 cpv. 2 LAI insorge al più presto dopo la con­ clusione del provvedimento d’integrazione e con l’inizio del diritto alla rendita in base all’art. 29 LAI (VSI 2001, pag. 148), e questo anche in caso di successo parziale o di insuccesso del provvedimento d’integrazione. Il diritto alla rendita può eventualmente insorgere retroattivamente prima dell’esecuzione del provvedimento d’integrazione, se l’assicurato non era (ancora) idoneo all’integrazione oppure se da provvedimenti di accertamento risulta che l’assicu­ rato non è idoneo all’integrazione.

1502 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Per contro, se

7/24 le indennità giornaliere (con o senza la prestazione per i fi­ gli) non sono perlomeno pari alla rendita versata immedia­ tamente prima del provvedimento d’integrazione, quest’ul­ tima continua ad essere versata al posto delle indennità giornaliere (art. 20ter cpv. 1 OAI). È riservato il N. 1504. I beneficiari di una rendita che partecipano a un provvedi­ mento di reintegrazione secondo l’art. 8a LAI possono avere contemporaneamente diritto all’indennità giornaliera e alla rendita (v. N. 1102 per la deroga in caso di prima for­ mazione professionale secondo l’art. 16 LAI).

1503 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera) Per il con­

fronto tra la rendita e l’indennità giornaliera vanno detratti da entrambe i contributi AVS/AI/IPG/AD. Bisogna inoltre te­ ner conto di eventuali riduzioni dovute al superamento del reddito determinante. Vanno considerate anche le rendite per i figli. Sia nel caso delle indennità giornaliere che della rendita non si tiene invece conto di eventuali prestazioni

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complementari e altre prestazioni analoghe (concesse p. es. dal Cantone o dal Comune).

15.1.1. Prima formazione professionale: indennità gior­

naliera d’importo inferiore alla rendita (art. 20ter cpv. 2 OAI)

1504 (Indennità giornaliera inferiore alla rendita) Se un assicu­

rato in corso di prima formazione professionale ha diritto a un’indennità giornaliera inferiore alla rendita di cui benefi­ ciava fino ad allora, la rendita è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita (art. 20ter cpv. 2 OAI).

1505 (Passaggio dalla rendita all’indennità giornaliera) In questo

caso, il passaggio dalla rendita alle indennità giornaliere avviene sempre alla fine del terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione.

1506 (Conversione in importo giornaliero) Qualora fosse inferiore

alla rendita percepita fino ad allora, l’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale è pari all’am­ montare della rendita convertita in importo giornaliero.

1507 (Confronto tra rendita e indennità giornaliera durante la

PFP) Nel confronto tra la rendita e l’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale, è determinante l’importo dell’indennità giornaliera cui l’assicurato ha diritto quando un provvedimento è attuato all’esterno. Sia dalla rendita – il cui importo è versato, all’occorrenza, sotto forma di indennità giornaliere – sia dall’indennità giorna­ liera durante la prima formazione professionale vanno de­ tratti i contributi AVS/AI/IPG/AD.

Esempio Se un assicurato beneficia di una rendita di 1 300 franchi. e ha diritto a un’indennità giornaliera di 1 350 franchi, l’am­ montare effettivo di quest’ultima, dedotti i contributi usuali, è pari a circa 1 250 franchi. Confrontando tale importo con

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l’ammontare della rendita, si potrebbe pensare che la ren­ dita sia più vantaggiosa. In realtà anche da quest’ultima vanno detratti i contributi in questione, per cui la rendita ef­ fettiva corrisponde all’incirca a 1 200 franchi. L’indennità giornaliera risulta dunque più vantaggiosa.

15.1.2. Caso eccezionale: combinazione del diritto alle

indennità giornaliere e del diritto a una rendita AI quando queste prestazioni si susseguono

1508 (Indennità giornaliera subentrante a una rendita AI)

Quando un’indennità giornaliera subentra a una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile intero che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due pre­ stazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.

1508.1 (Indennità giornaliera subentrante a una rendita in caso di

7/24 prima formazione professionale) Dato che l’inizio di una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI è di regola noto in anticipo, d’intesa con la cassa di compensa­ zione competente la sostituzione della rendita con l’inden­ nità giornaliera può essere effettuata già dall’inizio della formazione. In questo modo si può garantire che l’intero salario previsto nel contratto di tirocinio possa essere ver­ sato fin dall’inizio al datore di lavoro, al centro di forma­ zione o all’istituto di formazione sotto forma di indennità giornaliere (v. cap. 11.1 CGC). Poiché, diversamente dall’indennità giornaliera, la rendita è versata anticipatamente, il momento della sostituzione della rendita con l’indennità giornaliera va stabilito d’intesa con la cassa di compensazione competente almeno un mese prima dell’inizio del provvedimento, affinché il versa­ mento della rendita possa essere interrotto per tempo.

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1509 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliera) Se una

1/26 rendita AI subentra alle indennità giornaliere, nel mese du­ rante il quale termina il diritto a queste ultime la rendita è pagata senza riduzioni. Durante il mese in questione le in­ dennità giornaliere sono però ridotte di un trentesimo della rendita.

L'indennità giornaliera versata durante la prima formazione professionale non è soggetta a questa disposizione di ridu­ zione. È inoltre esclusa un'eventuale compensazione con la rendita per le indennità giornaliere versate in eccesso.

1510 (Indennità giornaliera durante provvedimenti di reintegra­

7/24 zione per i beneficiari di una rendita secondo l’art. 8a LAI) In caso di attuazione di provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita, le indennità giornaliere non ven­ gono ridotte di un trentesimo della rendita d’invalidità. Le disposizioni dei N. 1505, 1508 e 1509 non sono dunque applicabili a questi casi.

15.1.3. Rendita AI subentrante alle indennità giorna­

liere in caso di provvedimenti sanitari d’integra­ zione

1511 (Rendita AI subentrante alle indennità giornaliere) Quando

i provvedimenti sanitari d’integrazione (p. es. un tratta­ mento fisioterapeutico) non servono a migliorare, ma uni­ camente a mantenere la capacità d’integrazione residua o la capacità di svolgere le mansioni consuete, le indennità giornaliere sono sostituite da una rendita d’invalidità non appena sono soddisfatte le condizioni di diritto.

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15.2. Indennità giornaliere AI e rendite di vecchiaia

AVS

15.2.1. Indennità giornaliere AI e rendite di vec­

chiaia AVS

1512 (Estinzione del diritto alle indennità giornaliere) Il diritto alle

1/24 indennità giornaliere si estingue: – al momento in cui l’assicurato anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, ovvero alla fine del mese che precede quello in cui viene versata per la prima volta la totalità della rendita di vecchiaia; o – al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato rag­ giunge l’età di riferimento secondo l’art. 21 cpv. 1

1512.1 (Calcolo dell’indennità giornaliera) Gli assicurati che riscuo­

1/24 tono anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia ed esercitano un’attività lucrativa hanno diritto a un’inden­ nità giornaliera se adempiono le condizioni di diritto neces­ sarie. Si applicano le disposizioni per il calcolo delle inden­ nità giornaliere (v. cap. 8). La rendita di vecchiaia non è equiparata a un reddito da at­ tività lucrativa e non viene quindi presa in considerazione per il calcolo dell’indennità giornaliera. L’importo dell’inden­ nità giornaliera secondo l’art. 22 cpv. 1 LAI non può essere ridotto se supera il reddito determinante a causa della ri­ scossione anticipata della rendita di vecchiaia.

15.2.2. Indennità giornaliere AI e rendita per superstiti

o per figli AVS

1513 (Rendita per superstiti o per figli AVS) Il fatto di percepire

una rendita per superstiti o una rendita per figli dell’AVS non influisce sul diritto alle indennità giornaliere AI.

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15.3. Indennità giornaliere dell’AI e rendita o inden­

nità giornaliere dell’AM (art. 44 LAI e art. 39k cpv. 3 OAI)

1514 (Priorità dell’AM) Gli assicurati che durante un provvedi­

mento d’integrazione hanno diritto a una rendita o a un’in­ dennità giornaliera dell’AM non hanno diritto all’indennità giornaliera dell’AI. È riservato il caso particolare previsto al N. 1515.

1515 (Fine del provvedimento d’integrazione AM) Una volta ter­

minato il provvedimento d’integrazione a carico dell’AM, nulla impedisce il versamento di indennità giornaliere AI ol­ tre alla rendita AM. In questo caso va inviata all’AM una co­ pia della decisione concernente le indennità giornaliere (art. 76 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con

15.4. Indennità giornaliere AI e rendita o indennità

giornaliere AINF

15.4.1. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere

AINF

1516 (Nascita del diritto) In caso di infortunio precedente il depo­

sito di una domanda all’AI, gli assicurati soggetti all’AINF ri­ cevono indennità giornaliere di questa assicurazione a par­ tire dal terzo giorno. Il diritto alle indennità giornaliere AI ini­ zia, con riserva del N. 0610 (periodo d’attesa), al momento in cui i provvedimenti d’integrazione sono presi a carico dall’AI. Le indennità giornaliere AINF sono a quel punto soppresse (art. 16 LAINF). Questo vale anche per un’even­ tuale rendita (art. 30 OAINF), indennità giornaliera di transi­ zione o indennità per cambiamento d’occupazione dell’AINF (art. 89 OPI).

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15.4.2. Garanzia dei diritti acquisiti in seguito al benefi­

cio di indennità giornaliere o di una rendita AINF

1517 (Indennità giornaliere AINF) Se fino al momento dell’inte­

grazione l’assicurato aveva diritto a un’indennità giorna­ liera AINF, l’importo totale dell’indennità giornaliera AI cor­ risponde almeno a quello dell’indennità giornaliera versata fino ad allora dall’AINF (art. 24 cpv. 4 LAI). La cassa di compensazione viene a conoscenza del fatto che l’assicu­ rato percepiva indennità giornaliere AINF tramite le indica­ zioni contenute nella richiesta di prestazioni AI o nell’am­ bito della procedura di comunicazione AINF/AI avviata dal competente assicuratore infortuni (v. Circolare concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni). Se la comunicazione dell’assicuratore-infortuni perviene all’ufficio AI, quest’ultimo deve trasmetterla alla cassa di compensazione.

1518 (Lavoratori indipendenti) L’importo totale dell’indennità gior­

naliera versata ai lavoratori indipendenti che nel periodo immediatamente precedente l’integrazione percepivano un’indennità giornaliera dell’assicurazione obbligatoria con­ tro gli infortuni corrisponde almeno all’importo di quest’ul­ tima.

1519 (Assicurazione complementare AINF) Se l’assicurato ha

concluso un contratto di assicurazione complementare di diritto privato presso l’AINF al fine di beneficiare di una co­ pertura completa della perdita di guadagno, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in considerazione unicamente l’importo dell’indennità giornaliera AINF versata dall’assicu­ razione obbligatoria.

1520 (Indennità giornaliera AINF superiore a indennità giorna­

liera AI) La garanzia dell’importo non è applicabile se du­ rante l’interruzione di un provvedimento d’integrazione in seguito a infortunio l’assicurato riceve un’indennità giorna­ liera AINF superiore a quella, determinata secondo le re­ gole di calcolo ordinarie, versatale dall’AI prima dell’infortu­ nio o spettantele in seguito.

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1521 (Importo garantito) La garanzia dell’importo è applicabile

anche quando l’indennità giornaliera AI subentra a una ren­ dita AINF. L’indennità giornaliera AI corrisponde in questo caso a un trentesimo della rendita AINF.

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15.4.3. Garanzia dei diritti acquisiti e prima formazione

professionale

1522 (Prima formazione professionale) Il N. 1517 è applicabile

per analogia anche all’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale

15.4.4. Calcolo comparativo

1523 (Calcolo comparativo) Nel calcolo comparativo, bisogna in­

cludere le prestazioni in natura eventualmente fornite dalle due assicurazioni. Questo significa che non devono mai essere dedotte dall’indennità giornaliera AINF le spese di sostentamento in uno stabilimento di cura e dall’indennità giornaliera AI le spese di vitto e alloggio.

1524 (Adeguamento) Se l’indennità giornaliera dell’AI deve equi­

valere a quella precedentemente versata dall’assicurazione contro gli infortuni, va verificato se l’assicuratore-infortuni avrebbe proceduto a un adeguamento in base alla presu­ mibile evoluzione del salario (VSI 1993, pag. 130). L’inden­ nità giornaliera AI va adeguata di conseguenza anche se secondo le regole di calcolo specifiche all’AI sarebbe infe­ riore.

1525 (Retroattività) Se a un assicurato viene concessa retroatti­

vamente una rendita AI, la cassa di compensazione deve verificare se l’indennità giornaliera AINF avrebbe dovuto essere ridotta per sovrassicurazione (VSI 1995, pag. 47, consid. 4b). A tal fine la cassa di compensazione deve chiedere all’AINF l’ammontare del guadagno assicurato de­ terminante dell’assicurato al momento dell’integrazione e procedere a un calcolo secondo le regole dell’AINF per sta­ bilire se vi sia una sovrassicurazione. L’indennità giorna­ liera AINF, se del caso ridotta, è determinante per la garan­ zia dei diritti acquisiti.

Esempio Un’assicurata sposata con un figlio ha diritto alle indennità giornaliere AINF in seguito a un infortunio. A causa delle

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conseguenze di quest’ultimo, non può più svolgere la sua professione e deve quindi iniziare una riformazione profes­ sionale dell’AI. Fino all’inizio del diritto alle indennità gior­ naliere AI, l’assicurata percepisce una rendita AI di 2286.- fr. al mese (rendita principale 1633.- fr. e rendita per i figli 653.- fr.). Per il figlio, l’altro genitore ha diritto agli as­ segni familiari. Nel periodo dell’accertamento sono versate sia l’indennità giornaliera che la rendita AI. L’indennità deve però essere ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita (art. 47 cpv. 1ter LAI). Per quanto riguarda la garan­ zia dell’indennità giornaliera AINF si deve procedere al cal­ colo seguente:

Calcolo dell’indennità giornaliera AINF Fr. Fr. Salario di base: 3 800.- fr. al mese Assegni familiari: 200.- fr. al mese Tredicesima: 3 800.- fr. Salario annuo = 51 800.- Indennità giornaliera AINF 113.50

Calcolo per stabilire l’esistenza di una sovrassicurazione secondo le regole dell’AINF: Fr. Fr. Salario annuo 51 800.- Dedotta la rendita AI (2 286 x 12) 27 432.- 24 368.- Nuova indennità giornaliera AI = (24 368 : 365) 53.40

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Calcolo dell’indennità giornaliera AI Fr. Fr. Reddito giornaliero determinante prima dell’integrazione 136.- Indennità giornaliera secondo ta­ belle 108.80 Deduzione di un trentesimo della rendita comprese la rendita com­ pletiva e prima dell’integrazione la rendita per figli (2 286 : 30) 76.20 Indennità giornaliera ridotta 32.60 L’importo dell’indennità giornaliera AINF è pertanto supe­ riore a quello dell’indennità giornaliera AI e viene quindi versato, in virtù della garanzia dei diritti acquisiti, durante il periodo in cui il diritto alla rendita AI concorre con quello all’indennità giornaliera AI. Dopo la sospensione della ren­ dita AI, l’indennità giornaliera AI non ridotta è invece supe­ riore.

1526 (Riduzione in caso di colpa) Se l’indennità giornaliera AINF

è stata ridotta per colpa dell’assicurato o perché questi si è esposto a un pericolo inusuale o ha compiuto un atto teme­ rario, per la garanzia dei diritti acquisiti è preso in conside­ razione l’importo dell’indennità giornaliera AINF ridotta.

15.5. Indennità giornaliere AI e indennità giornaliere

AD

1527 (Indennità giornaliera AD e indennità giornaliera AI) Un as­

sicurato che beneficia di indennità giornaliere dell’AD non ha diritto alle indennità giornaliere dell’AI (VSI 1998, pag. 62). Vedi anche N. 0609, sentenza del TF

1528 (Periodi d’attesa) Il diritto alle indennità giornaliere AI è

escluso anche per i periodi d’attesa che precedono o se­ guono i provvedimenti d’integrazione ordinati e finanziati

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dall’AD (v. N. 0613; sentenza del TF 8C_27/2017, sen­ tenza del TF 9C_942/2009).

15.6. Indennità giornaliere AI e assicurazione militare

o IPG (art. 20quinquies OAI)

1529 (Indennità per perdita di guadagno IPG) Un assicurato che

ha diritto alle indennità di perdita di guadagno IPG non ha diritto alle indennità giornaliere AI.

1530 (Servizio militare, servizio civile o protezione civile) Se il

provvedimento d’integrazione dell’AI è interrotto da un ser­ vizio militare o di protezione civile, per tale provvedimento non è concessa alcuna indennità giornaliera dell’AI finché vengono versate le IPG.

15.7. Indennità giornaliere AI e prestazioni comple­

mentari

1531 (Condizioni di diritto alle prestazioni complementari) Le

persone che beneficiano di una rendita dell’AI, di un asse­ gno per grandi invalidi dell’AI o di indennità giornaliere dell’AI per almeno 180 giorni senza interruzione hanno di­ ritto alle prestazioni complementari quando le spese rico­ nosciute eccedono i redditi computabili.

1532 (Prima formazione professionale e prestazioni complemen­

tari) Durante una prima formazione professionale, danno diritto alle prestazioni complementari anche le indennità giornaliere versate per almeno 180 giorni senza interru­ zione sotto forma di salario tramite il datore di lavoro, il centro di formazione o l’istituzione di formazione.

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V. Conteggio e versamento

16. Certificati e sorveglianza

1601 (Certificati di presenza) La cassa di compensazione ri­

1/23 chiede i certificati per le indennità giornaliere e per l’inden­ nità per spese di custodia e d’assistenza agli agenti esecu­ tori o eventualmente agli uffici AI. Il certificato fornisce indi­ cazioni sulla durata dell’integrazione, sull’impedimento al lavoro, sui giorni di presenza e di assenza (compreso il nu­ mero di assenze ingiustificate) e sull’assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell’assicurazione. I certificati di frequenza devono essere richiesti anche du­ rante la formazione professionale iniziale quando l’inden­ nità giornaliera viene pagata al datore di lavoro, al centro di formazione o all’istituzione di formazione

1602 (Obbligo d’informare delle casse di compensazione) Se

7/24 dopo aver raccolto i certificati per le indennità giornaliere AI, la cassa di compensazione constata assenze ingiustifi­ cate o l’interruzione dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione, informa l’ufficio AI al riguardo. L’integrazione è considerata interrotta, in particolare, in caso di: – malattia (v. cap. 17.2); – infortunio; (v. cap. 17.3); – congedo di maternità (v. cap. 17.4); – vacanze o congedi di breve durata (v. cap. 17.5).

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17. Indennità giornaliere in caso di interruzione dei

provvedimenti d’integrazione (art. 22bis cpv. 7 LAI e art. 20quater OAI) e di assenze ingiustificate

17.1. Disposizioni generali

1701 (Malattia, maternità) In caso di interruzione dei provvedi­

menti d’integrazione in seguito a malattia o maternità, alla persona assicurata continuano ad essere concesse le in­ dennità giornaliere, salvo se ha diritto alle indennità giorna­ liere di un’altra assicurazione sociale obbligatoria o a un’in­ dennità giornaliera di un’assicurazione facoltativa d’inden­ nità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell’indennità giornaliera dell’AI (art. 20quater cpv. 1 OAI).

1702 (Assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa) Le inden­

nità giornaliere non sono più versate, se l’assicurato ha di­ ritto a indennità giornaliere d’importo pari o superiore di un’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa. Se le indennità giornaliere dell’assicurazione facoltativa sono in­ feriori, continuano ad essere versate le indennità giorna­ liere AI. Questo vale indipendentemente dal fatto che l’as­ sicurazione d’indennità giornaliera sia stata stipulata presso una cassa malati in virtù della legge federale sull’assicurazione malattie o presso una compagnia assicu­ rativa privata.

1703 (Interruzione definitiva di un provvedimento di integrazione)

1/25 Se un provvedimento d’integrazione viene definitivamente interrotto, il diritto alle indennità giornaliere dell’AI o all’in­ dennità per spese di custodia e d’assistenza si estingue, anche se l’interruzione è dovuta a malattia o infortunio. Il provvedimento d’integrazione può essere considerato de­ finitivamente interrotto soltanto dopo aver accertato che con probabilità preponderante non potrà più essere prose­ guito. Se il provvedimento viene interrotto durante il pe­ riodo di incapacità al lavoro, l’indennità giornaliera dell’AI deve essere pagata fino a quando l’ufficio AI constata l’in­ terruzione definitiva del provvedimento d’integrazione con­ formemente all’art. 20quater cpv. 4 OAI e ne informa per DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

iscritto la cassa di compensazione competente (v. N. 6001 segg. CPAI). Se la cassa di compensazione competente constata che un provvedimento d’integrazione è stato inter­ rotto, contatta l’ufficio AI.

1704 (Paternità/congedo di assistenza genitori) Se l’assicurato

soddisfa le condizioni per avere diritto all’indennità di pater­ nità secondo la LIPG, l’indennità viene versata durante il periodo di congedo secondo la LIPG. Se l’assicurato non ha diritto a un’indennità ai sensi della LIPG, l’art. 20quater OAI non si applica alle interruzioni dovute alla paternità. Lo stesso vale per il congedo di assistenza per i genitori il cui figlio presenta gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (art. 329i CO).

17.2. Interruzione in seguito a malattia (art. 20qua­

ter cpv. 1 e 2 OAI)

1705 (Durata della prosecuzione del versamento) Il diritto alla

1/23 prosecuzione del versamento delle indennità giornaliere è limitato a un massimo di 30 giorni durante il primo anno in cui è eseguito il provvedimento d’integrazione, a un mas­ simo di 60 giorni durante il secondo anno e a un massimo di 90 giorni a partire dal terzo anno. In caso di interruzione in seguito a infortunio si applica la regolamentazione di cui al cap. 17.3.

1706 (Anno di esecuzione dei provvedimenti d’integrazione)

L’anno di esecuzione dei provvedimenti d’integrazione cor­ risponde a un periodo di 12 mesi, che ha inizio a partire dalla data d’inizio dei provvedimenti che danno diritto alle indennità giornaliere. Il versamento dell’indennità giorna­ liera per il periodo d’attesa non costituisce un provvedi­ mento d’integrazione e non viene pertanto considerato nel conteggio dell’anno di esecuzione dei provvedimenti.

1707 (Provvedimenti d’integrazione consecutivi) Se l’assicurato

partecipa a più provvedimenti d’integrazione consecutiva­ mente, i singoli periodi d’attuazione vengono sommati, an­ che se vengono eseguiti presso agenti esecutori differenti.

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La condizione è però che tra i singoli periodi di esecuzione dei provvedimenti non vi sia un’interruzione superiore a sei mesi.

1708 (Riporto dei giorni d’assenza) I giorni di assenza non utiliz­

zati durante un anno di esecuzione di un provvedimento non possono essere riportati all’anno successivo in caso di proseguimento del provvedimento. Se il diritto annuo al versamento di indennità giornaliere in caso di interruzione del provvedimento di integrazione è esaurito, il versamento delle indennità è sospeso anche se l’esecuzione del prov­ vedimento prosegue. Tuttavia, se l’interruzione continua anche nell’anno successivo di esecuzione dei provvedi­ menti, può nascere un nuovo diritto alle indennità giorna­ liere. La condizione è però che il provvedimento d’integra­ zione prosegua.

17.3. Interruzione in seguito a infortunio (art. 20qua­

ter cpv. 6 lett. a e b OAI)

1709 (Casistica) In caso di interruzione di un provvedimento di

1/23 integrazione occorre distinguere tre situazioni (v. CPIPr e Manuale AINF AI):

1. Se l’assicurato (salariato) è assicurato a titolo obbli­

gatorio secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAINF) il salario continua a essere versato per un massimo di due giorni dopo l’infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell’indennità giorna­ liera dell’AI in caso di malattia o di maternità secondo l’art. 20quater cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l’infortunio, l’assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro versa l’indennità giornaliera all’assi­ curato (art. 16 LAINF; art. 20quater cpv. 6 lett. a OAI).

2. Se un assicurato che segue un provvedimento dell’AI

è assicurato obbligatoriamente secondo la LAINF (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF), l’indennità giornaliera dell’AI continua ad essere versata per un massimo di

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due giorni dopo l’infortunio. Questo diritto sussiste a prescindere dalla regolamentazione concernente la prosecuzione del versamento dell’indennità giorna­ liera dell’AI in caso di malattia o di maternità secondo l’art. 20quater cpv. 2 OAI. A partire dal terzo giorno dopo l’infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni per le persone sottoposte a provvedimenti dell’AI paga l’indennità giornaliera all’assicurato (art. 16 LAINF; art. 20quater cpv. 6 lett. a OAI).

3. Se una persona non è assicurata obbligatoriamente

secondo la LAINF, si applicano le stesse regole va­ lide in caso di malattia o di maternità (art. 20quater cpv. 6 lett. b OAI; v. cap. 17.2).

1710 (Graduazione dell’incapacità lavorativa secondo il N. 1709

1/23 situazione 1) In caso di sinistro, l’assicurazione contro gli infortuni effettua una graduazione delle prestazioni in base al grado di incapacità lavorativa per le persone assicurate che rientrano nella prima situazione del N. 1709. In caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera della LAINF viene ridotta di conseguenza (v. art. 17 LAINF). L’in­ dennità giornaliera dell’AI viene versata nuovamente solo al momento della ripresa del provvedimento dell’AI. È escluso il pagamento contemporaneo di un’indennità gior­ naliera da parte della LAINF e dell’AI.

1711 (Graduazione dell’incapacità lavorativa secondo il N. 1709

situazione 2) In caso d’infortunio non è prevista una gra­ duazione della capacità lavorativa per gli assicurati che be­ neficiano di provvedimenti dell’AI (art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF). L’assicurato non ha più diritto all’indennità giorna­ liera dell’AINF, se il provvedimento dell’AI riprende. In tal caso l’AI decide se l’assicurato ha eventualmente diritto a un’indennità giornaliera dell’AI. L’assicurazione contro gli infortuni, d’intesa con l’ufficio AI competente, determina il momento in cui il provvedimento dell’AI potrebbe essere ri­ preso (art. 132a cpv. 4 OAINF). La data dell’eventuale ri­ presa del provvedimento dell’AI deve essere determinata

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esclusivamente dal punto di vista medico e indipendente­ mente dalla fine del provvedimento prevista inizialmente nella decisione dell’AI.

17.4. Interruzione in caso di maternità (art. 5 LPGA,

art. 20quater OAI)

1712 (Maternità) In caso di interruzione dovuta a maternità si ap­

plica per analogia la regola definita al cap. 17.2

17.5. Vacanze o congedi di breve durata

1713 (Vacanze e congedi) Se i provvedimenti d’integrazione

sono interrotti per vacanze, l’assicurato ha diritto alle in­ dennità giornaliere anche per questi giorni, a condizione che le ferie siano della durata normale prevista per con­ tratto o per legge o siano dovute alla chiusura annuale delle scuole o dell’azienda.

1714 (Congedi di breve durata) I congedi di breve durata dovuti

a motivi personali (visite a parenti durante giorni festivi, per lutto o altro) vanno considerati, entro i limiti usuali, come giorni d’integrazione.

17.6. Convalescenza nel quadro di provvedimenti sa­

nitari

1715 (Convalescenza) Un provvedimento sanitario secondo

l’art. 12 LAI (fino al compimento del venticinquesimo anno d’età) include anche il periodo di convalescenza immedia­ tamente successivo al provvedimento d’integrazione. Di conseguenza, se l’assicurato soddisfa le condizioni per il versamento dell’indennità giornaliera, quest’ultima è man­ tenuta durante tale periodo, per un massimo di sei mesi, purché l’assicurato presenti un’incapacità al lavoro del

50 per cento.

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17.7. Indennità giornaliera in caso di assenze ingiu­

stificate

1716 (Principio) Se constata che l’assicurato presenta assenze

7/24 ingiustificate, la cassa di compensazione lo comunica all’ufficio AI (v. N. 1602). Insieme al datore di lavoro, al centro di formazione o all’istituzione di formazione, l’ufficio AI esamina la situazione e decide in seguito se avviare una procedura di diffida con termine di riflessione. Questa pro­ cedura è effettuata sotto forma di comunicazione in cui si avverte l’assicurato della possibilità di una riduzione dell’in­ dennità giornaliera o del salario in caso di ulteriori assenze ingiustificate. Le indennità giornaliere possono essere ri­ dotte soltanto dopo che l’ufficio AI ha effettuato una proce­ dura di diffida con termine di riflessione. La riduzione delle indennità giornaliere va coordinata con eventuali sanzioni che il datore di lavoro è autorizzato ad applicare secondo il diritto del lavoro. Per i dettagli relativi alla procedura di diffida con termine di riflessione si rinvia ai N. 5006 segg. CPAI.

1717 Se avvia una procedura di diffida con termine di riflessione,

7/24 l’ufficio AI invia una copia della comunicazione: – alla cassa di compensazione e – se necessario per la collaborazione, al datore di la­ voro, al centro di formazione o all’istituzione di forma­ zione.

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18. Contributi sulle indennità giornaliere

18.1. In generale

1801 (Contributi dei salariati) Dalle indennità giornaliere vanno

1/23 detratti i contributi AVS/AI/IPG conformemente all’art. 25 cpv. 1 LAI e, nel caso dei salariati, anche quelli per l’assi­ curazione contro la disoccupazione. La metà di questi con­ tributi è a carico dell’assicurato e l’altra metà a carico dell’AI (art. 25 cpv. 2 LAI). Le indennità giornaliere sono quindi considerate quale reddito sostitutivo, che per princi­ pio, per quanto riguarda i contributi AVS/AI/IPG, è equipa­ rato per legge al reddito da attività lucrativa. L’indennità per spese di custodia e d’assistenza non è invece soggetta a contribuzione (v. art. 81bis cpv. 2 OAI).

1802 (Contributi e iscrizione nel conto individuale) Per la regi­

7/24 strazione delle indennità giornaliere dell’AI come reddito da lavoro ai sensi dell’AVS e la loro iscrizione nel conto indivi­ duale dell’assicurato sono applicabili per analogia le stesse disposizioni concernenti le IPG (art. 37 e 38 OIPG). Per la riscossione dei contributi è determinante l’importo definitivo del conteggio relativo alle indennità giornaliere (dopo l’ap­ plicazione di tutte le riduzioni).

1803 (Obbligo contributivo) Per i dettagli riguardanti l’obbligo

contributivo e il conteggio dei contributi, vedi la tabella in allegato.

18.2. Contributi nel quadro della prima formazione

professionale

1804 (Contributi sociali) Durante una prima formazione profes­

1/23 sionale l’art. 25 cpv. 2 LAI rimane applicabile. I contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro sono presi a carico dall’assicurazione invalidità. La cassa di compensazione versa al datore di lavoro l’importo delle in­ dennità giornaliere, compresi i contributi alle assicurazioni

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sociali di cui all’art. 25 cpv. 1 LAI (v. N. 1809). Tutti i contri­ buti non menzionati nell’art. 25 LAI non sono a carico dell’AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza pro­ fessionale ecc.).

1805 (Età dell’obbligo contributivo) Per coloro che svolgono una

prima formazione professionale e percepiscono un salario d’apprendista, la cassa di compensazione versa i contributi alle assicurazioni sociali di cui l’art. 25 cpv. 1 LAI al datore di lavoro, rispettivamente l’istituto o il centro di formazione a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente a quello in cui le persone in questione hanno compiuto 17 anni.

18.3. Conteggio dei contributi per i salariati

18.3.1. In caso di versamento da parte di un datore di

lavoro soggetto all’obbligo di contribuzione

1806 (Componenti del salario determinante) Le indennità giorna­

liere versate da un datore di lavoro soggetto all’obbligo di contribuzione secondo l’art. 12 cpv. 2 LAVS o compensate con il salario dell’assicurato sono considerate componenti del salario determinante ai sensi dell’AVS. Il datore di la­ voro deve quindi indicarle come di consueto quando effet­ tua il conteggio con la cassa di compensazione. Per il pe­ riodo dell’integrazione non deve distinguere tra la parte del salario a carico dell’AI e quella a suo carico. In questo modo è garantita automaticamente anche la successiva re­ gistrazione nel conto individuale.

1807 (Rimunerazioni di esigua entità) Una rinuncia al conteggio

dei contributi, possibile a determinate condizioni con l’ac­ cordo del datore di lavoro nel caso di salari di poco conto, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).

1808 (Salario determinante sotto forma d’indennità giornaliera)

1/24 L’indennità giornaliera è considerata come componente del salario determinante anche per il calcolo dei contributi AD e non viene trattata separatamente. Tuttavia, i membri

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della famiglia occupati nell’azienda agricola, che sono pari­ ficati agli agricoltori indipendenti, non devono pagare con­ tributi all’AD (art. 2 cpv. 2 lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).

1809 (Contributi del datore di lavoro) La cassa di compensa­

1/23 zione rimborsa al datore di lavoro non solo l’indennità gior­ naliera ma anche i relativi contributi AVS/AI/IPG/AD confor­ memente all’art. 25 cpv. 1 e 2 LAI, senza tener conto di un’eventuale limitazione. Le casse di compensazione pos­ sono decidere liberamente la forma del rimborso, che può essere anche effettuato sotto forma di accredito o in blocco per determinati periodi. Tutti i contributi non menzionati nell’art. 25 LAI non sono a carico dell’AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza professionale ecc.).

1810 (Lavoratori agricoli) Nel caso dell’integrazione di lavoratori

agricoli il cui salario è soggetto al contributo speciale del datore di lavoro secondo l’art. 18 cpv. 1 LAF, la cassa di compensazione rimborsa al datore di lavoro anche questo contributo. Si deve però tener conto che, secondo la LAF, determinati membri della famiglia occupati nell’azienda agricola non sono considerati salariati.

18.3.2. In caso di pagamento da parte di un datore di

lavoro non soggetto all’obbligo di contribu­ zione

1811 (Deduzione dei contributi dovuti) Quando versa indennità

giornaliere a un datore di lavoro non soggetto all’obbligo di contribuzione, la cassa di compensazione ne deduce i con­ tributi AVS/AI/IPG e AD a carico del salariato e prende i provvedimenti necessari per registrare l’indennità giorna­ liera quale reddito sul conto individuale dell’assicurato (v. le Direttive CA/CI).

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18.3.3. In caso di versamento da parte di un centro

d’integrazione

1812 (Versamento da parte di un centro d’integrazione) Se il ver­

1/23 samento dell’indennità giornaliera (tranne l’indennità per spese di custodia e d’assistenza) è affidato a un centro d’integrazione, questo è responsabile anche del conteggio e del prelievo dei contributi di cui all’art. 25 cpv. 1 LAI do­ vuti sull’indennità, come se fosse il datore di lavoro dell’as­ sicurato (art. 81bis OAI). Il conteggio dei contributi è effet­ tuato con la cassa di compensazione con cui il centro d’in­ tegrazione effettua il conteggio per i propri salariati, indi­ pendentemente dalla cassa di compensazione che gli fa pervenire le indennità giornaliere e i contributi del datore di lavoro conformemente all’art. 25 cpv. 2 LAI. Tutti i contri­ buti non menzionati nell’art. 25 LAI non sono a carico dell’AI (assicurazione contro gli infortuni, previdenza pro­ fessionale ecc.). Per il versamento delle indennità giornaliere durante la prima formazione professionale sono previste disposizioni speciali (v. art. 80 cpv. 1bis OAI e cap. 9).

18.3.4. In caso di versamento diretto da parte della

cassa di compensazione

1813 (Versamento da parte della cassa di compensazione) Ogni

volta che effettua versamenti, dalle indennità giornaliere versate direttamente ai salariati la cassa di compensazione deduce (tranne che dall’indennità per spese di custodia e d’assistenza) i contributi AVS/AI/IPG e AD a carico di que­ sti ultimi e prende i provvedimenti necessari per registrare l’indennità giornaliera quale reddito sul conto individuale degli assicurati (v. le Direttive D CA/CI).

1814 (Contributo AD) In caso di versamento diretto da parte

1/24 della cassa di compensazione, il contributo AD è calcolato indipendentemente dall’eventuale salario versato dal da­ tore di lavoro. Il contributo AD non va tuttavia dedotto nel caso dei membri della famiglia occupati nell’azienda agri­ cola, equiparati agli agricoltori indipendenti (art. 2 cpv. 2 DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

lett. b LADI). Lo stesso vale per i salariati a partire dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l’età di riferimento se­ condo l’art. 21 cpv. 1 LAVS (art. 2 cpv. 2 lett. c LADI).

1815 (Inammissibilità della rinuncia al conteggio dei contributi)

7/24 Una rinuncia al conteggio dei contributi, possibile a deter­ minate condizioni con l’accordo del lavoratore nel caso di salari di poco conto, non è ammessa (art. 37 cpv. 6 OIPG).

18.4. Conteggio dei contributi per le persone che

esercitano un’attività lucrativa indipendente

1816 (Riscossione alla fonte) La riscossione dei contributi

AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere delle persone eser­ citanti un’attività lucrativa indipendente non avviene se­ condo le modalità altrimenti in vigore per queste due cate­ gorie. I contributi sono infatti dedotti «alla fonte», come nel caso dei salariati, allo stesso tasso previsto per questi ul­ timi. Anche in questo caso l’altra metà dei contributi è a ca­ rico dell’AI. Soltanto i contributi AD non vengono riscossi. Per il resto il procedimento della cassa di compensazione è analogo a quello di cui ai N. 1813 – 1815.

1817 (Dichiarazione fiscale) Il pericolo che persone esercitanti

un’attività indipendente paghino due volte i contributi AVS/AI/IPG sulle indennità giornaliere dell’AI non sussiste, se nella dichiarazione fiscale esse le indicano separata­ mente non includendole nel reddito commerciale. Si consi­ glia alle casse di compensazione di richiamare l’attenzione dei beneficiari d’indennità giornaliere esercitanti un’attività lucrativa indipendente su questo punto.

18.5. Contributi in casi speciali

1818 (Contributi in caso di versamento retroattivo) Se le inden­

nità giornaliere accordate retroattivamente vanno compen­ sate con una rendita AI già versata, i contributi vanno pre­ levati unicamente sulla differenza.

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1819 (Restituzione dei contributi) Se all’assicurato è accordata

retroattivamente una rendita AI, su richiesta le sono resti­ tuiti i contributi già prelevati sulle indennità giornaliere AI percepite per lo stesso periodo.

18.6. Contabilizzazione dei contributi

1820 (Contabilizzazione dei contributi) In merito si vedano le Di­

rettive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

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19. Versamento

19.1. Provvedimenti preliminari

1901 (Contenuto dei certificati) La cassa di compensazione ri­

chiede i certificati per le indennità giornaliere e l’indennità per spese di custodia e d’assistenza agli agenti esecutori o eventualmente agli uffici AI (N. 1601). Il certificato deve contenere indicazioni sulla durata dell’integrazione, sull’im­ pedimento al lavoro e sull’assunzione delle spese di vitto e alloggio da parte dell’assicurazione.

1902 (Periodi d’attesa) Il certificato relativo ai periodi d’attesa

deve essere compilato dall’ufficio AI.

1903 (Determinazione dell’importo totale delle Indennità giorna­

liere) Dopo aver ricevuto il certificato, la cassa di compen­ sazione stabilisce l’importo totale delle indennità giornaliere da versare per il periodo in questione. Più precisamente, sulla base del certificato essa determina il numero di giorni indennizzati, i giorni con deduzione per spese di vitto e al­ loggio e/o i giorni indennizzati da un’altra assicurazione.

19.2. Termini e modalità di pagamento

1904 (Pagamento delle indennità giornaliere) Le casse di com­

pensazione o i datori di lavoro pagano le indennità giorna­ liere mensilmente, scaduto il termine (art. 80 OAI), o le an­ ticipano secondo l’art. 19 cpv. 2 LPGA.

1905 (Pagamento di piccoli importi) Le indennità giornaliere fino

a 30 franchi al mese possono essere pagate trimestral­ mente in modo posticipato. In questo caso, la cassa di compensazione informa l’ufficio AI e l’assicurato.

1906 (Informazione in caso di ritardo) Se non è possibile fissare

l’indennità giornaliera AI entro il termine previsto e non vi sono dubbi sul diritto in quanto tale, la cassa di compensa­ zione deve comunicare all’assicurato i motivi del ritardo, se possibile entro 30 giorni, ma al più tardi 60 giorni dopo aver DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

ricevuto tutti i documenti necessari. Allo stesso tempo deve segnalarle che fino all’emanazione della decisione relativa alle indennità giornaliere può richiedere versamenti provvi­ sori (anticipi secondo l’art. 19 cpv. 4 LPGA).

1907 (Versamenti parziali) Se per il proprio sostentamento l’assi­

curato o i suoi familiari necessitano delle indennità giorna­ liere a scadenze più ravvicinate, su richiesta vanno effet­ tuati versamenti parziali. Questi non devono necessaria­ mente corrispondere esattamente al credito dell’assicurato per il periodo in questione, ma non devono superarlo. I ver­ samenti parziali possono quindi essere effettuati anche quando non si è ancora potuto stabilire l’importo esatto dell’indennità giornaliera.

1908 (Modalità di versamento) Le indennità giornaliere sono ver­

sate su un conto postale o bancario.

1909 (Esercizio del diritto alle IG in caso di versamento retroat­

tivo) Se sono soddisfatte le relative condizioni, il diritto al versamento delle indennità giornaliere nasce – al più presto al momento della richiesta, se tali indennità sono accessorie a provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale o a provvedi­ menti professionali (art. 10 cpv. 1 LAI), – retroattivamente un anno prima della richiesta se le in­ dennità giornaliere sono accessorie a provvedimenti sa­ nitari o mezzi ausiliari (art. 48 cpv. 1 LAI).

19.3. Organo addetto al pagamento

1910 (Organo addetto al pagamento in generale) In generale le

indennità giornaliere sono versate dalla cassa di compen­ sazione. L’indennità per spese di custodia e d’assistenza è sempre versata dalla cassa di compensazione.

1911 (Organo addetto al pagamento durante la prima forma­

1/23 zione professionale) Durante una prima formazione profes­ sionale, per principio le indennità giornaliere sono versate direttamente al datore di lavoro, al centro di formazione o

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all’istituzione di formazione nella misura in cui essi versano un salario all’assicurato o un importo mensile (p. es. nel caso di una preparazione mirata). Tali organi rivestono il ruolo di datore di lavoro e hanno il compito di trasferire le indennità all’assicurato (art. 80 cpv. 1bis OAI). Il momento del pagamento dipende dalle modalità del rispettivo datore di lavoro, centro di formazione o istituto di formazione.

1912 (Prima formazione professionale a partire da 25 anni) Nel

1/23 caso degli assicurati di età superiore a 25 anni impegnati in una prima formazione professionale per i quali l’indennità giornaliera è innalzata all’importo massimo della rendita di vecchiaia mensile, l’AI versa al datore di lavoro, al centro di formazione o all’istituzione di formazione l’importo corri­ spondente al salario usuale del settore o all’importo men­ sile previsto, e la differenza direttamente all’assicurato.

1913 (Versamento da parte del datore di lavoro) Su richiesta del

datore di lavoro, le indennità giornaliere sono pagate diret­ tamente per suo tramite se egli versa un salario, un anti­ cipo sulle indennità giornaliere, o prestazioni assistenziali. Allo scopo la cassa di compensazione gli comunica per ogni periodo di diritto alle indennità il numero dei giorni in cui tale diritto sussiste, l’importo giornaliero compresi i sup­ plementi e l’importo totale delle indennità.

1914 (Compensazione in caso di anticipo) Il datore di lavoro può

compensare con l’indennità giornaliera un anticipo che ha concesso, il salario che continua a versare in caso di impe­ dimento al lavoro o una prestazione assistenziale (VSI 2003, pag. 165, N. 1407), ma non il salario a rendi­ mento. Se la somma delle indennità giornaliere supera l’im­ porto dell’anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza all’assicurato.

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1915 (Garanzia di un disbrigo irreprensibile) Il versamento delle

indennità giornaliere può essere delegato al datore di la­ voro unicamente se questi offre la garanzia di un disbrigo irreprensibile.

1916 (Pagamento da parte di un centro d’integrazione) Se l’inte­

grazione avviene in un apposito centro, su richiesta dell’uf­ ficio AI questo può essere incaricato di pagare l’indennità giornaliera, a condizione di essere autorizzato dall’UFAS (art. 80 cpv. 1 OAI). Il N. 1914 è applicabile per analogia per quanto riguarda un’eventuale compensazione con pre­ stazioni accordate dal centro d’integrazione. Per la proce­ dura v. N. 1601 (v. anche le disposizioni sulla prima forma­ zione professionale cap. 9).

1917 (Provvedimento d’integrazione all’estero) Se lo svolgimento

di un provvedimento d’integrazione all’estero dura più di tre mesi, il controllo ed il versamento delle indennità giorna­ liere incombono alla Cassa svizzera di compensazione. Per il resto, l’ufficio AI competente fino a quel momento continua ad occuparsi del caso.

19.4. Versamento a terzi

1918 (Compensazione di prestazioni anticipate) Per il versa­

mento di indennità giornaliere AI arretrate a compensa­ zione di prestazioni anticipate da terzi è applicabile per analogia l’art. 85bis OAI (VSI 2003, pag. 165).

1919 (Entrata in forza di una decisione) Non sono più conside­

rate arretrate le indennità giornaliere dovute a partire dal momento in cui la decisione formale relativa alle medesime entra in forza. Può pertanto accadere che le prestazioni versate per il mese corrente da un’autorità assistenziale non possano essere compensate con le indennità giorna­ liere versate a posteriori per quel medesimo mese.

1920 (Versamento al datore di lavoro) Se il datore di lavoro

versa all’assicurato un salario oppure gli accorda un anti­ cipo sull’indennità giornaliera o prestazioni assistenziali,

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ma non è incaricato di pagare l’indennità giornaliera confor­ memente al N. 1913 seg., di regola gli deve essere versato l’intero importo delle indennità giornaliere. Il datore di la­ voro può compensare con le indennità giornaliere un anti­ cipo che ha concesso, un salario che continua a versare in caso di impedimento al lavoro o una prestazione assisten­ ziale, ma non il salario a rendimento. Se la somma delle in­ dennità giornaliere supera l’importo dell’anticipo concesso, del salario versato in caso di impedimento al lavoro o della prestazione assistenziale, il datore di lavoro deve versare la differenza all’assicurato.

1921 (Versamento all’assicurato) La cassa di compensazione

può versare la differenza direttamente all’assicurato, con­ formemente al N. 1918 ultima frase. Essa è obbligata a farlo se il datore di lavoro non offre sufficienti garanzie di un disbrigo irreprensibile.

1922 (Uso non conforme delle indennità giornaliere) Se l’assicu­

rato non offre sufficienti garanzie di un uso delle indennità giornaliere conforme al loro scopo, queste devono essere versate a un terzo/un’autorità idoneo/a. Le prescrizioni in merito delle Direttive sulle rendite sono applicabili per ana­ logia. Se i genitori del figlio per cui si ha diritto a una pre­ stazione per i figli non sono sposati, non lo sono più o sono separati, sono applicabili per analogia i N. 10004 segg. DR.

19.5. Interessi di mora

1923 (Interessi di mora) Le disposizioni del N. 10117 DR sono

applicabili per analogia. In aggiunta alle pertinenti disposi­ zioni delle DR, l’interesse di mora deve sempre essere cal­ colato in base all’indennità giornaliera lorda, vale a dire senza la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD.

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VI. Indennità per spese di custodia e d’assistenza in relazione a un provvedimento

20. Indennità per spese di custodia e d’assistenza

20.1. Accertamento del diritto all’indennità

2001 (Obbligo di informare) La cassa di compensazione rileva le

informazioni necessarie ad accertare il diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza nell’allegato 2 della ri­ chiesta di prestazioni (modulo 318.275) e informa l’interes­ sato che l’indennità gli sarà versata se dimostrerà di dover sostenere spese supplementari di custodia o d’assistenza per figli o familiari durante l’integrazione.

20.2. Spese supplementari di custodia o d’assistenza

per figli o familiari

2002 (Spese supplementari) Per spese di custodia e d’assi­

stenza supplementari si intendono i costi che la persona deve sostenere non potendo svolgere personalmente com­ piti regolari di custodia dei figli o di assistenza ai familiari durante un provvedimento d’integrazione. Deve trattarsi di spese legate al fatto che i compiti regolari non possono es­ sere svolti durante l’integrazione.

2003 (Perdite di reddito) Non sono considerate spese supple­

mentari le perdite di reddito subite dai terzi che si fanno ca­ rico dei compiti di custodia e d’assistenza durante i provve­ dimenti d’integrazione. Ciò vale in particolare per le perdite di reddito del coniuge/dell’altro genitore non impegnato nei provvedimenti d’integrazione.

20.3. Spese supplementari in dettaglio

2004 (Definizione) Per spese supplementari si intendono in

modo particolare:

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2005 (Pasti) le spese per i pasti consumati fuori casa, se la per­

sona custodita o assistita non pranzava regolarmente fuori casa già prima dei provvedimenti d’integrazione (p. es. in una mensa scolastica, una casa di riposo, un centro diurno). Il rimborso dei pasti consumati da terzi non può in ogni caso superare, per ogni persona, gli importi di cui all’art. 11 OAVS;

2006 (Viaggio e alloggio) le spese di viaggio e di alloggio per le

persone custodite o assistite da terzi (escluse le spese per i familiari per campi scuola, campi sportivi e di vacanza, soggiorni linguistici ecc.);

2007 (Aiuti familiari o domestici) i salari di aiuti familiari o dome­

stici;

2008 (Strutture di accoglienza) le tasse per asili nido, scuole

diurne e doposcuola (per i figli) o per centri diurni (per i fa­ miliari), a condizione che questi non fossero comunque fre­ quentati regolarmente già prima del provvedimento;

2009 (Veicoli a motore) le spese di viaggio dei terzi che custodi­

scono o assistono i figli o i familiari al domicilio della per­ sona invalida. Per quanto riguarda gli importi dei rimborsi per l’utilizzo di veicoli a motore privati si applicano per ana­ logia l’art. 8quater OAI e la relativa circolare dell’UFAS.

20.4. Prova delle spese supplementari

2010 (Giustificativi) La persona partecipante ai provvedimenti

d’integrazione deve provare tutte le spese sostenute.

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2011 (Modulo di richiesta) Nel caso in cui sia stato versato un

compenso a una terza persona per la custodia o l’assi­ stenza e manchi il relativo giustificativo, la persona in que­ stione deve confermare sul modulo di richiesta di aver rice­ vuto il pagamento.

20.5. Importo dell’indennità per spese di custodia e

d’assistenza

2012 (Spese effettive) Per principio sono rimborsate le spese ef­

fettivamente sostenute. L’indennità per spese di custodia e d’assistenza non può superare in ogni caso il 20 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera secondo l’art. 24 cpv. 1 LAI (82 fr.) moltiplicato per il numero effet­ tivo di giorni d’integrazione, vale a dire senza sabati, dome­ niche, giorni festivi e le vacanze usuali. I giorni in cui l’assi­ curato è stato assente per malattia, infortunio o altri motivi indipendenti dalla sua volontà non vengono presi in consi­ derazione (ad eccezione delle assenze provocate dai rischi dell’integrazione).

2013 (Calcolo forfetario) Il rimborso è calcolato forfetariamente

per tutta la durata del provvedimento d’integrazione, indi­ pendentemente dall’ammontare delle spese nei singoli giorni d’integrazione.

2014 (Provvedimenti professionali di lunga durata) Questo vale

anche e soprattutto per i provvedimenti d’integrazione di lunga durata quali i provvedimenti professionali. Se durante un provvedimento di lunga durata è chiesto il versamento mensile dell’indennità per spese di custodia o d’assistenza, l’importo versato per ogni giorno d’integrazione non può superare l’indennità massima giornaliera. Al termine dell’in­ tegrazione (nel caso di un provvedimento di lunga durata anche prima) va fatto un conteggio finale (ev. un conteggio intermedio) per tutto il periodo d’integrazione (v. l’esempio

2 nell’allegato I).

2015 (Importo minimo) Le spese di custodia e d’assistenza non

sono rimborsate, se sono inferiori a 20 franchi per tutto il

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periodo d’integrazione. In caso di conteggio mensile, gli im­ porti inferiori a 20 franchi non sono considerati, ma sono ri­ portati nel conteggio intermedio o in quello finale.

2016 (Contributi sociali) Sull’indennità per spese di custodia e

d’assistenza non è prelevato alcun contributo sociale.

20.6. Fissazione e versamento dell’indennità per

spese di custodia e d’assistenza (art. 18 cpv. 4 OAI)

2017 (Interruzione dei provvedimenti) La cassa di compensa­

zione deve informare l’ufficio AI competente, se, sulla base del certificato relativo al numero dei giorni d’integrazione, constata che il provvedimento d’accertamento o d’integra­ zione è stato interrotto. In tal caso, il versamento dell’in­ dennità per spese di custodia e d’assistenza può essere ri­ preso soltanto con l’accordo dell’ufficio AI.

2018 (Applicazione) Per il resto sono applicabili per analogia i

N. 19 e 22.

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VII. Ripartizione dei compiti tra uffici AI e casse di compensazione

21. Compiti dell’ufficio AI

21.1. In generale

2101 (Decisione) L’ufficio AI determina caso per caso i provvedi­

menti d’accertamento o d’integrazione appropriati, che per principio danno diritto alle indennità giornaliere, come pure il loro inizio e la loro probabile conclusione. Fissa inoltre l’inizio e la fine del periodo istruttorio e di quello d’attesa e stabilisce se sussiste o meno un’incapacità lavorativa con­ formemente ai N. 0317 segg.

2102 (Verifica delle condizioni assicurative) Per la verifica delle

condizioni assicurative si applicano le disposizioni della CPAI. Siccome le indennità giornaliere costituiscono una prestazione accessoria ai provvedimenti d’accertamento e d’integrazione dell’AI, in generale non è necessario proce­ dere a un esame specifico di queste condizioni.

2103 (Condizioni non soddisfatte) Se all’inizio dei provvedimenti

d’integrazione le condizioni di base per l’ottenimento delle indennità giornaliere non sono ancora soddisfatte, l’ufficio AI indica la data a partire dalla quale il diritto potrebbe al più presto iniziare.

21.2. Indicazioni concernenti i provvedimenti d’inte­

grazione

2104 (Trasmissione di indicazioni tramite modulo) Per ogni sin­

golo caso l’ufficio AI determina i provvedimenti d’integra­ zione da eseguire, designa gli agenti esecutori e stabilisce l’inizio e la probabile conclusione dei provvedimenti. Nel caso dei provvedimenti sanitari, l’ufficio AI decide inoltre la durata del periodo di convalescenza che dà diritto all’inden­ nità giornaliera basandosi sui rapporti medici intermedi e fi­ nali (v. N. 1715). L’ufficio AI trasmette queste indicazioni DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

alla cassa di compensazione tramite il modulo «Indicazioni per l’indennità giornaliera durante la prima formazione pro­ fessionale/Indicazioni per l’indennità giornaliera». La cassa di compensazione può apportare eventuali adeguamenti unicamente previa consultazione con l’ufficio AI compe­ tente.

2105 (Prima formazione professionale) In caso di prima forma­

7/24 zione professionale che dà diritto a un’indennità giorna­ liera, l’ufficio AI invia alla cassa di compensazione, oltre a una copia della comunicazione/decisione, le seguenti infor­ mazioni e documenti: – Durata della misura – Anno di formazione (primo anno, secondo anno, ecc.) – Indirizzo di pagamento del datore di lavoro, del cen­ tro di formazione o dell’istituto di formazione (com­ preso l’IBAN) – Copia del contratto di apprendistato

21.3. Indicazioni concernenti il periodo istruttorio

2106 (Durata del periodo istruttorio) Quando ha ordinato provve­

dimenti d’accertamento di una certa durata che potrebbero giustificare la concessione di indennità giornaliere, l’ufficio AI procede come nel caso dei provvedimenti d’integra­ zione.

21.4. Indicazioni concernenti il periodo d’attesa

2107 (Periodo d’attesa e grado d’incapacità al lavoro) Sul mo­

dulo «Indennità giornaliera per il periodo d’attesa in vista dell’integrazione» l’ufficio AI indica l’inizio del periodo d’at­ tesa che dà diritto all’indennità giornaliera e il grado dell’in­ capacità al lavoro dell’assicurato. L’ufficio AI certifica i pe­ riodi d’attesa sul modulo «Certificato per le indennità gior­ naliere dell’AI».

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21.5. Trasmissione delle indicazioni necessarie alla

cassa di compensazione competente

2108 (Obbligo d’informare) I dati necessari per le indennità gior­

naliere devono essere trasmessi immediatamente alla cassa di compensazione competente, affinché questa possa fissarle e versarle senza ritardi. Al riguardo v. CPAI. Se nel caso di una persona soggetta all’imposta alla fonte l’ufficio AI constata che l’assicurato non ha allegato alla ri­ chiesta di prestazioni il libretto per stranieri, ne richiede l’inoltro e ne archivia una copia nella pratica dell’assicurato (CIF).

2109 (Obbligo d’informare per la prima formazione professio­

nale) L’ufficio AI è tenuto a fornire per tempo alla cassa di compensazione competente tutti i documenti necessari per il calcolo dell’indennità giornaliera per la formazione profes­ sionale iniziale (v. cap. 9).

21.6. Indicazioni concernenti l’assicurazione contro

gli infortuni tramite l’AI

2110 (Obbligo d’informare) L’ufficio AI comunica alla cassa di

compensazione i casi che beneficiano di una copertura as­ sicurativa contro gli infortuni tramite l’AI. Se una persona assicurata contro gli infortuni tramite l’AI è incapace al la­ voro in seguito a un infortunio, l’ufficio AI lo segnala senza indugio alla cassa di compensazione competente.

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22. Compiti delle casse di compensazione

22.1. Cassa di compensazione competente

2201 (Fissazione e versamento delle indennità giornaliere) Per

1/24 la fissazione ed il versamento delle indennità giornaliere è competente la cassa di compensazione cui spettava, al momento della richiesta, la riscossione dei contributi AVS dell’assicurato (art. 44 OAI in combinato disposto con l’art. 122 cpv. 1 OAVS). Questo principio si applica anche nei casi in cui gli assicurati anticipano la riscossione di una parte della rendita (v. N. 1512.1). Per il resto sono applica­ bili per analogia le disposizioni delle direttive sulle rendite.

2202 (Persone che non hanno mai versato contributi) In linea di

massima, se un assicurato non ha mai versato contributi (ad es. perché di età inferiore ai 20 anni), è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI).

2203 (In caso di prima formazione professionale) In deroga ai

7/22 paragrafi N. 2201 e 2202, per le persone in prima forma­ zione professionale, è la cassa di compensazione del da­ tore di lavoro, dell’istituto o del centro di formazione che è competente. Una volta stabilito quale cassa di compensa­ zione è competente per un assicurato durante la prima for­ mazione professionale, questa rimane invariata anche se l’assicurato cambia datore di lavoro, centro di formazione o istituzione di formazione e questo/a non è affiliato alla stessa cassa di compensazione. Se non c’è un datore di lavoro, è generalmente responsa­ bile la cassa cantonale di compensazione del cantone di residenza (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Nel caso di forma­ zione professionale superiore o della frequenza di scuole specializzate superiori, è responsabile la cassa di compen­ sazione della sede dell’istituzione educativa. Se, prima della prima formazione professionale ai sensi dell’art. 16 LAI, l’assicurato beneficia di un altro provvedi­

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mento di reintegrazione, durante il quale ha diritto alle in­ dennità giornaliere dell’AI ed è affiliato a una cassa di com­ pensazione, la stessa cassa di compensazione rimane competente durante la prima formazione professionale successiva. Lo stesso vale se una rendita AI precedente­ mente percepita viene sostituita dall’indennità giornaliera durante la prima formazione professionale.

2204 (Iscrizione nel CI) Per gli assicurati che non versavano o

non dovevano versare contributi immediatamente prima della richiesta di prestazioni è competente la cassa di com­ pensazione preso la quale è avvenuta l’ultima registrazione nel CI.

2205 (Residenti all’estero) Nel caso delle persone residenti

all’estero che hanno diritto alle indennità giornaliere, la fis­ sazione ed il versamento di queste ultime sono di compe­ tenza della Cassa svizzera di compensazione.

2206 (Persone sposate o divorziate con figli) Per determinare la

cassa competente nel caso di persone sposate o divorziate con figli in comune e che ricevono ciascuna una presta­ zione per i figli oppure una prestazione e una rendita per i figli, si applicano i N. 2015 segg. DR. Si deroga da questa disposizione se il coniuge o il genitore divorziato ha diritto alle indennità giornaliere solo per un breve periodo.

22.2. Compiti della cassa di compensazione

2207 (Compiti delle casse di compensazione) La cassa di com­

pensazione deve accertare: – il reddito determinante e l’importo dell’indennità gior­ naliera durante la prima formazione professionale, qualora non risulti già dal modulo «Indicazioni per l’indennità giornaliera» (v. N. 2104); – il reddito proveniente da un’attività svolta durante un provvedimento, ad eccezione della prima formazione professionale (v. N. 1401) – se sussista il diritto alla prestazione per i figli e a chi vada versata (v. cap. 7 e 12); se entra in linea di DFI UFAS | Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI)

conto una prestazione per figli non menzionati nella richiesta, la cassa si procura le informazioni necessa­ rie tramite il foglio complementare 2 (modulo 318.275); – se all’assicurato siano state concesse altre presta­ zioni assicurative che possono influire sul diritto all’in­ dennità giornaliera AI (v. N. 2104 segg.); – se le indennità giornaliere siano soggette all’imposi­ zione alla fonte (v. CIF).

2207.1 (Obbligo di informazione) Se un assicurato che percepisce

1/24 un’indennità giornaliera dell’AI chiede un prelievo anticipato (totale o parziale) della rendita di vecchiaia AVS, la cassa di compensazione lo informa degli effetti del prelievo antici­ pato sulle prestazioni AVS e AI. Si applicano per analogia le disposizioni delle Direttive sulle rendite (DR) (v. N. 5352 e 6016 DR). La cassa di compensazione invia una copia della decisione anche all’ufficio AI.

2208 (Priorità) I casi in cui l’assicurato durante l’integrazione non

consegue nessun’altra entrata (rendita, salario pagato dal datore di lavoro ecc.) oltre all’indennità giornaliera devono essere trattati prioritariamente.

22.3. Procedura per impedire il cumulo di prestazioni

2209 (Cumulo di prestazioni) La cassa di compensazione com­

petente per le indennità giornaliere deve prendere i provve­ dimenti necessari per impedire il cumulo di prestazioni. L’ufficio AI le fornisce le indicazioni del caso.

2210 (Obbligo d’informare) Se al beneficiario di una rendita d’in­

validità sono concessi provvedimenti d’accertamento o d’integrazione e la rendita d’invalidità è perciò sostituita da indennità giornaliere (v. N. 1508 segg.), tramite un’apposita indicazione sulla decisione relativa al provvedimento gli si farà presente l’obbligo di comunicare immediatamente alla cassa di compensazione competente l’inizio e la fine del provvedimento, a meno che queste date non siano già indi­ cate nella decisione.

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22.4. Comunicazione all’ufficio competente per le PC

2211 (Comunicazione) Se oltre alle indennità giornaliere sono

versate PC, il servizio PC può esigere che la cassa di com­ pensazione gli comunichi immediatamente l’estinzione o il prolungamento del diritto alle indennità giornaliere.

22.5. Incapacità al lavoro

2212 (Dovere di controllo) L’ufficio AI ha il compito di controllare

l’adempimento delle condizioni di diritto nel periodo di ver­ samento delle indennità giornaliere (cambiamenti relativi all’incapacità al lavoro determinante e interruzione dei provvedimenti).

22.6. Raccolta dei documenti necessari per il calcolo

dell’indennità giornaliera

2213 (Documentazione del caso) Se le condizioni per il diritto

alle indennità giornaliere sono soddisfatte, la cassa di com­ pensazione si procura i documenti necessari per il calcolo dell’indennità richiedendoli per iscritto al datore di lavoro o alla cassa competente per la riscossione dei contributi (N. 2107). La cassa di compensazione può derogare a tale obbligo se l’ufficio AI ha già fornito le indicazioni richieste.

22.7. Decisione

2214 (Notifica della decisione) Le indennità giornaliere sono

sempre accordate mediante decisione. Le decisioni che necessitano di una firma sono emanate dall’ufficio AI. Le decisioni senza firma sono invece inviate ai destinatari di­ rettamente dalla cassa di compensazione.

2215 (Elementi da indicare nella decisione) Nella decisione

vanno indicati il reddito determinante per il calcolo dell’in­ dennità giornaliera, le singole componenti dell’indennità

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giornaliera (indennità di base e prestazione per i figli), l’im­ porto totale e l’eventuale deduzione per le spese di vitto e alloggio.

2216 (Prima formazione professionale) All’inizio del provvedi­

7/22 mento la cassa di compensazione competente invia all’as­ sicurato una decisione separata (v. N. 2214 e segg.) in cui è indicato l’importo mensile dell’indennità giornaliera. Se l’importo dell’indennità giornaliera non cambia (ad es. a causa dell’adeguamento della rendita minima di vecchiaia), la decisione vale fino alla fine della misura. Il datore di lavoro, il centro di formazione o l’istituto di for­ mazione fornisce alla cassa di compensazione una copia del certificato di salario, se l’importo del salario cambia (ad esempio, in caso di fluttuazioni mensili o di adeguamenti annuali). La cassa di compensazione invia al datore di la­ voro, al centro di formazione o all’istituzione di formazione un conteggio mensile separato e dettagliato delle indennità giornaliere, indicando la necessità di segnalare eventuali differenze rispetto al salario di base contrattuale (p. es. la­ voro a turni, lavoro domenicale e notturno). Se l’importo dell’indennità giornaliera cambia durante la formazione iniziale, la cassa di compensazione invia all’as­ sicurato una nuova decisione con l’importo mensile dell’in­ dennità giornaliera adattato.

2217 (Imposta alla fonte) Nel caso delle persone soggette all’im­

posta alla fonte, la decisione deve contenere le basi di cal­ colo per la ritenuta alla fonte (reddito determinante per l’ali­ quota d’imposta e aliquota d’imposta applicabile; v. N. 1074 CIF).

2218 (Tassazione fiscale) Va inoltre segnalato che (v. N. 1074

CIF: – fino al 31 marzo dell’anno fiscale successivo alla sca­ denza della prestazione, l’assicurato ha la possibilità di chiedere un nuovo calcolo dell’imposta alla fonte o una tassazione ordinaria ulteriore all’autorità fiscale compe­ tente;

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– i ricorsi contro la deduzione dell’imposta alla fonte de­ vono essere inoltrati presso l’autorità di tassazione com­ petente (v. N. 1074 CIF).

2219 (Durata del diritto all’indennità giornaliera) La durata del di­

ritto alle indennità giornaliere deve essere espressa in rife­ rimento al provvedimento d’integrazione cui si sottopone l’assicurato. Se possibile va indicata esattamente la data d’inizio del diritto.

2220 (Motivi della riduzione dell’indennità giornaliera) Se l’inden­

nità giornaliera deve essere ridotta, nella decisione vanno menzionati il motivo e le basi di calcolo.

2221 (Avente diritto) Il nome dell’avente diritto deve sempre es­

sere menzionato nella decisione, soprattutto in caso di ver­ samento al datore di lavoro o ad altri terzi (v. N. 1911 e N.

1919 segg.).

2222 (Notificazione) La notificazione della decisione è discipli­

nata dall’art. 76 OAI. I N. 9114 segg. DR sono applicabili per analogia.

22.8. Registrazione contabile delle indennità giorna­

liere

2223 (Registrazione contabile delle indennità giornaliere) Per

quanto riguarda la registrazione contabile delle indennità giornaliere AI e delle restituzioni sono determinanti le Diret­ tive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF).

2224 (Versamenti parziali) I versamenti parziali secondo il

N. 1907 devono essere dapprima addebitati in quanto tali su un conto del bilancio. Vanno poi stornati quando si pro­ cede alla compensazione con l’importo totale dovuto all’as­ sicurato nel mese in questione. Quest’ultimo va riportato nel conto d’esercizio conformemente al Certificato per le in­ dennità giornaliere AI.

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22.9. Notifiche all’Ufficio centrale di compensazione

2225 (Termine per la trasmissione dei dati e procedura) Tutti i

dati che si riferiscono a un mese contabile devono essere comunicati all’Ufficio centrale di compensazione entro il 20 del mese seguente tramite procedura informatica secondo le direttive tecniche per lo scambio informatizzato di dati in formato XML con l’Ufficio centrale (DT XML doc. 318.106.03). L’importo totale delle prestazioni, com­ presi i pagamenti retroattivi e l’importo totale delle restitu­ zioni, deve corrispondere ai dati dei relativi conti del conto d’esercizio. – Notifica di tipo 1 – prestazione iniziale: ogni nuova indennità giornaliera viene comunicata mediante una notifica di tipo 1 ed è registrata sul conto 213.3040 – Notifica di tipo 3 – rettifica di una notifica o paga­ mento retroattivo: una notifica di tipo 3 segnala qual­ siasi modifica (di segno positivo o negativo) di un’inden­ nità giornaliera registrata sul conto 213.3040, ad esem­ pio un versamento complementare a un’indennità gior­ naliera già notificata – Notifica di tipo 4 – correzione per domanda di resti­ tuzione: una notifica di tipo 4 segnala qualsiasi nuova domanda di restituzione o modifica di una domanda di restituzione (di segno positivo o negativo) registrata sul conto 213.4603.

22.10. Procedura di correzione nel caso in cui l’Ufficio

centrale di compensazione constati errori

2226 (Notifiche incomplete o contenenti errori) Le notifiche in­

complete o contenenti errori non sono accettate dai pro­ grammi di controllo della plausibilità dell’Ufficio centrale di compensazione. Questi casi sono segnalati alle casse di compensazione interessate, all’inizio di ogni mese, su una lista delle indennità giornaliere dell’AI non trattate. I casi figuranti su questa lista sono rettificati dalla cassa te­ nendo conto dei principi definiti nel N. 2225 e notificati nuo­ vamente in occasione della fornitura di dati successiva. In

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queste comunicazioni successive, è inoltre opportuno indi­ care il mese contabile durante il quale la notifica è stata compiuta per la prima volta (v. cap. 5 DT XML).

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VIII. Varia

23. Disposizioni transitorie della modifica della LAI

e dell’OAI del 1° gennaio 2022 (Ulteriore svi­ luppo dell’AI)

2301 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti d’integrazione in

corso) Le indennità giornaliere versate ai sensi dell’art. 22 cpv. 1bis LAI e dell’art. 23 cpv. 2 e 2bis LAI all’entrata in vigore della presente modifica continuano a essere versate se­ condo le vecchie disposizioni fino all’interruzione definitiva o alla cessazione della misura. Se un provvedimento com­ prende diverse prestazioni (p. es. art. 16 LAI: preparazione mirata e formazione secondo la LFPr successiva; art. 14a LAI: ripristino della resistenza psicofisica e potenziamento della prestazione lavorativa successivo), si applicano le vec­ chie disposizioni, a condizione che la base giuridica delle prestazioni sia la stessa e che le prestazioni si susseguano. È l’inizio effettivo del provvedimento che è decisivo e non la data della decisione.

2302 (Proseguimento di un provvedimento senza interruzione).

Le disposizioni del N. 2301 si applicano anche se il provve­ dimento è prorogato senza interruzione dopo la scadenza del periodo inizialmente previsto.

2303 (Proseguimento della prima formazione professionale) Se

la prima formazione professionale non è considerata con­ clusa ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 OAI, si applicano le seguenti disposizioni transitorie per quanto riguarda l’indennità gior­ naliera: – Continuazione immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell’agosto 2023): indennità giornaliera secondo le disposizioni transitorie per le mi­ sure in corso (vecchio diritto). – Continuazione non immediata (ad esempio, conclusione nel giugno 2023, continuazione nell’agosto 2024): in­ dennità giornaliera secondo la nuova legge (salvo se

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sono soddisfatte le condizioni per una riformazione pro­ fessionale).

2304 (Spese per il vitto e l’alloggio) Le modifiche relative alla ri­

duzione per le spese per il vitto e l’alloggio durante una prima formazione professionale (art. 21octies cpv. 3 OAI) non riguardano le «piccole indennità giornaliere» che conti­ nuano ad essere versate conformemente ai N. 2301, 2302 − 2 e 2303.

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IX. Allegati

Allegato I: Calcolo dell’indennità per spese di custodia e d’assistenza (N. 3130)

Esempio 1 Una persona senza attività lucrativa segue un provvedimento d’in­ tegrazione per 21 giorni. In questo periodo è obbligata a ricorrere per 15 giorni ai servizi di una mamma diurna per il suo figlio pic­ colo. Le spese di custodia ammontano a fr. 1500.–. Per l’intero periodo d’integrazione l’assicurato avrebbe diritto a un’indennità massima di fr. 1722.– (21 x 82). Nel suo caso sono dunque rim­ borsate le spese effettive, ossia fr. 1500.–, sebbene il costo gior­ naliero medio della custodia sia stato di fr. 100.– al giorno.

Esempio 2 Un assicurato segue un provvedimento d’integrazione per 145 giorni consecutivi. Sua nonna, per la quale ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali, è curata a domicilio, alternativamente, da sua sorella (che non vive nella stessa economia domestica) e da un’assistente. Per l’assistenza da parte della sorella è chiesto unicamente il rimborso delle spese di trasporto. Il salario dell’assi­ stente domiciliare è di fr. 100.– al giorno. Per i primi 30 giorni d’in­ tegrazione, i giustificativi inoltrati comprovano una spesa di fr. 120.– per il trasporto della sorella e di fr. 1000.– per il salario dell’assistente. Per il medesimo periodo, l’assicurato avrebbe di­ ritto a un’indennità massima di fr. 2460.– (30 x 82). Le spese di assistenza possono dunque essere interamente rimborsate.

Per i 30 giorni d’integrazione seguenti, l’assicurato chiede il rim­ borso di fr. 2200.– (22 giorni per 100) per l’assistente domiciliare. Fino a quel momento gli spetterebbe un’indennità massima di fr. 4920.– (60 x 82). Di conseguenza, i fr. 2200.– possono es­ sergli rimborsati interamente.

Per i 30 giorni d’integrazione seguenti, l’assicurato chiede an­ cora un rimborso di fr. 2 200.– per l’assistente domiciliare. Fino a quel momento avrebbe diritto a un’indennità massima di

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fr. 7 380.– (90 x 82). Anche in questo caso può essere rimbor­ sata la totalità delle spese (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 = 5 520). Per il quarto periodo di conteggio di 30 giorni, i giustificativi com­ provano una spesa di fr. 280.– per il trasporto della sorella e di fr. 700.– per l’assistente domiciliare. Fino a quel momento, l’assi­ curato avrebbe diritto a un’indennità massima di fr. 9 840.– (120 x 82). Le spese, pari a fr. 980.–, possono essergli rimborsate inte­ ramente (120 + 1 000 + 2 200 + 2 200 + 280 + 700 = 6 500).

Dopo la conclusione dell’integrazione, per i 25 giorni rimanenti l’assicurato presenta giustificativi che comprovano una spesa di fr. 80.– per le spese di trasporto della sorella e di fr. 500.– per l’assistente domiciliare.

Il conteggio finale va dunque effettuato come segue: indennità massima (82.– x 145 giorni) = Fr. 11 890.–

Spese effettive: Fr. 1 120.– Fr. 2 220.– Fr. 2 220.– Fr. 980.– Fr. 580.– Totale Fr. 7 080.–

Dato che le spese effettive sono inferiori all’indennità massima, anche gli ultimi fr. 580.– possono essere rimborsati interamente.

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Allegato II: Conteggio dei contributi AVS/AI/IPG da versare sulle indennità giornaliere AI

Assicurati a partire dai 18* anni Versamento dell’indennità giornaliera

Salariati Sono in ogni caso tenuti a pagare i A seconda del tipo di versamento: rim­ contributi AVS/AI/IPG/AD borso della parte del datore di lavoro (pa­ gamento indiretto) o pagamento netto (de­ duzione della parte dell’assicurato in caso di pagamento diretto) Indipendenti Sono in ogni caso tenute a pagare Pagamento diretto, deduzione della parte i contributi AVS/AI/IPG (nessun dell’assicurato contributo AD) Persone senza attività lucrativa Sono in ogni caso tenute a pagare Pagamento diretto, deduzione della parte i contributi AVS/AI/IPG (nessun dell’assicurato contributo AD) Membri della famiglia che lavorano nell’azienda agricola equiparati agli agricoltori indipendenti conformemente alla LAF Sono in ogni caso tenute a pagare Pagamento netto (deduzione della parte – persone non tenute a pagare contri­ i contributi AVS/AI/IPG (nessun dell’assicurato) buti AVS (persone che non hanno contributo AD) ancora compiuto i 21 anni* e che non percepiscono un salario in con­ tanti)

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– persone tenute a pagare contributi Sono in ogni caso tenute a pagare A seconda del tipo di versamento: rim­ AVS i contributi AVS/AI/IPG (nessun borso della parte del datore di lavoro (pa­ contributo AD) gamento indiretto) o pagamento netto.

Per la definizione esatta si veda l’art. 3 LAVS.

Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono esentate dall’obbligo di contribuzione fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 17 anni. I contributi vanno prelevati sia sull’indennità di base che sulla prestazione per i figli. Una persona è considerata salariata, indipendente o senza attività lucrativa in base alla legislazione AVS.

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7/22 Allegato III: Combinazione de codici delle prestazioni e delle in­ formazioni sulle indennità giornaliere, a partire dal 1.1.2022 Le spiegazioni sui tipi di indennità giornaliera e di riabilitazione sono contenute nelle «Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale» (i docu­ menti esistono solo in francese e in tedesco; parte 2, cap. 5.13 ) Documents | OFAS Application des assurances sociales (admin.ch) Nuovi codici di prestazioni Informazioni sulle indennità Legge dal per i provvedimenti di inte­ giornaliere (per le casse di Nr.

1.1.2022 grazione professionale a compensazione) a partire

partire dal 1.1.2022 dal 1.1.2022 Tipo di indennità giornaliera : Accertamenti medici e profes­ 1; IG con reddito determi­ Art. 43 LPGA 296 sionali dell’idoneità all’integra­ nante; Tipo di integrazione 4 zione Tipo di integrazione 1 Adeguamenti del posto di la­ Art. 7d LAI 561 Nessuna indennità giornaliera voro Art. 7d LAI 562 Corsi di formazione Nessuna indennità giornaliera Art. 7d LAI Riabilitazione socioprofessio­

565 Nessuna indennità giornaliera

nale Art. 7d LAI Provvedimento di occupa­

566 Nessuna indennità giornaliera

zione Art. 7d LAI 567 Ricerca di un impiego Nessuna indennità giornaliera Art. 7d LAI Mantenimento del posto di la­

568 Nessuna indennità giornaliera

voro Art. 7d LAI Colloqui e analisi di orienta­

569 Nessuna indennità giornaliera

mento professionale Art. 7d LAI Provvedimenti di orientamento

570 Nessuna indennità giornaliera

professionale Art. 7d LAI 571 Prestazione di coaching Nessuna indennità giornaliera quater Ricerca di un posto art. 14 Art. 14quater

577 LAI durante il processo d’inte­ Nessuna indennità giornaliera

LAI grazione Consulenza e accompagna­ Art. 14quater

578 mento art. 14quater LAI durante Nessuna indennità giornaliera

LAI il processo d’integrazione Prestazione di coaching art. Art. 14quater

579 14quater LAI durante il processo Nessuna indennità giornaliera

LAI d’integrazione Consulenza e accompagna­ Art. 14quater

580 mento art. 14quater cpv. 3 e 4 Nessuna indennità giornaliera

LAI LAI Tipo di indennità giornaliera : Art. 14a LAI 584 Lavoro di transizione 1; IG con reddito determi­ nante; Tipo di integrazione 4 Nessuna indennità giorna­ Art. 14a LAI 587 Contributo ai datori di lavoro liera Tipo di indennità giornaliera : Provvedimenti di reinseri­ Art. 14a LAI 590 1; IG con reddito determi­ mento per i giovani nante; Tipo di integrazione 4

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Tipo di indennità giornaliera : Potenziamento della presta­ Art. 14a LAI 591 1; IG con reddito determi­ zione lavorativa nante; Tipo di integrazione 4 Tipo di indennità giornaliera : Art. 14a LAI 592 Esercitazione al lavoro 1; IG con reddito determi­ nante; Tipo di integrazione 4 Nuovi codici di prestazioni Informazioni sulle indennità Legge dal per i provvedimenti di inte­ giornaliere (per le casse di Nr.

1.1.2022 grazione professionale a compensazione) a partire

partire dal 1.1.2022 dal 1.1.2022 Colloqui e analisi di orienta­ Art. 15 LAI 531 Nessuna indennità giornaliera mento professionale Provvedimenti preparatori du­ Tipo di indennità giornaliera : Art. 15 LAI 532 rante l’orientamento professio­ 1; IG con reddito determi­ nale nante; Tipo di integrazione 4 Tipo di indennità giornaliera : Vaglio di possibili indirizzi pro­ Art. 15 LAI 533 1; IG con reddito determi­ fessionali nante; Tipo di integrazione 4 Formazione transitoria canto­ Art. 68bis LAI 536 Nessuna indennità giornaliera nale specializzata Tipo di indennità giornaliera: 2 Art. 16 LAI 401 Formazioni di livello terziario IG senza reddito determi­ nante; Tipo di integrazione 7 Art. 16 LAI 402 Scuole di formazione generale Nessuna indennità giornaliera Attestato federale di capacità Tipo di indennità giornaliera: Art. 16 LAI 410 AFC 2; IG senza reddito determi­ nante (secondo il salario indi­ Certificato federale di forma­ Art. 16 LAI 420 cato nel contratto di forma­ zione pratica CFP zione); Tipo di integrazione 5 Preparazione a un lavoro au­ siliario o a un’attività in un la­ Tipo di indennità giornaliera: 2 Art. 16 LAI 425 boratorio protetto (p. es. for­ IG senza reddito determi­ mazioni pratiche INSOS, av­ nante; Tipo di integrazione 8 viamenti professionali AI) Altre formazioni per l’integra­ Nessuna indennità giornaliera Art. 16 LAI 426 zione professionale o tipo di indennità giornaliera

2 secondo la formazione

Tipo di indennità giornaliera: 2 Art. 16 LAI 427 Preparazione mirata IG senza reddito determi­ nante; Tipo di integrazione 8 Perfezionamento professio­ Nessuna indennità giornaliera Art. 16 LAI 447 nale (Art. 22 cpv. 5 LAI) Art. 17 LAI 451 Formazioni di livello terziario Tipo di indennità giornaliera : Art. 17 LAI 452 Scuole di formazione generale 1; IG con reddito determi­ Attestato federale di capacità nante; Tipo di integrazione 4 o Art. 17 LAI 460 AFC 2 Periodo di attesa (Art. 18 Certificato federale di forma­ OAI) Art. 17 LAI 470 zione pratica CFP

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Preparazione a un lavoro au­ siliario o a un’attività in un la­ Art. 17 LAI 475 boratorio protetto (p. es. for­ mazioni pratiche INSOS, av­ viamenti professionali AI) Altre formazioni per l’integra­ Art. 17 LAI 476 zione professionale Art. 17 LAI 477 Preparazione mirata

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1.1.2022 grazione professionale a compensazione) a partire

partire dal 1.1.2022 dal 1.1.2022 Tipo di indennità giornaliera : Nuova formazione nella pro­ 1; IG con reddito determi­ Art. 17 LAI 500 fessione esercitata anterior­ nante; Tipo di integrazione 4 o mente 2 Periodo di attesa (Art. 18 OAI) Tipo di indennità giornaliera: 1, IG con reddito determinante o tipo di indennità giornaliera: 2, IG senza reddito determi­ Art. 18 LAI 538 Ricerca di un impiego nante. Eccezionalmente, se non sussiste il diritto alle in­ dennità di disoccupazione; Tipo di integrazione 3 Mantenimento del posto di la­ Art. 18 LAI 539 Nessuna indennità giornaliera voro Tipo di indennità giornaliera : 1; IG con reddito determi­ Art. 18a LAI 540 Lavoro a titolo di prova nante; Tipo di integrazione 4 Art. 18abis Fornitura di personale a pre­ LAI stito Indennità per sopperire all’au­

544 mento dei contributi nella for­

LAI nitura di personale a prestito Assegno per il periodo d’intro­ Nessuna indennità giornaliera duzione Indennità per sopperire all’au­ mento dei contributi Art. 18d LAI 552 Aiuto in capitale Caso speciale: indennità gior­ naliera ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 lett. b LAI (in combinato Tipo di indennità giornaliera : disposto con gli art. 12 e 14a

2 IG senza reddito determi­

Art. 22 cpv. 2 LAI). Non c’è un codice di pre­ nante; lett. b LAI stazione in relazione a un Tipo di integrazione 9 (Art. 12 provvedimento, poiché non viene attribuito nessun prov­ vedimento di integrazione pro­ fessionale.

Tipo di indennità giornaliera 1 Art. 12 LAI 302 Provvedimenti sanitari o 2 secondo la situazione; Tipo di integrazione 6

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Tipo di indennità giornaliera 1 Provvedimenti sanitari per la Art. 13 LAI 301 o 2 secondo la situazione; cura delle infermità congenite Tipo di integrazione 6

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Kreisschreiben über die Taggelder der Invalidenversicherung (KSTI) (gültig ab 1.1.2022; Stand: 1.1.2026) | Lexipedia | Lexipedia