SV2 2026 5

prestazioni assicurative LAINF

Rubrum

Obergericht des Kantons Graubünden Dretgira superiura dal chantun Grischun Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni

Sentenza del 23 ottobre 2026 comunicata il 27 ottobre 2026

N. d'incarto SV2 26 5

Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali

Composizione

Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici Zanolari Hasse, attuaria

Parti

A._____ ricorrente patrocinata dall'avv. Patrick Untersee

contro

convenuta

Oggetto

prestazioni assicurative LAINF

Ritenuto in fatto:

A. A._____, nata nel 1970, di professione docente delle scuole medie, è obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni professionali, quelli non professionali e contro le malattie professionali presso la B._____ (di seguito:

B. Per mezzo della notifica LAINF d’infortunio del 31 marzo 2025 è stato notificato l'infortunio occorso il 7 febbraio 2025, il quale è stato descritto quanto segue: Con un grosso martello ho dovuto dare diversi forti colpi ad un punteruolo per colpire, fare a pezzi e togliere del cemento che otturava in modo incompleto un'apertura nell'angolo della parete e del pavimento. Buco da chiudere in seguito a regola d'arte per evitare l'entrata di topi.

C. Nel questionario dell’8 aprile 2025 concernente la descrizione generica dell’evento, A._____ ha descritto l’evento infortunistico come segue: «Scolpendo il muro con un grosso martello ed un punteruolo, in modo imprevisto il martello è scivolato, andato a vuoto ed ho preso un violento colpo di frusta», nonché indicato che il primo trattamento medico è stato effettuato presso il medico di famiglia, Dr. med. C._____, FMH in medicina interna. La B._____ ha fornito le prestazioni di breve durata LAINF.

D. Il medico di famiglia Dr. med. C._____ ha fatto riferimento nel suo rapporto medico del 10 aprile 2025 a una risonanza magnetica (RM) effettuata l’8 aprile 2025 e ha posto quale diagnosi, con riferimento all’evento del 7 febbraio 2025, quanto segue: «Lesione traumatica con epicondilite post-traumatica e piccolo difetto centrale a livello dell’inserzione del tendine comune degli estensori». Il medico ha affermato che è stata prescritta fisioterapia e che dall’evento non è risultata un’incapacità lavorativa.

E. Il medico di fiducia Dr. med. D._____, FMH in medicina interna, nella sua valutazione medico assicurativa (breve) del 16 maggio 2025, sulla scorta della documentazione medica, ha ritenuto che un’epicondilite traumatica guarirebbe entro tre mesi e il nesso causale tra l’evento del 7 febbraio 2025 e il rispettivo esito sarebbe da considerarsi estinto dopo tale periodo.

F. Con scritto del 23 maggio 2025, la B._____ ha comunicato a A._____ di riconoscere il nesso causale delle conseguenze dell’infortunio fino al 7 maggio 2025, di ritenere giustificato il diritto alle prestazioni LAINF fino a tale data e di sospendere a partire dall’8 maggio 2025 le prestazioni di breve durata LAINF.

G. Con scritto del 15 giugno 2025, A._____ ha richiesto l’emissione di una decisione formale.

H. Con decisione formale del 1° luglio 2025, la B._____ ha confermato di riconoscere le prestazioni per il trattamento medico fino al 7 maggio 2025, basandosi, in sostanza, sulla valutazione del medico di fiducia all’interno dell’amministrazione.

I. Contro tale decisione A._____ – per il tramite del suo rappresentante legale – ha inoltrato in data 28 agosto 2025 opposizione, chiedendo l’annullamento della decisione, nonché l’erogazione, con effetto retroattivo, delle prestazioni di breve durata LAINF.

L. La B._____ ha completato l'incarto medico con un rapporto di consultazione del Dr. med. E._____, specialista in chirurgia della mano, in chirurgia ortopedica e traumatologia, del 23 settembre 2025. Nella sua valutazione complementare del 30 settembre 2025, il medico di fiducia Dr. med. D._____ ha preso posizione circa la nuova documentazione medica e ha confermato, nonostante i suoi dubbi sollevati circa la presenza di un infortunio ai sensi della legge, che lo status quo sine sarebbe raggiunto tre mesi dall’evento, con estinzione del nesso di causalità.

M. A complemento dell’opposizione A._____ ha inoltrato in data 19 novembre 2025 un referto radiologico dell’avambraccio del 2 ottobre 2025, in cui viene esclusa l’evidenza di neuropatia del nervo radiale a livello del gomito, nonché confermata una tendinosi del tendine comune degli estensori con peritendinite inserzionale.

N. Con decisione su opposizione del 2 dicembre 2025, la B._____ ha respinto l'opposizione e confermato la decisione del 1° luglio 2025. Sostanzialmente, la B._____ ha motivato la propria decisione con la valutazione del medico di fiducia. Quest'ultimo, a dire della B._____, avrebbe sottolineato che la sintomatologia sarebbe dovuta a una tendinosi da sovraccarico, non riconducibile a un trauma diretto, e che lo stato di salute precedente all’infortunio sarebbe stato raggiunto entro tre mesi. Infine, la B._____ ha fatto riferimento al referto radiologico del 2 ottobre 2025 e evidenziato che tale referto non sarebbe stato sottoposto al medico di fiducia in quanto il quadro clinico avrebbe confermato una situazione di tendinosi senza danni aggiuntivi.

O. Nel suo rapporto medico del 12 gennaio 2026, il Dr. med. E._____ ha rilevato uno stato clinico invariato e segnalato che l’epicondilite farebbe ancora male alla palpazione e il dolore irradierebbe verso la spalla.

P. Contro la decisione su opposizione A._____ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato in data 19 gennaio 2026 ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la riattivazione delle prestazioni di breve durata, segnatamente le indennità giornaliere e le spese di cura, nonché, successivamente, quelle di lunga durata, con protesta delle tasse, spese e ripetibili. In via subordinata, ella ha chiesto di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti e nuova decisione. A sostegno del ricorso la ricorrente ha sostanzialmente affermato che vi sarebbero dei dubbi circa la valutazione del Dr. med. D._____, il quale, peraltro non qualificato in ortopedia, reumatologia o neurologia, si sarebbe limitato a evocare una conclusione teorica senza valutare la natura medica del caso concreto.

Q. Nella presa di posizione del 10 febbraio 2026, la B._____ (di seguito: convenuta) ha chiesto il rigetto del ricorso, approfondendo la sua conclusione pronunciata nella decisione impugnata circa l’estensione del nesso di causalità e fornendo un’ulteriore valutazione aggiuntiva del 29 gennaio 2026 del medico di fiducia Dr. med. D._____, nonché una presa di posizione del 6 febbraio 2026 del medico di fiducia Dr. med. F._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore. Quest’ultimo è giunto alla conclusione di essere in presenza di un periodo di sovraccarico terminato (al più tardi) fine maggio 2025. Tuttavia, a titolo accessorio, la convenuta solleva dubbi circa la questione della sussistenza dei presupposti per qualificare l’evento del 7 febbraio 2025 come infortunio.

R. Nella sua replica dell’11 marzo 2026, la ricorrente ha confermato i petiti del suo ricorso e precisato che, in via subordinata, qualora gli atti venissero rinviati all’amministrazione, la causa dovrebbe essere rinviata per l’allestimento di una perizia medica esterna indipendente e specialistica. Infine, la ricorrente ha inoltrato un rapporto medico del 20 febbraio 2026 del Dr. med. G._____, sostituto capo clinica chirurgia della mano presso H._____, concernente la consulenza del 19 febbraio 2026 a scopo di una seconda opinione. Quest’ultimo, quale diagnosi, pone una «Partialruptur des humero radialen Seitenbandes mit gleichzeitiger Partialruptur Extensorenansätze am Epicondylus radialis rechts nach Schlagverletzung mit einem Hammer vom 07.02.2025».

S. Con duplica del 23 aprile 2026, la convenuta ha confermato i propri petiti e aggiunto quale motivazione che il quadro emerso sarebbe da ricondurre a un processo degenerativo da sovraccarico.

Considerando in diritto:

1.1. Impugnata è la decisione su opposizione del 2 dicembre 2025 (cfr. act. B.1). Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF in combinato disposto con l'art. 56 cpv. 1 e l'art. 58 cpv. 1 LPGA, per un ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Considerato che la ricorrente al momento del ricorso era domiciliata a K._____, la competenza per territorio è del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (di seguito: Tribunale). La competenza per materia è data dall'art. 57 LPGA in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 2 lett. a della LGA (CSC 370.100). In quanto destinataria formale e materiale della decisione, la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ed è quindi legittimata a presentare ricorso (art. 59 LPGA). Il suo ricorso, presentato tempestivamente e nella dovuta forma (cfr. art. 60 cpv. 1 e 2 in combinato disposto con gli artt. 38 seg. e 61 lett. b LPGA), è dunque ricevibile, salva la seguente eccezione.

1.2. Nella misura in cui la ricorrente chieda nel suo ricorso di concederle, oltre alle prestazioni di breve durata, le prestazioni di lunga durata (cfr. petito I.1 del ricorso del 19 gennaio 2026 [act. A.1]), tale domanda non risulta ricevibile, poiché non era oggetto di decisione da parte dell’autorità inferiore (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2 e 125 V 413 consid. 1b; cfr. complessivamente anche: sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV1 24 109 del 15 agosto 2025 consid. 2.1 con rinvio alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni R 20 35 e R 20 51 del 9 dicembre 2021 consid. 2.1). In ogni caso, anche se, a titolo abbondanziale, si entrasse nel merito, la domanda non risulta sufficientemente motivata. Dagli atti non emerge che si potrebbe essere in presenza di una fattispecie che giustifichi l’erogazione di una rendita d’invalidità ai sensi degli artt. 18 segg. LAINF o di altre prestazioni di lunga durata. Bensì, dagli stessi risulta che la ricorrente, dopo l’asserito infortunio, non è mai stata incapace al lavoro (cfr. rapporto medico del Dr. med. C._____ del 10 aprile 2025 [act. AINF 12]) e non ha mai subito una menomazione importante e durevole all’integrità fisica, in quanto anche il Dr. med. G._____, da ultimo, ha riferito di un decorso nettamente migliorato e non ha ritenuto indicati interventi chirurgici o infiltrazioni (cfr. rapporto medico del 20 febbraio 2026 [act. B.2]).

2.1. Oggetto del contendere è sapere se la convenuta abbia a giusta ragione sospeso le sue prestazioni con effetto dal 7 maggio 2025 [recte: 8 maggio 2025] (cfr. act. B.1 e act. AINF 32). Nel presente caso è incontestato che la convenuta, in seguito alla notifica LAINF d’infortunio del 31 marzo 2025 (act. AINF 1), ha fornito

prestazioni di breve durata in merito all’evento del 7 febbraio 2025. Sebbene sia controverso, per principio, il quesito relativo al raggiungimento dello status quo sine vel ante dei postumi dell’evento del 7 febbraio 2025, ossia dei disturbi che interessano il gomito destro, la convenuta, con la sua presa di posizione del 10 febbraio 2026, solleva la questione se nel presente caso sussista effettivamente un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA (cfr. act. A.2 n. B.7). Questo argomento della convenuta – anche se viene addotto solamente in sede del presente ricorso – non dà adito a ulteriori critiche, poiché, conformemente alla giurisprudenza, l'assicuratore infortuni ha la possibilità di sospendere l'obbligo di fornire prestazioni riconosciute mediante la riscossione di indennità giornaliere e cure mediche con effetto «ex nunc et pro futuro», senza appellarsi al titolo di riesame o della revisione ai sensi dell'art. 53 LPGA, nonché rinunciare alla restituzione delle prestazioni già erogate (cfr. DTF 130 V 380 consid. 2.3.1); in questo senso, l’assicuratore può chiudere il caso, con la motivazione che – da un'interpretazione corretta – un evento assicurato non sussiste. Innanzitutto, l’oggetto litigioso è sapere se l’evento del 7 febbraio 2025 sia un evento assicurato ai sensi dell'art. 4 LPGA, che riguarda quindi una questione di diritto (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_270/2020 del 1° settembre 2020 consid. 5.2). Giova rilevare che il tribunale può sostituire la motivazione giuridica, qualora si limiti ai casi dove emerge che la decisione impugnata appare comunque giustificata da un altro motivo di respingere una richiesta di prestazioni, nonché il cui oggetto del contendere non viene indebitamente esteso alla violazione del diritto di essere sentito della ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_305/2022 del 13 aprile 2023 consid. 5.1). Per questo motivo, nel presente caso, è opportuno esaminare innanzitutto le condizioni di un evento che giustifichi una prestazione, nonostante l'assicuratore infortuni abbia già effettuato accertamenti medici approfonditi in merito alla causalità naturale dei postumi di un infortunio (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_570/2019 dell’8 novembre 2019 consid. 6.1 in fine).

2.2. Nel valutare la questione controversa, di regola, occorre prendere in considerazione i fatti come si sono presentati al momento dell'emissione della decisione impugnata. Nel caso in rassegna, sia la ricorrente sia la convenuta hanno trasmesso al Tribunale delle valutazioni mediche supplementari, segnatamente il referto medico del Dr. med. E._____ del 12 gennaio 2026 (act. AINF 58), la valutazione aggiuntiva del Dr. med. D._____ del 29 gennaio 2026 (act. AINF 70), la valutazione del Dr. med. F._____ del 6 febbraio 2026 (act. AINF 75), nonché il referto medico del Dr. med. G._____ del 20 febbraio 2026 (act. B.2). In quanto influenti sul giudizio da esprimere, ritenuto che tali documenti potrebbero permettere di trarre conclusioni sulla situazione rilevante al momento dell'emissione della

decisione su opposizione, essi vengono eccezionalmente considerati ai fini del giudizio (cfr. DTF 144 I 11 consid. 4.3, 143 V 295 consid. 4.1.4, 142 V 337 consid. 3.2.2; sentenze del Tribunale federale 8C_37/2023 del 12 ottobre 2023 consid. 4.2.2,9C_529/2021 del 26 luglio 2022 consid. 3.2.1,8C_714/2018 del 5 marzo 2019 consid. 4.3 con rinvio a DTF 134 V 392 consid. 6 e 130 V 445 consid. 1.2).

2.3. Sempre ancora sotto il profilo formale, con riferimento alla disposizione ordinatoria del 13 aprile 2026 (cfr. act. D.9), non è necessario chinarsi ulteriormente sulla questione se la duplica della convenuta del 23 aprile 2026 (act. A.6) sia stata inoltrata tempestivamente e, per conseguenza, vada considerata ai fini del giudizio, poiché – come si vedrà nell’esito di questo ricorso – anche volendo considerarle, le allegazioni della convenuta formulate nella duplica non muterebbero nulla alla decisione di questo Tribunale.

3. La ricorrente invoca, sotto il profilo formale, una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la convenuta avrebbe senza preavviso e senza informazione disposto un complemento medico, segnatamente la valutazione complementare del Dr. med. D._____ (cfr. ricorso del 19 gennaio 2026 n. II.5 [act. A.1]).

3.1.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a un interessato affinché egli possa difendere efficacemente la propria tesi (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1 e 135 II 286 consid. 5.1). Egli ha il diritto di consultare atti (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1 e 132 II 485 consid. 3.1), di esprimersi sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione, nonché il diritto di offrire le prove pertinenti e di esigerne l’assunzione (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1 e 140 I 99 consid. 3.4). L'autorità deve sentire effettivamente le allegazioni degli interessati della decisione, esaminarle e tenerne conto nel processo decisionale (cfr. DTF 146 II 335 consid. 5.1 e 136 I 229 consid. 5.2). Nell’ambito delle assicurazioni sociali, l'art. 42 LPGA disciplina il diritto delle parti di essere sentiti. Secondo quest'ultimo, le parti non devono essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Tuttavia, al più tardi nella procedura di opposizione, l'amministrazione deve rispettare e salvaguardare i principi generali del diritto di essere sentiti e di conseguenza permettere all'assicurato o al suo rappresentante di prendere visione degli atti sulla base dei quali fonda la decisione su opposizione (cfr. anche DTF 132 V 387 consid. 4.1).

3.1.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della decisione impugnata (DTF 149 I 91 consid. 3.2, 148 IV 22 consid. 5.5.2, 144 I 11 consid. 5.3, 142 II 218

consid. 2.8.1 und 137 I 195 consid. 2.2). Una violazione può essere considerata eccezionalmente sanata se la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'istanza di ricorso che dispone dello stesso potere di esame dell'autorità precedente. A tale condizione, anche una grave violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata, qualora un rinvio si riduca a una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura e, quindi, causando ritardi ingiustificati e incompatibili con l'interesse della parte interessata a una rapida valutazione della causa (cfr. DTF 150 I 174 consid. 4.4, 147 IV 340 consid. 4.11.3, 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2).

3.2. La convenuta, nel quadro della procedura di opposizione, ha acquisito agli atti il referto medico del Dr. med. E._____ del 23 settembre 2025 (act. AINF 41) e l’ha sottoposto al medico di fiducia Dr. med. D._____. Costui ha inoltrato la sua valutazione complementare del 30 settembre 2025 (act. AINF 44) che è stata messa agli atti e la convenuta vi ha fatto riferimento nella motivazione della decisione di diniego (cfr. in particolare n. B.3.c della decisione impugnata [act. B.1]). Sebbene a questo mezzo di prova la convenuta non si sia appellata nella decisione del 1° luglio 2025 (act. AINF 32) e la ricorrente non abbia potuto esprimersi in merito alle risultanze probatorie prima dell’emanazione della decisione impugnata, la convenuta non era tenuta a sottoporre alla ricorrente questo rapporto interno all'assicurazione, poiché tale rapporto si limita a confermare quanto già esposto in precedenza e a valutare in modo peritale fatti di per sé accertati (cfr. MOSIMANN, in: Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [ed.], Basler Kommentar zum ATSG, 2ª ed. 2025, art. 42 n. 43). Ma anche volendo ammettere una violazione del diritto di essere sentito, sulla base delle allegazioni esaustive fornite dalle parti, un rinvio risulterebbe un mero giro a vuoto formalistico. Poiché nella presente procedura di ricorso la ricorrente ha potuto esprimersi in modo completo in merito a tutti i mezzi di prova e il Tribunale fondamentalmente dispone di piena cognizione per stabilire la fattispecie e le questioni giuridiche (cfr. art. 61 lett. c LPGA), un’eventuale violazione del diritto di essere sentito, che va ritenuta non grave, è in ogni caso stata sanata nella presente procedura di ricorso. A titolo abbondanziale, la critica sollevata dalla ricorrente, secondo cui la valutazione finale del medico di fiducia del Dr. med. D._____ non sarebbe una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr. ricorso del 19 gennaio 2026 n. B.7 [act. A.1]), è irrilevante, in quanto non risulta litigioso che si tratta di una valutazione medica all’interno dell’assicurazione (cfr. duplica del 23 aprile 2026 n. 5 [act. A.6]).

4. Occorre a questo punto verificare se l’asserito avvenimento del 7 febbraio 2025 possa essere qualificato quale infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Qualora tale

quesito vada negato, occorre esaminare se si è in presenza di lesioni corporali ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

4.1. La procedura di assicurazione sociale è disciplinata dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA). Il tribunale deve chiarire e stabilire d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti senza essere vincolato alle osservazioni o alle richieste di prova delle parti. Dalla massima d'inquisizione deriva anche il principio del libero apprezzamento delle prove, secondo il quale il tribunale non è vincolato ad alcuna regola formale in materia di prove (art. 61 lett. c LPGA). Tutto il materiale probatorio deve essere esaminato con imparzialità e attenzione per verificarne la plausibilità. L'amministrazione, risp. l'autorità che decide e, in caso di ricorso, il tribunale, possono accettare un fatto come provato solo se sono convinti della sua esistenza. Nel diritto delle assicurazioni sociali, il tribunale deve decidere sulla base della probabilità preponderante, a meno che la legge non preveda diversamente. La mera possibilità dell'avverarsi di una fattispecie non soddisfa i requisiti di prova. Piuttosto, il tribunale deve seguire la versione dei fatti che ritiene più probabile tra tutti i possibili corsi degli eventi (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6; sentenza del Tribunale federale 8C_745/2020 del 29 marzo 2021 consid. 1.3,9C_439/2020 del 18 agosto 2020 consid. 1.3).

4.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono erogate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

4.2.2. Ai sensi dell’art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che compromette la salute fisica, mentale o psichica o provoca la morte. I suoi elementi costitutivi – il danno alla salute (fisica o psichica), la sua repentinità e involontarietà, un fattore causale esterno e la straordinarietà di tale fattore – devono essere realizzati cumulativamente (cfr. DTF 143 V 219 consid. 4.3.1 con rinvii). Il fattore esterno è una caratteristica concettuale fondamentale di ogni infortunio; esso è l'opposto della causa interna che costituisce il concetto di malattia (cfr. DTF 134 V 72 consid. 4.1.1).

4.2.3. Discende dalla definizione stessa di infortunio che il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma unicamente del fattore esterno in quanto tale, il quale deve eccedere il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che, oggettivamente, si possono considerare quotidiani o usuali (cfr. DTF 142 V 219 consid. 4.3.1). È dunque irrilevante che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, gravi ed inaspettate conseguenze (cfr. DTF 134 V 72 consid. 4.3.1 con rinvii).

Decisivo è, invece, che il fattore esterno si distingua dalla norma degli effetti esterni sul corpo umano. Per le lesioni limitate all'interno del corpo, la prova dell'infortunio è soggetta a requisiti rigorosi, in quanto la causa diretta della lesione deve essere particolarmente evidente (cfr. DTF 134 V 72 consid. 4.3.2.1, 99 V 136 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 8C_536/2024 del 24 ottobre 2025 consid. 4,8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 3.1.2, 8C101/2022 del 22 dicembre 2022 consid.8C_589/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 5.4,8C_268/2019 del 2 luglio 2019 consid. 3). Il fattore esterno deve pertanto distinguersi dall'intensità normale degli influssi ambientali sul corpo umano, ovvero situarsi al di fuori del quadro di ciò che è quotidiano e abituale per il rispettivo ambito di vita (DTF 150 V 229 consid. 4.1.1, nonché 134 V 72 consid. 4.1 e 4.3.1).

4.2.4. Secondo la giurisprudenza, la caratteristica del fattore esterno può consistere in un movimento non coordinato. Nel caso di movimenti del corpo, vale il principio secondo cui l'esigenza dell'azione esterna è soddisfatta unicamente quando un fatto originato nel mondo esterno ha influito sul decorso naturale di un movimento del corpo in un certo senso «contrario al programma» (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_536/2024 del 24 ottobre 2025 consid. 4). In caso di un tale movimento non coordinato occorre riconoscere l'esistenza del fattore esterno straordinario, perché il fattore esterno, ossia il cambiamento tra corpo e mondo esterno, rappresenta allo stesso tempo un fattore straordinario a causa della menzionata contrarietà del programma (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Ciò è ad esempio il caso se la persona assicurata inciampa, scivola o urta un oggetto oppure se, per evitare di scivolare, di riflesso, esegue o tenta di eseguire un movimento atto a prevenire lo scivolamento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_24/2022 del 20 settembre 2022 consid. 3.2 con rinvii).

4.3. La convenuta motiva il diniego della presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA come segue: nella descrizione della ricorrente dell’evento, ossia nella notifica d’infortunio e nel rispettivo questionario (act. AINF 1 e 16), si parlerebbe di un’attività svolta con un grosso martello e punteruolo, caratterizzata da sforzi ripetuti per eliminare del cemento da un muro; in una seconda versione, verrebbe poi menzionato un movimento imprevisto e violento. A mente della convenuta, tale dinamica descriverebbe una sequenza di movimenti faticosi e ripetitivi, piuttosto che un evento accidentale e straordinario (cfr. presa di posizione del 10 febbraio 2026 n. B.7 [act. A.2]). Nella decisione impugnata, mancano accertamenti vincolanti in merito. Tuttavia, poiché l'incarto è esaustivo, il Tribunale può esaminare e completare direttamente la fattispecie al riguardo.

4.4. La ricorrente è dell’avviso che la dinamica dell’infortunio presenterebbe tutte le caratteristiche e gli elementi della definizione di infortunio, in quanto vi sarebbe un movimento scoordinato, inusuale e violento (cfr. ricorso del 19 gennaio 2026 n. II.8 pag. 10 [act. A.1]). A mente della ricorrente, tale dinamica dell’infortunio verrebbe confermata dal Dr. med. G._____ (cfr. replica dell’11 marzo 2026 pag. 3 [act. A.3]).

4.4.1. Le singole circostanze della dinamica dell'infortunio devono essere rese verosimili dalla persona che richiede le prestazioni. Se quest'ultima non adempie a tale obbligo, fornendo indicazioni incomplete, imprecise o contraddittorie che fanno apparire l'esistenza di un danno da infortunio come inverosimile, non sussiste alcun obbligo di erogare prestazioni da parte dell'assicuratore contro gli infortuni. In caso di controversia, spetta al tribunale giudicare se i singoli presupposti della nozione di infortunio siano soddisfatti. In conformità con il principio inquisitorio (art. 61 lett. c LPGA), esso deve assumere d'ufficio le prove necessarie. Se, sulla base di tali misure probatorie, l’esistenza di un evento infortunistico non è accertata perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante – la mera possibilità non è sufficiente (cfr. sul grado di prova: DTF 151 V 322 consid. 4.2, 150 II 321 consid. 3.6.3, 144 V 427 consid. 3.2, 139 V 176 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6, 135 V 39 consid. 6.1 con ulteriori rinvii) –, questo è considerato come non provato, il che grava sulla persona che richiede le prestazioni (DTF 144 V 427 consid. 3.2, 114 V 298 consid. 5b con rinvii; sentenza del Tribunale federale 8C_477/2024 del 19 gennaio 2026 consid. 4.2).

4.4.2. In caso di dichiarazioni contraddittorie da parte dell'assicurato in merito alla dinamica dell'incidente, la prassi si basa sulla massima probatoria, secondo cui le cosiddette «dichiarazioni della prima ora», rese spontaneamente poco dopo l'evento dannoso, sono di norma più imparziali e affidabili rispetto a indicazioni successive, che possono essere influenzate, consapevolmente o inconsapevolmente, da ragionamenti successivi di natura assicurativa o di altro tipo. Tale principio probatorio costituisce un elemento di supporto decisionale da tenere in considerazione nell’ambito della libera valutazione delle prove. Esso trova tuttavia applicazione solo se non si prevedono nuovi risultati da ulteriori accertamenti (cfr. DTF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 133 consid. 8c). Alle dichiarazioni della prima ora può pertanto essere attribuito un peso maggiore nell'ambito del libero apprezzamento delle prove (cfr. DTF 143 V 168 consid. 5.2.2, 142 V 590 consid. 5.2). In determinati casi, anche un referto medico può costituire una prova del fatto che un danno sia riconducibile a un influsso esterno insolito, ovvero a un evento infortunistico. La mancanza di prove relative a un infortunio raramente può

essere sostituita da referti medici. Tuttavia, questi fungono talvolta da indizi a sostegno o a sfavore dell’esistenza di un infortunio (cfr. DTF 134 V 72 consid. 4.3.2.2).

4.5.1. Sebbene nella notifica LAINF d’infortunio del 31 marzo 2025 la ricorrente menzioni a riguardo dell’evento del 7 febbraio 2025 un’attività svolta con un grosso martello e punteruolo, caratterizzata da forti colpi ripetuti per eliminare del cemento della parete e del pavimento (cfr. act. AINF 1), nel questionario compilato l’8 aprile 2025, ovvero ben due mesi dall’evento, ella descrive un singolo colpo di martello, scivolato in modo imprevisto, andato a vuoto, causandole un violento colpo di frusta (cfr. act. AINF 16). Inoltre, nello stesso questionario, la ricorrente risponde alla domanda circa un movimento incontrollato come segue: «movimento violento andato a vuoto con colpo di frusta» e afferma che i disturbi sarebbero apparsi subito (cfr. act. AINF 16). La convenuta, nella sua lettera del 23 maggio 2025 concernente la sospensione delle prestazioni LAINF con effetto dall’8 maggio 2025, ha rilevato che l’evento del 7 febbraio 2025 consisteva nello scolpire «il muro con un grosso martello ed un punteruolo, in modo imprevisto il martello è scivolato, andando a vuoto ha preso un violento colpo di frusta» (cfr. act. AINF 26). Tuttavia, dagli atti medici non risulta un colpo di frusta nel senso di una distorsione cervicale, per cui tale termine risulta nell’evenienza inesatto e, per conseguenza, non sono necessari ulteriori approfondimenti in merito, poiché i dolori lamentati riguardano solamente il gomito destro. Dal rapporto medico del 10 aprile 2025 del medico di famiglia, Dr. med. C._____, non emergono ulteriori descrizioni dell’evento del 7 febbraio 2025 (cfr. act. AINF 12). Nel rapporto medico del 23 settembre 2025, il medico curante Dr. med. E._____ riscontra che la ricorrente avrebbe riferito la comparsa di dolore al versante laterale del gomito destro dopo lavori pesanti con una mazza (cfr. act. AINF 41). Nel recente rapporto medico del 20 febbraio 2026, lo specialista Dr. med. G._____ riscontra un danno al gomito destro causato da un colpo con un martello avvenuto il 7 febbraio 2025 (in tedesco: «Schlagverletzung mit Hammer») e precisa che la ricorrente avrebbe riferito di un’attività con un martello risalente al 7 febbraio 2025, durante la quale ella avrebbe colpito nel vuoto, riportando un trauma da ipertensione e stiramento al gomito destro (cfr. act. B.2).

4.5.2. Le due descrizioni dell’evento del 7 febbraio 2025 si distinguono in modo notevole. Mentre la notifica d’infortunio riporta movimenti ripetitivi, nel questionario viene descritto un singolo movimento andato a vuoto. È importante sapere se la seconda dichiarazione della ricorrente nel questionario e poi ribadita nel proseguimento della procedura amministrativa, nonché in questa sede di ricorso, sia solo una puntualizzazione dei fatti descritti nella notifica d’infortunio o se si tratti

di un fatto assolutamente diverso. La notifica iniziale menziona solamente una mansione ripetitiva e un danno alla parte superiore del braccio («Right Upper Arm» [act. AINF 1]). La dichiarazione del colpo andato a vuoto è avvenuta successivamente e non viene riscontrata da tutti i rapporti medici curanti, che, in parte, si riferiscono a lavori ripetuti con un martello, nonché mezzi pesanti (cfr. di cui sopra al considerando 4.5.1). Alla luce di queste circostanze l’affermazione del singolo colpo andato a vuoto non è un chiarimento dei fatti dichiarati in precedenza, ma rappresenta una nuova e differente versione che va oltre la dimensione del concetto di un movimento ripetitivo. Pertanto, occorre attribuire maggior peso alle prime dichiarazioni, le quali vengono fatte, in genere, in un momento in cui le conseguenze legali di quanto dichiarato non sono ancora prevedibili.

4.5.3. Dagli ulteriori atti non emerge che sia avvenuta una caduta o un urto con un altro oggetto. Neppure sono ravvisabili indizi di un movimento non coordinato, nel senso che l’esecuzione del movimento sia stata disturbata da qualcosa di non programmato, come scivolare, inciampare o opporsi istintivamente ad una caduta, ecc. In presenza di colpi di martello ripetuti, come descritti inizialmente nella notifica d’infortunio e determinanti per il caso in esame, va tenuto in considerazione che un tale avvenimento fa difetto del fattore esterno straordinario e improvviso. A questo si accorda anche il fatto che il medico curante Dr. med. E._____ riferisce nel suo rapporto medico del 23 settembre 2025 che la ricorrente presenterebbe al braccio postero laterale, al quale avrebbe avuto degli ematomi ripetuti per lavori pesanti ma anche derivanti da manipolazioni e massaggi, dolore (cfr. act. AINF 41). Difatti, qualora la lesione duri più di un secondo, la giurisprudenza richiede che si tratti di un unico fattore esterno, vale a dire che il danno alla salute non derivi semplicemente dalla somma di fattori esterni sempre identici (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_842/2018 del 6 maggio 2018 consid. 3.3.3 con rinvii alla casuistica). Il carattere straordinario di movimenti ripetuti con un grosso martello senza un fattore esterno e, quindi, l'esistenza di un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA, devono dunque essere negati.

4.5.4. Anche volendo ammettere che i disturbi al gomito destro riportati siano stati causati da un solo colpo con un grosso martello andato a vuoto, la nozione di infortunio non sarebbe soddisfatta. Al contrario di quello che sostiene la ricorrente nella sua replica, ovvero che il colpo andato a vuoto non corrisponderebbe a un semplice gesto usuale e fisiologico, bensì a un gesto improvvisamente alterato da un esito fuori programma, idoneo a integrare il fattore esterno (cfr. act. A.3), secondo la giurisprudenza, l’elemento straordinario deve essere negato qualora siano assenti particolari eventi contrari al programma nell’esecuzione del

movimento (cfr. DTF 130 V 117 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 8C_242/2021 del 2 novembre 2021 consid. 4). Anche nel caso di un colpo sbagliato nel golf è stato negato l'elemento di straordinarietà (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 475/05 del 5 luglio 2006 consid. 3.3); oppure chi, giocando a disco sul giaccio, invece di colpire il disco, colpisce il ghiaccio e si ferisce a una spalla (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 7.2). Nel presente caso, da quanto si evince dagli atti, il martello ha colpito il vuoto, anziché l'oggetto, ovvero il punteruolo. L’esito del movimento, ad avviso di questo Tribunale, dal profilo oggettivo, rientra dunque nello spettro d’esecuzione della «mansione» eseguita dalla ricorrente il 7 febbraio 2025, poiché non risulta straordinario e non può essere considerato fuori programma ai sensi del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni che un colpo di martello vada a vuoto. Anche l’accenno della ricorrente nel questionario compilato l’8 aprile 2025, ossia che, durante l’esecuzione di questo colpo, il martello sarebbe scivolato in modo imprevisto, rientra nella gamma della «mansione». Nulla muta a questa conclusione il fatto soggettivo addotto dal Dr. med. E._____ nel rapporto medico del 23 settembre 2025, ovvero che la ricorrente, la quale lavora come docente, praticherebbe tante attività manuali, anche pesanti e in montagna (cfr. act. AINF 41).

4.5.5. Infine, il fatto che sia il Dr. med. C._____ nel rapporto medico del 10 aprile 2025 sia il Dr. med. G._____ nel rapporto medico del 20 febbraio 2026 considerano il danno al gomito destro di natura traumatica, non cambia nulla a questo proposito, poiché la nozione di trauma non coincide con quella di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_17/2024 del 9 luglio 2024 consid. 4.2,8C_24/2022 del 20 settembre 2022 consid. 3.2,8C_589/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 5.5, ciascuna con rinvii). L’interpretazione della ricorrente nella sua replica, secondo cui l’insorgenza immediata di tumefazione e ematomi sottolineerebbe la natura traumatica dell’evento (cfr. act. A.3), non trova riscontro nei primi atti medici, che descrivono solamente dolori importanti all’epicondilo. Sia dal referto del radiologo Dr. med. I._____ dell’8 aprile 2025, che non evidenzia un edema osseo (cfr. act. AINF 19), sia dal rapporto medico del Dr. med. C._____ del 10 aprile 2025 (cfr. act. AINF 12) emerge che la ricorrente accusa dolori al gomito destro, mentre un leggero gonfiore al gomito laterale a destra viene descritto mesi dopo l’evento nei rapporti medici del Dr. med. E._____ del 23 settembre 2025, del 1° ottobre 2025 e del 12 gennaio 2026 (cfr. act. AINF 41, 47 e 58). Sebbene il Dr. med. G._____, nel suo rapporto medico del 20 febbraio 2026, affermi che la ricorrente si sarebbe rivolta al medico di famiglia Dr. med. C._____ a causa dell’evento con insorgenza di tumefazioni e edemi (cfr. act. B.2), dagli atti medici

redatti tempestivamente non risultano esiti immediati di tumefazione e ematomi, come sostenuto dalla ricorrente. Del resto, anche un’eventuale immediata tumefazione o ematomi dopo ripetuti colpi di martello sarebbero da considerare un mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello straordinario (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_589/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 5.2).

4.6. In sintesi, la caratteristica dell'infortunio relativa al fattore esterno straordinario non è comprovata. Vi è pertanto una mancanza di prove, le cui conseguenze devono essere sopportate dalla ricorrente, la quale intendeva trarre diritti dai fatti rimasti non provati (cfr. considerando 4.2.3 di cui sopra). Di conseguenza, l’avvenimento del 7 febbraio 2025 non può essere considerato quale infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Per l'epicondilite radiale al gomito destro della ricorrente, in linea di principio, la convenuta non è tenuta a versare prestazioni in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LAINF, motivo per cui la decisione impugnata riguardo alla sospensione delle prestazioni è stata presa a giusta ragione. La convenuta ha dichiarato di non revocare le prestazioni prese a carico fino il 7 maggio 2025 e che gli esiti del diniego di un evento assicurato troverebbero esclusivamente applicazione pro futuro, senza intendere in alcun modo la restituzione delle prestazioni erogate (cfr. presa di posizione del 10 febbraio 2026 n. B.8 [act. A.2]). Tale dichiarazione è vincolante.

5. Rimane quindi da esaminare se il danno riportato nell’ambito dell’evento del 7 febbraio 2025 al gomito destro possa essere considerato una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF.

5.1.1. Sebbene non si sia espressa a tal proposito nella decisione impugnata, la convenuta, nella sua presa di posizione del 10 febbraio 2026, con riferimento alla valutazione del medico di fiducia Dr. med. F._____ del 6 febbraio 2026, giunge alla conclusione che non si sarebbe in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. n. B.6.g [act. A.2]).

5.1.2. A mente della ricorrente, la pretesa andrebbe comunque esaminata alla luce dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, poiché tale disposizione coprirebbe le lacerazioni dei tendini e le lesioni dei legamenti; ella rinvia al rapporto medico del Dr. med. G._____, che, a dire della ricorrente, documenterebbe proprio una lesione parziale del legamento collaterale radiale e una lesione parziale delle inserzioni dell’estensore quali postumi dell’evento del 7 febbraio 2025 (cfr. replica dell’11 marzo 2026 pag. 3 [act. A.3]).

5.2.1. Secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF, l’assicurazione versa le prestazioni (anche) per le seguenti lesioni corporali, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia: fratture (lett. a); lussazioni di articolazioni (lett. b); lacerazioni del menisco (lett. c); lacerazioni muscolari (lett. d); stiramenti muscolari (lett. e); lacerazioni dei tendini (lett. f); lesioni dei legamenti (lett. g); lesioni del timpano (lett. h).

5.2.2. Lo scopo dell'istituto della «lesione corporale» consiste nell'evitare, a favore dell'assicurato, la delimitazione spesso difficile tra infortunio e malattia (cfr. DTF 123 V 43 consid. 2b), poiché all'insorgenza di un tale danno alla salute concorrono praticamente sempre cause patologiche e/o degenerative (cfr. DTF 146 V 51 consid. 8.4, 129 V 466 consid. 2.1 con rinvii; sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 30 del 10 dicembre 2024 consid. 9.2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla nuova regolamentazione delle lesioni corporali contenuta nella disposizione dell'art. 6 cpv. 2 LAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, occorre considerare quanto segue: per l'applicazione dell'art. 6 cpv. 2 LAINF non è più richiesto un fattore esterno e, pertanto, nemmeno un evento straordinario parificato a un infortunio o una situazione di pericolo generalmente accresciuta ai sensi della giurisprudenza relativa al vecchio art. 9 cpv. 2 OAINF (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016). In tal senso, il fatto stesso che sussista una delle diagnosi elencate nell'art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF genera la presunzione che si tratti di una lesione corporale, che deve essere presa a carico dall'assicuratore contro gli infortuni. Tuttavia, dalla possibilità di fornire la prova contraria prevista dall'art. 6 cpv. 2 LAINF deriva tuttora la necessità di delimitare la lesione corporale (a carico dell'assicuratore contro gli infortuni) dalla causa dovuta a usura o malattia di una lesione elencata e, quindi, in ultima analisi, dall'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro le malattie. In questa misura, la domanda circa un evento iniziale riconoscibile e identificabile rimane rilevante anche dopo la revisione della LAINF. Occorre però sottolineare che, in presenza di una lesione elencata, l'assicuratore contro gli infortuni è, in linea di principio, tenuto a erogare le prestazioni, a meno che non dimostri che la lesione è dovuta in modo preponderante a usura o malattia. Ciò presuppone che l'assicuratore, nell'ambito del suo obbligo di accertamento (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA), verifichi esattamente le circostanze di accompagnamento della lesione dopo aver ricevuto la notifica di una lesione elencata. Se in tale ambito non emerge alcun evento iniziale riconoscibile,

o solo un evento del tutto secondario o innocuo, ciò, di regola, semplifica inevitabilmente la prova liberatoria dell'assicuratore contro gli infortuni. Infatti, nella questione della delimitazione – che deve essere valutata in primo luogo nel contesto medico-legale da specialisti –, occorre considerare l'intero spettro causale della

lesione corporale in questione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_185/2024 del 1° ottobre 2024 consid. 3). Oltre allo stato anteriore, vanno quindi analizzate più da vicino anche le circostanze della prima comparsa dei disturbi. I diversi indizi che depongono a favore o contro l'usura o la malattia devono essere ponderati dal profilo medico. Affinché la prova liberatoria abbia successo, l'assicuratore contro gli infortuni deve dimostrare – sulla base di valutazioni mediche convincenti e con il grado di prova della verosimiglianza preponderante – che la lesione elencata in questione è riconducibile in modo preponderante, vale a dire per oltre il 50 % dell'intero spettro causale, a usura o malattia (cfr. DTF 146 V 51 consid. 8.2.2.1). Se lo spettro causale si compone unicamente di elementi che depongono a favore dell'usura o della malattia, ne consegue inevitabilmente che la prova liberatoria dell'assicuratore contro gli infortuni è fornita e che ulteriori accertamenti sono superflui (cfr. complessivamente DTF 146 V 51 consid. 8.6; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 8C_185/2024 del 1° ottobre 2024 consid. 3,8C_1/2024 del 10 giugno 2024 consid. 3.2,8C_533/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 2.3). Secondo la dottrina, il concetto di «consumazione» (in tedesco: «Abnützung») è da equiparare a logoramento, deterioramento e, nella terminologia medicospecialistica, a «usura» (cfr. GEHRING, in: Gehring/Kieser/Bollinger [ed.], Kommentar KVG UVG, 2a ed. 2026, art. 6 n. 9 seg.). Ciò conduce all'esclusione di quelle fattispecie in cui le lesioni corporali derivano da sollecitazioni ripetute e sempre identiche. Secondo l'intenzione del legislatore, le conseguenze di tali processi non devono essere assunte dall'assicurazione contro gli infortuni (DTF 146 V 51 consid. 8.2.2.2).

5.2.3. L'esistenza di un evento parificato a un infortunio non può essere ritenuta data in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere. È invece necessario un evento che presenta un certo potenziale di pericolo accresciuto e, quindi, la presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione, oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo eccedente il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (cfr. DTF 129 V 466 consid. 4.1.2 e 4.2.2; sentenza del Tribunale federale 8C_186/2026 del 10 agosto 2026 consid. 7.4.1).

5.2.4. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata in relazione al tenore letterale dell’art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF e all'identico tenore letterale del vecchio art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, l'obbligo di prestazione si limita rigorosamente

alle rotture tendinee (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_618/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 6.2.3,8C_245/2015 del 19 agosto 2015 consid. 2). È esclusa, in particolare, l'inclusione delle restanti patologie tendinee, comprese le malattie del tessuto circostante; inoltre, una rottura tendinea parziale è sufficiente per l'assunzione delle prestazioni solo se è provata al di fuori di ogni dubbio (cfr. sentenze del Tribunale federale poc’anzi). Non costituiscono diagnosi ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. f LAINF le lesioni tendinee quali gli stiramenti (DTF 114 V 298 consid. 3d) e le distensioni. Per contro, nel caso delle lesioni dei legamenti di cui all'art. 6 cpv. 2 lett. g LAINF, le rotture, gli stiramenti e le semplici ipertensioni dei legamenti sono lesioni catalogate coperte dall'assicurazione (DTF 114 V 298 consid. 3d).

5.3. Per chiarire l'obbligo di prestazione dell'assicuratore contro gli infortuni, l'amministrazione – e, in caso di ricorso, il tribunale – necessita di documentazione che i medici e, se del caso, anche altri specialisti devono mettere a disposizione. Compito del medico è quello di valutare lo stato di salute (cfr. DTF 140 V 193 consid. 3.2, 132 V 93 consid. 4).

5.3.1. Per quanto riguarda il valore probatorio di un rapporto medico, è determinante se esso sia completo per rispondere alle questioni controverse, se si basi su esami approfonditi, se tenga conto dei disturbi lamentati, se sia stato redatto in conoscenza degli atti precedenti (anamnesi), se la descrizione del contesto medico e la valutazione della situazione medica siano convincenti e se le conclusioni dell’esperto siano fondate (cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 9C_626/2023 del 1° maggio 2024 consid. 5.2,9C_587/2023 dell’8 aprile 2024 consid. 4.2 e 8C_704/2022 del 27 settembre 2023 consid. 3.3).

5.3.2. Secondo la giurisprudenza, anche i referti e le perizie di medici interni dell'assicurazione hanno valore probatorio, purché appaiano come conclusivi, siano comprensibilmente motivati e internamente coerenti, nonché se non vi siano prove contro la loro affidabilità. Il semplice fatto che il medico coinvolto è un dipendente dell'assicurazione non indica di per sé una mancanza di obiettività. Sono piuttosto necessarie circostanze particolari che facciano apparire oggettivamente giustificata la sfiducia nell'imparzialità del giudizio. Tuttavia, data la notevole importanza dei referti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, è necessario applicare uno standard rigoroso all'imparzialità del perito (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee). Se un sinistro assicurativo deve essere deciso senza ottenere una perizia esterna, è necessario imporre requisiti rigorosi per la valutazione delle prove. In caso di dubbi, anche minimi, sull'affidabilità e sull'efficacia dei risultati medici interni, è necessario

effettuare ulteriori chiarimenti (cfr. DTF 145 V 97 consid. 8.5, 142 V 58 consid. 5.1, 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 e 4.6 seg., 125 V 351 consid. 3b/ee; cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3, 16 agosto 2023 consid. 4).

5.3.3. Anche una semplice perizia basata sugli atti ha valore probatorio se questi forniscono un quadro completo della storia clinica, del decorso e dello stato attuale del paziente e se questi dati sono indiscussi; i risultati del riscontro devono essere completi, in modo che il relatore sia in grado di farsi un quadro completo sulla base dei documenti a disposizione (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_397/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3 con rinvii). Essenzialmente si tratta solo della valutazione medica specialistica di una fattispecie medica accertata; ciò significa che il coinvolgimento diretto del medico risp. la visita della persona assicurata passa in secondo piano (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_499/2024 del 30 maggio 2025 consid. 5.1,8C_574/2023 del 9 gennaio 2024 consid. 3.2,8C_253/2023 del 7 agosto 2023 consid. 3).

5.3.4. Per quanto riguarda i medici curanti, in particolare i medici di famiglia, va notato che essi hanno un rapporto contrattuale con l'assicurato. Inoltre, dovendo concentrarsi in prima linea sul trattamento del paziente, i loro rapporti non perseguono lo scopo di una valutazione oggettiva dello stato di salute che consenta di prendere una decisione definitiva sulle richieste di risarcimento dell'assicurazione e, quindi, non soddisfano quasi mai i requisiti per una perizia (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a). Per questi motivi e sulla base dell'esperienza si può per conseguenza presupporre che i medici curanti – con riferimento alla loro posizione di fiducia in base al diritto contrattuale – in caso di dubbio, siano più propensi a testimoniare a favore dei loro pazienti. Ne discende che, in caso di controversia, un'assegnazione diretta delle prestazioni basata esclusivamente sulle indicazioni fornite dai medici curanti non è, di regola, un'opzione. Tuttavia, quanto riferito non esonera il giudice dal dovere di valutare correttamente le prove, nel cui ambito devono essere presi in considerazione anche i rapporti medici presentati dalla persona assicurata. Va in questo senso vagliato se essi mettono in dubbio, anche solo minimamente, l'attendibilità e l'efficacia delle conclusioni dei medici della compagnia di assicurazioni (cfr. DTF 135 V 465 consid. 4.5 seg.; sentenze del Tribunale federale 8C_184/2026 del 5 giugno 2026 consid. 5.3.3,8C_453/2025 del 27 aprile 2026 consid. 4.2.1,8C_27/2025 del 2 luglio 2025 consid. 2.3).

6. Dalla documentazione medica presente agli atti risultano le seguenti diagnosi e i seguenti referti medici:

6.1. Dalla prescrizione di fisioterapia del 27 marzo 2025 del medico di famiglia Dr. med. C._____, FMH in medicina interna, si evince quale diagnosi un’epicondilite radiale a destra posttraumatica (cfr. act. AINF 9).

6.2. Dal referto radiologico concernente la risonanza magnetica (RM) del gomito destro dell’8 aprile 2025, effettuato dal radiologo Dr. med. I._____, risultano un ispessimento con alterazione di segnale e piccolo difetto centrale a livello dell'inserzione del tendine comune degli estensori, una regolare inserzione del tendine comune dei flessori, una regolare inserzione del tendine bicipite e del tendine brachiale, una regolare inserzione del tendine tricipite, nonché un regolare segnale osseo (cfr. act. AINF 19).

6.3. Nel suo rapporto medico del 10 aprile 2025, il medico di famiglia Dr. med. C._____ pone nel contesto dell’evento del 7 febbraio 2025 e con riferimento alla RM dell’8 aprile 2025 quale diagnosi una «lesione traumatica con epicondilite posttraumatica e piccolo difetto a livello dell’inserzione del tendine comune degli estensori» e riferisce di dolori importanti a livello dell’epicondilo radiale a sinistra [recte: destra] (cfr. act. AINF 12).

6.4. Nella valutazione del 16 maggio 2025, il medico di fiducia Dr. med. D._____, FMH in medicina interna, riferisce di un’epicondilite radiale al gomito sinistro [recte: destro] con correlato all’esame RM dell’8 aprile 2025 e eseguita fisioterapia. Il medico di fiducia all’interno dell’amministrazione ritiene che l’epicondilite radiale dovrebbe guarire entro tre mesi (cfr. act. AINF 22).

6.5. Il medico curante Dr. med. E._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, pone nel rapporto medico del 23 settembre 2025 quale diagnosi un’epicondilite laterale al gomito destro, una sospetta neuropatia del nervo radiale del braccio destro, nonché un ganglio palmare al polso sinistro, rilevando al contempo che attualmente vi sarebbe un miglioramento della sintomatologia, ma che la ricorrente accuserebbe ancora di dolori importanti che le impedirebbero di svolgere lavori pesanti. Lo specialista rileva dall’esame clinico che non vi sarebbero particolari rilievi se non un leggero gonfiore al gomito laterale a destra e un dolore palpatorio al condilo laterale. Inoltre, l’articolarità sarebbe mantenuta e il test di Cozen risulterebbe negativo, mentre il test di Cozen inverso risulterebbe lievemente positivo. Non vi sarebbero altri deficit funzionali o neurovascolari. Tuttavia, nelle prossimità al braccio postero laterale terzo medio, vi sarebbe un punto trigger con scosse che irradiano fino al pollice. Infine, non vi sarebbero deficit stenici a carico degli estensori di dita, pollice e polso (cfr. act. AINF 41).

6.6. Nella sua valutazione complementare del 30 settembre 2025, il medico di fiducia Dr. med. D._____ ha evidenziato che l’entesopatia a livello dell’inserzione del tendine comune degli estensori, nonché il quadro clinico riscontrato dal Dr. med. E._____, sarebbero derivanti dal sovraccarico meccanico prolungato e ripetuto dell’arto superiore destro, non imputabile a un evento traumatico specifico. A dire del medico di fiducia, l’evento avrebbe reso manifesto questa lesione preesistente e il peggioramento del quadro clinico conseguente a un evento acuto sarebbe solo temporaneo. A titolo eventuale, il medico di fiducia all’interno dell’amministrazione ritiene che non sarebbero presenti lesioni corporali secondo l’art. 6 cpv. 2 LAINF, poiché l’esame RM effettuato l’8 aprile 2025 evidenzierebbe un ispessimento con alterazione di segnale e un piccolo difetto centrale a livello dell’inserzione del tendine comune (cfr. act. AINF 44).

6.7. Nel referto della RM dell’avambraccio, eseguita dal radiologo Dr. med. J._____ il 2 ottobre 2025, viene esclusa l’evidenza di neuropatia del nervo radiale a livello del gomito, nonché confermata una tendinosi del tendine comune degli estensori con peritendinite inserzionale. Dal referto medico emerge, tra l’altro, un ispessimento del tendine comune degli estensori nell’inserzionale epicondiloidea con caratteristiche di segnale compatibili con lendinosi e discreta reazione peritendinea, in assenza di fissurazioni o soluzioni di continuità, le cartilagini articolari risultano di spessore conservato e prive di condropatie, i legamenti collaterali mediali e laterali sono continui e indenni, così come il complesso legamentoso anulare, le superfici ossee non mostrano fratture, lesioni focali o alterazioni di segnale rilevanti e i tendini bicipite, brachiale, tricipite e dei muscoli flessori sono integri e di regolare segnale (cfr. act. AINF 50).

6.8. Nel rapporto medico dello specialista Dr. med. E._____ del 13 ottobre 2025, la diagnosi e l’esame clinico rimangono invariati; lo specialista consiglia e prescrive ergoterapia (cfr. act. AINF 47).

6.9. Dal rapporto medico dello specialista Dr. med. E._____ del 12 gennaio 2026 emerge che il dolore sul lato destro irradia verso la spalla, mentre la diagnosi e l’esame clinico rimangono invariati; lo specialista consiglia un tutore ad hoc per l’epicondilite (cfr. act. AINF 58).

6.10. Nella valutazione aggiuntiva del 29 gennaio 2026, il medico di fiducia Dr. med. D._____ conferma la sua conclusione di epicondilite non di natura traumatica e indica di partire dal presupposto che, a livello amministrativo, dovrebbe venire esaminato se l’evento rientri nella nozione di infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA. Il medico di fiducia all’interno dell’amministrazione – ritenendo circa i dubbi

sollevati dalla ricorrente verso la sua competenza di non essere specialista della patologia in questione – ritiene necessario di coinvolgere un medico specialista in chirurgia ortopedica (cfr. act. AINF 70).

6.11. Nella presa di posizione del 6 febbraio 2026 del Dr. med. F._____, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, veniva rilevato: «In den am 08.04.2025, sowie am 02.10.2025 durchgeführten MRI- Untersuchungen des rechten Ellbogens findet sich eine Verdickung am Ansatz der Extensorensehnen am Epicondylus humeri radialis, aber keine traumatische Läsion und auch keine Affektion der ellbogennahen Nerven. [....] Meines Erachtens handelt es sich um eine Überlastung des rechten Ellbogens nach repetitiv belastender Arbeit». Il medico di fiducia all’interno dell’amministrazione conclude di non essere in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio o di un periodo di sovraccarico terminato (al più tardi) fine maggio 2025 (cfr. act. AINF 75).

6.12. Nel rapporto medico del 20 febbraio 2026 del Dr. med. G._____, sostituto capo clinica chirurgia della mano presso H._____, concernente la consulenza del 19 febbraio 2026 a scopo di una seconda opinione, lo specialista pone quale diagnosi una «Partialruptur des humero radialen Seitenbandes mit gleichzeitiger Partialruptur Extensorenansätze am Epicondylus radialis rechts nach Schlagverletzung mit einem Hammer vom 07.02.2025». Egli riferisce di un decorso nettamente migliorato e riscontra dall’esame clinico un tegumento senza particolarità, una mobilità del gomito limitata e un lieve deficit di estensione pari a 10°, nonché una dolenzia alla pressione delle inserzioni del tendine comune degli estensori all’epicondilo radiale. Inoltre, nella regione del legamento collaterale radiale, a fronte di un test di stabilità del gomito simmetrico e senza particolarità, con un test di provocazione periferico solo appena positivo, egli rileva una funzione libera delle dita lunghe e una forza di presa della mano destra di 30 kg (sinistra 32 kg). Con riferimento al referto radiologico del 2 ottobre 2025, il Dr. med. G._____ descrive un ispessimento del legamento collaterale radiale e del tendine comune degli estensori nell’inserzionale epicondiloidea nel senso di una lesione parziale sia dell’inserzione degli estensori sia del legamento collaterale radiale (cfr. act. B.2).

7.1. Il Tribunale federale ha già avuto l’occasione di concludere che l’epicondilite radiale, di regola, non costituisce una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2023 8C_679/2022 consid. 3, con rinvio alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 42/94 del13 settembre 1994 consid. 2b, nonché consid. 4.4 con rinvii); oltretutto, esso ha stabilito che l'unico modo in cui un'epicondilite possa teoricamente essere presa a carico dalla convenuta è qualora sia dimostrato che si tratta di una malattia

professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF, ciò che, nel presente caso, non è da prendere seriamente in considerazione, in quanto agli atti non sono presenti dei giustificativi a sostegno di tale eventualità. Giova tuttavia rilevare che le valutazioni dei medici interni all’assicurazione, sia quelle del Dr. med. D._____ del 30 settembre 2025 e 29 gennaio 2026, sia del Dr. med. F._____ del 6 febbraio 2026, si limitano, in modo breve, a escludere la presenza di una lesione corporale senza specificazioni approfondite. Anche se il Dr. med. G._____ invochi come primo medico nel suo rapporto del 20 febbraio 2026 la possibilità, accanto a una lacerazione dei tendini, che possa sussistere una patologia dei legamenti in relazione a un meccanismo di ipertensione e stiramento al gomito destro, rimane aperta, sotto il profilo medico-legale, la questione se si sia in presenza di altre patologie elencate all’art. 6 cpv. 2 LAINF. Dal referto clinico del Dr. med. G._____ emerge che, oltre a una dolenzia alla pressione nella regione delle inserzioni del tendine comune degli estensori all’epicondilo radiale, è stata riscontrata una dolenzia alla pressione nella regione del legamento collaterale radiale. Inoltre, lo specialista, con riferimento al referto radiologico del 2 ottobre 2025 (cfr. act. LAINF 50), evidenzia non solo la presenza di una lesione parziale del tendine comune degli estensori nell’inserzionale epicondiloidea ma anche una lesione parziale del legamento collaterale radiale, nonché uno stiramento e un’ipertensione dei legamenti (cfr. act. B. 2). Trattandosi in questo caso di una conferma di una lesione dei tendini e possibilmente anche di una lesione dei legamenti del gomito destro, in base ad atti già noti in precedenza, le dichiarazioni del medico specialista Dr. med. G._____ acquisiscono un ulteriore peso.

7.2. Se sussistono anche solo minimi dubbi sull'affidabilità e sulla coerenza degli accertamenti medici interni dell'assicurazione, secondo la giurisprudenza si devono effettuare accertamenti complementari (cfr. considerandi 5.3.2 e 5.3.4 di cui sopra). Nel caso in esame, tali minimi dubbi sussistono alla luce delle valutazioni mediche diametralmente opposte. Mentre i medici della convenuta hanno escluso delle lesioni corporali, i medici curanti non hanno mai evidenziato una lesione degenerativa. Inoltre, le opinioni dei medici coinvolti divergono chiaramente per quanto riguarda il quadro clinico e la diagnosi, senza che la convenuta – sulla base degli aspetti menzionati dai medici a favore o contro una lesione parificata a un infortunio – abbia accertato in modo convincente e comprensibile uno stato di fatto che sia quantomeno prevalentemente probabile (cfr. DTF 144 V 427 consid. 3.2, 138 V 218 consid. 6 e sentenza del Tribunale federale 8C_59/2020 del 4 aprile 2020 consid. 5.4). In queste circostanze, la circostanza che la ricorrente presenti delle lesioni parificate a un infortunio che deve essere assunta dalla convenuta non può (ancora) essere esclusa. Avendo confermato le proprie prestazioni fino al 7 maggio

2025 sulla base delle valutazioni degli atti del Dr. med. D._____ e, in fase di ricorso, anche del Dr. med. F._____ – sebbene costui prolunghi la fase alla fine di maggio 2025 – nonostante vi sia una situazione medica iniziale rivelatasi successivamente poco chiara e senza aver effettuato ulteriori accertamenti approfonditi, la convenuta è incorsa in un’inadempienza del principio inquisitorio. La causa deve pertanto esserle rinviata affinché, dal profilo medico-legale, la convenuta si chini su tutti gli esisti dell’evento del 7 febbraio 2025, si esprima sul fatto se sussistano lesioni parificate a un infortunio ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF e se queste siano riconducibili prevalentemente, ossia per oltre il 50 % nell'insieme delle cause, a usura o malattia, nonché decida in seguito nuovamente sul suo obbligo di erogare le prestazioni LAINF oltre il 7 maggio 2025.

7.3. Poiché attualmente non vi è sufficiente chiarezza sul quadro medico necessario per valutare il diritto alla prestazione della ricorrente, questo Tribunale ritiene che vi sia la necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici. Ne discende che, in merito alla domanda subordinata, il ricorso si rivela fondato. In questo senso, il ricorso va dunque accolto e la decisione del 2 dicembre 2025 annullata. Alla luce dell’esito del ricorso, non occorre esaminare le ulteriori domande e argomentazioni ricorsuali.

7.4. Per completezza, occorre rilevare che dalla presenza di un’eventuale lesione parificata a infortunio non è ancora possibile trarre conclusioni in merito al fatto se il danno sia riconducibile in modo naturale causale a un evento soggetto all'obbligo di prestazione oppure se sia di natura degenerativa o dovuto a malattia (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_2013/2025 del 6 maggio 2026 consid. 2,8C_711/2024 del 6 maggio 2025 consid. 3 e 8C_185/2024 del 1° ottobre 2024 consid. 3). Per quanto riguarda l’argomentazione dello specialista Dr. med. G._____, ovvero che, prima dell’evento del 7 febbraio 2025, la ricorrente non avrebbe mai presentato dei problemi al gomito destro (cfr. act. B.2), si ricorda che, riguardo al principio «post hoc ergo propter hoc», secondo la prassi in materia di diritto probatorio, un danno alla salute non è considerato, di per sé, causato dall’infortunio solo perché si è verificato in seguito a quest’ultimo (cfr. DTF 149 V 218 consid. 5.6, 142 V 325 consid. 2.3.2.2; sentenza del Tribunale federale 8C_571/2025 del 19 maggio 2026 consid. 4.2 e 8C_86/2023 del 30 giugno 2023 consid. 5.3). Infine, sebbene possa corrispondere al vero – come la ricorrente sottolinea ripetutamente nelle proprie memorie – che i medici curanti hanno accertato il nesso di causalità naturale tra l'evento del 7 febbraio 2025 e i disturbi lamentati al gomito destro, nell’ambito della valutazione delle prove, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che i medici curanti, in considerazione del rapporto

di fiducia derivante dal contratto terapeutico, in caso di dubbio, tendono (talvolta) a testimoniare a favore dei propri pazienti (cfr. considerando 5.3.4 di cui sopra).

8.1. Ai sensi dell'art. 61 lett. fbis LPGA, i procedimenti dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni sono soggetti a spese se ciò è previsto dalla rispettiva legge specifica. Le disposizioni speciali ai sensi della LAINF non prevedono alcun obbligo generale di riscuotere delle spese. Pertanto, i procedimenti di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni relativi alle prestazioni sono di norma gratuiti. Non sussistono eccezioni nel caso concreto (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in combinato disposto con l'art. 61 lett. fbis in fine LPGA). Per il presente procedimento di ricorso non vengono pertanto prelevate spese.

8.2.1. In base alla prassi, un rinvio all’istanza precedente è considerato come un prevalere integrale della parte ricorrente (cfr. DTF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 132 V 215 consid. 6). La ricorrente, vincente nella causa, ha diritto al rimborso delle spese ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA). Per il resto la valutazione dell'indennizzo di parte ai sensi dell'art. 61 ingresso LPGA è determinata in base al diritto cantonale (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_519/2020 del 6 maggio 2021 consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 78 cpv. 1 LGA in combinato disposto con l’art. 2 dell'OOA (Ordinanza sull’onorario degli avvocati; CSC 310.250), il Tribunale stabilisce d'ufficio l’indennità, tenendo conto delle spese adeguate e necessarie indicate nella nota d'onorario, nonché della tariffa oraria usuale.

8.2.2. Le note d'onorario inoltrate dal rappresentante legale della ricorrente per l'ammontare totale di CHF 3'853.75, composta da un onorario di CHF 3'525.00 (11.75 h a CHF 300.00/ora), spese di CHF 40.00 e l'IVA di CHF 288.75 (8,1 %) (cfr. nota d’onorario del 21 gennaio 2026 [act. G.2.2]), nonché di CHF 1'314.50, composta da un onorario di CHF 1’176.00 (3.92 h a CHF 300.00/ora), spese di CHF 40.00 e l'IVA di CHF 98.50 (8,1 %) (cfr. nota d’onorario del 28 aprile 2026 [act. G.2.1]), vanno decurtate sia per quanto concerne l’onorario relativo alle posizioni del 19 novembre 2025, maturato prima della notifica della decisione impugnata, di complessivi 1.08 h che, stando alla prassi di questo Tribunale, anche in merito alla tariffa oraria di CHF 300.00, la quale, in mancanza di un accordo sull’onorario, va adeguata a una tariffa oraria pari a CHF 240.00 (cfr. sentenza del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 25 70 del 22 giugno 2026 consid. 11.2.1 con rinvio). Ciò considerato, ne risulta un onorario adeguato di CHF 3'871.70 (14.59 h a

CHF 240.00/ora ovvero CHF 3'501.60, spese di CHF 80.00 [in quanto inferiore alla deduzione forfettaria del 3 %], nonché su tutto l'IVA pari a CHF 290.10 (8,1%). Ne consegue che la convenuta è obbligata a versare alla ricorrente un importo di CHF 3'871.70 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 2 dicembre 2025 annullata. La questione è rinviata alla B._____ per ulteriori accertamenti ai sensi dei considerandi e per nuova decisione in merito alle prestazioni LAINF.

2. Non vengono prelevate spese.

3. La B._____ versa a A._____ l'importo di CHF 3'871.70 (spese e IVA incluse) a titolo di ripetibili.

4. [Rimedi giuridici]

5. [Comunicazione]

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.