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10.2003.416

10.2003.416

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 12.12.2003, PRPEN

Incarto n.

10.2003.416/ROC/MAM

DA

Bellinzona dicembre 2003

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il __________.1973, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, operaio

difeso da: Avv. __________ __________, __________,

prevenuto colpevole di ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere, ripetutamente, condotto l'autovettura __________ targata __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti

avvenuti a __________ il 10.04.2003 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Antonio Perugini che propone la condanna del prevenuto

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di arresto da espiare.

2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

__________ 2003;

indetto il dibattimento in data 12 dicembre 2003 alle ore 14.30, al quale hanno presenziato l’accusato, come pure il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico, con lettera del 21 agosto 2003, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

rilevato che prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP, il

Giudice, constatati dal dibattimento nuovi fatti, ha prospettato alle parti una

nuova ulteriore imputazione, segnatamente quella di ripetuta circolazione

senza licenza di condurre, per avere, a __________ il 10.04.2003, ed in altre

imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto delle

autovetture, tra cui (una volta) la vettura __________ targata __________ senza

essere titolare della licenza di condurre richiesta, e, subordinatamente, quella

di circolazione senza licenza di condurre per avere, a __________, il 10 aprile

2003, condotto l’autovettura __________ targata __________ senza essere titolare

della licenza di condurre richiesta;

reinterrogato l’accusato;

sentito il difensore, il quale chiede una massiccia riduzione della pena privativa della

libertà personale e della multa ex art. 63 CPS, come pure, quo alla pena

privativa della libertà, la concessione del beneficio della sospensione

condizionale;

sentito da ultimo l'accusato, il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore,

ammettendo le proprie responsabilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È __________ autore colpevole di

1.1. ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere, a __________ il __________.2003, ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto l'autovettura __________ targata __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

1.2. o, subordinatamente,

per avere, a __________ il 10.04.2003, ed in altre imprecisate località e date precedenti, ripetutamente condotto delle autovetture, tra cui (una volta) la vettura __________ targata __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

o, subordinatamente,

1.3. per avere, a __________ il 10.04.2003, condotto l'autovettura __________ targata __________senza essere titolare della licenza di condurre richiesta.

2.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 3 , se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

5.

In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

6.

In caso di risposta affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1.3., 2., 5. e 6. e negativamente ai quesiti 1.1., 1.2. e 3., e venendo contestualmente a cadere il quesito no. 4.;

richiamati gli artt. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS, sulla procedura gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

dichiara __________ __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il __________.1973, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, operaio;

colpevole di circolazione senza licenza di condurre

per avere, a __________, il __________.2003, condotto l'autovettura __________ targata __________senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

condanna __________ __________, fu __________ __________ __________ nata __________, nato a __________ il __________.1973, cittadino jugoslavo, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, operaio;

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di arresto da espiare.

2. Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese di fr. 150.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS.

intimazione:

__________, Via __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________

Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________

Ministero pubblico della Confederazione, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario assessore:

Distinta spese a carico di __________ __________:

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 250, Art. 257, Art. 274, and Art. 276 — read in the version of January 1, 2002; the act was consolidated again on April 1, 2004, January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.