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10.2004.470

diffamazione

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 09.03.2005, PRPEN

Titolo:

diffamazione

DIFFAMAZIONE

art. 173 CPS

Incarto n.

10.2004.470/rol

DA

Bellinzona marzo 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di diffamazione

per avere,

a __________ e __________,

in data 18.10.2004,

comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole,

e meglio per avere,

inviato un fax all’avv. PR 1, patr. di CIVI 1 __________, incolpando quest’ultimo di avere rubato ai propri parenti e di essere finito in carcere per tale motivo;

reato previsto dall'art. 173 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 3865/2004 di data 22.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per eventuali pretese.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 9 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la parte civile CIVI 1 e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato a intervenire postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il risarcimento delle spese di patrocinio di complessivi fr. 1'300.--;

sentito da ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, opponendosi a qualsiasi pretesa della parte civile;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Sulle pretese di parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'300.--.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3865/2004 del 22 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

patr. da: PR 1

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 276 — read in the version of April 1, 2004; the act was consolidated again on January 1, 2007, January 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, January 1, 2011, July 1, 2011, July 1, 2012, October 1, 2012, February 1, 2013, March 12, 2013, April 1, 2013, May 1, 2013, January 21, 2014, July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.