Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

80.2001.69

80.2001.69

Rubrum

Incarto n.
80.2001.00069

Lugano

11 ottobre 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2001

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,

Fatti

in fatto ed in diritto

- che, con atto pubblico dell'11 ottobre 1999, __________ Ja__________kel vendeva a __________ __________ la part. n. __________ e le PPP n. __________ e __________ del Comune di __________, al prezzo di fr. 370'000.-;

- che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione dell'imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.-, in data 12 luglio 2000;

- che, con scritto del 9 agosto 2000, la contribuente informava l'Ufficio di tassazione che la documentazione necessaria alla tassazione era nelle mani dei consulenti fiscali __________ __________ di __________ e __________ & __________ di __________ ed aggiungeva che a suo avviso era stata chiesta una proroga dei termini;

- che, con decisione del 24 agosto 2000, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, effettuata d'ufficio a causa della mancata collaborazione, commisurando l'utile immobiliare in fr. 110'100.- e l'imposta in fr. 30'828.-;

- che la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 4 settembre 2000, contestando il calcolo dell'utile immobiliare ed argomentando di avere ottenuto una proroga dal Dipartimento delle finanze;

- che l'Ufficio di tassazione invitava allora la contribuente ad inviare le fatture delle spese di investimento e la avvertiva che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, non essendo pervenuta alcuna risposta, l'autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 26 marzo 2001, così motivata:

Dopo aver atteso l'invio della documentazione che la __________ __________ aveva promesso di inviare in data 4.09.2000, dopo aver richiesto per lettera raccomandata (12.12.2000) le fatture delle spese sostenute per l'immobile oggetto della presente tassazione e non aver ottenuto risposta alcuna, ci vediamo costretti a respingere il reclamo ed a confermare la tassazione di prima istanza;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ invia la documentazione delle spese di miglioria e spiega di avere chiesto due proroghe all'autorità di tassazione, in considerazione del trasloco e dei problemi di salute del marito;

- che la Camera di diritto tributario ha sottoposto all'Ufficio di tassazione il ricorso e la documentazione allegata, ricevendo in data 5 luglio 2001 una proposta di modifica della decisione impugnata nei seguenti termini:

prima durata di proprietà:

prezzo di vendita fr. 360'000.-

– prezzo di acquisto fr. 245'000.-

– costi di costruzione fr. 83'988.-

– costi di acquisto fr. 5'699.-

utile imponibile fr. 25'313.-

imposta (aliquota 28%) fr. 7'087.65

seconda durata di proprietà:

prezzo di vendita fr. 10'000.-

– prezzo di acquisto fr. 10'000.-

utile imponibile fr. –.–

- che questa Camera ha allora sottoposto alla ricorrente, con scritto del 10 settembre 2001, la lettera dell'Ufficio di tassazione, assegnandole un termine fino al 20 settembre 2001 per prendere posizione;

- che, in data 26 settembre 2001 è pervenuta copia della lettera dell'Ufficio di tassazione, sottoscritta dalla ricorrente in segno di accettazione della proposta;

- che la decisione impugnata può quindi essere modificata nel senso dell'accordo intervenuto fra le parti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 marzo 2001 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto a fr. 25'313.- e l'imposta a fr. 7'087.65.

2.

Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.

Intimazione alle parti.

4.

Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 230 and Art. 231 — read in the version of July 1, 2001; the act was consolidated again on January 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, March 1, 2012, December 28, 2012, January 1, 2016, January 1, 2017, March 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, and January 1, 2024.