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81.2013.259

Diffamazione; ingiuria

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 81.2013.259

Data decisione, Autorità: 04.04.2014, PRPEN

Titolo:

Diffamazione; ingiuria

DIFFAMAZIONE INGIURIA

art. 173 CPS art. 177 CPS

Incarto n.

81.2013.259

DA 2386/2013

Bellinzona aprile 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto il decreto d’accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013;

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputata autrice colpevole di

1. diffamazione

per avere, ad __________ il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:

“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”

2. ingiuria

per avere, in data __________, ad __________, offeso l’onore di ACPR 1, pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;

3. minaccia

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte al punto 2, incusso timore a ACPR 1, puntandogli contro un bastone di legno e proferendo contro di lui e la sua famiglia le seguenti frasi: “finirete tutti al cimitero”, ve la farò pagare a tutti voi firmatari andrete in Pretura”

e propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

che il patrocinatore degli accusatori privati postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato che il difensore chiede per il primo capo d’imputazione l’esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 172 cifra 4 CP, mentre per il secondo e il terzo capo d’accusa postula il proscioglimento;

richiamati gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 173, 177 e 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2386/2013 del 13 giugno 2013.

2. IM 1 è autrice colpevole di

2.1. diffamazione

per avere, ad __________, il __________, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo un cartello ai bordi del suo sedime confinante con un sentiero, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 2, identificabile in quanto firmatario della petizione contro il vago pascolo degli ovini di proprietà dei fratelli __________, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di consumare sostanze stupefacenti, e meglio:

“Per quelli che hanno firmato per la petizione non sanno cosa vuol dire vago pascolo però sanno cos’è la canapa e la droga perché ne fanno uso. Vi auguro buona fine?!”

2.2. ingiuria

per avere, nel corso dei mesi di __________, ad __________, offeso l’onore di DI 1 pronunciando nei confronti suoi e della sua famiglia i seguenti ingiuriosi epiteti: “bastardi”, “maledetti”, “mantenuti del cazzo”;

3. Di conseguenza IM 1 è condannata:

3.1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 800.- (ottocento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 160.- (centosessanta);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo da un accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4. La tassa di giustizia e le spese rimanenti di fr. 200.- sono a carico dello Stato.

5. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile per le loro pretese.

6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1, __________,

DI 1, __________,

ACPR 1, __________,

ACPR 2, __________,

PR 1, __________,

- per raccomandata

AINQ 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1,

fr. 160.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 560.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Provisions amended since

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  • Swiss Criminal Code, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 49, Art. 106, Art. 173, Art. 177, and Art. 180 — read in the version of January 1, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, July 11, 2017, September 1, 2017, December 12, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, March 1, 2019, July 1, 2019, November 1, 2019, February 1, 2020, March 3, 2020, July 1, 2020, July 1, 2021, January 1, 2022, June 1, 2022, November 22, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, September 1, 2023, December 6, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, August 1, 2025, January 1, 2026, and June 12, 2026.
  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 427 — read in the version of January 21, 2014; the act was consolidated again on July 1, 2014, November 25, 2014, January 1, 2015, January 1, 2016, July 1, 2016, October 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, March 1, 2018, January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.