Source: fallrecht.ch

41 III 418

41 III 418

Rubrum

94. Sentenza 13 dicembre 1915 nella causa Moroni.

Quando il credito escusso appartiene a coeredi in comune nel senso dell’art. 602 CCS l’esecuzione sarà unica. — Il debitore potrà sollevare solo i mezzi e le eccezioni che tendono a contestare l’esíistenza ó l’importo del credito della comunione successorale o che gli competono nei rapporti di tutti i creditori istanti come comunione successorale.

Fatti

4A. — In un’esecuzione contro Marianna Moroni nata Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuali incorse in una causa contro gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini, il Tribunale federale, con sentenza 2 luglio 1915 *, annullava il precetto esecutivo perchè esso sì limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Lucchini fa Pietro ed Emilia, senza specificare individualmente le persone che componevano la successione in nome della quale sí procedeva, In seguito, e cioè il 13 agosto 1915, i creditori facevano notificare alla debitrice, per il medesimo credito, un nuovo precetto esecutivo. Questo precetto indica come creditori : « Lucchini Emilio, Riccardo, Chiara ma- » ritata Monico, Pia maritata Lucchini, fratelli e sorelle fu » Pietro ». E sotto la rubrica « Titolo e causa del credito » il precetto esecutivo menziona : « Spese ripetibili in forza » di sentenza 10 maggio 1914 della Pretura di Lugano- » Città, 12 settembre 1914 del Tribunale di Appello e 15 » aprile 1914 del Tribunale federale. »

B.

— Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni chiedeva all’Autorità cantonale di Vigilanza l’annullazione di questo precetto esecutivo, sostenendo che in forza dell’art. 67 cif. 1 lUfficio avrebbe dovuto iniziare tante esecuzioni quanti erano i creditori istanti e che la notifica di un precetto esecutivo unico, che non indica nemmeno 8e gli istanti si ritengono creditori solidali o 80- lamente pro parte, mette la debitrice nell’impossibilità di salvaguardare i 8uoi diritti. Infatti, continua la debitrice, se gli istanti sì considerano creditori solidali, essa potrà opporre a tutti la stessa eccezione : se invece essi intendono procedere pro parte, non le sarà lecito far valere contro il singolo creditore se non le eccezioni che hanno origine nei rapporti particolari verso di esso.

C.

— Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame : donde il presente ricorso del 1° dicembre 1915 col quale la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice cantonale ;

Considerando in diritto:

Il precetto esecutivo di cui la ricorrente domanda l’anmullazione contiene una lacuna in quanto non indica espressamente che l’esecuzione è introdotta dagli istanti nella loro qualità di eredi indivisi di Pietro ed Emilia AS 41 IH — 1915 30

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.