55 I 332
55 I 332
Rubrum
54. Sentenza del 15 dicembre 1929 nella causa F. 0. contro Ticino. La norma del diritto cantonale ticinese, per cui un contribuente può essere tassato soltanto in base al tenore di vita, non è applicabile alla procedura di determinazione della tassa militare essendo incompatibile col sistema della tassazione del reddito, quale fu istituito dalla legge del 28 giugno 1878.
Fatti
A.
— Dal 1923 al 1928 il ricorrente ha pagato la tassa militare supplementare soltanto su una sostanza di 102 000 fchi. Nel 1929, l'Ufficio tasse militari del Cantone Ticino lo tassò inoltre su un reddito di 15 000 fchi.
Il €. ricorse al Dipartimento cantonale delle Finanze chiedendo lo stralcio completo di questa posta.
B.
— Con decisione 13 settembre 1929 il Dipartimento ammetteva il ricorso soltanto in parte riducendo il reddito Bundesrechtliche Abgaben. NO gi. 333 tassato a 6000 fchi. Lo stralcio completo fu rifiutato perchè « il tenore di vita del ricorrente presuppone l’esistenza di un reddito superiore a quello che potrebbe e può verosimilmente dare il patrimonio posseduto e colpito di tassa >. i
C.
— Contro questa decisione il C. ha interposto un ricorso di diritto amministrativo col quale ripropone al Tribunale federale la domanda già dedotta avanti l’autorità cantonale. Il ricorrente fa valere che le sue condizioni di salute non gli hanno permesso finora d’avere un’occupazione lucrativa e che, dall’altro lato, non fruisce del prodotto, nè di rendite vitalizie, nè di pensioni o d’altri guadagni analoghi. Esser bensi vero che da alcune settimane egli aveva aperto uno studio perimpianti radiofonici. ma non essere questa sua occupazione lucrativa almeno per il momento e potersene, caso mai, tener conto solo agli effetti della tassazione del 1930. L’imposizione di un reddito di 6000 fchi. apparir quindi illegale e arbitraria nei suoi confronti. i Il Dipartimento cantonale delle Finanze propone la reiezione del ricorso osservando che il ricorrente fu tassato sul reddito in base alla massima, sancita dal diritto cantonale, secondo cui, quando apparisse che la rendita notificata da un contribuente non sia in relazione con quella che consuma realmente, egli sarà colpito per una rendita suppletoria adeguata. La comunione tributaria, della quale il ricorrente fa parte, è colpita, ai fini dell’imposta cantonale, per un reddito complessivo di 14 000 fchi., dei quali è equo attribuire almeno 6000 fchi. al ricorrente. Questi esercita inoltre un commercio dal quale trae presumibilmente un reddito.
L’Amministrazione federale delle Contribuzioni osserva che, secondo la prassi costante, la tassazione dei contribuenti domiciliati in Isvizzera è fatta in base al reddito dell’anno pel quale la tassa militare è dovuta. Se l’applicazione d’una norma del diritto tributario cantonale alla determinazione della tassa militare non pare ammissibile 334 Verwaltungs- und Disziplinarrechispflege.
è per6 lecito considerare il tenore di vita del contribuente come un’indice dell’esistenza d’un determinato guadagno, quando contemporaneamente la sostanza non diminuisce. Nella fattispecie la decisione cantonale pare però fondata _ su accertamenti di fatto incompleti e sarebbe quindi opportuno invitare il ricorrente a produrre un estratto dei suoi libri, un conto profitti e perdite od altri documenti di prova da cui si possa inferire con certezza il guadagno conseguito nel 1929.
Considerando în diritto :
— L’autorità cantonale ha dichiarato, inoltre, d’essersi i pirata ad una norma del diritto cantonale tassando il ricorrente su un reddito corrispondente al suo tenore di vita. Questo suo modo di fare non è conciliabile col sistema della tassazione del reddito quale fu istituito dalla legge del 28 giugno 1878. Dal tenore dell’art. 5 B di questa legge risulta infatti in modo tassativo che debbono pagare la tassa supplementare sul reddito solo coloro che hanno un’occupazione lucrativa o coloro che fruiscono di rendite vitalizie, di pensioni o di «altri simili utili ». In una decisione del 18 agosto 1919 (v. rivista trimestrale di diritto fiscale svizzero vol. I pag. 311) il Consiglio federale ha dichiarato che colle parole « altri simili utili » s'intendono i redditi risultanti da rapporti giuridici analoghi al contratto di rendita vitalizia od al vitalizio.
Per sè stesso, il fatto che un contribuente spende annualmente una determinata somma per vivere non significa quindi necessariamente ch'egli rientri nella categoria di coloro che in forza dell’art. 5 B debbono la tassa supplementare sul reddito. È infatti possibile ch'egli tragga le sue risorse da beni che sono, o dovrebbero essere, colpiti dalla tassa sulla sostanza (nel qual caso la tassazione del patrimonio potrà essere riveduta per gli anni prossimi) o che viva di sussidi esenti da imposta.
Non è quindi ammissibile che l’autorità fiscale tassi un contribuente sul reddito, basandosi unicamente sul fatto che presumibilmente spende ogni anno una determinata somma per vivere ; occorre eziandio che, sulla scorta della dichiarazione del contribuente e dei risultati delle sue indagini, essa decida se questi riempie le condizioni da cui l’art. 5 B fa dipendere l’obbligo di pagare la tassa . supplementare sul reddito.
Il Tribunale federale pronuncia :
La decisione 13 settembre 1929 del Dipartimento delle Finanze del Cantone Ticino è annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio all’autorità cantonale.