Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

65 I 287

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Rubrum

48. Sentenza 26 ottobre 1939 nella causa Veri coniro il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

1. Secondo l’art. 52 cp. 1 LFF, un funzionario può essere esonerato provvisoriamente dal servizio con riduzione 0 privazione dello stipendio e delle indennità accessorie ; tale provvedimento non sopprime però il rapporto d’impiego nè di ass1- CUrazione.

Fatti

2. Ti diritto alla pensione è un diritto ez lege, senz’altro acquisito tosto che sí verifichino i requisiti legali, tra cui figura, oltre FPinvalidità o l’età preseritta, anche la cessazione del rapporto 1. Durch die vorläufige Dienstenthebung nach Art. 52, Abs, I BtG., mit der auch Kürzung oder Entzug der Besoldung verbunden werden kann, werden das Dienstverhältnis und die Beziehungen zur Versicherungskasse nicht aufgehoben.

2, Der Anspruch des Bundesbeamten auf Rente ist ein gesetzliches Recht, das ohne weiteres erworben isb, sobald alle rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wozu neben der Tnvalidität oder dem vorgeschriebenen Älter auch die Beendigung des Dienstverhältnisses gehört.

1. Selon l’art. 52 al. 1 Stat, fonct., un fonctionnaire peut être suapendu et son traitement réduit ou supprimé y compris les indemnités accessoires auxquelles il a droit, mais cette mesure ne met fin ni à ses rapports de service ni à Ses rapports avec la caisse d’assurance.

2. Le droit à la. pension découle de la loi et prend naissance dès que sont remplies les conditions légales au nombre deaquelles figurent, outre l’invalidité ou l’âge prescrit, la cessation des rapports de service.

Sunto dei faiti :

A.

— Tranquillo Veri fu assunto il I luglio 1921 nel corpo delle guardie di confine quale recluta e nominato guardia nel 1922.

288 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

Con decisione 25 agosto 1936 la Direzione generale delle dogane, vista l’inchiesta amministrativa esperita, decideva il licenziamento disciplinare di Veri con efffetto dal 25 aprile 1936, data alla quale egli era stato S808Pos0 Provvigoriamente dall’impiego.

B.

— Tl 16 giugno 1938, Veri conveniva davanti alla Camera del Contenzioso dei funzionari il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, chiedendo tra altro una pensione d'invalidità calcolata in base all’art. 26 StCP a far tempo dal I luglio 1936, subordinatamente ridotta in equa misura a norma dell’art. 15 StCP. In sostanza Veri pretende che, all’epoca del licenziamento, la sua salute era già da molto tempo scossa al punto ch'egli non poteva più attendere normalmente al servizio.

Estratto dei considerandi :

3. Nella sus risposta la convenuta mette anzitutto in dubbio la tempestività della domanda per i seguenti motivi : Il licenziamento disciplinare fu comunicato a Veri il 28 agosto 1936 con effetto retroattivo al 25 aprile 1936, ossia al giorno della sospensione dal servizio. A quest’ultima data nacque adungque il diritto alle prestazioni della Cassa. Veri inoltrò la sua domanda al Tribunale federale il 16 giugno 1938 : essa è perenta perchè introdotta dopo i due anni previsti dell’art. 17 cp. 3 StCP.

Ma tale argomentazione non regge. Come risulta dalla gentenza pronunciata da questa Camera il 19 marzo 1936 nella causa Tanner e consorti contro Il’Amministrazione federale delle finanze, il licenziamento con effetto retroattivo alla data della sospensione dal servizio non è legalmente previsto : secondo l’art. 52 ep. I LFF, un funzionario può essere esonerato provvisoriamente dal gervizio con riduzione o privazione dello stipendio e delle indennità accessorie, ma tale provvedimento non s80Pprime il rapporto d’impiego nè dell’assicurazione. A pplicando questi principi al cas0 concreto, si deve oservare che Veri è stato funzionario síno alla data del suo licenziamento, ossia síno al 28 agosto 1936, anche se a partire dal 25 aprile 1936 egli non ha più avuto diritto allo stipendio. Il 28 agosto 1936 sono nati i suoi eventuali diritti alle prestazioni della Cassa. La sua domanda inoltrata al Tribunale federale il 16 giugno 1938 non è quindi perenta.

4. Tl Dipartimento federale delle finanze e delle dogane obbietta inoltre che Veri, essendo stato licenziato per colpa propria, non avrebbe diritto a prestazioni della Cassa anche se fosse stato invalido all’epoca del licenziamento. In altri termini, il convenuto ritiene che, qualora coesistano invalidità e colpa propria, l’assicurato non può far valere un diritto alla pensione se egli fu licenziato non a motivo dell’invalidità, ma per colpa Propria, Tale modo di vedere non può essere accolto da questa Camera.

Il diritto alla pensione è un diritto ez lege, senz’altro acquisito tosto che sì verifichino i requisiti legali, tra cui figura, oltre l’invalidità o letà prescritta, anche la cessazione del rapporto d’impiego. À quest’ultimo riguardo è sgoltanto determinante il fatto che il rapporto d’impiego sia cesgato : le circostanze ed i motivi che hanno provocato questa cessazione sono irrilevanti, Che accanto all’invalidità o all’età prescritta esista un altro motivo per sciogliere il rapporto d’impiego, motivo che l’autorità di nomina invoca pel licenziamento, non impedisce che il diritto alla pensíione sia acquisito con la cessazione del rapporto d’impiego. Il licenziamento disciplinare entra in linea di conto soltanto nel suo effetto risolutivo del rapporto d’impiego, se il funzionario, all’epoca del licenziamento, era invalido od aveva raggiunto il limite di età (cfr. KI1RCHEOFER, Über die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus dem Beamtenverhältnis, nella S. J. Z. vol. 34, pag. 84).

Già in parecchi casí, benchè il funzionario fosse stato 290 Verwaltungs: und Disziplinarrechtepflege.

licenziato per propria colpa, questa Camera ha esaminato la questione di sapere se egli fosse invalido all’epoca del licenziamento e quindi al beneficio della pensíone (RU 5° I 93; sentenze 24 ottobre 1935 su ricorso Delacrétaz e 21 novembre 1935 su ricorso Schwenter).