D-3812/2024
D-3812/2024
Rubrum
Corte IV
Sentenza del 15 settembre 2026
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliera Sara Miljanovic.
Parti
A._______, nata il (…), Nigeria, patrocinata da MLaw Elisabetta Luda, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 maggio 2024 / N (…).
Fatti
A.
A.a L’interessata ha presentato domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2022.
A.b Nell’ambito dell’audizione TEU tenutasi il (…) dicembre 2022, la SEM ha identificato l’interessata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 4 lett. a della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (Conv. tratta, RS 0.311.543), accordandole un periodo di recupero e di riflessione. Nel corso della medesima audizione, all’interessata è stato anche concesso il diritto di essere sentita in merito alla responsabilità dell’Italia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del Regolamento Dublino III. Il giorno seguente, la SEM ha formulato alle autorità italiane una domanda di ripresa, informandole contestualmente dell’identificazione dell’interessata quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Il 26 gennaio 2023, la medesima ha indicato di acconsentire ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale qualora fosse stata necessaria la sua collaborazione e, il 30 gennaio successivo, la SEM ha inoltre segnalato il caso all’Ufficio federale di polizia. Dopo il rifiuto da parte delle autorità italiane e la successiva richiesta di riesame formulata dalla SEM, in data 7 marzo 2023 le stesse hanno infine accolto la domanda di ripresa a carico dell’interessata. Il 23 agosto 2023 si è conclusa la procedura Dublino e l’interessata è stata assegnata alla procedura d’asilo nazionale.
A.c Con decisione del 28 agosto 2024, l’interessata è stata attribuita al Cantone B._______ e, nella medesima data, è stata segnalata alle competenti autorità cantonali quale vittima di tratta di esseri umani.
A.d Il (…) aprile 2024, La SEM ha svolto con l’interessata un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Ella ha sostanzialmente dichiarato che, non essendo riuscita a laurearsi, il padre, deluso da tale circostanza, avrebbe acconsentito, contro la sua volontà, alla richiesta di un uomo di sposare la figlia. L’interessata si sarebbe dunque sposata nel (…) e, nel (…), sarebbe nato il primo figlio. Dopo circa due o tre anni dal matrimonio, a seguito della scoperta del tradimento del marito e dopo averlo affrontato al riguardo, quest’ultimo avrebbe iniziato a picchiare l’interessata. Nel (…), in seguito alla nascita della seconda figlia, dopo aver discusso, il marito avrebbe iniziato nuovamente a picchiare l’interessata, la quale si sarebbe recata presso la stazione della polizia per denunciarlo. Gli agenti l’avrebbero successivamente accompagnata a casa e avrebbero posto alcune domande
al marito, il quale avrebbe dichiarato che non avrebbe più trattato l’interessata in quel modo. Tuttavia, nessuno l’avrebbe protetta e il marito avrebbe continuato a maltrattarla. Per i suoi figli, l’interessata avrebbe cercato di resistere e di rimanere con il marito, continuando nel contempo gli studi fino a terminarli. Tuttavia, a seguito di un episodio avvenuto nel (…), quando sarebbe rientrata a casa dopo una festa, il marito l’avrebbe nuovamente picchiata ed ella avrebbe maturato l’idea di fuggire. Un giorno, mentre i bambini si sarebbero recati a scuola, avrebbe lasciato definitivamente la propria abitazione, trasferendosi dapprima presso sua sorella e, successivamente, presso un’amica, prima di espatriare quattro o sei mesi più tardi (cfr. per i dettagli: atto SEM n. 85/15).
A.e A sostegno dei suoi asseriti, l’interessata non ha versato agli atti né documenti d’identità né alcun mezzo di prova.
A.f Con decisione del 9 aprile 2024, la SEM ha attribuito il caso alla procedura ampliata.
B. Con decisione del 16 maggio 2024, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 97/1), la SEM ha negato alla richiedente la qualità di rifugiata, ha respinto la sua domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. Con ricorso 17 giugno 2024 l'interessata è insorta avverso la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'accoglimento del ricorso e alla concessione dell'asilo e, in subordine, alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili.
Considerandi
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
1.3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto che, con riferimento all’allegazione secondo cui l’interessata si sarebbe recata presso la polizia in seguito alle percosse subite dal marito, le sue dichiarazioni sarebbero vaghe, prive di elementi concreti ed estremamente stereotipate. Le stessa sarebbero pertanto inverosimili. Le ulteriori allegazioni sarebbero invece state analizzate sotto il profilo della pertinenza. In primo luogo, la circostanza del matrimonio combinato, quand’anche potenzialmente rilevante, non soddisferebbe le esigenze di attualità e di concretezza della minaccia, in quanto il motivo che avrebbe spinto il padre a cederla in sposa non sussisterebbe più. Il fatto di avere contratto matrimonio contro la propria volontà nel (…) non costituirebbe, di per sé solo, una circostanza rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Per quanto riguarda invece i maltrattamenti che avrebbe subito da parte del marito, l’autorità ha dapprima rilevato che tali persecuzioni sarebbero circoscritte a livello locale o regionale e che, pertanto, l’interessata potrebbe sottrarvisi recandosi in un’altra parte del Paese d’origine, avendo inoltre la libertà di divorziare e di vivere altrove. Inoltre, a fronte dell’inverosimiglianza dell’asserita denuncia sporta alle autorità nigeriane, l’interessata neppure avrebbe tentato di ottenere protezione dal proprio Paese d’origine, preferendo invece la via dell’espatrio. Ella non avrebbe dunque intrapreso tutto ciò che ci si sarebbe potuti attendere al fine di far valere i propri diritti
presso le autorità competenti. In conclusione, le dichiarazioni non soddisferebbero né le condizioni di verosimiglianza previste dall’art. 7 LAsi né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi. Da ultimo, nulla osterebbe all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessata verso la Nigeria.
3.2 Dal canto suo, la ricorrente contesta la valutazione della SEM circa la verosimiglianza e pertinenza delle proprie allegazioni. Ella avrebbe raccontato in modo dettagliato quanto da lei vissuto. Non solo avrebbe enunciato i fatti, ma avrebbe anche descritto le proprie sensazioni e i propri pensieri in merito a quanto le sarebbe accaduto, aggiungendo dettagli che non avrebbero potuto essere riferiti da una persona che non avesse direttamente vissuto tali eventi. Le allegazioni andrebbero pertanto considerate verosimili. Inoltre, la ricorrente sarebbe vittima di un matrimonio forzato, che andrebbe considerato in continuità con la violenza domestica ad esso seguita. Ella sarebbe rimasta nel Paese d’origine in ragione della propria cultura e religione, nonché per i propri figli e perché intendeva dimostrare di essere in grado di conseguire la laurea. Ciò dovrebbe essere idoneo a giustificare la partenza differita dal Paese d’origine, quale motivo oggettivamente plausibile e valida ragione di natura personale. Il fatto che la ricorrente abbia poi concluso gli studi non inciderebbe in alcun modo sulle intenzioni del padre. Neppure sarebbe corretta la conclusione dell’autorità inferiore secondo cui la ricorrente non avrebbe esaurito, nel Paese d’origine, le possibilità di ottenere protezione. La stessa si sarebbe infatti rivolta alle autorità, le quali, oggettivamente, non le avrebbero offerto alcuna protezione. Di conseguenza, alla ricorrente andrebbero riconosciute la qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo. L’esecuzione dell’allontanamento sarebbe dipoi inammissibile e non ragionevolmente esigibile.
4.
4.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
4.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.3 Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).
4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
5.
5.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale condivide la valutazione effettuata dalla SEM nella propria decisione.
5.2 Anzitutto, anche a mente dello scrivente Tribunale, le allegazioni secondo cui la ricorrente avrebbe denunciato alla polizia il marito a seguito delle percosse subite non soddisfano i requisiti di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Il racconto si è infatti rivelato generico, vago e privo di elementi idonei a sostanziarlo. Nel racconto spontaneo, l'interessata si è limitata ad affermare che, una volta riuscita ad uscire di casa, si sarebbe recata alla polizia per denunciare il marito, dopodiché gli agenti sarebbero intervenuti per condurlo in stazione (cfr. atto SEM n. 85/15, D27, pag. 5), sicché la descrizione si esaurisce in una successione estremamente sommaria degli eventi, priva di qualsiasi ulteriore elemento concreto. Anche a seguito delle domande volte ad approfondire l'episodio, le allegazioni non hanno acquisito maggiore concretezza. In particolare, pur avendo riferito che due agenti l'avrebbero accompagnata presso la propria abitazione e avrebbero preso il marito per condurlo in stazione (cfr. idem, D44), la ricorrente non ha saputo circostanziare ulteriormente quanto sarebbe accaduto, non riferendo, a titolo esemplificativo, cosa le sarebbe stato detto dagli agenti durante il tragitto, quale sarebbe stata la reazione del marito alla loro presenza o cosa gli sarebbe stato comunicato prima di essere condotto via.
Analogamente, quanto riferito in merito al successivo ritorno degli agenti si esaurisce nell'affermazione secondo cui le avrebbero detto che era "tutto risolto" e che, qualora il marito avesse nuovamente tenuto un simile comportamento, avrebbe dovuto rivolgersi nuovamente alla polizia, ma che il marito avrebbe promesso che non sarebbe più successo (cfr. idem, D47). Anche la successiva reazione del marito è stata descritta in maniera generica e senza ulteriori particolari (cfr. idem, D48-50). È dunque a giusto titolo che l’autorità inferiore ha concluso che, nonostante le ripetute possibilità di descrivere i fatti invocati, il narrato non comprende alcun elemento qualitativo che possa suggerire che le allegazioni siano verosimili. Le censure formulate nel gravame non sono atte a infirmare tale valutazione, poiché la ricorrente si limita a ribadire di aver non solo esposto i fatti, ma anche illustrato le proprie sensazioni e i propri pensieri in merito a quanto le stava accadendo (cfr. quinta pagina del ricorso), senza tuttavia formulare censure puntuali né addurre elementi idonei a rimettere in discussione la motivazione dell'autorità inferiore. Né tanto meno convince l'argomento della ricorrente secondo cui il suo racconto conterrebbe dettagli conoscibili unicamente da chi abbia effettivamente vissuto gli eventi narrati. Al contrario, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni rese si caratterizzano per la loro genericità e vaghezza e risultano formulate in termini tali da poter essere riferite da chiunque si trovi in una situazione analoga.
5.3
5.3.1 Gli altri motivi addotti dall’insorgente verranno invece analizzati sotto il profilo della rilevanza.
5.3.2 Occorre dapprima constatare che la circostanza del matrimonio combinato di cui la ricorrente pare essersi avvalsa, quandanche potenzialmente rilevante, non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza della minaccia ai sensi delle fonti esposte in precedenza. È infatti incontestabile, come correttamente osservato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 5), che il motivo che avrebbe portato il padre a cederla in sposa non sussisterebbe più. Infatti, dalle sue stesse dichiarazioni, ella ha potuto iscriversi all’università e ha potuto portare a termine gli studi (cfr. atto SEM n. 85/15, D27 pag. 5, D33). Ora, pur non volendo mettere in discussione la gravità dell’episodio, occorre concludere che il fatto che la ricorrente ha contratto matrimonio contro la propria volontà nel (…) non costituisce ad essa sola circostanza rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. A ciò la ricorrente oppone che il matrimonio forzato andrebbe considerato in continuità con le violenze successivamente subite, sicché le ragioni addotte per giustificare la permanenza nel Paese per diversi anni sarebbero compatibili con una partenza differita (cfr. quinta e sesta pagina del ricorso). Tuttavia, le
circostanze invocate dalla ricorrente, in particolare la necessità di occuparsi dei figli, di proseguire gli studi e le ragioni di carattere culturale e religioso, non valgono a dimostrare che il matrimonio forzato abbia costituito la causa dell’espatrio, avvenuto anni più tardi. Al contrario, sono le stesse dichiarazioni della ricorrente a collocare la maturazione della decisione di scappare in un momento successivo, ossia a seguito di un ulteriore episodio di violenza, quando avrebbe compreso che quella non era più casa sua (cfr. idem, D27 pag. 6 e D63). Sicché, alla luce delle sue stesse dichiarazioni, la doglianza ricorsuale va respinta.
5.3.3 Proseguendo nell’analisi dei motivi d’asilo, per ciò che concerne le percosse subite da parte del marito, il Tribunale rileva – così come ritenuto dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 6) – che quanto riferito dalla ricorrente non permette di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti, gli episodi addotti riguardano percosse che sarebbero state inflitte alla ricorrente da terze persone e, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale (cfr. supra consid. 4.3), ella avrebbe dapprima dovuto esaurire tutte le possibilità di protezione all'interno del proprio Paese d'origine, la Nigeria, prima di richiedere protezione in Svizzera. In particolare, ritenuta l’inverosimiglianza dell’allegazione secondo cui ella avrebbe denunciato il marito senza ottenere alcuna protezione dalle autorità nigeriane (cfr. supra consid. 5.2), l’interessata non ha tentato di ottenere una protezione dal Paese d’origine, preferendo invece la via dell’espatrio. Come osservato dall’autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, pag. 6), lo Stato nigeriano dispone di infrastrutture efficienti destinate alla protezione dei suoi cittadini e le autorità sono in principio in grado di proteggere la popolazione ed è pertanto ragionevole esigere che l’interessata domandi la protezione delle autorità, eventualmente con l’aiuto di un’associazione. Non vi sono inoltre nel caso in esame elementi concreti che indichino che ella non avrebbe ricevuto protezione, se l'avesse richiesta. Infine, il Tribunale condivide l’opinione dell’autorità inferiore secondo cui i pregiudizi subiti sarebbero circoscritti a livello locale e l’interessata disponeva pertanto di un’alternativa di protezione all’interno del Paese (cfr. decisione impugnata, pag. 6), ben potendo, se del caso, stabilirsi altrove per sottrarsi alle problematiche descritte, avendo peraltro l’interessata vissuto a C._______,
5.4 Ne discende che le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 7 LAsi e alla rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto,
per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata.
6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
7.
7.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non sia adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
7.2 Secondo l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già esposti, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Per quanto concerne il fatto che la ricorrente sia stata riconosciuta quale potenziale vittima di tratta di esseri umani, il Tribunale ritiene che non vi siano motivi per temere che in caso di rientro in Nigeria ella possa essere sfruttata (re-trafficking) o subire ripercussioni per tale motivo; invero, il reclutamento e lo sfruttamento nell’ambito lavorativo sarebbe avvenuto in Svizzera e, pertanto, il reato subito dalla ricorrente non ha alcun legame con il Paese d’origine. Anche l’attuale situazione dei diritti umani in Nigeria non risulta essere ostativa al suo rimpatrio (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid. 10.2 e relativi riferimenti). Le problematiche mediche possono altresì assumere rilievo sotto il profilo dell’ammissibilità soltanto in situazioni straordinarie e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2
consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che non trovano riscontro nella presente vicenda, come risulta dagli atti (cfr. infra consid. 7.3.4). L’esecuzione dell'allontanamento risulta perciò ammissibile.
7.3
7.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
7.3.2 In Nigeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, che permetta di presumere – a priori e nei confronti di tutti i cittadini di tale Paese – l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-6582/2024 del 26 febbraio 2025 consid.
11.2 e relativi riferimenti). Inoltre, mere difficoltà sociali e economiche, alle quali tutta la popolazione residente è esposta, non sono in principio sufficienti per essere qualificate quali pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2008/34 consid. 11.2.2)
7.3.3
7.3.3.1 Anche dal profilo personale, non si evincono degli indizi nella documentazione all’incarto, che permettano di ritenere che, se la ricorrente ritornasse in Nigeria, si troverebbe in una situazione personale di natura tale da mettere concretamente in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà. Invero, ella è giovane, dispone di un’importante formazione scolastica avendo terminato il master in “(…)”, nonché esperienza professionale in diversi ambiti (cfr. atto SEM n. 85/15, D61 e 79-81). Ella dispone poi di una solida rete sociale, composta dal padre, da una sorella e da (…) fratelli, alla quale potrà appoggiarsi in caso di necessità (cfr. atto SEM n. 60, D84-92). È quindi verosimile che ella abbia competenze e capacità per non riscontrare difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale in Nigeria. Inoltre, come già illustrato (cfr. supra, consid. 5.3.3), vista la libertà di domicilio presente nel Paese d'origine, l’interessata dispone di diverse alternative interne di domicilio e soprattutto della possibilità di trasferirsi a C._______, a D._______, a E._______ e ad D._______, città ove ha già vissuto (cfr. atto SEM n. 85/15, D74).
7.3.4 Sotto il profilo dello stato di salute della ricorrente, dagli atti risultano diversi consulti medici, dai quali emerge, a livello somatico, la diagnosi di lombosciatalgia (…) non deficitaria, artralgie bilaterali delle caviglie,
emicrania senz’aura in trattamento, nonché colecisti-coledocolitiasi (cfr. atti SEM n. 16/2, 18/2, 20/2, 22/2, 62/2, 68/3, 69/2, 72/2). Le suddette patologie sono state trattate mediante specifici interventi terapeutici, tra cui fisioterapia, prescrizione di plantari e colecistectomia laparoscopica con colangiografia intraoperatoria (cfr. atti SEM n. 21/2, 36/2, 58/1, 64/2 e 68/3). Per quanto concerne, invece, il profilo psicologico, dall’ultimo rapporto psicologico agli atti, datato (…) marzo 2024, risulta che l’interessata è seguita dal Servizio psico-sociale di G._______, presso il quale è in cura dall’ottobre 2023 nell’ambito di una sindrome da disadattamento e per il quale la ricorrente beneficia di colloqui con cadenza quindicinale (cfr. atti SEM n. 45/2, 59/2, 63/2, 66/2, 78/1, 82/2). Quanto alla terapia farmacologica, risultano prescritti Trittico Ret, Saroten, Pantoprazolo, De Ursil, Topamax e vitamina B12 (cfr. atto SEM n. 83/9). Ulteriore documentazione medica non è recensibile né agli atti né apportata con il ricorso dall'insorgente, la quale non ha allegato nulla di nuovo sotto il profilo dello stato di salute. Sulla scorta di quanto precede, le patologie residuali di cui la ricorrente soffrirebbe ancora, non risultano essere di una tale gravità da rendere ostativa l'esecuzione del suo allontanamento, in quanto ella nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine non rischierebbe di cadere in una situazione di imminente pericolo per la sua vita. Inoltre, come denotato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pag. 7), in Nigeria, ella potrà senz'altro continuare a procurarsi i medicamenti di cui necessita e ricevere le cure mediche generali e/o psichiatriche di cui avesse ancora bisogno (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-3118/2021 succitata consid. 8.4.4). Da ultimo, in proposito, occorre ancora rilevare che la ricorrente potrà sollecitare un aiuto al ritorno, in particolare, chiedendo un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in relazione con l'art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2, RS 142.312]).
7.4 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile.
7.5 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
7.6 Visto quanto precede, la decisione avversata va confermata anche per quanto concerne l’esecuzione dell'allontanamento.
8. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’apprezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione avversata confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza volta alla concessione del gratuito patrocinio (art. 102m cpv. 1 LAsi), è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali nonché di gratuito patrocinio, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione: