D-5265/2022

D-5265/2022

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 2 settembre 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Adriano Alari.

Parti

1. A. _______, nato il (…), Iraq e Francia, Ucraina, Ucraina, tutti patrocinati da Anna Granati, SOS Ticino Consultorio Giuridico (…) ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Revoca della protezione provvisoria (asilo); decisione della SEM del 14 ottobre 2022 / N (…).

Fatti

A.

A.a Gli interessati hanno ottenuto la concessione della protezione provvisoria in data 15 marzo 2022.

A.b Da una successiva analisi dell’incarto la SEM ha constatato che l’interessato 1 possedeva, oltre alla cittadinanza irachena, anche quella francese. In tal senso l’autorità inferiore ha concesso all’interessato 1, in data 19 agosto 2022, il diritto di essere sentito circa il fatto di aver sottaciuto tale circostanza durante la registrazione dei suoi dati personali presso il CFA.

A.c In data 19 settembre 2022 l’interessato 1 ha presentato le proprie osservazioni, indicando in particolare di non aver indicato la sua cittadinanza francese in quanto non gli sarebbe stato chiesto.

A.d Con decisione del 14 ottobre 2022 (notificata il 18 ottobre 2022) l’autorità inferiore ha revocato la protezione provvisoria agli interessati e ne ha disposto l’allontanamento, oltre che l’obbligo di lasciare la Svizzera entro il giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione. Inoltre, la SEM ha incaricato il canton Ticino dell’esecuzione dell’allontanamento. Infine, il permesso S è stato revocato.

B. In data 16 novembre 2022 (data d'entrata: 18 novembre 2022) gli interessati sono insorti con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, in via subordinata l’annullamento della decisione relativa ai ricorrenti 2 e 3. A livello procedurale chiedono l’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio e l’esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese di giustizia, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Al ricorso i ricorrenti hanno allegato diversi documenti medici e un certificato di frequenza.

Considerandi

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, LTAF e dalla LTF, in quanto LAs, (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente a statuire in merito allo stesso.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Gli stessi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest’ultima.

Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 6 LAsi) previsti dalla legge.

Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1 Occorre preliminarmente esaminare la censura formale sollevata dai ricorrenti, in quanto suscettibile di condurre all’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dal suo esito materiale (cfr. DTF 138

I 232 consid. 5). Nel loro gravame, essi lamentano una violazione del diritto di essere sentiti, facendo valere che la SEM avrebbe omesso di procedere all’audizione personale prescritta dall’art. 78 cpv. 4 LAsi.

4.2 Considerato come una delle garanzie procedurali generali ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate).

4.3 Se, di principio, il diritto di essere sentito non conferisce alla parte il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all’autorità (cfr. DTF 140 I 68 consid. 9.6.1), l’art. 78 cpv. 4 LAsi istituisce una garanzia procedurale in materia di revoca della protezione provvisoria. Secondo tale disposizione, prima di revocare la protezione provvisoria si procede infatti a un’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi. Giusta l’art. 52 OAsi 1, soltanto qualora lo straniero sia già stato sentito secondo l’art. 29 LAsi prima della concessione della protezione provvisoria l’autorità inferiore può rinunciare a svolgere un’ulteriore audizione e accordargli, in sua vece, il diritto di essere sentito. Tale disciplina tiene conto del fatto che la concessione della protezione provvisoria, diversamente dalla procedura ordinaria d’asilo, non presuppone necessariamente un’audizione personale. È precisamente per garantire che la persona interessata abbia almeno una volta la possibilità di esprimersi personalmente e compiutamente sulle circostanze determinanti che, in assenza di una precedente audizione, l’art. 78 cpv. 4 LAsi ne impone lo svolgimento prima della revoca della protezione provvisoria (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.2.1).

4.4 Nel caso di specie, dagli atti risulta che i ricorrenti non sono mai stati sentiti ai sensi dell’art. 29 LAsi, né prima né dopo la concessione della protezione provvisoria. Non erano pertanto adempiute le condizioni previste dall’art. 52 OAsi 1 per rinunciare allo svolgimento di un’audizione personale. Prima di disporre la revoca, la SEM si è limitata ad accordare al ricorrente 1 la possibilità di esprimersi per scritto, senza peraltro spiegare per quali ragioni ritenesse di poter prescindere dall’audizione prescritta dall’art. 78 cpv. 4 LAsi. Tale facoltà di prendere posizione per scritto non era tuttavia idonea a sostituire la garanzia procedurale espressamente prevista dalla legge. Ciò appare tanto più rilevante in quanto, come osservato nel gravame, ai ricorrenti non è mai stato chiesto personalmente se possedessero

ulteriori cittadinanze, circostanza suscettibile di assumere rilievo ai fini della revoca della protezione provvisoria. L’omissione dell’audizione personale non può inoltre essere sanata mediante le sole allegazioni formulate nella presente procedura ricorsuale, poiché ciò priverebbe i ricorrenti della possibilità, garantita dalla legge, di esporre personalmente e compiutamente la propria situazione dinanzi all’autorità competente a statuire in prima istanza. Ne consegue che la SEM, rinunciando all’audizione senza che ricorresse l’eccezione prevista dall’art. 52 OAsi 1, ha violato l’art. 78 cpv. 4 LAsi e, con esso, il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.

4.5 Ne discende che la censura formale è fondata. Il ricorso deve pertanto essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati alla SEM affinché proceda conformemente agli art. 78 cpv. 4 e 29 LAsi e, sulla scorta delle relative risultanze, statuisca nuovamente sulle singole posizioni dei ricorrenti (art. 61 cpv. 1 PA).

4.6 Alla luce dell’esito della procedura, il Tribunale può esimersi dall’esaminare le ulteriori censure ricorsuali, segnatamente quelle concernenti la revoca della protezione provvisoria nei confronti dei ricorrenti 2 e 3.

5. Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Le domande di gratuito patrocinio e di esenzione dal versamento dell’anticipo delle spese processuali sono pertanto divenute prive d’oggetto.

6.

6.1 Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese e il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

6.2 Il patrocinatore non ha prodotto alcuna nota d’onorario. L’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale, sulla base degli atti di causa,

in CHF 600.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

7. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 14 ottobre 2022 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.