D-7169/2025

D-7169/2025

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 26 novembre 2025

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliere Adriano Alari.

Parti

A. _______, nato il (…), Siria, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 11 settembre 2025 / N (…).

Visto:

la domanda d’asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 22 luglio

i riscontri nell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», dai quali risulta che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Lussemburgo il 20 gennaio 2020, otre che un’ulteriore registrazione in tale Paese il 24 febbraio 2021,

il verbale del colloquio personale Dublino del 6 agosto 2025,

la richiesta di riammissione del 12 agosto 2025 presentata dalla SEM alle competenti autorità lussemburghesi conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

l’accettazione della richiesta di riammissione da parte delle autorità lussemburghesi del 13 agosto 2025 e la seguente conferma che egli ha ottenuto lo statuto di rifugiato (cfr. atto SEM n. [(…)]-26/1 e 29/3),

lo scritto del 10 settembre 2025 per mezzo del quale la SEM ha concesso la possibilità all’interessato di esprimersi circa il progetto di decisione e la relativa risposta del richiedente del successivo 11 settembre 2025,

i documenti inerenti alle visite mediche dell’interessato,

la decisione della SEM dell’11 settembre 2025 notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 37/1), tramite la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, ha pronunciato l’allontanamento del richiedente verso il Lussemburgo ed ha ritenuto l’esecuzione della misura ammissibile, esigibile e possibile,

il ricorso del 18 settembre 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 19 settembre 2025), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM mediante il quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata,

e considerato:

che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

che nel contesto del colloquio personale Dublino il richiedente ha affermato di non voler tornare in Lussemburgo, ove egli avrebbe subito molestie sessuali da parte di un poliziotto, sarebbe stato arrestato, trasportato in un ospedale, avrebbe subito una ingiusta riduzione dello stipendio e la sospensione del lavoro, delle imposizioni delle condizioni lavorative impossibili da ossequiare, non avrebbe mai ricevuto un alloggio da parte dello Stato e le autorità avrebbero tentato più volte a internarlo in un ospedale psichiatrico, fatti che egli avrebbe tentato di denunciare alle autorità; che egli ha prodotto copie di alcuni documenti lussemburghesi a sostegno delle proprie dichiarazioni,

che in sede di diritto di essere sentito, l’interessato ha espresso la delusione all’idea di un trasferimento in Lussemburgo; che egli ritiene che la SEM non abbia compreso la gravità della situazione; che egli ha ribadito quanto egli avrebbe subito in Lussemburgo; che per quanto riguarda il suo stato di salute egli ha indicato di attendere di sottoporsi a un intervento per un’ernia e di essere fortemente traumatizzato, avendo avuto divergenze con il personale sanitario in Svizzera,

che nella decisione impugnata la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato il Lussemburgo come Stato terzo sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità lussemburghesi hanno dato

il loro consenso alla riammissione dell’interessato sul loro territorio; che pertanto non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ed ha pronunciato il suo allontanamento,

che, quo all’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha ritenuto che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,

che nel proprio ricorso, l’insorgente ribadisce che in Lussemburgo egli sarebbe stato vittima di varie violenze e abusi da parte delle autorità; che egli sarebbe stato discriminato e non avrebbe ottenuto le prestazioni sociali che gli spetterebbero,

che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del divieto di «non-refoulement» ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2),

che il Consiglio federale ha inserito il Lussemburgo come altri paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),

che il ricorrente è riconosciuto quale rifugiato in Lussemburgo; che quest’ultimo Stato ha dichiarato di riaccettare l’interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 26/1), per il che le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano soddisfatte,

che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9),

che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento,

che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),

che, a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del divieto di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

che appartiene all’interessato sovvertire tale presunzione,

che in casu il ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto a comprova dei suoi asserti circa le violenze e le discriminazioni subite; che dagli atti emerge che, contrariamente da quanto da egli addotto, egli ha potuto sporgere denuncia contro alcuni agenti di polizia e, fatto da lui omesso, che egli è oggetto di una procedura penale in Lussemburgo e per cui gli sono stati esposti i propri diritti (cfr. atto SEM n. 19/5); che pertanto sulle proprie doglianze circa violenze da parte delle autorità, mancato rispetto dei propri diritti e intimidazioni egli non può essere seguito,

che, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l’insorgente potrà adire i tribunali lussemburghesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU),

che, di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento in Lussemburgo è ammissibile,

che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di

provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile,

che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Lussemburgo,

che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, si rileva che conformemente all’art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Lussemburgo; che in tal senso il ricorrente dimorava da più di 4 anni in Lussemburgo e dagli atti egli disponeva di un indirizzo in tale Paese (cfr. atto SEM n. 19/5); che inoltre risulta dalle sue dichiarazioni che egli abbia studiato e fosse attivo professionalmente in Lussemburgo,

che per quanto concerne il suo stato di salute, dagli elementi agli atti emerge che il ricorrente soffre di ernia inguinale e contusioni al ginocchio (cfr. atto SEM n. 23/2), che egli è stato portato in Ospedale a seguito di una discussione con il personale di sicurezza del CFA (cfr. atto SEM n. 31/2); che i medici sono rimasti a disposizione del richiedente nel caso in cui vorrà discutere il procedere circa l’ernia (cfr. atto SEM n. 32/3); che il ricorrente ha altresì rinunciato alle cure contro raccomandazione medica (cfr. atto SEM n. 34/1); che dall’atto medico datato 15 settembre 2025 emerge che il richiedente si troverebbe in una situazione psichica stressante a causa delle condizioni al CFA (cfr. atto SEM n. 38/3); che nell’atto medico del 22 settembre 2025 viene confermata tale diagnosi ed emerge che il richiedente rinuncia ad assumere farmaci (cfr. atto SEM n. 39/2); che dall’atto medico del 6 ottobre 2025 risulta che la situazione medica non è cambiata e che il ricorrente non desidera alcuna terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 40/2); che dal successivo atto medico del 24 novembre 2025 emerge che il ricorrente ha fatto richiesta di prescrizione di alcuni medicinali, che tuttavia non vengono accordati dal medico (cfr. atto SEM 48/2); che di conseguenza emerge che il ricorrente non soffre di problematiche mediche particolari e che ha rinunciato a sottoporsi alle cure

mediche di propria volontà; che pertanto lo stato di salute del richiedente non è ostativo all’esecuzione dell’allontanamento,

che, pertanto, la misura è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità lussemburghesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,

che, in sunto, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,

che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che quindi il ricorso va respinto,

che, visto l’esito della procedura le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.