D-896/2026

D-896/2026

Rubrum

Corte IV

S e n t e n z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 2 6

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias Marocco, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 29 gennaio 2026 / N (…).

Fatti

A.

A.a Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) aprile 2025, riferendo di chiamarsi B._______ e di essere minorenne. A seguito dell’abbandono dell’alloggio assegnatogli dalla SEM, senza motivo e senza un indirizzo noto, con decisione del 15 maggio 2025, la detta autorità ha stralciato la sua domanda d’asilo, in quanto priva d’oggetto. Nella stessa, la SEM ha inoltre ritenuta la minore età allegata dall’interessato inverosimile, attribuendogli d’ufficio la data di nascita del (…).

A.b Con scritto inviato alla SEM il 12 novembre 2025 e pervenuto a quest’ultima autorità il giorno seguente, il richiedente ha formulato i motivi per la presentazione di una nuova domanda d’asilo, registrata al Centro federale d’asilo di C._______ il (…) novembre 2025, con l’identità di A._______, nato il (…). A fronte di ciò, con comunicazione del 24 novembre 2025, poi annullata e sostituita con la decisione del 4 dicembre 2025, la SEM ha pronunciato la ripresa della sua procedura d’asilo, nonché lo ha attribuito al D._______.

A.c Il (…) gennaio 2026 si è tenuta con l’interessato l’audizione sui suoi motivi d’asilo. In tale contesto, egli ha riferito in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato e cresciuto a E._______, avrebbe effettuato (…) anni di scuola ed appreso il mestiere di (…), ottenendo pure (…) in tal senso. Sarebbe espatriato dal Marocco nel (…) o (…) (…) recandosi a F._______. Dopo il compimento del suo (…) anno, nel (…), avrebbe fatto ritorno per (…) in Marocco, in visita alla sua famiglia, per poi lasciare nuovamente la sua patria rientrando legalmente in G._______, per via aerea, per poi proseguire nell’(…) o nel (…) del (…) verso la H._______ e poi la Svizzera. Avrebbe lasciato il Marocco essenzialmente per motivi economici, in quanto non avrebbe un futuro nel suo Paese ed anche se trovasse un lavoro, non sarebbe mai all’altezza delle sue aspettative a livello del guadagno. Altresì, egli avrebbe l’intenzione di sposarsi con I._______ (di seguito anche: I._______), cittadina svizzera nata il (…), domiciliata a J._______, con la quale avrebbero avviato le pratiche di matrimonio presso il K._______. Egli desidererebbe quindi costruire una vita in Svizzera, lavorando, anche per aiutare la sua famiglia rimasta in Marocco. A supporto della sua identità e dei suoi asserti, egli ha presentato copie del suo passaporto e della sua carta d’identità marocchine, nonché della carta d’iden-

A.d Il 28 gennaio 2026, il ricorrente ha presentato il suo parere al progetto di decisione della SEM del 27 gennaio 2026.

B. Con decisione del 29 gennaio 2026, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-70/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della precitata misura. Lo stesso giorno della notificazione della decisione, è pure cessato il mandato di rappresentanza legale tra la Protezione giuridica incaricata e l’interessato.

Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha essenzialmente ritenuto che l’interessato non avesse presentato alcuna domanda ai sensi dell’art. 18 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), in quanto egli non si sarebbe prevalso di alcuna persecuzione ai sensi dell’asilo, ma soltanto di motivi economici. Pertanto, la SEM ha pronunciato la non entrata nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi. Anche la pronuncia del suo allontanamento dalla Svizzera non presenterebbe a mente della SEM alcun ostacolo, poiché non sussisterebbe alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora all’interessato fondato sull’art. 42 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), essendo che il richiedente con la compagna I._______ non sono di fatto ancora coniugati. Peraltro, in merito, l’autorità inferiore ha ancora osservato come essi si siano conosciuti soltanto da quando l’interessato è giunto in Svizzera e quindi che la loro frequentazione si limiterebbe ad un periodo di pochissimi mesi. Infine, l’autorità inferiore ha ritenuto non sussistere neppure degli ostacoli all’ammissibilità, all’esigibilità ed alla possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato.

C. Il richiedente è insorto avverso la succitata decisione, con ricorso datato 4 febbraio 2026 (ma inviato soltanto il 5 febbraio 2026, cfr. risultanze processuali: busta dell’inoltro postale raccomandato), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo a titolo principale l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio degli atti di causa alla SEM perché riesamini il suo caso. A titolo subordinato, ha postulato la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente contesta le conclusioni della decisione impugnata, adducendo in primo luogo che, il suo Paese, non gli

potrebbe garantire un tenore di vita elevato né sicurezza. In secondo luogo, malgrado con la compagna non si conoscerebbero da molto tempo, il loro legame sarebbe forte e solido. Avrebbero iniziato le pratiche per contrarre matrimonio, ma le stesse non si sarebbero ancora concluse per un ritardo non a loro imputabile, e verrebbero irrimediabilmente interrotte se egli dovesse rientrare in Marocco. La distanza non permetterebbe poi a loro di poter vivere una vita matrimoniale, e tale “separazione forzata” sarebbe lesiva dell’art. 8 CEDU (RS 0.101; cfr. pag. 3 del ricorso). Fra l’altro, malgrado egli sarebbe stato assegnato al Centro per richiedenti l’asilo a L._______, andrebbe frequentemente a trovare la compagna, con la quale convivrebbe praticamente, ed avrebbe pure conosciuto la famiglia della stessa, che lo avrebbero accettato. Altresì l’esecuzione del suo allontanamento, non potrebbe essere effettuato, in quanto in Marocco non avrebbe alcun futuro e la sua famiglia non potrebbe supportarlo in nessun modo.

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure

l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4.

4.1 Giusta l’art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 18 LAsi, segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. Ai sensi dell’art. 18 LAsi, è considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni.

4.2 La nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone. Pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall’agire umano. Di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni. Al contrario, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell’art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento derivanti da un rischio individuale e concreto di violazione dei diritti umani, così come da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 con riferimenti citati).

4.3 Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale definizione di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

5.

5.1 Nel caso concreto, è palese che il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, per uno dei motivi esaustivi previsti all’art. 3 cpv. 1 LAsi, come evincibile dai suoi asserti (cfr. n. 63/12,

D37 segg., pag. 5 seg.; D100 e D103, pag. 11) eribaditi anche nel suo gravame (cfr. ricorso, pag. 2). Le motivazioni principali addotte per giustificare il suo espatrio, sono difatti ragioni prettamente di ordine economico, segnatamente l’asserita situazione di precarietà economica vigente in Marocco, che non gli offrirebbe un futuro ed un lavoro secondo le sue aspettative. Con tutta evidenza però, tali motivi non rientrano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l’art. 18 LAsi come sopra esposto (cfr. consid. 4.2). Dagli atti all’incarto, non emergono poi elementi da cui desumere che, in Marocco, egli possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all’art. 3 CEDU. Difatti, il ricorrente ha asserito di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d’origine (cfr. n. 63/12, D39, pag. 5), o con terze persone (cfr. n. 63/12, D40, pag. 5), come pure di non essere mai stato attivo politicamente (cfr. n. 63/12, D41, pag. 6).

5.2 Alla luce di quanto precede, l’autorità inferiore a giusta ragione non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 3 LAsi. Di conseguenza, per quanto concerne la non entrata nel merito da parte della SEM, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela ed il provvedimento avversato va confermato.

6. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non ha diritto ad ottenere alcun permesso di soggiorno per stranieri, per le considerazioni che verranno esposte di seguito (cfr. infra consid. 7.2.3). Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento è adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura d’allontanamento.

7.

7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

7.2

7.2.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

7.2.2 Anzitutto, il ricorrente non può, per i motivi già sopra enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

7.2.3

7.2.3.1 In aggiunta, vi è luogo di determinare nella fattispecie se l’esecuzione dell’allontanamento sia compatibile con l’art. 8 CEDU, disposto di cui il ricorrente si prevale esplicitamente nel suo gravame, per contestare il suo allontanamento.

7.2.3.2 Dal profilo della protezione della vita familiare, il Tribunale osserva dapprima che l’art. 8 CEDU tende a proteggere soprattutto i rapporti – stretti ed effettivi – che riguardano la famiglia in senso stretto (detta “famiglia nucleare”), ossia quelli esistenti tra i coniugi e tra i genitori e i figli minorenni che coabitano (cfr. sentenza della CorteEDU Katsikeros contro Grecia del 21 luglio 2022, 2303/19, § 43 seg.; cfr. anche DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell’art. 8 CEDU anche quelle relazioni famigliari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita famigliare e non nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1). A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1; sentenza del TAF D-5387/2020 del 6 luglio 2022 consid. 15.4).

7.2.3.3 Tornando al caso in parola, seppure il ricorrente sia nel corso della procedura dinanzi all’autorità inferiore (cfr. n. 63/12, D38, pag. 5; D74 segg., pag. 8 seg.) sia con il ricorso, abbia addotto che con I._______

avrebbero iniziato le pratiche per contrarre matrimonio presso il K._______ (cfr. anche n. 62/1); tuttavia, egli non ha dimostrato con alcun elemento concreto e sostanziato che tale matrimonio sia effettivamente imminente, né se ne possono desumere dagli atti all’inserto. Altresì, malgrado quanto adduca l’insorgente nel suo gravame, non risulta che egli viva in comunione domestica comune con la compagna, essendo che essi vivono ancora in alloggi separati (cfr. n. 63/12, D84 seg., pag. 9). Essi si sarebbero conosciuti, secondo gli asserti dell’insorgente, nell’(…) del (…) (cfr. n. 63/12, D77, pag. 9) e la loro relazione dura quindi soltanto da pochi mesi. Non essendo poi ravvisabili dall’inserto altri rapporti di dipendenza tra il ricorrente e la compagna, come neppure dei figli comuni, visti anche gli elementi che precedono, una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata non è evincibile nel caso concreto. A titolo del tutto abbondanziale, va inoltre evidenziato come se il desiderio del ricorrente di contrarre matrimonio con la compagna fosse reale, l’esecuzione del suo allontanamento in Marocco, per quanto possa rendere più difficoltose le pratiche amministrative, non la pregiudica in alcun modo irrimediabilmente come da lui affermato nel ricorso (cfr. pag. 2), in quanto essi potranno proseguire le stesse, chiedendo, dove il caso, le autorizzazioni d’entrata in Svizzera per il ricorrente. Altresì, i contatti tra l’insorgente e la compagna, se essi vorranno, potranno essere senz’altro proseguiti anche a distanza, tramite telefonate e/o messaggi, nonché brevi visite nei rispettivi Paesi, con la richiesta delle eventuali e pregresse autorizzazioni d’entrata necessarie alle autorità competenti.

Pertanto, neppure l’art. 8 CEDU risulta essere ostativo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.

7.2.4 L’esecuzione dell’allontanamento risulta quindi essere ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

7.3

7.3.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

7.3.2 In primo luogo, il Tribunale per costante giurisprudenza, ritiene che il Marocco non risulti caratterizzato da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del suo territorio nazionale (cfr. ex multis la sentenza del TAF E-6217/2025 del 10 settembre 2025 consid. 8.3.2 con ulteriori rif. cit.).

7.3.3 Dagli atti, non si evincono poi neppure indizi concreti che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Marocco, per dei motivi individuali di natura economica, sociale o medica, possa ritrovarsi in una situazione di pericolo esistenziale. In tal senso, si rileva che le problematiche economiche e di reperimento di un’attività lavorativa, a cui egli andrebbe incontro secondo gli asserti resi dall’insorgente (cfr. n. 63/12, D37, pag. 5; D100, pag. 11), eribaditi nel suo ricorso, in quanto in realtà inerenti a mere difficoltà sociali ed economiche alle quali in generale tutta la popolazione marocchina ètoccata, non sono sufficienti per essere qualificate come pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6). Il ricorrente, è giovane e dispone di una certa istruzione scolastica, nonché di una formazione quale (…) terminata con (…) nel suo Paese d’origine (cfr. n. 63/12, D61 segg., pag. 7). Altresì, egli vanta anche di esperienza quale (…), (…) e (…) (cfr. n. 63/12, D47, pag. 6 e D71, pag. 8). Tali attività lavorative gli hanno permesso sia in Marocco, sia durante il suo espatrio, di mantenersi autonomamente (cfr. n. 63/12, D69 e D72, pag. 8). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel suo gravame, egli in patria dispone di una rete sociale sufficiente, formata in particolare dai genitori, dai fratelli – con i quali risulta in buoni e regolari contatti – nonché da diverse zie paterne e diversi zii materni (cfr. n. 63/12, D73, pag. 8; D91 segg., pag. 10), che gli permetterà, se necessario, di assicurare i suoi bisogni essenziali, come del resto già successo in passato (cfr. n. 63/12, D68, pag. 8). Egli dispone peraltro della possibilità, in caso di necessità, di richiedere un sostegno finanziario al ritorno alla Svizzera, per facilitare la sua integrazione per un periodo limitato (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi in combinato disposto con gli art. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Tali misure permetteranno al ricorrente, assieme all’aiuto della sua rete famigliare e sociale presente in patria, di facilitarne senz’altro la sua reintegrazione in Marocco. Egli risulta infine dai suoi asserti in buono stato di salute (cfr. n. 63/12, D5, pag. 2), non essendo evincibili agli atti, o presentati con il ricorso, della

documentazione medica o degli elementi, che ne proverebbero il contrario.

7.3.4 Alla luce di quanto precede, il rientro dell’insorgente in Marocco, è quindi da considerare pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

7.4 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

7.5 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità va confermata. La concessione di un’ammissione provvisoria, così come postulato in subordine dal ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI).

8. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre – per quanto verificabile al riguardo – non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

9. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

10.

10.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

10.2 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 1’000.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.