RPW 2004/1 S. 63

Rapporto annuale 2003 della Commissione della concorrenza

Rubrum

A Introduzione

Nel 2003 le priorità della Commissione della concorrenza (Comco) si sono concentrate su due settori: la lotta all'abuso delle posizioni dominanti sul mercato e la valutazione degli accordi verticali in termini di diritto della concorrenza. In relazione all'abuso delle posizioni dominanti sul mercato tre inchieste sono sfociate nel 2003 in una decisione di divieto e in un adeguamento del comportamento; inoltre, in un ulteriore procedimento sono state disposte delle misure cautelari. Nell'ambito degli accordi verticali le autorità in materia di concorrenza hanno elaborato un primo rapporto provvisorio sull'applicazione della comunicazione relativa alla valutazione di accordi verticali in termini di diritto della concorrenza. In questo rapporto provvisorio la Comco e la sua segreteria (segreteria) comunicano il numero di casi trattati, il tipo di accordi verticali che comportano più spesso dei problemi e le modalità di chiusura dei primi casi (si veda a questo proposito il capitolo B). Oltre alle priorità già citate la Comco e la segreteria si sono occupate di una serie di ulteriori problemi in relazione al diritto della concorrenza. Un riassunto al capitolo C fornisce informazioni sulle attività dell'anno passato.

Dal punto di vista della politica della concorrenza il 2003 è stato un anno all'insegna della revisione della legge sui cartelli. Quest'ultima è stata approvata in Parlamento il 20 giugno 2003 e contribuisce a rafforzare la legge sui cartelli grazie all'introduzione di sanzioni dirette per le più gravi forme di limitazione alla concorrenza e a nuove disposizioni di diritto materiale. In seguito all'approvazione della revisione, le innovazioni sono state presentate a un'ampia cerchia di interessati per mezzo di una campagna informativa. I rappresentanti della Comco e della segreteria sono riusciti a presentare entro la fine del 2003 i principali punti della revisione in oltre 40 manifestazioni. Alla revisione della legge sui cartelli è dedicata una sezione a parte del rapporto annuale (si veda a questo proposito il capitolo D).

Il rapporto annuale si conclude con delle informazioni sull'organizzazione della Comco e della segreteria, con le statistiche dei casi e con un elenco delle inchieste pendenti alla fine del 2003 (si veda a questo proposito il capitolo E).

B Priorità

1 Abuso della posizione dominante sul mercato

Una gran parte del loro lavoro la Comco e la segreteria l'hanno dedicata nel 2003 alla lotta contro l'abuso delle posizioni dominanti. Hanno così potuto essere concluse tre inchieste e disposte delle misure cautelari in un ulteriore procedimento:

Esclusività (TicketCorner): i contratti di TicketCorner con gli organizzatori delle manifestazioni prevedeva sinora una clausola di esclusività, che obbligava gli organizzatori a distribuire per diversi anni tutti i biglietti di tutte le loro manifestazioni tramite Ticket-Corner. Agli organizzatori delle manifestazioni in questione non era pertanto possibile distribuire una parte dei loro biglietti attraverso un altro concorrente di TicketCorner. Nella sua inchiesta la Comco è giunta alla conclusione che TicketCorner detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi di distribuzione dei biglietti, di cui abusa attraverso l'imposizione di clausole di esclusività. Tale comportamento è stato vietato con una decisione del 1° dicembre 2003.

Discriminazione (servizi ADSL di Swisscom): la Comco, con una decisione del 15 dicembre 2003, ha obbligato Swisscom a rinunciare al suo sistema di sconti, che concedeva a Bluewin rispetto ai suoi concorrenti tariffe più basse per l'utilizzo della rete. La Comco è giunta alla conclusione, che Swisscom detiene sul mercato all'ingrosso dei servizi a banda larga una posizione dominante. Inoltre la Comco ha stabilito che gli sconti causano una discriminazione e non sono giustificati da motivi di efficienza economica. La decisione intende mantenere la concorrenza sul mercato dei servizi a banda larga in forte crescita.

Esclusione dal mercato (Migros/Test veterinari BSE): l'oggetto dell'inchiesta sui "test veterinari BSE/Migros" è stata la prassi seguita dalla Migros di imporre ai macelli in quale laboratorio e a quale tariffa effettuare i test sulla BSE. Poiché la carne fornita alla Migros non poteva essere selezionata nel processo di macellazione, le condizioni della Migros si applicavano a tutta la carne di manzo lavorata nei macelli interessati. L'inchiesta ha rivelato che la Migros, in qualità di richiedente dei test sulla BSE, detiene una posizione dominante sul mercato e le condizioni di accettazione della Migros portano alla soppressione della concorrenza tra i laboratori di analisi e all'esclusione dei laboratori. Il procedimento è stato archiviato il 20 ottobre 2003 dopo che la Migros ha disdetto i contratti con i laboratori e si è impegnata a concederli per il futuro in appalto.

Nel 2004 la lotta all'abuso delle posizioni dominanti continuerà a rivestire grande importanza. Infatti, tre quarti delle inchieste pendenti alla fine del 2003 riguardano (anche) un possibile abuso della posizione dominante sul mercato.

Comunicazione relativa alla valutazione degli accordi verticali

a)

Oggetto

della CommVert

I principali problemi riscontrati in relazione agli accordi verticali si verificano nei contratti, che vietano importazioni parallele o impongono dei prezzi di rivendita. Per qualificare gli effetti restrittivi degli accordi verticali in materia di concorrenza, occorre tener conto della concorrenza tra i distributori (concorrenza fra prodotti della stessa marca), ma soprattutto della concorrenza tra i produttori concorrenti (concorrenza fra marche). La Comco ritiene che gli accordi verticali abbiano un notevole effetto sulla concorrenza e che sono illeciti se non sono giustificati da motivi di efficienza economica, qualora contengano in particolare clausole o obblighi che a) impongano direttamente o indirettamente ai distributori dei prezzi fissi o minimi alla rivendita di beni o servizi; b) limitino direttamente o indirettamente il territorio, la zona di distribuzione o la cerchia di clienti dei distributori e c) limitino la vendita al consumatore finale nel momento in cui questo limite sia imposto a un distributore autorizzato nell'ambito di un sistema di distribuzione selettivo.

b) Statistiche secondo i tipi di caso

Numero complessivo dei casi:

?? Casi chiusi per inapplicabilità della LCart: 22 18%

?? Casi chiusi o avvio di un'inchiesta preliminare in caso di applicabilità della LCart: 58 49%

?? Casi attualmente in corso: 40 33%

b.1) In generale

La tabella sopra riportata riprende in maniera sintetica tutti i casi trattati con la CommVert da febbraio 2002. Sono complessivamente 120 i casi in corso oppure chiusi. 22 casi (18%) hanno potuto essere chiusi per inapplicabilità della LCart. In nove casi vi erano delle prescrizioni riservate in base all'articolo 3 LCart. In dieci casi non vi era applicabilità ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della LCart, poiché si trattava essenzialmente di situazioni di aziende integrate verticalmente.

In 58 casi (49%) si è potuta applicare la CommVert e le osservazioni di mercato hanno potuto essere chiuse per tre motivi principali: a) mancanza di limitazioni alla concorrenza (40 casi) b) apertura di un'inchiesta preliminare (12 casi di cui 8 già chiusi) e c) conciliazione con l'azienda (6 casi).

Infine, su 40 casi (33%) in corso di elaborazione l'applicabilità della LCart e della CommVert deve ancora essere accertata. È difficile trarre delle conclusioni in base a questo insieme di casi, poiché la segreteria non dispone, per il momento, di informazioni sufficienti.

b.2) Motivi di chiusura dei casi

Vi sono quattro motivi principali di chiusura dei casi secondo la CommVert: a) non si tratta di un prezzo di rivendita imposto o di un prezzo minimo raccomandato. Questi prezzi raccomandati servono unicamente da guida per la determinazione dei prezzi dei rivenditori, poiché questi sono liberi di stabilire il prezzo per il consumatore finale; b) le importazioni parallele sono possibili e permetterebbero a tutti irivenditori di rifornirsi all'estero. Questa possibilità permetterebbe dunque di "liberarsi" da un'eventuale dipendenza da un fornitore unico in Svizzera (p.es. un importatore ufficiale). Tuttavia, nella pratica, irivenditori preferiscono generalmente rifornirsi presso un fornitore attivo in Svizzera, principalmente a causa dei costi di transazione; c) vi è l'apertura di un'inchiesta preliminare e d) esiste un accordo consensuale con l'azienda in questione.

c) Statistiche di casi per settore

Numero complessivo dei casi: 120 100%

?? Beni di consumo: 100 83%

Di cui: Tempo libero e cultura 21 21% Elettronica di consumo 17 17% Generi alimentari 12 12% Vendite attraverso Internet 9 9% Altro 41 41%

?? Beni d'investimento: 15 13%

?? Costruzione: 5 4%

Una suddivisione grossolana dei casi verticali in "beni di consumo", "d'investimento" o "di costruzione" evidenzia che la maggior parte dei casi riguarda beni di consumo (83%) di cui una percentuale importante riguarda i casi nel campo del tempo libero e della cultura (21%), dell'elettronica di consumo (17%), dei generi alimentari (12%) e delle vendite via Internet (9%). La segreteria si è dunque occupata di numerosi casi nei settori in cui le attese dei media o del mondo politico erano importanti. Ciononostante la segreteria non è stata in grado di individuare casi problematici secondo la CommVert, né di avviare una sola inchiesta.

d) Sintesi degli effetti della CommVert

Limitandoci ai 76 casi chiusi, si constata che la segreteria non è stata in grado di dimostrare l'esistenza di un contratto verticale illecito. I motivi per la chiusura dei casi si riassumono così: a) in 22 casi (29%) la LCart non era applicabile b) in 48 casi (63%) non vi erano problemi di concorrenza e c) in 6 casi (8%) vi sono stati delle conciliazioni.

L'effetto preventivo dell'introduzione della CommVert, sebbene difficilmente misurabile, non è certamente trascurabile. La CommVert ha suscitato, al momento della sua pubblicazione, importanti dibattiti in

seno mondo degli affari e degli avvocati. Tali dibattiti e le pubblicazioni hanno spinto gli ambienti interessati a conformarsi alle prescrizioni della CommVert, in particolare per quanto concerne la stipulazione di nuovi accordi verticali.

C Attività nei diversi rami economici

1. Servizi

Per quanto riguarda il settore bancario la Comco ha analizzato un progetto di cooperazione tra il Credit Suisse e la Bank Linth, che prevedeva tra l'altro l'adesione della Bank Linth alla "piattaforma" IT del Credit Suisse. L'inchiesta intendeva verificare se una collaborazione nel settore IT fra una grande banca e una banca regionale potesse influire sulla concorrenza e, in caso affermativo, quali fossero le conseguenze. Dei dubbi sono sorti circa l'esistenza di settori di cooperazione esulanti dalla collaborazione IT. La Comco temeva che la cooperazione potesse servire da base per pratiche concordate sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati per zone o sui partner commerciali. Dopo che la Bank Linth ha si è ritirata dal progetto di cooperazione, l'inchiesta è stata archiviata il 19 maggio 2003 (DPC 2003/3, pag. 514 segg.). In seguito la segreteria ha analizzato, nel corso di un'inchiesta preliminare, il progetto di cooperazione tra UBS e la Posta Svizzera nell'ambito delle operazioni attive. A causa della mancata concessione, la Posta stessa non poteva offrire crediti e in questo campo dipende dalla collaborazione con un altro istituto finanziario. Il progetto di cooperazione prevedeva l'assunzione del portafoglio crediti da parte di UBS, che è anche responsabile della gestione dei rischi e del capitale e del Recovery Management. L'inchiesta preliminare è stata archiviata senza alcun seguito dopo che le parti alla cooperazione hanno rinunciato alle disposizioni lesive la concorrenza (DPC 2003/2, pag. 255 segg.). A dicembre 2003, la Comco ha inoltre avviato un'inchiesta nel settore delle carte di credito volta a chiarire se l'accordo comune di fissare la cosiddetta "Domestic Interchange Fee" rappresenti una limitazione illecita della concorrenza. Per Interchange Fee si intende una commissione interbancaria tra diverse società di carte di credito.

Nel settore assicurativo si è potuta archiviare nel 2003 l'inchiesta preliminare sulle assicurazioni immobiliari. Sebbene dal 1990 al 2000 i premi degli assicuratori immobiliari privati superassero in media quelli dei monopoli d'assicurazione immobiliare cantonali, non si sono rilevati indizi di una limitazione illecita della concorrenza da parte degli assicuratori immobiliari privati. Le possibili cause delle differenze dei premi possono derivare dai costi elevati di marketing e d'acquisizione degli assicuratori privati e dal fatto che il capitale a rischio dei monopoli d'assicurazione immobiliare non deve essere remunerato come invece previsto per quello degli assicuratori privati (DPC 2003/4, pag. 741 segg.). Una nuova inchiesta preliminare è stata avviata dalla segreteria il 3 novembre 2003 in relazione al settore sovraobbligatorio della

previdenza professionale. Verso la metà del 2003 la Winterthur Assicurazioni, la Zurigo Assicurazione, la Ginevrina e la Helvetia Patria avevano annunciato una nuova aliquota di conversione nell'assicurazione sovraobbligatoria della previdenza professionale. Poiché queste aliquote di conversione erano identiche, sarà chiarito se esistono degli indizi di un accordo illecito.

Nel settore delle libere professioni il 1° dicembre 2003 è stata conclusa l'inchiesta contro TicketCorner (in dettaglio al capitolo B, prevista pubblicazione DPC). Il 6 gennaio 2003 la Comco ha concluso inoltre l'inchiesta sulle tariffe dei maestri di scuola guida del Cantone dei Grigioni. Ha constatato che i maestri di scuola guida hanno armonizzato tra loro l'ammontare delle tariffe per le lezioni di guida e di teoria, limitando così notevolmente la concorrenza. La maggior parte dei maestri di scuola guida interessati si è impegnata a porre fine alla posizione contestata, cosicché il procedimento ha potuto essere chiuso di comune accordo (DPC 2003/2, pag. 271 segg.). La Comco ha inoltre disposto nel dicembre 2003 delle misure cautelari contro il gestore dell'Aeroporto di Zurigo (Unique) in relazione al servizio di Valet-Parking (DPC 2004/1, pag. 102 segg.) e allo stesso tempo ha avviato un'inchiesta. Unique non intendeva più mettere a disposizione dei due gestori del servizio di Valet-Parking "off Airport" l'area aeroportuale per le loro prestazioni. I gestori del servizio di Valet-Parking "off Airport" ritirano le auto dei clienti all'aeroporto e le parcheggiano a costi contenuti al di fuori dell'area aeroportuale.

Nel settore della sanità si è potuta concludere nel 2003 l'inchiesta "Test veterinari/Migros" (nel dettaglio al capitolo B, DPC 2003/4, pag. 753 segg.). Nel 2003 la segreteria si è inoltre dedicata a quattro ulteriori inchieste. L'inchiesta "Registro di medicina empirica" chiarisce, se la Eskamed AG stia abusando di un'eventuale posizione dominante sul mercato della registrazione dei terapeuti della medicina alternativa, applicando condizioni di registrazione diverse secondo i terapeuti. Attraverso la registrazione è consentito ai terapeuti il rimborso delle loro prestazioni attraverso l'assicurazione malattia complementare. L'inchiesta sulla distribuzione dei medicinali per animali esamina se sono presenti accordi illeciti in materia di concorrenza tra produttori e distributori di medicinali per animali, nonché veterinari. Sono stati rilevati alcuni indizi in base ai quali i produttori e i distributori di medicinali per animali vendono quasi esclusivamente ai veterinari, escludendo così dalla vendita le farmacie. L'inchiesta assicuratori malattie - Weita AG chiarisce se sussiste un accordo illecito in materia di concorrenza tra gli assicuratori malattie. Santésuisse e gli assicuratori malattie, riunitisi in questa associazione mantello, hanno stipulato con un produttore un contratto sul rimborso dei prodotti per l'incontinenza. I prodotti di altri fornitori devono - semmai - essere rimborsati al massimo alle stesse condizioni. L'inchiesta avviata nell'agosto del 2003 contro i membri dell'Associazione delle cliniche private di Ginevra esamina infine se in relazione alla copertura delle cure ospedaliere è stato riscontrato nell'assicurazione complementare un accordo illecito in materia di concorrenza. La Comco ha inoltre approvato in una perizia destinata alla sorveglianza dei prezzi l'applicabilità della legge sui cartelli nell'ambito della vendita di medicinali (concessione di sconti) agli ospedali pubblici (DPC 2003/3, pag. 623 segg.)

2. Infrastruttura

Nel 2003 l'attività del servizio "Infrastruttura" è stata prevalentemente dedicata ai settori telecomunicazioni e media/pubblicità.

Nel settore media/pubblicità la Comco ha sottoposto ad approfondito esame nel 2003 numerose notifiche di concentrazioni di imprese. La Comco ha così autorizzato la concentrazione della Ringier SA e della Edipresse, che portava al controllo congiunto della SA Le Temps a determinate condizioni. In primo luogo, sia il presidente del consiglio di amministrazione della SA Le Temps sia quello della SA Le Nouveau Quotidien ERL, attraverso i quali le due aziende controllano la SA Le Temps, devono essere persone indipendenti dalla Ringier SA e dalla Edipresse. In secondo luogo, qualsiasi modifica dei rapporti di proprietà delle due società è soggetta ad approvazione da parte della Comco. La Comco ha quindi obbligato le due case editrici ad annunciare in anticipo ogni accordo di cooperazione futuro in relazione ai prodotti dei media in lingua francese distribuiti in Svizzera (prevista pubblicazione DPC). Le ulteriori valutazioni hanno riguardato la partecipazione di Espace Media Groupe alla Bund Verlag AG, l'acquisto di "20 Minuten" da parte di Tamedia AG e della Berner Zeitung AG, nonché il progetto di fusione tra la Neue Luzerner Zeitung AG e la Anzeiger Luzern AG. Quest'ultima concentrazione è stata revocata dalle parti dopo l'apertura dell'esame (prevista pubblicazione DPC), mentre le altre due, alla fine del 2003, non si erano ancora concluse. Nel settore dei media è stata inoltre portata avanti l'inchiesta contro la Cablecom sulle condizioni di attivazione dei programmi digitali di Teleclub ed è stata riaperta l'inchiesta concernente l'accordo sui prezzi dei libri, dopo che il Tribunale federale aveva rinviato tale procedimento alla Comco affinché procedesse a una nuova valutazione da parte della Comco (DPC 2002/4; pag. 731 segg.).

Per quanto riguarda il settore telecomunicazioni, la Comco ha concluso nel 2003 l'inchiesta sui servizi ADSL di Swisscom SA con una decisione di divieto (in dettaglio al capitolo B, prevista pubblicazione DPC). Ha potuto essere archiviato senza conseguenze il procedimento di sanzione contro Swisscom, che valutava se Swisscom avesse infranto il regolamento stabilito di comune accordo in relazione alla pubblicità allegata alle fatture (prevista pubblicazione DPC). Il 5 novembre 2003 la Comco ha avviato un'inchiesta contro Swisscom Directories SA per chiarire se le condizioni, con cui sono messi a disposizione degli editori di elenchi i dati di base necessari alla pubblicazione di elenchi e indispensabili all'offerta di servizi alternativi, sono conformi o meno alla legge sui cartelli. È stata inoltre portata avanti l'inchiesta sulle tariffe di terminazione (tariffe per le chiamate in arrivo) dei gestori di telefonia mobile, dopo che, nel febbraio 2003, la Comco aveva confermato la sua competenza al riguardo tramite una decisione incidentale (DPC 2003/2, pag. 387 segg.). Contro la decisione in questione è stato presentato ricorso presso la Commissione di ricorso; alla fine del 2003 tale ricorso risultava ancora pendente.

Nei settori energia elettrica e questioni relative allo smaltimento dei rifiuti elettrici il Tribunale federale ha appoggiato nella sua decisione del 17 giugno 2003 il parere della Comco, in base al quale le centrali elettriche del Cantone Friburgo abusano della loro posizione dominante sul mercato, rifiutandosi di far transitare la corrente di un altro fornitore attraverso la loro rete (DPC 2003/4, pag. 925 segg.). Il Tribunale federale ha così approvato in linea di massima la possibilità di un'apertura del mercato dell'energia elettrica attraverso la legge sui cartelli. A seguito di tale decisione le centrali elettriche del Cantone Friburgo hanno richiesto un'autorizzazione straordinaria al Consiglio federale per rifiutare il transito della corrente elettrica per motivi di interesse pubblico; il DFE ha revocato l'effetto sospensivo di questa richiesta. Ci si attende in generale, che tale decisione del Tribunale federale rappresenti un segnale. Per valutare al meglio le conseguenze nel settore dell'energia elettrica, la segreteria ha avviato nel dicembre 2003 un'osservazione di mercato, in cui interroga i gestori di rete e i grandi consumatori sul tema relativo al transito dell'elettricità. La segreteria fa inoltre parte della Commissione di esperti e dei gruppi di lavoro che, a seguito del "No alla LMEE" del settembre 2002, devono elaborare i punti cardini di un eventuale ordinamento futuro sull'elettricità, e ha accelerato le inchieste sui partenariati commerciali dell'Axpo. Nel settore dello smaltimento dei rifiuti elettrici l'inchiesta in corso si è concentrata, nel 2003, sui sistemi di riciclaggio della Swico e della Sens.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, che dal 1° gennaio 2003 è passato al servizio Infrastruttura, l'inchiesta sul mercato della carne ha occupato un posto di primo piano. Questa inchiesta al termine del 2003 si trovava in fase di chiusura. Grazie alla cooperazione con il gruppo di lavoro "Trasparenza del mercato" dei grandi distributori e dell'economia rurale, la Comco ha potuto preventivamente impedire la creazione di eventuali accordi contrari al diritto dei cartelli. Nella procedura di consultazione relativa alla legge sull'agricoltura la Comco ha continuato ad adoperarsi in favore di una politica agricola, maggiormente orientata ai principi della concorrenza (DPC 2003/3, pag. 611 segg.).

In altri settori, la segreteria della Comco ha elaborato una presa di posizione destinata al seco sugli aspetti di politica della concorrenza dell'OSEC, ha lavorato all'implementazione dell'accordo sul trasporto aereo con l'UE e si è espressa in occasione della consultazione degli uffici sulla futura ordinanza relativa alle poste.

3. Industria e produzione

Nel 2003 nel servizio "Industria e produzione" la realizzazione delle due comunicazioni della Comco, il commercio al dettaglio, la produzione di orologi nonché il mercato lattiero hanno occupato un posto di primo piano.

L'applicazione della comunicazione generale della Comco relativa agli accordi verticali del febbraio 2002 nonché quella della comunicazione particolare sulla distribuzione di autoveicoli, costituivano il punto centrale dell'attività (in dettaglio al capitolo B 2.). In relazione alla comunicazione generale sono state presentate diverse centinaia di denunce da parte di concorrenti, acquirenti e consumatori. 82 denunce sono state sottoposte a un esame approfondito, 2/3 delle quali sono state chiuse nell'anno in rassegna. L'attuazione della comunicazione sul commercio di automobili è stata seguita molto attivamente, fornendo per esempio quasi cento informazioni scritte e consulenze e trattando 20 denunce, nonché aprendo un'inchiesta preliminare di settore.

Nel campo del commercio al dettaglio la segreteria ha effettuato un esame approfondito dell'acquisto della Waro da parte della Coop. La concentrazione è stata infine autorizzata senza condizioni. La Comco ha stabilito che nel commercio al dettaglio la concorrenza è forte e che il riuscito ingresso sul mercato di operatori stranieri ha portato a continui riassetti. La Comco ha valutato in particolare la questione, se i due grandi distributori di generi alimentari detengano una posizione collettiva dominante sul mercato. Le inchieste non hanno dimostrato alcun andamento parallelo nello sviluppo dei prezzi dei grandi distributori, indicando così, che neppure operatori importanti possono agire in maniera indipendente dalle condizioni sui mercati di sbocco. In questo contesto lo scarso incremento della quota di mercato con l'acquisizione della Waro, non ha portato neppure a un giustificato o effettivo rafforzamento di una posizione dominante sul mercato dell'approvvigionamento (DPC 2003/3, pag. 559 segg.). L'inchiesta Coopforte avviata nel dicembre 2001, in seguito sospesa per un anno a causa delle procedure di concentrazione Coop/Epa e Coop/Waro, è stata ripresa a metà anno. Si tratta di verificare se la Coop abusa di una posizione dominante prelevando una percentuale dello 0,5% sulle fatture dei fornitori.

Nel settore della produzione di orologi la Comco, tramite misure cautelari, ha obbligato nel novembre del 2002 la ETA SA Fabrique d'Ebauches a proseguire la fornitura di movimenti grezzi ai propri clienti (DPC 2002/4, pag. 593 segg.). Il 17 febbraio 2003 la Comco ha

respinto una richiesta di modifica e di integrazione delle misure cautelari in questione, presentata da Sellita sulla base di un aumento di prezzi annunciato dalla ETA SA (DPC 2003/3,pag. 504 segg.). La Comco riteneva in sostanza, che non fosse stato reso credibile un danno non facilmente rimediabile per la concorrenza e per la richiedente. Il ricorso presentato senza successo alla Commissione di ricorso è invece pendente presso il Tribunale federale.

Nel mercato caseario è stato esaminato il rilevamento della ditta Landquart appartenente a Swiss Dairy Food AG in moratoria concordataria, da parte di Emmi SA. Il 5 marzo 2003 la Comco ha deciso di dichiarare ineccepibile il progetto di concentrazione senza oneri né condizioni (DPC 2003/4, pag. 778 segg.). A questo proposito vanno evidenziati due punti: anzitutto è stato spiegato che la procedura di controllo della concentrazione voluta dalla legge sui cartelli sarà effettuata, anche se la società da rilevare si trova in moratoria concordataria e pertanto già in una fase di ristrutturazione. D'altra parte, a scopo di coordinare la legge sui cartelli con la procedura concordataria, il commissario era a tal punto coinvolto in detta procedura da rispondere negativamente alla domanda se, per la ditta di Lanquart, fossero state inoltrate altre offerte d‘acquisto oltre a quella di Emmi.

Nel settore dell'edilizia la priorità è stata il contenimento e l'impedimento dei sistemi di informazione di mercato e di annuncio, nonché le comunicazioni dei prezzi (tariffe, ecc.). La Società svizzera degli Impresari Costruttori ha così rimosso in una regolamentazione comune eventuali prescrizioni contrarie alla legge sui cartelli. Inoltre si sono messi in chiaro per la prima volta alcuni punti contro possibili intese nel settore della ghiaia, del cemento e del calcestruzzo.

Infine, nel settore delle concentrazioni aziendali a dimensione internazionale, frequenti nel servizio relativo ai mercati dei prodotti, e senza specifiche conseguenze sul mercato svizzero, si è applicata una prassi rispettosa delle risorse: previo il consenso delle parti alla concentrazione, le autorità svizzere possono collaborare con l'autorità europea della concorrenza. Il dispendio di lavoro è così limitato all'indispensabile per le parti e per le autorità, come recentemente per il caso "Alcan/Péchiney".

4. Legge sul mercato interno

Nel settore del mercato interno, la revisione della relativa legge ha rivestito nel 2003 un ruolo di primo piano. In qualità di membro del gruppo di esperti incaricato della revisione, diretto dalla segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, la nostra segreteria ha partecipato ampiamente all'elaborazione del progetto di revisione e del rapporto esplicativo per la consultazione degli uffici. Essa ha trattato inoltre diverse richieste di privati e autorità pubbliche in relazione alla portata delle singole disposizioni della legge sul mercato interno.

Nel settore degli appalti pubblici la segreteria ha partecipato attivamente alla revisione del diritto sugli appalti pubblici. In qualità di membro del comitato direttivo e del gruppo di lavoro Diritto ha trattato questioni strategiche e questioni giuridiche, significative dal punto di vista della concorrenza. La segreteria ha inoltre partecipato alla concretizzazione del nuovo concetto di formazione per addetti agli acquisti della Confederazione, elaborato l'anno scorso su incarico della Commissione degli acquisti della Confederazione (CA).

5. Incontri e studi fondamentali di carattere economico

Nel 2003 la segreteria ha organizzato, insieme al Segretariato di Stato all'economia (seco) la cosiddetta "Giornata degli economisti". L'incontro era dedicato alla politica della concorrenza. I referenti erano, tra gli altri, i professori YVES FLÜCKIGER, PETER ZWEIFEL e CHRISTIAN VON WEIZ-SÄCKER. I due collaboratori scientifici della segreteria, LUCIEN GARDIOL e PASCAL RAESS, hanno presentato, in occasione del congresso della Società svizzera di statistica e di economia politica, il loro saggio sulle differenze di prezzo tra la Svizzera e l'estero ("Révision de la loi sur les Cartels et niveau des prix en Suisse: Quels gains attendre?"). La segreteria ha inoltre elaborato una guida per la valutazione dei procedimenti di concentrazione orizzontali e l'ha portata a conoscenza della Commissione della concorrenza. Attualmente si sta esaminando in che misura questa guida può avere un effetto vincolante per la Commissione.

6. Relazioni internazionali

La Comco e la segreteria sono state in regolare contatto con le autorità europee e americane in materia di concorrenza.

?? Sono ormai all'ordine del giorno gli scambi di informazioni con la Commissione europea (DG Comp) sulle valutazioni riguardanti le concentrazioni internazionali d'imprese.

?? Per quanto riguarda il campo dell'antitrust, le autorità in materia di concorrenza si scambiano informazioni di natura tecnica. A causa della mancanza di una base legale sufficiente, la segreteria non può divulgare le informazioni se non con il consenso espresso delle parti.

?? La segreteria cura i propri contatti con la DG Comp e alcuni Stati membri dell'Unione europea.

?? Quest'anno tre collaboratori scientifici hanno avuto la possibilità di effettuare uno stage presso la DG Comp.

Il 2003 è stato un anno particolarmente intenso a livello di contatti internazionali. La segreteria ha partecipato attivamente ai lavori delle diverse organizzazioni internazionali, vale a dire l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OSCE), la Rete internazionale della concorrenza (RIC), la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Ligue Internationale du Droit de la Concurrence (LIDC). Le attività più importanti sono esposte qui di seguito:

OCSE: la segreteria ha partecipato attivamente al CLP (Competition Law and Policy), alle WP (Working Parties) 2/3 e al gruppo di lavoro sul commercio e sulla concorrenza, presentando un gran numero di contributi. Inoltre, ha partecipato all'EDRC (Economic and Development Review Committee) in qualità di esaminatrice della zona EURO. Infine la Svizzera stessa è stata presa in esame all'interno dell'EDCR.

RIC: la segreteria ha partecipato alla seconda conferenza annuale della RIC, che si è svolta nel giugno 2003 a Mérida (Messico). Aveva partecipato attivamente alle attività dei vari gruppi di lavoro, in particolare "merger notification and procedures subgroup", "investigative techniques subgroup", "advocacy sectoral studies subgroup", "practical techniques subgroup" e "operational framework working group".

UNCTAD: la segreteria ha partecipato all'elaborazione del "Model Law on Competition". Ha inoltre preso parte a programmi di formazione per praticanti latino-americani (Brasile e Costa Rica). Infine si è così avviato nel 2003 un progetto di scambio di stagisti latino-americani per il futuro (in collaborazione con il seco).

OMC: la segreteria ha partecipato attivamente al gruppo di lavoro "Interaction commerce et politique de la concurrence" per permettere l'apertura di una serie di negoziazioni in vista di un accordo sulla concorrenza in seno all'OMC. L'insuccesso della conferenza ministeriale di Doha a settembre 2003 non ha permesso di concludere tale progetto quest'anno.

7. Prospettive

Le attività del 2004 saranno probabilmente dedicate in prevalenza alla nuova legge sui cartelli. Esperienze all'estero dimostrano che le aziende, soprattutto all'inizio, fanno ampio uso della possibilità di annunciare eventuali limitazioni alla concorrenza. Spetta alla segreteria il compito di elaborare in modo rapido e mirato tale comunicazione.

L'autorità in materia di concorrenza concluderà inoltre per quanto possibile le inchieste pendenti (vedi punto E 4.) e trasformerà in inchieste gli accertamenti preliminari, che rilevano indizi di eventuali limitazioni illecite della concorrenza.

D Revisione della legge sui cartelli

1. Stato attuale della revisione

La scoperta del cartello delle vitamine è stata la scintilla iniziale che ha spinto il Consiglio federale a incaricare all'inizio del 2000 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione a preparare un progetto preliminare per la revisione della legge sui cartelli. Questa commissione di esperti ha trasmesso il progetto preliminare nell'estate del 2000. Il Consiglio federale lo ha posto in consultazione da settembre alla fine del 2000. Il progetto preliminare è stato rielaborato sulla base dei risultati del procedimento di consultazione. Il 7 novembre 2001 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla revisione della legge sui cartelli.

Il Parlamento ha approvato la revisione della LCart con le sanzioni dirette contro accordi orizzontali e verticali particolarmente dannosi, nonché contro l'abuso delle posizioni dominanti sul mercato e il regime del bonus (il Consiglio nazionale con 104 voti a favore e 42 contrari, il Consiglio degli Stati con 25 voti a favore e 2 contrari). La votazione finale è avvenuta il 20 giugno 2003.

Il termine referendario è scaduto il 9 ottobre 2003 senza essere stato utilizzato. In seguito i progetti delle ordinanze di esecuzione sono stati posti in consultazione limitata. Dopo il loro adeguamento il Consiglio federale sarà in grado di deliberare all'inizio del 2004 in merito alla data dell'entrata in vigore (prevista per il 1° aprile 2004).

2. Tratti principali della revisione:

I tratti principali della revisione comprendono:

- l'introduzione di sanzioni dirette in caso di cartelli rigidi orizzontali e verticali, come pure in caso di abuso delle posizioni dominanti;

- l'introduzione del regime del bonus. Le aziende coinvolte in un'infrazione possono beneficiare di una riduzione della loro sanzione, se cooperano con la Commissione della concorrenza allo smascheramento e allo smantellamento di limitazioni illecite della concorrenza;

- una nuova presunzione di illiceità, che presume la soppressione di una concorrenza efficace in determinate forme di accordi verticali relativi ai prezzi e alle restrizioni territoriali;

- una precisazione del concetto posizione dominante all'articolo 4 capoverso 2 LCart, in base al quale l'espressione "sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente" può riferirsi ai concorrenti, agli offerenti o ai richiedenti;

- l'abbandono dei valori limite di fatturato finora particolarmente bassi per l'obbligo di annuncio di concentrazioni di imprese attive nel settore dei media;

- l'introduzione di nuovi metodi di indagine, in particolare perquisizioni domiciliari, che la segreteria può effettuare in caso di grave sospetto;

- l'integrazione della riserva di diritto immateriale dell'articolo 3 capoverso 2 LCart, in base alla quale in caso di impedimenti delle importazioni parallele è applicabile la LCart;

- l'introduzione dell'"articolo sulle PMI" (art. 6 cpv. 1 lett. e LCart). Nelle ordinanze e nelle comunicazioni possono essere descritte le condizioni secondo cui sono giustificati gli accordi tra PMI volti a migliorare la loro capacità concorrenziale per motivi di efficienza economica.

Ulteriori punti riguardano un adeguamento al diritto comunitario del calcolo dei limiti di fatturato per le banche e gli intermediari finanziari, una nuova base giuridica per la riscossione di emolumenti, come pure una base giuridica per una valutazione periodica dell'applicazione della LCart.

3. Accordi verticali

Con il nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart si intende contrastare, come vuole il Parlamento, un isolamento contrattuale del mercato svizzero rispetto all'estero.

Restrizioni contrattuali delle importazioni e altre limitazioni alla concorrenza. Con la pubblicazione relativa alla valutazione degli accordi verticali del 18 febbraio 2002 le autorità della concorrenza hanno creato delle regole per la valutazione di accordi verticali (DPC 2002/1, pag. 404 segg.). Con il nuovo articolo 5 capoverso 4 LCart la cosiddetta comunicazione della Comco ha potuto essere introdotta nella legge. Secondo il contenuto di un accordo verticale, con la nuova LCart si applica quanto segue:

a) Imposizioni di prezzi (accordi verticali "rigidi"): la soppressione della concorrenza efficace, quindi di norma l'inammissibilità, si presume in caso di accordi, che impongono ai commercianti prezzi fissi o minimi alla rivendita.

b) Ripartizioni di mercato verticali (accordi verticali "rigidi"): la soppressione della concorrenza efficace si presume in caso di accordi relativi a contratti di distribuzione per l'assegnazione di aree, per quanto le vendite vengano in queste escluse da partner di distribuzione esterni al territorio. Al centro dell'attenzione del legislatore ci sono i sistemi di distribuzione (esclusivi/selettivi), che impediscono le importazioni parallele dei commercianti e le importazioni dirette dei privati (cosiddetta restrizione territoriale assoluta).

c) Altri accordi verticali: questi sono inoltre valutati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LCart. Sono pertanto illeciti qualora comportino una notevole limitazione alla concorrenza e non sono giustificabili da motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart).

4. Sanzioni dirette

Con l'introduzione dell'articolo 49a capoverso 1 LCart la Comco dovrà in futuro poter imporre delle sanzioni dirette contro determinate violazioni della legge sui cartelli.

Sanzione solo per infrazioni gravissime. Saranno applicate immediatamente delle multe solo in caso di gravi infrazioni a livello economico, ovvero in caso di partecipazione a un cartello orizzontale "rigido" (art. 5 cpv. 3 LCart) oppure a un accordo verticale "rigido" (art. 5 cpv. 4 LCart), nonché in caso di abuso di una posizione dominante sul mercato (art. 7 LCart).

La sanzione massima. Per motivi di sicurezza giuridica è importante che la sanzione massima sia calcolabile in modo semplice e indubitabile. La sanzione massima ammonta a un massimo del 10% del fatturato dell'azienda in questione realizzato in Svizzera negli ultimi tre anni.

La sanzione concreta. Determinanti sono, in base alla legge, la durata e la gravità dell'infrazione e, se determinabile, l'utile ottenuto a seguito dell'infrazione. L'ordinanza d'esecuzione preciserà tale disposizione.

Proporzionalità. Sarebbe contro lo scopo del diritto dei cartelli, se l'intervento della Comco portasse all'uscita dal mercato di un'azienda "sana", poiché le sanzioni condurrebbero l'azienda al fallimento. Vanno giudicati diversamente i casi in cui l'esistenza dell’azienda sul mercato dipendesse esclusivamente dalla sua partecipazione al cartello.

Possibilità di condono o di riduzione delle sanzioni. La nuova legge più severa contiene una serie di provvedimenti, che permettono alle aziende di adottare delle misure per evitare le sanzioni dirette:

a) Ogni azienda può comunicare spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza una limitazione alla concorrenza prima che questa sia messa in atto (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart). L'accettazione dell'annuncio da parte della Comco fa decadere in linea di massima il rischio di sanzioni dirette. Questo avviene però solo se è aperta una procedura (inchiesta preliminare o inchiesta) entro cinque mesi dalla ricezione della comunicazione (cosiddetta procedura di opposizione).

b) Se un'azienda rinuncia entro il termine transitorio di un anno (ossia 1 anno dal 1° aprile 2004) alla partecipazione a un cartello o a un'altra limitazione illegale della concorrenza o se comunica tale limitazione all'autorità in materia di concorrenza, non le è imposta in linea di massima alcuna sanzione diretta (art. 49a cpv. 1 LCart).

c) La consulenza a pagamento (art. 23 cpv. 2 LCart) da parte della segreteria della Comco rappresenta una rapida e semplice alternativa alla comunicazione (vedi punto a sopra).

d) Il regime del bonus (vedi sezione successiva).

5. Il regime del bonus

Secondo il regime del bonus la Comco può rinunciare del tutto o in parte a sanzioni dirette nei confronti di un'azienda che abbia contribuito in qualità di membro di un cartello alla scoperta e allo smantellamento del cartello in questione (art. 49a cpv. 2 LCart).

Entità del bonus. La totale esenzione dalla sanzione è riservata unicamente alla prima azienda che coopera pienamente con le autorità, dando avvio alla procedura attraverso un'autodenuncia e dimostrando attraverso utili indizi un'infrazione alla legge sui cartelli. Se l'azienda era l'impresa "leader del cartello" o una "promotrice" dello stesso, non si applica la totale esenzione dalla sanzione. Un'esenzione parziale dalla sanzione (fino al 50%) può essere garantita se le aziende forniscono spontaneamente alle autorità in materia di concorrenza informazioni e documenti dopo che un altro partecipante del cartello ha già presentato un'autodenuncia.

Attendibilità. L'efficacia del regime del bonus dipende in sostanza da due punti: innanzitutto l'azienda deve dapprima valutare se e fino a che punto beneficia di un'esenzione dalla sanzione. Pertanto alle aziende è concessa anche la possibilità di una "ipotetica" autodenuncia. Di seguito l'autorità deve accertarsi che abbia validità la conferma, che deve avvenire immediatamente dopo la ricezione dell'autodenuncia in base alla quale sussistono i requisiti per l'esenzione dalla sanzione (con la riserva della cooperazione fino alla chiusura della procedura), nell'ambito della decisione finale.

E Organizzazione e statistica

1. Comco

All'interno della composizione della Comco sono avvenuti nel 2003 i seguenti cambiamenti: la signora HEIDI BRAVO-BAUMANN, rappresentante della camera dell'agricoltura svizzera, e la signora CONSTANCE DE LA-VALLAZ, rappresentante della Fédération Romandes des Consommateurs, hanno dato le dimissioni alla fine del 2003. Gli altri membri della Comco sono stati riconfermati per altri quattro anni in occasione delle elezioni per il rinnovo integrale del dicembre 2003.

Nel 2003 la Comco si è riunita in 20 sedute plenarie. Inoltre, come novità, ha effettuato delle audizioni delle parti prima della decisione finale. Durante un convegno interno avente come tema "Presselandschaft zwischen Heute und Morgen" ("La stampa tra presente e passato") dell'8 dicembre 2003 la Comco è stata informata da esperti del settore su eventuali ulteriori sviluppi nel settore della stampa.

2. Segreteria

All'interno della segreteria della Comco non si sono verificati cambiamenti organizzativi nel corso dell'anno in rassegna. In vista dell'entrata in vigore della revisione della legge sui cartelli la segreteria si è occupata di verificare la struttura ed eventualmente adeguarla alle nuove esigenze. Si prevedono delle decisioni al riguardo nel primo semestre 2004.

A febbraio 2003 la segreteria si è trasferita, sempre a Berna, dalla Effingerstrasse 27 alla Monbijoustrasse 43.

Alla fine dell'anno la segreteria occupava 58 collaboratori (a tempo pieno e parziale).

3. Statistiche

a. Osservazioni di mercato, inchieste preliminari e inchieste

Inchieste 2002 2003

Eseguite nel corso dell'anno 23 23

Riprese dall'anno precedente 9 19

Notifiche 14 4

Decisioni finali 4 5

di cui adeguamenti del comportamento 1 2

di cui conciliazioni 2 1

di cui ordini delle autorità 1 2

Misure cautelari 4 2

Sanzioni 0 1

Inchieste preliminari 2002 2003

Eseguite nel corso dell'anno 38 46

Riprese dall'anno precedente 18 27

Notifiche 20 19

Conclusioni 23 30

di cui con apertura di un'inchiesta 9 4

di cui con adeguamento del comportamento 6 7

di cui senza conseguenzete 8 19

Osservazioni di mercato 2002 2003

Eseguite nel corso dell'anno non disponibile 139

Concluse non disponibile 95

Ancora aperte non disponibile 44

b. Concentrazioni di imprese

Concentrazioni 2002 2003

Notifiche 42 30

Nessuna obiezione dopo l'esame preliminare 38 25

Esami 4 5

Decisioni della Comco 0 2

Esecuzione anticipata 2 1

Sanzioni 1 0

c. Altre attività

Perizie, raccomandazioni e prese di posizione

2002 2003

Perizie (art. 15 LCart) 2 0

Raccomandazioni (art. 45 LCart) 1 2

Pareri (art. 47 LCart o 11 LTV) 2 2

Prese di posizione sulle domande di concessione secondo la LRTV 15 12

LFMI

Raccomandazioni/inchieste (art. 8 LFMI) 1 0

Perizie (art. 10 I LFMI) 0 1

Chiarimenti (segreteria) 7 6

Diversi

Controlli successivi 3 2

Comunicazioni (art. 6 LCart) 2 0

4. Inchieste elaborate nel 2003

Inchiesta Inchiesta aperta in base a indizi riguardanti:

Data apertura

Data chiusura

Risultato

Distribuzione di medicinali per animali

Accordo illecito di distribuzione esclusiva 25.05.2000 pendente

Elektra Baselland Rifiuto illecito del transito sulla propria rete della corrente di un fornitore concorrente

04.08.2000 pendente

Feldschlösschen/ Coca Cola Abuso della posizione dominante sul mercato nella vendita delle bevande

20.11.2000 pendente

Maestri di scuola guida del Cantone Grigioni

Accordo illecito sui prezzi 19.11.2001 06.01.2003 Parziale chiusura con regolamentazione consensuale, in parte con la rilevazione di un accordo illecito sui prezzi

Coopforte Abuso di una posizione dominante sul mercato 03.12.2001 pendente

Carte di debito Abuso della posizione dominante sul mercato, divieto di differenziazione dei prezzi in base al mezzo di pagamento

29.01.2002 pendente

Medicina complementare "Registro di medicina empirica" (MRE)

Posizione dominante sul mercato, ostacolo nell'accettazione o nell'esercizio della concorrenza

31.01.2002 pendente

Mercato delle carni (carni suine)

Abuso di una posizione (collettiva) dominante sul mercato, imposizione di prezzi inadeguati

01.02.2002 pendente

CS/Bank Linth Accordo illecito sulla concorrenza 18.03.2002 19.05.2003 A seguito dello scioglimento dell'accordo di cooperazione originale l'inchiesta è stata archiviata dichiarandola infondata

Partner di distribuzione Axpo Abuso della posizione dominante sul mercato nei confronti dei distributori finali di energia elettrica

27.03.2002 pendente

Migros/Test BSE Abuso della posizione dominante sul mercato, imposizione di condizioni commerciali inadeguate

12.04.2002 20.10.2003 A seguito dell'adeguamento del comportamento da parte della Migros l'inchiesta ha potuto essere archiviata

TicketCorner Abuso della posizione dominante sul mercato, imposizione di condizioni commerciali inadeguate

18.04.2002 01.12.2003 Abuso illecito di una posizione dominante di mercato da parte di TicketCorner

Swisscom (ADSL) Abuso della posizione dominante sul mercato (discriminazione dei rivenditori, sovvenzioni incrociate)

06.05.2002 15.12.2003 Abuso illecito di una posizione dominante di mercato da parte di Swisscom

SWICO/S.EN.S Accordo illecito sulla concorrenza relativo allo smaltimento di rifiuti elettrici

16.05.2002 pendente

Teleclub/ Cablecom

Abuso di una posizione dominante sul mercato dovuto alla mancata messa in servizio di Teleclub digitale sulla rete CATV

23.09.2002 pendente

Tariffazione reti di telefonia mobile

Posizione dominante sul mercato dei gestori delle reti di telefonia mobile nelle sue reti nonché accordi sui prezzi relativi alle tariffazioni

15.10.2002 pendente

ETA SA Fabrique d'Ebauches

Abuso della posizione dominante sul mercato contro gli acquirenti di meccanismi grezzi

04.11.2002 pendente

Publicitas Abuso della posizione dominante sul mercato a causa di discriminazione

06.11.2002 pendente

Accordo sui prezzi dei libri (condizioni commerciali)

Accordo illecito sui prezzi (in base alla decisione del Tribunale federale la Comco effettua la verifica dell'efficienza)

02.12.2002 pendente

Rimborso di mezzi e oggetti nell'assicurazione malattia obbligatoria

Accordo illecito sulla concorrenza tra assicuratori malattia

27.03.2003 pendente

Membri dell'Associazione delle cliniche private di Ginevra

Accordo illecito sui prezzi sull'emissione delle fatture relative alla prestazione di servizi nel settore semi-privato e privato

18.08.2003 pendente

Swisscom Directories Abuso di una posizione dominante sul mercato nella trasmissione dei dati regolamentati a concorrenti di Swisscom Directories

04.11.2003 pendente

Aeroporto Zurigo - Valet Parking Abuso di una posizione dominante sul mercato a causa del mancato rilascio di concessioni per i servizi di parcheggio

01.12.2003 pendente Misure cautelari nei confronti dell'Aeroporto di Zurigo per il mantenimento dello stato attuale al 1.12.2003

Interchange Fee Accordo illecito sulla concorrenza tra sistemi di carte di credito relativi a Interchange Fee

15.12.2003 pendente