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Ricorso (accolto per adesione): smentito l’assunto UAI secondo cui mancato versamento IPG fosse dovuto a riacquisto capacità lavorativa completa (29ter OAI), ciò che avrebbe comportato interruzione anno d’attesa (28 cpv. 1 lett. b LAI), mentre dovuto a violazione dovere di collaborare. Rinvio atti