32.2024.22
Ricorso (accolto per adesione): smentito l’assunto UAI secondo cui mancato versamento IPG fosse dovuto a riacquisto capacità lavorativa completa (29ter OAI), ciò che avrebbe comportato interruzione anno d’attesa (28 cpv. 1 lett. b LAI), mentre dovuto a violazione dovere di collaborare. Rinvio atti
16 maggio 2024Italiano16 min
2. Le
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.22
jv/gm
Lugano
16 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1981, di formazione operatore elettrico (con diploma) e gerente (con
diploma), da ultimo attivo quale gerente, il 22/25 marzo 2014 ha presentato una
prima domanda di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute “Sospetta
sindrome da fatica cronica e/o sindrome del burnout. Grave depressione con
attacchi di ansia agorafobia, infetti cronici recidivanti delle vie aeree
superiori, somatizzazioni croniche con disturbi digestivi. Grave insonnia” ed
un’incapacità lavorativa completa dal 7 ottobre 2013 (docc. 1, 3, 5, 11 e 71
incarto AI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni
del 13 marzo 2015 (doc. 53 incarto AI).
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 21
giugno 2023 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,
indicando di soffrire di molteplici affezioni da settembre 2022, adducendo
un’incapacità lavorativa completa dal 15 novembre 2022 (doc. 56 incarto AI).
Richiamato
l’incarto dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per
malattia (docc. 58, 64 e 110-205 incarto AI), il questionario datore di lavoro
(docc. 59 e 66 incarto AI) ed il curriculum vitae (docc. 60 e 71 incarto AI), l’Ufficio
AI ha sottoposto il caso al medico SMR dr. __________ (medico generico) (doc.
75 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 12 settembre
2023 (doc. 74 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (CL)
Codice infermità: 645 Codice danno
funzionale: 10
Disturbo
misto di personalità (ICD 10; F 61.0)
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…]”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL attività abituale e adeguata*
Periodi
Doc.
100
15.11.2022-31.11.2022
Perizia dr. __________ (doc. 183 incarto AI).
50
01.12.2022-18.12.2022
0
19.12.2022-22.12.2022
100
23.12.2022-01.01.2023
0
02.01.2023-03.01.2023
100
04.01.2023-30.04.2023
0
01.05.2023-14.06.2023
100
15.06.2023-16.06.2023
0
17.06.2023-continua
*
prognosi stazionaria
1.3. Con
progetto di decisione del 18 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, non essendo adempiuto l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1
lett. b LAI a seguito dell’interruzione notevole dell’incapacità lavorativa ex
art. 29ter OAI dal 1. maggio al 14 giugno 2023) (doc. 76 incarto AI).
Con
osservazioni del 21 settembre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione, adducendo che l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI fosse in
realtà adempiuto (doc. 77 incarto AI).
Con
annotazione del 27 settembre 2023 il medico SMR ha ritenuto necessario aggiornare
l’incarto (doc. 79 incarto AI) e l’Ufficio AI ha agito in tal senso, acquisendo
agli atti diversa documentazione medico-assicurativa (docc. 80-84, 87 e 92 incarto
AI), mentre l’assicurato ha fatto pervenire i certificati della curante dr.ssa __________
(medico generico) attestanti un’incapacità lavorativa completa per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2023 (docc. 86, 91 e 97 incarto AI).
Sulla
base della documentazione medico-assicurativa pervenutagli, il medico SMR ha
sostituito il rapporto del 12 settembre 2023 con quello del 5 gennaio 2024
(doc. 100 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa (CL)
Codice infermità: 645 Codice danno
funzionale: 10
Disturbo
misto di personalità (ICD 10; F 61.0) (Dr. med. __________ 16.06.2023)
Deperimento
psico-fisico con gravi somatizzazioni infetti recidivanti, malessere generale,
stato depressivo maggiore (Dr. med. __________ 05.04.2023)
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
[…]”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha confermato i periodi
d’incapacità lavorativa di cui al rapporto finale del 12 settembre 2023 (doc.
100 incarto AI).
Con
decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, la
documentazione acquisita rispettivamente pervenutagli in fase di audizione
essendo priva di sufficienti nuovi elementi medici oggettivi atti a modificare
quanto precedentemente determinato sotto il profilo valetudinario (doc. 105
incarto AI).
1.4. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 20 febbraio 2024, postulandone l’annullamento e la retrocessione
degli atti all’amministrazione per approfondimenti medici.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione, evidenziando come quest’ultima
abbia erroneamente determinato un’interruzione notevole dell’incapacità
lavorativa ex art. 29ter OAI per il periodo da maggio a giugno 2023 sulla
base del mancato versamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione
perdita di guadagno, mentre che l’interruzione dei versamenti non era dovuta al
riacquisto della capacità lavorativa completa, bensì alla violazione del dovere
di collaborazione nei confronti dell’assicurazione, come confermato dalla
corrispondenza email prodotta con il gravame.
Sempre
in punto alla valutazione medica, il ricorrente sostiene che a fronte delle
molteplici affezioni indicate, l’Ufficio AI non poteva semplicemente limitarsi,
come ha fatto, a far proprie le valutazioni dei medici fiduciari dell’assicurazione
perdita di guadagno, ma avrebbe dovuto far esperire una perizia
pluridisciplinare, così da poter determinare l’effettiva incapacità lavorativa.
L’errata
valutazione dello stato valetudinario da parte dell’Ufficio AI ha comportato
altresì il rifiuto di provvedimenti professionali, questione che dovrà essere
riesaminata dopo l’approfondimento medico che in concreto si impone.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver nuovamente sottoposto l’incarto
AI, inclusa la documentazione prodotta con il gravame, al medico SMR dr. __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) e che quest’ultimo, con annotazione
del 10 aprile 2024, ha ritenuto necessario “procedere – previo aggiornamento
dell’aspetto medico […] – per il tramite di una perizia
pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e
gastroenterologica) al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa
dell’assicurato dal mese di novembre 2022 in poi sia nella sua abituale
professione di gerente che in altre attività adeguate al suo stato di salute
con i relativi limiti funzionali”.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti.
1.6. Con
scritto del 6 maggio 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
formulata dall’Ufficio AI (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che l’anno
d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non era adempiuto.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita (cfr. supra consid.
1.1.). Nella (seconda) domanda di prestazioni del giugno 2023 l’assicurato ha
indicato un’incapacità lavorativa completa da novembre 2022 (cfr. supra consid.
1.2.), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla
modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una
domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e
ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il
grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa e condivisa dal ricorrente.
Infatti,
l’assunto dell’Ufficio AI secondo cui il mancato versamento delle indennità
giornaliere da parte dell’assicurazione perdita di guadagno per il periodo da
maggio a giugno 2023 fosse dovuto al riacquisto della capacità lavorativa
completa – circostanza che, giusta l’art. 29ter OAI interromperebbe
la decorrenza dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – è smentito
dall’ assicurazione perdita di guadagno che, con scritto del 21 settembre 2023,
ha dichiarato che “l’incapacità lavorativa per quel periodo
[maggio-giugno 2023, n.d.r.] confermo che fosse comprovata, da noi
non è stata corrisposta indennità giornaliera unicamente per una questione di
mancata collaborazione. In questi casi non so come procede l’ufficio
invalidità, l’inabilità comunque c’era” (I, allegato C).
Già per questo motivo il
ricorso merita accoglimento.
Inoltre,
è lo stesso dr. __________ ad aver sollevato delle perplessità circa la
valutazione medica operata dal collega dr. __________, al punto da ritenere
necessario una rivalutazione completa dello stato clinico dell’insorgente per
il tramite di una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.5.).
Ritenuto
che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione
imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale
diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti medici del
caso.
Per
quanto attiene ai provvedimenti professionali, tale aspetto dovrà essere
esaminato al termine dell’approfondimento medico.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria
amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in
causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 20 febbraio 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti