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Decisione

32.2024.22

Ricorso (accolto per adesione): smentito l’assunto UAI secondo cui mancato versamento IPG fosse dovuto a riacquisto capacità lavorativa completa (29ter OAI), ciò che avrebbe comportato interruzione anno d’attesa (28 cpv. 1 lett. b LAI), mentre dovuto a violazione dovere di collaborare. Rinvio atti

16 maggio 2024Italiano16 min

2. Le

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.22

jv/gm

Lugano

16 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 febbraio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1981, di formazione operatore elettrico (con diploma) e gerente (con

diploma), da ultimo attivo quale gerente, il 22/25 marzo 2014 ha presentato una

prima domanda di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute “Sospetta

sindrome da fatica cronica e/o sindrome del burnout. Grave depressione con

attacchi di ansia agorafobia, infetti cronici recidivanti delle vie aeree

superiori, somatizzazioni croniche con disturbi digestivi. Grave insonnia” ed

un’incapacità lavorativa completa dal 7 ottobre 2013 (docc. 1, 3, 5, 11 e 71

incarto AI).

Terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni

del 13 marzo 2015 (doc. 53 incarto AI).

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 21

giugno 2023 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni,

indicando di soffrire di molteplici affezioni da settembre 2022, adducendo

un’incapacità lavorativa completa dal 15 novembre 2022 (doc. 56 incarto AI).

Richiamato

l’incarto dall’assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per

malattia (docc. 58, 64 e 110-205 incarto AI), il questionario datore di lavoro

(docc. 59 e 66 incarto AI) ed il curriculum vitae (docc. 60 e 71 incarto AI), l’Ufficio

AI ha sottoposto il caso al medico SMR dr. __________ (medico generico) (doc.

75 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 12 settembre

2023 (doc. 74 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Codice infermità: 645 Codice danno

funzionale: 10

Disturbo

misto di personalità (ICD 10; F 61.0)

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

[…]”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL attività abituale e adeguata*

Periodi

Doc.

100

15.11.2022-31.11.2022

Perizia dr. __________ (doc. 183 incarto AI).

50

01.12.2022-18.12.2022

0

19.12.2022-22.12.2022

100

23.12.2022-01.01.2023

0

02.01.2023-03.01.2023

100

04.01.2023-30.04.2023

0

01.05.2023-14.06.2023

100

15.06.2023-16.06.2023

0

17.06.2023-continua

*

prognosi stazionaria

1.3. Con

progetto di decisione del 18 settembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, non essendo adempiuto l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1

lett. b LAI a seguito dell’interruzione notevole dell’incapacità lavorativa ex

art. 29ter OAI dal 1. maggio al 14 giugno 2023) (doc. 76 incarto AI).

Con

osservazioni del 21 settembre 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di

decisione, adducendo che l’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI fosse in

realtà adempiuto (doc. 77 incarto AI).

Con

annotazione del 27 settembre 2023 il medico SMR ha ritenuto necessario aggiornare

l’incarto (doc. 79 incarto AI) e l’Ufficio AI ha agito in tal senso, acquisendo

agli atti diversa documentazione medico-assicurativa (docc. 80-84, 87 e 92 incarto

AI), mentre l’assicurato ha fatto pervenire i certificati della curante dr.ssa __________

(medico generico) attestanti un’incapacità lavorativa completa per i mesi di

ottobre, novembre e dicembre 2023 (docc. 86, 91 e 97 incarto AI).

Sulla

base della documentazione medico-assicurativa pervenutagli, il medico SMR ha

sostituito il rapporto del 12 settembre 2023 con quello del 5 gennaio 2024

(doc. 100 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Codice infermità: 645 Codice danno

funzionale: 10

Disturbo

misto di personalità (ICD 10; F 61.0) (Dr. med. __________ 16.06.2023)

Deperimento

psico-fisico con gravi somatizzazioni infetti recidivanti, malessere generale,

stato depressivo maggiore (Dr. med. __________ 05.04.2023)

2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL

[…]”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha confermato i periodi

d’incapacità lavorativa di cui al rapporto finale del 12 settembre 2023 (doc.

100 incarto AI).

Con

decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, la

documentazione acquisita rispettivamente pervenutagli in fase di audizione

essendo priva di sufficienti nuovi elementi medici oggettivi atti a modificare

quanto precedentemente determinato sotto il profilo valetudinario (doc. 105

incarto AI).

1.4. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 20 febbraio 2024, postulandone l’annullamento e la retrocessione

degli atti all’amministrazione per approfondimenti medici.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, evidenziando come quest’ultima

abbia erroneamente determinato un’interruzione notevole dell’incapacità

lavorativa ex art. 29ter OAI per il periodo da maggio a giugno 2023 sulla

base del mancato versamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione

perdita di guadagno, mentre che l’interruzione dei versamenti non era dovuta al

riacquisto della capacità lavorativa completa, bensì alla violazione del dovere

di collaborazione nei confronti dell’assicurazione, come confermato dalla

corrispondenza email prodotta con il gravame.

Sempre

in punto alla valutazione medica, il ricorrente sostiene che a fronte delle

molteplici affezioni indicate, l’Ufficio AI non poteva semplicemente limitarsi,

come ha fatto, a far proprie le valutazioni dei medici fiduciari dell’assicurazione

perdita di guadagno, ma avrebbe dovuto far esperire una perizia

pluridisciplinare, così da poter determinare l’effettiva incapacità lavorativa.

L’errata

valutazione dello stato valetudinario da parte dell’Ufficio AI ha comportato

altresì il rifiuto di provvedimenti professionali, questione che dovrà essere

riesaminata dopo l’approfondimento medico che in concreto si impone.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver nuovamente sottoposto l’incarto

AI, inclusa la documentazione prodotta con il gravame, al medico SMR dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) e che quest’ultimo, con annotazione

del 10 aprile 2024, ha ritenuto necessario “procedere – previo aggiornamento

dell’aspetto medico […] – per il tramite di una perizia

pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica, psichiatrica e

gastroenterologica) al fine di definire con precisione l’incapacità lavorativa

dell’assicurato dal mese di novembre 2022 in poi sia nella sua abituale

professione di gerente che in altre attività adeguate al suo stato di salute

con i relativi limiti funzionali”.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti.

1.6. Con

scritto del 6 maggio 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

formulata dall’Ufficio AI (VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato che l’anno

d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI non era adempiuto.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto RI 1 non è mai stato al beneficio di una rendita (cfr. supra consid.

1.1.). Nella (seconda) domanda di prestazioni del giugno 2023 l’assicurato ha

indicato un’incapacità lavorativa completa da novembre 2022 (cfr. supra consid.

1.2.), l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla

modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una

domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e

ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il

grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa e condivisa dal ricorrente.

Infatti,

l’assunto dell’Ufficio AI secondo cui il mancato versamento delle indennità

giornaliere da parte dell’assicurazione perdita di guadagno per il periodo da

maggio a giugno 2023 fosse dovuto al riacquisto della capacità lavorativa

completa – circostanza che, giusta l’art. 29ter OAI interromperebbe

la decorrenza dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – è smentito

dall’ assicurazione perdita di guadagno che, con scritto del 21 settembre 2023,

ha dichiarato che “l’incapacità lavorativa per quel periodo

[maggio-giugno 2023, n.d.r.] confermo che fosse comprovata, da noi

non è stata corrisposta indennità giornaliera unicamente per una questione di

mancata collaborazione. In questi casi non so come procede l’ufficio

invalidità, l’inabilità comunque c’era” (I, allegato C).

Già per questo motivo il

ricorso merita accoglimento.

Inoltre,

è lo stesso dr. __________ ad aver sollevato delle perplessità circa la

valutazione medica operata dal collega dr. __________, al punto da ritenere

necessario una rivalutazione completa dello stato clinico dell’insorgente per

il tramite di una perizia pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.5.).

Ritenuto

che l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurata è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto a prestazioni AI, occorre procedere con gli approfondimenti medici del

caso.

Per

quanto attiene ai provvedimenti professionali, tale aspetto dovrà essere

esaminato al termine dell’approfondimento medico.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in

causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 20 febbraio 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti