Legge edilizia Cauco
Calanca
Document
- Number
- 3806.(1)
- Commune
- Calanca
- Canton
- Graubünden
- Level
- Communal
- Authority
- Gemeindeverwaltung
- In force since
- Sep 22, 2009
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Cantone dei Grigioni
Comune di Calanca Sezione Cauco
Legge edilizia Decisa dall’Assemblea comunale il 13 aprile 2008 Approvata dal Governo con DG n. 924 del 22 settembre 2009
Ultima modifica: Decisione dell’Assemblea comunale il 27 gennaio 2013 Approvata dal Governo con DG n. 418 del 14 maggio 2013
PL Cauco
Legge edilizia
INDICE I.
GENERALITÀ ................................................................................................................................................... 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
II.
Campo d'applicazione e scopo ............................................................................................................................... 1 Collaborazione regionale ..........................................................................................................................................1 Politica fondiaria e delle aree edificabili ..............................................................................................................1 Basi ....................................................................................................................................................................................1 Organizzazione delle autorità .................................................................................................................................2 1. Autorità edilizia ........................................................................................................................................................2 2. Ufficio tecnico ........................................................................................................................................................... 2 3. Consulenza in materia di strutturazione ........................................................................................................2
ORDINAMENTO BASE................................................................................................................................. 3 1.
Generalità......................................................................................................................................................................3
Art. 8
2.
Competenza...................................................................................................................................................................3 Piano delle zone .......................................................................................................................................................... 3 A. Generalità .................................................................................................................................................................3
Art. 9
Determinazioni ............................................................................................................................................................. 3 B. Zone edificabili .......................................................................................................................................................4 a) Edificazione normativa ..........................................................................................................................................4
Art. 10
Principio...........................................................................................................................................................................4
Art. 11
Diritto di ricostruzione ...............................................................................................................................................4
Art. 12
Schema delle zone *....................................................................................................................................................5
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Art. 13
Indice di sfruttamento ................................................................................................................................................6
Art. 14
Trasferimento di utilizzazione .................................................................................................................................6
Art. 15
Altezza delle facciate ..................................................................................................................................................6
Art. 16
Lunghezza ......................................................................................................................................................................6
Art. 17
Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d'acqua ..........................................7
Art. 18
Misure secondo il CIAE ...............................................................................................................................................7 b) Prescrizioni per le zone .........................................................................................................................................8
Art. 19
Zona nucleo (N) ............................................................................................................................................................ 8
Art. 20
Zona di protezione del nucleo (PN).......................................................................................................................8
Art. 21
Zona villaggio (V) .........................................................................................................................................................9
Art. 22
Zona orti-giardini (OG) ............................................................................................................................................ 10
Art. 22 bis
Zona per infrastrutture turistiche (IT) * ............................................................................................................. 10 C. Zone agricole ....................................................................................................................................................... 10
Art. 23
Zona terreni secchi ................................................................................................................................................... 10 D. Altre zone .............................................................................................................................................................. 10
Art. 24
Zona sili Rodé ............................................................................................................................................................. 10
Art. 25
Zona per il deposito di materiali * ...................................................................................................................... 11 3. Piano generale delle strutture ........................................................................................................................... 11 A. Generalità .............................................................................................................................................................. 11
Art. 26
Determinazioni .......................................................................................................................................................... 11 B. Aree di strutturazione....................................................................................................................................... 12
Art. 27
Area di conservazione ............................................................................................................................................. 12
Aprile 2019
I
PL Cauco
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
4.
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
5.
Art. 40
III.
Legge edilizia
Area con l'obbligo del tetto in piode ................................................................................................................. 12 Area con l'obbligo del concetto di inserimento ............................................................................................ 12 Area di riqualifica ...................................................................................................................................................... 13 C. Oggetti di strutturazione ................................................................................................................................ 13 Edifici ed impianti di pregio .................................................................................................................................. 13 Oggetti naturali e culturali di pregio ................................................................................................................. 14 Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento) ...................................... 14 Piano generale di urbanizzazione .................................................................................................................... 14 A. Generalità .............................................................................................................................................................. 14 Determinazioni .......................................................................................................................................................... 14 B. Impianti d'urbanizzazione .............................................................................................................................. 15 1. Generalità ................................................................................................................................................................ 15 2. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere ........................................................................ 15 3. Percorsi pedonali e sentieri turistici ............................................................................................................... 16 4. Strade agricole ....................................................................................................................................................... 16 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento ..................................................................................... 16 Pianificazioni consecutive ................................................................................................................................... 17 Pianificazione consecutiva .................................................................................................................................... 17
PRESCRIZIONI EDILIZIE COMUNALI ................................................................................................... 18 1.
Premesse per la costruzione ............................................................................................................................... 18
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
2.
Art. 46
Art. 47
Art. 48
3.
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
4.
1. Obbligo di notifica ............................................................................................................................................... 18 2. Decisione in merito all'obbligo di licenza edilizia e genere della procedura ................................. 18 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura ................................................................. 18 Domanda di costruzione ........................................................................................................................................ 19 Precario ......................................................................................................................................................................... 21 Sicurezza e salute .................................................................................................................................................... 21 Igiene degli alloggi ................................................................................................................................................... 21 Bilancio energetico ................................................................................................................................................... 22 Provvedimenti per i lavori di costruzione ........................................................................................................ 22 Strutturazione ........................................................................................................................................................... 22 Tetti ................................................................................................................................................................................ 22 Impianti energetici ................................................................................................................................................... 23 Recinzioni e piante ................................................................................................................................................... 23 Modifiche del terreno, scarpate e muri ............................................................................................................. 23 Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi.......................................................................................................... 23 Antenne ........................................................................................................................................................................ 23 Traffico.......................................................................................................................................................................... 24 Sicurezza del traffico ................................................................................................................................................ 24 Accessi e uscite .......................................................................................................................................................... 24 Parcheggi per veicoli a motore: Parcheggi obbligatori .............................................................................. 24 Approvvigionamento e smaltimento ............................................................................................................. 25 Condotte di servizio ................................................................................................................................................. 25 Acque di scarico......................................................................................................................................................... 25 Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico .............................................................................................. 26 Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo .................................................................................................. 26
Art. 55
Art. 56
Art. 57
5.
Art. 58
Art. 59
6.
Art. 60 Aprile 2019
II
PL Cauco
Art. 61
IV.
Uso della proprietà privata per scopi pubblici ............................................................................................... 26
ORDINAMENTO DI URBANIZZAZIONE .............................................................................................. 27 1.
Generalità .................................................................................................................................................................... 27
Art. 62
Art. 63
2.
Art. 64
3.
Regolamenti di urbanizzazione ........................................................................................................................... 27 Programma di urbanizzazione ............................................................................................................................. 27 Progettazione e approvazione .......................................................................................................................... 28 Progetti generali e progetti di costruzione ..................................................................................................... 28 Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo ....................................................................................... 28 Impianti pubblici di urbanizzazione ................................................................................................................... 28 1. Esecuzione .............................................................................................................................................................. 28 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo ............................................................................................................... 28 3. Sgombero della neve ......................................................................................................................................... 29 Impianti privati di urbanizzazione ...................................................................................................................... 29 1. Generalità ................................................................................................................................................................ 29 2. Impianti collettivi ed uso in comune ............................................................................................................. 29 3. Assunzione da parte del Comune .................................................................................................................. 29
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
V.
Legge edilizia
DISPOSIZIONI D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI .............................................................. 31
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Esecuzione ................................................................................................................................................................... 31 Rimedi legali ............................................................................................................................................................... 31 Entrata in vigore ........................................................................................................................................................ 31
Legenda (CIAE)
Rimando alle rispettive cifre del "Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie" (CIAE)
LPTC
Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004
OPTC
Ordinanza sulla pianificazione del territorio del Cantone dei Grigioni del 24 maggio 2005
GS
Gradi di sensibilità fonica secondo l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico
Aprile 2019
III
PL Cauco
Legge edilizia
I.
GENERALITÀ
Art. 1 Campo d'applicazione e scopo
Art. 2
Art. 3 1)
La legge edilizia è valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo le attività edilizie e pianificatorie per quanto ciò è di competenza del Comune.
2)
Nelle pianificazioni e nel rilascio della licenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, le relative disposizioni del diritto federale e cantonale.
3)
Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.
Collaborazione regionale
1)
Il Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con le Corporazioni regionali nelle questioni riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio. In particolare esso collabora in maniera adeguata nell'ambito delle pianificazioni intercomunali, nonché nell'assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso può assumere impegni di collaborazione (cooperazioni) a livello regionale e finanziare in misura proporzionale le iniziative comuni.
2)
Il Comune può delegare alla competente Corporazione regionale o a un ufficio tecnico intercomunale compiti precisamente definiti nel campo del diritto edilizio formale, come la consulenza in materia di strutturazione, il controllo edilizio, ecc.; in tali casi la relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra il Comune e la Corporazione regionale, rispettivamente l'ufficio intercomunale.
Politica fondiaria e delle aree edificabili
1)
Art. 4 Aprile 2019
La disponibilità di terreno edificabile da utilizzare secondo lo scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d'acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efficaci.
Basi
1)
Secondo le necessità il Comune elabora delle basi sufficienti per le determinazioni dell'ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con la Regione e con gli Uffici cantonali competenti l'elaborazione delle basi e provvede allo scambio delle stesse.
2)
Sulla scorta delle basi, il Comune può elaborare anche dei programmi per l'applicazione dei provvedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in 1
PL Cauco
Legge edilizia
un modello di sviluppo e realizzare le attività che ne conseguono. Organizzazione delle autorità
Art. 5
Art. 6
Art. 7 Aprile 2019
1. Autorità edilizia
1)
Il Municipio è l'autorità edilizia.
2)
L'autorità edilizia provvede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati.
3)
L'autorità edilizia può delegare i propri compiti e le proprie competenze ad una commissione edilizia o ad una commissione di pianificazione, ad un ufficio tecnico intercomunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia.
2. Ufficio tecnico
1)
L'autorità edilizia può decidere l'adesione del Comune ad un ufficio tecnico inter comunale o regionale.
2)
L'ufficio tecnico esamina, se vincolante o necessario in collaborazione con il consulente in materia di strutturazione, tutte le domande di costruzione e formula proposte a mano dell'autorità edilizia. Esso controlla inoltre tutti gli oggetti che sottostanno alla presente legge edilizia.
3)
L'autorità edilizia regola i compiti dell'ufficio tecnico in un elenco delle mansioni. I compiti che non possono essere svolti in propria competenza vanno delegati a persone esterne esperte in materia.
3. Consulenza in materia di strutturazione
1)
L'autorità edilizia designa un esperto domiciliato fuori Comune quale consulente in materia di strutturazione.
2)
Il consulente in materia di strutturazione non può assumere nel Comune incarichi di progettazione e di costruzione per la durata del mandato.
3)
La consulenza in materia strutturazione informa e consiglia i committenti e i progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nella zona nucleo, nella zona di protezione del nucleo, nella zona villaggio, nella zona di conservazione e nella zona agricola come pure nelle aree con l'obbligo di consulenza. Alla consulenza in materia di strutturazione sottostanno anche i progetti di costruzione relativi ad edifici degni di conservazione e d'importanza volumetrica determinati nel piano generale delle strutture, nonché le pianificazioni di quartiere.
4)
La consulenza in materia di strutturazione può essere dichiarata obbligatoria anche per altre zone edificabili o per parti di esse mediante la delimitazione delle rispettive aree nel piano generale delle strutture.
2
PL Cauco
II.
Legge edilizia
ORDINAMENTO BASE
1. Generalità
Art. 8 Competenza
1)
La competenza per l'emanazione e la modifica della legge edilizia, dei piani delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione spetta all'assemblea comunale.
2)
La competenza per l'emanazione di piani di area spetta all'autorità edilizia.
3)
Il Comune subordina l'elaborazione e l'emanazione di pianificazioni riferite ad un progetto ad un'adeguata partecipazione ai costi da parte degli interessati.
2. Piano delle zone A. Generalità
Art. 9 Determinazioni
1)
Il piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona e le seguenti determinazioni: a)
b)
c)
d)
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Zone edificabili: - Zona nucleo (GS lII)
Art. 19 - Zona di protezione del nucleo (GS Il)
Art. 20 - Zona villaggio (GS Il)
Art. 21 - Zona orti-giardini (GS Il)
Art. 22 - Zona per edifici e impianti pubblici (GS Il)
Art. 28 LPTC
- Zona di conservazione (GS lII)
Art. 31 LPTC
Zone agricole - Zona agricola (GS lII)
Art. 32 LPTC
- Zona terreni secchi
Art. 23 Zone di protezione
- Zona di protezione della natura
Art. 33 LPTC
- Zona di protezione del paesaggio
Art. 34 LPTC
- Zona di rispetto
Art. 35 LPTC
- Zona archeologica
Art. 36 LPTC
- Zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti
Art. 37 LPTC
Altre zone - Zona sili Rodé
Art. 24 - Zona per il deposito di materiali
Art. 25 - Zone di pericolo
Art. 38 LPTC
- Zona altro territorio comunale (GS lII)
Art. 41 LPTC
3
PL Cauco
Legge edilizia
e)
Ulteriori delimitazioni - Confini statici del bosco (accertamento del bosco)
Art. 13 LCFo
2)
Le aree di urbanizzazione all'interno o ai margini dell'area dell'insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e dell'ordinamento di urbanizzazione.
3)
Il piano delle zone e lo schema delle zone indicano i gradi di sensibilità (GS). L'attribuzione e l'applicazione dei gradi di sensibilità si conformano alle prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente.
B. Zone edificabili a) Edificazione normativa
Art. 10
Art. 11 Aprile 2019
Principio
1)
Il tipo di costruzione e l'intensità d'utilizzazione dell'edificio nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo l'OPTC e la legge edilizia. Le definizioni dei concetti e le modalità di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell'annesso 2.
2)
Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l'indice di utilizzazione (8) e le distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell'edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti le prescrizioni della zona nella quale è ubicata la maggior parte dell'edificio.
3)
Nell'ambito dei piani di area e dei piani di quartiere è possibile derogare dall'edificazione normativa, qualora ciò facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualità abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di lunghezza e la costruzione assemblata di più corpi di edifici può essere liberamente stabilita secondo criteri architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del 10%, gli indici di utilizzazione al massimo del 10%. Verso i fondi confinanti al di fuori di un piano d'area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l'edificazione normativa.
Diritto di ricostruzione
1)
Per la demolizione e la ricostruzione di edifici costruiti in angine a norma di legge all'interno della zona edificabile vale il diritto di ricostruzione nell'ambito delle disposizioni seguenti.
2)
Qualora edifici costruiti a norma di legge, ma non più corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con la stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell'edificazione normativa; ciò a condizione che non vi si 4
PL Cauco
Legge edilizia
oppongano interessi pubblici preponderanti e che la domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro il termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l'ubicazione e l'estensione sono possibili nei limiti della cubatura esistente dell'edificio, qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. 3)
Art. 12
Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni di protezione del piano generale delle strutture, linee di arretramento, linee di allineamento, nonché prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali, hanno priorità rispetto al diritto di ricostruzione. Nel caso in cui nell'ambito del diritto di ricostruzione si modifichi lo scopo, sono vincolanti le prescrizioni edilizie comunali secondo il capitolo III.
Schema delle zone *
Zona
N
PN
V
IT
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22 bis Zona del nucleo
Zona di protezione
Zona villaggio
Zona per infrastrutture
del nucleo
turistiche
Art. 13 -
-
0.6
0.6
-
-
9.00 +zm
7.50 +zm
-
-
15.00 m
20.00 m
2.50 m
2.50 m
2.50 m
2.50 m
5.00 m
5.00 m
5.00 m
-
III
II
II
III
Indice di sfruttamento
Art. 15 Altezza della facciata in gronda
Art. 16 1)
Lunghezza dell’edificio 2)
Art. 17 Distanza minima dal confine
Art. 17 Distanza minima tra edifici
Gradi di sensibilità GS 3)
1)
L'altezza delle facciate ammessa è data su terreno inclinato dall'altezza della facciata determinata nello schema delle zone ed un supplemento z, che corrisponde alla metà della differenza del terreno determinante misurata sul lato a valle e sul lato a monte della facciata in gronda; supplemento z = al massimo 3 m.
2)
Per edifici a schiera in struttura chiusa: lunghezza libera; per quanto riguarda l'ammissibilità vedi prescrizioni di zona.
3)
secondo la legislazione sulla protezione dell'ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone.
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5
PL Cauco
Art. 13 Legge edilizia
Indice di sfruttamento
1)
L'indice di sfruttamento (IS) è il rapporto fra la somma delle superfici di piano computabili (SPc) e la superficie computabile del fondo (ScF) IS =
Art. 14
Art. 15
Art. 16 =
∑ SPc ---------ScF
2)
La somma delle superfici di piano computabili comprende tutte le superfici utili principali (SUP) computabili, le superfici di circolazione (SCIR) e le superfici di costruzione (SC).
3)
Non si calcolano le superfici utili principali che non raggiungono 1.60 m di altezza in luce, nonché le superfici utili secondarie (SUS) e le superfici delle installazioni (SI).
4)
Qualora da un fondo edificato venga staccata una parte, la nuova particella parziale risultante può essere sopredificata solo nella misura in cui risulta rispettato l'IS calcolato su tutto il fondo originario.
5)
Qualora l'IS ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al 50%, l'edificio va collocato in modo che l'IS rimanente possa essere ulteriormente utilizzato sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione
Trasferimento di utilizzazione
1)
L'autorità edilizia può autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione fra particelle confinanti o separate unicamente da strade o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo le disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere.
2)
L'autorità edilizia tiene un controllo relativo alla superficie di piano realizzata, risp. al volume edificato realizzato sui singoli fondi. Essa provvede a far iscrivere a registro fondiario la menzione relativa al trasferimento di utilizzazione
Altezza delle facciate
1)
L'altezza delle facciate (5.2) degli edifici non può superare i valori secondo lo schema delle zone
2)
Negli edifici scaglionati di almeno 3 m per quanto riguarda l'altezza o la pianta, le altezze delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell'edificio.
Lunghezza
1)
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Superfici di piano computabili (SPc) ----------------------------------------------------Superficie computabile del fondo (ScF)
La lunghezza (4.1) degli edifici non può essere superiore a quella definita nello schema delle zone. 6
PL Cauco
Art. 17
Art. 18 Legge edilizia
2)
Qualora due o più edifici indipendenti vengano edificati contiguamente (edifici doppi e edifici a schiera), la lunghezza degli edifici può essere superata complessivamente di 2m.
3)
La lunghezza di costruzioni interrate (2.4) è libera.
Distanza dal confine, tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d'acqua
1)
Sono da rispettare le distanze dal confine (7.1) per edifici secondo lo schema delle zone. Sono riservate le linee di arretramento (7 3) e le riduzioni secondo la LPTC.
2)
La distanza minima tra edifici è data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare (7.2, fig. 7.1) e può essere ridotta secondo la LPTC.
3)
Le parti sporgenti di edifici (3.4) devono rispettare sempre la distanza minima di 1.50 m dai confini.
4)
Le costruzioni interrate (2.4) e le parti delle costruzioni seminterrate che non sporgono dal terreno determinante non devono rispettare distanze dal confine (7.1).
5)
Dove la legge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonché per piccole costruzioni (2.2) e costruzioni accessorie (annessi) (2.3), sono vincolanti le prescrizioni cantonali sulle distanze minime.
6)
Verso le strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare una distanza minima di 3.00 m dal bordo della carreggiata. Parti di edificio sporgenti (3.4) nell'ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3.00 mal di sopra del livello del marciapiede e 4.50 m al di sopra del livello della strada. Sono riservate le linee di arretramento (7.3).
7)
Per quanto riguarda i percorsi pedonali e i sentieri su proprietà privata con diritto di passo pubblico, la distanza minima è di 1.00 m.
8)
Per le distanze dal bosco, dai corsi d'acqua e dalle strade cantonali si fa riferimento all'annesso 1.
Misure secondo il CIAE
1)
Per le definizioni secondo il CIAE valgono le dimensioni seguenti: 1.
Piccole costruzioni (2.2)
- altezza della facciata ammessa (5.2): al massimo 3.00 m - superficie utile secondaria: al massimo 20 m2 2.
Costruzioni accessorie (annessi) (2.3)
- altezza della facciata ammessa: al massimo 3.00 m - superficie utile secondaria: al massimo 20 m2 3.
Parti di edificio sporgenti (3.4)
- dimensione ammessa "a" per la profondità: al massimo 1.50 m - dimensione ammessa "b" per la larghezza: al massimo 5.00 m
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PL Cauco
Legge edilizia
- parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 4.
Parti di edificio arretrate (3.5) di poco conto
- dimensione ammessa "a" per la profondità: al massimo 1.50 m - dimensione ammessa "b" per la larghezza: al massimo 5.00 m - parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1/3 5.
Corpi tecnici sul tetto
- altezza ammessa: al massimo 1.00 m 6.
Corpi sporgenti sul tetto (5.2)
- altezza ammessa {superamento della superficie del tetto): al massimo 20 cm al di sotto del punto più alto della costruzione del tetto b) Prescrizioni per le zone
Art. 19
Art. 20 Aprile 2019
Zona nucleo (N)
1)
La zona nucleo comprende le parti degli insediamenti completamente sopredificate, costituite da edifici e spazi pubblici e privati con un certo valore architettonico e storico-ambientale.
2)
Sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e le aziende artigianali che non compromettono un sano abitare. L'attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.
3)
Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni e ampliamenti, purché l'inserimento tenga conto della struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda le volumetrie, l'orientamento e l'organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono linee di costruzione, le distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti.
4)
Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni vale quanto prescritto al cpv. 3. Un’edificazione contigua (a schiera) è da prevedere e può essere prescritta dall'autorità edilizia.
5)
Le aree con l'obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nel piano generale delle strutture. Per le zone senza obbligo del tetto in piode i tetti devono tener conto della struttura del nucleo.
6)
La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia di strutturazione prima di inoltrare il progetto definitivo.
Zona di protezione del nucleo (PN)
1)
Lo scopo della zona di protezione del nucleo è la conservazione del gruppo di edifici a Moncünün e Valeggia quale componente del paesaggio storico-culturale.
2)
In questa zona non sono ammesse nuove costruzioni. La demolizione e la
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PL Cauco
Legge edilizia
ricostruzione di edifici esistenti non è ammessa. Edifici esistenti possono invece essere trasformati ad altri scopi se adempiono le seguenti condizioni: a)
struttura: La sagoma esterna e la struttura dell'edificio in via di massima non
possono venir modificate. Aggiunte e rialzamenti non sono ammessi. La struttura delle parti esteriormente visibili dell'edificio deve tener conto per quanto concerne la forma, il materiale e il colore delle consuetudini locali, rispettando il modello tipologico. La copertura in lastre di beola è obbligatoria. b)
ambiente: La costruzione di giardini e di siepi è vietata. Cinte indispensabili per tutelare gli edifici e eventuali orti dai danni arrecati dagli animali domestici possono essere eseguite solo con il permesso dell'autorità edilizia e solo con tondoni di legno orizzontale radi. Le cinte non possono in nessun caso chiudere i passaggi agricoli o impedire lo svolgimento dell'agricoltura. La distanza massima della cinta dalla parete esterna del fabbricato da proteggere è di circa 3.00 m. Le modifiche al terreno sono ammesse solo se è necessario per ripristinare la situazione quo ante.
c)
posteggi: L'accesso carrozzabile ai singoli edifici non è ammesso. I posteggi
necessari secondo l'art. 57 devono essere realizzati fuori della zona di protezione del nucleo sul posto designato nel piano generale di urbanizzazione. d)
procedura: Prima dell'inoltro di una domanda di costruzione per il rinnovo o la
trasformazione di un edificio esistente, il committente è obbligato a consultare il consulente in materia di strutturazione.
Art. 21 Aprile 2019
Zona villaggio (V)
1)
La zona villaggio comprende le zone edificabili adiacenti alle zone nucleo ed è riservata principalmente alla costruzione di case d'abitazione. Sono ammesse costruzioni a scopi commerciali e attività artigianali che non compromettono un sano abitare. L'attività delle aziende agricole esistenti può essere mantenuta allo stato attuale.
2)
Le volumetrie di nuove costruzioni e di ampliamenti importanti devono inserirsi nel tessuto architettonico in modo armonioso rispetto al nucleo adiacente. Il piano generale delle strutture determina le aree in cui è obbligatoria l'edificazione contigua.
3)
Le aree con l'obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani generali delle strutture.
4)
L'autorità edilizia può emanare piani delle strutture di quartiere in particolare per zone intorno a costruzioni di valore storico o architettonico.
5)
La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia di strutturazione prima di inoltrare il progetto definitivo.
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PL Cauco
Art. 22 Legge edilizia
Zona orti-giardini (OG)
1)
La zona orti-giardini comprende le superfici libere importanti per la strutturazione dell'insediamento, quali orti, giardini, ecc., e che non possono perciò essere sopredificate. Sono invece possibili piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili che non disturbano le caratteristiche locali con una superficie utile secondaria massima di 20 m2 ed un'altezza di 3 m.
2)
Sono ammesse costruzioni interrate (2.4) senza modificare il terreno determinante.
Art. 22 bis Zona per infrastrutture turistiche (IT) *
1)
La zona per infrastrutture turistiche è riservata per infrastrutture quali caseificio e macelleria regionali, negozio, esercizio pubblico, uffici e simili. Utilizzazioni a scopo abitativo non sono ammesse.
2)
Le costruzioni e gli impianti devono integrarsi in modo adeguato nel sito. La consulenza in materia di strutturazione è obbligatoria e a spese del committente. Prima dell'inoltro di una domanda di costruzione il committente comunica le sue intenzioni al consulente in materia di strutturazione (obbligo di notifica).
C. Zone agricole
Art. 23 Zona terreni secchi
1)
La zona terreni secchi comprende prati e pascoli secchi che vanno conservati sia per quanto riguarda l'estensione che la qualità.
2)
Nuovi edifici ed impianti ad ubicazione vincolata devono servire interessi pubblici preponderanti. Fanno eccezione gli edifici e gli impianti necessari all'uso agricolo o forestale della zona stessa, necessari per la protezione da pericoli naturali e per i quali non risultano ragionevoli ubicazioni alternative.
3)
Ogni riduzione d'estensione di terreni secchi è da compensare con misure adeguate.
4)
Cantone e coltivatori regolano contrattualmente la coltivazione dei terreni secchi.
D. Altre zone
Art. 24 Aprile 2019
Zona sili Rodé
1)
Questa zona è riservata alla lavorazione e al deposito intermedio di inerti. Sono permesse solo costruzioni ad ubicazione vincolata e indispensabili all'esercizio relativo. Abitazioni e costruzioni per altre attività non sono invece ammesse. Le necessarie costruzioni devono integrarsi in modo adeguato nel paesaggio.
2)
L'autorità edilizia adotta le misure necessarie per il ripristino dopo la chiusura dell'impianto nell'ambito del rilascio della licenza edilizia. Essa può pretendere in
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Legge edilizia
particolar modo un'adeguata garanzia (deposito legato a questo scopo) alle prestazioni necessarie per la conclusione dei lavori. 3)
Art. 25
Restano inoltre riservate le disposizioni del diritto superiore per la protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché le disposizioni per le costruzioni fuori delle zone edificabili.
Zona per il deposito di materiali 1 *
1)
La zona per il deposito di materiali comprende le aree destinate alla realizzazione di un deposito di materiali inerti per la sistemazione di materiali puliti provenienti da scavi e da lavori di sgombero.
2)
Edifici ed impianti possono essere autorizzati per la durata dell'esercizio, nella misura in cui essi risultano indispensabili allo scopo.
3)
La strutturazione dell'area del deposito dopo la chiusura definitiva dell'esercizio o di singole tappe, nonché altri provvedimenti riguardanti la costruzione e la strutturazione del deposito e le misure per la protezione dei dintorni, sono da definire nel piano generale delle strutture o in un piano di area. Il Comune può esigere in particolare un'adeguata garanzia (deposito vincolato) per i mezzi finanziari necessari per la ricoltivazione.
4)
Per l'impianto, la gestione e la manutenzione del deposito, nonché per la chiusura e le relative garanzie, valgono del resto le prescrizioni federali e cantonali in materia. Sono riservate in particolare le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ufficio cantonale per la natura e l'ambiente.
5)
La Sovrastanza comunale/il Municipio può obbligare i gestori ad accettare il materiale pulito di scavo e di sgombero proveniente da eventi alluvionali, nella misura in cui ciò risulti conciliabile con l'esercizio del deposito.
3. Piano generale delle strutture A. Generalità
Art. 26 Determinazioni
1)
Il piano generale delle strutture del Comune contiene le seguenti determinazioni: Aree di strutturazione
- Area di conservazione
Art. 27 - Area con l'obbligo del tetto in piode
Art. 28
Decisione sospesa con DG n. 924 del 22 settembre 2009, a causa della mancanza di un permesso di dissodamento.
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Aprile 2019
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Legge edilizia
- Area con l'obbligo del concetto di inserimento
Art. 29 - Area di riqualifica
Art. 30 Oggetti di strutturazione
- Edifici ed impianti di pregio
Art. 31 - Oggetti naturali e culturali di pregio
Art. 32 - Linee di arretramento (7.3) per la strutturazione
Art. 33 edilizia (Linee di allineamento)
B. Aree di strutturazione
Art. 27
Art. 28
Art. 29 Aprile 2019
Area di conservazione
1)
Il piano generale delle strutture indica come area di conservazione le parti di insediamenti con gruppi di edifici, singoli edifici ed impianti, nonché spazi liberi, vicoli, piazze e muri che, in virtù della loro forma complessiva, della posizione e dell'aspetto esteriore, risultano di considerevole importanza architettonica e urbanistica.
2)
Edifici ed impianti, nonché parti di edifici e forme edificate di pregio situate nell'area di conservazione, vanno mantenuti e non possono essere demoliti. Rinnovi e trasformazioni sono possibili nella misura ammessa dalle prescrizioni per le zone e nel rispetto dell'aspetto esteriore.
3)
Sono esclusi dalla conservazione singoli edifici ed impianti o parti di essi che non risultano degni di conservazione in base ad una decisione dell'autorità edilizia, fondata su una valutazione da parte dell'Ufficio monumenti.
4)
I progetti di costruzione sono da notificare all'autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essa fa capo alla consulenza in materia di strutturazione.
Area con l'obbligo del tetto in piode
1)
Il piano generale delle strutture indica le aree con l'obbligo della copertura in piode in stile tradizionale.
2)
L'obbligo sussiste solo per l'edificio principale. Per aggiunte e piccole costruzioni, come legnaie, conigliere, pollai e simili, è permesso l'uso di altri materiali di copertura. Il materiale usato va determinato preliminarmente con il consulente in materia di strutturazione.
Area con l'obbligo del concetto di inserimento
1)
Il piano generale delle strutture indica le aree non edificate o poco edificate che vanno sviluppate secondo finalità architettoniche e urbanistiche valide e adeguate.
2)
In queste aree vanno indicati almeno le linee di allineamento, le volumetrie e la direzione dei tetti al fine di creare un insieme armonioso e rispettoso delle adiacenze. L'elaborazione del concetto di inserimento va valutata e accompagnata dalla 12
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Legge edilizia
consulenza in materia di strutturazione.
Art. 30 3)
Nuove costruzioni possono essere realizzate solo in base al concetto di inserimento approvato dall'autorità edilizia. Il concetto di inserimento approvato può essere modificato solo se la modifica persegue gli obiettivi elencati nel cpv. 2. Anche su queste modifiche decide l'autorità edilizia.
4)
I progetti di costruzione sono da notificare all'autorità edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.
Area di riqualifica
1)
Il piano generale delle strutture indica come area di riqualifica, aree che a causa di interventi errati hanno creato delle spaccature all'interno del tessuto urbano o sono elementi di disturbo.
2)
Gli interventi futuri in queste aree devono essere intesi come ripristino dello stato originale o come ridisegno del tessuto urbano. L'allestimento di progetti in queste aree va preventivamente discusso con il consulente in materia di strutturazione.
C. Oggetti di strutturazione
Art. 31 Edifici ed impianti di pregio
1)
Nel piano generale delle strutture vengono indicati edifici, impianti, muri, vicoli, strade e piazze di pregio.
2)
Per gli edifici e gli impianti protetti va mantenuta, tanto all'interno che all'esterno, la sostanza architettonica di pregio. Sono ammessi i rinnovi, le trasformazioni e gli ampliamenti che si rivelano necessari per garantire un'utilizzazione dell'edificio o dell'impianto conforme allo scopo; i relativi interventi vanno eseguiti mantenendo nel limite massimo consentito la sostanza edificata di importanza storica. L'esecuzione dei progetti di costruzione va seguita dall'Ufficio monumenti.
3)
Gli edifici e gli impianti degni di conservazione non possono essere né demoliti né alterati nel loro aspetto architettonico. La demolizione di parti dell'edificio viene concessa solo se con questo intervento non si pregiudica la conservazione della sostanza architettonica originale.
4)
Edifici d'importanza volumetrica sono quegli edifici che, per il loro volume e la loro
ubicazione, sono importanti per la strutturazione dell'insediamento e dell'ambiente circostante. La demolizione può essere concessa solo se il nuovo progetto persegue valide e adeguate finalità architettoniche e urbanistiche e se il committente ne garantisce preventivamente in modo adeguato la realizzazione. 5)
I muri, le carraie, le strade e le piazze di pregio devono essere mantenuti nel loro
aspetto fondamentale. 6) Aprile 2019
Elementi di disturbo non sono compatibili per quanto concerne la loro forma e l'uso 13
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Legge edilizia
dei materiali con l'architettura del luogo. In caso di interventi devono essere allontanati o riqualificati. 7)
Edifici o elementi di ripristino: In occasione dei primi interventi edili non limitati alla
manutenzione si deve tenere in considerazione il ripristino dell'elemento di riqualifica indicato nel piano generale delle strutture.
Art. 32
Art. 33 8)
I progetti di costruzione riguardanti edifici ed impianti di pregio sono da notificare all'autorità edilizia prima di elaborare i relativi piani. Essa definisce d'intesa con la consulenza in materia di strutturazione, le disposizioni di protezione necessarie e decide in merito ad eventuali condizioni
9)
Edifici ed impianti di pregio, come pure le adiacenze, sono da mantenere in buono stato. Se il proprietario si dimostra incurante, l'autorità edilizia può prendere le misure necessarie a spese dello stesso.
Oggetti naturali e culturali di pregio
1)
Per gli oggetti naturali e culturali di pregio assunti e protetti nel piano generale delle strutture valgono le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione.
2)
Gli oggetti naturali e culturali determinati nel piano generale delle strutture, come i sentieri storici, le pietre a coppelle, le incisioni rupestri, le fontane, i frutteti tradizionali ad alto fusto, i muri a secco ed i massi erratici, sono da curare con particolare attenzione e da conservare nella loro entità.
3)
L'autorità edilizia sostiene i provvedimenti adottati per lo sviluppo del paesaggio naturale e rurale e per la conservazione degli oggetti di pregio. Per i progetti di costruzione essa rilascia nel quadro della procedura per la concessione della licenza edilizia eventuali disposizioni per la conservazione di oggetti di particolare importanza.
Linee di arretramento per la strutturazione edilizia (Linee di allineamento)
1)
Le linee di allineamento (7.3) definiscono in modo vincolante la posizione del piano della facciata (3.1).
2)
Le linee di allineamento sono determinate nel piano generale delle strutture o in pianificazioni consecutive.
4. Piano generale di urbanizzazione A. Generalità
Art. 34 Determinazioni
1)
Il piano generale di urbanizzazione del Comune contiene le seguenti determinazioni: a)
Impianti di urbanizzazione
- Strada cantonale Aprile 2019
Legge stradale cantonale
Art. 36 14
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Legge edilizia
- Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere
Art. 37 - Percorsi pedonali e sentieri turistici
Art. 38 - Strade agricole
Art. 39 - Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
b)
Altre determinazioni
- Linee d'arretramento (7.3) 2)
Art. 55 LPTC
Per impianti del traffico, come strade cantonali o funivie, nonché per impianti di approvvigionamento e di smaltimento, come elettrodotti e linee telefoniche, di cui sono responsabili il Cantone, la Confederazione o terzi, valgono le rispettive prescrizioni federali e cantonali. Tali impianti vanno assunti nel piano generale di urbanizzazione con l'indicazione degli enti responsabili.
B. Impianti d'urbanizzazione Impianti del traffico
Art. 35
Art. 36 Aprile 2019
1. Generalità
1)
Il piano generale di urbanizzazione determina le strade collettrici e di allacciamento esistenti e previste, gli impianti per il traffico lento, come i percorsi pedonali e i sentieri turistici, le piste ciclabili, i percorsi rampichini, nonché le strade agricole e forestali, nella misura in cui tali impianti risultano necessari per l'urbanizzazione del Comune. Esso determina le attrezzature necessarie per un'urbanizzazione sufficiente, come i parcheggi pubblici, le fermate dei bus e delle autopostali.
2)
Il piano generale di urbanizzazione determina le strade ed i sentieri pianificati, per i quali diventa applicabile il diritto di espropriazione dal momento dell'approvazione dei piani. Se gli impianti del traffico si trovano su terreno privato, l'autorità edilizia provvede tempestivamente all'acquisto del terreno e dei diritti.
3)
Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti del traffico dell'urbanizzazione particolare unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell'impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.
2. Strade collettrici, strade di allacciamento e di quartiere
1)
Le strade collettrici e di allacciamento vanno adeguate all'area da urbanizzare per quanto riguarda il genere e l'estensione. Esse vanno collegate alla rete stradale di ordine superiore in modo da non generare traffico estraneo. Le strade e le piazze vanno illuminate laddove lo esigono le circostanze.
2)
Le strade di quartiere vanno realizzate in modo tale che esse possano essere utilizzate come vie d'accesso e come spazi esterni per le esigenze comuni del quartiere.
3)
Le strade collettrici e le strade di allacciamento, comprese le rispettive attrezzature,
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PL Cauco
Legge edilizia
sono pubbliche e possono essere utilizzate da ognuno nell'ambito del rispettivo scopo e nel rispetto della regolamentazione locale del traffico.
Art. 37
Art. 38
Art. 39 Aprile 2019
3. Percorsi pedonali e sentieri turistici
1)
I percorsi pedonali e le aree riservate ai pedoni per l'urbanizzazione delle aree dell'insediamento vanno realizzate, se possibile, indipendentemente dalle vie del traffico motorizzato. Tali impianti vanno strutturati in modo da risultare attrattivi e, se necessario, vanno illuminati.
2)
I sentieri turistici al di fuori degli insediamenti vanno realizzati in terra battuta e segnalati.
3)
I percorsi pedonali ed i sentieri turistici sono accessibili a tutti ed utilizzabili nell'ambito del rispettivo scopo. Il Comune può emanare divieti di circolazione per biciclette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esclusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici.
4. Strade agricole
1)
Le strade agricole servono all'utilizzazione agricola delle rispettive aree urbanizzate.
2)
Esse vanno realizzate in linea di massima in terra battuta ed asfaltate solo laddove ciò si riveli necessario per motivi impellenti.
3)
L'uso delle strade agricole si adegua alle prescrizioni della legislazione sulle bonifiche fondiarie, nonché alle prescrizioni locali sul traffico emanate dal Comune.
Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
1)
Il piano generale di urbanizzazione determina e distingue gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e previsti che risultano necessari per una sufficiente urbanizzazione delle zone edificabili. Ne fanno parte segnatamente gli impianti per l'approvvigionamento di acqua potabile e di energia elettrica, gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché gli impianti di smaltimento delle acque secondo il piano generale per il loro smaltimento (PGS).
2)
Gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento definiti nel piano generale di urbanizzazione sono pubblici. L'allacciamento di fondi privati agli impianti pubblici, così come lo smaltimento dei rifiuti, si adeguano ai regolamenti di urbanizzazione.
3)
Laddove il piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti dell'approvvigionamento e dello smaltimento unicamente il punto di raccordo, il tracciato esatto dell'impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia.
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PL Cauco
Legge edilizia
5. Pianificazioni consecutive
Art. 40 Aprile 2019
Pianificazione consecutiva
1)
Nelle aree determinate nel piano delle zone in funzione degli obiettivi e degli scopi, come le aree di pianificazione consecutiva (piano di area, piano di quartiere, ricomposizione particellare), vengono approvati progetti di costruzione solo dopo l'entrata in vigore delle rispettive pianificazioni. Nella misura in cui determinati progetti non pregiudicano l'emanazione della pianificazione consecutiva e non sono contrari alle prescrizioni ed alle direttive vigenti ed a quelle nuove previste possono essere concesse eventuali deroghe.
2)
La delimitazione dell'area di pianificazione prevista nel piano delle zone è vincolante per chiunque. L'autorità edilizia può tuttavia estendere all'inizio e nel corso della pianificazione la procedura ad altri terreni, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno.
3)
Le pianificazioni consecutive possono essere effettuate dall'autorità edilizia anche al di fuori delle aree con l'obbligo di pianificazione consecutiva secondo il piano delle zone, nella misura in cui ciò si dimostri necessario o opportuno per l'attuazione dell'ordinamento di base
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PL Cauco
III.
Legge edilizia
PRESCRIZIONI EDILIZIE COMUNALI
1. Premesse per la costruzione Licenza edilizia
Art. 41
Art. 42
Art. 43 Aprile 2019
1. Obbligo di notifica
1)
Tutti i progetti di costruzione (edifici ed impianti, comprese le modifiche dei progetti, i cambiamenti di scopo, i lavori di manutenzione e di rinnovo, nonché il cambiamento di scopo per i terreni, da cui sono da attendere effetti considerevoli sull'ordinamento delle utilizzazioni) vanno notificati senza eccezione all'autorità edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all'esecuzione.
2)
L'autorità edilizia registra il progetto e la committenza responsabile.
2. Decisione in merito all'obbligo di licenza edilizia e genere della procedura
1)
L'autorità edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall'obbligo di licenza edilizia secondo l'art. 40 OPTC o se sia necessaria una licenza edilizia. Essa decide per l'obbligo della licenza edilizia qualora lo ritenga necessario o opportuno nell'interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi.
2)
Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all'obbligo della licenza edilizia, l'autorità edilizia decide poi se debba essere effettuata la procedura ordinaria per l'ottenimento della licenza edilizia o se siano adempite le premesse per la procedura di notifica secondo l'art. 50 OPTC. Per i progetti di costruzione a mente dell'art. 40 OPTC, che secondo il cpv. 1 risultano soggetti all'obbligo di licenza, entra in linea di conto unicamente la procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC.
3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura
1)
L'autorità edilizia comunica alla committenza la sua decisione secondo l'art. 42 entro 15 giorni lavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile. Per progetti soggetti all'obbligo di licenza edilizia essa comunica contemporaneamente il numero delle domande di costruzione da inoltrare, i documenti da allegare alla domanda di costruzione ed eventuali altre richieste necessarie per l'ottenimento di autorizzazioni supplementari.
2)
Per quanto riguarda i progetti di costruzione non soggetti all'obbligo di licenza edilizia, l'autorità edilizia informa inoltre la committenza in merito ad eventuali altre autorizzazioni necessarie.
3)
Dopo l'inoltro della domanda di costruzione formale l'autorità edilizia effettua la procedura stabilita, provvede se necessario ad avviare la procedura EFZ e garantisce il coordinamento necessario fra le autorità competenti nel caso in cui siano richieste delle autorizzazioni supplementari.
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PL Cauco
Art. 44 Legge edilizia
Domanda di costruzione
1)
La domanda di costruzione va inoltrata su modulo ufficiale in due esemplari, per domande EFZ in quattro esemplari. In casi particolari l'autorità edilizia può richiedere l'inoltro di ulteriori esemplari.
2)
Alla domanda di costruzione sono da allegare, se necessario, i seguenti documenti: piano di situazione in scala 1:500 o 1:1000 (copia del catasto aggiornato) contenente: confini, numeri delle particelle, superficie del fondo, area edificata, base delle facciate proiettata (3.3), situazione degli edifici sulle particelle confinanti, accessi, aree di parcheggio, linee di arretramento, distanze dai confini e fra gli edifici, quote di riferimento assicurate; in caso di rinnovi e trasformazioni, nonché rinnovi esterni: documentazione fotografica sull'edificio esistente e inventario storico-edilizio dell'oggetto per edifici ed impianti da proteggere e da conservare nelle zone di conservazione; piano di situazione con allacciamento per l'acqua, la fognatura, la corrente elettrica ed il telefono; piante di tutti i piani in scala 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni esterne, spessore dei muri delle pareti esterne e delle pareti divisorie delle abitazioni, tutte le dimensioni rilevanti secondo il CIAE; proiezione della base della facciata (3.3) della pianta del primo piano normale; scopo dei locali; piano della facciata (3.1) e sezioni 1 :100 con indicazioni complete sulle dimensioni determinanti riguardanti le altezze secondo CIAE, con l'andamento del terreno determinante e del nuovo terreno fino al confine, nonché quote delle strade; (nel caso in cui il terreno determinante eccezionalmente non corrisponda all'andamento del terreno naturale, risp. all'andamento attuale, è necessaria l'approvazione preventiva da parte dell'autorità edilizia); calcolo dettagliato dell'indice di utilizzazione (8/art. 13) da adottare, con rappresentazione delle componenti delle superfici di piano secondo la norma SIA 416 e degli elementi determinanti per il rispettivo indice secondo le figure SIA 421, nonché dei parcheggi; piani dei progetti dei lavori di sistemazione esterna, con la descrizione delle modifiche del terreno, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei parcheggi, delle piantagioni, ecc.; relazione tecnica con indicazioni sullo scopo, l'esecuzione dei lavori, i materiali di costruzione, la colorazione, ecc.; indicazione dei costi approssimativi di costruzione; calcolo cubico secondo la norma SIA 416; documenti per le opere edili relative alla protezione civile secondo le prescrizioni federali e cantonali; documenti relativi agli impianti soggetti a licenza da parte della polizia del fuoco; per costruzioni nelle vicinanze della strada cantonale i permessi necessari
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Legge edilizia
secondo le prescrizioni cantonali; calcolo energetico nonché risultati dello stesso sul modulo ufficiale; per edifici storici di pregio valgono prescrizioni particolari per quanto riguarda il calcolo energetico; calcolo relativo alla protezione acustica secondo le prescrizioni federali; decisione circa l'esame preliminare dell'Istituto cantonale di assicurazione dei fabbricati per edifici in zona di pericolo; per gli allacciamenti alla rete dell'acqua potabile e delle fognature: indicazioni sul fabbisogno d'acqua potabile, diametro delle tubazioni, materiale delle tubazioni e pendenza delle condotte d'allacciamento; piani dettagliati degli impianti di depurazione delle acque (impianti singoli di depurazione), risp. degli impianti di trattamento preliminare per le acque di scarico, nonché indicazioni sulle dimensioni degli impianti; per progetti di costruzione che causano inquinamento dell'aria: dichiarazione delle emissioni secondo le prescrizioni federali; per progetti di costruzione per l'allevamento di bestiame da reddito: calcolo della distanza minima secondo le norme FAT e comprova dell'osservanza della distanza minima dagli edifici nelle vicinanze e dalle zone abitate; per progetti con emissioni considerevoli di inquinamento dell'aria: prognosi delle immissioni secondo le prescrizioni federali (su richiesta dell'autorità edilizia); per progetti che causano radiazioni non ionizzanti: modulo con i dati dell'ubicazione e indicazioni secondo le prescrizioni federali; per progetti con fonti proprie di rumore: documenti secondo le prescrizioni federali (prognosi dei rumori su richiesta dell'autorità edilizia); per progetti in aree gravate da rumori: documenti secondo le prescrizioni federali; documenti per l'autorizzazione di scavi e sondaggi, per l'abbassamento della falda freatica ed il prelievo d'acqua dalla stessa, nonché per pompe termiche per l'uso del calore della falda e del terreno secondo le prescrizioni del servizio cantonale per la protezione delle acque; indicazioni sul genere e la quantità dei rifiuti edili prodotti dalla realizzazione del progetto e indicazioni relative al loro smaltimento su modulo speciale (dichiarazione di smaltimento dell'Ufficio per la natura e l'ambiente); per impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariche, impianti per la raccolta e la lavorazione di rifiuti di ogni specie, depositi intermedi di rifiuti, impianti di compostaggio a partire da una capacità di 100 tonnellate/anno, impianti di incenerimento dei rifiuti): indicazioni e documenti secondo le prescrizioni federali; conferma su apposito modulo che i provvedimenti per la protezione da radon sono stati adottati; Aprile 2019
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Legge edilizia
estratti del registro fondiario ed eventuali convenzioni su base contrattuale. L'autorità edilizia può rinunciare a singoli documenti o richiederne altri, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esame del progetto di costruzione. In casi particolari essa può richiedere un modello.
Art. 45 3)
Per progetti di costruzione sottoposti alla procedura di notifica la domanda di costruzione va inoltrata in edizione semplificata e corredata solo dai documenti necessari per la comprensione del progetto.
4)
I documenti allegati alla domanda di costruzione vanno firmati dal proprietario del fondo, dalla committenza e dall'autore del progetto. In casi speciali la comprova dell'autorizzazione a disporre sostituisce la firma del proprietario del fondo.
5)
In caso di rinnovi o modifiche di piani approvati, dai piani inoltrati devono risultare lo stato delle parti d'edificio prima e dopo il rinnovo, risp. le modifiche (esistente: grigio; nuovo: rosso; demolizione: giallo).
6)
Alla fine dei lavori dì costruzione è da inoltrare spontaneamente al Comune la documentazione relativa alle opere realizzate (piani d'esecuzione). Per i progetti sottoposti alla procedura di licenza EFZ vanno inoltrati al Comune due esemplari.
Precario
1)
Qualora vengano autorizzati in via eccezionale per un periodo limitato edifici ed impianti non conformi alle prescrizioni legali, il rilascio della licenza edilizia può essere vincolato alla stipulazione di una convenzione, mediante la quale i proprietari del fondo, su richiesta dell'autorità edilizia, si impegnano a ripristinare lo stato di legalità entro scadenza utile (precario).
2)
L'autorità edilizia provvede, a spese della committenza, alla menzione del precario a registro fondiario.
2.
Sicurezza e salute
Art. 46 Igiene degli alloggi
Aprile 2019
1)
I locali con superficie di piano computabile devono essere sufficientemente illuminati ed arieggiabili. Se necessario essi vanno dotati delle attrezzature tecniche adeguate al fine di ottenere delle condizioni ineccepibili.
2)
I locali abitati e le camere da letto devono essere muniti di finestre al di sopra del livello del terreno, devono avere accesso verso l'esterno e devono poter essere aperte in misura sufficiente; la superficie delle finestre deve corrispondere almeno ad un decimo della superficie di piano computabile.
3)
Per locali abitati e locali di lavoro va rispettata un'altezza media in luce (5.4) di 2.30 m al minimo.
21
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Art. 47 Legge edilizia
Bilancio energetico
1)
Art. 48
Il Comune sostiene e promuove l'impiego finalizzato e l'uso di energie rinnovabili. In tutti gli edifici ed in ogni parte di essi va dedicata particolare attenzione ad un uso dell'energia parsimonioso ed adeguato all'ambiente.
Provvedimenti per i lavori di costruzione
1)
Per i lavori di costruzione di ogni tipo sono da adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle persone, delle cose e dell'ambiente.
2)
I lavori di costruzione sono da pianificare e da eseguire in modo da ridurre al minimo le immissioni e da rispettare le prescrizioni secondo la legislazione federale e cantonale.
3)
Le acque di scarico di cantiere vanno trattate a seconda della loro natura e della loro produzione, prima di essere immesse nella rete delle fognature o in un fosso di scolo, oppure disperse nel sottosuolo con il permesso dell'autorità cantonale competente (Ufficio per la natura e l'ambiente). I rifiuti prodotti sui cantieri vanno smaltiti secondo le prescrizioni federali, cantonali e comunali.
3.
Strutturazione
Art. 49 Tetti
Aprile 2019
1)
I tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti e materiali) ed alla struttura dell'insediamento.
2)
Su tutto il territorio comunale sono ammessi solo tetti a due o a quattro spioventi con una pendenza minima del 50%. Queste prescrizioni valgono solo per l'edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni (2.2) come legnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale.
3)
Corpi tecnici, spazi ad incavo, abbaini e lucernari sono ammessi solo se non compromettono la vista d'assieme. Nelle zone nucleo, protezione del nucleo e villaggio, nonché per gli oggetti protetti determinati nel piano generale delle strutture, non può essere rivendicato un diritto, a meno che la consulenza in materia di strutturazione non esprimi a tale riguardo una valutazione positiva.
4)
I tetti sono da coprire con il materiale usato in zona, in linea di massima sono da coprire con lastre di beola. La scelta dei materiali di copertura deve essere preavvisata dal Municipio con la consulenza in materia di strutturazione.
5)
Premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione, l'autorità edilizia può concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualità della strutturazione è garantita o l'esecuzione è giustificata per la realizzazione di impianti per l'uso di energie rinnovabili.
22
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Art. 50 Legge edilizia
Impianti energetici
1)
Art. 51
Art. 52
Art. 53 Recinzioni e piante
1)
Le recinzioni, come steccati, muri e siepi, vanno strutturate in modo adeguato e devono inserirsi armoniosamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. Le recinzioni mobili per la custodia del bestiame vanno allontanate immediatamente dopo la pascolazione.
2)
Recinzioni con filo spinato o di altri materiali pericolosi sono proibiti su tutto il territorio comunale. Recinzioni esistenti di tali materiali devono essere allontanate entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente norma. In caso di necessità l'autorità edilizia ne ordina l'allontanamento.
3)
Qualora piante ed alberi pregiudichino la proprietà altrui, la sicurezza pubblica o deturpino le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico, l'autorità edilizia può ordinarne l'allontanamento.
Modifiche del terreno, scarpate e muri
1)
Modifiche della configurazione del terreno esistente sono ammesse solo nella misura in cui non pregiudicano le caratteristiche locali ed il quadro paesaggistico.
2)
Scavi e terrapieni possono trovarsi in media al massimo 0.60 m al di sotto, rispettivamente sopra la base della facciata (3.2) e comprendere al massimo un terzo della base delle facciate proiettata (3.3) Qualora fossero necessari per ragioni strutturali degli scavi o dei terrapieni di maggiore ampiezza, l'autorità edilizia può concedere delle deroghe.
3)
Scavi e riempimenti assolutamente necessari vanno rinverditi a lavori ultimati o piantati con alberi o arbusti locali. L'autorità edilizia può richiedere dei piani di sistemazione.
4)
Scarpate e muri di sostegno, nonché muri di sponda, vanno limitati allo stretto necessario.
Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi
1)
Art. 54 Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi sono ammessi nella misura in cui non
pregiudicano le caratteristiche locali, il quadro paesaggistico, nonché la sicurezza del traffico.
Antenne
1) Aprile 2019
Gli impianti per l'uso di fonti alternative di energia devono inserirsi adeguatamente nelle caratteristiche locali e nel quadro paesaggistico. In caso di necessità l'autorità edilizia fa capo a esperti esterni per la valutazione dal punto di vista tecnico e strutturale.
L'ubicazione di antenne esterne, incluse le antenne paraboliche, va scelta in modo da 23
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Legge edilizia
non pregiudicare le caratteristiche locali. 2)
Per nuovi edifici, rinnovi sostanziali o ampliamenti entro le aree d'insediamento generalmente protetto, le aree di protezione e le aree di conservazione, l'autorità edilizia può prescrivere l'erezione di antenne in comune e determinare l'area sottoposta all'obbligo di allacciamento alle stesse.
4.
Traffico
Art. 55 Sicurezza del traffico
Art. 56
Art. 57 1)
L'autorità edilizia provvede affinché gli impianti del traffico comunali, in particolare gli impianti per il traffico lento, possano essere usati senza pericolo.
2)
Gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze, nonché le uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. L'autorità edilizia può imporre l'adattamento o l'allontanamento di impianti pericolosi a spese del proprietario degli stessi.
3)
Sui tetti lungo gli spazi d'uso pubblico devono essere montate grondaie e dispositivi paraneve. Qualora la sicurezza pubblica venga messa in pericolo dallo scorrimento delle acque o dalla caduta di neve proveniente dai tetti, i proprietari dei fondi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per eliminare il pericolo; se essi non vi provvedono, l'autorità edilizia fa adottare le misure necessarie a loro spese.
Accessi e uscite
1)
Autorimesse e garage con uscita diretta su strade, sentieri e piazze comunali devono avere un piazzale antistante di almeno 5.00 m di lunghezza e 3.00 m di larghezza.
2)
La pendenza delle rampe non può superare il 12%. Per le rampe nelle vicinanze di strade con traffico intenso, tra il margine della strada e l'inizio della pendenza va inserito un piazzale con una pendenza massima del 5% ed una lunghezza minima di 4.00 m.
3)
In caso di situazioni particolari, segnatamente nei nuclei degli insediamenti, l'autorità edilizia può autorizzare delle deroghe alle misure di cui sopra.
4)
L'autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi l'uso in comune dietro versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria nell'interesse pubblico.
Parcheggi per veicoli a motore: Parcheggi obbligatori
1)
Aprile 2019
In caso di nuove costruzioni, nonché di trasformazioni ed ampliamenti importanti, la committenza è tenuta ad allestire sul proprio terreno dei parcheggi accessibili e disponibili permanentemente a tale scopo durante tutto l'anno, oppure a dimostrare il diritto d'uso a scopo di parcheggio su terreno altrui. 24
PL Cauco
Legge edilizia
2)
In linea di massima devono essere disponibili per: - edifici residenziali 1 parcheggio per ogni abitazione fino a 100 m2 di superficie di piano computabile; al di sopra: 2 parcheggi - edifici artigianali
1 parcheggio per 80 m2 superficie di piano computabile
- ristoranti
1 parcheggio per ogni 5 posti a sedere.
Per altri edifici l'autorità edilizia fissa il numero dei parcheggi obbligatori secondo le norme dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS). Nel fissare il numero dei parcheggi obbligatori, essa tiene conto della raggiungibilità con i mezzi pubblici di trasporto e della parte di traffico lento in rapporto al volume complessivo di traffico generato. In casi particolari essa può ridurre il numero di parcheggi obbligatori mediante la stipulazione di un precario. 3)
Alberi di pregio e giardini, nonché spazi significativi per le caratteristiche locali, come cortili interni, piazze o muri e recinzioni, non possono essere allontanati o utilizzati per la costruzione di parcheggi.
4)
Nella misura in cui lo richiedono le circostanze, i proprietari degli edifici e degli impianti esistenti vanno obbligati ad avere a disposizione dei parcheggi, oppure a partecipare ad un impianto in comune.
5. Approvvigionamento e smaltimento
Art. 58
Art. 59 Aprile 2019
Condotte di servizio
1)
Le condotte pubbliche di servizio vanno posate in linea di massima nel campo stradale o entro le linee di arretramento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare terreni di proprietà privata, la costruzione della stessa e dei relativi impianti va tollerata dai proprietari previo equo indennizzo. In caso di controversia, l'indennizzo viene stabilito dalla competente commissione di espropriazione.
2)
Qualora mutino le esigenze del fondo gravato, la condotta va spostata a spese del Comune, nella misura in cui al momento della costituzione del diritto di attraversamento non sia stata convenuta un'altra regolamentazione.
Acque di scarico
1)
Le acque di scarico di edifici ed impianti sono da trattare e da smaltire secondo le prescrizioni federali e cantonali sulla protezione delle acque e conformemente al piano generale di smaltimento delle acque (PGS).
2)
I dettagli sono definiti nel regolamento per il trattamento delle acque di scarico.
3)
Non è ammesso lo scarico di acque sulla proprietà pubblica.
25
PL Cauco
Legge edilizia
6. Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico
Art. 60
Art. 61 Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo
1)
L'uso accresciuto di suolo pubblico o di acque pubbliche è ammesso solo con il permesso del Municipio.
2)
Un uso particolare di suolo pubblico o di acque pubbliche oltre l'uso accresciuto necessita di una concessione da parte del Comune.
3)
L'autorità edilizia può autorizzare l'uso dello spazio aereo pubblico mediante bovindi, balconi o altre parti sporgenti dell'edificio, nella misura in cui ciò non rende difficile l'uso del suolo pubblico, garantisce la sicurezza del traffico e non vi si oppongono altri interessi pubblici. Parti sporgenti di edifici esistenti, come zoccoli, bovindi e tettoie, possono essere isolati in un secondo tempo senza licenza.
4)
Le autorizzazioni per l'uso accresciuto di suolo pubblico e per uso particolare possono essere vincolate al versamento di un indennizzo.
Uso della proprietà privata per scopi pubblici
1)
Aprile 2019
Il Comune è autorizzato a collocare gratuitamente su fondi privati o in costruzioni private insegne e cartelli, come segnali stradali, segnalazioni di sentieri, pietre e bolli di confine, marchi della misurazione catastale e delle condotte di servizio, nonché installazioni tecniche, come idranti, dispositivi per l'illuminazione pubblica, cassette per interruttori, dispositivi di misurazione. Va tenuto conto dei desideri legittimi dei proprietari fondiari.
26
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IV.
Legge edilizia
ORDINAMENTO DI URBANIZZAZIONE
1. Generalità
Art. 62
Art. 63 Aprile 2019
Regolamenti di urbanizzazione
1)
A complemento della legge edilizia, i regolamenti di urbanizzazione definiscono la progettazione, l'allestimento e la struttura tecnica, l'uso, la manutenzione ed il rinnovo adeguato alle necessità degli impianti pubblici e privati di urbanizzazione, in particolare nei campi dell'urbanizzazione del traffico, dell'approvvigionamento di acqua potabile, del trattamento delle acque di scarico, della gestione dei rifiuti, nonché dell'approvvigionamento di energia e della telecomunicazione; ciò nella misura in cui singoli compiti non siano stati delegati a corporazioni di Comuni, a enti responsabili concessionari o a privati. I regolamenti determinano gli obblighi di allacciamento e le relative premesse.
2)
I regolamenti di urbanizzazione determinano inoltre come debbano essere coperte le spese del Comune per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il rinnovo degli impianti di approvvigionamento e di smaltimento. Essi stabiliscono in particolare quali impianti d'urbanizzazione siano da finanziare secondo le norme della legislazione cantonale in materia di pianificazione e quali siano invece da finanziare da parte del Comune. Nel caso in cui vengano prelevate delle tasse, i regolamenti definiscono la cerchia degli assoggettati, i principi per il calcolo e l'ammontare della tassa, nonché la procedura per la tassazione e l'incasso.
3)
Nella definizione della struttura dei regolamenti di urbanizzazione sono da osservare le direttive della legislazione superiore, in particolare il principio della causalità. L'emanazione dei regolamenti di urbanizzazione è di competenza dell'assemblea comunale.
4)
Sono riservate normative particolari nell'ambito dei piani di area e dei piani di quartiere.
Programma di urbanizzazione
1)
L'autorità edilizia è competente per l'emanazione del programma di urbanizzazione. Esso va elaborato dall'ufficio tecnico in collaborazione con la commissione di pianificazione.
2)
L'autorità edilizia espone pubblicamente nel Comune il progetto del programma di urbanizzazione per la durata di 30 giorni e rende nota l'esposizione nell'organo ufficiale comunale e nel foglio ufficiale cantonale. Durante l'esposizione pubblica gli interessati possono presentare proposte e obiezioni all'autorità edilizia. Essa esamina le richieste, decide in merito ad eventuali adeguamenti ed emana il programma d'urbanizzazione.
3)
L'autorità edilizia provvede affinché gli impegni finanziari derivanti dal programma d'urbanizzazione vengano assunti nel preventivo annuale del Comune. 27
PL Cauco
Legge edilizia
4)
Qualora il programma d'urbanizzazione venga sostanzialmente modificato, va ripetuta la procedura di esposizione pubblica.
2. Progettazione e approvazione
Art. 64 Progetti generali e progetti di costruzione
1)
I progetti generali comprendono gli impianti del traffico per l'urbanizzazione generale, gli impianti principali dell'approvvigionamento di acqua potabile (acquedotti) e dello smaltimento delle acque di scarico (fognature), nonché gli impianti per l'approvvigionamento energetico e per la gestione dei rifiuti.
2)
I progetti di costruzione determinano la natura, l'estensione, l'ubicazione e la struttura tecnica della costruzione ed altri dettagli.
3)
L'approvazione degli impianti di urbanizzazione avviene mediante la procedura per il rilascio della licenza edilizia.
3. Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo Impianti pubblici di urbanizzazione
Art. 65
Art. 66 Aprile 2019
1. Esecuzione
1)
Gli impianti comunali dell'urbanizzazione base e dell'urbanizzazione generale vengono costruiti dal Comune conformemente al programma di urbanizzazione. Sono riservate particolari disposizioni di urbanizzazione per le aree di urbanizzazione delimitate nel progetto generale di urbanizzazione.
2)
Gli impianti dell'urbanizzazione particolare vengono costruiti dal Comune se servono un elevato numero di fondi.
3)
Qualora l'autorità edilizia respinga le richieste di persone o gruppi interessati di costruire impianti dell'urbanizzazione particolare, essa autorizza i richiedenti a costruirli secondo i piani del Comune come impianti privati di urbanizzazione.
2. Esercizio, manutenzione e rinnovo
1)
Il Comune provvede ad un esercizio adeguato alle necessità e ad una manutenzione ineccepibile degli impianti pubblici di urbanizzazione, nonché al loro rinnovo in tempo utile.
2)
Vanno evitati gli imbrattamenti degli impianti pubblici del traffico. Il Comune provvede alla pulizia periodica degli impianti di cui assume la manutenzione.
3)
Qualora i privati sporchino in misura eccessiva gli impianti del traffico, i costi di pulizia vanno addossati a chi li causa. L'autorità edilizia emana, se del caso, le disposizioni necessarie.
28
PL Cauco
Art. 67 Legge edilizia
3. Sgombero della neve
1)
Durante l'inverno gli impianti del traffico appartenenti al Comune vengono mantenuti accessibili dal Comune nella misura in cui ciò risulta necessario per le esigenze pubbliche. L'autorità edilizia determina, nel quadro dei crediti disponibili, quali strade, vie e piazze debbano essere sgomberate dalla neve.
2)
L'uso di agenti chimici per lo scioglimento della neve è consentito solo in casi eccezionali.
3)
Il Comune è autorizzato a depositare la neve dello sgombero su fondi privati confinanti, usando il maggior riguardo possibile agli edifici ed alle colture degli stessi. Dopo lo sgelo il Comune provvede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. Il Comune provvede a riparare o a risarcire i danni arrecati agli edifici, alle recinzioni o agli alberi.
Impianti privati di urbanizzazione
Art. 68
Art. 69
Art. 70 1. Generalità
1)
La costruzione ed il finanziamento degli impianti privati di urbanizzazione è compito dei proprietari dei fondi.
2)
Gli impianti vanno mantenuti sempre in buono stato di funzionalità e rinnovati in tempo utile.
3)
Lo sgombero della neve sulle strade private e l'apertura degli accessi privati è compito dei privati. Qualora questi non provvedano a tale compito, l'autorità edilizia adotta i provvedimenti necessari. Se necessario essa ordina delle misure sostitutive.
2. Impianti collettivi ed uso in comune
1)
L'autorità edilizia può obbligare i proprietari dei fondi di un quartiere e dei fondi confinanti a costruire degli impianti collettivi e concedere anche a terzi l'uso degli stessi dietro adeguato indennizzo. Per impianti collettivi di notevole importanza va effettuata la procedura di piano di quartiere.
2)
I proprietari di impianti privati d'urbanizzazione del traffico o di approvvigionamento, come strade private, accessi per veicoli a motore, accessi pedonali, condotte dell'acqua potabile e fognature, possono essere obbligati dall'autorità edilizia a metterli a disposizione anche di terzi dietro adeguato indennizzo, nella misura in cui ciò risulti di interesse pubblico.
3)
Le quote di partecipazione ai costi degli impianti collettivi, nonché gli indennizzi per la coutenza di impianti privati, vengono stabiliti dall'autorità edilizia secondo il principio dell'utile conseguito.
3. Assunzione da parte del Comune
1) Aprile 2019
Il Comune può assumere, previa fatturazione dei costi propri, la manutenzione e la 29
PL Cauco
Legge edilizia
pulizia di impianti privati di urbanizzazione del traffico, dell'approvvigionamento e dello smaltimento, nonché il servizio invernale su strade private se: a)
lo richiede la maggioranza dei proprietari dei fondi interessati, oppure
b)
i proprietari dei fondi non provvedono in misura sufficiente ai loro compiti di manutenzione.
I costi vanno ripartiti dall'autorità edilizia sui proprietari dei fondi. 2)
Aprile 2019
Su richiesta l'autorità edilizia deve assumere gli impianti privati di urbanizzazione che servono all'uso pubblico e sono conformi alle esigenze tecniche, a condizione che tali impianti vengano ceduti gratuitamente ed in buono stato. È riservata l'assunzione di impianti privati di urbanizzazione in via d'espropriazione.
30
PL Cauco
Legge edilizia
V.
Disposizioni d'esecuzione e disposizioni finali
Art. 71 Esecuzione
Art. 72
Art. 73 Aprile 2019
1)
L'autorità edilizia provvede all'esecuzione dei compiti affidatile secondo la presente legge, gli atti normativi che ne derivano e la legislazione superiore. Essa provvede per un disbrigo tempestivo e materialmente corretto di tutte le sue mansioni legali.
2)
L'autorità edilizia emana secondo le necessità dei documenti esplicativi, come istruzioni o indicazioni per l'allestimento degli incarti riguardanti i progetti di costruzione, in particolare per ciò che concerne la struttura, l'igiene delle abitazioni, la sicurezza e la manutenzione.
3)
Gli atti normativi ed i documenti esplicativi vengono messi a disposizione degli interessati al prezzo di costo. Le indicazioni contenute in tali direttive vanno osservate dalle persone incaricate dell'attuazione della legge edilizia (commissione edilizia, commissione di pianificazione, incaricati comunali del settore edilizio, ecc.) nello svolgimento della rispettiva attività.
Rimedi legali
1)
Le decisioni e le disposizioni della commissione edilizia e della commissione di pianificazione, dell'ufficio tecnico o di singoli funzionari comunali emesse in applicazione della presente legge o degli atti normativi che ne conseguono, possono essere impugnate entro 20 giorni dalla comunicazione mediante opposizione presso l'autorità edilizia.
2)
Ogni parte è libera di proporre la sospensione della procedura a favore di una mediazione. La relativa procedura è disciplinata dalla legislazione cantonale in materia di pianificazione.
Entrata in vigore
1)
La presente legge edilizia entra in vigore dopo l'accettazione da parte del Comune e l'approvazione del Governo.
2)
Le sue norme sono applicabili a tutte le domande di costruzione e alle pianificazioni non ancora approvate o autorizzate al momento dell'entrata in vigore della presente legge edilizia.
3)
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con la stessa, in particolare la legge edilizia del 23 settembre 1990 con le revisioni parziali del 22 febbraio 1998 e del 12 dicembre 2004.
31
Tabella delle modifiche Decisione del Comune
Approvazione da parte del Cantone
Modifica
13 aprile 2008
DG n. 924 del 22 settembre 2009
Revisione totale
Art. 25 decisione sospesa
27 gennaio 2013
DG n. 418 del 14 maggio 2013