La presente ordinanza disciplina:a. l’organizzazione dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;b. la traduzione e le altre prestazioni dei servizi linguistici dell’Amministrazione federale;c. la collaborazione tra i servizi linguistici stessi e quella con le altre unità amministrative e il coordinamento nei confronti dei committenti.
Essa disciplina inoltre il contributo che i servizi linguistici dell’Amministrazione federale forniscono:a.3 alla qualità formale e materiale dei testi della Confederazione che devono essere pubblicati;b. all’attività di informazione e comunicazione plurilingue della Confederazione;c. alla promozione del plurilinguismo e al funzionamento plurilingue e integrato dell’Amministrazione federale.