AS 1999 1457
Decisione n. 1/98 del Comitato congiunto concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 e 2/962 del Comitato congiunto CE-AELS «transito comune»
Testo originale Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito1
Decisione n. 1/98 del Comitato congiunto concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 e 2/962 del Comitato congiunto CE-AELS «transito comune»
Accettata il 23 novembre 1998 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1999
Il Comitato congiunto, vista la convenzione del 20 maggio 19873 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 34ter dell’appendice II, considerando che con le decisioni n. 1/964 e 2/965, prorogate da ultimo e modificate con le decisioni n. 1/976 e n. 5/977, il Comitato congiunto ha adottato alcune misure per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e di talune altre merci sensibili, a motivo del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni; considerando che la tutela degli interessi finanziari presenti in queste operazioni rende necessaria la proroga di queste misure sia per il transito comunitario che per il transito comune, al fine di garantirne la massima efficacia; considerando che il Comitato congiunto ritiene necessario prorogare il divieto in questione per un periodo di dodici mesi, decide:
1 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda. Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Sve- zia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti con- traenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996. 2 RU 1996 2508 3 RS 0.631.242.04 4 RS 0.631.242.046 5 RS 0.631.242.048 6 RU 1998 249 7 RU 1998 1543
1999-4093 1457
Regime comune di transito RU 1999
Articolo 1 Le misure stabilite con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del Comitato congiunto CE-AELS «transito comune» sono prorogate per un periodo di dodici mesi.
Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1998.
Per il Comitato congiunto: Il presidente, Michel Vanden Abeele