AS 2000 2242
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
Concluso il 28 ottobre 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, animati dal desiderio di agevolare, nei rapporti fra i due Stati, l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19593 (dappresso: Convenzione) e di completarne le disposizioni, hanno convenuto quanto segue:
Art. I Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)
1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano:
a) a procedure per reati il cui perseguimento, al momento della richiesta di as- sistenza giuridiziaria, incombe a un’autorità giudiziaria o amministrativa in uno dei due Stati e a un’autorità amministrativa nell’altro Stato, sempreché, nella procedura, si possa adire un tribunale competente in materia penale; b) a procedure per reati per i quali, in virtù del diritto vigente in uno dei due Stati, è comminata soltanto la multa, sempreché almeno in uno dei due Stati si possa adire un tribunale competente in materia penale.
2. L’assistenza giudiziaria è inoltre accordata:
a) per la notificazione di documenti concernenti l’esecuzione di una pena o di una misura nonché il pagamento di multe o spese procedurali; b) nelle pratiche concernenti la sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena o di una misura, la liberazione condizionale, il differimento del- l’inizio di una pena o di una misura o l’interruzione dell’esecuzione; c) in materia di grazia; d) nei procedimenti inerenti a pretese di risarcimento per carcerazione ingiusti- ficata oppure altri svantaggi derivanti da un procedimento penale.
RS 0.351.934.92
1 Dal testo originale francese (RO 2000 2242).
2 RU 2000 2241 3 RS 0.351.1 (RU 1967 871)
2242 2000-1678
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
Art. II Motivi di rifiuto (Ad art. 2 della Convenzione)
1. L’assistenza giudiziaria è negata se la domanda si riferisce a fatti per i quali, nello Stato richiesto, per motivi di diritto materiale e con decisione cresciuta in giudicato, la persona perseguita è stata definitivamente prosciolta (per la Francia: «acquittée ou relaxée») o condannata, qualora la sanzione eventualmente inflitta sia in fase di ese- cuzione o sia già stata eseguita.
2. Il numero 1 del presente articolo non si applica quando la procedura, avviata
all’estero, non si rivolga unicamente contro la persona perseguita residente nello Stato richiesto o quando il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.
Art. III Uso d’informazioni (specialità) 1. Le informazioni ottenute mediante assistenza giudiziaria non possono essere im- piegate nello Stato richiedente né per indagini né come mezzi di prova in merito a procedure concernenti un reato per il quale non è ammessa l’assistenza giudiziaria. 2. Le informazioni trasmesse possono essere impiegate nello Stato richiedente, pre- via comunicazione allo Stato richiesto, per una procedura: a) contro la persona oggetto di un procedimento penale per il quale è stata au- torizzata l’assistenza giudiziaria, e perseguita a causa di un altro reato per il quale dev’essere accordata l’assistenza giudiziaria; b) contro la persona perseguita per concorso o favoreggiamento in un reato per il quale è stata accordata l’assistenza giudiziaria; c) inerente al risarcimento dei danni in relazione a un procedimento in merito al quale è stata accordata l’assistenza giudiziaria; d) che richiede indagini ulteriori, sempre che per tale procedura sia ammissibile l’assistenza giudiziaria, che le indagini volte a chiarire un reato siano già state eseguite prima della data di presentazione della domanda, giusta il nu- mero 1, e che le informazioni trasmesse non siano usate come mezzi di pro- va.
Art. IV Produzione di mezzi di prova, inserti o documenti (Ad art. 3 della Convenzione)
1. La domanda di un’autorità dello Stato richiedente che esiga una perquisizione
domiciliare, un sequestro o la produzione di mezzi di prova, inserti o documenti giu- sta l’articolo I equivale, nello Stato richiesto, a una decisione corrispondente di quest’ultimo. 2. Rimangono invariati i diritti dello Stato richiesto o di terzi su mezzi di prova, in- serti o documenti che ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione si devono consegna- re allo Stato richiedente.
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
Art. V Diritti di pegno fiscali In caso di produzione di oggetti per i quali rinuncia alla restituzione, lo Stato richie- sto non fa valere il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale secondo le prescrizioni del diritto doganale o fiscale, a meno che il proprietario degli oggetti, leso dal reato, non sia egli stesso debitore della tassa.
Art. VI Consegna di refurtive 1. Oltre ai mezzi di prova, inserti o documenti menzionati nell’articolo 3 della Con- venzione, sono consegnati allo Stato richiedente, ai fini di restituzione alla parte le- sa, anche i valori patrimoniali derivanti da un reato nonché i loro prodotti, sempre- ché il diritto dello Stato richiesto ne ammetta il sequestro. 2. Sono salve le pretese che non sono state né soddisfatte né garantite, fatte valere in merito a tali valori patrimoniali da una persona non implicata nel reato.
Art. VII Presenza di stranieri nello Stato richiesto (Ad art. 4 della Convenzione)
1. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto consente alle autorità dello Stato richiesto, alle persone in causa e ai loro eventuali consulenti giuridici, nonché ai periti designati dalle autorità dello Stato richiedente, di presenziare agli atti d'assi- stenza giudiziaria sul suo territorio nazionale, se: a) le sue prescrizioni legali non vi si oppongano; e b) la presenza di queste persone possa facilitare notevolmente gli atti d'assi- stenza giudiziaria o il procedimento penale nello Stato richiedente.
2. Le persone menzionate nel numero 1 possono proporre domande alle autorità
dello Stato richiesto.
Art. VIII Misure coercitive (Ad art. 5 della Convenzione)
L’assistenza giudiziaria che richiede una coercizione processuale può essere negata se: a) il reato motivante la domanda d’assistenza giudiziaria non sia punibile se- condo il diritto di entrambi gli Stati; b) le prescrizioni legali dello Stato richiesto vi si oppongano.
Art. IX Restituzione di oggetti, inserti o documenti (Ad art. 6 della Convenzione)
Lo Stato richiedente può rinunciare alla restituzione di oggetti e originali degli in- serti o documenti giusta l’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, se lo Stato ri- chiesto non ne fa domanda espressa.
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
Art. X Consegna per via postale (Ad art. 7 della Convenzione)
1. Atti procedurali e decisioni giudiziarie in materia penale si possono trasmettere direttamente per via postale alle persone che si trovano nel territorio nazionale del- l’altro Stato. 2. Le citazioni a comparire per persone perseguite trovantisi nel territorio dello Stato richiesto devono pervenire loro almeno trenta giorni prima della data stabilita per la comparsa. 3. Se sono dati i presupposti per ritenere che il destinatario non capisca la lingua nella quale è redatto il documento, quest’ultimo, o perlomeno le sue parti più im- portanti, devono essere tradotte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato nel territorio nazionale del quale si trova il destinatario.
Art. XI Anticipo di spese a testi o periti (Ad art. 10 della Convenzione)
L’articolo 10 paragrafo 3 della Convenzione si applica ad ogni citazione a comparire inviata a un teste o un perito, anche quando non sussistano le premesse di cui nell’articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione.
Art. XII Trasferimento temporaneo di detenuti nello Stato richiesto (Ad art. 11 e 12 della Convenzione)
1. Lo Stato richiesto consente il trasferimento temporaneo, nel suo territorio nazio- nale, di una persona in detenzione nello Stato richiedente, se la presenza della stessa è necessaria agli atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto. Quest’ultimo può negare il consenso se: − la persona detenuta non acconsenta al trasferimento temporaneo; o − considerazioni imperative vi si oppongano.
2. Lo Stato al quale è consegnata la persona detenuta, secondo il numero 1, deve
trattenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno, sempreché lo Stato ri- chiedente non ne esiga la liberazione. Esso non può perseguirlo per un atto commes- so prima del trasferimento. 3. Il detenuto è riconsegnato allo Stato richiedente non appena lo Stato richiesto ab- bia eseguito l’atto di assistenza giudiziaria richiesto. 4. La stessa regolamentazione vale analogamente per il transito di un detenuto attra- verso il territorio nazionale di uno dei due Stati.
Art. XIII Contenuto della domanda (Ad art. 14 della Convenzione)
Oltre ai documenti previsti nell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le do- mande contengono:
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
a) in caso di consegna di atti procedurali e decisioni giudiziarie, nome e indi- rizzo del destinatario, la sua posizione nel procedimento nonché la natura del documento da notificare; b) in caso di partecipazione di persone secondo l’articolo VII, la designazione delle persone presenti al disbrigo della domanda e il motivo della loro pre- senza.
Art. XIV Vie di trasmissione (Ad art. 15 della Convenzione)
1. Le domande d’assistenza giudiziaria, comprese le domande di autorità ammini-
strative che perseguono reati ai sensi dell’articolo I del presente Accordo, si possono indirizzare: in Francia, al «Procureur général près la Cour d’appel», al quale com- pete il disbrigo della domanda; in Svizzera: all’autorità giudiziaria, competente del disbrigo della domanda. Le domande e gli atti d’esecuzione sono rispediti per la stessa via. 2. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero di Giustizia francese si trasmettono un elenco delle autorità alle quali vanno indirizzate le domande di as- sistenza giudiziaria nonché le modifiche apportate. 3. Le domande relative al trasferimento temporaneo o al transito di persone poste provvisoriamente in stato d’arresto, trattenute in stato di detenzione o sottoposte a un provvedimento limitativo della libertà personale sono trasmesse tramite l’Ufficio federale di polizia e il Ministero di Giustizia. 4. Le domande relative alla trasmissione di estratti del casellario giudiziale per scopi di diritto penale, inclusa la cancellazione di iscrizioni nello stesso, vanno indirizzate, da un lato, all’Ufficio federale di polizia a Berna e, dall’altro, al «Casier judiciaire national» a Nantes.
Art. XV Rimborso delle spese (Ad art. 20 della Convenzione)
Le spese cagionate dalla consegna di oggetti o valori patrimoniali per restituirli alla persona lesa e dal trasferimento o dal transito di detenuti vanno rifuse.
Art. XVI Accettazione della denuncia in vista del perseguimento penale (Ad art. 21 della Convenzione)
1. Sul fondamento di una denuncia trasmessa secondo l’articolo 21 della Conven-
zione, le autorità giudiziarie dello Stato richiesto esaminano se, giusta il diritto di questo Stato, debba essere avviato un perseguimento penale. 2. Qualora sia necessaria secondo il diritto di entrambi gli Stati, la querela, se pre- sentata tempestivamente dalla persona lesa all’autorità competente dello Stato ri- chiedente, ha effetto anche nello Stato richiesto. Se è necessaria unicamente secondo il diritto dello Stato richiesto, la querela può essere fatta presso l’autorità compe- tente preposta al perseguimento penale in questo Stato entro i termini legali previsti; i termini decorrono dal giorno in cui tale autorità ha ricevuto la domanda.
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
3. Lo Stato richiesto comunica quanto prima allo Stato richiedente il seguito dato alla denuncia in vista del perseguimento penale e trasmette se del caso a quest’ul- timo una copia autenticata della decisione definitiva.
Art. XVII Documenti (Ad art. 21 della Convenzione)
La denuncia dev’essere corredata: a) di un’esposizione dei fatti; b) dell’originale o di una copia autenticata dei documenti nonché di eventuali mezzi di prova; c) di una copia delle disposizioni penali applicabili secondo il diritto dello Stato richiedente.
Art. XVIII Effetti dell’accettazione della denuncia (Ad art. 21 della Convenzione)
1. Le autorità dello Stato richiedente si astengono da nuovi provvedimenti di perse- guimento o di esecuzione contro l’imputato, per il fatto denunciato, se nello Stato richiesto: a) la procedura è stata conclusa definitivamente da un tribunale o da un’auto- rità preposta al perseguimento penale; b) l’imputato è stato prosciolto (in Francia: «acquitté ou relaxé») con sentenza cresciuta in giudicato; c) la pena o la misura pronunciate sono eseguite, condonate o prescritte; d) l’esecuzione della pena o della misura è parzialmente o totalmente sospesa o la decisione sulla pena o sul provvedimento differita. 2. Gli oggetti e i documenti originali trasmessi allo Stato richiesto sono restituiti allo Stato richiedente il più tardi alla fine della procedura, a meno che lo Stato richie- dente non vi rinunci. 3. Le spese risultanti dall’accettazione del perseguimento penale non sono rifuse.
Art. XIX Scambio di avvisi di condanna e sentenze penali (Ad art. 22 della Convenzione)
1. Lo scambio degli avvisi di condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di polizia e il «Casier judiciaire national» di Nantes. 2. Su espressa domanda, le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono, nei casi particolari, copie delle sentenze penali pronunciate contro i loro cittadini, affinché l’autorità giudiziaria richiedente possa esaminare se si impongano provvedimenti interni.
Assistenza giudiziaria in materia penale. Accordo con la Francia RU 2000
Art. XX Agevolazione dell’applicazione pratica dell’Accordo In riferimento agli articoli X, XIV e XIX il Governo francese e il Consiglio federale svizzero si riservano la possibilità di fissare, attraverso scambi di lettere, modalità pratiche che agevolino o semplifichino l’applicazione del presente Accordo.
Art. XXI Conseguenze della denuncia della Convenzione europea (Ad art. 29 della Convenzione)
La denuncia della Convenzione europea da parte di uno dei due Stati acquista effi- cacia, nei rapporti tra i due Stati, allo spirare del termine di due anni dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio d’Europa ha ricevuto la notificazione.
Art. XXII Entrata in vigore 1. Ogni Stato notifica all’altro la conclusione della procedura, richiesta dalla sua Costituzione, per l’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ultima notificazione.
Art. XXIII Denuncia Ogni Stato può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante comuni- cazione scritta, per via diplomatica, all’altro Stato. La denuncia acquista efficacia sei mesi successivi alla ricezione della notificazione.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, in duplice copia in lingua francese, il 28 ottobre 1996.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Arnold Koller Jacques Toubon