AS 2001 136
Legge federale che autorizza il Consiglio federale ad accettare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato
Legge federale che autorizza il Consiglio federale ad accettare emendamenti all’Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 164 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 19991, decreta:
Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare e approvare emendamenti all’Accor- do europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato, per quanto non siano sottoposti al referendum.
Art. 2
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. La legge è valida per 15 an- ni.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
RS 822.22