AS 2001 259
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 20 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 175 cpv. 2-4 2 Un animale è infetto quando l’analisi istologica risulta positiva o quando la pre- senza di una proteina-prione modificata è stata accertata mediante un processo ap- provato dall’Ufficio federale. 3 Quando non sono stati ordinati dalle autorità ufficiali, i prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati sotto sorveglianza diretta del controllore delle carni e registrati da quest’ultimo. I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall’Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d’analisi devono essere appro- vati dall’Ufficio federale. L’Ufficio federale emana istruzioni tecniche sui prelievi di campioni e sul trattamento degli animali da macello. 4 Le analisi con risultato positivo devono essere confermate dal laboratorio nazio- nale di riferimento.
Art. 176 cpv. 3 Abrogato
Art. 181 cpv. 1 1 Il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di bovini presso i quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere inceneriti.
Art. 183 Limitazione dell’impiego come foraggio 1 È vietato utilizzare per la produzione di foraggio, mettere in commercio come fo- raggio o utilizzare per il foraggiamento di animali: a. farina di sangue e altri prodotti del sangue; b. gelatina derivata da scarti di ruminanti;
1 RS 916.401
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c. farina di carne e farina di carne e ossi; d. farina di ciccioli e panelli di ciccioli; e. farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e farina di piume; f. farina di pesce; g. grumi di ossi da foraggio; h. grasso estratto da parti non commestibili della carcassa; i. foraggi che contengono le componenti di cui alle lettere a-h. 2 Dal divieto di cui al capoverso 1 sono esenti gli alimenti destinati ad animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, se: a. il controllore delle carni ha dichiarato gli scarti di carne non nocivi per la salute; b. tali alimenti per animali sono prodotti in installazioni esclusivamente desti- nate a questo scopo e, se depositati o trasportati in modo aperto, sono depo- sitati in locali distinti ovvero trasportati separatamente. 3 Gli scarti di carne possono essere trasformati in alimenti liquidi per i suini se:
a. provengono da macelli o da stabilimenti adibiti al sezionamento e il veteri- nario cantonale ne ha espressamente autorizzato l’eliminazione in vista della sterilizzazione; b. sono stati trattati in stabilimenti di sterilizzazione con certificato ISO; c. il controllore delle carni li ha dichiarati non nocivi per la salute; d. non provengono da ruminanti; e. non sono state aggiunte componenti per foraggi di cui al capoverso 1. 4 Gli alimenti liquidi di cui al capoverso 3 possono essere utilizzati come foraggio per suini unicamente se gli effettivi in cui tali alimenti sono utilizzati e gli effettivi immediatamente circostanti non comprendono ruminanti e se il veterinario cantonale ha autorizzato l’utilizzo di alimenti liquidi come foraggio per l’effettivo in questio- ne. 5 La farina di pesce può essere utilizzata come componente per alimenti per suini, pollame e pesce, se: a. lo stabilimento di fabbricazione è stato annunciato alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale; b. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce. 6 Chiunque produca, depositi o trasporti alimenti per animali deve provvedere affin- ché gli alimenti di cui al capoverso 1 non pervengano nel foraggio destinato ai ru- minanti.
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7 Il controllo della produzione e della messa in commercio dei foraggi è disciplinato
dall’ordinanza del 26 maggio 1999 2 sugli alimenti per animali.
Art. 312 cpv. 1, 5 e 6 1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori ne- cessitano del riconoscimento da parte dell’Ufficio federale. Sono fatte salve le di- sposizioni dell’ordinanza del 25 agosto 1999 3 sull’impiego confinato. 5 L’Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confede- razione (art. 15 dell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.
6 Concerne soltanto i testi francese e tedesco.
Art. 315c Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000 1 I laboratori di cui all’articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l’accreditamento di cui all’articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall’Ufficio federale. 2 Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all’articolo 183 capoverso 3 lettera b de- vono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certi- ficazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale. 3 Gli alimenti per animali di cui all’articolo 183 capoverso 1 possono essere utiliz- zati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001. 4 In deroga all’articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all’articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 3 febbraio 19934 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è modificata come segue:
Ingresso secondo lemma visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 5 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),
2 RS 916.307 3 RS 814.912 4 RS 916.441.22 5 RS 814.01
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Art. 4a Eliminazione di scarti di carne 1 Gli scarti di carne devono essere inceneriti o resi non nocivi mediante un processo riconosciuto dall’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale). Sono fatti salvi l’articolo 6 della presente ordinanza nonché l’articolo 183 capoversi 2 e 3 dell’ordi- nanza del 27 giugno 1995 6 sulle epizoozie. 2 Gli scarti di carne e i prodotti intermedi da essi derivati, segnatamente le farine e i grassi di estrazione, non possono essere importati o esportati. L’Ufficio federale può autorizzare eccezioni.
Art. 6 cpv. 2 lett. c e c bis 2 I rifiuti di origine animale a basso rischio possono inoltre essere trattati e valoriz- zati come segue: c. i sottoprodotti di macellazione possono fungere da materia prima per la fab- bricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi; nell’ambito del processo di trasformazione essi devono essere trattati in modo da eliminare eventuali agenti patogeni; cbis. gli scarti di carne possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi unicamente con l’autoriz- zazione dell’Ufficio federale di veterinaria; l’autorizzazione è concessa se vi è la garanzia che nessuna componente di tali scarti possa confluire in ali- menti per animali e che gli scarti siano trattati in maniera da eliminare eventuali agenti patogeni;
Art. 22a Indennità per i costi derivanti dall’eliminazione di scarti di carne Entro i limiti dei crediti approvati, la Confederazione versa un’indennità pari al massimo al 75 per cento dei costi documentati derivanti dall’obbligo di inceneri- mento di cui all’articolo 4a capoverso 1.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 916.401; RU 2001 259
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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