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AS 2001 3033

Ordinanza sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Modifica del 21 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 giugno 19961 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio econo- mico è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoversi 3 e 10 del decreto federale del 6 ottobre 19952 in favore delle zone di rilancio economico (denominato qui di seguito «decreto federale»),

Art. 1 cpv. 1

1 Sono considerate zone di rilancio economico le zone in cui:

a. esiste un particolare bisogno di adeguamento strutturale segnatamente a cau- sa di un’evoluzione della popolazione inferiore alla media nazionale, un li- vello di reddito nettamente inferiore alla media nazionale e una percentuale di posti di lavoro nell’industria superiore alla media; b. la disoccupazione media è superiore alla media nazionale; c. il numero degli impieghi ha segnato un’evoluzione più sfavorevole rispetto alla media nazionale; o d. chiari segnali mostrano che almeno una delle condizioni di cui alle lettere b- c sarà adempiuta a breve scadenza, in particolare che le prospettive d’evo- luzione dei principali settori economici e delle principali aziende sono sfa- vorevoli.

Art. 2 Delimitazione delle zone di rilancio economico 1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) calcola per ogni Cantone, sulla base degli indicatori di cui all’articolo 1 per i distretti, le regioni di pianifica- zione e il Cantone, la percentuale di popolazione che può essere attribuita alle zone di rilancio economico. Comunica il risultato ai Cantoni.

2 Determina le zone di rilancio economico dopo aver sentito i Cantoni.

2001-2192 3033

Aiuto in favore delle zone di rilancio economico RU 2001

Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4 1 Le fideiussioni, i contributi al servizio dell’interesse e le agevolazioni fiscali sono

concessi solo per progetti di imprese industriali o di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che consentono all’impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: ... 4 Gli aiuti finanziari sovraziendali sono concessi a istituzioni e progetti che contri- buiscono a istituire o a sviluppare imprese o che permettono di potenziare la loro competitività.

Art. 4 cpv. 4 4 Sono comprese nei costi globali, oltre alle spese d’investimento, le altre spese con- cernenti direttamente il progetto, come le spese per il personale e il materiale. Non sono considerate, per il calcolo dei costi globali, le spese di gestione relative alla produzione successiva alla serie iniziale.

Art. 5 Aiuti finanziari sovraziendali 1 Gli aiuti finanziari sovraziendali si estendono alla preparazione e all’attuazione di progetti sovraziendali. Di principio non possono tuttavia essere impiegati per finan- ziare gli investimenti e i costi di costruzione. 2 I progetti devono tornare a profitto di un gran numero di imprese. I progetti i cui promotori e gli effetti economici previsti oltrepassano la zona o la regione sono prioritari. 3 Ai progetti che rientrano nei compiti ordinari dei Cantoni o dei Comuni non è ac- cordato alcun aiuto. 4 Le prestazioni non finanziarie dei Cantoni sono conteggiate nella partecipazione cantonale. 5 Gli aiuti finanziari sovraziendali possono essere accordati anche a istituzioni e a progetti che esplicano la loro attività o i loro effetti in regioni particolarmente col- pite dalle ripercussioni negative della liberalizzazione nell’ambito delle infrastruttu- re. Le regioni sono definite nell’allegato.

Art. 6 cpv. 2 2 Se riguarda esclusivamente un’agevolazione fiscale, la domanda deve contenere un piano aziendale corredato da una valutazione svolta da una banca o da un perito in- dipendente.

Art. 7 cpv. 2 2 In caso di domanda di agevolazione fiscale, il Cantone conferma che la sua deci- sione è conforme all’articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre

19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

3 RS 642.14

Aiuto in favore delle zone di rilancio economico RU 2001

Art. 9 cpv. 2 2 Il Cantone comunica annualmente al Seco l’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta.

Art. 9a Pagamento dei contributi al servizio dell’interesse 1 I contributi al servizio dell’interesse sono versati sotto forma di contributo unico e forfettario se il credito non supera l’importo di 400 000 franchi. 2 Se il credito supera l’importo di 400 000 franchi, la prestazione è versata in rate annuali. 3 Per quanto i contratti non dispongano altrimenti, queste disposizioni sono applica- bili anche alle decisioni adottate prima del 1° luglio 2001.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore l’8 dicembre 2001.

21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Aiuto in favore delle zone di rilancio economico RU 2001

Allegato (art. 5 cpv. 5)

Le regioni particolarmente colpite dalle ripercussioni negative della liberalizzazione nell’ambito delle infrastrutture sono: – i Cantoni di Uri, Soletta, Ticino, Grigioni, San Gallo, Vallese e Giura, – le regioni montane4 dei Cantoni di Friburgo e Neuchâtel, – le regioni montane Jura-Bienne e Centre-Jura del Cantone di Berna, – le regioni montane Nord Vaudois e Vallée de Joux nonché il distretto di Ai- gle del Cantone di Vaud.

4 Legge federale del 21 marzo 1997 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane, LIM; RS 901.1.

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