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AS 2001 3392

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Modifica del 7 novembre 2001

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 5 rubrica Utilizzazione di impianti delle radiocomunicazioni mobili aeronautiche, marittime o renane

Art. 7 lett. a n. 2 e nota d, lett. b n. 2 e nota d Per le radiocomunicazioni dei radioamatori sono previste le seguenti frequenze: a. per collegamenti terrestri:

2. dei titolari di una concessione per radioamatori 1 o 2:

50,000 – 52,000 MHzc 24,000 – 24,050 GHz 144,000 – 146,000 MHz 24,050 – 24,250 GHzb 430,000 – 435,000 MHzb 47,000 – 47,200 GHz 435,000 – 438,000 MHz 75,500 – 76,000 GHzd 438,000 – 440,000 MHzb 76,000 – 77,500 GHzb 1,240 – 1,260 GHzc 77,500 – 78,000 GHz 1,260 – 1,300 GHzb 78,000 – 81,000 GHzb 2,300 – 2,308 GHzc 122,250 – 123,000 GHzb 2,308 – 2,312 GHzb 134,000 – 136,000 GHz 2,312 – 2,450 GHzc 136,000 – 141,000 GHzb 5,650 – 5,725 GHzc 241,000 – 248,000 GHzb 5,725 – 5,850 GHzb 248,000 – 250,000 GHz 10,000 – 10,500 GHzb ... d Attribuzione primaria fino al 2006.

1 RS 784.102.11

3392 2001-1854

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2001

b. per collegamenti di radioamatori via satellite:

2. dei titolari di una concessione per radioamatori 1 o 2:

144,000 – 146,000 MHz 75,500 – 76,000 GHzd 435,000 – 438,000 MHza 76,000 – 77,500 GHza 1,260 – 1,270 GHza c 77,500 – 78,000 GHz 2,400 – 2,450 GHzb 78,000 – 81,000 GHza 5,650 – 5,670 GHzb c 134,000 – 136,000 GHz 10,450 – 10,500 GHza 136,000 – 141,000 GHza 24,000 – 24,050 GHz 241,000 – 248,000 GHza 47,000 – 47,200 GHz 248,000 – 250,000 GHz ... d Attribuzione primaria fino al 2006.

Art. 11 cpv. 5 5 Quando è installato o esercitato un impianto di radiocomunicazione, il concessio- nario e i terzi autorizzati in virtù dell’articolo 19 OGC devono portare con sé l’atto di concessione o un attestato rilasciato dall’autorità concedente.

Art. 20 cpv. 3 3 I candidati esclusi dall’esame o che si ritirano durante lo stesso non hanno diritto alla restituzione delle tasse.

Art. 31 lett. a n. 2 e 3 a. Prescrizioni concernenti le radiocomunicazioni dei radioamatori nei seguenti settori (durata 20 minuti): 2. OGC;

3. la presente ordinanza.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2001

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001. 2 L’allegato menzionato nella cifra II entra in vigore con effetto retroattivo al 1° lu- glio 2001.

7 novembre 2001 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

Gestione delle frequenze e concessioni di radiocomunicazione. O dell’UFCOM RU 2001

Allegato2 (art. 1)

Piano nazionale di attribuzione delle frequenze3

2 Il piano nazionale di attribuzione delle frequenze (allegato) non è pubblicato nella RU. È ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftstrasse 44, casella postale, 2501 Bienne.

3 Approvato il 14 giugno 2001 dalla Commissione federale delle comunicazioni.

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