AS 2002 1373
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 24 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 225 cpv. 3 I sussidi sono fissati dopo la conclusione del corso o dopo il ricevimento del conto annuo chiuso e controllato e della statistica delle prestazioni. Il conto annuo dev’es- sere presentato entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio annuale e il con- teggio del corso entro tre mesi dalla chiusura del corso. Prima della loro scadenza, questi termini possono essere prorogati dietro richiesta scritta debitamente motivata. L’inosservanza, senza motivo plausibile, dei termini ordinari o prorogati comporta una riduzione del sussidio di un quinto per ritardi fino a un mese e poi di un altro quinto per ogni ulteriore mese di ritardo.
II La presente modifica entra in vigore il 1o giugno 2002.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.101
2002-0640 1373