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AS 2002 2086

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

del 14 giugno 2002

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2, 31 capoverso 1, 33 capoverso 2, 62 e 64 capo- verso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza verte su: a. la procedura applicabile all’offerta, all’immissione in commercio e alla mes- sa in servizio degli impianti di telecomunicazione; b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità; c. il controllo degli impianti di telecomunicazione.

Art. 2 Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per:

a. impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, un in- sieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, oppure un componente essenziale (modulo), necessari per trasmettere o rice- vere informazioni su onde hertziane o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo; b. impianto collegato per filo: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono tra- smesse per filo o utilizzate per tale scopo; c. impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, diret- tamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utiliz-

RS 784.101.2

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zate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); d. interfaccia:

1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato intera-

mente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale 1’utente può avere ac- cesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunica- zione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di teleco- municazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o

2. un’interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di

radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni tecniche; e. offerta: il fatto di proporre l’immissione in commercio di impianti di tele- comunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo; f. immissione in commercio: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di impianti di telecomunicazione; g. messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte de- gli utenti; h. installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio, in particolare ripararli; i. esercizio: l’utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendente- mente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo.

2 La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un’immis-

sione in commercio se quest’ultima non è già avvenuta conformemente al capover- so 1 lettera f. 3 Un componente o sottounità destinato ad essere incorporato dall’utente in un im- pianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impianto di telecomunica- zione.

4 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione contenente materiale e

istruzioni necessari al suo montaggio è equiparato ad un impianto di telecomunica- zione.

Art. 3 Interfacce 1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e ne pubblica la lista sotto forma di ordinanza. 2 Stabilisce l’ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Art. 4 Norme tecniche 1 L’Ufficio federale può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

2 Le norme tecniche definite giusta l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono

pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze3.

Art. 5 Categorie d’impianti 1 L’Ufficio federale determina, tenendo conto della prassi internazionale, le catego- rie d’impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco4. 2 Una categoria comprende tipi d’impianti considerati simili e le interfacce alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d’impianti.

Capitolo 2: Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi Sezione 1: Conformità

Art. 6 Condizioni per l’offerta e l’immissione in commercio

1 Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o messi in commercio

unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all’articolo 7 e le disposi- zioni pertinenti della presente ordinanza. 2 La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l’arti- colo 16, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 13 e 14. 3 Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell’ordinanza del 9 aprile 19975 sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell’ordinanza del 9 aprile 19976 sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22–25 della presente ordinanza.

3 L’elenco dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o presso la Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna. 4 Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne. 5 RS 734.26 6 RS 734.5

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Art. 7 Esigenze fondamentali 1 Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fonda- mentali: a. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 della Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 19737 per il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva 73/23/CEE), ma senza li- mite inferiore di tensione; b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all’articolo 4 e all’allegato 3 della Direttiva 89/336/ CEE del 3 maggio 19898 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CEE). 2 Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio. 3 Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da uti- lizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose. 4 L’Ufficio federale stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le catego- rie d’impianti ai quali esse si riferiscono. Gli impianti sono sottoposti alle seguenti esigenze supplementari: a. devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad interfacce di tipo appropriato nell’intera Svizzera; b. non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle ri- sorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servi- zio; c. devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati; d. devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e. devono supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; f. essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.

7 GU n. L 77/29 del 26.3.1973, modificata dalla Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna. 8 GU n. L 139/19 del 23 maggio 1989, modificata dalla Direttiva 91/263 del 29 aprile

1991 (GU n. 128/1 del 23 maggio 1991), la Direttiva 92/31 del 28 aprile 1992

(GU n. L 126/11 del 12 maggio 1992) e la Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

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Art. 8 Rispetto delle esigenze 1 Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fon- damentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

2 Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono

solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla dispo- sizione citata.

Art. 9 Notifica degli impianti di radiocomunicazione 1 Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazio- nale deve notificare all’Ufficio federale la sua intenzione. L’Ufficio federale compila l’elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati9. 2 La notifica fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del caso, il numero d’identificazione dell’organismo di valuta- zione della conformità (art. 21 OIT). La notifica deve avvenire almeno 4 settimane prima dell’inizio dell’immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione. 3 Qualora l’Ufficio federale constati, in base a informazioni fornite in applicazione del capoverso 2, che l’impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni, può adottare le misure previste all’articolo 33 capoverso 3 LTC.

4 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

Art. 10 Dichiarazione di conformità

1 Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi

una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo man- datario con sede in Svizzera. 3 Se l’impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.

4 La dichiarazione di conformità datata e firmata comprende segnatamente:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Sviz- zera; b. una descrizione dell’impianto di telecomunicazione che permetta di identifi- carlo; c. le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate;

9 Questo elenco è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni,

rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

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d. l’identità della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fab- bricante o per il suo mandatario con sede in Svizzera.

5 Dev’essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

6 Il fabbricante, il suo mandatario, o se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le per- sone responsabili dell’offerta e dell’immissione in commercio, devono poter pre- sentare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dal giorno di fabbricazione dell’impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.

Art. 11 Informazioni per l’utente 1 Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le informazioni sull’uso cui l’apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni d’utilizzo e le eventuali interfacce delle reti di telecomunicazione alle quali può es- sere collegato.

2 L’articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

3 L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

Art. 12 Documentazione tecnica 1 Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell’immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di va- lutazione della conformità diversa dall’omologazione deve poter presentare la do- cumentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.

2 La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue:

a. una descrizione generale dell’impianto di telecomunicazione, preferibil- mente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo; b. disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sot- tounità, circuiti ecc.; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e elenchi e del funzionamento dell’impianto di telecomunicazione; d. un elenco delle norme tecniche secondo l’articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali di cui all’articolo 7 qualora le norme definite giusta l’articolo 31 capover- so 2 lettera a LTC non siano state applicate o non esistano; e. i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; f. le relazioni sulle prove effettuate. 3 Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o alme- no devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

4 L’articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

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Sezione 2: Procedure di valutazione applicabili

Art. 13 Impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V). 2 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che soddisfano le norme tecniche stabilite dall’Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (alle- gato III); b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V). 3 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che non soddi- sfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall’Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); b. procedura della garanzia qualità totale (allegato V). 4 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’ar- ticolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II). 5 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’ar- ticolo 7 capoverso 1 lettera b, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura prevista agli articoli 6-8 dell’ordinanza del 9 aprile 199710 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza.

Art. 14 Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sotto- posti a una delle seguenti procedure: a. procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V). 2 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’ar- ticolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati

10 RS 734.5

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per filo possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II). 3 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell’ar- ticolo 7 capoverso 1 lettera b, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti alla procedura prevista negli articoli 6–8 dell’or- dinanza del 9 aprile 199711 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l’arti- colo 10 capoverso 1 della presente ordinanza.

Sezione 3: Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

Art. 15 1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che elaborano rapporti o rilasciano attestazioni devono essere: a. accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199612 sull’accredi- tamento e sulla designazione; b. riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure c. autorizzati altrimenti secondo il diritto svizzero. 2 Chi si fonda su documenti di un servizio diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualificazioni di detto servizio soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Sezione 4: Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno

Art. 16 Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno: a. gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di ra- diocomunicazione comune ad altri organismi; b. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radioco- municazione rilasciata appositamente;

11 RS 734.5 12 RS 946.512

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c. gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclu- sivamente per tale scopo; d. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze infe- riori a 9 kHz e superiori a 3000 Ghz; e. gli impianti trasmittenti per radioamatori compresi i kit di montaggio (art. 2 cpv. 4) salvo che si tratti d’impianti acquistabili nei negozi; f. gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all’estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non su- periore a tre mesi, se:

1. l’installazione e l’esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo

Stato e

2. la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni

tecniche definite dall’Ufficio federale; g. gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione fissi installati ed eserci- tati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall’Ufficio federale dell’aviazione civile; quest’ultimo comunica all’Ufficio federale gli impianti riconosciuti; h. gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi; i. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di un’autorizzazione rilasciata appositamente; j. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da rappresentanze diplomatiche, missioni perma- nenti, sedi consolari e organizzazioni governative internazionali nei propri edifici o parti di edificio o in un’area contigua; k. gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo per misurazioni e per prove, ossia quelli utilizzati per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento e che sono installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni.

Sezione 5: Disposizioni particolari

Art. 17 Restrizioni 1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f, i e j non possono essere né offerti né messi in commercio. 2 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati per l’ascolto di emissioni di radiocomunicazione pubbliche conformemente all’articolo 8 capoverso 1 lettera d

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dell’ordinanza del 6 ottobre 199713 sulla gestione delle frequenze e sulle concessio- ni di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo. 3 Gli impianti trasmittenti per radioamatori disponibili in negozi possono essere offerti e messi in commercio soltanto se, nella gamma delle frequenze superiori a

30 MHz, possono trasmettere esclusivamente sulle frequenze assegnate ai radio-

amatori.

Art. 18 Fiere e dimostrazioni

1 Chiunque espone impianti di telecomunicazione che non soddisfano le condizioni

richieste per la loro immissione in commercio deve indicare chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere messi in commercio. 2 Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di tele- comunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per l’immissione in com- mercio, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest’ultimo. 3 Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunica- zione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua immissione in commercio deve ottenere la necessaria concessione (art. 35 dell’ordinanza del 6 ottobre 199714 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione). 4 Rimane salvo l’articolo 18 dell’ordinanza del 9 aprile 199715 sui prodotti elettrici a bassa tensione.

Art. 19 Prove tecniche per impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Chi vuole installare ed esercitare per delle prove tecniche un impianto terminale di telecomunicazione collegato per filo di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera i, al- lacciandolo alla rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest’ultimo ed essere in possesso di un’autorizzazione dell’Ufficio fe- derale. 2 Su consenso del fornitore di servizi di telecomunicazione, l’Ufficio federale rila- scia l’autorizzazione se vi è da presumere che le disposizioni dell’articolo 7 siano rispettate. Limita la durata della prova a un massimo di 18 mesi e stabilisce un nu- mero massimo di impianti. 3 Se gli impianti devono essere installati ed esercitati presso terzi, il richiedente deve agire per conto di questi terzi. 4 Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell’autorizzazione se nel frat- tempo non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

13 RS 784.102.1 14 RS 784.102.1 15 RS 734.26

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Capitolo 3: Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione usati

Art. 20 1 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti, messi in commer- cio, installati ed esercitati unicamente se corrispondono alle disposizioni in vigore al momento in cui erano stati offerti o messi in commercio per la prima volta. 2 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzio- namento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi.

Capitolo 4: Contrassegno (scritta)

Art. 21 1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facil- mente leggibile: a. il tipo; b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell’immissione in commercio; c. il numero di lotto o di serie; d. se del caso, l’identificatore della categoria d’impianti (art. 5).

2 Devono inoltre recare il numero d’identificazione dell’organismo responsabile

della valutazione della conformità gli impianti di telecomunicazione che non sono stati oggetto di: a. una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure b. una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all’articolo 4 capoverso 2 definiscano le serie di prove radio essenziali. 3 Il numero d’identificazione deve figurare sull’impianto stesso. La scritta dev’es- sere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile. 4 L’Ufficio federale può riconoscere numeri d’identificazione esteri o altre indica- zioni attinenti all’organo responsabile della valutazione della conformità. Tali nume- ri e indicazioni sostituiscono i numeri d’identificazione di cui al capoverso 2. 5 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte dal fabbricante, dal suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

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6 In via eccezionale, l’Ufficio federale può assicurare in altro modo l’identificabilità di un impianto di telecomunicazione.

7 Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

Capitolo 5: Controllo

Art. 22 Principi 1 L’Ufficio federale controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati ed esercitati soddisfano le disposizioni della presente ordinan- za nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Per il controllo degli aspetti di sicurezza elettrica (art. 7 cpv. 1 lett. a), consulta l’Ispettorato federale degli im- pianti a corrente forte. 2 A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle dispo- sizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall’Ufficio federale. È pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell’ambito dell’esa- me di una domanda di concessione, a patto che, nell’ambito di una domanda di con- cessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettiva- mente la stessa persona. 3 Può esigere che l’Amministrazione federale delle dogane gli fornisca informazioni in merito agli impianti di telecomunicazione importati su un arco di tempo determi- nato. 4 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l’or- dinanza del 2 maggio 199016 concernente la protezione delle opere militari.

Art. 23 Mezzi di controllo 1 L’Ufficio federale è autorizzato, nell’ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio i documenti e le informa- zioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per farli esaminare da uno dei laboratori di prova indicati nell’articolo 15. 2 Durante i controlli, l’utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relativi agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono d’identificare la persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio. 3 Se la persona responsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio non forni- sce entro il termine stabilito dall’Ufficio federale le informazioni e i documenti ri- chiesti, o ne fornisce solo una parte, oppure se vi è da supporre che gli impianti non siano conformi alle prescrizioni, l’Ufficio può ordinare l’esecuzione di prove.

16 RS 510.518.1

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4 Può altresì ordinare l’esecuzione di prove:

a. se suppone che un certificato d’omologazione, una dichiarazione di confor- mità o altre attestazioni presentate non corrispondano all’impianto; b. se dalla dichiarazione di conformità non è inequivocabilmente desumibile che l’impianto soddisfi le esigenze. 5 I costi legati alle prove sono assunti dalla persona responsabile dell’offerta o del- l’immissione in commercio: a. se non ha potuto fornire entro il termine stabilito dall’Ufficio federale le in- formazioni e i documenti richiesti, o ne ha potuto fornire solo una parte; op- pure b. se dalle prove risulta che gli impianti non soddisfano le esigenze. 6 Prima di ordinare l’esecuzione delle prove, l’Ufficio federale sente la persona re- sponsabile dell’offerta o dell’immissione in commercio.

Art. 24 Misure 1 Se dal controllo o dalla verifica legati alla prova risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell’Ufficio federale sono state disattese, quest’ultimo può, dopo aver sentito la persona responsabile dell’offerta o dell’im- missione in commercio, ordinare le misure previste dall’articolo 33 capoverso 3 LTC.

2 Può pubblicare le misure adottate.

Art. 25 Interferenze 1 L’Ufficio federale ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunica- zione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e può adottare le misure previste dall’articolo 34 LTC.

2 Per il resto, gli articoli 22 e 23 sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie Sezione 1: Impianti di telecomunicazione

Art. 26

1 I seguenti impianti soddisfano le disposizioni della presente ordinanza:

a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 25 marzo 199217 sugli impianti d’utente; b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall’Azienda delle PTT secondo l’ordinanza del 16 marzo 199218 sulla radiotelevisione;

17 RU 1992 901 18 RU 1992 680 2516

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c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 6 otto- bre 199719 sugli impianti di telecomunicazione. 2 Gli impianti di telecomunicazione che soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valu- tazione della conformità se: a. non erano soggetti all’ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d’utente; b. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l’ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione; c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corri- spondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998. 3 Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né messi in commer- cio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità. 4 Se motivi economici importanti lo esigono, l’Ufficio federale può autorizzare la sostituzione degli impianti menzionati nel capoverso 2 con impianti identici.

5 Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui

all’articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reci- proco riconoscimento della loro conformità (Direttiva 98/13/CE20) e che prima del 1° maggio 2000 sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili: a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuo- va procedura di valutazione della conformità; b. ancora essere offerti e messi in commercio senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.

6 In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, se occorre,

l’Ufficio federale adotta le misure necessarie per quanto riguarda gli impianti di te- lecomunicazione già offerti, messi in commercio, installati o esercitati. 7 Ogni impianto di cui al capoverso 5 può essere offerto e messo in commercio uni- camente se accompagnato da una dichiarazione di conformità (art. 10), dalla quale risulta che esso soddisfa le esigenze fondamentali della Direttiva 98/13/CE. 8 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione prima del 1° maggio 2001, possono continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere offerti né messi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

19 RU 1997 2853 20 GUCE N. L 74/1 del 12.3.1998. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

2099

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Sezione 2: Impianti di telecomunicazione omologati

Art. 27 Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione in virtù dell’or- dinanza del 25 marzo 199221 sugli impianti d’utente oppure dell’ordinanza del 6 ottobre 199722 sugli impianti di telecomunicazione non deve allegare una dichia- razione di conformità ai sensi dell’articolo 10, né presentare la documentazione tec- nica menzionata all’articolo 12.

Art. 28 Modifica dell’impianto, del contrassegno o della ragione sociale 1 Gli impianti di telecomunicazione omologati non possono essere modificati senza essere sottoposti ad una nuova procedura di valutazione della conformità. 2 Il titolare dell’omologazione deve notificare tempestivamente all’Ufficio federale la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 21) o di cambiare la ragione so- ciale o l’indirizzo.

Art. 29 Fine dell’omologazione

1 L’omologazione si estingue:

a. con la revoca da parte dell’Ufficio federale; b. con lo scadere della validità, se è limitata nel tempo; c. con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, con l’atto dello scioglimento di quest’ultima. 2 L’Ufficio federale può revocare l’omologazione in presenza di motivi giustificati, in particolare: a. in caso di modifica della presente ordinanza o delle prescrizioni tecniche e amministrative dell’Ufficio federale; b. se il titolare ha disatteso la presente ordinanza o condizioni specifiche legate all’omologazione. 3 L’Ufficio federale stabilisce se la revoca dell’omologazione vale anche per gli im- pianti che sono già offerti, messi in commercio, installati o esercitati.

Sezione 3: Valutazione della conformità da parte dell’Ufficio federale

Art. 30 1 In assenza dell’organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a e c, l’Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allega-

21 RU 1992 901 22 RU 1997 2853

2100

Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

to III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità to- tale (allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Segreta- riato di stato dell’economia. 2 L’Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il richiedente prova che: a. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera; b. soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 31 Esecuzione

1 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

2 È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministra- tive attinenti alla presente ordinanza.

Art. 32 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 6 ottobre 199723 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.

Art. 33 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1o luglio 2002.

14 giugno 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3505

23 RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058, 3012

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Allegato I

Elenco delle procedure

Allegato II Procedura del controllo di fabbricazione interno Allegato III Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche Allegato IV Procedura del dossier tecnico di fabbricazione Allegato V Procedura della garanzia qualità totale

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Allegato II (art. 13, 14 e 21)

Procedura del controllo di fabbricazione interno

1 Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in que- stione soddisfano le esigenze dell’ordinanza ad essi applicabili. II fabbri- cante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione scritta di conformità.

2 II fabbricante redige la documentazione tecnica descritta nell’articolo 12

capoverso 2 dell’ordinanza.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità

dell’impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell’ordi- nanza. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funziona- mento dell’impianto di telecomunicazione. 4 Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla documentazione tecnica di cui all’articolo 12 capoverso 2 e alle esigenze dell’ordinanza ad essi applicabili.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Allegato III (art. 13, 21 e 30)

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche

1 La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche

comprende la procedura descritta nell’allegato II, completata dalle seguenti esigenze supplementari.

2 Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante

o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L’individuazione delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L’organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese dagli organismi di valutazione della conformità.

3 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona respon-

sabile per l’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione dichiara che le prove sono state effettuate e che l’impianto di telecomunica- zione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbrica- zione egli appone il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Allegato IV (art. 13, 14 e 30)

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione

1 La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende:

– per gli impianti di radiocomunicazione la procedura descritta nell’alle- gato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari; – per gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo la pro- cedura descritta nell’allegato II, completata dalle seguenti esigenze.

2 La documentazione tecnica descritta nell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordi-

nanza e, se del caso, la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui al punto 3 dell’allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.

3 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona respon-

sabile dell’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità; ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere infor- mato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

4 L’organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene

che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali sono state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappre- sentante o alla persona responsabile dell’immissione in commercio dell’im- pianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell’organismo di va- lutazione della conformità. L’impianto di telecomunicazione può essere messo in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un pe- riodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 33 capo- verso 3 LTC.

5 Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsa-

bile per 1’immissione in commercio dell’impianto di telecomunicazione tie- ne il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispetti- vi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo impianto di telecomunicazione.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Allegato V (art. 13, 14 e 30)

Procedura della garanzia qualità totale

1 La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa

gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di teleco- municazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redi- ge una dichiarazione di conformità.

2 Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progetta-

zione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo degli impianti di tele- comunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sor- veglianza di cui al punto 4.

3 Sistema garanzia qualità

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia

qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda deve contenere: – tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti (documentazione tecnica di cui all’art. 12 cpv. 2 dell’ordinanza), – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (punto 3.2). 3.2 II sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di te- lecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema ga- ranzia qualità deve permettere un’interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguar- danti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un’adeguata descri- zione: – degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabi- lità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di telecomunicazione, – delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui all’arti- colo 31 capoverso 2 lettera a, LTC non vengano applicate pienamente, una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le esigenze fondamentali siano rispettate, – delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione de- gli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d’impianti in questione,

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

– delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della quali- tà, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati, – degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effet- tuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione, – dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami sia- no conformi ai requisiti per l’esecuzione delle prove necessarie, – della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc., – dei mezzi di controllo dell’ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell’efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qua-

lità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la norma corrispondente24. L’organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il si- stema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze dell’ordinanza alla luce della pertinente do- cumentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i ri- sultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4 II fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema ga- ranzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed ef- ficace. II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema ga- ranzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema. L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esi- genze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione. L’organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell’esame e la moti- vazione circostanziata della decisione.

24 Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità degli impianti di telecomunicazione.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della

conformità 4.1 La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.

4.2 II fabbricante deve consentire all’organismo di valutazione della conformità

di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezio- ne, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: – la documentazione relativa al sistema garanzia qualità, – la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Proget- tazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc., – la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbri- cazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari ve-

rifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il si- stema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4 L’organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite sen-

za preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5 Per dieci anni a decorrere dall’ultima data di fabbricazione dell’impianto di

telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tiene a disposizione delle autorità: – la documentazione di cui al punto 3.2, – le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma, – le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Sviz- zera, l’obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell’immissione in commercio in Svizzera degli impianti di telecomunicazione.

6 Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri orga-

nismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i ri- ferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.

7 La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia

qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confe- derazione o in inglese.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione RU 2002

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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