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AS 2002 3892

Regolamento per il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche

Regolamento per il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche

del 26 marzo 2002

Approvato dal DFI il 24 settembre 2002

Il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche, visto l’articolo 16 capoverso 3 della legge federale del 19 dicembre 18771 sulla libera circolazione del personale medico (LCPM), ordina:

Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Compiti del Comitato di perfezionamento Conformemente all’articolo 17 LCPM, il Comitato di perfezionamento per le pro- fessioni mediche (Comitato) svolge i seguenti compiti: a. decide in merito al riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento (inclu- sa la padronanza di una lingua nazionale di cui all’art. 10 cpv. 1 LCPM) e ai periodi di perfezionamento di persone titolari di un diploma estero ricono- sciuto; b. consiglia il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) in questioni relative al perfezionamento su propria iniziativa o su richiesta del Diparti- mento; c. esprime un parere destinato al Dipartimento su domande di accreditamento; d. rende conto annualmente delle sue attività al Dipartimento e in questa occa- sione può segnalare problemi e indicare soluzioni di miglioramento concer- nenti il perfezionamento; e. propone a organizzazioni responsabili di un programma di perfezionamento accreditato misure volte ad aumentare la qualità del perfezionamento tenen- do conto in modo particolare dell’obbligo di aggiornamento (art. 18 LCPM).

Art. 2 Composizione 1 Il Comitato si compone di undici membri, incluso il presidente, che svolgono il loro mandato a titolo accessorio.

2 Il presidente del Comitato è nominato dal Consiglio federale.

RS 811.114 1 RS 811.11

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3 Il Comitato si compone, oltre che del presidente, delle persone seguenti:

a. un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali della sanità (CDS); b. due rappresentanti della Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, e Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP); c. un delegato della Giunta direttiva degli esami federali per le professioni me- diche (Giunta direttiva); d. cinque medici attivi come liberi professionisti, in un ospedale o in un istituto d’insegnamento e aventi a che fare con il perfezionamento; e. due dentisti attivi come liberi professionisti o in un istituto d’insegnamento e aventi a che fare con il perfezionamento.

Art. 3 Suddivisione del lavoro

1 Il presidente distribuisce gli incarti.

2 I membri rendono conto al Comitato e presentano una proposta per quanto concer- ne gli incarti loro assegnati.

Art. 4 Organo di gestione 1 L’organo di gestione del Comitato ha sede presso l’UFSP e lavora in stretta colla- borazione con l’organo di gestione della Giunta direttiva.

2 In particolare è incaricato di:

a. eseguire la procedura di istruzione; b. redigere le decisioni incidentali e quelle finali; c. emettere pareri destinati a istanze superiori; d. mettere in atto le decisioni del Comitato; e. eseguire i compiti assegnati dal presidente; f. fornire consulenza e informazioni; g. preparare le elezioni suppletive e quelle per il rinnovo integrale; h. preparare le sedute e stendere il verbale; i. tenere i registri e occuparsi della documentazione; j. tenere la contabilità.

Art. 5 Preparazione delle sedute 1 L’organo di gestione prepara la convocazione alle sedute, l’ordine del giorno e la documentazione. 2 La convocazione, l’ordine del giorno e la documentazione devono essere fatti per- venire ai membri di regola quattordici giorni prima della seduta.

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Art. 6 Sottocommissioni

1 Il

Comitato può istituire sottocommissioni per questioni specifiche, stabilire i compiti e designarne i presidenti e i membri nella decisione costitutiva. 2 Possono essere chiamati a far parte delle sottocommissioni anche periti con fun- zione consultiva che non sono membri del Comitato.

Art. 7 Segreto d’ufficio I membri del Comitato nonché delle sottocommissioni e il personale dell’organo di gestione sottostanno al segreto d’ufficio.

Sezione 2: Deliberazioni in seno al Comitato (assemblea plenaria e sottocommissioni)

Art. 8 Procedura La procedura cui è soggetto il Comitato è retta dalla legge federale del 20 dicembre

19682 sulla procedura amministrativa.

Art. 9 Tipi di deliberazione 1 Il presidente può da solo decidere in merito al riconoscimento di titoli di perfezio- namento secondo le pertinenti direttive CE. Il presidente può inoltre prendere deci- sioni che non possono essere rinviate sotto forma di decisioni presidenziali.

2 Le decisioni sul riconoscimento di periodi di perfezionamento frequentati

all’estero nonché sul riconoscimento di titoli di perfezionamento non contemplati dalle direttive CE di regola sono prese dalle sottocommissioni.

3 Le rimanenti decisioni sono prese dall’assemblea plenaria.

4 Le sottocommissioni o l’assemblea plenaria possono decidere per circolazione de- gli atti.

Art. 10 Decisioni 1 Nel Comitato decide la maggioranza dei voti espressi; il presidente partecipa alle decisioni e il suo voto è decisivo in caso di parità.

2 Il Comitato puó decidere validamente soltanto se è presente almeno la metà dei

suoi membri.

3 Le deliberazioni del Comitato non sono né accessibili alle parti né pubbliche.

4 In caso di decisioni per circolazione degli atti un membro può esigere dal presi- dente una deliberazione orale in seno al Comitato.

2 RS 172.021

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Art. 11 Notifica delle decisioni 1 Il Comitato notifica le sue decisioni alle parti per scritto in una delle lingue uffi- ciali. 2 Le sue decisioni devono essere sottoscritte dal presidente del Comitato o dalla per- tinente sottocommissione.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte del DFI.

26 marzo 2002 Comitato di perfezionamento per le professioni mediche: Il presidente, dott. med. R. Salzberg

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