AS 2003 3153
Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco
Traduzione1
Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco
Concluso a Ginevra il 19 giugno 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 19982 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 maggio 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1999
Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell’AELS) e il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco),
1. Considerata l’importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell’AELS e il
Marocco, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre 1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli; 2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integra- zione economica nella regione euro-mediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; 3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite; 4. Animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversi- ficazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto inter- nazionale;
5. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS e del Marocco all’Organizza-
zione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all’osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall’Accordo istitutivo dell’OMC3, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale;
RS 0.632.315.491
1 Dal testo originale francese (RO 2003 3153).
2 RU 2003 3152 3 RS 0.632.20
2002-1941 3153
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
6. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente ai principi dell’OMC;
7. Considerato che nessuna disposizione del presente Accordo4 potrebbe essere
interpretato al fine di esonerare gli Stati Parte dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, e segnatamente dall’OMC; 8. Determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l’obiettivo di preser- vare e proteggere l’ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse natu- rali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile; 9. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l’istituzione di una vasta e armonica zona di libero scambio tra i Paesi dell’Europa e del bacino mediterraneo, concorrendo quindi in maniera notevole all’integrazione euro-mediterranea; 10. Preso atto dell’intenzione degli Stati dell’AELS di sostenere gli sforzi atti a liberalizzare l’economia marocchina, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni economiche e sociali in Marocco; 11. Disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di svi- luppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo;
12. Convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di
informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi; 13. Parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell’economia, del commercio e degli investi- menti; 14. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente accordo (in seguito designato “presente Accordo”):
Art. 1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e il Marocco instaurano progressivamente una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mer- cato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell’uomo, si prefigge di: a) promuovere, mediante l’espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra gli Stati dell’AELS e il Marocco e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condi- zioni di vita e dell’occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria; b) garantire agli scambi tra gli Stati Parte al presente Accordo condizioni di equa concorrenza;
4 Gli allegati e i protocolli dell’Accordo possono essere ottenuti presso l’UFCL, Distribu- zione pubblicazioni, 3003 Berna.
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c) contribuire all’integrazione economica euro-mediterranea, allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale mediante l’eliminazione degli ostacoli agli scambi.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica: a) ai prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci5 (HS), esclusi i prodotti elencati nell’Allegato I; b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo; c) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell’Allegato II; originari di uno Stato dell’AELS o del Marocco.
Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale 1. Il Protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione ammini- strativa.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i
controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di coope- razione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica dei dispo- sti degli articoli 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi di base), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria grave) del presente Accordo nonché del Protocollo B, a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, gli Stati Parte al presente Accordo decidono riguardo alle misure opportune da adottare.
Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente
deve ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS
aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Marocco, tutti i dazi di importazione e tutti i gravami con effetto equivalente. 3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce, per i prodotti provenienti da uno Stato dell’AELS, tutti i dazi di importazione e tutti i
5 La nomenclatura del sistema si trova in RS 632.10 allegato (non pubblicato). Estratti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione federale delle dogane, 3003 Berna.
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gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nelle liste A, B, C, D ed E dell’Allegato III. 4. Il Marocco elimina tutti i prezzi di riferimento sui prodotti elencati nella lista F dell’Allegato III conformemente ai suoi obblighi nel quadro dell’OMC, in particola- re dell’Accordo sulla valutazione in dogana, al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 5 Dazi di base 1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive previste dal presente Accordo è il tasso della nazione la più favorita, applicabile il 1° gennaio 1996. 2. Se, prima, durante o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione stabilita conformemente agli accordi stipulati nel quadro dell’Uruguay Round, i dazi ridotti sostituiscono il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal momento in cui tali riduzioni sono applicate o dall’entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento. 3. I dazi ridotti calcolati secondo l’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale, o nel caso di dazi specifici, a quella centesimale.
Art. 6 Dazi fiscali Le disposizioni dell’articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equiva- lente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Art. 7 Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente
devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. 2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e il Marocco aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equiva- lente.
Art. 8 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione e
nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scam- bi tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. 2. Le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e i provvedimenti con effetto equivalente sono aboliti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo.
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3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione e i provvedimenti con effetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell’Allegato IV.
Art. 9 Eccezioni generali Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito, giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di disciplinamento in materia di oro e d’argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra gli Stati Parte al presente Accordo.
Art. 10 Monopoli di Stato 1. Gli Stati dell’AELS operano affinché i monopoli di Stato a carattere commerciale siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, in modo da escludere, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell’AELS e del Marocco per quanto riguarda le condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L’approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a conside- razioni di ordine commerciale.
2. Il Marocco struttura progressivamente, senza peraltro ostacolare gli impegni
assunti nel quadro dell’OMC, i monopoli di Stato a carattere commerciale in manie- ra che, al più tardi alla fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, possa essere esclusa ogni forma di discriminazione tra i cittadini del Marocco e degli Stati dell’AELS per quanto riguarda le condizioni d’approvvigio- namento e di commercializzazione. Il Comitato misto è informato dei provvedimenti adottati in vista del raggiungimento di tale obiettivo. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto, con- trollano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamen- te, le importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Art. 11 Regolamenti tecnici 1. Gli Stati Parte al presente Accordo cooperano in materia di regolamenti tecnici, di norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante provvedimenti adeguati, l’impiego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comi- tato misto stabilisce le linee di condotta per l’applicazione del presente paragrafo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di organizzare consultazioni
immediate in seno al Comitato misto se uno degli Stati Parte ritiene che l’altro abbia
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adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata. 3. Gli Stati Parte al presente Accordo confermano l’impegno a notificare i propri progetti riguardo ai regolamenti tecnici, conformemente alle disposizioni dell’Ac- cordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio6.
Art. 12 Scambio di prodotti agricoli 1. Gli Stati Parte al presente Accordo si dichiarano pronti a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agri- coli. 2. A tale scopo, ciascuno Stato dell’AELS e il Marocco hanno stipulato un accordo bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti agricoli. 3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati Parte al presente Accordo applicano la propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall’introdurre nuovi provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art. 13 Dazi e regolamenti interni
1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano ad applicare qualsiasi dazio
interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all’articolo III dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19947 e agli altri accordi pertinenti dell’OMC. 2. Per i prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati Parte al presente Accordo, gli esportatori non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.
Art. 14 Pagamenti e trasferimenti 1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell’AELS e il Marocco, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato Parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente. 3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.
6 RS 0.632.20, Allegato 1A.6
7 RS 0.632.20, Allegato 1A.1
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Art. 15 Appalti pubblici 1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e della reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo. 2. A tale scopo, gli Stati Parte elaborano regole in seno al Comitato misto al fine di assicurare detta liberalizzazione. Così facendo, essi tengono conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell’OMC.
Art. 16 Protezione della proprietà intellettuale 1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione ade- guata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazioni e pira- taggio, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’articolo 3 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio8 (ADPIC). 3. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell’Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo, su domanda di uno di essi, convengono di
modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellet- tuale contenuti nel presente articolo e nell’Allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell’AELS e il Marocco: a) gli accordi tra aziende, le decisioni d’associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati Parte al presente Accordo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pub- bliche e delle aziende alle quali gli Stati Parte al presente Accordo hanno concesso
8 RS 0.632.20, Allegato 1.C
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privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, l’adempimento particolare di compiti ad esse impartiti. 3. Qualora uno Stato Parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, esso può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 18 Aiuti governativi
1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato Parte al presente Accordo o
prelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni è ritenuta incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi tra uno Stato dell’AELS e il Marocco. 2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’Allegato VI. 3. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di pareri secondo le condizioni previste all’Allegato VII. 4. Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con i disposti del paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato Parte al presente Accordo può adottare provvedi- menti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Pro- cedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Art. 19 Dumping Qualora uno Stato dell’AELS constati nelle sue relazioni commerciali con il Maroc- co pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, o qualora il Marocco constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell’AELS, lo Stato Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all’Accordo concernente l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio9 e secondo le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti Qualora l’aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare: a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali dello Stato importatore Parte al presente Accordo, o b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
9 RS 0.632.20, Allegato 1A.8
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lo Stato Parte implicato può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Art. 21 Adeguamento strutturale 1. In deroga ai disposti dell’articolo 4 (Dazi d’importazione e gravami con effetto equivalente), il Marocco può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a introdurre dazi doganali. 2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confron- tati con gravi difficoltà che sono all’origine di importanti problemi sociali. 3. I dazi all’importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, in Marocco, ai prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei con- fronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell’AELS. In alcun caso devono oltrepas- sare i dazi doganali prelevati dal Marocco sull’importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi Stato terzo. Il valore complessivo delle importazioni di prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell’AELS, quali definiti nell’articolo 2 (a), realizzate durante l’ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.
4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni,
sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi decadono al più tardi otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. 5. Il Marocco informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell’AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori nei quali sono introdotti. Se adotta tali provvedimenti, il Marocco comunica al Comitato misto le scadenze previste per l’abolizione dei dazi doganali introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l’abolizione di detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro entrata in vigore. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.
Art. 22 Riesportazione e penuria grave Qualora l’applicazione degli articoli 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetto equivalente) comporti: a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore Parte al presente Accordo applica per tale prodotto restrizioni quantitative o dazi all’esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, Parte al presente Accordo, o il rischio di una simile penuria,
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e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore, Parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedi- menti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Pro- cedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne giustifichino più il mantenimento.
Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
1. Gli Stati Parte al presente Accordo si astengono dall’adottare provvedimenti
restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti. 2. Qualora uno Stato dell’AELS o il Marocco incontri o rischi di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell’AELS o il Marocco, a seconda dei casi, può adottare, secondo le condizioni previste dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e il Memoran- do d’Intesa sulle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il com- mercio del 199410 relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi per gli scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei paga- menti. Si darà la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. Lo Stato dell’AELS o il Marocco, a seconda dei casi, informa senza indugio gli altri Stati Parte al presente Accordo nonché il Comitato misto di tali provvedimenti, se possibile prima della loro introduzione e comunica loro il calen- dario della loro soppressione. Su domanda di uno Stato Parte al presente Accordo, il Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art. 24 Procedura arbitrale
1. Qualora una controversia tra Stati Parte al presente Accordo riguardo
all’interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia stata composta, entro sei mesi, mediante consultazioni o nel quadro del Comitato misto, ogni Stato parte alla con- troversia può ricorrere all’arbitrato indirizzando una notifica scritta all’altro Stato parte alla controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutti gli Stati Parte al presente Accordo.
2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati
nell’Allegato VIII. 3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del pre- sente Accordo e conformemente alle regole e ai principi applicabili del diritto inter- nazionale. 4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati parte alla controversia.
10 RS 0.632.20, Allegato 1A.1.c
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Art. 25 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia 1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consulta- zioni dirette e ne informano gli altri Stati Parte. 2. Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato Parte che intenda adottare provvedimenti si salvaguardia lo comunica senza indugio agli altri Stati Parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni tra gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. 3. a) In riferimento agli articoli 17 (Regole di concorrenza tra aziende) e 18 (Aiuti governativi), gli Stati Parte implicati offrono al Comitato misto l’assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo Stato Parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine fissato dal Comitato misto o qualora quest’ultimo non raggiunga un accordo al termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda di consultazioni, lo Stato Parte implicato può adottare provvedi- menti adeguati al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta. b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato implicato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato Parte implicato può adottare i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione. c) In riferimento all’articolo 32 (Adempimento degli obblighi), lo Stato Parte in questione fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vi- sta di un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire a una so- luzione mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, lo Stato Parte in questione potrà adottare provvedimenti appropriati. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati Parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dal Marocco nei confronti di un atto o di un’omissione di uno Stato dell’AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un’omissione del Marocco possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell’AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione.
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5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comi-
tato misto al fine di valutarne le possibilità d’alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento. 6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato Parte implicato può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti), e 22 (Riesportazione e penuria grave) nonché nel caso di aiuti governativi aventi un’incidenza diretta e immediata sugli scambi tra gli Stati Parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.
Art. 26 Deroghe per ragioni di sicurezza Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a uno Stato Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per: a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza; b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali i) relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concor- renza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; o ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, arma- mento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Art. 27 Clausola evolutiva 1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a riesaminare lo stesso in fun- zione degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segna- tamente nel quadro dell’OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Gli Stati Parte possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell’apertura di negoziati. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottopo- sti a ratifica o ad approvazione degli Stati Parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.
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Art. 28 Servizi e investimenti 1. Gli Stati Parte al presente Accordo riconoscono l’importanza crescente di taluni settori, come i servizi e gli investimenti, nei loro sforzi volti a sviluppare e a esten- dere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell’integra- zione euro-mediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e all’apertura reciproca di mercati nell’ambito degli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l’egida dell’OMC. 2. Gli Stati dell’AELS e il Marocco esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi nell’intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.
3. Gli Stati dell’AELS e il Marocco discutono in seno al Comitato misto sulle
possibilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del pre- sente Accordo.
Art. 29 Assistenza tecnica Nell’intento di facilitare l’applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità degli Stati Parte convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione, in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti tecnici. A tal fine, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni inter- nazionali competenti.
Art. 30 Comitato misto 1. L’esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata a Zermatt nel dicembre 1995.
2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati Parte si
scambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno al Comitato misto. Quest’ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell’abbattimento degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. 3. Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
Art. 31 Procedure del Comitato misto 1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Stato Parte al presente Accordo può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato Parte al
presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un’altra data, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle riunioni, la desi- gnazione e la durata del mandato del presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che esso ritiene necessari per assisterlo nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 32 Adempimento degli obblighi 1. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla rea- lizzazione degli obiettivi dell’Accordo e all’adempimento degli obblighi che incom- bono loro in virtù dello stesso.
2. Qualora uno Stato dell’AELS ritenga che il Marocco sia venuto meno a un ob-
bligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, o viceversa, lo Stato Parte interessato o il Marocco, a seconda dei casi, può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 25 (Procedure d’applica- zione dei provvedimenti di salvaguardia).
Art. 33 Relazioni tra il presente Accordo e l’Accordo che istituisce l’OMC Le Parti al presente Accordo si impegnano affinché quest’ultimo sia conforme ai loro diritti e obblighi ai sensi dell’OMC. Il trattamento che le Parti si accordano reciprocamente non è meno favorevole di quello definito dall’OMC.
Art. 34 Allegati e protocolli Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarle.
Art. 35 Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo Il presente Accordo si applica alle relazione commerciali tra ogni Stato dell’AELS e il Marocco, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Art. 36 Applicazione territoriale Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte, fatte salve le disposi- zioni previste dal Protocollo E.
Art. 37 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali conformemente all’articolo XXIV e alla parte IV del GATT del 1994, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio alle relazioni commerciali contem- plate nel presente Accordo.
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Art. 38 Emendamenti Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nell’articolo 34 (Allegati e protocolli) – approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accetta- zione agli Stati Parte al presente Accordo ed entrano in vigore se sono stati accettati da tutti gli Stati Parte. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Governo depositario.
Art. 39 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l’adesione, la quale deve essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati Parte interessati. Il Comitato misto fissa nel contempo le modalità dell’adesione. Lo strumento d’adesione è depositato presso il Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderirvi, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Art. 40 Ritiro e scadenza 1. Qualsiasi Stato Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo depositario. 2. Se il Marocco si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti i Paesi dell’AELS si ritirano, esso scade al termine del periodo dell’ultimo preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.
Art. 41 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tutti gli strumenti di ratifica.
Art. 42 Governo depositario Il Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica o d’adesione nonché d’accettazione degli emendamenti effet- tuati in virtù dell’articolo 38, come pure l’entrata in vigore del presente Accordo e dei relativi emendamenti, la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.
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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra il 19 giugno 1997, in un solo esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facenti parimenti fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firma- tari e aderenti.
Seguono le firme
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Protocollo di intesa relativo all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco
Protocollo B 1. Gli Stati Parte convengono che le disposizioni dell’articolo 1 e) del Protocollo B non pregiudicano il diritto del Marocco di beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di qualsiasi altra deroga accordata ai Paesi in sviluppo dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT del 199411. 2. L’appendice II del Protocollo B si basa sulla versione del sistema armonizzato (HS) 1992. Esso sarà adeguato mediante decisione del Comitato misto alla seconda revisione dell’HS (HS versione 1996)12 il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Gli Stati membri dell’AELS e il Marocco si dichiarano pronti a includere la
Tunisia in un sistema di cumulo diagonale, a condizione che gli scambi effettuati tra gli Stati dell’AELS e la Tunisia e tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da regole di origine identiche a quelle dell’Accordo e che la cooperazione amministra- tiva sia assicurata.
4. Dal momento in cui gli Stati dell’AELS avranno stabilito un accordo di libero
scambio con l’Algeria, gli Stati Parte si dichiarano pronti a discutere le possibilità di includere l’Algeria nelle disposizioni relative alla cumulazione in materia di regole d’origine.
5. Gli Stati dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità di
includere, su una base di reciprocità fra le tre Parti contraenti, le Comunità Europee nelle disposizioni dell’Accordo relative alla cumulazione in materia di regole d’origine.
6. Inoltre, gli Stati membri dell’AELS e il Marocco convengono di esaminare le
possibilità di una futura estensione e miglioramento dell’applicazione delle regole d’origine – ivi incluse cumulazione, ristorni ed esoneri – in vista di ampliare e di promuovere la produzione e il commercio tra i Paesi europei e i Paesi della regione mediterranea. 7. In ogni caso, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo sa- ranno avviate discussioni tra il Marocco e gli Stati membri dell’AELS, volte ad adottare il Protocollo B in funzione dei progressi realizzati con le Comunità Europee e l’OMC nell’ambito delle regole d’origine.
Eccezioni generali 8. L’Accordo AELS-Marocco non ostacola i divieti o le restrizioni all’importazione o al transito di prodotti, adottati a titolo di protezione dell’ambiente e imposti in virtù delle disposizioni dell’articolo 9 (Eccezioni generali), se tali divieti o restrizio- ni sono applicati congiuntamente a misure equivalenti imposte sul piano nazionale o
11 RS 0.632.20, Allegato 1A.9
12 Il testo di questa versione non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. La versione originale francese può essere ottenuta presso l’UFCL, Distribuzione pubblica- zioni, 3003 Berna.
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
messe in opera in virtù degli obblighi derivanti da un Accordo intergovernativo sull’ambiente. Qualsiasi difficoltà di interpretazione causata dalla nozione di «prote- zione dell’ambiente» ai sensi dell’articolo 9 sono esaminate dal Comitato misto.
Pagamenti e trasferimenti 9. Le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 3 sono applicabili a condizione che gli investimenti siano effettuati in moneta straniera.
10. La Svizzera e il Marocco confermano che l’articolo 14 paragrafo 3 e il para-
grafo 9 del presente Protocollo di intesa sono senza effetto sul loro accordo di promozione e di reciproca protezione degli investimenti del 3 aprile 199113. Appalti pubblici 11. Gli Stati Parte si impegnano attivamente affinché i lavori sugli appalti pubblici siano condotti sotto l’egida dell’OMC, come stipulato dalla Dichiarazione ministe- riale di Singapore.
Protezione della proprietà intellettuale
12. In virtù dell’Accordo sullo SEE14, gli Stati dell’AELS applicano nella loro
legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 197315 sui brevetti. L’Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall’articolo 16 (Protezione della proprietà intellettuale) non differiscano material- mente dagli obblighi derivanti dall’Accordo SEE.
Adeguamento strutturale 13. Rimane inteso che il livello di un dazio percepito in virtù dell’articolo 21 (Ade- guamento strutturale) non deve oltrepassare il 25 per cento.
14. Per ciò che concerne l’articolo 21 paragrafo 3 (Adeguamento strutturale), in
caso di disaccordo sul valore reale delle importazioni dei prodotti industriali, si farà riferimento alle statistiche del commercio internazionale, quali quelle della ECE/ONU, dell’OMC e dell’OCSE.
Cooperazione economica tra gli Stati dell’AELS e il Marocco 15. Gli Stati dell’AELS si dichiarano pronti a sostenere gli sforzi del Marocco nella prospettiva del suo sviluppo sociale ed economico a lungo termine e a promuovere la cooperazione sulla base della Dichiarazione di Zermatt. 16. La cooperazione sarà stabilita in settori legati al processo di liberalizzazione dell’economia marocchina e segnatamente al processo di liberalizzazione del com- mercio tra il Marocco e gli Stati dell’AELS, e sarà concentrata sulle attività e nei settori nei quali gli Stati dell’AELS vantano una particolare esperienza.
13 RS 0.975.254.9 14 FF 1992 IV 1 15 RS 0.232.142.2
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio dei prodotti agricoli
Concluso il 19 giugno 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 199816 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 30 aprile 1998 Entrato in vigore il 1° dicembre 1999
Traduzione17 Tahar Nejjar Ambasciatore Capo della Delegazione marocchina
S.E. Oscar Zosso Ambasciatore Capo della Delegazione svizzera
Ginevra, 19 giugno 1997
Signor Ambasciatore, In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alle trattative sull’Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusio- ne di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco e aventi per oggetto segnatamente l’applicazione dell’articolo 12 di questo Accordo. Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera al Marocco alle condizioni enunciate nell’Allegato I alla presente lettera; II. concessioni tariffali accordate dal Marocco alla Svizzera alle condizioni enunciate all’Allegato II alla presente lettera; III. ai fini dell’applicazione degli allegati I e II, l’Allegato III alla presente lette- ra definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. gli allegati I–III sono parti integranti del presente Accordo. Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Esse
16 RU 2003 3152
17 Dal testo originale francese (RO 2003 3172).
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riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro pro- dotti agricoli. Convocheranno inoltre senza indugio consultazioni nel caso in cui si verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate. Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante un Trattato di unione doganale18. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive pro- cedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell’Ac- cordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l’Accordo di libero scam- bio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. La denuncia, da parte del Marocco o della Svizzera, dell’Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire della stessa data dell’Accordo di libero scambio. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Governo del Marocco in merito al contenuto della presente lettera.»
Mi pregio di confermarle l’accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera. Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione.
Per il Regno del Marocco: Tahar Nejjar
18 RS 0.631.112.514
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Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera al Regno del Marocco A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS e il Regno del Marocco, la Svizzera** accorderà a quest’ultimo, su base autonoma, le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari del Regno del Marocco.
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
1 2 3 4
0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale Esente
(n. cont. 13)* – – – rose:
10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale Esente
(n. cont. 13)* – – – diversi dalle rose e dai garofani: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*
10 51 – – – – – legnosi 20.—
10 59 – – – – – altri 20.—
– altri:
90 10 – – essiccati, allo stato naturale Esente
90 90 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati) Esente
0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori
né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – diversi dai muschi e dai licheni:
99 90 – – diversi da quelli freschi o semplicemente essiccati 50.—
(per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)
0701. Patate, fresche o refrigerate:
– da semina:
10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale Esente
(n. cont. 14)* – altre:
90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.—
(n. cont. 14)*
0702. Pomodori, freschi o refrigerati:
– pomodori ciliegia (cherry):
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
1 2 3 4
00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile Esente
– pomodori peretti (di forma allungata):
00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
– altri:
00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente
0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,
freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:
10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 30 aprile:
10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollette e cipolle primavera):
10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. coni. 15)* – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente
– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:
10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – lampagioni:
10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:
10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a
70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle
delle voci 0703.1030/1039:
10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – – altre cipolle mangerecce:
10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
1 2 3 4
10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
10 80 – – – scalogni esente
20 00 – aglio esente
– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:
9010 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.—
– – – dal 1º marzo al 15 febbraio:
90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altri porri:
90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.—
– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 5.—
0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti
commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:
10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – romanesco:
10 20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
10 90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
10 91 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – cavoletti di Bruxelles:
20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.—
– – dal 1° settembre al 31 gennaio:
20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—
– altri: – – cavoli rossi:
90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente
– – – dal 30 maggio al 15 maggio:
90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli bianchi:
90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente
– – – dal 15 maggio al 1° maggio:
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
1 2 3 4
90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli a punta:
90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente
– – – dal 1° aprile al 15 marzo:
90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli di Milano:
90 40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – broccoli:
90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente
– – – dal 1° maggio al 30 novembre:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – cavoli cinesi:
90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – Pak-Choi:
90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.—
– – – dal 10 aprile al 1° marzo:
90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – cavoli rapa:
90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.—
– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:
90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – cavoli ricci senza testa:
90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.—
– – – dal 25 maggio al 10 maggio:
90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 5.—
0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),
fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:
11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – Batavia e altre lattughe iceberg:
11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50
– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:
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Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
1 2 3 4
11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – – altre:
11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:
11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altre: – – – lattuga romana:
19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – lattughino: – – – – foglia di quercia:
19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – – lollo, rosso:
19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – – lollo, diverso da quello rosso:
19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – – altre:
19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.—
– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:
19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – altre:
19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.—
– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:
19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – cicorie: – – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
21 10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre 3.50
– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:
21 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)*
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0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera
(salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: – carote e navoni: – – carote: – – – con foglie, in mazzi:
10 10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.10
– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
10 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.10
(n. cont. 15)* – – – altre:
10 20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.10
– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:
10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.10
(n. cont. 15)* – – rape bianche:
10 30 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio 2.10
– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:
10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.10
(n. cont. 15)* – altri: – – barbabietole da insalata (bietole rosse):
90 11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 2.—
– – – dal 30 giugno al 15 giugno:
90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.—
(n. cont. 15)* – – scorzonera:
90 21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre 3.50
– – – dal 15 settembre al 15 maggio:
90 28 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50
(n. cont. 15)* – – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):
90 30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.—
– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
90 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – – altro:
90 40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno 5.—
– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:
90 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – ramolacci (escluso il rafano):
90 50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 5.—
– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – rapanelli:
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90 60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 5.—
– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:
90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
90 90 – – altri 5.—
0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
– cetrioli: – – cetrioli per insalata:
00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altri cetrioli:
00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.—
– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:
00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
00 50 – cetriolini 5.—
0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
– piselli (Pisum sativum): – – taccole:
10 10 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente
– – – dal 20 maggio al 15 agosto:
10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altri:
10 20 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente
– – – dal 20 maggio al 15 agosto:
10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
20 10 – – da sgranare esente
– – piattoni:
20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini long beans:
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20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – – altri:
20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 novembre:
20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)* – altri legumi da granella:
90 10 – – semi dì guarea, per l’alimentazione degli animali 10.—
– – altri: – – – per l’alimentazione umana:
90 80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente
– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:
90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
90 90 – – – altri esente
0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
– carciofi:
10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente
– – dal 1° giugno al 31 ottobre:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—
– asparagi: – – asparagi verdi:
20 10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente
– – – dal 1º maggio al 15 giugno:
20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 15)*
20 90 – – altri 3.50
– melanzane:
30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente
– – dal 1º giugno al 15 ottobre:
30 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* 5.—
– sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verde:
40 10 – – – dal 1º gennaio al 30 aprile 5.—
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – sedano coste bianco:
40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.—
– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:
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40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – altro:
40 90 – – – dai 1° gennaio al 14 gennaio 5.—
– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:
40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – funghi e tartufi:
51 00 – – funghi esente
52 00 – – tartufi esente
– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:
60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente
60 12 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.—
60 90 – – altri esente
– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):
70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.—
– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:
70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
70 90 – – altri 5.—
– altri: – – prezzemolo:
90 40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.—
– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:
90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)* – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:
90 50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile 5.—
– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:
90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.—
(n. cont. 15)*
90 80 – – crescione, dente di leone 5.—
ex 90 99 – – olive 5.—
0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per
esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:
10 00 – cipolle 5.—
20 00 – olive 5.—
30 00 – capperi esente
40 00 – cetrioli e cetriolini 5.—
ex 90 00 – pimenti del genere «Capsicum» o del genere 5.— «Pimenta»
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0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette
oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
20 00 – cipolle esente
30 00 – funghi e tartufi esente
– altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:
90 21 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.—
(n. cont. 14)*
90 70 – – – granoturco dolce, per l’alimentazione degli 15.—
animali – – agli e pomodori, non mescolati: ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti 5 kg esente ex 90 89 – – – altri esente
0713. Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati
o spezzati, per l’alimentazione umana: – piselli (Pisum sativum):
10 19 – – in grani intieri, non lavorati esente
10 99 – – altri esente
– ceci:
20 99 – – lavorati esente
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:
31 99 – – – lavorati esente
– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):
32 19 – – – in grani intieri, non lavorati esente
32 99 – – – altri esente
– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
33 19 – – – in grani intieri, non lavorati: esente
33 99 – – – altri esente
– – altri:
39 19 – – – in grani intieri, non lavorati esente
39 99 – – – altri esente
– lenticchie:
40 99 – – lavorate esente
– fave (Vicia faba var. major) e favelle (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):
50 99 – – lavorate esente
– altri:
90 99 – – lavorati esente
0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur,
patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca:
10 10 – – per l’alimentazione di animali —.75
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10 90 – – altre —.75
– patate dolci:
20 10 – – per l’alimentazione di animali —.75
20 90 – – altre —.75
– altri:
90 10 – – per l’alimentazione di animali —.75
90 90 – – altri —.75
0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate
o decorticate, per l’alimentazione umana: – mandorle:
11 00 – – con guscio esente
12 00 – – sgusciate esente
– nocciole (Corylus spp.):
22 90 – – sgusciate esente
– noci comuni:
31 90 – – con guscio esente
32 90 – – sgusciate esente
50 00 – pistacchi esente
0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e
mangostani, freschi o secchi:
10 00 – datteri esente
– fichi:
20 10 – – freschi esente
20 20 – – secchi esente
40 00 – avocadi esente
0805. Agrumi, freschi o secchi:
10 00 – arance 5.—
20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); 5.—
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
30 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limene esente
(Citrus aurantìfolia)
40 00 – pompelmi e pomeli esente
0806. Uve:
20 00 – secche esente
0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
– meloni (compresi i cocomeri):
11 00 – – cocomeri esente
19 00 – – altri esente
0808. Mele, pere e cotogne, fresche:
– mele: – – da sidro e da distillazione:
10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 20)* – – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio esente
– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:
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10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:
10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50
– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:
10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50
(n. cont. 17)* – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:
20 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 20)* – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:
20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 17)* – – – in altro imballaggio:
20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50
– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:
20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50
(n. cont. 17)*
0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci),
prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:
10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)* – – in altro imballaggio:
10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 agosto:
10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)* – ciliegie:
20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio esente
– – dal 20 maggio al 31 agosto:
20 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)* esente
– prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):
40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
40 15 – – – prugnole esente
– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):
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40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente
– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:
40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 18)*
40 95 – – – prugnole esente
0810. Altre frutta fresche:
– fragole:
10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente
– – dal 15 maggio al 31 agosto:
10 11 – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* esente
– lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: – – lamponi:
20 10 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente
– – – dal 1° giugno al 14 settembre:
20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)* – – more di rovo o di gelso:
20 20 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente
– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:
20 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)*
20 30 – – more-lamponi esente
– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):
30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente
– – – dal 15 giugno al 15 settembre:
30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente
(n. cont. 19)*
30 20 – – uvaspina esente
40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere esente
«Vaccinium»
50 00 – kiwi esente
– altri:
90 91 – – frutta tropicali esente
90 99 – – altri esente
0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche
con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 10 00 – fragole 22.501 – lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:
20 10 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri 8.—
dolcificanti ex 20 90 – – altri 22.501 – altre:
90 10 – – mirtilli 20.—
– – frutta tropicali:
90 21 – – – carambole esente
90 29 – – – altre esente
ex 90 90 – – altre 22.501
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0812. Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con
anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne tempora- neamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate:
20 00 – fragole 2.—
– altre:
90 10 – – frutta tropicali esente
ex 90 90 – – agrumi, lamponi e ribes a grappoli 5.—
0813. Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a
0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
10 00 – albicocche esente
– prugne:
20 10 – – intiere esente
20 90 – – altre 7.20
0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente
cocomeri), fresche, congelate. presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicu- rarne temporaneamente la conservazione oppure secche
0904. Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere
«Capsicum» o dei genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati o tritati o polverizzati:
20 10 – – non lavorati esente
20 90 – – altri esente
0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo,
di cumino, di carvi; bacche di ginepro:
20 00 – semi di coriandolo esente
0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro,
curry e altre spezie:
20 00 – zafferano esente
40 00 – timo; foglie di alloro esente
1008. Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
– scagliola: – – altra:
30 90 – – – altra esente
– altri cereali: – – triticale: – – – altro: – – – – denaturato:
90 39 – – – – – altro esente
– – altri: – – – altri:
90 99 – – – – altri esente
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1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
40 91 – semi di sesamo, per l’alimentazione umana esente
1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi. anche tagliati, frantumati o polverizzati: – diversi dalle radici di liquirizia e di ginseng
90 10 – – intieri, non lavorati esente
90 90 – – altri esente
1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da
zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principal- mente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube:
10 10 – – semi di carrube esente
– – altri:
10 99 – – – diversi da quelli per l’alimentazione di animali esente
– alghe:
20 10 – – farina, per l’alimentazione di animali —.50
20 90 – – altri esente
30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente
o di prugne
1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e
pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – succhi e estratti vegetali:
11 00 – – oppio esente
12 00 – – di liquirizia esente
13 00 – – di luppolo esente
14 00 – – di piretro o di radici delle piante da rotenone esente
– mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
31 00 – – agar-agar esente
– – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
32 10 – – – per usi tecnici esente
32 90 – – – altri esente
1403. Materie vegetali delle specie usate principalmente in
lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
10 00 – saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum) esente
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
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1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente: – vergini:
10 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri:
10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 5.502
10 99 – – – altri 5.502
– altri:
90 10 – – per l’alimentazione di animali 5.50
– – altri:
90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l 5.502
90 99 – – – altri 5.502
1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle
olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 per usi tecnici: ex 00 91 – greggi esente ex 00 99 – altri esente
1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e
loro frazioni, fissi, anche raffinati. ma non modificati chimicamente per usi tecnici: – olio di ioioba e sue frazioni: ex 60 91 – – in cisterne o fusti metallici esente ex 60 99 – – altri esente
2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di
piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: ex 90 90 – olive e capperi esente ex 90 90 – pimenti del genere «Capsicurri» o del genere 25.— «Pimenta»
2002. Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto
o nell’acido acetico: – pomodori, interi o in pezzi:
10 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.50
10 20 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 11.50
– altri:
90 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg 6.50
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 21 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente
recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
90 29 – – – altri 11.50
2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto
o nell’acido acetico:
10 00 – funghi esente
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Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
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2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi, diversi dalle patate: – – in recipienti eccedenti 5 kg:
90 11 – – – asparagi 8.40
90 12 – – – olive esente
90 19 – – – altri ortaggi o legumi 10.—3
– – – miscele di ortaggi o legumi:
90 39 – – – – altre miscele 10.—3
– – in recipienti non eccedenti 5 kg:
90 41 – – – asparagi 6.—
90 42 – – – olive esente
90 49 – – – altri legumi 14.—3
– – – miscele di ortaggi o legumi:
90 69 – – – – altre miscele 14.—3
2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non
nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – piselli (Pisum sativum):
40 90 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 14.—
– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli, sgranati:
51 90 – – in recipienti non eccedenti 5 kg 14.—
60 90 – asparagi, in recipienti non eccedenti 5 kg 6.—
– olive:
70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente
70 90 – – altri esente
– frutti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», capperi e carciofi: – – in recipienti eccedenti 5 kg: ex 90 11 – – – non mescolati 25.— ex 90 39 – miscele di frutti del genere «Capsicum» o del genere 25.— «Pimenta», capperi o carciofi, senza l’aggiunta di altri ortaggi o legumi – – in recipienti non eccedenti 5 kg: ex 90 40 – – – non mescolati 35.— ex 90 69 – miscele di frutti del genere «Capsicum» o del genere 35.— «Pimenta», capperi o carciofi, senza l’aggiunta di altri ortaggi o legumi
2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di
piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente
ex 00 90 – diversi dalle mele e dalle pere 22.50
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2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
11 90 – diversi dal burro d’arachidi (Peanutbutter) esente
– – altri:
19 10 – – – frutta tropicali: esente
19 90 – nocciole, pistacchi 7.50
20 00 – ananassi 10.—
– agrumi:
30 10 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 12.50
dolcificanti
80 00 – fragole 6.—
– altre, (diverse da quelle delle voci 2008.3090/7090), compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: – – miscugli, non contenenti cuori di palma: ex 92 11 – – – di frutta tropicali esente ex 92 99 – – – altri 20.— – – altre: – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
99 11 – – – – di frutta tropicali esente
99 19 – – – – altre 5.—
– – – altre: – – – – altre frutta, diverse dalle mele:
99 96 – – – – – frutta tropicali esente
99 97 – – – – – altri 6.—
2009. Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o
legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: ex 11 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14.— concentrati ex 11 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14.— concentrati – – altri: ex 19 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14.— concentrati ex 19 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14.— concentrati – succhi di pompelmo o di pomelo: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
20 11 – – – concentrati 14.—
ex 20 20 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, 14.— concentrati
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
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– succhi di altri agrumi: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
30 11 – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato) esente
ex 30 19 – – – altri, concentrati 14.— – succhi di ananasso:
40 10 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 11.—
40 20 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 28.—
50 00 – succhi di pomodoro 10.—
– succhi di uva (compresi i mosti di uva):
60 31 – – concentrati, importati nei limiti del contingente 50.—
doganale (n. cont. 22)* – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
80 10 – – succhi di ortaggi o legumi 4.—
– – altri, diversi da quelli di mele o di pere: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 81 – – – – di frutta tropicali Esente
ex 80 89 – – – – di datteri Esente – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
80 98 – – – – di frutta tropicali Esente
ex 80 99 – – – – di datteri esente – miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di mele o di pere:
90 11 – – – – importati nei limiti de! contingente doganale 4.—
(n. cont. 21)*
90 29 – – – altri 4.—
2201. Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali
e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
10 00 – acque minerali e acque gassate esente
90 00 – altri esente
2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole;
mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:
10 00 – vini spumanti 26.—
– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole: – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:
21 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50
– – altri:
29 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 17.50
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce della Designazione del prodotto Aliquota preferenziale tariffa svizzera Applicabile aliquota NPF meno
Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo
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2207. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico
volumico di 80 % voi o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
10 00 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico esente
volumico di 80 % voi o più
20 00 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo esente
Note esplicative all’Allegato I 1 Nel caso ci fossero divergenze concernenti la descrizione del prodotto alla colonna 2, farà stato la Legge sulla tariffa delle dogane svizzere. 2 L’asterisco (*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nella colonna 3 verranno accordate solo nell’ambito dell’applicazione dei contingenti doganali OMC. Note in calce 1 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla lavorazione industriale.
2 per usi tecnici: esente
3 piselli, fagioli e cipolle
** Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterá in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 stipulato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
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Allegato II
Concessioni tariffali accordate dal Regno del Marocco alla Confederazione Svizzera A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS e il Regno del Marocco, il Marocco accorderà alla Confederazione Svizzera, le seguenti19 concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera20. Il Marocco è pronto a riconsiderare tali concessioni allorquando le aliquote consoli- date dell’OMC/GATT sono uguali o inferiori alle aliquote preferenziali.
Voce di tariffa Designazione del prodotto Aliquota Contingente preferen- doganale21 ziale (t) (%)
0406. Formaggi e latticini:
0406.20 – Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi 40 100
0406.30 – formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o 54 1000
in polvere
0406.90 – altri formaggi:
– – formaggi a pasta pressata e cotta:
11 – – – destinati alla fabbricazione di formaggi e 30 350
importati direttamente dalle industrie interessate
19 – – – altri 40 200
1302. Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati
e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302.20 – sostanze pectiche, pectinati e pectati 25
1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516.10 – grassi e oli animali e loro frazioni 215 220
1516.20 – grassi e oli vegetali e loro frazioni 215 520
2008. Polveri di frutta e altre parti commestibili di piante,
altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: ex 2008.40 – pere 10 ex 2008.50 – albicocche 25 25 ex 2008.60 – ciliegie 2,5 ex 2008.70 – pesche 25 ex 2008.80 – fragole 25 ex 2008.92 – miscugli 25 ex 2008.99 – altri 25
19 Queste concessioni saranno pure accordate dal Marocco al Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923, stipulato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein. 20 Le regole d’origine contenute nel Protocollo B dell’Accordo di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e il Marocco sono applicabili mutatis mutandis. 21 In mancanza d’indicazioni, le concessioni sono accordate senza limiti quantitativi.
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce di tariffa Designazione del prodotto Aliquota Contingente preferen- doganale ziale (t) (%)
2009. Polveri di succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ex 2009.70 – succhi di mela 25 ex 2009.80 – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi 25 ex 2009.90 – miscugli di succhi 25
2101. Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o
di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2101.10 – estratti, essenze e concentrati di caffè e 2,5
preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè
2101.20 – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e 2,5
preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate
2103. Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti
composti; farina di senape e senape preparata:
2103.30 – farina di senape, anche preparata e senape 25
2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione
degli animali:
2309.90 – altri 35 200
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Allegato III
Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo 1. (1) Per l’applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato origina- rio del Marocco o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Marocco o in Svizzera a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati e allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati; d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati nei capoversi (2) a) e c). (3) I materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengo no un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al presente Allegato, ottenuti in Marocco o in Svizzera e contenenti materie non necessaria- mente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni. 3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai pro- dotti che dal Marocco sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari del Marocco o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammen- tato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Marocco, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 (2), Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. 4. Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono impor- tati in Svizzera o in Marocco su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore, rila- sciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e il Marocco.
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell’Accordo tra Stati dell’AELS e il Marocco relativo al ristorno o all’esenzione dai dazi, ai certificati d’origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dai dazi, oggetto di queste disposi- zioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli cui si applica l’Accordo tra gli Stati AELS e il Marocco.
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Appendice dell’Allegato III
Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell’Allegato III per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale. I prodotti menzionati nella lista non sono coperti interamente dall’accordo. È pertanto necessario consultare gli Allegati I e II dell’accordo.
Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
0406 Formaggi e latticini Fabbricazione a partire da materiali di
qualsiasi voce di tariffa, esclusi il latte e la crema di latte della voce 0401 o 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per Fabbricazione in cui tutti i prodotti mazzi o per ornamento, freschi, utilizzati del capitolo 6 devono essere essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati già prodotti originari o altrimenti preparati 0604 Fogliame, foglie, rami e altre parti di Fabbricazione in cui tutti i prodotti piante, senza fiori né boccioli di fiori, utilizzati del capitolo 6 devono essere e erbe, muschi e licheni, per mazzi o già prodotti originari per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0711 Ortaggi o legumi temporaneamente Fabbricazione in cui tutti i prodotti
conservati (per esempio, con anidride utilizzati del capitolo 7 devono essere solforosa o in acqua salata, solforata o già prodotti originari con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
0714 Radici di manioca, d’arrow-root o di Fabbricazione in cui tutti i prodotti
salep, topinambur, patate dolci e altre utilizzati del capitolo 7 devono essere simili radici e tuberi ad alto tenore di già prodotti originari fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0811 Frutta, anche cotte in acqua o al Fabbricazione in cui tutti i prodotti
vapore, congelate, anche con aggiunta utilizzati del capitolo 8 devono essere di zuccheri o di altri dolcificanti già prodotti originari
0812 Frutta temporaneamente conservate Fabbricazione in cui tutti i prodotti
(per esempio, con anidride solforosa o utilizzati del capitolo 8 devono essere in acqua salata, solforata o con già prodotti originari aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
0814 Scorze di agrumi o di meloni (compre- Fabbricazione in cui tutti i prodotti
se quelle di cocomeri), fresche, con- utilizzati del capitolo 8 devono essere gelate, presentate in acqua salata, già prodotti originari solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne tempora- neamente la conservazione, oppure secche
1302 Succhi e estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini e ispessenti derivati da Fabbricazione a partire da mucillagini vegetali, modificati e ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1403 Materie vegetali delle specie usate Fabbricazione in cui tutti i prodotti
principalmente nella fabbricazione di utilizzati del capitolo 14 devono essere scope o di spazzole (per esempio, già prodotti originari saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci
1509 Olio di oliva e sue frazioni, anche Fabbricazione in cui tutte le olive
raffinati, ma non modificati chimica- utilizzate devono essere già prodotti mente originari 1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclu- Fabbricazione in cui tutte le olive sivamente dalle olive, anche raffinati, utilizzate devono essere già prodotti ma non modificati chimicamente e originari miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1515 Altri grassi e oli vegetali (compreso
l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide, escluse quelle Fabbricazione a partire da materiali dell’olio di ioioba diversi da quelli previsti nelle voci
1507 a 1515
– altri, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i materiali – l’olio di tung (abrasin); «cera di vegetali utilizzati devono essere già Mirica» e «cera del Giappone» prodotti originari; tuttavia possono – quelli per usi tecnici o industria- essere utilizzate anche la farina di li, non destinati alla fabbricazio- senape oppure la senape preparata ne di prodotti alimentari di consumo 2001 Ortaggi o legumi, frutta e altre parti Fabbricazione in cui tutti i materiali commestibili di piante, preparati o vegetali utilizzati devono essere già conservati nell’aceto o nell’acido prodotti originari acetico
2002 Pomodori preparati o conservati, ma Fabbricazione in cui tutti i pomodori
non nell’aceto o nell’acido acetico utilizzati devono essere già prodotti originari
Ordinamento tariffale AELS. Accordo con il Marocco RU 2003
Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati, Fabbricazione in cui tutti i funghi e ma non nell’aceto o nell’acido acetico tartufi utilizzati devono essere già prodotti originari
2004 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o vegetali utilizzati devono essere già nell’acido acetico, congelati, diversi prodotti originari dai prodotti della voce 2006
2005 Altri ortaggi o legumi preparati o Fabbricazione in cui tutti i materiali
conservati, ma non nell’aceto o vegetali utilizzati devono essere già nell’acido acetico, non congelati, prodotti originari diversi dai prodotti della voce 2006
2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di Fabbricazione in cui tutti i materiali
frutta e altre parti di piante, confettate vegetali utilizzati devono essere già allo zucchero (sgocciolate, diacciate o prodotti originari cristallizzate)
2008 Frutta e altre parti commestibili di
piante, altrimenti preparate o conser- vate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove – frutta cotte, escluse quelle cotte Fabbricazione in cui tutte le frutta nell’acqua o al vapore, senza utilizzate devono essere già prodotti aggiunta di zuccheri, congelate originari – frutta a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore di tutte le zucchero o alcool frutta a guscio e di tutti i semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – altri Fabbricazione in cui i materiali utiliz- zati devono essere classificati in un’altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui i materiali utiliz- uva) o di ortaggi o legumi, non fer- zati devono essere classificati in mentati, senza aggiunta di alcole, con un’altra voce diversa da quella del o senza aggiunta di zuccheri o di altri prodotto fabbricato e il valore dei dolcificanti materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, Fabbricazione in cui i materiali utiliz- di tè o di mate e preparazioni a base di zati devono essere classificati in questi prodotti o a base di caffè, tè o un’altra voce diversa da quella del mate; cicoria torrefatta e altri succeda- prodotto fabbricato e la cicoria utiliz- nei torrefatti del caffè e loro estratti, zata dev’essere già prodotto originario essenze e concentrati
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Voce di Designazione del prodotto Lavorazione o trasformazione di materiali non tariffa SA originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1) (2) (3)
2103 Preparazioni per salse e salse prepara-
te; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: – prepazazioni per salse e salse Fabbricazione in cui i materiali utiliz- preparate; condimenti composti zati devono essere classificati in un’altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato. Tuttavia la farina di senape o la senape preparata posso- no essere utilizzate – farina di senape e senape preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
2204 Vini di uve fresche, compresi i vini Fabbricazione in cui:
arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi – tutti i materiali utilizzati devono da quelli della voce 2009 essere classificati in un’altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e – le uve o i materiali da esse derivanti devono essere già prodotti originari 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo Fabbricazione a partire da materiali alcolometrico volumico di 80 % vol o che non sono classificati nelle voci più; alcole etilico e acquaviti, denatu- 2207 o 2208 rati, di qualsiasi titolo 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli l’alimentazione degli animali zuccheri, le melasse, la carne o il latte utilizzati devono essere già prodotti originari
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I Campo d’applicazione dell’accordo il 1° dicembre 1999 Stati Parte Ratifica Entrata in vigore
Islanda 5 giugno 1998 1º dicembre 1999 Liechtenstein 24 giugno 1998 1º dicembre 1999 Marocco 12 ottobre 1999 1º dicembre 1999 Norvegia* 22 maggio 1998 1º dicembre 1999 Svizzera 14 maggio 1998 1º dicembre 1999 * Riserve e dichiarazioni qui appresso.
II Riserva Norvegia Conformemente al Protocollo E dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco, il Regno di Norvegia esclude l’applicazione del presente accordo al territorio di Svalbard ad eccezione del commercio di merci.
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