AS 2003 3261
Convenzione europea del 24 aprile 1986 sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
Convenzione europea del 24 aprile 1986 sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative
RS 0.192.111; RU 1990 2058
I Campo di applicazione della convenzione il 27 agosto 2003, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Francia* 26 novembre 1999 1° marzo 2000 Macedonia 13 luglio 2000 1° novembre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso
II Riserve e dichiarazioni Francia La Repubblica francese constata che numerosi punti della Convenzione del Consi- glio d’Europa del 24 aprile 1986 sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative non sono applicati in modo uniforme da parte dei Paesi che già l’hanno ratificata. In vista di un’armonizzazione, la Repubblica francese raccomanda la negoziazione di una clausola aggiuntiva alla Convenzione tesa a precisare il margine d’inter- pretazione concesso agli Stati Parte in merito a tali punti. Nell’immediato e in attesa dell’armonizzazione da essa preconizzata, la Repubblica francese sottolinea: 1. Adempiono le condizioni necessarie per aderire alla Convenzione quali il perse- guimento di uno «scopo non lucrativo di utilità internazionale» e l’esercizio di un’«attività effettiva in almeno due Stati» (art. 1a): – le ONG con statuto consultivo presso il Consiglio d’Europa o presso le isti- tuzioni internazionali appartenenti al sistema delle Nazioni Unite o le ONG con statuto d’osservatore presso i Comitati Direttori della cooperazione intergovernativa del Consiglio d’Europa.
1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1990 2061 e 1994 1092.
2002-1170 3261
Riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni RU 2003 internazionali non governative
– le organizzazioni private a scopo non lucrativo che esercitano un’attività in almeno due Stati e la cui pubblica utilità è stata riconosciuta in base al diritto interno di uno degli Stati aderenti all’accordo in cui esercitano la loro attività. Per quanto riguarda le istituzioni che non possono avvalersi di tale riconoscimento, la Francia valuterà, caso per caso, il carattere privato non lucrativo delle stesse, la loro utilità internazionale, la loro attività effettiva in almeno due Stati e la loro situazione alla luce dei criteri contemplati nell’articolo 4.
2. L’articolo 2 della Convenzione non avrà alcuna conseguenza, segnatamente a
livello fiscale, fatte salve quelle relative al riconoscimento della personalità e della capacità giuridiche previste dalla legislazione francese 3. La Convenzione si applica all’insieme del territorio della Repubblica francese. 4. Le istituzioni di diritto francese che potranno essere riconosciute come beneficia- ri della Convenzione in un altro Stato Parte sono: le associazioni, le associazioni riconosciute di pubblica utilità, le associazioni di diritto locale dell’Alsazia e della Mosella, le fondazioni di pubblica utilità, le fondazioni aziendali, i sindacati, le congregazioni religiose, le società di mutuo soccorso e le cooperative.